35.2004.96
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23 marzo 2005Italiano36 min
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Numero d'incarto:
35.2004.96
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, TCA
Titolo:
incidente della circolazione (tamponamento sull'autostrada) con distorsione cervicale semplice. Disturbi psichici apparsi a distanza di circa 6 anni dal sinistro. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa, benché poco verosimile visto il lungo tempo di latenza)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.96
mm/ss
Lugano
23 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2004
emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
dicembre 1995, RI 1 – all'epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di aiuto posatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto sull’autostrada ___________, in territorio del
Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, egli ha riportato un trauma distorsivo al rachide
cervicale.
1.2. Nel corso
del mese di ottobre 2001, il datore di lavoro ha annunciato all’assicuratore
LAINF il citato sinistro (cfr. doc. 1).
L’esame
di risonanza magnetica del 19 settembre 2001 ha messo in luce la presenza di
un’importante ernia discale C5-C6 a destra (doc. 13)
In data
18 gennaio 2002, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di
discectomia radicale nonché di decompressione e fissazione intersomatica,
eseguito dal neurochirurgo dott. __________ (doc. 34).
1.3. Con
decisione formale del 31 gennaio 2002, l'CO 1 ha negato la propria
responsabilità in relazione all’affezione localizzata al rachide cervicale,
ritenuta estranea all’infortunio del mese di dicembre 1995 (cfr. doc. 37).
Questa
decisione è crescita in giudicato incontestata
(cfr.
doc. 49).
1.4. Il 21 giugno
2004, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’assicuratore
infortuni di determinarsi in merito alla patologica psichica di cui è portatore
(cfr. doc. 54 e 55).
Con
decisione formale del 29 luglio 2004, l'CO 1 ha rifiutato di prendere a proprio
carico i disturbi di natura psichica, i quali non costituirebbero una
conseguenza adeguata dell’incidente della circolazione assicurato (cfr. doc.
58).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
61), l'assicuratore LAINF, in data 1° settembre 2004, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).
1.5. Con
tempestivo ricorso dell'11 novembre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto che venga accertata l'esistenza di un nesso causale, naturale ed
adeguato, fra il sinistro del 22 dicembre 1995 ed i disturbi psichici di cui
egli soffre, argomentando:
" 10.
Per quanto concerne l'esistenza
di un nesso causale naturale fra l'incidente e il danno psichico, si rileva che prima del trauma l'assicurato non ha mai
sofferto di disturbi psichici.
11.
Per stessa ammissione della CO 1,
l'incidente di cui è stato protagonista l'assicurato dev'essere considerato di media entità. Per cui nel suo caso
devono essere realizzati più criteri.
Dal rapporto di accertamento
dei fatti allestito dalla __________ di __________ (doc. CO 1 23) si evince che la vettura guidata da __________
ha tamponato violentemente la vettura
di __________, il quale ha così dichiarato
nel verbale "un'autovettura che sopraggiungeva da tergo a forte velocità mi tamponava violentemente".
La dinamica dell'infortunio,
che ha coinvolto più veicoli, è stata violenta. Per cui dev'essere riconosciuto il carattere
impressionante dell'infortunio.
L'incidente del 1995 ha
provocato una distorsione cervicale semplice, in seguito alla quale l'assicurato ha presentato dolori recidivanti nel
segmento cervicale con irradiazione
occipitale.
Nel 1999 si è manifestata una
cervico-brachialgia in zona C6.
Nel 2001 vi è stata una netta
accentuazione dei dolori e soprattutto della componente brachialgica C6 (doc. CO 1 14).
A tale proposito il dott. __________
evidenziava, nel suo scritto del 21 novembre 2001 (doc. CO 1 24), quanto
segue:
"Questo
paziente soffre di una cervicobrachialgia C6 dx in reclinazione cervicale con
irradiazione suboccipitale dal 1999 dopo un incidente con distorsione cervicale
95 e peggioramento da giugno 2001,
con esacerbazioni notturne dei
dolori e deficit sensitivo-motorio del braccio dx con formicolio e diminuzione
della sensibilità del pollice dx e debolezza del bicipite dx. Dolori irradianti dal collo alla spalla, al braccio
laterale, all'avambraccio dorsale radiale fino al pollice dx".
Il 18 gennaio 2002 il paziente è
stato operato dal dott. __________ presso l'__________ di __________.
In buona sostanza, a distanza
di ben 9 anni (dal 1995 al 2004), vi sono dei dolori fisici persistenti.
Inoltre, l'evento traumatico ha
provocato delle lesioni, il cui aggravamento progressivo ha condotto, dopo 6 anni, ad un intervento.
Nel frattempo sono state
necessarie numerose sedute di fisioterapia.
Visto il lungo lasso di tempo
trascorso è lecito parlare di un trattamento medico particolarmente lungo.
Da ultimo, a partire dal 2001, a
seguito del peggioramento intervenuto nel 1999, il danno alla salute ha comportato una riduzione della capacità lavorativa.
Dal 7 luglio 2001 egli non è più
abile al lavoro (lettera 30 novembre 2001 del dott. __________, doc. CO 1 25). L'incapacità lavorativa perdura da
oltre 3 anni.
In conclusione, visto quanto
sopra esposto, devono ritenersi adempiuti i seguenti criteri:
·
carattere particolarmente
impressionante dell'incidente;
·
dolori fisici persistenti;
·
trattamento medico
particolarmente lungo;
·
durata dell'incapacità
lavorativa.
Ne discende che dev'essere
riconosciuto il nesso causale adeguato
fra l'incidente del 1995 e il danno
psichico."
(I)
1.6. L'CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In corso di
causa, l’assicurato ha versato agli atti due valutazioni neuropsicologiche - la
prima, datata 24 settembre 2001, la seconda, 24 luglio 2003 – della logopedista
e neuropsicologa __________ (V bis e VI bis).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione in merito il 14 marzo 2005 (cfr. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre
2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che l’incidente della circolazione in
discussione é accaduto nel 1995 ed i disturbi psichici, di cui è pretesa
l’assunzione da parte dell’assicuratore infortuni convenuto, sono insorti
anteriormente al 1° gennaio 2003, sono applicabili le disposizioni di diritto
materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi psichici di cui
soffre l’insorgente costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata,
dell’infortunio del 22 dicembre 1995.
La questione riguardante
l’eziologia dell’ernia cervicale operata durante il mese di gennaio 2002, non è
più in discussione, essendo stata oggetto di una decisione formale cresciuta in
giudicato (cfr. doc. 37 e 49).
2.8. Fra gli atti
presenti all'inserto figura il rapporto peritale 5 maggio 2004 del dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, elaborato per conto
dell’Ufficio AI.
Da questo
documento risulta, segnatamente, che la patologia psichica di cui è affetto RI
1 si è conclamata posteriormente all’intervento chirurgico del mese di gennaio
2002 e, d’altra parte, che il relativo trattamento ha avuto inizio nel corso
del mese di ottobre 2002 presso lo psichiatra dott. __________.
Queste,
per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal dott. __________ a
proposito delle condizioni di salute psichica del ricorrente:
" 4.
DIAGNOSI:
4.1. Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro.
Disturbo di disadattamento con disturbo misto delle
emozioni e della condotta (ICD10-F 43.25).
Sindrome somatoforme
indifferenziata (ICD10-F 45.1).
Disturbo misto di
personalità (IMO-F 61. 0).
4.2. Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro.
Diabete mellito.
5. Valutazione e prognosi:
Siamo confrontati davanti un
assicurato che presenta un'anamnesi individuale positiva per una sofferenza da mancato accudimento delle figure genitoriali, con un
passato caratterizzato da una vita
incentrata sul suo rendimento lavorativo, sia all'inizio nell'agricoltura,
che in seguito da giovane adulto nella sua professione di piastrellista.
Fatti
I meccanismi di difesa di tipo
ossessivo e di controllo, si sono mostrati inefficaci in seguito all'incidente automobilistico, avvenuto nel 1995 e
all'insorgenza di una sintomatologia algica e dispercettiva che si è mantenuta
lieve, incapsulata, grazie alla messa in atto di meccanismi ancora di controllo per cui egli ha continuato a lavorare in
modo regolare e assiduo.
Progressivamente si assiste ad
un peggioramento del quadro clinico, e in seguito l'intervento chirurgico ha poi marcato purtroppo il decorso
clinico ancora più aggravato che ha compromesso
non soltanto la sintomatologia somatica, ma anche una ripercussione di tipo cognitiva e psichiatrica, che si è dimostrata
resistente al trattamento psicofarmacologico
effettuato dal collega dr. __________.
Siamo confrontati quindi con un
assicurato che presenta una organizzazione di personalità semplice con una grossa predisposizione alla
somatizzazione dei conflitti intrapsichici, con un pensiero concreto e
poco proclive alla elaborazione introspettiva, che nell'arco degli ultimi anni
ha messo in evidenza una progressiva caduta dei meccanismi di difesa soprammenzionati. È presente una tendenza
moderata alla regressione.
Nella mia valutazione clinica odierna, i dati obbiettivi
contrastano in modo marcato con le lamentele
soggettive dell'assicurato. A mio modo di vedere non si tratta di una
simulazione, bensì di
un'accentuazione nell'ambito
di un comportamento regressivo che egli ha messo in atto con la caduta dei
meccanismi di difesa soprammenzionati."
(doc. 54)
In una
sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I.
Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle
turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo,
poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:
"
(…)
4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998
während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte
depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich
dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls
auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133
ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei
psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs
mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem
Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das
Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je
grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt
psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den
Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder
bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder
einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen
Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte
Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U
73/89).
4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die
Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996
ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich
und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½
Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren
körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig
machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines
Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall
häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren
Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und
Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete
Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich
zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im
Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt
ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ
geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen
zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung
deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden
Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss
erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In concreto, l'esistenza di una problematica a livello psichico è
stata diagnosticata, per la prima volta, nel corso dell’anno 2002 (cfr. doc.
54, p. 3), dunque a distanza di più di sei anni dall'evento traumatico
assicurato.
Secondo
questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono
stati diagnosticati i disturbi psichici presentati da RI 1 - andrebbe già
negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento
infortunistico del dicembre 1995, così come sottolineato anche
dall’assicuratore LAINF convenuto nella decisione su opposizione impugnata
(cfr. doc. 63, p. 4).
La
questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come
verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità,
aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115
V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e
giurisprudenza ivi citata).
2.9. Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.
La
dinamica dell'incidente della circolazione del 22 dicembre 1995 si evince dal
rapporto di accertamento allestito dagli agenti della Polizia di Stato e, del
resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:
"
Dai danni rilevati sui veicoli, dai rilievi
effettuati, il sinistro può essersi così verificato.
La conducente del veicolo "D", percorre
la tangenziale di __________ in carreggiata Est occupando la corsia di
sorpasso. Giunta nei pressi del KM 260+700, andava a tamponare il veicolo
"B", che si trovava fermo, incolonnato dietro ad altri veicoli
occupanti la corsia di sorpasso. L'urto di media entità, si concretizzava tra
la parte anteriore del veicolo "D", contro la parte posteriore destra
del veicolo "B", il quale, a sua volta sospinto, andava ad infilarsi,
collidendo, tra la fiancata destra del veicolo "C", posizionato in
corsia di sorpasso e la fiancata sinistra di un autocarro occupante la corsia
di marcia, allontanatosi dal luogo del sinistro.
Il veicolo "B" terminava la propria
corsa, tamponando il veicolo "A", che si trovava in posizione statica
tra la corsia di marcia e sorpasso, di fronte al veicolo "C".
Nell'occorso, la passeggera del veicolo
"B" tale __________, riportava lesioni e ricoverata presso O. C. __________."
(doc. 19)
Per una
maggiore comprensione, va precisato che, al momento del sinistro, l'insorgente
viaggiava quale passeggero sull'autovettura condotta da sua figlia __________
(autovettura denominata "veicolo D" nel citato rapporto di
constatazione).
A seguito
dell'incidente, RI 1 ha riportato – stando al rapporto 17 ottobre 2001 del
Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale __________ – una
distorsione cervicale semplice (cfr. doc. 14).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso
all'assicurato può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di
grado medio all’interno della categoria media.
In tale
contesto, va ricordato che, conformemente ad un'ormai affermata giurisprudenza
federale, tamponamenti, avvenuti ad esempio in prossimità di un semaforo o di
un passaggio pedonale, costituiscono degli infortuni di grado medio al limite
della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (cfr. STFA del 6
novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.:
"Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich,
hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies
entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches
Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren
Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom
22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del
redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98,
consid. 3 e riferimenti; U. Müller, op. cit., p.
431ss.; P. Jäger, Darstellung und Kritik der neueren Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum adäquaten Kausalzusammenhang beim
Schleudertrauma der Halswirbelsäule, in HAVE/REAS 4/2003, p. 296).
Nel
caso concreto, trattandosi di un incidente della circolazione avvenuto in
autostrada, ad una velocità superiore rispetto a quella che viene normalmente
tenuta su altri tipi di strada, all’infortunio occorso a RI 1
va riconosciuto un grado superiore di gravità.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché
possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
In
concreto – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, a mente del quale
sarebbero quattro i criteri di rilievo realizzati nel caso di specie (carattere
particolarmente impressionante dell'incidente, dolori fisici persistenti,
trattamento medico particolarmente lungo e durata dell'incapacità lavorativa,
cfr. I, p. 10s.) - non é in realtà possibile individuare né un fattore
concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
L'incidente
del 22 dicembre 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al
riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la
presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui
l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una
scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle
contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa
H., U 191/95).
Va
inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n.
35.2000.15, concernente un incidente della circolazione stradale in cui
l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare -
all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che
sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri,
una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta
frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al
braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità
dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.
Il TFA,
nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di
questa Corte, osservando:
"
Considerandi
(…), pur essendo in presenza - in considerazione
dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo
come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi
giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di
spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI
1990.
no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo
stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un
incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo
essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se
stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19
febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come
aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che,
in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato
sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba
schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del
29.
ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso
pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion,
che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che
provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione
alla coscia."
(STFA succitata, consid. 4.3)
Quella
riportata dal ricorrente – una distorsione cervicale semplice - non costituisce
una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione
psichica abnorme (cfr. STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, in cui
il TFA ha espressamente negato la realizzazione di quest'ultimo criterio di
rilievo, trattandosi di un assicurato che aveva riportato un trauma di accelerazione
al rachide cervicale a causa di un incidente della circolazione stradale; cfr.,
sempre nello stesso senso, RAMI 2001 U 412, p. 79ss., consid. 2c; STFA del 26
novembre 2001 nella causa F., U 409/00, del 31 maggio 2001 nella causa W., U
190/00, nonché la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. 35.2000.20,
confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01).
Non
emerge neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura
medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento
traumatico.
Per quel
che riguarda i restanti criteri, occorre osservare quanto segue.
Dalle
tavole processuali risulta che, rientrato in Svizzera dopo l'infortunio, RI 1
si è recato, il 13 marzo 1996, presso il dott. __________ a causa di un mal di
testa (cfr. doc. 32).
Nel
prosieguo, ulteriori consultazioni sono avvenute presso il dott. __________: il
27.
marzo 1996 per dei dolori muscolari generali ed il 4 novembre 1997 per un
mal di stomaco e dei disturbi in sede lombare (cfr. doc. 31).
Nel 1999
è insorta una cervico-brachialgia C6 a destra con irradiazione suboccipitale
(cfr. doc. 24), disturbi per i quali l'assicurato è stato sottoposto a
risonanza magnetica (il 26 marzo 1999, cfr. doc. 11). Grazie all’applicazione
di provvedimenti conservativi, la sintomatologia è sensibilmente migliorata
(cfr. doc. 14).
Fino al
mese di giugno 2001, il ricorrente è stato in grado di svolgere a tempo pieno
la propria professione di piastrellista (doc. 14 e 16, p. 2).
Nel corso
dello stesso mese di giugno 2001, RI 1 ha accusato un’importante recrudescenza
dei dolori cervico-brachiali, determinati dalla presenza di un'ernia discale
C5-C6 a destra (cfr. doc. 13 e 14).
Tale
patologia è stata curata, dapprima, ancora conservativamente e, in seguito,
mediante l'intervento operatorio del 18 gennaio 2002 (cfr. doc. 34).
A
decorrere dal 7 luglio 2001, l'insorgente è totalmente inabile al lavoro (cfr.
doc. 25).
Tenuto
conto, da un canto, che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, si devono considerare esclusivamente i
disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità
naturale (ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409
e 1993 U 166 p. 94 consid. 2c e riferimenti) e, d'altro canto, che è stato
accertato, con decisione formale cresciuta in giudicato, che la problematica
localizzata al rachide cervicale (la quale, secondo il Prof. dott. __________,
spiegava "in modo esauriente il quadro clinico osservato", cfr. doc.
14) non costituiva una naturale conseguenza dell’evento assicurato (cfr. doc.
37), di modo che i dolori, le terapie e l'inabilità lavorativa ivi connessi non
possono essere presi in considerazione, non risultano adempiuti neppure i
criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei dolori
somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni
rilevanti intervenute, nonché del grado e della durata dell'incapacità
lavorativa.
In
conclusione, se ne deduce che l'infortunio del 22 dicembre 1995 non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre RI 1:
l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
In queste
condizioni, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia negato la propria
responsabilità al riguardo.
2.10
In corso di
causa, l’insorgente ha versato agli atti due valutazioni neuropsicologiche
allestite da __________, neuropsicologa attiva presso la Clinica __________ di __________.
Nel mese
di settembre 2001, la citata neuropsicologa ha evidenziato dei disturbi di
concentrazione e di attenzione, una lieve difficoltà nelle prassie ideomotorie,
nonché una difficoltà per ritenere la consegna e monitorare l’azione.
Questi
disturbi, qualificati di medio-lieve gravità, sono stati giudicati compatibili
con l’incidente subito nel dicembre 1995 (cfr. V bis).
In
occasione della seconda valutazione, eseguita nel mese di luglio 2003, la neuropsicologa
__________ ha riscontrato un peggioramento rispetto al passato, con disturbi,
soprattutto della memoria, di media gravità. Essa ha peraltro ribadito che i
disturbi osservati sono compatibili con le conseguenze di un trauma cervicale o
di un trauma cranico (cfr. VI bis).
Al
proposito, occorre in primo luogo rilevare che la giurisprudenza federale ha
stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia
non è di per sé stessa in grado di valutare in modo
decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica
possono certamente essere significativi nel quadro
dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo
abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità,
indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle
risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio 2001
nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).
In
secondo luogo, il TCA osserva che nella documentazione agli atti si fa accenno
all’esistenza di difficoltà di ordine neuropsicologico, per la prima volta,
nella prescrizione 27 agosto 2001 che il dott. __________, direttore sanitario
della Clinica __________, aveva inoltrato alla Cassa malati __________ (cfr.
allegato al doc. 8), quindi con un tempo di latenza superiore ai 5 anni (cfr.,
inoltre, il verbale relativo all’audizione del 27 novembre 2001 [doc. 16], in
cui l’assicurato non ha fatto alcuna menzione a problemi di natura neuropsicologica).
In una
sentenza del 17 giugno 2003 nella causa M., U 358/02, il TFA ha affermato che
la propria giurisprudenza in materia di traumi di accelerazione al rachide
cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano tutti costantemente presenti
(cfr. consid. 3.1).
In
un'altra pronunzia del 16 aprile 2003 nella causa X., U 256/02, la Corte
federale ha precisato che qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza
di più anni, non solo i medesimi devono essere qualificati come aspecifici per
un trauma di accelerazione cervicale (o per un trauma cranio-cerebrale, n.d.r.),
ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza stessa di un nesso di
causalità naturale con l'infortunio.
Nel caso
che era chiamata a giudicare l'Alta Corte ha così negato l'esistenza della
causalità naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della
circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma
cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato l'apparizione
di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di circa sette
anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva presentato
esclusivamente dei problemi a livello del collo:
"
(…)
Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht
erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach
dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu
RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2
und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit
Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen
Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden
(nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es
bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise
bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)."
(STFA
succitata, consid. 5.2)
Nella
concreta evenienza, le turbe neuropsicologiche accusate da RI 1 devono essere
considerate atipiche per un trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o per
un trauma cranio-cerebrale; cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa X., U
256/02, succitata).
Ciò
implica l'inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss.,
relativa a disturbi alla salute non oggettivabili (secondo il TFA, quest'ultima
torna difatti applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma del tipo
"colpo di frusta" alla colonna cervicale e l'interessato abbia
presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro
accumulazione).
In una
sentenza del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 5, il TFA ha
sottolineato che:
"
Art und Ausmass der geklagten Beschwerden sowie
die zeitliche Verteilung ihres Auftretens sprechen gegen einen Zusammenhang mit
dem am 18. September 2000 erlittenen Auffahrunfall. Der erstbehandelnde
Hausarzt Dr. med. U.________ stellte zwar die Diagnose einer Distorsion der HWS
(vgl. dazu RKUV 1995 Nr. U 221 S. 112 und SVR 1995 UV Nr. 23 S. 67 Erw. 2). Bei
der Untersuchung am Tag nach dem Unfall hatte die Beschwerdegegnerin indessen
lediglich erwähnt, unmittelbar nach der Kollision etwas benommen gewesen zu
sein und in der Nacht schlecht geschlafen zu haben. Röntgenologisch zeigte sich
eine deutliche Streckhaltung der HWS sowie leichte degenerative Veränderungen
an den Wirbelkörper-Vorderkanten. Sodann bestand eine Druckdolenz der
Querfortsätze beidseits auf Höhe C4-C6 sowie Trigger-points paravertebral links
und rechts auf Höhe C5 (Arztzeugnis UVG vom 26. Februar 2001). Erst mehr als
drei Monate später begab sich die Versicherte wieder in hausärztliche
Behandlung. Die Untersuchung vom 27. Dezember 2000 ergab ausser Verspannungen
im Nacken- und Schulterbereich links sowie einem druckdolenten Punkt paravertebral
links auf der Höhe von C5 keine relevanten Befunde. Bei Distorsionen der HWS
typischerweise auftretende Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen und Reizbarkeit wurden
nicht geklagt (Schreiben Dr. med. U.________ vom 26. Februar 2001 an Dr. med.
H.________). Das Gesamtbild der regelmässig bei einem Schleudertrauma der HWS
ohne Kopfanprall beobachteten Symptomatik kann erstmals am 11. September 2002
gut zwei Jahre nach dem Unfall vom 18. September 2000 als voll in Erscheinung
getreten gelten. Damals klagte die Versicherte gegenüber Dr. med. Z.________
vom Schmerz Zentrum B.________ über Schwindel, Schlafstörung, Tinnitus, Zittern
und Konzentrationsschwächen sowie über konstante Nacken- und Kopfschmerzen mit
Ausstrahlung in beide oberen Extremitäten (Berichte vom 18. September 2002 und
21.
Mai 2003). Dieser Beschwerdekomplex lässt sich auf Grund der zweijährigen
Latenzzeit nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den
Auffahrunfall vom 18. September 2000 zurückführen (RKUV 2000 Nr. 359 S. 29 Erw.
5e und Nr. 391 S. 308 Erw. 2b; vgl. auch RKUV 1997 Nr. U 275 S. 191 unten). Die
Akten sind in diesem Punkt spruchreif und es besteht entgegen der Vorinstanz
kein Abklärungsbedarf."
(STFA citata)
In simili condizioni, l'esistenza di un nesso causale naturale va
negata, siccome i disturbi neuropsicologici avvertiti dal ricorrente sono privi
di sostrato organico.
In
effetti, in casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una
relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U.
Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche
Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt
des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen,
enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”
- la sottolineatura è del redattore).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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