35.2004.87
tempestività del ricorso. Modalità secondo cui vanno computati i giorni di sospensione di termini ricorsuali espressi in mesi (ferie giudiziarie anche in materia di prestazioni LAINF)
19 gennaio 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2004.87
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
tempestività del ricorso. Modalità secondo cui vanno computati i giorni di sospensione di termini ricorsuali espressi in mesi (ferie giudiziarie anche in materia di prestazioni LAINF)
INTEMPESTIVITÀ
SOSPENSIONE DEL TERMINE
art. 106 LAINF
art. 38 cpv. 4 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.87
mm/DC/ss
Lugano
19 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
giugno 2000, ad RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso
l'CO 1 - è rimasto schiacciato il piede sinistro sotto una lastra di marmo ed
ha riportato una frattura-lussazione della caviglia sinistra.
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le
prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 21 maggio 2003 - confermata con quella su opposizione del
16 luglio 2003, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 3/191) - l'assicuratore
infortuni ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione
all'integrità del 10% (cfr. doc. 3/174).
La
decisione riguardante l'esistenza di una incapacità lucrativa è invece stata
posticipata nell'attesa di conoscere le intenzioni dell'assicurazione per
l'invalidità in merito ad una eventuale riformazione professionale di RI 1.
Dalle
tavole processuali emerge che l'Ufficio AI ha poi rinunciato a riformare
professionalmente l'assicurato (cfr. doc. 3/192).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti di ordine economico, l'assicuratore, con decisione
formale del 30 ottobre 2003, ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita
di invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2003 (cfr. doc. 3/200).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
3/203), l'CO 1, in data 4 giugno 2004, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 3/217).
1.4. Con ricorso
dell'8 ottobre 2004, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto che
l'CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita corrispondente ad una
completa incapacità lucrativa (I).
1.5. In data 11
ottobre 2004, questo Tribunale ha assegnato all’CO 1 il termine per produrre la
risposta di causa e lo ha invitato a pronunciarsi in merito alla tempestività
del ricorso (cfr. II).
Il 22
ottobre 2004, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato al TCA quanto
segue, a proposito della tempestività dell’impugnativa:
"
(…)
Ho preso nota dei dubbi del Tribunale circa la
tempestività del gravame.
Ribadisco che la decisione impugnata è stata
intimata il 4 giugno 2004 e ritirata già il sabato 5. Il termine di tre mesi
per presentare il ricorso decorre quindi da domenica 6 giugno. Allorquando il
termine è calcolato in mesi esso scade la stessa data del mese dal quale
comincia a decorrere. Esso sarebbe pertanto scaduto il 6 settembre. Senonché,
per effetto del computo delle ferie giudiziarie previste dal 15 luglio al 15
agosto, al termine occorre aggiungere i 32 giorni delle ferie (si, perché dal
15 al 15 decorrono 32 giorni) ciò che da come data di scadenza l'8 ottobre,
donde la tempestività del gravame."
(III)
1.6. L'CO 1, in
risposta, ha postulato, in via principale, che l'impugnativa venga dichiarata
irricevibile siccome intempestiva e, in via subordinata, una sua completa
reiezione nel merito (cfr. V, p. 12).
L'assicuratore
LAINF convenuto ha così argomentato l'eccezione di intempestività del ricorso:
"
1.
In ordine, la convenuta contesta la tempestività
del ricorso.
1.1
A far tempo dall'entrata in vigore della LPGA, il
TFA non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in merito alla questione della
sospensione del termine di ricorso di tre mesi contro una decisione su
opposizione durante il periodo di ferie giudiziarie, in casu durante il periodo
dal 15 luglio al 15 agosto.
In tal senso vi sono ricorsi pendenti davanti al
TFA.
Giusta l'art. 106 LAINF, in deroga all'art. 60
LPGA, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il
termine di ricorso è di tre mesi. A mente dell'CO 1, la deroga di cui all'art.
106 LAINF non concerne solo il primo capoverso dell'art. 60 LPGA bensì anche il
secondo. Ne consegue che gli art. 38-41 LPGA non possono essere applicati e
quindi non è da considerare la sospensione del termine di tre mesi durante il
periodo dal 15 luglio al 15 agosto così come previsto dall'art. 38 cpv. 4 LPGA.
Ritenuta la decisione su opposizione del 4 giugno
2004, il ricorso del ricorrente del 8 ottobre 2004 è pertanto tardivo, l'ultimo
giorno utile essendo lunedì 6 settembre 2004.
1.2.
Nella denegata ipotesi in cui il TFA optasse per
l'applicazione del periodo di sospensione per ferie anche il termine di tre
mesi di cui all'art. 106 LAINF, il ricorso del ricorrente sarebbe in ogni caso
tardivo anche in applicazione delle norme del codice di procedura civile
cantonale a cui l'art. 23 della legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni esplicitamente rinvia.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente e
in conformità a quanto insegna Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schultess,
Zurigo 2003, art. 38 N 12, p. 406, il periodo di ferie dal 15 luglio al 15
agosto vale 30 giorni e non 32 e quindi il ricorso in rassegna è da ritenersi
anche sotto questo aspetto tardivo, l'ultimo giorno utile essendo mercoledì 6
ottobre 2004."
(V)
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni, di diritto materiale e
procedurale, contenute nella LAINF.
Per
quanto concerne le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Le norme
di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano invece
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA
del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella
causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V
93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b).
Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°
gennaio 2003.
In
concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 4 giugno
2004, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro
applicabili.
2.2. In sede di
risposta di causa, l'CO 1 ha chiesto al TCA di dichiarare intempestivo il
ricorso, in primo luogo, in considerazione del fatto che, a suo avviso, la
deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma
pure il suo capoverso 2, di modo che le sospensioni dei termini previste
dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbero applicabili all'assicurazione contro
gli infortuni (cfr. V, p. 5).
2.3. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38
cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15
agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
Da parte
sua, l'art. 106 LAINF recita che - in deroga all'art. 60 LPGA - per le
decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di
ricorso è di tre mesi.
2.4. In una
sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72, questa Corte ha
già affrontato la problematica sollevata dall'assicuratore infortuni convenuto
e l'ha risolta nel senso che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38
cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106
LAINF.
Queste le
considerazioni espresse dal TCA in quella sede:
"
(…).
2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo
procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non
sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore.
Invece, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7
consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).
2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106
LAINF è chiaro.
Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già
previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase v. LAINF, l'articolo in
questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in
materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione
impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla
regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni.
Qualora il legislatore avesse realmente voluto
escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in
conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla
LPGA" - la sottolineatura è del redattore).
L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla
LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente
al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).
Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli
artt. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli
ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza
professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).
Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando
alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni
un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre
assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le
vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e
Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976,
p. 41).
Non vi sono invece motivi altrettanto
comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione
perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in
ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei
termini.
D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'CO 1, si
giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello
dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto
della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati
dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.
In effetti, al termine per impugnare le decisioni
LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni
secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF
riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) -
torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.
La posizione di questa Corte è peraltro condivisa
da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene
quanto segue:
" Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über
den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl
1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den
sozialversicherungsrechtlichen Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen
insbesondere in Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen
zu beachten sind (vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich
als erforderlich, ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch
für letztere Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige
Rechtsprechung liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen
geltenden Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu
KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche
Rechtsprechung angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden
kann"
(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406
- la sottolineatura è del redattore).
A ciò va aggiunto che se è vero che nella
sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la
non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i
termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini
computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non
decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv.
4).
2.1.5. In esito a quanto precede, occorre
concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'CO 1, le sospensioni dei
termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre
mesi di cui all'art. 106 LAINF."
(STCA
succitata)
Il TCA
ritiene che non vi sono ragioni per scostarsi da quanto già stabilito nella sua
pronunzia del 26 gennaio 2004, ragione per la quale, anche nella concreta
evenienza, bisogna tenere conto delle sospensioni dei termini previste
dall'art. 38 cpv. 4 LPGA.
2.5. Nella
concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al
patrocinatore di RI 1 in data 5 giugno 2004, così come ha lui stesso
riconosciuto (cfr. consid. 1.5.).
Secondo l'avv.
RA 1, il termine trimestrale di cui all'art. 106 LAINF ha iniziato a decorrere
il 6 giugno 2004 e, senza tenere conto della sospensione di cui all'art. 38
cpv. 4 lett. b LPGA, sarebbe scaduto il 6 settembre 2004.
La tesi
sostenuta dal rappresentante dell'assicurato, per quel che concerne la scadenza
del termine, non è corretta.
In
effetti, nella DTF 125 V 37ss., l'Alta Corte - statuendo in materia di
assicurazione militare, dove l'art. 104 LAM prevede un termine di tre mesi per
impugnare la decisione su opposizione rilasciata dall'amministrazione - ha
stabilito che, nel caso in cui il termine ricorsuale sia calcolato in mesi,
esso scade il giorno che corrisponde a quello della notificazione della
decisione oppure, in difetto del giorno corrispondente, l'ultimo giorno del
mese, precisando che se il termine scadesse il giorno corrispondente a quello
successivo alla notificazione, esso si troverebbe senza ragione prolungato di
un giorno:
"
4.- a) D'après l'art. 104
al. 1, première phrase, LAM, le recours est ouvert, dans un délai de
trois mois, auprès du tribunal cantonal des assurances compétent contre les
décisions sur opposition fondées sur cette loi.
Selon une règle générale de procédure, le délai dont
le point de départ dépend d'une communication commence à courir le lendemain de
celle-ci. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond
par son quantième à celui de la notification de la décision ou, à défaut de
jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V 159 consid. 2a;
POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
Berne 1990, vol. I, note 2.4 ad art. 32; voir aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET,
Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, note 1 ss ad art. 29). En
effet, si le délai venait à échéance le jour qui correspond par son quantième
au lendemain de la notification, il se trouverait sans raison prolongé d'un
jour (cf. ATF 103 V 159 s. consid. 2b). Quand il s'agit par ailleurs de délais fixés par le
droit fédéral, il n'y a pas de place, sur ces points, pour une éventuelle
réglementation cantonale divergente (cf. ATF 123 III 69 consid. 2a).
Ce mode de computation du délai est similaire à
celui prévu par les dispositions du code des obligations. Ainsi, le délai fixé
en mois expire, dans le dernier mois, le jour qui, par son quantième,
correspond au jour de départ du délai (art. 77 ch. 3
CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne
1997, p. 627).
En l'espèce, la décision sur opposition de l'OFAM a
été notifiée le 9 juillet 1997. Le délai de trois mois a donc commencé à courir
le lendemain, soit le 10 juillet 1997, et il est arrivé à échéance le 9 octobre
1997. Le recours de l'assuré à l'autorité cantonale, remis à la poste le 10
octobre 1997, était donc tardif, comme l'ont admis avec raison les premiers
juges.
(…)."
(DTF
succitata, consid. 4a)
Questa
giurisprudenza è applicabile anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, come del
resto già sottolineato dalla dottrina:
"
Art. 38 Abs. 3 ATSG ordnet den
Fristablauf nicht umfassend, sondern regelt lediglich eine Einzelfrage. Insbesondere
fehlt es an einer ausdrücklichen Festlegung,
wie bei nach Monaten bestimmten Fristen der Ablauf zu bestimmen
ist. Diesbezüglich enthält auch der subsidiär
anwendbare (vgl. Art. 55 Abs. 1 ATSG) Art.
20 VwVG keine Antwort. Es wird deshalb auf Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR abzustellen sein, woraus sich ergibt, dass die
Monatsfrist an demjenigen Tag abläuft, welcher von seiner Zahl her dem
Tag vor dem Fristenbeginn entspricht (Beispiel: Zustellung des Entscheides mit
einer dreimonatigen Frist am 17. August; Beginn des Fristenlaufes am 18.
August; letzter Tag der Frist: 17. November);
andernfalls stünde nämlich bei Monatsfristen ein zusätzlicher Tag zur Verfügung. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung
(vgl. BGE 103 V 159 f., 125 V 39 f.;
vgl. auch KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, Rz. 5 zu § 11 VRG)."
(U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 38 N. 10, p. 405)
Nel caso concreto, il termine di tre mesi ha dunque iniziato a
decorrere in data 6 giugno 2004 (in ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA,
applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA) e, senza la
sospensione dei termini, sarebbe scaduto il 5 settembre 2004.
Così come
indicato al considerando 2.5., occorre però ancora tenere conto della
sospensione, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, prevista dall'art. 38 cpv. 4
lett. b LPGA.
Visto che
Fatti
il termine di ricorso resta sospeso in estate per un mese, si potrebbe
sostenere che esso viene a scadere il 5 ottobre 2004.
Da parte
sua, U. Kieser si è così espresso a proposito delle modalità secondo cui vanno
computati i giorni di sospensione di termini espressi in mesi:
"
Berechnungsschwierigkeiten ergeben sich indessen
bei den nach Monaten bestimmten Fristen, wo die Berücksichtigung des nach Tagen
(und nicht nach Monaten) umschriebenen Fristenstillstandes Probleme bereitet
(Beispiel: Zugang eines Entscheides mit einer dreimonatigen Beschwerdefrist am
1. Juli; Beginn des Fristenlaufes am 2. Mi; Ablauf der Frist ohne Berücksichtigung
des Fristenstillstandes am 1. Oktober; Ablauf der Frist mit Berücksichtigung
des Fristenstillstandes: Frist huft vom 2. Juli bis zum 14. Juli, mithin während
13 Tagen; es ist nach Ablauf des Fristenstillstandes vorerst ein ganzer Monat
zu berechnen, wobei von einer Tageszahl von 30 auszugehen ist [vgl. Art. 77
Abs. 1 Ziff. 3 OR]; die Frist läuft deshalb ab 16. August zu nichst während 17
Tagen weiter, weshalb ein Monat am 1. September verstrichen ist; ab diesem
Zeitpunkt sind zwei weitere Monate zu rechnen, weshalb der Ietzte Tag zur
Fristwahrung der 1. November ist; es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
soweit ersichtlich keine Rechtsprechung zur aufgezeigten Frage besteht)."
(U. Kieser, op. cit., art. 38 N. 12, p. 406s.)
Considerandi
Seguendo
questo metodo, nella presente fattispecie, si arriverebbe al seguente
risultato.
Il
termine è decorso dal 6 giugno al 5 luglio (1 mese) e quindi dal 6 al 14 luglio
2004.
(9 giorni).
Esso ha ripreso
a decorrere dal 16 agosto 2004 durante 21 giorni, di modo che il 5 settembre
2004.
é trascorso il secondo
mese.
Occorre
infine aggiungere un ulteriore mese, il terzo, cosicché
l'ultimo
giorno utile per consegnare alla posta il ricorso (cfr. art. - 39 cpv. 1 LPGA,
applicabile par analogia alla procedura contenziosa secondo l'art. 60 cpv. 2
LPGA) sarebbe stato il 5
ottobre
2004.
Consegnata l’8 ottobre
2004, l’impugnativa presentata da RI 1 andrebbe considerata tardiva.
Dal canto suo, l’insorgente
propone un’altra soluzione (cfr. III), a lui più favorevole, applicando la
quale il termine ricorsale scadrebbe il 7 ottobre 2004 (5
settembre 2004 + 32 giorni).
In tutte queste ipotesi,
il ricorso inoltrato da RI 1 sarebbe intempestivo, per cui la
questione non merita di più ampi approfondimenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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