Lexipedia

Decisione

35.2004.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Considerandi

In

particolare, per quanto attiene al richiamo delle cartelle cliniche, va

rilevato che decisivo, nel caso di specie, è il tempo di latenza con il quale

si sono manifestati i disturbi alla schiena.

Ora,

avendo il ricorrente consultato i dottori __________ e __________ soltanto nel

corso del mese di maggio, rispettivamente, di agosto 2004, i dati contenuti

nelle loro cartelle cliniche (a differenza di quella del dott. __________, che

ha seguito l’assicurato sin dall’inizio) appaiono a priori inadeguati ad

apportare dei nuovi elementi di valutazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster