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Decisione

35.2004.9

caduta con distorsione/contusione al polso destro. Ricaduta per sindrome cervico-brachiale rifiutata, siccome i disturbi non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio. Perizia medica g

3 settembre 2004Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Con

ordinanza del 12 marzo 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria

a cura della dottoressa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.

VIII).

1.7. Il 15 marzo

2004, la ricorrente ha versato agli atti una certificazione, datata 18 settembre

2003, del dott. __________ (cfr. IX + allegato).

1.8. In data 23

luglio 2004, la dott.ssa __________ ha consegnato al TCA il proprio referto

peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per

osservazioni (cfr. XV).

1.9. L'assicurata

ha preso posizione il 28 luglio 2004 (cfr. XVI), mentre CO1, da parte sua, lo

ha fatto il 3 agosto 2004 (cfr. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° gennaio

2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre

2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2003, tornano applicabili

le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno

legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal

mese di ottobre 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

Considerandi

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Dalle tavole processuali emerge che CO1 ha preso la decisione

di ritenere la ricorrente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1°

settembre 2003, rispettivamente, di considerare estinto il nesso di causalità

naturale con l'infortunio assicurato a contare dal 1° ottobre 2003, fondandosi

sul parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH

in chirurgia, in occasione della visita di controllo del giugno 2003 (cfr. doc.

13.

e 14, p. 7).

__________

RI1 contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia facendo riferimento alle

certificazioni dei dott. __________, generalista (cfr. doc. D), e __________,

spec. FMH in fisiatria e reumatologia (cfr. doc. E), secondo i quali l'artrosi

presente a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale I e

navicolare-trapezio del polso destro costituirebbe una naturale conseguenza

dell'infortunio del dicembre 2001.

In corso

di causa, l'insorgente ha inoltre prodotto un rapporto, datato 18 settembre

2003, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc. F), da

cui si evince la diagnosi di, citiamo: "panartrosi dell'osso trapezio in

una fase iniziale ed evolutiva", patologia da trattare, per il momento, in

maniera conservativa.

2.8

Alla scopo

di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato

una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento alla dott.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, già Capo-clinica presso il Reparto di

ortopedia traumatologica dell'Ospedale cantonale di __________.

Dopo aver

ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. XIV, p.

2-9) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e

radiologico (cfr. XIV, p. 9-12), la dott.ssa __________ ha posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

Aufgrund der subjektiven Beschwerden, der objektiven

klinischen und radiologischen Befunde lautet unsere Diagnose:

- Chondropathia

Patellae vor allem der medialen Facette des rechten Kniegelenkes

- STT-Arthrose

Handgelenk rechts mittlerer Ausprägung, (Nebenbefunde Ganglion ulnovolar und

Pseudozysten der Carpalia)

- Cervicovertebrales

Syndrom bei Chondrose bis Osteochondrose C5 bis C7 mit muskulärer Dysbalance (Ketten-Myotendinosen)

- Lumbovertebrales

Syndrom bei Chondrose L3/L4, Osteochondrose L4/L5, Chondrose L5/S1 mit Spondylarthrosen

in diesen Segmenten und muskulärer Dysbalance (Hartspann rechtsbetont, lumbal)

- Zustand n. Kniekontusion rechts 8.12.01

- Zustand

n. Handgelenkskontusion und - distorsion rechts 8.12.01 (…)"

(XIV,

p. 14).

Per

quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la

valutazione espressa, a suo tempo, dal dott. __________ (cfr. doc. 14) - ha

affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico dell'8

dicembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurata a livello del ginocchio

destro, del polso destro nonché della colonna cervicale e lombare, non può

essere dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante

(forza probatoria inferiore al 25%), ciò che, in ultima analisi, non permette

di impegnare la responsabilità de CO1 oltre la data di chiusura del caso:

"

(…)

Die radiologischen Befunde ergeben im rechten Knie eine Chondropathia Patellae vor allem

der medialen Facette, wobei zu erwähnen ist, dass diese schon vor dem Unfall

von 2001 existierte, dies kann bewiesen werden mit dem Arthro-MRI des Knies

rechts vorn 30.04.1997, welches bereits eine Chondropathia Patellae zeigt.

Somit kann man lediglich davon ausgehen, dass die

Chondropathia Patellae durch den Sturz mit Kontusion des Knies vom 08. 12.01

aktiviert wurde; durchschnittlich kann eine Aktivierung dieser Situation

zwischen 3 bis 6 Monaten dauern. Das MRI vom 05.07.2002, sprich zirka 8 Monate

nach Unfall zeigt auf jeden Fall keine Anhaltspunkte mehr, welche auf eine

posttraumatische Aktivierung der Chondropathia Patellae hinweisen, auch keine

anderen unfallbedingte Pathologie.

Im Bezug auf die Handgelenks-Beschwerden und

die Schmerzen, welche sich heute vor allem im Daumen-Sattel-Gelenk zeigen, bin

ich mit der Beurteilung von Herrn __________ einig, dass wir es hier mit einer STT-Arthrose

zu tun haben. Die Röntgenbilder zeigen am 1.6.2004 Anhaltspunkte dafür.

Nebenbefunde: Zysten in den Carpalknochen, ulnavolar (MRI 10.10.2002). Aus

meiner Sicht besteht aber auch hier höchstens eine mögliche, posttraumatische

Ursache für diese Arthrose. Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich

hier um eine Arthrose degenerativer Natur. Die Beweiskraft würde hier weniger

als 25% sein für eine rein unfallbedingte Veränderung.

Die Nacken-Beschwerden mit der Chondrose

C5/C6, welche sehr schön im MRI vom 09.05.2003 nachgewiesen werden

können, sprechen nicht für eine posttraumatische Veränderung, sondern für

degenerative Veränderungen, hauptsächlich auf dem Niveau C5/C6 und C6/C7 mit

einer leichtgradigen Einengung des Spinal-Kanals C5/C6 jedoch ohne Kompression

der Medulla.

Im LWS-Bereich müssen wir ebenfalls von

degenerativen Veränderungen ausgehen im Sinne einer Chondrose L3/L4, L5/S1 mit Spondylarthrosen

in diesen Segmenten. Auch hier können diese in den konventionellen Bildern und

im MRI vom 19.12.2000 nachgewiesen werden, entsprechend bestanden diese auch

schon vor dem Unfall. Auch sprechen die Bilder, welche nach dem Unfall gemacht

wurden keineswegs für eine unfallbedingte Ursache.

Im Bereich der HWS und der LWS können wir mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer krankhaften Veränderung sprechen. (…)"

(XIV, p. 14-15).

In

seguito, rispondendo ai quesiti posti dalle parti, l'esperta incaricata dal TCA

ha indicato che RI1 ha raggiunto lo status quo sine, al più tardi, 6

mesi dopo l'annuncio di ricaduta, ossia nel corso del mese di settembre 2003.

La

dott.ssa __________ ha tuttavia precisato che, volendo esaminare la fattispecie

in maniera molto rigorosa, si potrebbe persino sostenere che lo status quo

sine è stato raggiunto già nel mese di giugno 2002, ovvero 6 mesi dopo

l'evento infortunistico in discussione in quanto, secondo l'esperienza medica,

contusioni e distorsioni del ginocchio e del polso guariscono generalmente

entro 3/6 mesi senza lasciare postumi residuali:

"

(…)

5.

Steht

die diagnostizierte Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 08.12.2001? Inwiefern?

Meines Erachtens

bestehen keine Folgen mehr des Unfalls vom 08.12.2001, es kann lediglich von

einem wahrscheinlichen Zusammenhang gesprochen werden, das heisst Beweiskraft

weniger als 25%.

6.

Hat durch das Ereignis vom 08.12.2001 eine dauernde oder richtunggebende

Leidensverschlimmerung der Beschwerden der Versicherten stattgefunden?

Wenn nein, ist der

Status quo ante/sine infolge des Unfalles vom 08.12.2001 erreicht? Wenn, ja

wann?

Es besteht keine

dauernde oder richtunggebende Leidensverschlimmerung der Versicherten.

Der Status quo sine ist meines Erachtens erreicht.

Durchschnittlich kann man davon ausgehen, dass spätestens 6 Monate nach dem

gemeldeten Rückfall, das heisst Sept. 2003 dieser Punkt erreicht war.

7.

Teilt die Expertin die von der CO1 für die reinen Unfallfolgen beschlossene

Abschlussverfügung des Rückfalles ab 30.09.2003.

Es

bestehen meines Erachtens durchaus Zweifelsmomente im Bezug auf den gemeldeten

Rückfall vom 10.03.03. Meines Erachtens können wir auch hier nur von einem

wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Unfall ausgehen. Erfahrungsgemäss sind

nach einer Distorsion und Kontusion des Knies sowie des rechten Handgelenkes

meistens 3 bis 6 Monate später keine Restfolgen mehr zu erwarten. Dies würde

für diese Patientin eigentlich heissen, dass sie bereits per Juni 2002 der

Status quo sine erreicht hätte. Da

jedoch gemäss den Akten der Rückfall als solcher akzeptiert worden ist, müssen

wir meines Erachtens nun das definitive Datum Sept. 2003 als Status quo sine akzeptieren.

(…)

Besteht zwischen dem Unfall vom 08.12.2001

(Rückfall vom 28.03.2003) und der Diagnose nach dem Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein Kausalzusammenhang?

Es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen dem

Unfall und der Diagnose einer Kontusion des rechten Kniegelenkes sowie einer

Distorsion und Kontusion des rechten Handgelenkes. Es besteht kein Zusammenhang

zwischen den Unfall und der STT-Arthrose rechts, der Chondropathia Patellae der

medialen Facette des rechten Knies, dem cervicovertebralen Syndrom und dem lumbovertebralen

Syndrom.

Im Bezug auf den Rückfall vom 28.03.2003, kann man

eigentlich davon ausgehen, dass die dort angegebenen Beschwerden nicht mit

Sicherheit auf den Unfall zurückzu­führen sind. Meines Erachtens können wir da

lediglich von einer Beweiskraft von knapp 25% ausgehen.

Wann wurde allenfalls der Status quo sine/quo

ante erreicht?

Der Status quo sine wird bei sehr scharfer Betrachtung bereits 6 Monate nach Unfall, das

würde heissen im Juni 2002 erreicht. Bei Akzeptanz des Rückfalls als

unfallbedingt müssen wir davon ausgehen, dass per Sept. 2003 der Status quo sine erreicht wurde.

Hat der obgenannte Unfall eine richtunggebende

Verschlimmerung des Gesundheitszustandes des Versicherten verursacht?

Es besteht keine dauernde oder richtungsgebende

Leidensverschlimmerung der Versicherten"

(XIV,

p. 17-19).

In esito

a quanto precede - non scorgendo questa Corte alcun motivo che le impedisca di

fare capo all'apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________, il cui referto

risulta senz'altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell'esposizione degli

elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RAMI 2001 U 422,

p. 113ss., RAMI 2001 U 133, p. 311ss., consid. 1), ragione per cui deve

essergli riconosciuta piena forza probante - può essere ammesso che non è stato

dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali,

menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi accusati dalla ricorrente dopo il

30.

settembre 2003, segnatamente quelli localizzati al rachide cervicale ed

all'arto superiore destro, costituivano ancora una naturale conseguenza

dell'infortunio dell'8 dicembre 2001.

Con le

proprie osservazioni del 28 luglio 2004, l'assicurata ha essenzialmente postulato

l'allestimento di un complemento peritale, allo scopo di fare luce riguardo

all'incidenza sulla sua capacità lavorativa dei disturbi psichici evidenziati

dal perito giudiziario (cfr. XVI).

Vero è

che la dott.ssa __________ ha affermato che la problematica psichiatrica deve

fare oggetto di una separata valutazione specialistica, e ciò al fine di

stabilire il grado di capacità lavorativa dell'insorgente (cfr. XIV, p. 16:

"Offen bleibt noch die psychiatrische Problematik, dafür muss aber meines Erachtens

ein separates Gutachten eingeholt werden um die Arbeitsfähigkeit im Rahmen der jetzt

erwähnten Depression zu beurteilen").

Il TCA

ritiene comunque di potersi esimere dall'ordinare l'esecuzione di una perizia

psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venire accertata l'effettiva

esistenza di una patologia psichica invalidante nonché la sua eziologia

traumatica - non potrebbe ancora venire ammessa la responsabilità

dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto l'adeguatezza del nesso di

causalità, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri posti nella

DTF 115 V 133ss.. In effetti, l'infortunio occorso a RI1 - si è trattato di una

banale caduta - può essere classificato nella categoria degli infortuni

leggeri: secondo la costante giurisprudenza del TFA, in questo caso,

l'adeguatezza del nesso di causalità, può, di regola, essere negata a priori

(cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

In

conclusione, nella misura in cui CO1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2003, la decisione su opposizione

impugnata non presta il fianco a censure.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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