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Decisione

35.2004.87

tempestività del ricorso. Modalità secondo cui vanno computati i giorni di sospensione di termini ricorsuali espressi in mesi (ferie giudiziarie anche in materia di prestazioni LAINF)

19 gennaio 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

il termine di ricorso resta sospeso in estate per un mese, si potrebbe

sostenere che esso viene a scadere il 5 ottobre 2004.

Da parte

sua, U. Kieser si è così espresso a proposito delle modalità secondo cui vanno

computati i giorni di sospensione di termini espressi in mesi:

"

Berechnungsschwierigkeiten ergeben sich indessen

bei den nach Monaten bestimmten Fristen, wo die Berücksichtigung des nach Tagen

(und nicht nach Monaten) umschriebenen Fristenstillstandes Probleme bereitet

(Beispiel: Zugang eines Entscheides mit einer dreimonatigen Beschwerdefrist am

1. Juli; Beginn des Fristenlaufes am 2. Mi; Ablauf der Frist ohne Berücksichtigung

des Fristenstillstandes am 1. Oktober; Ablauf der Frist mit Berücksichtigung

des Fristenstillstandes: Frist huft vom 2. Juli bis zum 14. Juli, mithin während

13 Tagen; es ist nach Ablauf des Fristenstillstandes vorerst ein ganzer Monat

zu berechnen, wobei von einer Tageszahl von 30 auszugehen ist [vgl. Art. 77

Abs. 1 Ziff. 3 OR]; die Frist läuft deshalb ab 16. August zu nichst während 17

Tagen weiter, weshalb ein Monat am 1. September verstrichen ist; ab diesem

Zeitpunkt sind zwei weitere Monate zu rechnen, weshalb der Ietzte Tag zur

Fristwahrung der 1. November ist; es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass

soweit ersichtlich keine Rechtsprechung zur aufgezeigten Frage besteht)."

(U. Kieser, op. cit., art. 38 N. 12, p. 406s.)

Considerandi

Seguendo

questo metodo, nella presente fattispecie, si arriverebbe al seguente

risultato.

Il

termine è decorso dal 6 giugno al 5 luglio (1 mese) e quindi dal 6 al 14 luglio

2004.

(9 giorni).

Esso ha ripreso

a decorrere dal 16 agosto 2004 durante 21 giorni, di modo che il 5 settembre

2004.

é trascorso il secondo

mese.

Occorre

infine aggiungere un ulteriore mese, il terzo, cosicché

l'ultimo

giorno utile per consegnare alla posta il ricorso (cfr. art. - 39 cpv. 1 LPGA,

applicabile par analogia alla procedura contenziosa secondo l'art. 60 cpv. 2

LPGA) sarebbe stato il 5

ottobre

2004.

Consegnata l’8 ottobre

2004, l’impugnativa presentata da RI 1 andrebbe considerata tardiva.

Dal canto suo, l’insorgente

propone un’altra soluzione (cfr. III), a lui più favorevole, applicando la

quale il termine ricorsale scadrebbe il 7 ottobre 2004 (5

settembre 2004 + 32 giorni).

In tutte queste ipotesi,

il ricorso inoltrato da RI 1 sarebbe intempestivo, per cui la

questione non merita di più ampi approfondimenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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