35.2004.91
incidente della circolazione stradale. Velocità dell'assicurato/motociclista non adeguata alle circostanze. Riduzione delle prestazioni del 20% per negligenza grave. Negata l'assistenza giudiziaria
13 giugno 2005Italiano66 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2004.91
Data decisione, Autorità:
13.06.2005, TCA
Titolo:
incidente della circolazione stradale. Velocità dell'assicurato/motociclista non adeguata alle circostanze. Riduzione delle prestazioni del 20 % per negligenza grave. Negata l'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 37 cpv. 2 LAINF
art. 37 cpv. 3 LAINF
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 21 cpv. 1 LPGA
art. 21 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.91
mm/ss
Lugano
13 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
maggio 2003, alle ore 10:40, RI 1 – dipendente del __________ di __________ in
qualità di addetto alla caffetteria e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale in sella alla propria motocicletta marca Ducati 748S,
sinistro avvenuto sulla strada cantonale che da __________ porta verso gli
svincoli autostradali.
L'assicurato
ha riportato un grave politrauma.
Il caso è
stato assunto dalla CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
1.2. Con
decisione formale del 19 agosto 2003, l'assicuratore infortuni ha comunicato
all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state decurtate del 20%
in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
A RI 1 è
stato rimproverato di avere circolato ad una velocità eccessiva (cfr. doc. 40).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
39), l'assicuratore LAINF, in data 30 luglio 2004, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 14).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 28 ottobre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, che le prestazioni in contanti gli vengano
riconosciute senza riduzioni e, in via subordinata, che la riduzione decisa
dalla CO 1 venga portata dal 20 al 10% (cfr. I, p. 10).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
" 1. L'incidente
1.1 In data
21.5.03 il signor RI 1 è stato vittima di un incidente della circolazione. Ciò
ha comportato un'incapacità lavorativa totale, dacché il diritto all'indennità
giornaliera da parte dell'assicuratore Lainf.
Partito
dai semafori in zona __________, che da __________ immettono sulla strada
cantonale che conduce agli svincoli autostradali in direzione sud, il signor RI
1, alla guida della sua motocicletta, procedeva regolarmente sulla corsia di
sinistra della doppia carreggiata di scorrimento. La vettura della signora __________
- intenzionata a raggiungere la preselezione che porta a __________, si è
immessa da Via __________ sulla cantonale, ha attraversato la corsia di destra
invadendo la carreggiata di sinistra occupata dal centauro. L'impatto è stato
inevitabile.
Fatti
I
protagonisti sono stati sentiti dalla Polizia, che ne ha verbalizzato le
dichiarazioni (plico sub doc. A). Il signor RI 1 ha dichiarato che
circolava a circa 80 km/h.
La
velocità ammessa su quel tratto di strada è di 60 km/h. Il fondo stradale è
asfaltato e in buono stato. La strada è perfettamente rettilinea, a doppia
corsia e leggermente in salita. Essa conduce dall'abitato verso lo svincolo
autostradale di __________. Quel giorno di 21 maggio 2003, erano circa le 10:50
del mattino, la visibilità era ottima. Non pioveva. L'asfalto era asciutto. Una
separazione fisica divide la carreggiata a due corsie che conduce in senso di
marcia contrario. Non ci sono abitazioni che danno direttamente sulla strada
cantonale. Non c'è nemmeno un marciapiede, né tanto meno dei passaggi pedonali.
L'unica via laterale che si immette nella cantonale è Via __________. La
visibilità è ottima sia per chi sopraggiunge dai semafori, sia per chi si
immette dalla strada laterale. Su quel tratto, è notorio, le vetture, in piena
accelerazione, circolano ad una velocità ` superiore ai 60 km/h. La situazione
non è affatto parificabile a quella di una strada in un centro abitato,
ritenuto come 200 metri più avanti vi sia lo svincolo autostradale.
Queste
sono le informazioni oggettive (completamente ignorate) di cui disponeva
la spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20%
dell'indennità giornaliera del signor RI 1.
1.2 La Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, ha inizialmente emesso nei confronti del
signor RI 1 un'intimazione di contravvenzione ritenendo la sua velocità
superiore agli 80 km/h dichiarati, poiché tale affermazione sarebbe "in
netto contrasto con quanto dichiarato da un teste il quale afferma che
accelerava in modo violento procedendo a velocità incredibile e avvalorata dal
contachilometri del motoveicolo che, dopo aver urtato posteriormente e in modo
violento una vettura, si bloccava sui 150 km/h circa" (cfr. doc. B).
L'alea dei
150 km/h e di una velocità considerata come "incredibile" ha sin da
subito permeato le prese di posizione ed i successivi atti della CO 1.
In buona sostanza: semplici sensazioni, pure ipotesi e nulla
più.
Queste
sono le informazioni soggettive, e mai comprovate, di cui disponeva la
spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20%
dell'indennità giornaliera del signor RI 1.
Sennonché,
la Sezione della circolazione, sollecitata dallo scrivente legale, ha rivisto
la propria posizione emettendo una contravvenzione per eccesso di velocità,
conforme alla lieve colpa del signor RI 1 (doc. C).
Non così, la CO 1.
2. Manovra della signora __________
Nei
confronti della signora __________ non è stato (inspiegabilmente) preso nessun
provvedimento, ancorché ella abbia gravemente violato le norme della
circolazione ponendo in atto una manovra di immissione sulla strada cantonale
azzardata, pericolosa, irregolare ed in violazione al diritto di precedenza del
signor RI 1 ed al principio dell'affidamento. Eppure ella avrebbe dovuto vedere
il motociclista, che sopraggiungeva, allorquando, come dichiarato, ha
verificato nuovamente, prima di inserirsi nella corsia di sinistra, se il campo
stradale era sgombero (cfr. dichiarazione di cui al plico sub. doc. A).
Tant'è che
la CO 1 non ha, per quanto dato di sapere, inoltrato richiesta di regresso nei
confronti della signora __________ o della di lei assicurazione RC.
Se la signora
__________ non avesse eseguito una manovra di immissione scorretta, lenta,
imprevedibile ed in violazione al diritto di precedenza del signor RI 1,
violando contemporaneamente gli artt. 26, 36 LCStr e 14 ONC, l'incidente non
avrebbe avuto luogo.
La manovra
posta in essere dalla signora __________ è colposa e causale all'incidente
e alle lesioni subite dal signor RI 1.
3. Della perizia
3.1 Alfine di
supportare la denuncia penale per lesioni gravi ed infrazione alla LCStr,
nonché smentire l'errata e soggettiva immagine della dinamica dell'incidente,
segnatamente in merito alla sua enorme velocità, il signor RI 1 ha
commissionato all'ing. __________ una perizia. Ciò con riguardo anche alle
future vertenze civili in ambito RC, non senza dimenticare il diritto
preferenziale e privilegio del leso in ambito Lainf.
In data 13.10.03, il perito ha emesso il proprio responso (doc.
D).
In data
19.11.03, a fronte delle risultanze peritali, è stata inoltrata denuncia penale
nei confronti della signora __________ per lesioni colpose gravi (doc. E).
Un'ulteriore valutazione è stata presentata dal perito con scritto 19.12.03, il
quale ha precisato che la velocità minima del signor RI 1 può essere
tecnicamente considerata inferiore agli 80 km/h (doc. F).
3.2 Senza voler
entrare nell'inutile e a questo punto sterile controversia sulla consegna della
perizia all'assicuratore Lainf, si rileva come, a conferma dell'ambiente ostile
creatosi, la CO 1 abbia persino ventilato, in caso di mancata consegna del
documento, l'avvio di una procedura di "refomatio in pejus"
(doc. G).
Non è però noto in base a quali nuovi elementi, si fondasse siffatta
allegazione.
La perizia
è stata messa a disposizione della CO 1 presso questo Studio legale (doc.
H).
La censura
sollevata dallo scrivente in relazione ai costi di fotocopiatura ed invio della
perizia, faceva invero da contro altare all'altrettanto faceta resistenza
dell'avv. RA 2 nell'intraprendere un viaggio da __________ a __________, per
visionare la perizia.
Inutile
disquisire oltre sulla questione, ancorché riportata gratuitamente nella
decisione avversata (cfr. decisione,
pag. 3
i.f.).
4. Carente accertamento dei fatti
4.1 In data
25.7.03, la CO 1 ha inviato al signor RI 1 una semplice lettera nella quale
veniva indicata la riduzione del 20% per negligenza grave (docc. I1; I2).
Una
formale decisione, ancorché non sufficientemente motivata, è stata intimata il
19 agosto 2003, solo a seguito di una richiesta dello scrivente legale (docc.
L; M).
Nel suo
primo provvedimento l'assicuratore Lainf non si è determinato né sulla
velocità effettivamente riconosciuta alfine di procedere alla riduzione per
negligenza grave (art. 37 cpv. 2 Lainf), né sulle circostanze
concrete in forza delle quali è stata ritenuta una negligenza grave a
carico del signor RI 1. Si fa unicamente riferimento al rapporto di Polizia
ufficiale (quello che insinua una velocità di 150 km/h?) e ad un'imprecisata
velocità nettamente superiore ai 60 km/h ammessi.
Valutazione
della negligenza grave ed apprezzamento delle circostanze, che sono subito
apparsi come lacunosi ed insufficienti, come sollevato con opposizione del
18.9.03 (doc. N).
Tale
carenza emerge altresì nella successiva decisione su opposizione qui impugnata,
emessa oltre un anno dopo la decisione di riduzione, solo a seguito della
richiesta del signor RI 1 di voler ristabilire l'effetto sospensivo alla
decisione 19.7.03 che la CO 1 aveva tolto (doc. O).
4.2 Si contesta l'errato
accertamento dei fatti noti da parte della CO 1 per i seguenti motivi.
-
Il signor RI 1 non ha violato alcun obbligo di collaborazione.
La perizia è sempre stata tenuta a disposizione della CO 1, affinché ne
prendesse conoscenza, e sarebbe stata consegnata in originale allorché
l'assicuratore, ritenendola necessaria ai fini della contesa, ne avesse rifuso
i costi in ossequio al precetto generale dell'art. 45 LPGA (doc. P).
L'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare (art. 55 Oainf) -
ancorché non ammessa, né data - non poteva comunque esimere la CO 1 dal valutare
oggettivamente tutte le circostanze concrete del caso, già note.
-
Inoltre, delle due l'una: o l'allestimento della perizia era
indispensabile per l'accertamento del caso e allora la CO 1 avrebbe dovuto
assumersene i costi, oppure ciò non era il caso e dunque non v'era motivo per
mettere a disposizione un documento superfluo. La rinuncia da parte della CO
1 ad ulteriori accertamenti emerge altresì dalla decisione impugnata (cfr. decisione,
pag. 7). Se ne prende atto, nel senso che si condivide l'assunto secondo
cui i fatti rilevanti sono noti.
-
La CO 1 non ha preso minimamente in considerazione il comportamento
colposo e causale della signora __________, né tanto meno le concrete
circostanze dell'incidente, quali le condizioni di traffico, di perfetta visibilità,
l'assenza di traffico in senso contrario, l'assenza di pedoni, di incroci,
l'esistenza di ben due corsie parallele.
-
Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il
tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente non presenta impianti
semaforici. Questi sono posti solo all'ingresso della strada cantonale. Non vi
sono (diversi) sbocchi laterali, bensì uno solo: Via __________. Per il resto non
viene citata una sola circostanza nota ed oggettiva favorevole al signor RI 1
e di cui si dirà in seguito.
-
Nell'ambito delle assicurazioni sociali vige il principio
inquisitorio, cui fa da corollario l'onere dell'assicuratore di sopportare
le spese di accertamento (artt. 43, 45 LPGA e 58 Oainf).
-
Non ci sono prove a dimostrazione del fatto che se il signor RI
1 avesse circolato ad una velocità costituente semplice negligenza leggera o
media (quale?), egli avrebbe potuto evitare l'impatto.
-
L'assicuratore Lainf pare voler invertire l'onere della prova,
attribuendo al leso la mancata dimostrazione dell'assenza di negligenza grave
(cfr. decisione, pag. 3). Ciò contraddice il disposto di cui all'art. 8
CC. La CO 1 confonde inoltre l'obbligo di motivazione dell'opposizione con
l'attribuzione dell'onere della prova.
-
Valga quanto segue:
Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistungen ist
unzulässig, wenn der Sachverhalt, der solche Verfügungen stützen könnte, nicht
mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit bewiesen ist. (Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern, pag. 267)
-
La semplice possibilità che l'evento da provare si sia prodotto
in un certo modo, non è tuttavia sufficiente a fondare una conseguenza
giuridica.
-
La CO 1 deve sopportare la mancata prova dei fatti enunciati a
sostegno della sua decisione.
-
Il signor RI 1 non ha mai sostenuto di essere in possesso di
prove inconfutabili che lo scagionassero da ogni colpa (cfr. decisione pag.
7). La perizia ha semplicemente confermato che non può tecnicamente essere
escluso che il signor RI 1 procedeva a 80 km/h. La conseguenza della carenza di
prova quanto ad una velocità superiore deve essere sopportata dalla CO 1 (art.
8 CC).
5. Grave negligenza del signor RI 1
5.1 Per
procedere in specie alla valutazione della negligenza del signor RI 1 ed
all'eventuale applicazione dell'art. 37 cpv. 2 Lainf (sussunzione),
bisogna prescindere da tutti quei dati soggettivi che non possono essere
considerati alfine di fondare un sufficiente e necessario grado di
verosimiglianza preponderante, quali l'indicazione del tachimetro o le
dichiarazioni di percezioni del tutto personali di un teste.
Contrariamente
a quanto fatto dalla CO 1, bisogna procedere nel rispetto dei principi
applicabili in ambito di assicurazioni sociali e valutare tutte
le circostanze oggettive del caso concreto.
5.2 Nella
decisione su opposizione - per la prima volta nell'ambito della procedura -
l'assicuratore ha fatto esplicito riferimento alla velocità di 80 km/h,
ancorché non emerga in modo del tutto chiaro se questa sia effettivamente la
velocità considerata alfine di determinare il grado di negligenza e la colpa
del signor RI 1.
Come detto
in precedenza, né le informazioni esistenti, né quelle assunte dalla CO 1,
permettono di ritenere che il signor RI 1 abbia concretamente circolato ad una
velocità superiore agli 80 km/h.
Ciò detto,
si rileva come la perizia (docc. D; F) confermi l'attendibilità tecnica
della velocità dichiarata dal signor RI 1 in ordine di 80 km/h.
È
questa del resto l'unica velocità che appare del tutto verosimile e deve essere
considerata nell'ambito della valutazione della negligenza del signor RI 1.
5.3 Una velocità
di 80 km/h su quel tratto di strada e in quelle condizioni di tempo e di
traffico non costituisce un'infrazione grave alle norme della circolazione
stradale. Prova ne è l'entità della multa comminata al signor RI 1 (doc. C).
Il grado
di negligenza richiesto dalla legge, si determina per rapporto alle circostanze
concrete di ogni caso di specie ed è altresì funzione del nesso causale
tra il pregiudizio patito e la negligenza medesima.
Il
concetto di colpa grave ammesso in ambito Lainf, presuppone di regola una violazione
(grave) di una norma elementare o di diverse prescrizioni importanti, se
posta in nesso di causalità adeguata con l'incidente. Non tutti i
comportamenti contrari alle norme della circolazione ed al contempo causali,
sono però costitutivi di una colpa grave. In caso contrario verrebbe a mancare
il tratto distintivo tra una colpa semplice o media ed una considerata grave (DTF
118 V 305).
Come detto
in precedenza sub. 1.1, le condizioni e le circostanze concrete erano tali da
permettere al signor RI 1 di circolare alla velocità di 80 km/h, senza
commettere una colpa grave.
Se in
quella zona, il superamento in ordine di 20 km/h del limite di velocità
costituisce colpa grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?
Nel caso
di specie, l'eccesso di velocità del signor RI 1, in ordine di 20 km/h difetta
già solo della necessaria intensità - da valutarsi per rapporto alle
circostanze concrete e comprovate di cui si è detto - affinché possa essere
considerata come grave, ancorché pure il nesso causale adeguato fa in specie
difetto, avendo la signora __________ violato il diritto di precedenza del
signor RI 1.
L'incidente
è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata immissione nella
circolazione della signora __________.
La
velocità del signor RI 1, che non - ha effettuato nessuna manovra, restando
normalmente sulla sua corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno
causale all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata
dalla manovra errata della signora __________.
Un
qualsiasi conducente, mediamente accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio
sulla corsia di marcia del motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione,
qualora, per pura ipotesi di ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad
una velocità esorbitante (ciò che è contestato).
La moto
era visibile, così come sarebbe stata percettibile la sua eventuale (non
provata, né data) eccessiva velocità. Eppure la signora __________ ha - ciò
nonostante - invaso inaspettatamente la corsia del signor RI 1 causando lo
scontro tra il centauro e la sua automobile. Non vi è prova alcuna, né potrebbe
essere data, che una velocità superiore, ai 60 km/h, ma inferiore a quella
costitutiva di negligenza grave, avrebbe permesso al signor RI 1 di evitare lo
scontro.
Anche
ammettendo una velocità prossima ai 60 km/h, in caso di tamponamento di una
vettura che circola al massimo a 30 km/h (cfr. docc. D, F) da parte di
una motocicletta, le lesioni fisiche e l'incapacità lavorativa che potrebbe
subire un motociclista, sarebbero paragonabili a quelle sofferte dal signor RI
1. È risaputo, che anche incidenti motociclistici sopravvenuti a minori
velocità, possono avere conseguenze tanto gravi.
In specie,
vista la situazione concreta descritta compiutamente sub. 1.1, il signor RI 1,
viaggiando a 80 km/h, che non può essere considerata come manifestamente
eccessiva, non ha violato le più elementari norme di prudenza, che ogni persona
ragionevole avrebbe osservato nella sua situazione e nelle medesime
circostanze.
5.4 La
giurisprudenza ha ammesso una riduzione del 20% essenzialmente in casi in cui
la responsabilità dell'incidente e del danno corporale erano attribuibili
esclusivamente al leso e ad una sua grave violazione delle norme della
circolazione stradale. Fattispecie che non può essere riconosciuta in specie
(esempi citati in DTF 114 V 315).
Posta la
(contestata) negligenza grave del signor RI 1, una decurtazione del 20% appare
sproporzionata per rapporto alla colpa a lui imputabile, sicché si chiede qui,
in via del tutto subordinata, che la riduzione sia portata al 10%.
Non
bisogna infine trascurare l'esiguità delle indennità percepite dal signor RI 1,
per cui una riduzione del 20% comporta sacrifici finanziari, tali da porlo in
una situazione di indigenza (cfr. plico sub doc. Q, relativi al settembre
2003, ma ancora validi)."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).
1.5. In data 20
dicembre 2004, l'assicurato ha chiesto che il TCA abbia a predisporre un
sopralluogo (XIII).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 30 luglio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la
legittimità di una riduzione sulle prestazioni corrisposte a dipendenza di un
infortunio avvenuto nel mese di maggio 2003, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta
l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2
prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti
dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto.
L'art. 37
cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato
ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere
accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione
non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se
l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni
in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi,
se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o
un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca
dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto,
alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi
dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono
essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit.,
p.
144s.).
2.3. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona
ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe
rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo
l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105
V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid.
1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A.
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi
Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza
grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si
sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione
stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già
l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un
semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato
allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p.
343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo
la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale
vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG
wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non
sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella
leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
2.4. La
specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio
è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un
delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza
prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure
la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.
cit., p. 170).
Se i
primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un
delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V
224, consid. 2c).
Se ne
deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex
specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato
per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova
applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento
punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è
contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2
LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p.
170).
Sono
ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta
l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di
regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con
intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto
illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.
10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto
intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento
della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va
aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato
d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra
intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117
IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il
comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le
prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37
cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V
113 consid. 1).
Una
particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.
Considerandi
2.
LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per
negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra
Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più
ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione
stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che
l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente
contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.
281.
consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305
consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto
se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave
violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25
consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).
Pertanto,
l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui
all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data
una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.
Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque
sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una
violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della
circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure
gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung …, p. 172).
2.5
Con la
propria impugnativa, RI 1 contesta la realizzazione delle circostanze che si
trovano alla base della decisione della CO 1 di ridurre le prestazioni in
contanti.
Da una
parte, egli sostiene che, al momento del sinistro, la sua velocità era di 80
km/h, così come da lui stesso riconosciuto in sede di interrogatorio e
confermato dalla perizia commissionata all'ing. __________, ciò che, su quel
tratto di strada e tenuto conto delle condizioni atmosferiche e di traffico del
momento, non avrebbe costituito una violazione grave delle norme della
circolazione stradale (cfr., ad esempio, I, p. 8: "Come già detto sub 1.1,
le condizioni e le circostanze concrete erano tali da permettere al signor RI 1
di circolare alla velocità di 80 km/h, senza commettere una colpa grave. Se in
quella zona, il superamento di 20 km/h del limite di velocità costituisce colpa
grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?").
D'altra
parte, la colpa commessa dall'automobilista coinvolta nell'incidente stradale
del 21 maggio 2003, concretamente la sua improvvisa ed errata immissione nella
circolazione, sarebbe a tal punto grave da avere interrotto il nesso di
causalità fra il comportamento del ricorrente ed il sinistro (cfr. I, p. 8:
"L'incidente è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata
immissione nella circolazione della signora __________. La velocità del signor RI
1, che non ha effettuato nessuna manovra, restando normalmente sulla sua
corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno causale
all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata dalla
manovra errata della signora __________. Un qualsiasi conducente, mediamente
accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio sulla corsia di marcia del
motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione, qualora, per pura ipotesi di
ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad una velocità esorbitante (ciò
che è contestato)".
Da parte
sua, l'assicuratore infortuni convenuto sostiene, in primo luogo, che
determinante è esclusivamente l'atteggiamento dell'insorgente e non quello
dell'altra protagonista dell'incidente stradale, __________ (cfr. VIII, p. 6:
"… che la manovra della __________ possa eventualmente anche essere
ritenuta colposa e causale all'incidente, come assevera il RI 1, non riguarda
questa procedura dove unicamente si deve esaminare l'atteggiamento
dell'assicurato" e p. 13: "la CO 1, come pure codesto Tribunale, non
devono minimamente prendere in considerazione il comportamento della __________:
infatti nel campo delle assicurazioni sociali (un po' come nel campo del
diritto penale) ciascuno è chiamato a rispondere delle proprie responsabilità,
indipendentemente da eventuali colpe altrui, alla stregua di quanto successe in
occasione di incidenti avvenuti per esclusiva colpa di terzi e coinvolgenti persone
rimaste ferite (oppure decedute) per mancato porto del casco, allacciamento
della cintura, ecc.").
In
secondo luogo, la CO 1 precisa di aver fondato la decisione di decurtare le
prestazioni in contanti su quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente a
proposito della velocità del proprio motoveicolo al momento della collisione
(cfr. VIII, p. 15: "Si prende atto della nuova ammissione del RI 1 di
essere circolato a 80 km/h e si ribadisce che la CO 1 ha esclusivamente
lavorato su quell'ammissione per decretare la riduzione per colpa grave
contestata in questa causa").
2.6
Nel caso di
specie, quanto successo alle ore 10:50 del mattino del 21 maggio 2003 è così
stato descritto nel rapporto allestito il 4 giugno 2003 dagli agenti della
Polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro:
"
La __________, proveniente da via __________,
s'immetteva sulla cantonale in direzione __________. Una volta immessasi su
questa arteria, si spostava subito sulla corsia di sinistra, essendo
intenzionata ad usufruire della susseguente uscita verso __________. La sua
andatura a quel momento, anche se solo indicativa come dichiarato a verbale,
era di ca 40 km/h.
Da tergo giungeva il RI 1 in sella al proprio
motoveicolo, ad un'andatura dichiarata di 80 km/h, il quale andava a tamponare,
con estrema violenza, il veicolo guidato __________. L'impatto provocava
l'impennata in senso contrario del motoveicolo (ovvero si è sollevato alla
parte posteriore) schiacciando il centauro fra la parte posteriore della
vettura (essendo un veicolo tipo monovolume presenta la parte posteriore
completamente diritta) e la moto stessa.
(…)
Osservazioni:
A mano delle versioni dei due testimoni, in
particolare quella del __________, il RI 1, una volta ripartito dai semafori di
__________, imponeva al motoveicolo una violenta accelerazione raggiungendo una
velocità incredibile. Fra la sua posizione e l'auto della __________, non
v'erano vetture ad ostacolare la visuale del RI 1.
(…).
Sul fondo stradale asciutto, nessuna traccia di
frenata, tranne una scalfittura lasciata dalla motocicletta."
(doc. 59)
In sede
di interrogatorio di polizia, l'insorgente ha dichiarato che, al momento in cui
è ripartito dai semafori di __________, le due corsie di scorrimento in
direzione di __________ erano completamente libere da veicoli e, d'altra parte,
che la sua velocità, su quel tratto di strada, era al massimo di 80 km/h. Egli
ha inoltre affermato di essersi improvvisamente vista ostruita la corsia di
marcia, quella di sinistra, dall'autovettura condotta dalla __________ e di
avere quindi avuto a disposizione circa 1 secondo di reazione per frenare:
"
Il 21 maggio 2003 alle ore 10.00 sono partito
dal mio domicilio in sella al motoveicolo citato. Sullo stesso ero solo e
portavo il casco integrale. Raggiungevo il Bar dora per sorbire un caffè, e di
seguito ripartivo in direzione di __________, con l'intenzione di raggiungere
il mio medico a __________. Percorrevo la strada cantonale della __________, e
di seguito mi dirigevo verso __________. Giungevo in tal modo ai semafori che
portano verso l'autostrada, arrestandomi regolarmente al semaforo indicante
luce rossa. Vi erano pure altre vetture ferme.
D1. Può quantificare la sua andatura su questo
tratto di strada?
R1. La mia velocità era rispettosa dei limiti vigenti
sulla tratta.
A luce verde, ripartivo in direzione di __________.
La strada in quel punto è composta da due corsie di scorrimento, da parte mia
occupavo quella sulla sinistra.
Non ero preceduto da nessun veicolo, le corsie
erano completamente libere da veicoli.
D2. Su questo tratto di strada è in grado di
quantificare la sua andatura?
R2. La mia andatura era di massimo 80 km/h.
Ad un certo, mi sono trovato la mia corsia di
marcia, ovvero quella di sinistra, occupata da una vettura di piccola cilindrata.
Ho avuto ca. 1 secondo di reazione per frenare,
ma purtroppo non sono riuscito ad evitare il tamponamento.
D3. Mi sa spiegare da dove proveniva questa
vettura?
R3. Presumo che la vettura in questione si sia
immessa sulla strada, da una laterale che si trova sulla destra, rispetto alla
mia direzione di marcia, situata nei pressi dell'ex __________.
Tornando al momento dell'impatto, lo stesso era
di particolare violenza in considerazione della differenza di velocità fra il
mio motoveicolo e la vettura, che a mio giudizio si era immessa ad andatura
assai lenta, tagliandomi la strada.
(...)
D4. A mano dei verbali dei testimoni, questi
asseriscono che al momento in cui lei è partito dal semaforo, effettuava una
violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa occupando la corsia destra
a velocità incredibile.
R4. Quando sono partito dal semaforo, andavo ad
occupare la corsia di sinistra e non quella di destra. La mia andatura era
quella dichiarata in 80 km/h. Può aver tratto in inganno il rumore del motoveicolo
in fase di accelerazione."
(doc. 59
- verbale di interrogatorio RI 1)
Anch'essa
interrogata dagli agenti della Polizia cantonale, __________ ha spiegato, in
particolare, di avere notato la presenza, all'altezza dei semafori di __________,
della motocicletta del RI 1 ma di avere giudicato quest'ultimo tanto lontano da
non crearle pericoli con la propria manovra d'immissione sulla strada
cantonale:
"
Verso le ore 10.50 mi trovavo all'intersezione
di Via __________ con la rampa d'accesso autostrada A2, in zona __________,
intenzionata ad immettermi su quest'ultima.
Ero sola a bordo del mio veicolo, con le cinture
di sicurezza allacciate e con le luci abbaglianti accese.
Visto il sopraggiungere di alcune vetture
aspettavo il momento più propizio per ripartire. Notato che non vi erano più
vetture, e scorto le prime all'altezza dei semafori partivo. Svoltai a destra
ed imboccavo la corsia di sinistra, poiché volevo prendere la corsia di
preselezione a sinistra che porta a __________.
Attraversato tutta la carreggiata da destra verso
sinistra e percorso alcuni metri venivo urtata posteriormente.
D. Aveva inserito l'indicatore di direzione?
Quale?
R. Certamente, lo inserisco sempre. In questo
caso avevo inserito l'indicatore sinistro.
D. Per quale ragione ha attraversato subito tutta
la carreggiata?
R. Mi sono portata subito sulla corsia veloce,
quella di sinistra, poiché ero intenzionata ad usufruire della corsia di
preselezione a sinistra, diretta a __________. Inoltre ho fatto tale manovra
perché ero sicura che non sopraggiungessero vetture.
D. Aveva già notato la moto, prima del sinistro?
R. L'avevo notata, ma era lontana, quasi
all'altezza dei semafori.
D. A che velocità circolava al momento dell'urto?
R. Non ne sono certa, forse circa 40 km/h, in
accelerazione.
Ribadisco comunque che mi sono permessa di
spostarmi subito sulla corsia di sinistra, poiché ero certa al cento per cento
che non creavo pericolo e che non sopraggiungevano altre vetture.
D. Saprebbe indicare la velocità del motoveicolo?
R. Non sono in grado di quantificarla. Ribadisco
nuovamente che ho notato la moto all'altezza dei semafori. Poi, sicura di non
intralciare il traffico, che tra l'altro non c'era, partivo. Visto l'accaduto
suppongo fosse di certo eccessiva.
D. Una volta partita e in particolare durante la
manovra di svolta, ha guardato nuovamente se sopraggiungevano veicoli?
R. Sì ho guardato nuovamente.
D. A mano della licenza di condurre ha la
limitazione codice 04, la sua vettura ha il cambio automatico?
R. Sì la mia vettura ha il cambio automatico.
Nonostante aver udito l'urto, non mi sono resa
conto subito dell'accaduto ed in particolare che il motoveicolo mi aveva
tamponato, perché non avrei mai pensato che sarebbe successo, in quanto
reputavo tale veicolo abbastanza lontano da non creargli pericoli."
(doc. 59
- verbale di interrogatorio __________)
Dal
rapporto di polizia si evince che al noto incidente della circolazione hanno
assistito due testimoni, i quali sono stati immediatamente sentiti dalla
Polizia.
Il primo,
__________, si trovava, alla guida della propria autovettura, appaiato alla
moto dell'assicurato, al momento in cui quest'ultimo è ripartito dall'impianto
semaforico di __________:
"
Sono di lingua madre tedesca ma comprendo molto
bene la lingua italiana e sono d'accordo che il seguente verbale venga redatto
in tale lingua.
Questa mattina sono partito da __________ e alla
guida della mia vettura VW Passat, targata __________ mi stavo recando a __________,
facendo un giro nel __________. Proveniente da __________ mi trovavo a
circolare su Via __________ intenzionato ad immettermi poi in autostrada, il
tutto verso le ore 10.45.
Prima di giungere all'impianto semaforico
circolavo ad una velocità di circa 50 km/h e nel contempo venivo sorpassato da
una moto di color rosso ad altissima velocità, la quale si arrestava con una
brusca frenata ai semafori. Al momento di ripartire, la stessa moto, effettuava
una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale sulla
corsia più a destra a velocità incredibile.
Ad un tratto si spostava sulla corsia più a
sinistra.
Potevo notare che da Via __________ si stava
immettendo sulla rampa autostradale una vettura.
In un momento vedevo che il motoveicolo tamponava
violentemente la parte posteriore di tale vettura.
Preciso che io mi trovavo circa a 10 metri dopo
l'impianto semaforico e la mia visuale era buona e non vi erano altre vetture
tra me e l'incidente.
Subito scendevo dal mio veicolo per aiutare e
sincerarmi delle condizioni dei protagonisti ma vi erano già altre persone.
Voglio precisare che secondo me il motociclista
avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla destra in
quanto si trovava a circolare dietro alla stessa per pochi secondi."
(doc. 59
- verbale di interrogatorio __________)
La
seconda, __________, circolava invece dietro all’automobile condotta dal __________:
"
In data e ora di cui sopra mi trovavo circolare
bordo della mia vettura Peugeot targata __________, sulla strada cantonale che
da __________ porta a __________, e più precisamente provenivo dal mio
domicilio intenzionata a raggiungere __________. Proveniente da Via __________
giunta all'impianto semaforico dell'incrocio con la strada che dal lago di __________
porta a __________, ho imboccato quest'ultima visto che il semaforo era già
commutato sul verde.
Davanti a me c'era una vettura con targhe __________.
Appena mi sono immessa ho visto un'autovettura di
piccole dimensioni che usciva da una strada secondaria sulla destra e
s'immetteva sulla strada dove stavo circolando.
La strada che giunge da __________ in quel punto
è composta da due corsie e la piccola automobile appena uscita si è spostata su
quella più a sinistra rispetto il senso di marcia.
In quel momento su quella corsia stava circolando
una motocicletta, che andava a tamponare violentemente la vettura.
La moto era secondo me in piena accelerazione e
non ho visto se prima dell'urto ha tentato di frenare.
In ogni caso l'ho vista sbandare prima dell'urto
quindi si può magari dedurre che abbia frenato.
Appena scesa dal mio veicolo ho subito chiamato
la polizia e mi sono avvicinata al motociclista per vedere le sue condizioni.
Preciso che non ho visto da che parte giungeva il
motociclista, e non so quantificare la velocità di quest'ultimo.
La signora al volante della macchina coinvolta
nell'incidente mi ha confermato che era sua intenzione andare verso __________
e che quindi si è immessa di proposito sulla corsia di sinistra."
(doc. 59
- verbale di interrogatorio __________)
Agli atti
di causa vi è inoltre la perizia allestita il 13 ottobre 2003 dall'ing. __________
per conto del ricorrente.
Queste le
conclusioni formulate dal perito di parte, a proposito segnatamente della
velocità di marcia della motocicletta al momento in cui il suo conducente ha
reagito, la quale, a suo dire, è stata determinata "con buona
approssimazione":
"
Questa relazione peritale è stata allestita in
modo indipendente e neutrale, unicamente sulla base dei dati a disposizione e
dopo aver ispezionato i veicoli ed esperito il sopralluogo.
È risultato possibile determinare con buona
approssimazione la velocità di marcia della motocicletta al momento della
reazione del conducente, e quindi risalire alle distanze tra i veicoli nelle
diverse fasi precollisione.
In modo particolare mi è risultato possibile
stabilire che la velocità della motocicletta era compresa tra 86 e 96 km/h: la
reazione ha avuto luogo circa 1.5 secondi prima della collisione, ovvero quando
l'intenzione della protagonista __________ di invadere la corsia percorsa dal
motociclista è diventata evidente.
È altresì emerso che quando la protagonista __________
ha concretamente iniziato la propria manovra, la motocicletta si trovava a
circa 50-60 metri dal veicolo.
Questo significa che in precedenza – quando
l'automobilista ha preso la decisione di immettersi – la moto era ulteriormente
distante (verosimilmente a 75-85 metri circa da lei).
Dato che la protagonista __________ ha ammesso di
avere percepito – in lontananza – la presenza della moto, è verosimile che la
velocità di avvicinamento del motociclista non sia stata correttamente valutata
da parte dell'automobilista.
È comunque doveroso sottolineare che la velocità
della moto al momento della reazione era di almeno 25 km/h oltre il limite
vigente.
Per quanto attiene invece alla manovra
d'immissione della __________, si deve sottolineare che la traiettoria seguita
non può essere considerata corretta: lo sbocco di via __________ possiede una
corsia di accelerazione che avrebbe permesso all'automobile – prima di
immettersi sulla strada cantonale – di raggiungere una velocità tale da non
rappresentare un pericolo alcuno per il traffico che segue. Il fatto di avere
attraversato la normale corsia di marcia con una traiettoria quasi trasversale
e di essersi poi immessa sulla corsia di sorpasso con una velocità – al momento
dell'urto – di soli 30 km/h, rappresenta sicuramente una manovra non corretta."
(doc. 9)
Nel corso
del mese di dicembre 2003, l'ing. __________, interpellato dal patrocinatore di
RI 1, ha presentato un complemento alla sua relazione peritale del 13 ottobre
2003.
In particolare, egli ha rivisto la velocità minima dell'insorgente al
momento della reazione, riducendola da 86 a 80 km/h:
"
Ho determinato la velocità della vettura __________
tramite la simulazione dinamica: questa considera tutte le peculiarità tecniche
del veicolo (potenza, trazione, ecc.), la tipologia della manovra (curva,
pendenza, ecc.) e le condizioni della strada (coefficiente d'aderenza, ecc.).
Sulla scorta della velocità determinata ed in base alle deformazioni
riscontrate sui veicoli ho potuto valutare la velocità di collisione della
moto. Dato che le caratteristiche dei danni subiti dai veicoli attestano che la
moto al momento dell'urto si trovava in fase di frenata, ho stabilito a ritroso
la velocità persa dal motociclo durante la citata frenata, considerando
l'inizio della stessa nel momento in cui la manovra di immissione sulla corsia
di sorpasso da parte della vettura si è rilevata verosimilmente riconoscibile.
Un campo di apprezzamento può essere
eventualmente considerato per i seguenti parametri:
-
velocità vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio calcolo corrisponde alla
velocità massima che un simile veicolo riesce a raggiungere sulla strada considerata
eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è effettivamente nessun elemento
oggettivo che permetta da asserire che la protagonista __________ abbia
concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo entro un limite attendibile
valuto verosimile un'andatura comunque superiore a 20 km/h.
-
reazione motociclista RI 1: nel mio calcolo ho considerato la reazione del protagonista RI 1
di fronte alla situazione di pericolo già qualche istante prima che la __________
invadesse di fatto la corsia percorsa dalla moto. In questo senso è
oggettivamente possibile ritenere che il motociclista ha riconosciuto la
situazione di concreto pericolo solo quando la vettura ha raggiunto la linea di
direzione. Considerando la velocità di spostamento della moto risulta
verosimilmente difficile per il centauro valutare l'effettiva andatura
dell'altro veicolo e le intenzioni del suo conducente.
Apportando i
correttivi citati, la tolleranza della velocità indicata per la motocicletta
deve effettivamente essere allargata: la sua velocità minima al momento della
reazione va pertanto considerata entro 80 km/h.
Ciò premesso,
rispondo di seguito ai suoi quesiti supplementari.
Domanda 1: è data la possibilità di considerare un elemento di ponderazione
legato ai parametri da lei considerati?
Risposta 1: sì, i parametri da me considerati nel calcolo prodotto nella mia
relazione 200.07/32 del 13.10.2003 hanno un margine di apprezzamento in quanto
non sono basati su elementi oggettivi ma bensì su una valutazione peritale
della fattispecie che, in quanto tale, contempla un margine di tolleranza.
Domanda 2: con quale approssimazione è ancora scientificamente ammissibile
valutare la velocità raggiunta dal signor RI 1?
Risposta 2: il calcolo della velocità raggiunta - determinato entro 80 e 96 km/h
sulla scorta dei correttivi citati in precedenza - deve in ogni caso prevedere
l'applicazione di un margine di tolleranza dovuto all'impiego di alcuni
elementi di calcolo derivanti da valori di stima.
Domanda 3: con quale precisione le è stato possibile determinare la posizione
della motocicletta al momento della percezione del pericolo ingenerato
dall'immissione dalla signora __________?
Risposta 3:la posizione di reazione del motociclista è stata stimata sulla
scorta delle modalità di immissione della vettura. In questo senso ho valutato
la posizione in cui si trovava l'auto in modo che - a mio parere - la sua
presenza poteva rappresentare la soglia di pericolo per il motociclista.
Domanda 4: come ha estrapolato la velocità raggiunta dalla vettura __________
al momento dell'urto?
Risposta 4: ho estrapolato la velocità dell'auto mediante simulazione
dinamica, ottenendo la velocità massima che tale vettura avrebbe potuto
raggiungere entro il punto di collisione compiendo la manovra in oggetto.
Domanda 5: è possibile che - come dichiarato dalla conducente della vettura -
lei circolasse nel punto in cui ha avuto luogo l'incidente a circa km/h 40?
Risposta 5: no. Sulla scorta della potenza del veicolo, della pendenza della
strada e di tutti i parametri che influenzano la dinamica del veicolo, la
vettura può aver raggiunto, nella zona di collisione, una velocità massima di
30.
km/h."
(doc. 10)
Con
decisione del 12 settembre 2003, l'Ufficio giuridico della Sezione cantonale
della circolazione ha comminato all'assicurato una multa di fr. 500.--, così
motivata, citiamo: "alla guida del motoveicolo __________ __________,
circolava su un raccordo autostradale ad una velocità da lui dichiarata di 80
km/h ove vige il limite di 60 km/h, ma in netto contrasto con quanto dichiarato
da un teste il quale affermava che accelerava in modo violento procedendo a
"velocità incredibile" (doc. C).
Il
comportamento dell'automobilista non è per contro stato sanzionato.
Per
completezza, va ancora detto che, in data 19 novembre 2003, RI 1 ha presentato
nei confronti di __________ una denuncia al Ministero pubblico per lesioni
colpose gravi" (cfr. doc. E).
2.7
Nella
concreta evenienza, va innanzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice
delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza
preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid.
2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 343) e non quello della
prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice
penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in
dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Pertanto,
occorre procedere ad un apprezzamento globale delle prove a disposizione e,
così come stabilito dall’Alta Corte (cfr., ad esempio, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa
P., C 49/00, pubblicata in RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; RAMI 1996 U 263, p. 279, consid. 2b), "… seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene
essere la più verosimile tra i vari scenari possibili".
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte, vagliata attentamente la documentazione contenuta nell’incarto, ritiene
assodato che la velocità di marcia del ricorrente al momento in cui ha avuto
luogo il noto incidente stradale era di almeno 80 km/h.
Innanzitutto, è lo stesso
ricorrente ad avere riconosciuto, in occasione dell'interrogatorio da parte
della Polizia cantonale, che la sua andatura era di circa 80 km/h (cfr. doc.
59).
D'altro
canto, l'ing. __________, nella sua relazione peritale del 13
ottobre 2003 - allestita su mandato dello stesso ricorrente - ha concluso che
la velocità della motocicletta era, "con buona approssimazione", compresa
tra 86 e 96 km/h (doc. 9, p. 18).
Con il
complemento del 19 dicembre 2003, l'esperto di parte ha riconsiderato il limite
inferiore di velocità, ridotto da 86 a 80 km/h, procedendo ad una
relativizzazione del proprio apprezzamento riguardante la velocità di marcia
della __________ al momento della collisione (cfr. doc. 10, p. 2: "- velocità
vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio
calcolo corrisponde alla velocità massima che un simile veicolo riesce a
raggiungere sulla strada considerata eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è
effettivamente nessun elemento oggettivo che permetta di asserire che la
protagonista Asotirino abbia concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo
entro un limite attendibile valuto verosimile un'andatura comunque superiore a
20.
km/h" (…). Apportando i correttivi citati, la tolleranza della velocità
indicata per la motocicletta deve effettivamente essere allargata: la sua
velocità minima al momento della reazione va pertanto considerata entro 80
km/h").
Ora,
tenuto conto che l’insorgente era titolare, da appena un mese e mezzo circa (precisamente
dall’8 aprile 2003), di una semplice licenza per allievo conducente
valida per la categoria A (motoveicoli; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OAC),
circostanza che ad ogni conducente normalmente ragionevole avrebbe suggerito
una condotta di guida improntata ad una particolare prudenza, in modo tale da
essere in grado costantemente di fare fronte alle situazioni di pericolo che si
presentano con frequenza sulla strada, occorre concludere che la velocità a cui
egli procedeva negli istanti antecedenti lo scontro non era adeguata alle
circostanze.
Pertanto
non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2
LAINF.
Ininfluente
ai fini della presente vertenza è la censura sollevata da RI 1 a proposito
della concolpa commessa dall'automobilista __________, la quale, nell'attuare
la manovra d'immissione sulla strada cantonale, non avrebbe rispettato il suo
diritto di precedenza.
Essa non
riveste un'intensità eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità
adeguata tra il comportamento dell'assicurato ed il sinistro, visto che non si
tratta di una colpa così grave (in proposito, va segnalato che il comportamento
dell'automobilista non è stato oggetto di alcun provvedimento da parte delle
competenti autorità).
D’altronde,
è lo stesso perito incaricato dall’insorgente ad avere riconosciuto che, considerando
la velocità di spostamento della moto, risultava verosimilmente difficile
per il motociclista valutare l’effettiva andatura dell’altro veicolo e le
intenzioni del suo conducente (cfr. doc. 10, p. 2). Ciò significa che una
velocità più moderata avrebbe consentito al ricorrente di comprendere a tempo
quali fossero le intenzioni della __________ e, quindi, di evitare lo scontro
con l’autovettura da lei condotta (cfr., in questo ordine di idee, anche la
testimonianza di __________, doc. 59: “Voglio precisare che secondo me il
motociclista avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla
destra in quanto si trovava a circolare dietro la stessa per pochi secondi”).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, la concolpa di un terzo va presa in considerazione
soltanto allorché sia così eccezionalmente intensa da rendere inadeguata la
relazione di causalità tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio,
ossia risulti di una rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere
la causalità (cfr. SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K.,
U 186/01; SZS 1986 p. 251; G. Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung. Leistungskürzungen und
Leistungsverweigerungen zufolge Verletzung der Schadensverhütungs- und
Schadensminderungspflicht im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Friborgo 1999, p. 131).
In esito alle considerazioni che precedono, la CO 1 ha dunque
legittimamente proceduto ad una decurtazione delle prestazioni pecuniarie
spettanti al ricorrente.
2.8
A titolo
abbondanziale, questa Corte rileva comunque che dalle tavole processuali
emergono alcuni elementi – in particolare la testimonianza di __________ (raccolta dalla Polizia soltanto mezz'ora dopo il sinistro), il
quale, sotto la comminatoria di cui all'art. 307 CPS, ha dichiarato che
l'insorgente, ripartendo dal semaforo di __________, aveva compiuto, citiamo:
"una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale
sulla corsia più a destra a velocità incredibile" (doc. 59) - che potrebbe
permettere di concludere che la velocità di marcia della motocicletta di RI 1
era, con buona verosimiglianza, superiore a quella minima (80 km/h) indicata,
in seconda battuta, dall’ing. __________.
In
proposito, va sottolineato che, essendosi trovato fermo ai semafori appaiato
alla moto, il teste in questione era in una posizione privilegiata per
giudicare il comportamento del centauro alla ripartenza. In questo senso, se è
vero che non è facile per un terzo valutare con esattezza la velocità di un
veicolo, nel caso di specie, è certamente con cognizione di causa che il __________
ha potuto affermare che l'assicurato aveva impresso alla propria motocicletta
una violenta accelerazione, ciò che è stato peraltro confermato anche dalla
seconda testimone oculare, __________ (cfr. doc. 59: "La moto era secondo
me in piena accelerazione e non ho visto se prima dell'urto ha tentato
di frenare" – la sottolineatura è del redattore).
Del
resto, quanto dichiarato dal teste __________ appare tanto più plausibile se si
considera che RI 1, trovandosi in sella ad una moto di
grossa cilindrata (748cc), era in grado di raggiungere una velocità elevata in
pochi secondi (al riguardo, il TCA ha accertato che la Ducati 748 passa da 0 a
100.
km/h in 4.19 secondi; http://topmoto.www5.50megs.com/Ducati748CT).
Secondo
la giurisprudenza federale sviluppata prima dell'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2005, della modifica della LCStr, gli eccessi di velocità vanno
sanzionati secondo le seguenti soglie schematiche:
- colui
che supera di 25 km/h o più il limite massimo di velocità di 50 km/h, autorizzato
all'interno delle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare
le circostanze concrete, un'infrazione grave
alle norme della circolazione, ciò che
implica una revoca della licenza di condurre in base all'art.
16.
cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 126 II 196 consid.
2a, DTF 124 II 97 consid. 2b, DTF 123 II 37);
- colui
che supera di 30 km/h o più il limite massimo di velocità di 80 km/h,
autorizzato fuori dalle località, commette oggettivamente, ossia
senza considerare le circostanze concrete,
un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò
che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art.
16.
cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid.
2a, DTF 124 II 259 consid. 2c);
- colui
che supera di 35 km/h o più il limite massimo di velocità autorizzato sulle
autostrade, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze
concrete, un'infrazione grave alle
norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di
condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr
(cfr. DTF 124 II 97 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a, DTF
123.
II 106 consid. 2c).
Occorre
ancora segnalare che, siccome è stato ammesso che le disposizioni di cui agli
artt. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, devono essere ritenute uguali a
tutti gli effetti (cfr. DTF 123 II 106 consid. 2a, DTF 120 Ib 285 consid. 1), i
casi gravi appena citati generalmente comportano pure una condanna penale per
colpa grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero per un delitto iscritto
al casellario giudiziale.
In
effetti, colui che supera in modo considerevole la velocità autorizzata agisce
di principio con intenzione oppure, perlomeno, commette una negligenza grave
(cfr. DTF 126 II 202 consid. 1b, DTF 122 IV 173 consid. 2e, DTF 121 IV 230
consid. 2c).
Nel caso sub
judice, dal rapporto di polizia del 4 giugno 2003 (cfr. doc. 59, p. 1) si
evince che il tratto di strada in discussione è situato all'interno della
località (art. 1 cpv. 4 OSStr).
La
velocità massima consentita, debitamente segnalata (cfr. doc. 59, p. 1), è
stata fissata a 10 km/h in più del limite massimo di velocità autorizzato
all'interno delle località (50 km/h; cfr. art. 4a cpv. 1 lett. a ONC), giusta
gli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr.
In una
sentenza del 25 agosto 2004 nella causa X., inc.6S.99/2004, la Corte di
cassazione penale del Tribunale federale ha precisato che ci si trova
all'interno di una località, non soltanto quando vige la velocità massima
generale di 50 km/h, ma anche quando, in applicazione delle disposizioni appena
citate (ossia degli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr), i segnali
indicano una velocità massima superiore oppure inferiore.
Pertanto,
in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, se si ammettesse che la
velocità di marcia della motocicletta guidata dall'assicurato era
effettivamente superiore agli 85 km/h, si sarebbe in presenza di una grave
violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra
2.
LCStr.
Ora, il
fatto di avere commesso una colpa grave secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr costituirebbe
un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, giustificante una riduzione delle
prestazioni assicurative in forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Questa
questione non merita tuttavia di ulteriori approfondimenti visto che una
riduzione delle prestazioni si impone già sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
2.9
Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà
dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv.
3, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,
occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF),
rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv.
3.
LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr.
RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza
dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della
compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi
generali del diritto.
Il
giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di
vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa
M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375
p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75
consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a;
RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;
RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …,
p. 203ss.).
Nel
caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in
contanti del 20% (cfr. doc. 14, p. 6: “La riduzione del 20% applicata dalla CO
1.
è commisurata alla colpa propria dell’assicurato. Egli ha deliberatamente
guidato il suo mezzo ad una velocità superiore a quella consentita, su una
strada principale all’interno di località, che presenta impianti semaforici e
sbocchi laterali; queste particolarità, fra le altre, giustificano il limite
consentito di 60 km/h. L’elevata velocità non solo non gli ha permesso di
evitare la collisione con l’auto immessasi sulla sua corsia di marcia, ma
neppure di svolgere una qualsiasi manovra intesa a limitare l’entità dei danni
fisici che, inevitabilmente, ha purtroppo riportato”).
Tale riduzione rientra nel
potere di apprezzamento dell’assicuratore infortuni, tenuto conto dell’insieme
delle circostanze e della colpa commessa dall’insorgente.
Alla luce dei precedenti
giurisprudenziali (cfr., in proposito, A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …,
p. 214s.), essa non si rivela sproporzionata.
2.10
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 9).
2.10.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.10.2
In una
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che
il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo.
All'importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1
La Corte cantonale ha negato la concessione
del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di
indigenza del richiedente.
4.1.1
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel
caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4
consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo
soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il
diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia
determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in
vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto
giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere
sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata
in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere
applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.
61.
; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de
procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des
assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité
civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso
autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato
sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva
già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato
al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004
pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a
domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non
sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i
disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la
normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia
espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal
proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2
Una parte si trova nel bisogno, giusta
l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164
consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,
occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,
108.
Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155
consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento
della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269
consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme
disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del
minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base
LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.
RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004
in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid.
3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,
consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono
essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a
uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per
il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.
98).
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +
fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza
mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2
Per quanto attiene infine all'istanza volta
ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,
essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,
vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per
oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il
Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese
[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di
gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di
attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi
sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza
del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.10.3
In concreto,
dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si
evince che l’assicurato è celibe e senza alcun obbligo di mantenimento nei
confronti di terze persone (cfr. allegato a XIV).
Emerge
pure che il rapporto di lavoro con il __________ è cessato a decorrere dal 1°
novembre 2003 (cfr. doc. 47).
Nessun
altra attività lucrativa è stata esercitata da RI 1 (cfr. allegato a XIV, p.
1).
La sua
unica entrata finanziaria è costituita dalle indennità giornaliere
corrispostegli dalla CO 1, ammontanti ad un importo mensile pari a fr.
2'019.— (tenuto conto della riduzione del 20% decisa dall’assicuratore
convenuto; cfr. XVI + allegato).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base
mensile per persone che vivono sole.
Nella
concreta evenienza, va però considerato che l’assicurato condivide l’economia
domestica con i propri genitori, ragione per cui le spese alle quali deve fare
fronte sono senz’altro inferiori rispetto a quelle che deve sopportare colui
che ha un’economia domestica indipendente.
Questa constatazione
giustifica, a mente del TCA, una riduzione di almeno fr. 200.-- sul dato che
risulta dalla menzionata Tabella (fr. 1'100.--), motivo per cui si può partire
da un importo base mensile di fr. 900.--.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo).
Vi sono inoltre
da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 230.-- /mese;
cfr. XVIII e l’attestato di assicurazione 2005 della Cassa malati __________
accluso a XIV), le imposte federale, cantonale e comunale (fr. 182.60/mese;
cfr. la relativa documentazione acclusa a XIV), la pigione relativa alla
locazione dell’autorimessa di via __________ a __________, presso la quale
l’assicurato ha depositato tutto il suo mobilio nell’attesa di una sistemazione
alternativa (fr. 100.--/mese; cfr. contratto di locazione del 20.2.2003 accluso
a XIV e XVIII), nonché la tassa d’iscrizione al fitness (fr. 80.--/mese; cfr.
XVIII), per un ammontare globale mensile pari a fr. 1'493.--.
L’ammortamento
e gli interessi (fr. 282.55/mese) che l’assicurato deve versare alla banca che
gli ha concesso il credito necessario all’acquisto della motocicletta, potrebbero
entrare in linea di conto solo nell’ipotesi in cui quest’ultima costituisse un
bene impignorabile ai sensi dell’art. 92 cifra 1 (oggetti destinati all’uso
personale del debitore o della sua famiglia, in quanto indispensabili a
garantire una qualità minima di vita) o cifra 3 (strumenti necessari al
debitore o alla sua famiglia per l’esercizio della professione) LEF (per un
commento a questa disposizione, cfr. L. Guidicelli/E. Bianchi, LEF annotata,
Fontana Edizioni SA, Pregassona 2003, p. 90ss.).
Ciò non è
manifestamente il caso, dal momento in cui RI 1 non è attualmente più
proprietario della citata motocicletta (cfr. XVIII).
Ora, aggiungendo
all'importo di base di fr. 1'493.-- il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento
nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza oscillante
tra fr. 153.-- e fr. 302.-- al mese, ovvero tra fr. 1'836.-- e fr. 3'624.--all’anno.
In simili
condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000
KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione
fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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