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Decisione

35.2004.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due certificati non sono quindi in

contraddizione fra loro, ma semplicemente si completano."

(VI bis)

Questo Tribunale ritiene

di potersi esimere dall’esaminare più da vicino se l’affezione psichiatrica di

cui soffre il ricorrente costituisce o meno una naturale conseguenza

dell’evento infortunistico del 22 novembre 2001, poiché - così come verrà meglio

dimostrato qui di seguito - fa comunque difetto l’adeguatezza del nesso di

causalità, questione di natura giuridica che va risolta alla luce dei criteri

sviluppati nella DTF 115 V 133ss..

2.10. A proposito dell’adeguatezza

del legame causale va rilevato quanto segue.

Occorre, avantutto,

procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’insorgente.

La dinamica del sinistro

del novembre 2001 si evince dalle tavole processuali: RI 1 ha ricevuto una

stanga di ferro del peso dichiarato di circa 90/100 kg sul secondo dito della

mano sinistra e si è in tal modo procurato una ferita lacero-contusa, suturata ambulatorialmente

presso l’Ospedale di __________ (cfr. doc. 13 e doc. 51).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate - ricordato che si deve

fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI

1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb) - l'evento occorso all’insorgente va

classificato fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che il TFA, in una sentenza del 13 giugno 1996

nella causa M., U 233/95, citata in RAMI 2002 U 449, p. 54s. consid. 4b, ha

classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria degli

infortuni gravi, il caso di un fabbro la cui mano destra era rimasta

imprigionata in un macchinario, riportando in tal modo l'amputazione totale del

pollice, dell'indice, del medio e del mignolo, nonché la parziale amputazione

dell'anulare.

La Corte

federale ha qualificato allo stesso modo il caso di un manovale che,

nell'utilizzare una fresatrice, aveva subito delle amputazioni al mignolo,

all'anulare ed all'indice della mano sinistra (cfr. RAMI 1999 U 346, p. 428s.).

D’altro

canto, il TFA ha classificato fra gli infortuni di media gravità all'interno

della categoria media, il caso riguardante un operaio la cui mano sinistra era

stata presa nella catena di una macchina, evento a seguito del quale egli aveva

presentato l'amputazione del mignolo, un anulare doloroso e perciò inutilizzabile,

nonché un'atrofia delle altre tre dita (cfr. STFA del 14 novembre 1996 nella

causa K., U 5/94, citata in RAMI 2002 U 449, p. 55 consid. 4b), quello di

un’assicurata che si è vista la mano destra imprigionata in un macchinario ed

ha riportato la parziale amputazione della falange distale del dito indice e

del dito medio (cfr. STFA del 12 gennaio 2004 nella causa T., U 134/03) oppure

ancora quello in cui l’interessata si è procurata una subamputazione della

falange distale del mignolo destro con una sminuzzatrice per cipolle (cfr. STFA

del 22 luglio 2004 nella causa S., U 126/03).

Tutte

queste fattispeci - considerata l'importanza delle lesioni riportate - vanno

ritenute più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.

Il

giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.. Per

ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la

presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata

particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di

complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

Occorre

preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi

di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94

consid. 2c e riferimenti).

Alla luce

delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza federale, il TCA ritiene che

dalla descrizione dell'evento in discussione non traspaiano né una particolare

spettacolarità dell’infortunio, né circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche.

D'altronde,

il TFA non ha ammesso la realizzazione di tale criterio, ad esempio, in una

pronunzia del 22 aprile 2002 nella causa M., U 82/00, riguardante un assicurato

la cui mano sinistra era rimasta imprigionata fra gli ingranaggi di un doppio

rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra

mano egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.

Per

quanto riguarda il criterio della gravità o della particolare natura delle

lesioni fisiche - tenuto segnatamente conto del fatto che esso sono idonee,

secondo l'esperienza, a determinare dei disturbi psichici - il TCA osserva che,

posteriormente alla già citata sentenza del 13 giugno 1996 nella causa M., la

Corte federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia.

In

particolare, in una sentenza del 22 novembre 2001 nella causa A., U 25/99,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 449, p. 53ss., la Prima Camera del TFA -

confrontata ad una prassi piuttosto eterogenea - ha stabilito quanto segue,

citiamo:

"

Considerandi

(…)

Ainsi que cela ressort de ces arrêts, l'application

de ce critère dépend pour une bonne part aussi des circonstances du cas, si bien

que l'on ne saurait, de manière générale et définitive, en admettre ou au contraire

en exclure l'application dans le cas des accidents de la main. Il n'en demeure pas

moins que pour être retenu, ce critère postule d'abord l'existence de lésions physiques

graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes

à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière

(cf. dans ce sens Murer/Kind/Binder: Kriterien zur Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges

bei erlebnisreaktives (psychogenen) Störungen nach Unfällen, in SZS 1993, p.

142). En outre, l'appel à l'expérience a pour but de distinguer la simple

relation de causalité naturelle entre ces lésions physiques et les suites psychiques

éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules les conséquences qualifiées

pouvant être retenues à ce titre (sur le but visé par la causalité adéquate, cf.

ATF 123 V 102, consid. 3b)."

(STFA succitata, consid. 4b)

Nella

pronunzia del 22 aprile 2002 nella causa M., U 82/00, menzionata in precedenza

- concernente un assicurato che aveva messo la sua mano sinistra in un doppio

rullo, riportando un "degloving" del pollice sinistro, ferite lacero-contuse

alle dita II, IV e V, nonché uno strappo ed una lesione da distorsione di tutta

l'estremità superiore sinistra - il TFA, nel valutare la realizzazione del

summenzionato criterio, ha ritenuto di rilievo il fatto che l'infortunio aveva

interessato la mano adominante nonché il risultato delle terapie poste in atto:

"

Es fragt sich weiter, ob das Kriterium der

besonderen Art der erlittenen Verletzung, namentlich ihre erfahrungsgemässe

Eignung, psychische Fehlentwicklungen auszulösen, gegeben ist. Dazu ist

einerseits festzuhalten, dass für manuell tätige Versicherte schwere

Handverletzungen erfahrungsgemäss oft besonders traumatisierend wirken (RKUV

1999.

Nr. U 346 S. 428 mit Hinweis). Andererseits ist gemäss Urteil L. vom 22.

November 2001, U 25/99, auch bei Handwerkern für die Beurteilung der besonderen

Art der Verletzung auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. So

ist hier wesentlich, dass der Versicherte Rechtshänder ist und die Verletzung

an seiner linken adominanten Hand erlitten hat. Zudem ist das

Behandlungsresultat zu berücksichtigen. Dieses ist hier, wie ärztlicherseits

eingestanden wird, objektiv insofern ungünstig, als sich der Daumen hässlich,

plump, einem normalen Daumen unähnlich präsentiert. Nicht ausser Acht zu lassen

ist indes, dass der Daumen resensibilisiert werden konnte und auch die

Funktionsfähigkeit erhalten wurde. Es kann deshalb nicht nur auf das ästhetisch

unschöne Behandlungsresultat abgestellt werden. Zudem wären weitere operative

Eingriffe zur Verbesserung des Resultats angezeigt und auch ohne besondere

Risiken möglich gewesen, wie sie die rekonstruktive Chirurgie zur ästhetischen

Korrektur erlaubt; diese wurden jedoch seitens des Beschwerdeführers abgelehnt.

Die erlittenen Verletzungen sind vergleichbar mit denjenigen im unveröffentlichten

Urteil K. vom 17. Dezember 1996, U 185/96, in welchem die besondere Art und

Schwere der Verletzung ebenfalls verneint worden war. Unter Berücksichtigung

aller Umstände muss deshalb das Adäquanzkriterium der Schwere oder besonderen

Art der Verletzung verneint werden."

(STFA

succitata, consid. 3.2.2)

Nella

concreta evenienza - considerato che l'evento del novembre 2001 ha interessato

la mano sinistra in un assicurato destrimane e che il risultato terapeutico, da

un punto di vista oggettivo, va giudicato positivamente - questa Corte non

ritiene soddisfatto il criterio della gravità o della particolare

caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità a

generare dei disturbi psichici.

D’altronde,

la natura stessa della lesione riportata non è tale che, secondo l'esperienza,

il criterio in questione possa essere considerato realizzato.

Infatti,

l'Alta Corte ha deciso in questo senso nella già evocata sentenza del 14

novembre 1996 nella causa K., riguardante un assicurato che aveva riportato

l'amputazione del mignolo, un anulare doloroso e perciò inutilizzabile, nonché

un'atrofia delle altre tre dita, in quella del 17 dicembre 1996 nella causa K.,

U 185/96, concernente un operaio vittima di un'amputazione delle falangi distali

di due dita della mano destra e di tre dita della mano sinistra, così come in

quella del 7 maggio 2001 nella causa K., U 38/99, riguardante un assicurato che

si è visto parzialmente amputate quattro dita della mano dominante.

Per il

resto, nessuno dei rimanenti criteri di rilievo appare adempiuto.

Al

riguardo, basti osservare che, già nel periodo immediatamente successivo

all’intervento di revisione del 17 dicembre 2001, il dott. __________ aveva

constatato, a livello del dito infortunato, che il quadro clinico oggettivabile

non giustificava affatto la sintomatologia denunciata dall’assicurato, tanto da

sospettare persino la presenza di una simulazione da parte di quest’ultimo

(cfr. doc. 5 e 11).

L’impossibilità

di oggettivare i disturbi soggettivamente lamentati dal ricorrente hanno

portato, d’altra parte, il medico di circondario dott. __________, in occasione

della visita di controllo dell’11 febbraio 2002, a dichiarare RI 1 non più

bisognoso di cure mediche (terminato il ciclo di ergoterapia all’epoca in

corso) e totalmente abile al lavoro a far tempo dal 18 febbraio 2002 (cfr. doc.

13).

Se la

chiusura definitiva del caso ha avuto luogo ben oltre quest’ultima data, è

soltanto poiché l’CO 1 ha predisposto ulteriori provvedimenti diagnostici (o ne

ha comunque assunto i relativi costi), destinati a chiarire l’origine della

problematica interessante il dito indice della mano sinistra (consulto presso

il dott. __________ del 22 novembre 2002 [doc. 22 e 24], consulto presso il

dott. __________ del 28 maggio 2003 [doc. 31 e 32], intervento di revisione dei

tendini del 30 gennaio 2004 [doc. 41] e, infine, ENG del 6 maggio 2004 [doc. 53

e 55]).

In

realtà, così come già rimarcato al considerando 2.8., tutte queste misure non

hanno consentito di mettere in luce un danno strutturale, men che meno di

natura traumatica, suscettibile di correlare con i disturbi lamentati

dall’insorgente.

Se ne

deduce che l’infortunio del 22 novembre 2001 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 attualmente soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

In esito

ai considerandi che precedono, il fatto che l’assicuratore LAINF convenuto

abbia dichiarato estinta la propria responsabilità, non presta il fianco ad

alcuna censura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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