35.2004.9
caduta con distorsione/contusione al polso destro. Ricaduta per sindrome cervico-brachiale rifiutata, siccome i disturbi non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio. Perizia medica g
3 settembre 2004Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.9
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, TCA
Titolo:
caduta con distorsione/contusione al polso destro. Ricaduta per sindrome cervico-brachiale rifiutata, siccome i disturbi non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio. Perizia medica giudiziaria
CAUSALITÀ NATURALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI RICADUTA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.9
mm/sc
Lugano
3 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione dell'11 ottobre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
dicembre 2001, RI1 - alle dipendenze dello studio del dott. __________ di __________
in qualità di assistente e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso __________ - è scivolata mentre stava correndo nel bosco e si è
procurata una distorsione/contusione al polso ed al ginocchio destri (cfr. doc.
1 e 2).
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
L'assicurata
è stata dichiarata totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° dicembre 2002
(cfr. doc. 7).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2003, all'assicuratore infortuni è stata annunciata una
ricaduta dell'evento dell'8 dicembre 2001, determinata da una sindrome
cervicobrachiale, secondaria alla tendinite del polso destro (doc. 9 e 10).
Il medico
curante dell'assicurata, dott. __________, ha attestato un'incapacità
lavorativa del 50% dall'11 marzo 2003 e del 25% dal 18 marzo 2003 (cfr. doc.
11).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 12 agosto 2003, ha dichiarato l'assicurata totalmente
abile al lavoro a far tempo dal 1° settembre 2003 ed estinto il diritto a
prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2003 (cfr. decisione acclusa al doc.
13).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, CO1, in data 11 ottobre 2003, ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 14).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 17 febbraio 2004, RI1 ha chiesto che l'assicuratore
convenuto venga condannato a riconoscere le prestazioni sanitarie e le
indennità giornaliere "sino a nuovo avviso e se del caso sino alla
decorrenza dei 720 giorni" (cfr. I, p. 5), facendo valere quanto segue:
"
(…)
2. Nella
tesi espressa da CO1, si riconosce e si ammette che da un punto di vista
strettamente medico non ci si trovi di fronte ad una completa guarigione della
ricorrente e che la stessa dovrebbe sottoporsi ad un trattamento fisioterapico.
Inoltre,
CO1 sostiene che eventuali spese direttamente e/o indirettamente collegate con
lo stato di salute della ricorrente, debbano essere prese interamente a carico
dalla cassa malati __________ in quanto trattasi di disturbi non legati
all'infortunio bensì a malattia. In sintesi, ribadendo il mancato nesso tra i
disturbi della ricorrente e l'evento infortunistico assicurato.
3. La tesi avanzata dalla compagnia CO1, secondo la quale la
competenza dell'assunzione delle spese mediche e di indennità di perdita di
guadagno è di mera pertinenza della cassa malati __________, viene di fatto
contestata dalla stessa __________ la quale, in data 19 settembre 2003 per il
mezzo di una ordinaria lettera raccomandata interpone opposizione cautelativa.
Il
fatto che predetta opposizione cautelativa fosse da giudicarsi tardiva e che la
stessa sia pertanto stata ritirata da __________ in data 8 ottobre 2003
dimostra, a mente dello scrivente patrocinatore, che il ritiro dell'opposizione
cautelativa era dovuto ad un vizio di forma (decorrenza di un eventuale
termine) e non perché la competenza dell'assunzione dei costi competesse
effettivamente a __________.
Premesso
ciò, un errore nell'osservanza dei termini per la presentazione di una
opposizione cautelativa da parte di __________, non può in ogni caso
penalizzare, per quanto indirettamente ma pesantemente, la ricorrente.
4. Premessa l'opposizione cautelativa tardiva inviata da parte di __________
alla compagnia CO1 e di transenna il relativo ritiro dell'opposizione, con essa
la __________ ha comunque inteso manifestare la sua non competenza
all'assunzione dei costi per il trattamento della cagionevole condizione di
salute della ricorrente e del versamento dell'indennità giornaliera perdita di
salario. Ritenendo, verosimilmente, che sussista invece un nesso di causalità
naturale fra le problematiche presentate dalla ricorrente e l'evento assicurato
da CO1.
Ad
ogni buon conto, a Codesto Lodevole Tribunale d'Appello - Tribunale cantonale
delle assicurazioni, spetta dunque valutare se in caso di diatriba tra la
compagnia CO1, che sostiene che i postumi della ricorrente non siano più
riconducibili all'evento sinistro e la __________, che sostiene per contro
l'esatto opposto, è ammissibile o meno che la ricorrente sia vittima di predetta
diatriba tra enti assicuratori e sia momentaneamente privata del diritto
all'indennità giornaliera perdita di guadagno, cagionando alla stessa una
condizione di grave disagio economico.
5. A conferma che la tesi espressa dalla compagnia assicurativa CO1
nella impugnata decisione su opposizione, potrebbe anche essere errata o
comunque parziale - per quanto fondata su rapporti medici -, in questa sede
ricorsuale si cita il dr. med. __________ in __________, già primario clinica
Hippokrates, il quale sostiene in data 20 novembre 2003 "sono convinto
che l'artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale I e navicolare si è
sviluppata in seguito all'infortunio; si tratta quindi di una artrosi
post-traumatica" (allegato documento "D").
6. Della tesi espressa dal dr.med. __________ e di cui all'Allegato
"D", ne è convinta anche la dr.med. __________, specialista in
traumatologia in __________, la quale, in data 13 febbraio 2004, sostiene che
"l'artrosi post-traumatica si è presentata dopo due anni dall'infortunio;
attualmente si presenta una sinovite dell'articolazione trapezio-metacarpale I
e navicolare-trapezio del polso dx. Prima la paziente non ha mai avuto artrosi.
Penso come il dr. __________, che l'artrosi sia una causa dell'infortunio.
Ritengo pertanto che le spese dovute alla potologia sopraccitata siano carico
della CO1 " (allegato documento "E").
7. Se da un lato, nel contesto della tesi sostenuta dal servizio
giuridico della CO1 vi sia il conforto di taluni apprezzamenti medici e meglio
formulati dal dr. med. __________, a Codesto Lodevole Corte, non possono
sfuggire opinioni mediche opposte, giusta i documenti "D" e
"E", forniti da medici esperti e competenti che per giunta conoscono
a fondo la ricorrente.
A
mente dello scrivente RA1 si tratta pertanto di definire se nell'apprezzamento
complessivo effettuato dalla compagnia CO1 e di riflesso nella decisione
contestata, si siano voluti tenere in debita considerazione tutti gli elementi
compresi quelli favorevoli alla ricorrente, o se non ci si trovi confrontati
invece con una visione superficiale o anche solo parziale della compagnia CO1.
Stante
infatti agli annessi documenti "D" e "E" e alla posizione
di __________, è ipotizzabile ritenere come errata la decisione su opposizione
della CO1 dell'11 ottobre 2003, rispettivamente 11 novembre 2003"
(I).
1.5. L'assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
VI).
Fatti
1.6. Con
ordinanza del 12 marzo 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria
a cura della dottoressa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.
VIII).
1.7. Il 15 marzo
2004, la ricorrente ha versato agli atti una certificazione, datata 18 settembre
2003, del dott. __________ (cfr. IX + allegato).
1.8. In data 23
luglio 2004, la dott.ssa __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (cfr. XV).
1.9. L'assicurata
ha preso posizione il 28 luglio 2004 (cfr. XVI), mentre CO1, da parte sua, lo
ha fatto il 3 agosto 2004 (cfr. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio
2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre
2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno
legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal
mese di ottobre 2003.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
Considerandi
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7
Dalle tavole processuali emerge che CO1 ha preso la decisione
di ritenere la ricorrente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1°
settembre 2003, rispettivamente, di considerare estinto il nesso di causalità
naturale con l'infortunio assicurato a contare dal 1° ottobre 2003, fondandosi
sul parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia, in occasione della visita di controllo del giugno 2003 (cfr. doc.
13.
e 14, p. 7).
__________
RI1 contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia facendo riferimento alle
certificazioni dei dott. __________, generalista (cfr. doc. D), e __________,
spec. FMH in fisiatria e reumatologia (cfr. doc. E), secondo i quali l'artrosi
presente a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale I e
navicolare-trapezio del polso destro costituirebbe una naturale conseguenza
dell'infortunio del dicembre 2001.
In corso
di causa, l'insorgente ha inoltre prodotto un rapporto, datato 18 settembre
2003, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc. F), da
cui si evince la diagnosi di, citiamo: "panartrosi dell'osso trapezio in
una fase iniziale ed evolutiva", patologia da trattare, per il momento, in
maniera conservativa.
2.8
Alla scopo
di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento alla dott.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, già Capo-clinica presso il Reparto di
ortopedia traumatologica dell'Ospedale cantonale di __________.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. XIV, p.
2-9) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e
radiologico (cfr. XIV, p. 9-12), la dott.ssa __________ ha posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
Aufgrund der subjektiven Beschwerden, der objektiven
klinischen und radiologischen Befunde lautet unsere Diagnose:
- Chondropathia
Patellae vor allem der medialen Facette des rechten Kniegelenkes
- STT-Arthrose
Handgelenk rechts mittlerer Ausprägung, (Nebenbefunde Ganglion ulnovolar und
Pseudozysten der Carpalia)
- Cervicovertebrales
Syndrom bei Chondrose bis Osteochondrose C5 bis C7 mit muskulärer Dysbalance (Ketten-Myotendinosen)
- Lumbovertebrales
Syndrom bei Chondrose L3/L4, Osteochondrose L4/L5, Chondrose L5/S1 mit Spondylarthrosen
in diesen Segmenten und muskulärer Dysbalance (Hartspann rechtsbetont, lumbal)
- Zustand n. Kniekontusion rechts 8.12.01
- Zustand
n. Handgelenkskontusion und - distorsion rechts 8.12.01 (…)"
(XIV,
p. 14).
Per
quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la
valutazione espressa, a suo tempo, dal dott. __________ (cfr. doc. 14) - ha
affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico dell'8
dicembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurata a livello del ginocchio
destro, del polso destro nonché della colonna cervicale e lombare, non può
essere dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante
(forza probatoria inferiore al 25%), ciò che, in ultima analisi, non permette
di impegnare la responsabilità de CO1 oltre la data di chiusura del caso:
"
(…)
Die radiologischen Befunde ergeben im rechten Knie eine Chondropathia Patellae vor allem
der medialen Facette, wobei zu erwähnen ist, dass diese schon vor dem Unfall
von 2001 existierte, dies kann bewiesen werden mit dem Arthro-MRI des Knies
rechts vorn 30.04.1997, welches bereits eine Chondropathia Patellae zeigt.
Somit kann man lediglich davon ausgehen, dass die
Chondropathia Patellae durch den Sturz mit Kontusion des Knies vom 08. 12.01
aktiviert wurde; durchschnittlich kann eine Aktivierung dieser Situation
zwischen 3 bis 6 Monaten dauern. Das MRI vom 05.07.2002, sprich zirka 8 Monate
nach Unfall zeigt auf jeden Fall keine Anhaltspunkte mehr, welche auf eine
posttraumatische Aktivierung der Chondropathia Patellae hinweisen, auch keine
anderen unfallbedingte Pathologie.
Im Bezug auf die Handgelenks-Beschwerden und
die Schmerzen, welche sich heute vor allem im Daumen-Sattel-Gelenk zeigen, bin
ich mit der Beurteilung von Herrn __________ einig, dass wir es hier mit einer STT-Arthrose
zu tun haben. Die Röntgenbilder zeigen am 1.6.2004 Anhaltspunkte dafür.
Nebenbefunde: Zysten in den Carpalknochen, ulnavolar (MRI 10.10.2002). Aus
meiner Sicht besteht aber auch hier höchstens eine mögliche, posttraumatische
Ursache für diese Arthrose. Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich
hier um eine Arthrose degenerativer Natur. Die Beweiskraft würde hier weniger
als 25% sein für eine rein unfallbedingte Veränderung.
Die Nacken-Beschwerden mit der Chondrose
C5/C6, welche sehr schön im MRI vom 09.05.2003 nachgewiesen werden
können, sprechen nicht für eine posttraumatische Veränderung, sondern für
degenerative Veränderungen, hauptsächlich auf dem Niveau C5/C6 und C6/C7 mit
einer leichtgradigen Einengung des Spinal-Kanals C5/C6 jedoch ohne Kompression
der Medulla.
Im LWS-Bereich müssen wir ebenfalls von
degenerativen Veränderungen ausgehen im Sinne einer Chondrose L3/L4, L5/S1 mit Spondylarthrosen
in diesen Segmenten. Auch hier können diese in den konventionellen Bildern und
im MRI vom 19.12.2000 nachgewiesen werden, entsprechend bestanden diese auch
schon vor dem Unfall. Auch sprechen die Bilder, welche nach dem Unfall gemacht
wurden keineswegs für eine unfallbedingte Ursache.
Im Bereich der HWS und der LWS können wir mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer krankhaften Veränderung sprechen. (…)"
(XIV, p. 14-15).
In
seguito, rispondendo ai quesiti posti dalle parti, l'esperta incaricata dal TCA
ha indicato che RI1 ha raggiunto lo status quo sine, al più tardi, 6
mesi dopo l'annuncio di ricaduta, ossia nel corso del mese di settembre 2003.
La
dott.ssa __________ ha tuttavia precisato che, volendo esaminare la fattispecie
in maniera molto rigorosa, si potrebbe persino sostenere che lo status quo
sine è stato raggiunto già nel mese di giugno 2002, ovvero 6 mesi dopo
l'evento infortunistico in discussione in quanto, secondo l'esperienza medica,
contusioni e distorsioni del ginocchio e del polso guariscono generalmente
entro 3/6 mesi senza lasciare postumi residuali:
"
(…)
5.
Steht
die diagnostizierte Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 08.12.2001? Inwiefern?
Meines Erachtens
bestehen keine Folgen mehr des Unfalls vom 08.12.2001, es kann lediglich von
einem wahrscheinlichen Zusammenhang gesprochen werden, das heisst Beweiskraft
weniger als 25%.
6.
Hat durch das Ereignis vom 08.12.2001 eine dauernde oder richtunggebende
Leidensverschlimmerung der Beschwerden der Versicherten stattgefunden?
Wenn nein, ist der
Status quo ante/sine infolge des Unfalles vom 08.12.2001 erreicht? Wenn, ja
wann?
Es besteht keine
dauernde oder richtunggebende Leidensverschlimmerung der Versicherten.
Der Status quo sine ist meines Erachtens erreicht.
Durchschnittlich kann man davon ausgehen, dass spätestens 6 Monate nach dem
gemeldeten Rückfall, das heisst Sept. 2003 dieser Punkt erreicht war.
7.
Teilt die Expertin die von der CO1 für die reinen Unfallfolgen beschlossene
Abschlussverfügung des Rückfalles ab 30.09.2003.
Es
bestehen meines Erachtens durchaus Zweifelsmomente im Bezug auf den gemeldeten
Rückfall vom 10.03.03. Meines Erachtens können wir auch hier nur von einem
wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Unfall ausgehen. Erfahrungsgemäss sind
nach einer Distorsion und Kontusion des Knies sowie des rechten Handgelenkes
meistens 3 bis 6 Monate später keine Restfolgen mehr zu erwarten. Dies würde
für diese Patientin eigentlich heissen, dass sie bereits per Juni 2002 der
Status quo sine erreicht hätte. Da
jedoch gemäss den Akten der Rückfall als solcher akzeptiert worden ist, müssen
wir meines Erachtens nun das definitive Datum Sept. 2003 als Status quo sine akzeptieren.
(…)
Besteht zwischen dem Unfall vom 08.12.2001
(Rückfall vom 28.03.2003) und der Diagnose nach dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein Kausalzusammenhang?
Es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen dem
Unfall und der Diagnose einer Kontusion des rechten Kniegelenkes sowie einer
Distorsion und Kontusion des rechten Handgelenkes. Es besteht kein Zusammenhang
zwischen den Unfall und der STT-Arthrose rechts, der Chondropathia Patellae der
medialen Facette des rechten Knies, dem cervicovertebralen Syndrom und dem lumbovertebralen
Syndrom.
Im Bezug auf den Rückfall vom 28.03.2003, kann man
eigentlich davon ausgehen, dass die dort angegebenen Beschwerden nicht mit
Sicherheit auf den Unfall zurückzuführen sind. Meines Erachtens können wir da
lediglich von einer Beweiskraft von knapp 25% ausgehen.
Wann wurde allenfalls der Status quo sine/quo
ante erreicht?
Der Status quo sine wird bei sehr scharfer Betrachtung bereits 6 Monate nach Unfall, das
würde heissen im Juni 2002 erreicht. Bei Akzeptanz des Rückfalls als
unfallbedingt müssen wir davon ausgehen, dass per Sept. 2003 der Status quo sine erreicht wurde.
Hat der obgenannte Unfall eine richtunggebende
Verschlimmerung des Gesundheitszustandes des Versicherten verursacht?
Es besteht keine dauernde oder richtungsgebende
Leidensverschlimmerung der Versicherten"
(XIV,
p. 17-19).
In esito
a quanto precede - non scorgendo questa Corte alcun motivo che le impedisca di
fare capo all'apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________, il cui referto
risulta senz'altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell'esposizione degli
elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RAMI 2001 U 422,
p. 113ss., RAMI 2001 U 133, p. 311ss., consid. 1), ragione per cui deve
essergli riconosciuta piena forza probante - può essere ammesso che non è stato
dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali,
menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi accusati dalla ricorrente dopo il
30.
settembre 2003, segnatamente quelli localizzati al rachide cervicale ed
all'arto superiore destro, costituivano ancora una naturale conseguenza
dell'infortunio dell'8 dicembre 2001.
Con le
proprie osservazioni del 28 luglio 2004, l'assicurata ha essenzialmente postulato
l'allestimento di un complemento peritale, allo scopo di fare luce riguardo
all'incidenza sulla sua capacità lavorativa dei disturbi psichici evidenziati
dal perito giudiziario (cfr. XVI).
Vero è
che la dott.ssa __________ ha affermato che la problematica psichiatrica deve
fare oggetto di una separata valutazione specialistica, e ciò al fine di
stabilire il grado di capacità lavorativa dell'insorgente (cfr. XIV, p. 16:
"Offen bleibt noch die psychiatrische Problematik, dafür muss aber meines Erachtens
ein separates Gutachten eingeholt werden um die Arbeitsfähigkeit im Rahmen der jetzt
erwähnten Depression zu beurteilen").
Il TCA
ritiene comunque di potersi esimere dall'ordinare l'esecuzione di una perizia
psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venire accertata l'effettiva
esistenza di una patologia psichica invalidante nonché la sua eziologia
traumatica - non potrebbe ancora venire ammessa la responsabilità
dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto l'adeguatezza del nesso di
causalità, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri posti nella
DTF 115 V 133ss.. In effetti, l'infortunio occorso a RI1 - si è trattato di una
banale caduta - può essere classificato nella categoria degli infortuni
leggeri: secondo la costante giurisprudenza del TFA, in questo caso,
l'adeguatezza del nesso di causalità, può, di regola, essere negata a priori
(cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
In
conclusione, nella misura in cui CO1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2003, la decisione su opposizione
impugnata non presta il fianco a censure.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster