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Decisione

35.2004.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2005Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori notturni, i dolori alla deambulazione in

piano dopo 30-45 minuti lasciano pure perplessi ritenuto che la deambulazione

non richiede la flesso-estensione completa dell'articolazione del ginocchio

sinistro.

In conclusione, la causalità probabile

preponderante con l'infortunio che ci occupa è unicamente da riferire alla

piccola lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro

che, di regola, non è invalidante"

(doc. ZM

25).

D’altro

canto, il medico di fiducia della CO 1 - tenuto conto unicamente dei postumi

oggettivabili del sinistro in discussione - ha dichiarato RI 1 in grado

di esercitare a tempo pieno la sua abituale professione di cassiera e le ha

negato il diritto di beneficiare di un’indennità per menomazione all’integrità:

" (...).

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

V a l u t a z i o n e: 2 %

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 5.2, 6.2 e 2.2.

IMPEDIMENTI, ESIGIBILITÀ:

alfine di evitare malintesi si precisa che la determinazione della

percentuale di una inabilità lavorativa permanente è di competenza giuridico-amministrativa

e quindi di spettanza dell'ufficio amministrativo o giuridico di un ente

assicurativo: tale valutazione non è di pertinenza medica. Il medico consulente

si esprime, per contro, relativamente gli impedimenti ed esigibilità elementi

che, congiuntamente alle indagini amministrative (attività prima

dell'infortunio, attività dopo l'evento, riformazione, evoluzione

professionale, condizioni salariali e ulteriori) concorreranno alla definizione

della percentuale di inabilità lavorativa duratura.

La paziente, in qualità di cassiera-ricezionista e quindi

alternando diverse mansioni, a fronte dei soli postumi infortunistici è

sicuramente in grado di espletare le proprie mansioni e questo rispetto quanto

dimostrato obiettivamente con gli esami eseguiti (unico riscontro di natura post-infortunistica

ricordo essere una piccola fissura al corno posteriore del menisco mediale per

altro sanabile mediante artroscopia diagnostica procedere che tuttavia la

paziente non gradisce).

Le restanti manifestazioni interessanti gli arti inferiori irradianti

alle anche non sono in nesso di causalità naturale con l'evento in causa e

pertanto non possono essere considerate nella valutazione degli impedimenti ed

esigibilità"

(doc. ZM 25).

Il dott. __________

ha ancora avuto modo di pronunciarsi a proposito del caso di specie, prendendo

posizione sulle obiezioni sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurata

nell’ambito della procedura di opposizione:

"

Con riferimento al caso della persona sopra

indicata, dopo esame della documentazione indirizzatami, in particolare

rispetto la presa di posizione del legale della signora RI 1, Avvocato RA 1, si

argomenta quanto segue, approfondendo particolarmente la parte medica che

rimane preponderante per la paziente la quale, si ricorda, ha subito un

infortunio il 1.11 2001 (siamo quasi a tre anni dall'evento) interessante il

ginocchio sinistro; inizialmente si è sottoposta a svariate terapie

conservative che non hanno consentito alcun miglioramento. In seguito si è

proceduto ad intervento operatorio da parte del Dott. __________ (18.10.2002)

con riscontro di lesione del menisco mediale lussata al lembo per cui è stata

effettuata la meniscectomia parziale. Nell'ulteriore prosieguo, come si

evidenzia dagli atti del Dott. __________, la signora RI 1 è stata sottoposta a

trattamento fisiatrico e medicamentoso senza alcun sollievo dei disturbi

soggettivi. Per altro si richiama come l'interessata abbia a lungo discusso con

il curante Dott. __________ (in precedenza anche con il Dott. __________ sempre

su questo tema) riguardo la eventuale ripresa lavorativa così come riguardo

eventuali terapie soprattutto dopo l'ulteriore indagine artroscopica del

10.6.2003 che ha evidenziato unicamente una piccola fissura del corno

posteriore del menisco mediale in assenza di altre componenti specifiche. Il

parere che "questo tipo di lesione non è invalidante" non è da

attribuire al solo Dott. __________ bensì al Dott. __________ specialista in

chirurgica ortopedica il quale ha effettuato l'intervento. A questo si associa

comunque il riscontro della scintigrafia ossea effettuata il 12.11.2003 praticamente

a distanza di due anni dall'avvenuto infortunio: tale indagine non ha

documentato alcuna patologia di natura flogistica attiva o patologia ossea a

livello del ginocchio sinistro mentre ha evidenziato una patologia degenerativa

a carico della patella destra (artrosi) e della colonna lombosacrale (spondilartrosi).

Dall'esame clinico di chiusura eseguito il 22.9.2003 da parte del perito

sottoscritto, si evince chiaramente come vi siano solamente 2° di impedimento

alla flessione completa del ginocchio sinistro e come il trofismo muscolare (in

paziente destrimane) sia praticamente simmetrico salvo che per cm. 0.5 a

livello della coscia sinistra inferiore rispetto la destra a distanza di cm. 20

dalla emirima articolare mediale. Richiamati questi punti e richiamato il fatto

che il Dott. __________, specialista ortopedico, non ritiene necessario

effettuare eventuali, ulteriori procedimenti chirurgici, per altro non

desiderati dalla paziente stessa, in assenza di miglioramenti sensibili della

situazione mediante cure fisioterapeutiche e terapie medicamentose prescritte

dai curanti (compreso lo specialista ortopedico) si è giunti alla conclusione

del caso secondo il contenuto della perizia del 22.9.2003.

Questo riassunto rispecchia il quadro medico del

caso: risulta impossibile curare un dolore quando l'unica obiettività rimane

una minuscola fessura del corno posteriore del menisco mediale e

conseguentemente un problema pseudo-meccanico che tuttavia lo specialista, e

non il perito sottoscritto, reputa di non dover prendere in considerazione quale postumo invalidante.

Rispetto alla questione degli impedimenti ed

esigibilità ed al fatto che il sottoscritto abbia posto riferimento alle

mansioni di cassiera-ricezionista, non è affatto una partenza errata: si

ricorda che il caso è trattato in ambito Lainf e, di conseguenza, occorre

applicare il principio dell'articolo 28 allegato 4 Oainf che prevede di

eseguire la valutazione come se il paziente contasse una età media di 40-45

anni, poiché l'interessato supera l'età di cinquant'anni e secondo il libero

mercato del lavoro ed in mansioni confacenti: non è compito dell'assicuratore Lainf

trovare la occupazione idonea allo stato di un assicurato. La mansione di cassiera­-ricezionista è pertinente allo stato della

signora RI 1, ma non è di competenza dell'assicuratore Lainf, tanto meno del

medico esaminatore, individuare ed assegnare la occupazione adatta ad un

assicurato: come prevede la Legge ciò rimane di sua spettanza e se in seno al

luogo di lavoro non è possibile trovare una soluzione nulla impedisce di

intraprendere la ricerca altrove. Posto che per il caso specifico la mansione

di cassiera-ricezionista rimane idonea, in mancanza di questa possibilità, può

entrare in considerazione qualsiasi incarico che permetta alla assicurata di

alternare la stazione eretta a quella seduta. Sono certo che l'Avvocato RI 1

grazie a queste brevi precisazioni, per altro sottintese in sede peritale in

quanto presupposti di Legge, converrà con il sottoscritto che il medico perito

può riferire soltanto indicazioni generiche sul tipo di lavoro

indipendentemente dalla occupazione

svolta in precedenza dalla persona peritata considerando l'eventuale qualifica

(diplomato, laureato, ecc.) della persona assicurata.

Si giunge ora alla menomazione alla integrità

fisica del 10%, pretesa dall'Avvocato RI 1 e si sottolinea come tale

percentuale non possa essere considerata: infatti, a distanza di due anni

dall'evento infortunistico, è stata effettuata una scintigrafia ossea che ha

bene evidenziato la completa assenza di qualsivoglia componente di natura

flogistica attiva od ossea a livello del ginocchio sinistro (interessato

nell'evento infortunistico in causa) ed è di conseguenza inverosimile ed

incredibile che possa esservi una degenerazione artrosica derivante dai postumi

infortunistici così come supposto dal legale; semmai tali componenti dovessero

subentrare non sarà certamente a causa dei postumi infortunistici bensì a causa

di fattori degenerativi strutturali che, per altro, già sono apprezzabili a

livello toraco lombosacrale e a livello femoro­-patellare destra.

In conclusione si reputa che il caso sia stato

trattato in maniera assai magnanima e prodiga ed avendo approfondito e

disaminato ciò che riguarda l'aspetto medico si lascia al competente organo

amministrativo l'ulteriore trattazione del caso."

(doc. ZM

26)

2.6. Con la

decisione su opposizione impugnata, la CO 1, facendo propria la valutazione del

dott. __________, ha negato all’assicurata il diritto ad ulteriori prestazioni

sanitarie a partire dal 31 gennaio 2004 e l’ha dichiarata totalmente abile al

lavoro a decorrere dal 19 febbraio 2004.

L’assicuratore

LAINF le ha pure rifiutato il riconoscimento di un’indennità per menomazione

all’integrità (cfr. doc. Z 102).

Da parte

sua, RI 1 contesta la sospensione del diritto alla cura medica ed alle

indennità giornaliere, nonché il rifiuto di assegnarle un’indennità per

menomazione all’integrità (cfr. I, p. 4).

2.7. Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte constata, alla luce della documentazione medica

esposta al considerando precedente, che i disturbi soggettivamente risentiti da

__________ RI 1 al ginocchio sinistro correlano solo (molto) parzialmente con

l’unico reperto oggettivato a questo medesimo livello, ovvero la piccola fissura

del corno posteriore del menisco mediale, diagnosticata grazie all’artro-risonanza

magnetica del 10 giugno 2003 (cfr. doc. ZM 23).

Ciò è

stato sottolineato dal dott. __________, medico curante dell’assicurata,

specializzato proprio nella chirurgia del ginocchio, in occasione del consulto

del 24 giugno 2003 (cfr. doc. ZM 22: “Personalmente penso che questa piccola

lesione del menisco mediale non sia la responsabile degli attuali disturbi

…” – la sottolineatura è del redattore), così come dal medico di fiducia della CO

1, dott. __________ (doc. ZM 25: “si resta perplessi rispetto alla

sintomatologia accusata dalla paziente la quale lamenta dolori praticamente in

entrambi gli arti (seppur prevalenti a sinistra) che si irradiano alle anche.

Queste manifestazioni non possono essere poste in relazione causale con

l’infortunio che ci occupa ma sono da ricondurre in relazione causale naturale

con i processi degenerativi aspecifici spondilartrosici al rachide dorsale

prevalentemente alla cerniera lombosacrale come documentato dalla scintigrafia

ossea trifasica. Le fitte in sede antero mediale del ginocchio sinistro possono

essere riconducibili alla minima lesione del corno mediale” e doc. ZM 26:

“Peraltro si richiama come l’interessata abbia a lungo discusso con il curante

dott. __________ (in precedenza anche con il dott. __________ sempre su questo

tema) riguardo la eventuale ripresa lavorativa così come riguardo eventuali

terapie soprattutto dopo l’ulteriore indagine artroscopica del 10.6.2003 che ha

evidenziato unicamente una piccola fessura del corno posteriore del menisco

mediale in assenza di altre componenti specifiche. Il parere che “questo

tipo di lesione non è invalidante” non è da attribuire al solo dott. __________

bensì al dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, il quale ha

effettuato l’intervento. A questo si associa comunque il riscontro della

scintigrafia ossea effettuata il 12.11.2003, praticamente a distanza di due

anni dall’avvenuto infortunio. (…). Questo riassunto rispecchia il quadro

medico del caso: risulta impossibile curare un dolore quando l’unica

obiettività rimane una minuscola fissura del corno posteriore del menisco

mediale e conseguentemente un problema pseudo-meccanico che tuttavia lo

specialista, e non il perito sottoscritto, reputa di non dover prendere in

considerazione quale postumo invalidante” – la sottolineatura è del redattore).

Ora, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile

(un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi di accelerazione

alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali; cfr., fra le

tante, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01 e del 21 settembre

2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00).

Se ne

deduce che, nella concreta evenienza, la questione a sapere se

l’amministrazione era o meno legittimata a porre termine alle prestazioni di

cura medica ed alle indennità giornaliere a far tempo, rispettivamente, dal 31

gennaio e dal 19 febbraio 2004 (cfr. doc. Z 101), così come quella afferente al

diritto all’indennità per menomazione all’integrità, vanno risolte facendo

astrazione dai disturbi soltanto soggettivamente risentiti dall’insorgente.

Il TCA

non può condividere quanto l’assicurata ha sostenuto nell’allegato di replica

del 20 dicembre 2004, ossia che, citiamo: “la sospensione delle prestazioni da

parte dell’assicuratore LAINF a questo punto è arbitraria, considerando che una

sospensione delle prestazioni è possibile solo al raggiungimento dello stato

quo sine/quo ante” (VI, p. 3; cfr., pure, I, p. 3).

In

effetti, essa dimentica che le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere

possono essere interrotte anche per il motivo che i postumi residuali

dell’infortunio non necessitano più di terapie, rispettivamente, non causano

più alcuna inabilità lavorativa.

In merito

all’affermazione secondo cui esisterebbe un nesso di causalità naturale

semplicemente poiché, prima del sinistro, l’assicurata non avrebbe mai

lamentato disturbi al ginocchio sinistro (cfr. VI, p. 3), è utile segnalare che

la giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere

apparso solo dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; STFA del 3 aprile 1997 nella causa V., inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

D’altronde,

nel caso concreto, occorre arrendersi al fatto che - nonostante tutti i

provvedimenti diagnostici posti in atto (artroscopia, artro-risonanza magnetica

e scintigrafia ossea) - si é riusciti ad oggettivare soltanto una piccola fissura

meniscale, patologia che peraltro neppure correla con l’importante

sintomatologia risentita dall’insorgente.

2.8. Per quel che

concerne la cura medica, dalle tavole processuali emerge che, al più tardi nel

mese di gennaio 2004, le condizioni di salute di RI 1 erano da considerare

ormai stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi

era più da attendersi dei sostanziali miglioramenti, ragione per la quale a

quel momento è venuto meno pure il corrispondente diritto (cfr. consid. 2.2.).

Tale

conclusione appare supportata, in primo luogo, dalle certificazioni del dott. __________,

il quale, già in occasione della visita del 26 maggio 2003, aveva ritenuto

indicato procedere ad una artro-RM allo scopo di, citiamo: “… valutare lo stato

osseo e lo stato meniscale e poter successivamente decidere definitivamente”

(doc. ZM 20 – la sottolineatura è del redattore).

Lo stesso

medico curante specialista, in data 24 giugno 2003, ha evidenziato l’esistenza

di una discrepanza fra lo stato oggettivabile a livello del ginocchio sinistro

e la sintomatologia denunciata dalla ricorrente e, d’altra parte, ha posto la

controindicazione a procedere ad un nuovo intervento artroscopico (doc. ZM 22:

“Personalmente penso che questa piccola lesione del menisco mediale non sia la

responsabile degli attuali disturbi e personalmente non trovo che sia indicato

procedere ad una nuova artroscopia”).

Analoghe

indicazioni si ritrovano, del resto, nel rapporto 7 giugno 2004 del dott. __________,

a mente del quale, citiamo: “… risulta impossibile curare un dolore quando

l’unica obiettività rimane una minuscola fissura del corno posteriore del

menisco mediale e conseguentemente un problema pseudo-meccanico che

tuttavia lo specialista, e non il perito sottoscritto, reputa di non dover

prendere in considerazione quale postumo invalidante” – la sottolineatura è del

Considerandi

redattore).

È vero

che il medico di fiducia della CO 1 ha affermato che la lesione meniscale di

cui è portatrice l’assicurata sarebbe, citiamo: “… sanabile mediante artroscopia

diagnostica …” (doc. ZM 25, p. 6).

Egli non

ha tuttavia sostenuto che un tale procedere terapeutico sarebbe indicato per

migliorare sensibilmente le condizioni di salute della ricorrente. Anzi, il

dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, ha

negato esplicitamente una simile indicazione (cfr. doc. ZM 22).

L’assicurata,

in sede di ricorso, fa valere che la fisioterapia (attiva e passiva) sarebbe

ancora suscettibile di migliorare i disturbi da lei lamentati e quindi di

contribuire al mantenimento dell’attuale capacità lavorativa (50%; cfr. I, p.

5).

Tale tesi

non trova però alcun riscontro nella documentazione medica agli atti e,

pertanto, non merita di essere seguita da questo Tribunale.

Del

resto, dalla cartella clinica del dott. __________, relativa al consulto del 24

giugno 2003, si evince che la terapia medicamentosa e quella fisioterapica, a

quel momento, risultavano completamente inefficaci (doc. ZM 22: “Completa

infruttuosità del trattamento fisioterapico. Anche i medicamenti non danno

sollievo”).

D’altro

canto, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha inoltre

escluso che - tenuto conto delle sole sequele oggettivabili del sinistro assicurato

- la ricorrente presenti una qualsiasi incapacità lavorativa (e quindi

lucrativa) nella sua abituale professione di cassiera/ricezionista.

Da parte

sua, il TCA ritiene di poter aderire a questo parere, che trova il proprio

fondamento nella documentazione specialistica agli atti.

Infatti,

considerando unicamente il piccolo danno al menisco mediale, il dott. __________

ha esplicitamente dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura completa a

partire dal 19 febbraio 2004 (cfr. doc. ZM 25, p. 5: “alla luce dei riscontri e

a fronte dei soli postumi infortunistici, la signora RI 1 viene dichiarata

abile al lavoro in misura completa a partire dal 19.2.2004” e p. 6: “La

paziente, in qualità di cassiera-ricezionista e quindi alternando diverse mansioni,

a fronte dei soli postumi infortunistici è sicuramente in grado di espletare le

proprie mansioni e questo rispetto a quanto dimostrato obiettivamente con gli

esami eseguiti (unico riscontro di natura post-infortunistica ricordo essere

una piccola fissura al corno posteriore del menisco mediale …”).

Delle

indicazioni in questo senso si ritrovano pure nelle certificazioni del dott. __________

(cfr. doc. ZM 18, consulto del 3 dicembre 2002: “Dopo lunga discussione sono

riuscito a convincere la paziente a riprendere il lavoro al 50% dal 9.12.2002 a

condizione che le permetta di eseguire ancora un ciclo di fisioterapia. Prego

quindi il dr. __________ che mi legge in copia di voler disporre. Penso che

al termine del ciclo di fisioterapia previsto la paziente potrà sicuramente

riprendere il lavoro in misura completa” e doc. ZM 22, consulto del 24

giugno 2003: “Ho a lungo discusso con la paziente la possibilità di un aumento

della capacità lavorativa in un senso che in un centro come la __________, la

paziente dovrebbe avere la possibilità ogni tanto di poter sgranchire le gambe,

alternando un lavoro completamente seduto con un’attività parzialmente in

piedi. La paziente insiste nel dire che non vi è questa possibilità sul posto

di lavoro” – la sottolineatura è del redattore).

Del

resto, visto che l’unico reperto oggettivabile è costituito dalla nota lesione meniscale

e che, secondo l’opinione dell’ortopedico curante, tale affezione non è

responsabile della sintomatologia accusata dalla ricorrente (cfr. doc. ZM 22),

non vi è ragione di dubitare che RI 1 sia effettivamente in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di cassiera/ricezionista.

In esito

a quanto precede, nella misura in cui la CO 1 ha negato il diritto ad ulteriori

prestazioni sanitarie e ad ulteriori indennità giornaliere (rifiutando di fatto

l’assegnazione di una rendita di invalidità), la decisione su opposizione

impugnata merita di essere confermata.

2.9

Con la

propria impugnativa, RI 1 chiede che l’assicuratore LAINF venga condannato a

riconoscerle un’IMI del 10%, in considerazione del fatto che, citiamo: “… a 3

anni dall’infortunio e dopo gli interventi subiti, la formazione di un’artrosi,

in una zona priva di reperti di carattere degenerativo, risulta essere più che

verosimile” (VI).

2.9.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 121).

2.9.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente

per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.9.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.9.5

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato all’assicurata il

diritto all’indennità per menomazione all’integrità, facendo riferimento

all’apprezzamento del proprio medico di fiducia, dott. __________.

Infatti,

il citato sanitario, in occasione della visita di chiusura del 22 settembre

2003, si è così espresso a proposito della menomazione all’integrità di cui è

portatrice l’assicurata:

"

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA

INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,

all. 3 OAINF

Valutazione: 2%

Secondo pubblicazione medica Suva, tabella 5.2,

6.2

e 2.2.”

(doc. ZM

25, p. 6).

Il dott. __________

ha peraltro ribadito la propria valutazione con il rapporto del 7 giugno 2004:

"

Si giunge ora alla menomazione alla integrità

del 10% pretesa dall’Avvocato RA 1 e si sottolinea come tale percentuale non

possa essere considerata: infatti, a distanza di due anni dall’evento

infortunistico è stata effettuata una scintigrafia ossea che ha bene

evidenziato la completa assenza di qualsivoglia componente di natura

flogistica attiva o ossea a livello del ginocchio sinistro (interessato

dall’evento infortunistico in causa) ed è di conseguenza inverosimile ed

incredibile che possa esservi una degenerazione artrosica derivante dai postumi

infortunistici, così come supposto dal legale; semmai tali componenti dovessero

subentrare non sarà certamente a causa dei postumi infortunistici bensì a causa

di fattori degenerativi strutturali che, peraltro, già sono apprezzabili a

livello toraco-lombosacrale e a livello femoro-patellare destro.”

(doc. ZM

26)

2.9.6

A mente di

questa Corte, l’apprezzamento espresso dal dott. __________ può validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica

giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1.

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid.

1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

innanzitutto utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dai

fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Nel caso

concreto, riveste una particolare importanza proprio il fatto che i disturbi

soggettivamente risentiti dall'assicurata, non sono pienamente spiegabili con i

reperti oggettivabili.

In

effetti, da un profilo oggettivo, i medici che si sono occupati di RI 1

hanno constatato una situazione decisamente favorevole a livello del ginocchio

sinistro, interessato dall’evento traumatico del novembre 2001, situazione

peraltro ritenuta non giustificare i sintomi denunciati dall’assicurata (cfr.,

ad esempio, doc. ZM 25, p. 4s. “Obiettivamente la situazione è la seguente: cm

0.5

di minor circonferenza del quadricipite a 20 cm sopra l’emirima articolare

mediale e 2° di diminuita flessione senza carico del ginocchio sinistro; la

scintigrafia ossea trifasica non ha evidenziato alcun riscontro obiettivabile

al ginocchio sinistro mentre la risonanza magnetica ha rilevato una piccola

fessura del corno posteriore del menisco mediale”).

A mente

dell’assicurata, occorrerebbe però considerare il fatto che, a livello

dell’articolazione del ginocchio, verosimilmente si svilupperanno dei fenomeni artrosici

(cfr. VI).

Secondo

l’art. 36 cpv. 4 OAINF, si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento

prevedibile della menomazione all’integrità. È possibile effettuare revisioni

solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era

prevedibile.

In casu,

il dott. __________, con il suo referto del 7 giugno 2004, ha escluso che in

futuro si assisterà ad una degenerazione artrosica derivante dai postumi

infortunistici (cfr. doc. ZM 26, p. 3).

Ne

discende che, al momento attuale, un peggioramento della menomazione

all’integrità non è prevedibile.

Alla luce

di quanto precede - qualora, nel futuro, nonostante quanto certificato dal

medico fiduciario della CO 1, dovesse insorgere un peggioramento in nesso di

causalità con l’infortunio assicurato –RI 1 sarebbe legittimata a domandare

all’assicuratore di rivedere la propria posizione, e ciò dal momento in cui

tale peggioramento non ha potuto essere con verosimiglianza pronosticato e,

quindi, debitamente considerato.

In

conclusione, non raggiungendo la menomazione all’integrità la soglia del 5%

(cfr. cifra 1 dell’Allegato 3 all’OAINF), l’assicuratore infortuni convenuto ne

ha correttamente negato il relativo diritto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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