35.2004.92
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19 gennaio 2005Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2004.92
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
rottura dente mangiando un risotto alla milanese. Negata l'esistenza di un infortunio poiché il preteso corpo estraneo non é stato chiaramente identificato dall'assicurato. Fattore esterno straordinario rimasto indimostrato. Negata pure una lesione corporale parificata ad infortunio
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.92
mm/td
Lugano
19 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2004 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
giugno 2004, RI 1 – docente presso la scuola dell’infanzia di __________ e,
perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - ha
annunciato a quest'ultima la rottura di un dente. L'evento è stato così
descritto: "Durante il momento del pranzo, mi sono accorta che si è
staccato un pezzo di dente" (doc. Z 3).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha rifiutato il proprio
obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione
interposta dall'assicurata personalmente l'11 agosto 2004 - con decisione su
opposizione del 22 settembre 2004.
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 ottobre 2004, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata, facendo esplicito riferimento agli argomenti già esposti
in sede di opposizione (cfr. I).
1.4. In risposta,
la CO 1 ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie
che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003
nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella
causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 22 settembre 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie, oggetto della
presente vertenza, si è verificata il 20 gennaio 2004, sono applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RDAT I-2003 N. 79 p. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 p. 313;
DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.7. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992
U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992
nella causa E. non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid.
2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2b).
L'Alta
Corte, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato ha subito una
lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre
mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, ha riconosciuto
l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 26 febbraio
2004 nella causa M., U 305/02).
In una
sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA, invece, ha
lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"
ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.
2.8. Per quanto
concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su
fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha
sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella sentenza del 21
febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio,
l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione
dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente
all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del
fattore straordinario.
In una decisione del 26
settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal
administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di
un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,
non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una sentenza del 18
settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle
assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si
era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché
la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti
non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che
ignorandone l'identità aveva ingoiato.
In una sentenza del 27
agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento
esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa,
trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente
masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva
controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.
In
un'altra pronunzia del 3 ottobre 2003 nella causa X. Compagnia d'assicurazione
c/ S. (U 87/03), l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato che si è rotto un
dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti
l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe
morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante
che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento.
Questo principio era già
stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati
avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza
essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i
casi, il TFA ha ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un
fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16
gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M.).
Infine,
la nostra Massima Istanza, in una sentenza del 30 marzo 2004 nella causa D., U
252/02, confermando un precedente giudizio di questa Corte, ha deciso che la
rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato mangiando una
barretta alimentare contenente anche frutta disidratata non era da ricondurre
ad un fattore esterno straordinario.
In
particolare il TFA ha rilevato:
"
(…).
5.
5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo
D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario
andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta
da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva
esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era
prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare
il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne
l'esistenza.
5.2 Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione
di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre
guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca
Skatto, di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a
contatto con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di
un molare. Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato
quanto segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e
dei grani duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita
particolarmente dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal
dentista è risultato che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente
che si era rotto". Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore
infortuni, il ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa
fosse effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la
barretta aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca
della giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o
grani abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi
professionali.
6.
6.1 In concreto va da un lato rilevato che
dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che
esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo
la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza.
Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non
era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri
nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento
definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a
comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi
fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di
sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale
esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si
sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la
fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta,
può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere
paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U
61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi,
mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e
congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno
straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in
questo tipo di alimenti.
6.2 Pure infondata è inoltre la dichiarazione
dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella
barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti
è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia
nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei
grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività
svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per
sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed
essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si
intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale
federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande
vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del
difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di
fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed.,
Zurigo 2003, pag. 27).
6.3 Del resto, anche nella denegata ipotesi in
cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore
esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia
verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle
dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si
sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in
precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in
qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe
almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile
la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio
e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore
esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in
grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse,
ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re
T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad
un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV
no. 50 pag. 146 consid. 5)."
(STFA del
30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 5 e 6)
2.9. Nella
presente fattispecie l'assicurata, nell'annuncio d'infortunio LAINF del 21 giugno
2004, ha così descritto l'evento del 20 gennaio 2004:
"
Durante il momento del pranzo, mi sono accorta
che si è staccato un pezzo di dente."
(doc. Z
3)
L'insorgente,
il 20 luglio 2004, ha compilato il "Questionario per lesioni ai denti
causate dalla masticazione di alimenti" sottopostogli dall'assicuratore
LAINF convenuto.
Il tenore
delle domande e delle relative risposte è il seguente:
"
1. Data esatta dell'evento: Risposta:
12°° / 20.01.’04
2. Quando si è recato per
la prima volta dal dentista
a seguito di tale danno? Risposta:
22.01.’04
3. A quale precisa circostanza attribuisce la
rottura del dente? (p.f. dia
una descrizione esatta e completa)
Risposta:
Durante il momento
del pranzo ho masticato qualcosa di duro, probabilmente un sassolino.
4. Quale alimento stava mangiando?
Risposta:
Risotto
5. Ha masticato qualcosa di duro?
Risposta: x
SI □ NO
Se sì, di cosa si trattava e in quali
circostanze ha masticato:
Risposta:
probabilmente un sassolino
Lei ha visto questo corpo duro oppure si
tratta di una sua
supposizione? In altre parole come ha
accertato l'evento?
Risposta:
l’ho percepito fra i denti
E a suo giudizio a quale causa è da far
risalire il danno patito?
Risposta:
il sassolino ha rotto una parte del dente."
(doc. Z
6)
Nell'opposizione
dell’11 agosto 2004, inoltrata contro la decisione formale del 9 agosto 2004 con
cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. Z 7), l'assicurata ha
ribadito di avere avvertito in bocca la presenza di un corpo duro che, vista la
composizione dell’alimento che si apprestava a mangiare, non poteva essere che
un sassolino. Essa ha comunque dichiarato di non potere affermare con sicurezza
essersi trattato di un sassolino, poiché tutto il contenuto della bocca è stato
sputato nel lavandino:
"
Per quel che concerne la rottura del dente,
posso precisare che durante il pasto (risotto alla milanese) ho avvertito un
corpo duro presente in bocca.
Considerando che la preparazione di tale cibo
comprende: riso, acqua, cipolla, brodo vegetale e zafferano, si può concludere
che nel risotto ho masticato un sassolino.
Non ho potuto affermare con sicurezza che si
trattava di un sassolino, poiché, la mia prima reazione è stata quella di
recarmi nel bagno e sputare il tutto (pezzo di dente, sassolino e resto di
cibo).
A questo punto non mi è possibile presentarvi il
sassolino, poiché, potete ben comprenderlo, è oramai introvabile, dal momento
che è finito nelle tubature comunali.
Vi è da considerare inoltre che non mangio da
sola, ma con tanti bambini piccoli, e ho agito in modo così discreto soltanto
per non impressionarli.
Non era certo il caso di sputare il tutto nel
piatto o nella mano in loro presenza!
Atto certamente poco educativo!
Nell'annuncio di infortunio non ho precisato il
tutto, fiduciosa che la situazione fosse compresa, senza spiacevoli dettagli.
A questo punto mi auguro che questa mia ultima
precisazione corrisponda alle vostre esigenze"
(doc. Z 9).
Nell'atto
ricorsale, RI 1 ha semplicemente fatto riferimento agli argomenti contenuti nell’opposizione
dell’11 agosto 2004 (cfr. I).
2.10. La questione
contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo che l'assicurata stava mangiando il 20 gennaio 2004.
Gli altri
elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in
effetti, manifestamente realizzati.
Il TCA
rileva che nell'annuncio di infortunio del 21 giugno 2004 la ricorrente ha
omesso di indicare la causa della nota lesione dentaria (cfr. consid. 2.9.;
doc. Z 3).
Compilando,
il 20 luglio 2004, il questionario sottopostogli dall'assicuratore LAINF
convenuto, l’assicurata, da un lato, ha dichiarato di avere masticato qualcosa
di duro contenuto nel risotto e, dall’altro, ha precisato che era un probabile
sassolino. Essa, alla domanda "Lei ha visto questo corpo duro oppure si
tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato
l'evento?", ha affermato soltanto di avere percepito fra i denti il
sassolino (cfr. consid. 2.9.; doc. Z 6).
In sede
di opposizione, RI 1 ha puntualizzato di non avere visto direttamente il corpo
estraneo, avendo sputato nel lavandino tutto il contenuto della bocca, ma di
ritenere trattarsi di un sassolino considerati gli ingredienti che compongono un
risotto alla milanese (cfr. consid. 2.9.; doc. Z 9).
Nell'evenienza
concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il
danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non
é tuttavia stata in grado di accertare direttamente.
Al
riguardo, è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca
all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante,
l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito
del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio
inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10
marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1
lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui
Fatti
i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come
questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N.
12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il
dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle
parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA
2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del
18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa
Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre
2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).
Non è,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va, pure,
ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio
secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel
dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 14 settembre 2003 nella causa
R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé
contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U
349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322
consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468
consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).
Occorre
Considerandi
ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario:
non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto
che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss
consid. 2).
In simili condizioni, nel
caso di specie, visto che l’assicurata non è riuscita a identificare il corpo
duro, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8.), anche
nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe
dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di
un fattore esterno straordinario.
In particolare, non si può
escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in
effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di
lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso,
Suggerimento operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale
esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei
chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.
Per un caso analogo, in
cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza
tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza
all’origine del danno alla salute, cfr. STCA del 10 dicembre 2004 nella causa
D., inc. 35.2004.51.
Va,
peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle
dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e
dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a
un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto
meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre
1999.
nella causa S., U 200/99).
In una
sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p.
477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con
un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in
via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è
stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto
l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.
Non
essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza
preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non
basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve
constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).
2.11
Infine, va rilevato che il
TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa
della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un
dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.
a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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