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Decisione

35.2004.91

incidente della circolazione stradale. Velocità dell'assicurato/motociclista non adeguata alle circostanze. Riduzione delle prestazioni del 20% per negligenza grave. Negata l'assistenza giudiziaria

13 giugno 2005Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I

protagonisti sono stati sentiti dalla Polizia, che ne ha verbalizzato le

dichiarazioni (plico sub doc. A). Il signor RI 1 ha dichiarato che

circolava a circa 80 km/h.

La

velocità ammessa su quel tratto di strada è di 60 km/h. Il fondo stradale è

asfaltato e in buono stato. La strada è perfettamente rettilinea, a doppia

corsia e leggermente in salita. Essa conduce dall'abitato verso lo svincolo

autostradale di __________. Quel giorno di 21 maggio 2003, erano circa le 10:50

del mattino, la visibilità era ottima. Non pioveva. L'asfalto era asciutto. Una

separazione fisica divide la carreggiata a due corsie che conduce in senso di

marcia contrario. Non ci sono abitazioni che danno direttamente sulla strada

cantonale. Non c'è nemmeno un marciapiede, né tanto meno dei passaggi pedonali.

L'unica via laterale che si immette nella cantonale è Via __________. La

visibilità è ottima sia per chi sopraggiunge dai semafori, sia per chi si

immette dalla strada laterale. Su quel tratto, è notorio, le vetture, in piena

accelerazione, circolano ad una velocità ` superiore ai 60 km/h. La situazione

non è affatto parificabile a quella di una strada in un centro abitato,

ritenuto come 200 metri più avanti vi sia lo svincolo autostradale.

Queste

sono le informazioni oggettive (completamente ignorate) di cui disponeva

la spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20%

dell'indennità giornaliera del signor RI 1.

1.2 La Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, ha inizialmente emesso nei confronti del

signor RI 1 un'intimazione di contravvenzione ritenendo la sua velocità

superiore agli 80 km/h dichiarati, poiché tale affermazione sarebbe "in

netto contrasto con quanto dichiarato da un teste il quale afferma che

accelerava in modo violento procedendo a velocità incredibile e avvalorata dal

contachilometri del motoveicolo che, dopo aver urtato posteriormente e in modo

violento una vettura, si bloccava sui 150 km/h circa" (cfr. doc. B).

L'alea dei

150 km/h e di una velocità considerata come "incredibile" ha sin da

subito permeato le prese di posizione ed i successivi atti della CO 1.

In buona sostanza: semplici sensazioni, pure ipotesi e nulla

più.

Queste

sono le informazioni soggettive, e mai comprovate, di cui disponeva la

spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20%

dell'indennità giornaliera del signor RI 1.

Sennonché,

la Sezione della circolazione, sollecitata dallo scrivente legale, ha rivisto

la propria posizione emettendo una contravvenzione per eccesso di velocità,

conforme alla lieve colpa del signor RI 1 (doc. C).

Non così, la CO 1.

2. Manovra della signora __________

Nei

confronti della signora __________ non è stato (inspiegabilmente) preso nessun

provvedimento, ancorché ella abbia gravemente violato le norme della

circolazione ponendo in atto una manovra di immissione sulla strada cantonale

azzardata, pericolosa, irregolare ed in violazione al diritto di precedenza del

signor RI 1 ed al principio dell'affidamento. Eppure ella avrebbe dovuto vedere

il motociclista, che sopraggiungeva, allorquando, come dichiarato, ha

verificato nuovamente, prima di inserirsi nella corsia di sinistra, se il campo

stradale era sgombero (cfr. dichiarazione di cui al plico sub. doc. A).

Tant'è che

la CO 1 non ha, per quanto dato di sapere, inoltrato richiesta di regresso nei

confronti della signora __________ o della di lei assicurazione RC.

Se la signora

__________ non avesse eseguito una manovra di immissione scorretta, lenta,

imprevedibile ed in violazione al diritto di precedenza del signor RI 1,

violando contemporaneamente gli artt. 26, 36 LCStr e 14 ONC, l'incidente non

avrebbe avuto luogo.

La manovra

posta in essere dalla signora __________ è colposa e causale all'incidente

e alle lesioni subite dal signor RI 1.

3. Della perizia

3.1 Alfine di

supportare la denuncia penale per lesioni gravi ed infrazione alla LCStr,

nonché smentire l'errata e soggettiva immagine della dinamica dell'incidente,

segnatamente in merito alla sua enorme velocità, il signor RI 1 ha

commissionato all'ing. __________ una perizia. Ciò con riguardo anche alle

future vertenze civili in ambito RC, non senza dimenticare il diritto

preferenziale e privilegio del leso in ambito Lainf.

In data 13.10.03, il perito ha emesso il proprio responso (doc.

D).

In data

19.11.03, a fronte delle risultanze peritali, è stata inoltrata denuncia penale

nei confronti della signora __________ per lesioni colpose gravi (doc. E).

Un'ulteriore valutazione è stata presentata dal perito con scritto 19.12.03, il

quale ha precisato che la velocità minima del signor RI 1 può essere

tecnicamente considerata inferiore agli 80 km/h (doc. F).

3.2 Senza voler

entrare nell'inutile e a questo punto sterile controversia sulla consegna della

perizia all'assicuratore Lainf, si rileva come, a conferma dell'ambiente ostile

creatosi, la CO 1 abbia persino ventilato, in caso di mancata consegna del

documento, l'avvio di una procedura di "refomatio in pejus"

(doc. G).

Non è però noto in base a quali nuovi elementi, si fondasse siffatta

allegazione.

La perizia

è stata messa a disposizione della CO 1 presso questo Studio legale (doc.

H).

La censura

sollevata dallo scrivente in relazione ai costi di fotocopiatura ed invio della

perizia, faceva invero da contro altare all'altrettanto faceta resistenza

dell'avv. RA 2 nell'intraprendere un viaggio da __________ a __________, per

visionare la perizia.

Inutile

disquisire oltre sulla questione, ancorché riportata gratuitamente nella

decisione avversata (cfr. decisione,

pag. 3

i.f.).

4. Carente accertamento dei fatti

4.1 In data

25.7.03, la CO 1 ha inviato al signor RI 1 una semplice lettera nella quale

veniva indicata la riduzione del 20% per negligenza grave (docc. I1; I2).

Una

formale decisione, ancorché non sufficientemente motivata, è stata intimata il

19 agosto 2003, solo a seguito di una richiesta dello scrivente legale (docc.

L; M).

Nel suo

primo provvedimento l'assicuratore Lainf non si è determinato né sulla

velocità effettivamente riconosciuta alfine di procedere alla riduzione per

negligenza grave (art. 37 cpv. 2 Lainf), né sulle circostanze

concrete in forza delle quali è stata ritenuta una negligenza grave a

carico del signor RI 1. Si fa unicamente riferimento al rapporto di Polizia

ufficiale (quello che insinua una velocità di 150 km/h?) e ad un'imprecisata

velocità nettamente superiore ai 60 km/h ammessi.

Valutazione

della negligenza grave ed apprezzamento delle circostanze, che sono subito

apparsi come lacunosi ed insufficienti, come sollevato con opposizione del

18.9.03 (doc. N).

Tale

carenza emerge altresì nella successiva decisione su opposizione qui impugnata,

emessa oltre un anno dopo la decisione di riduzione, solo a seguito della

richiesta del signor RI 1 di voler ristabilire l'effetto sospensivo alla

decisione 19.7.03 che la CO 1 aveva tolto (doc. O).

4.2 Si contesta l'errato

accertamento dei fatti noti da parte della CO 1 per i seguenti motivi.

-

Il signor RI 1 non ha violato alcun obbligo di collaborazione.

La perizia è sempre stata tenuta a disposizione della CO 1, affinché ne

prendesse conoscenza, e sarebbe stata consegnata in originale allorché

l'assicuratore, ritenendola necessaria ai fini della contesa, ne avesse rifuso

i costi in ossequio al precetto generale dell'art. 45 LPGA (doc. P).

L'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare (art. 55 Oainf) -

ancorché non ammessa, né data - non poteva comunque esimere la CO 1 dal valutare

oggettivamente tutte le circostanze concrete del caso, già note.

-

Inoltre, delle due l'una: o l'allestimento della perizia era

indispensabile per l'accertamento del caso e allora la CO 1 avrebbe dovuto

assumersene i costi, oppure ciò non era il caso e dunque non v'era motivo per

mettere a disposizione un documento superfluo. La rinuncia da parte della CO

1 ad ulteriori accertamenti emerge altresì dalla decisione impugnata (cfr. decisione,

pag. 7). Se ne prende atto, nel senso che si condivide l'assunto secondo

cui i fatti rilevanti sono noti.

-

La CO 1 non ha preso minimamente in considerazione il comportamento

colposo e causale della signora __________, né tanto meno le concrete

circostanze dell'incidente, quali le condizioni di traffico, di perfetta visibilità,

l'assenza di traffico in senso contrario, l'assenza di pedoni, di incroci,

l'esistenza di ben due corsie parallele.

-

Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il

tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente non presenta impianti

semaforici. Questi sono posti solo all'ingresso della strada cantonale. Non vi

sono (diversi) sbocchi laterali, bensì uno solo: Via __________. Per il resto non

viene citata una sola circostanza nota ed oggettiva favorevole al signor RI 1

e di cui si dirà in seguito.

-

Nell'ambito delle assicurazioni sociali vige il principio

inquisitorio, cui fa da corollario l'onere dell'assicuratore di sopportare

le spese di accertamento (artt. 43, 45 LPGA e 58 Oainf).

-

Non ci sono prove a dimostrazione del fatto che se il signor RI

1 avesse circolato ad una velocità costituente semplice negligenza leggera o

media (quale?), egli avrebbe potuto evitare l'impatto.

-

L'assicuratore Lainf pare voler invertire l'onere della prova,

attribuendo al leso la mancata dimostrazione dell'assenza di negligenza grave

(cfr. decisione, pag. 3). Ciò contraddice il disposto di cui all'art. 8

CC. La CO 1 confonde inoltre l'obbligo di motivazione dell'opposizione con

l'attribuzione dell'onere della prova.

-

Valga quanto segue:

Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistungen ist

unzulässig, wenn der Sachverhalt, der solche Verfügungen stützen könnte, nicht

mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit bewiesen ist. (Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern, pag. 267)

-

La semplice possibilità che l'evento da provare si sia prodotto

in un certo modo, non è tuttavia sufficiente a fondare una conseguenza

giuridica.

-

La CO 1 deve sopportare la mancata prova dei fatti enunciati a

sostegno della sua decisione.

-

Il signor RI 1 non ha mai sostenuto di essere in possesso di

prove inconfutabili che lo scagionassero da ogni colpa (cfr. decisione pag.

7). La perizia ha semplicemente confermato che non può tecnicamente essere

escluso che il signor RI 1 procedeva a 80 km/h. La conseguenza della carenza di

prova quanto ad una velocità superiore deve essere sopportata dalla CO 1 (art.

8 CC).

5. Grave negligenza del signor RI 1

5.1 Per

procedere in specie alla valutazione della negligenza del signor RI 1 ed

all'eventuale applicazione dell'art. 37 cpv. 2 Lainf (sussunzione),

bisogna prescindere da tutti quei dati soggettivi che non possono essere

considerati alfine di fondare un sufficiente e necessario grado di

verosimiglianza preponderante, quali l'indicazione del tachimetro o le

dichiarazioni di percezioni del tutto personali di un teste.

Contrariamente

a quanto fatto dalla CO 1, bisogna procedere nel rispetto dei principi

applicabili in ambito di assicurazioni sociali e valutare tutte

le circostanze oggettive del caso concreto.

5.2 Nella

decisione su opposizione - per la prima volta nell'ambito della procedura -

l'assicuratore ha fatto esplicito riferimento alla velocità di 80 km/h,

ancorché non emerga in modo del tutto chiaro se questa sia effettivamente la

velocità considerata alfine di determinare il grado di negligenza e la colpa

del signor RI 1.

Come detto

in precedenza, né le informazioni esistenti, né quelle assunte dalla CO 1,

permettono di ritenere che il signor RI 1 abbia concretamente circolato ad una

velocità superiore agli 80 km/h.

Ciò detto,

si rileva come la perizia (docc. D; F) confermi l'attendibilità tecnica

della velocità dichiarata dal signor RI 1 in ordine di 80 km/h.

È

questa del resto l'unica velocità che appare del tutto verosimile e deve essere

considerata nell'ambito della valutazione della negligenza del signor RI 1.

5.3 Una velocità

di 80 km/h su quel tratto di strada e in quelle condizioni di tempo e di

traffico non costituisce un'infrazione grave alle norme della circolazione

stradale. Prova ne è l'entità della multa comminata al signor RI 1 (doc. C).

Il grado

di negligenza richiesto dalla legge, si determina per rapporto alle circostanze

concrete di ogni caso di specie ed è altresì funzione del nesso causale

tra il pregiudizio patito e la negligenza medesima.

Il

concetto di colpa grave ammesso in ambito Lainf, presuppone di regola una violazione

(grave) di una norma elementare o di diverse prescrizioni importanti, se

posta in nesso di causalità adeguata con l'incidente. Non tutti i

comportamenti contrari alle norme della circolazione ed al contempo causali,

sono però costitutivi di una colpa grave. In caso contrario verrebbe a mancare

il tratto distintivo tra una colpa semplice o media ed una considerata grave (DTF

118 V 305).

Come detto

in precedenza sub. 1.1, le condizioni e le circostanze concrete erano tali da

permettere al signor RI 1 di circolare alla velocità di 80 km/h, senza

commettere una colpa grave.

Se in

quella zona, il superamento in ordine di 20 km/h del limite di velocità

costituisce colpa grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?

Nel caso

di specie, l'eccesso di velocità del signor RI 1, in ordine di 20 km/h difetta

già solo della necessaria intensità - da valutarsi per rapporto alle

circostanze concrete e comprovate di cui si è detto - affinché possa essere

considerata come grave, ancorché pure il nesso causale adeguato fa in specie

difetto, avendo la signora __________ violato il diritto di precedenza del

signor RI 1.

L'incidente

è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata immissione nella

circolazione della signora __________.

La

velocità del signor RI 1, che non - ha effettuato nessuna manovra, restando

normalmente sulla sua corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno

causale all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata

dalla manovra errata della signora __________.

Un

qualsiasi conducente, mediamente accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio

sulla corsia di marcia del motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione,

qualora, per pura ipotesi di ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad

una velocità esorbitante (ciò che è contestato).

La moto

era visibile, così come sarebbe stata percettibile la sua eventuale (non

provata, né data) eccessiva velocità. Eppure la signora __________ ha - ciò

nonostante - invaso inaspettatamente la corsia del signor RI 1 causando lo

scontro tra il centauro e la sua automobile. Non vi è prova alcuna, né potrebbe

essere data, che una velocità superiore, ai 60 km/h, ma inferiore a quella

costitutiva di negligenza grave, avrebbe permesso al signor RI 1 di evitare lo

scontro.

Anche

ammettendo una velocità prossima ai 60 km/h, in caso di tamponamento di una

vettura che circola al massimo a 30 km/h (cfr. docc. D, F) da parte di

una motocicletta, le lesioni fisiche e l'incapacità lavorativa che potrebbe

subire un motociclista, sarebbero paragonabili a quelle sofferte dal signor RI

1. È risaputo, che anche incidenti motociclistici sopravvenuti a minori

velocità, possono avere conseguenze tanto gravi.

In specie,

vista la situazione concreta descritta compiutamente sub. 1.1, il signor RI 1,

viaggiando a 80 km/h, che non può essere considerata come manifestamente

eccessiva, non ha violato le più elementari norme di prudenza, che ogni persona

ragionevole avrebbe osservato nella sua situazione e nelle medesime

circostanze.

5.4 La

giurisprudenza ha ammesso una riduzione del 20% essenzialmente in casi in cui

la responsabilità dell'incidente e del danno corporale erano attribuibili

esclusivamente al leso e ad una sua grave violazione delle norme della

circolazione stradale. Fattispecie che non può essere riconosciuta in specie

(esempi citati in DTF 114 V 315).

Posta la

(contestata) negligenza grave del signor RI 1, una decurtazione del 20% appare

sproporzionata per rapporto alla colpa a lui imputabile, sicché si chiede qui,

in via del tutto subordinata, che la riduzione sia portata al 10%.

Non

bisogna infine trascurare l'esiguità delle indennità percepite dal signor RI 1,

per cui una riduzione del 20% comporta sacrifici finanziari, tali da porlo in

una situazione di indigenza (cfr. plico sub doc. Q, relativi al settembre

2003, ma ancora validi)."

(I)

1.4. La CO 1, in

risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).

1.5. In data 20

dicembre 2004, l'assicurato ha chiesto che il TCA abbia a predisporre un

sopralluogo (XIII).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 30 luglio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la

legittimità di una riduzione sulle prestazioni corrisposte a dipendenza di un

infortunio avvenuto nel mese di maggio 2003, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.2. Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Giusta

l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o

definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2

prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti

dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto.

L'art. 37

cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato

ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere

accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione

non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se

l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3

sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni

in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi,

se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o

un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca

dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto,

alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi

dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono

essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il

criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio

della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia

penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati

od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La

riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a

carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da

una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il

danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit.,

p.

144s.).

2.3. Secondo la

giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2

LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona

ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe

rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo

l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105

V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid.

1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A.

Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi

Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si

sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione

stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

Già

l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un

semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato

allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p.

343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo

la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale

vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG

wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non

sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella

leggera.

Quest'ultima

può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza

scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali

comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente

colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

2.4. La

specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio

è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un

delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza

prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure

la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi

oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.

cit., p. 170).

Se i

primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,

rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne

invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,

da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è

bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un

delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V

224, consid. 2c).

Se ne

deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex

specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato

per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova

applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento

punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è

contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2

LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p.

170).

Sono

ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta

l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di

regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con

intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto

illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.

10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto

intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento

della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va

aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato

d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra

intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117

IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il

comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le

prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37

cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V

113 consid. 1).

Una

particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.

Considerandi

2.

LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per

negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra

Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più

ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione

stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che

l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente

contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.

281.

consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305

consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto

se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave

violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25

consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto,

l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui

all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data

una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.

Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque

sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una

violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della

circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure

gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung …, p. 172).

2.5

Con la

propria impugnativa, RI 1 contesta la realizzazione delle circostanze che si

trovano alla base della decisione della CO 1 di ridurre le prestazioni in

contanti.

Da una

parte, egli sostiene che, al momento del sinistro, la sua velocità era di 80

km/h, così come da lui stesso riconosciuto in sede di interrogatorio e

confermato dalla perizia commissionata all'ing. __________, ciò che, su quel

tratto di strada e tenuto conto delle condizioni atmosferiche e di traffico del

momento, non avrebbe costituito una violazione grave delle norme della

circolazione stradale (cfr., ad esempio, I, p. 8: "Come già detto sub 1.1,

le condizioni e le circostanze concrete erano tali da permettere al signor RI 1

di circolare alla velocità di 80 km/h, senza commettere una colpa grave. Se in

quella zona, il superamento di 20 km/h del limite di velocità costituisce colpa

grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?").

D'altra

parte, la colpa commessa dall'automobilista coinvolta nell'incidente stradale

del 21 maggio 2003, concretamente la sua improvvisa ed errata immissione nella

circolazione, sarebbe a tal punto grave da avere interrotto il nesso di

causalità fra il comportamento del ricorrente ed il sinistro (cfr. I, p. 8:

"L'incidente è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata

immissione nella circolazione della signora __________. La velocità del signor RI

1, che non ha effettuato nessuna manovra, restando normalmente sulla sua

corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno causale

all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata dalla

manovra errata della signora __________. Un qualsiasi conducente, mediamente

accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio sulla corsia di marcia del

motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione, qualora, per pura ipotesi di

ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad una velocità esorbitante (ciò

che è contestato)".

Da parte

sua, l'assicuratore infortuni convenuto sostiene, in primo luogo, che

determinante è esclusivamente l'atteggiamento dell'insorgente e non quello

dell'altra protagonista dell'incidente stradale, __________ (cfr. VIII, p. 6:

"… che la manovra della __________ possa eventualmente anche essere

ritenuta colposa e causale all'incidente, come assevera il RI 1, non riguarda

questa procedura dove unicamente si deve esaminare l'atteggiamento

dell'assicurato" e p. 13: "la CO 1, come pure codesto Tribunale, non

devono minimamente prendere in considerazione il comportamento della __________:

infatti nel campo delle assicurazioni sociali (un po' come nel campo del

diritto penale) ciascuno è chiamato a rispondere delle proprie responsabilità,

indipendentemente da eventuali colpe altrui, alla stregua di quanto successe in

occasione di incidenti avvenuti per esclusiva colpa di terzi e coinvolgenti persone

rimaste ferite (oppure decedute) per mancato porto del casco, allacciamento

della cintura, ecc.").

In

secondo luogo, la CO 1 precisa di aver fondato la decisione di decurtare le

prestazioni in contanti su quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente a

proposito della velocità del proprio motoveicolo al momento della collisione

(cfr. VIII, p. 15: "Si prende atto della nuova ammissione del RI 1 di

essere circolato a 80 km/h e si ribadisce che la CO 1 ha esclusivamente

lavorato su quell'ammissione per decretare la riduzione per colpa grave

contestata in questa causa").

2.6

Nel caso di

specie, quanto successo alle ore 10:50 del mattino del 21 maggio 2003 è così

stato descritto nel rapporto allestito il 4 giugno 2003 dagli agenti della

Polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro:

"

La __________, proveniente da via __________,

s'immetteva sulla cantonale in direzione __________. Una volta immessasi su

questa arteria, si spostava subito sulla corsia di sinistra, essendo

intenzionata ad usufruire della susseguente uscita verso __________. La sua

andatura a quel momento, anche se solo indicativa come dichiarato a verbale,

era di ca 40 km/h.

Da tergo giungeva il RI 1 in sella al proprio

motoveicolo, ad un'andatura dichiarata di 80 km/h, il quale andava a tamponare,

con estrema violenza, il veicolo guidato __________. L'impatto provocava

l'impennata in senso contrario del motoveicolo (ovvero si è sollevato alla

parte posteriore) schiacciando il centauro fra la parte posteriore della

vettura (essendo un veicolo tipo monovolume presenta la parte posteriore

completamente diritta) e la moto stessa.

(…)

Osservazioni:

A mano delle versioni dei due testimoni, in

particolare quella del __________, il RI 1, una volta ripartito dai semafori di

__________, imponeva al motoveicolo una violenta accelerazione raggiungendo una

velocità incredibile. Fra la sua posizione e l'auto della __________, non

v'erano vetture ad ostacolare la visuale del RI 1.

(…).

Sul fondo stradale asciutto, nessuna traccia di

frenata, tranne una scalfittura lasciata dalla motocicletta."

(doc. 59)

In sede

di interrogatorio di polizia, l'insorgente ha dichiarato che, al momento in cui

è ripartito dai semafori di __________, le due corsie di scorrimento in

direzione di __________ erano completamente libere da veicoli e, d'altra parte,

che la sua velocità, su quel tratto di strada, era al massimo di 80 km/h. Egli

ha inoltre affermato di essersi improvvisamente vista ostruita la corsia di

marcia, quella di sinistra, dall'autovettura condotta dalla __________ e di

avere quindi avuto a disposizione circa 1 secondo di reazione per frenare:

"

Il 21 maggio 2003 alle ore 10.00 sono partito

dal mio domicilio in sella al motoveicolo citato. Sullo stesso ero solo e

portavo il casco integrale. Raggiungevo il Bar dora per sorbire un caffè, e di

seguito ripartivo in direzione di __________, con l'intenzione di raggiungere

il mio medico a __________. Percorrevo la strada cantonale della __________, e

di seguito mi dirigevo verso __________. Giungevo in tal modo ai semafori che

portano verso l'autostrada, arrestandomi regolarmente al semaforo indicante

luce rossa. Vi erano pure altre vetture ferme.

D1. Può quantificare la sua andatura su questo

tratto di strada?

R1. La mia velocità era rispettosa dei limiti vigenti

sulla tratta.

A luce verde, ripartivo in direzione di __________.

La strada in quel punto è composta da due corsie di scorrimento, da parte mia

occupavo quella sulla sinistra.

Non ero preceduto da nessun veicolo, le corsie

erano completamente libere da veicoli.

D2. Su questo tratto di strada è in grado di

quantificare la sua andatura?

R2. La mia andatura era di massimo 80 km/h.

Ad un certo, mi sono trovato la mia corsia di

marcia, ovvero quella di sinistra, occupata da una vettura di piccola cilindrata.

Ho avuto ca. 1 secondo di reazione per frenare,

ma purtroppo non sono riuscito ad evitare il tamponamento.

D3. Mi sa spiegare da dove proveniva questa

vettura?

R3. Presumo che la vettura in questione si sia

immessa sulla strada, da una laterale che si trova sulla destra, rispetto alla

mia direzione di marcia, situata nei pressi dell'ex __________.

Tornando al momento dell'impatto, lo stesso era

di particolare violenza in considerazione della differenza di velocità fra il

mio motoveicolo e la vettura, che a mio giudizio si era immessa ad andatura

assai lenta, tagliandomi la strada.

(...)

D4. A mano dei verbali dei testimoni, questi

asseriscono che al momento in cui lei è partito dal semaforo, effettuava una

violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa occupando la corsia destra

a velocità incredibile.

R4. Quando sono partito dal semaforo, andavo ad

occupare la corsia di sinistra e non quella di destra. La mia andatura era

quella dichiarata in 80 km/h. Può aver tratto in inganno il rumore del motoveicolo

in fase di accelerazione."

(doc. 59

- verbale di interrogatorio RI 1)

Anch'essa

interrogata dagli agenti della Polizia cantonale, __________ ha spiegato, in

particolare, di avere notato la presenza, all'altezza dei semafori di __________,

della motocicletta del RI 1 ma di avere giudicato quest'ultimo tanto lontano da

non crearle pericoli con la propria manovra d'immissione sulla strada

cantonale:

"

Verso le ore 10.50 mi trovavo all'intersezione

di Via __________ con la rampa d'accesso autostrada A2, in zona __________,

intenzionata ad immettermi su quest'ultima.

Ero sola a bordo del mio veicolo, con le cinture

di sicurezza allacciate e con le luci abbaglianti accese.

Visto il sopraggiungere di alcune vetture

aspettavo il momento più propizio per ripartire. Notato che non vi erano più

vetture, e scorto le prime all'altezza dei semafori partivo. Svoltai a destra

ed imboccavo la corsia di sinistra, poiché volevo prendere la corsia di

preselezione a sinistra che porta a __________.

Attraversato tutta la carreggiata da destra verso

sinistra e percorso alcuni metri venivo urtata posteriormente.

D. Aveva inserito l'indicatore di direzione?

Quale?

R. Certamente, lo inserisco sempre. In questo

caso avevo inserito l'indicatore sinistro.

D. Per quale ragione ha attraversato subito tutta

la carreggiata?

R. Mi sono portata subito sulla corsia veloce,

quella di sinistra, poiché ero intenzionata ad usufruire della corsia di

preselezione a sinistra, diretta a __________. Inoltre ho fatto tale manovra

perché ero sicura che non sopraggiungessero vetture.

D. Aveva già notato la moto, prima del sinistro?

R. L'avevo notata, ma era lontana, quasi

all'altezza dei semafori.

D. A che velocità circolava al momento dell'urto?

R. Non ne sono certa, forse circa 40 km/h, in

accelerazione.

Ribadisco comunque che mi sono permessa di

spostarmi subito sulla corsia di sinistra, poiché ero certa al cento per cento

che non creavo pericolo e che non sopraggiungevano altre vetture.

D. Saprebbe indicare la velocità del motoveicolo?

R. Non sono in grado di quantificarla. Ribadisco

nuovamente che ho notato la moto all'altezza dei semafori. Poi, sicura di non

intralciare il traffico, che tra l'altro non c'era, partivo. Visto l'accaduto

suppongo fosse di certo eccessiva.

D. Una volta partita e in particolare durante la

manovra di svolta, ha guardato nuovamente se sopraggiungevano veicoli?

R. Sì ho guardato nuovamente.

D. A mano della licenza di condurre ha la

limitazione codice 04, la sua vettura ha il cambio automatico?

R. Sì la mia vettura ha il cambio automatico.

Nonostante aver udito l'urto, non mi sono resa

conto subito dell'accaduto ed in particolare che il motoveicolo mi aveva

tamponato, perché non avrei mai pensato che sarebbe successo, in quanto

reputavo tale veicolo abbastanza lontano da non creargli pericoli."

(doc. 59

- verbale di interrogatorio __________)

Dal

rapporto di polizia si evince che al noto incidente della circolazione hanno

assistito due testimoni, i quali sono stati immediatamente sentiti dalla

Polizia.

Il primo,

__________, si trovava, alla guida della propria autovettura, appaiato alla

moto dell'assicurato, al momento in cui quest'ultimo è ripartito dall'impianto

semaforico di __________:

"

Sono di lingua madre tedesca ma comprendo molto

bene la lingua italiana e sono d'accordo che il seguente verbale venga redatto

in tale lingua.

Questa mattina sono partito da __________ e alla

guida della mia vettura VW Passat, targata __________ mi stavo recando a __________,

facendo un giro nel __________. Proveniente da __________ mi trovavo a

circolare su Via __________ intenzionato ad immettermi poi in autostrada, il

tutto verso le ore 10.45.

Prima di giungere all'impianto semaforico

circolavo ad una velocità di circa 50 km/h e nel contempo venivo sorpassato da

una moto di color rosso ad altissima velocità, la quale si arrestava con una

brusca frenata ai semafori. Al momento di ripartire, la stessa moto, effettuava

una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale sulla

corsia più a destra a velocità incredibile.

Ad un tratto si spostava sulla corsia più a

sinistra.

Potevo notare che da Via __________ si stava

immettendo sulla rampa autostradale una vettura.

In un momento vedevo che il motoveicolo tamponava

violentemente la parte posteriore di tale vettura.

Preciso che io mi trovavo circa a 10 metri dopo

l'impianto semaforico e la mia visuale era buona e non vi erano altre vetture

tra me e l'incidente.

Subito scendevo dal mio veicolo per aiutare e

sincerarmi delle condizioni dei protagonisti ma vi erano già altre persone.

Voglio precisare che secondo me il motociclista

avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla destra in

quanto si trovava a circolare dietro alla stessa per pochi secondi."

(doc. 59

- verbale di interrogatorio __________)

La

seconda, __________, circolava invece dietro all’automobile condotta dal __________:

"

In data e ora di cui sopra mi trovavo circolare

bordo della mia vettura Peugeot targata __________, sulla strada cantonale che

da __________ porta a __________, e più precisamente provenivo dal mio

domicilio intenzionata a raggiungere __________. Proveniente da Via __________

giunta all'impianto semaforico dell'incrocio con la strada che dal lago di __________

porta a __________, ho imboccato quest'ultima visto che il semaforo era già

commutato sul verde.

Davanti a me c'era una vettura con targhe __________.

Appena mi sono immessa ho visto un'autovettura di

piccole dimensioni che usciva da una strada secondaria sulla destra e

s'immetteva sulla strada dove stavo circolando.

La strada che giunge da __________ in quel punto

è composta da due corsie e la piccola automobile appena uscita si è spostata su

quella più a sinistra rispetto il senso di marcia.

In quel momento su quella corsia stava circolando

una motocicletta, che andava a tamponare violentemente la vettura.

La moto era secondo me in piena accelerazione e

non ho visto se prima dell'urto ha tentato di frenare.

In ogni caso l'ho vista sbandare prima dell'urto

quindi si può magari dedurre che abbia frenato.

Appena scesa dal mio veicolo ho subito chiamato

la polizia e mi sono avvicinata al motociclista per vedere le sue condizioni.

Preciso che non ho visto da che parte giungeva il

motociclista, e non so quantificare la velocità di quest'ultimo.

La signora al volante della macchina coinvolta

nell'incidente mi ha confermato che era sua intenzione andare verso __________

e che quindi si è immessa di proposito sulla corsia di sinistra."

(doc. 59

- verbale di interrogatorio __________)

Agli atti

di causa vi è inoltre la perizia allestita il 13 ottobre 2003 dall'ing. __________

per conto del ricorrente.

Queste le

conclusioni formulate dal perito di parte, a proposito segnatamente della

velocità di marcia della motocicletta al momento in cui il suo conducente ha

reagito, la quale, a suo dire, è stata determinata "con buona

approssimazione":

"

Questa relazione peritale è stata allestita in

modo indipendente e neutrale, unicamente sulla base dei dati a disposizione e

dopo aver ispezionato i veicoli ed esperito il sopralluogo.

È risultato possibile determinare con buona

approssimazione la velocità di marcia della motocicletta al momento della

reazione del conducente, e quindi risalire alle distanze tra i veicoli nelle

diverse fasi precollisione.

In modo particolare mi è risultato possibile

stabilire che la velocità della motocicletta era compresa tra 86 e 96 km/h: la

reazione ha avuto luogo circa 1.5 secondi prima della collisione, ovvero quando

l'intenzione della protagonista __________ di invadere la corsia percorsa dal

motociclista è diventata evidente.

È altresì emerso che quando la protagonista __________

ha concretamente iniziato la propria manovra, la motocicletta si trovava a

circa 50-60 metri dal veicolo.

Questo significa che in precedenza – quando

l'automobilista ha preso la decisione di immettersi – la moto era ulteriormente

distante (verosimilmente a 75-85 metri circa da lei).

Dato che la protagonista __________ ha ammesso di

avere percepito – in lontananza – la presenza della moto, è verosimile che la

velocità di avvicinamento del motociclista non sia stata correttamente valutata

da parte dell'automobilista.

È comunque doveroso sottolineare che la velocità

della moto al momento della reazione era di almeno 25 km/h oltre il limite

vigente.

Per quanto attiene invece alla manovra

d'immissione della __________, si deve sottolineare che la traiettoria seguita

non può essere considerata corretta: lo sbocco di via __________ possiede una

corsia di accelerazione che avrebbe permesso all'automobile – prima di

immettersi sulla strada cantonale – di raggiungere una velocità tale da non

rappresentare un pericolo alcuno per il traffico che segue. Il fatto di avere

attraversato la normale corsia di marcia con una traiettoria quasi trasversale

e di essersi poi immessa sulla corsia di sorpasso con una velocità – al momento

dell'urto – di soli 30 km/h, rappresenta sicuramente una manovra non corretta."

(doc. 9)

Nel corso

del mese di dicembre 2003, l'ing. __________, interpellato dal patrocinatore di

RI 1, ha presentato un complemento alla sua relazione peritale del 13 ottobre

2003.

In particolare, egli ha rivisto la velocità minima dell'insorgente al

momento della reazione, riducendola da 86 a 80 km/h:

"

Ho determinato la velocità della vettura __________

tramite la simulazione dinamica: questa considera tutte le peculiarità tecniche

del veicolo (potenza, trazione, ecc.), la tipologia della manovra (curva,

pendenza, ecc.) e le condizioni della strada (coefficiente d'aderenza, ecc.).

Sulla scorta della velocità determinata ed in base alle deformazioni

riscontrate sui veicoli ho potuto valutare la velocità di collisione della

moto. Dato che le caratteristiche dei danni subiti dai veicoli attestano che la

moto al momento dell'urto si trovava in fase di frenata, ho stabilito a ritroso

la velocità persa dal motociclo durante la citata frenata, considerando

l'inizio della stessa nel momento in cui la manovra di immissione sulla corsia

di sorpasso da parte della vettura si è rilevata verosimilmente riconoscibile.

Un campo di apprezzamento può essere

eventualmente considerato per i seguenti parametri:

-

velocità vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio calcolo corrisponde alla

velocità massima che un simile veicolo riesce a raggiungere sulla strada considerata

eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è effettivamente nessun elemento

oggettivo che permetta da asserire che la protagonista __________ abbia

concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo entro un limite attendibile

valuto verosimile un'andatura comunque superiore a 20 km/h.

-

reazione motociclista RI 1: nel mio calcolo ho considerato la reazione del protagonista RI 1

di fronte alla situazione di pericolo già qualche istante prima che la __________

invadesse di fatto la corsia percorsa dalla moto. In questo senso è

oggettivamente possibile ritenere che il motociclista ha riconosciuto la

situazione di concreto pericolo solo quando la vettura ha raggiunto la linea di

direzione. Considerando la velocità di spostamento della moto risulta

verosimilmente difficile per il centauro valutare l'effettiva andatura

dell'altro veicolo e le intenzioni del suo conducente.

Apportando i

correttivi citati, la tolleranza della velocità indicata per la motocicletta

deve effettivamente essere allargata: la sua velocità minima al momento della

reazione va pertanto considerata entro 80 km/h.

Ciò premesso,

rispondo di seguito ai suoi quesiti supplementari.

Domanda 1: è data la possibilità di considerare un elemento di ponderazione

legato ai parametri da lei considerati?

Risposta 1: sì, i parametri da me considerati nel calcolo prodotto nella mia

relazione 200.07/32 del 13.10.2003 hanno un margine di apprezzamento in quanto

non sono basati su elementi oggettivi ma bensì su una valutazione peritale

della fattispecie che, in quanto tale, contempla un margine di tolleranza.

Domanda 2: con quale approssimazione è ancora scientificamente ammissibile

valutare la velocità raggiunta dal signor RI 1?

Risposta 2: il calcolo della velocità raggiunta - determinato entro 80 e 96 km/h

sulla scorta dei correttivi citati in precedenza - deve in ogni caso prevedere

l'applicazione di un margine di tolleranza dovuto all'impiego di alcuni

elementi di calcolo derivanti da valori di stima.

Domanda 3: con quale precisione le è stato possibile determinare la posizione

della motocicletta al momento della percezione del pericolo ingenerato

dall'immissione dalla signora __________?

Risposta 3:la posizione di reazione del motociclista è stata stimata sulla

scorta delle modalità di immissione della vettura. In questo senso ho valutato

la posizione in cui si trovava l'auto in modo che - a mio parere - la sua

presenza poteva rappresentare la soglia di pericolo per il motociclista.

Domanda 4: come ha estrapolato la velocità raggiunta dalla vettura __________

al momento dell'urto?

Risposta 4: ho estrapolato la velocità dell'auto mediante simulazione

dinamica, ottenendo la velocità massima che tale vettura avrebbe potuto

raggiungere entro il punto di collisione compiendo la manovra in oggetto.

Domanda 5: è possibile che - come dichiarato dalla conducente della vettura -

lei circolasse nel punto in cui ha avuto luogo l'incidente a circa km/h 40?

Risposta 5: no. Sulla scorta della potenza del veicolo, della pendenza della

strada e di tutti i parametri che influenzano la dinamica del veicolo, la

vettura può aver raggiunto, nella zona di collisione, una velocità massima di

30.

km/h."

(doc. 10)

Con

decisione del 12 settembre 2003, l'Ufficio giuridico della Sezione cantonale

della circolazione ha comminato all'assicurato una multa di fr. 500.--, così

motivata, citiamo: "alla guida del motoveicolo __________ __________,

circolava su un raccordo autostradale ad una velocità da lui dichiarata di 80

km/h ove vige il limite di 60 km/h, ma in netto contrasto con quanto dichiarato

da un teste il quale affermava che accelerava in modo violento procedendo a

"velocità incredibile" (doc. C).

Il

comportamento dell'automobilista non è per contro stato sanzionato.

Per

completezza, va ancora detto che, in data 19 novembre 2003, RI 1 ha presentato

nei confronti di __________ una denuncia al Ministero pubblico per lesioni

colpose gravi" (cfr. doc. E).

2.7

Nella

concreta evenienza, va innanzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice

delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza

preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid.

2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 343) e non quello della

prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice

penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in

dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

Pertanto,

occorre procedere ad un apprezzamento globale delle prove a disposizione e,

così come stabilito dall’Alta Corte (cfr., ad esempio, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa

P., C 49/00, pubblicata in RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; RAMI 1996 U 263, p. 279, consid. 2b), "… seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene

essere la più verosimile tra i vari scenari possibili".

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte, vagliata attentamente la documentazione contenuta nell’incarto, ritiene

assodato che la velocità di marcia del ricorrente al momento in cui ha avuto

luogo il noto incidente stradale era di almeno 80 km/h.

Innanzitutto, è lo stesso

ricorrente ad avere riconosciuto, in occasione dell'interrogatorio da parte

della Polizia cantonale, che la sua andatura era di circa 80 km/h (cfr. doc.

59).

D'altro

canto, l'ing. __________, nella sua relazione peritale del 13

ottobre 2003 - allestita su mandato dello stesso ricorrente - ha concluso che

la velocità della motocicletta era, "con buona approssimazione", compresa

tra 86 e 96 km/h (doc. 9, p. 18).

Con il

complemento del 19 dicembre 2003, l'esperto di parte ha riconsiderato il limite

inferiore di velocità, ridotto da 86 a 80 km/h, procedendo ad una

relativizzazione del proprio apprezzamento riguardante la velocità di marcia

della __________ al momento della collisione (cfr. doc. 10, p. 2: "- velocità

vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio

calcolo corrisponde alla velocità massima che un simile veicolo riesce a

raggiungere sulla strada considerata eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è

effettivamente nessun elemento oggettivo che permetta di asserire che la

protagonista Asotirino abbia concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo

entro un limite attendibile valuto verosimile un'andatura comunque superiore a

20.

km/h" (…). Apportando i correttivi citati, la tolleranza della velocità

indicata per la motocicletta deve effettivamente essere allargata: la sua

velocità minima al momento della reazione va pertanto considerata entro 80

km/h").

Ora,

tenuto conto che l’insorgente era titolare, da appena un mese e mezzo circa (precisamente

dall’8 aprile 2003), di una semplice licenza per allievo conducente

valida per la categoria A (motoveicoli; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OAC),

circostanza che ad ogni conducente normalmente ragionevole avrebbe suggerito

una condotta di guida improntata ad una particolare prudenza, in modo tale da

essere in grado costantemente di fare fronte alle situazioni di pericolo che si

presentano con frequenza sulla strada, occorre concludere che la velocità a cui

egli procedeva negli istanti antecedenti lo scontro non era adeguata alle

circostanze.

Pertanto

non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2

LAINF.

Ininfluente

ai fini della presente vertenza è la censura sollevata da RI 1 a proposito

della concolpa commessa dall'automobilista __________, la quale, nell'attuare

la manovra d'immissione sulla strada cantonale, non avrebbe rispettato il suo

diritto di precedenza.

Essa non

riveste un'intensità eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità

adeguata tra il comportamento dell'assicurato ed il sinistro, visto che non si

tratta di una colpa così grave (in proposito, va segnalato che il comportamento

dell'automobilista non è stato oggetto di alcun provvedimento da parte delle

competenti autorità).

D’altronde,

è lo stesso perito incaricato dall’insorgente ad avere riconosciuto che, considerando

la velocità di spostamento della moto, risultava verosimilmente difficile

per il motociclista valutare l’effettiva andatura dell’altro veicolo e le

intenzioni del suo conducente (cfr. doc. 10, p. 2). Ciò significa che una

velocità più moderata avrebbe consentito al ricorrente di comprendere a tempo

quali fossero le intenzioni della __________ e, quindi, di evitare lo scontro

con l’autovettura da lei condotta (cfr., in questo ordine di idee, anche la

testimonianza di __________, doc. 59: “Voglio precisare che secondo me il

motociclista avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla

destra in quanto si trovava a circolare dietro la stessa per pochi secondi”).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, la concolpa di un terzo va presa in considerazione

soltanto allorché sia così eccezionalmente intensa da rendere inadeguata la

relazione di causalità tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio,

ossia risulti di una rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere

la causalità (cfr. SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K.,

U 186/01; SZS 1986 p. 251; G. Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung. Leistungskürzungen und

Leistungsverweigerungen zufolge Verletzung der Schadensverhütungs- und

Schadensminderungspflicht im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Friborgo 1999, p. 131).

In esito alle considerazioni che precedono, la CO 1 ha dunque

legittimamente proceduto ad una decurtazione delle prestazioni pecuniarie

spettanti al ricorrente.

2.8

A titolo

abbondanziale, questa Corte rileva comunque che dalle tavole processuali

emergono alcuni elementi – in particolare la testimonianza di __________ (raccolta dalla Polizia soltanto mezz'ora dopo il sinistro), il

quale, sotto la comminatoria di cui all'art. 307 CPS, ha dichiarato che

l'insorgente, ripartendo dal semaforo di __________, aveva compiuto, citiamo:

"una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale

sulla corsia più a destra a velocità incredibile" (doc. 59) - che potrebbe

permettere di concludere che la velocità di marcia della motocicletta di RI 1

era, con buona verosimiglianza, superiore a quella minima (80 km/h) indicata,

in seconda battuta, dall’ing. __________.

In

proposito, va sottolineato che, essendosi trovato fermo ai semafori appaiato

alla moto, il teste in questione era in una posizione privilegiata per

giudicare il comportamento del centauro alla ripartenza. In questo senso, se è

vero che non è facile per un terzo valutare con esattezza la velocità di un

veicolo, nel caso di specie, è certamente con cognizione di causa che il __________

ha potuto affermare che l'assicurato aveva impresso alla propria motocicletta

una violenta accelerazione, ciò che è stato peraltro confermato anche dalla

seconda testimone oculare, __________ (cfr. doc. 59: "La moto era secondo

me in piena accelerazione e non ho visto se prima dell'urto ha tentato

di frenare" – la sottolineatura è del redattore).

Del

resto, quanto dichiarato dal teste __________ appare tanto più plausibile se si

considera che RI 1, trovandosi in sella ad una moto di

grossa cilindrata (748cc), era in grado di raggiungere una velocità elevata in

pochi secondi (al riguardo, il TCA ha accertato che la Ducati 748 passa da 0 a

100.

km/h in 4.19 secondi; http://topmoto.www5.50megs.com/Ducati748CT).

Secondo

la giurisprudenza federale sviluppata prima dell'entrata in vigore, il 1°

gennaio 2005, della modifica della LCStr, gli eccessi di velocità vanno

sanzionati secondo le seguenti soglie schematiche:

- colui

che supera di 25 km/h o più il limite massimo di velocità di 50 km/h, autorizzato

all'interno delle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare

le circostanze concrete, un'infrazione grave

alle norme della circolazione, ciò che

implica una revoca della licenza di condurre in base all'art.

16.

cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 126 II 196 consid.

2a, DTF 124 II 97 consid. 2b, DTF 123 II 37);

- colui

che supera di 30 km/h o più il limite massimo di velocità di 80 km/h,

autorizzato fuori dalle località, commette oggettivamente, ossia

senza considerare le circostanze concrete,

un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò

che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art.

16.

cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid.

2a, DTF 124 II 259 consid. 2c);

- colui

che supera di 35 km/h o più il limite massimo di velocità autorizzato sulle

autostrade, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze

concrete, un'infrazione grave alle

norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di

condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr

(cfr. DTF 124 II 97 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a, DTF

123.

II 106 consid. 2c).

Occorre

ancora segnalare che, siccome è stato ammesso che le disposizioni di cui agli

artt. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, devono essere ritenute uguali a

tutti gli effetti (cfr. DTF 123 II 106 consid. 2a, DTF 120 Ib 285 consid. 1), i

casi gravi appena citati generalmente comportano pure una condanna penale per

colpa grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero per un delitto iscritto

al casellario giudiziale.

In

effetti, colui che supera in modo considerevole la velocità autorizzata agisce

di principio con intenzione oppure, perlomeno, commette una negligenza grave

(cfr. DTF 126 II 202 consid. 1b, DTF 122 IV 173 consid. 2e, DTF 121 IV 230

consid. 2c).

Nel caso sub

judice, dal rapporto di polizia del 4 giugno 2003 (cfr. doc. 59, p. 1) si

evince che il tratto di strada in discussione è situato all'interno della

località (art. 1 cpv. 4 OSStr).

La

velocità massima consentita, debitamente segnalata (cfr. doc. 59, p. 1), è

stata fissata a 10 km/h in più del limite massimo di velocità autorizzato

all'interno delle località (50 km/h; cfr. art. 4a cpv. 1 lett. a ONC), giusta

gli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr.

In una

sentenza del 25 agosto 2004 nella causa X., inc.6S.99/2004, la Corte di

cassazione penale del Tribunale federale ha precisato che ci si trova

all'interno di una località, non soltanto quando vige la velocità massima

generale di 50 km/h, ma anche quando, in applicazione delle disposizioni appena

citate (ossia degli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr), i segnali

indicano una velocità massima superiore oppure inferiore.

Pertanto,

in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, se si ammettesse che la

velocità di marcia della motocicletta guidata dall'assicurato era

effettivamente superiore agli 85 km/h, si sarebbe in presenza di una grave

violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra

2.

LCStr.

Ora, il

fatto di avere commesso una colpa grave secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr costituirebbe

un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, giustificante una riduzione delle

prestazioni assicurative in forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Questa

questione non merita tuttavia di ulteriori approfondimenti visto che una

riduzione delle prestazioni si impone già sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.

2.9

Per quanto

attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà

dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,

doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero

diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv.

3, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,

occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF),

rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv.

3.

LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr.

RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza

dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della

compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi

generali del diritto.

Il

giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di

vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa

M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375

p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75

consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a;

RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi

di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri

giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del

10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;

RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …,

p. 203ss.).

Nel

caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in

contanti del 20% (cfr. doc. 14, p. 6: “La riduzione del 20% applicata dalla CO

1.

è commisurata alla colpa propria dell’assicurato. Egli ha deliberatamente

guidato il suo mezzo ad una velocità superiore a quella consentita, su una

strada principale all’interno di località, che presenta impianti semaforici e

sbocchi laterali; queste particolarità, fra le altre, giustificano il limite

consentito di 60 km/h. L’elevata velocità non solo non gli ha permesso di

evitare la collisione con l’auto immessasi sulla sua corsia di marcia, ma

neppure di svolgere una qualsiasi manovra intesa a limitare l’entità dei danni

fisici che, inevitabilmente, ha purtroppo riportato”).

Tale riduzione rientra nel

potere di apprezzamento dell’assicuratore infortuni, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze e della colpa commessa dall’insorgente.

Alla luce dei precedenti

giurisprudenziali (cfr., in proposito, A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …,

p. 214s.), essa non si rivela sproporzionata.

2.10

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 9).

2.10.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.10.2

In una

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che

il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

L'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda infine di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione

del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.

61.

; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de

procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des

assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité

civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso

autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato

sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva

già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato

al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004

pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la

normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia

espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal

proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta

l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164

consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,

occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,

108.

Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155

consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento

della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269

consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme

disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del

minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base

LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.

RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004

in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid.

3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,

consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono

essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a

uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per

il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.

98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +

fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta

ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di

attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi

sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza

del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

2.10.3

In concreto,

dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si

evince che l’assicurato è celibe e senza alcun obbligo di mantenimento nei

confronti di terze persone (cfr. allegato a XIV).

Emerge

pure che il rapporto di lavoro con il __________ è cessato a decorrere dal 1°

novembre 2003 (cfr. doc. 47).

Nessun

altra attività lucrativa è stata esercitata da RI 1 (cfr. allegato a XIV, p.

1).

La sua

unica entrata finanziaria è costituita dalle indennità giornaliere

corrispostegli dalla CO 1, ammontanti ad un importo mensile pari a fr.

2'019.— (tenuto conto della riduzione del 20% decisa dall’assicuratore

convenuto; cfr. XVI + allegato).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base

mensile per persone che vivono sole.

Nella

concreta evenienza, va però considerato che l’assicurato condivide l’economia

domestica con i propri genitori, ragione per cui le spese alle quali deve fare

fronte sono senz’altro inferiori rispetto a quelle che deve sopportare colui

che ha un’economia domestica indipendente.

Questa constatazione

giustifica, a mente del TCA, una riduzione di almeno fr. 200.-- sul dato che

risulta dalla menzionata Tabella (fr. 1'100.--), motivo per cui si può partire

da un importo base mensile di fr. 900.--.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi sono inoltre

da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 230.-- /mese;

cfr. XVIII e l’attestato di assicurazione 2005 della Cassa malati __________

accluso a XIV), le imposte federale, cantonale e comunale (fr. 182.60/mese;

cfr. la relativa documentazione acclusa a XIV), la pigione relativa alla

locazione dell’autorimessa di via __________ a __________, presso la quale

l’assicurato ha depositato tutto il suo mobilio nell’attesa di una sistemazione

alternativa (fr. 100.--/mese; cfr. contratto di locazione del 20.2.2003 accluso

a XIV e XVIII), nonché la tassa d’iscrizione al fitness (fr. 80.--/mese; cfr.

XVIII), per un ammontare globale mensile pari a fr. 1'493.--.

L’ammortamento

e gli interessi (fr. 282.55/mese) che l’assicurato deve versare alla banca che

gli ha concesso il credito necessario all’acquisto della motocicletta, potrebbero

entrare in linea di conto solo nell’ipotesi in cui quest’ultima costituisse un

bene impignorabile ai sensi dell’art. 92 cifra 1 (oggetti destinati all’uso

personale del debitore o della sua famiglia, in quanto indispensabili a

garantire una qualità minima di vita) o cifra 3 (strumenti necessari al

debitore o alla sua famiglia per l’esercizio della professione) LEF (per un

commento a questa disposizione, cfr. L. Guidicelli/E. Bianchi, LEF annotata,

Fontana Edizioni SA, Pregassona 2003, p. 90ss.).

Ciò non è

manifestamente il caso, dal momento in cui RI 1 non è attualmente più

proprietario della citata motocicletta (cfr. XVIII).

Ora, aggiungendo

all'importo di base di fr. 1'493.-- il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento

nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza oscillante

tra fr. 153.-- e fr. 302.-- al mese, ovvero tra fr. 1'836.-- e fr. 3'624.--all’anno.

In simili

condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000

KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione

fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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