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Decisione

35.2004.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come

questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal

dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N.

12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il

dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle

parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA

2002 p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del

18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa

Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).

Nell'ambito

delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo

disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti

in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che

presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre

2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

Non è,

quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi

possibile.

Fra tutti

gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che

sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va, pure,

ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio

secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel

dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 14 settembre 2003 nella causa

R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé

contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U

349 p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322

consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468

consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

Occorre

Considerandi

ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,

occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario:

non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto

che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

Questo

procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss

consid. 2).

In simili condizioni, nel

caso di specie, visto che l’assicurata non è riuscita a identificare il corpo

duro, in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8.), anche

nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe

dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di

un fattore esterno straordinario.

In particolare, non si può

escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in

effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di

lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso,

Suggerimento operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale

esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei

chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.

Per un caso analogo, in

cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza

tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza

all’origine del danno alla salute, cfr. STCA del 10 dicembre 2004 nella causa

D., inc. 35.2004.51.

Va,

peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle

dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e

dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a

un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto

meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre

1999.

nella causa S., U 200/99).

In una

sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p.

477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con

un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in

via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è

stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto

l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.

Non

essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza

preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non

basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve

constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

2.11

Infine, va rilevato che il

TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa

della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un

dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.

a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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