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Decisione

35.2004.90

assicurato che, a distanza di 23 anni circa da un trauma da schiacciamento del dito indice destro, lamenta dei dolori al palmo della mano destra sul raggio del II. dito. Valutazione delle prove. Ricad

23 maggio 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori sono al palmo difficili da definire, sicuramente legati

all’irritazione nervosa poiché vi è un segno di Tinel, vi è un assopimento

saltuario delle dita in senso di una diminuzione della sensibilità e vi sono

dolori che irradiano verso prossimale.

Come già detto più volte dal mio punto di vista la causa di questi

disturbi è legata al neuroma del nervo digitale ulnare del II dito all’altezza

del palmo.

Il problema a questo punto è triplice. Da una parte, vi è quello

assicurativo con la responsabilità dell’assunzione delle terapie e dei costi,

vi è il problema legato al posto di lavoro e in più vi è il problema legato al

dolore che necessita di quando in quando delle terapie.

È difficilissimo curare un paziente sottoposto a tali difficoltà

ed è impossibile ad arrivare ad un risultato positivo poiché ogni componente

agisce negativamente sull’altra.

A questo punto, per risolvere il tutto e “come si dice in dialetto

per tagliar la testa al toro”, proporrei una visita in una Clinica

universitaria come per esempio la Clinica universitaria dell’Ospedale universitario

di __________, con la specifica domanda della diagnosi e causalità."

(doc. 52)

In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale sono

stati chiesti alcuni chiarimenti a proposito della diagnosi di “neuroma”, da lui

a suo tempo posta (cfr. V).

Queste le

risposte che il dott. __________ ha fornito il 23 febbraio 2005:

"

In risposta alla vostra del 2 febbraio 2005

rispondo come segue alle vostre domande.

1. Come può essere definito il

"neuroma"?

Il neuroma è la cicatrice fisiologica di un nervo

tagliato. Questa cicatrice è dolente e al tocco viene percepito un dolore, in

linea di massima, come una sensazione elettrizzante.

Considerandi

2.

Nel suo rapporto del 10.05.2004, lei ha

affermato che è praticamente impossibile oggettivare il neuroma di cui

soffrirebbe l'assicurato. Tale affermazione ha o meno un valore assoluto? Nella

negativa, per quale motivo, nel caso concreto, il neuroma non sarebbe

oggettivabile?

Come accennato sopra il sintomo classico del

neuroma è una dolenzia al picchiettio e il neuroma è la cicatrice del nervo.

Per oggettivarlo bisognerebbe operare il paziente

e vedere il neuroma.

Nel caso specifico del Signor RI 1 lo si può

oggettivare solo clinicamente. Probabilmente con dei tagli molto fini di

risonanza magnetica lo si potrebbe individuare ma credo che sia così piccolo

che la cosa sia al limite dell'impossibile."

(VI)

In data 24 marzo 2005, il

TCA ha nuovamente preso contatto con lo specialista in chirurgia della mano per

conoscere la sua opinione riguardo al fatto che i disturbi

attribuibili, a suo avviso, ad un neuroma del nervo digitale, sono apparsi con

un lungo tempo di latenza (IX).

Il dott. __________

ha così risposto:

"

La sua domanda del perché il neuroma si sia

risvegliato a distanza di circa 24 anni dall'infortunio e rispettivamente 17

anni dall'ultimo intervento chirurgico è molto intelligente ed estremamente

difficile da rispondere.

Di solito i neuromi son dolenti sin dall'inizio e

dolenti rimangono con fasi alterne di accettanza.

Nel caso specifico non posso nemmeno io dire il

perché: forse perché il paziente nel frattempo è diventato pranoterapista e ha

aumentato la sua sensibilità anche al dolore? Forse prima come muratore era più

indolente? Forse che la soglia del dolore si sia abbassata e il male prima

inapercetto adesso sia diventato percetto? Forse con l'invecchiare l'attività

di muratore gli sia tropo pesante e quindi la percezione del male lo limiti più

del desiderato?...

Come vede una risposta non posso darla poiché

effettivamente non ho a disposizione e probabilmente non vi è neppure una

letteratura che parli di queste patologie.

Per esperienza si sa comunque che la motivazione

del paziente ad un'attività lavorativa può permettergli di sopportare certi

disturbi: la demotivazione o una fase depressiva accentuano dei disturbi anche

di modica entità."

(X)

2.7

Attentamente

vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per

scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, a mente del quale i

disturbi localizzati alla mano destra non possono essere posti, con un

sufficiente grado di verosimiglianza, in relazione di causalità naturale con

l’incidente della circolazione occorso a RI 1 il 14 febbraio 1979.

In tale

contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Infine,

la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U

291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si

sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,

sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

La tesi

contraria difesa dal medico curante del ricorrente (cfr., in particolare, il

doc. 39), benché specialista in chirurgia della mano, non convince per più di

una ragione.

Innanzitutto,

si osserva che, in un primo tempo, il dott. __________ aveva esplicitamente

dichiarato di non essere in grado di formulare una diagnosi precisa a proposito

dei disturbi accusati dal suo paziente. Egli aveva di conseguenza posto una

diagnosi differenziale: acutizzazione dei disturbi di tipo neuroma del nervo

radiale dell’indice oppure entesopatia della muscolatura intrinseca (cfr. doc.

2).

In questo

senso si era pure espresso con la certificazione del 13 febbraio 2004, in cui ha

parlato di un possibile neuroma del nervo digitale ulnare dell’indice a

destra (doc. 6).

Successivamente,

il dott. __________, preso atto che l’ENG del 4 maggio 2004 aveva

consentito di escludere l’esistenza di una sindrome del tunnel carpale, ha

sostenuto che, citiamo: “si deve trattare semplicemente del neuroma come già

antecedentemente da me descritto” (doc. 24).

Egli non ha tuttavia

spiegato i motivi per cui la diagnosi di entesopatia, posta in occasione della

prima consultazione del 12 gennaio 2004, era stata nel frattempo accantonata.

A quest’ultimo proposito, va

precisato che non è grazie alla elettroneurografia che ciò ha potuto accadere,

nella misura in cui questo esame viene disposto per la diagnosi di eventuali sofferenze

nervose (qual’é la sindrome del tunnel carpale), mentre che la entesopatia è

un’affezione che interessa le inserzioni dei tendini, dei legamenti

o delle capsule articolari alle ossa (ossia le cosiddette “entesi”).

Oltre a quanto precede, occorre

pure tenere presente che, per ammissione dello stesso dott. __________, il

preteso neuroma non può essere praticamente oggettivato (cfr. doc. 24: “La

oggettivazione di un tale disturbo è praticamente impossibile e bisogna quindi

credere alle dichiarazioni del paziente” e VI: “come accennato sopra il sintomo

classico del neuroma è una dolenzia al picchiettio e il neuroma è la cicatrice

del nervo. Per oggettivarlo bisognerebbe operare il paziente e vedere il

neuroma. Nel caso specifico del signor RI 1 lo si può oggettivare solo

clinicamente. Probabilmente con dei tagli molto fini di risonanza magnetica lo

si potrebbe individuare ma credo che sia così piccolo che la cosa sia al limite

dell’impossibile”).

D’altra parte e

soprattutto, non può essere ignorato che la sintomatologia riconducibile, a

mente del medico curante, ad un neuroma, ovvero ad una cicatrice

fisiologica di un nervo tagliato (cfr. VI), è insorta

con un tempo di latenza estremamente lungo (circa 24 anni dopo l’infortunio,

rispettivamente, circa 17 anni dall’ultimo intervento chirurgico di

raccorciamento del moncone; cfr. doc. 3).

In corso di causa, questo

Tribunale ha quindi chiesto al dott. __________ di volerne spiegare le ragioni

(cfr. IX).

Dopo avere ammesso che

generalmente i neuromi sono dolenti sin dall’inizio e che rimangono peraltro

dolenti con fasi alterne di accettazione (X: “Di solito i neuromi sono dolenti

sin dall’inizio e dolenti rimangono con fasi alterne di accettanza”), il

chirurgo della mano ha dichiarato di non essere in grado di rispondere alla

domanda postagli dal TCA (X: “Nel caso specifico non posso nemmeno io dire il

perché: Forse perché nel frattempo è diventato pranoterapista e ha aumentato la

sua sensibilità al dolore? Forse prima come muratore era più indolente? Forse

che la soglia del dolore si sia abbassata e il male prima inapercetto adesso

sia diventato percetto? Forse con l’invecchiare l’attività di muratore gli sia

troppo pesante e quindi la percezione del male lo limiti più del desiderato? … Come

vede una risposta non posso darla poiché effettivamente non ho a disposizione e

probabilmente non vi è neppure una letteratura che parli di queste patologie”

– la sottolineatura è del redattore).

Ora, tenuto conto, da un

canto, delle considerazioni enunciate dal dott. __________ e, d’altro canto, che,

secondo un'affermata giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), questa Corte è dell’avviso

che l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra il sinistro assicurato e

la sintomatologia dolorosa insorta con un tempo di latenza di decenni, appaia

poco verosimile.

Vi è

infine da considerare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del

7.

dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161;

RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

In

simili condizioni, non é necessario dare seguito al provvedimento probatorio

richiesto dall’insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr.

I).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

In

conclusione, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi

localizzati alla mano destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 gennaio

2004, costituivano ancora una conseguenza dell’infortunio del

14.

febbraio 1979.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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