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Decisione

35.2004.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I meccanismi di difesa di tipo

ossessivo e di controllo, si sono mostrati inefficaci in seguito all'incidente automobilistico, avvenuto nel 1995 e

all'insorgenza di una sintomatologia algica e dispercettiva che si è mantenuta

lieve, incapsulata, grazie alla messa in atto di meccanismi ancora di controllo per cui egli ha continuato a lavorare in

modo regolare e assiduo.

Progressivamente si assiste ad

un peggioramento del quadro clinico, e in seguito l'intervento chirurgico ha poi marcato purtroppo il decorso

clinico ancora più aggravato che ha compromesso

non soltanto la sintomatologia somatica, ma anche una ripercussione di tipo cognitiva e psichiatrica, che si è dimostrata

resistente al trattamento psicofarmacologico

effettuato dal collega dr. __________.

Siamo confrontati quindi con un

assicurato che presenta una organizzazione di personalità semplice con una grossa predisposizione alla

somatizzazione dei conflitti intrapsichici, con un pensiero concreto e

poco proclive alla elaborazione introspettiva, che nell'arco degli ultimi anni

ha messo in evidenza una progressiva caduta dei meccanismi di difesa soprammenzionati. È presente una tendenza

moderata alla regressione.

Nella mia valutazione clinica odierna, i dati obbiettivi

contrastano in modo marcato con le lamentele

soggettive dell'assicurato. A mio modo di vedere non si tratta di una

simulazione, bensì di

un'accentuazione nell'ambito

di un comportamento regressivo che egli ha messo in atto con la caduta dei

meccanismi di difesa soprammenzionati."

(doc. 54)

In una

sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I.

Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle

turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo,

poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls

auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133

ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren

Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In concreto, l'esistenza di una problematica a livello psichico è

stata diagnosticata, per la prima volta, nel corso dell’anno 2002 (cfr. doc.

54, p. 3), dunque a distanza di più di sei anni dall'evento traumatico

assicurato.

Secondo

questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono

stati diagnosticati i disturbi psichici presentati da RI 1 - andrebbe già

negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento

infortunistico del dicembre 1995, così come sottolineato anche

dall’assicuratore LAINF convenuto nella decisione su opposizione impugnata

(cfr. doc. 63, p. 4).

La

questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come

verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità,

aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115

V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e

giurisprudenza ivi citata).

2.9. Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

La

dinamica dell'incidente della circolazione del 22 dicembre 1995 si evince dal

rapporto di accertamento allestito dagli agenti della Polizia di Stato e, del

resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:

"

Dai danni rilevati sui veicoli, dai rilievi

effettuati, il sinistro può essersi così verificato.

La conducente del veicolo "D", percorre

la tangenziale di __________ in carreggiata Est occupando la corsia di

sorpasso. Giunta nei pressi del KM 260+700, andava a tamponare il veicolo

"B", che si trovava fermo, incolonnato dietro ad altri veicoli

occupanti la corsia di sorpasso. L'urto di media entità, si concretizzava tra

la parte anteriore del veicolo "D", contro la parte posteriore destra

del veicolo "B", il quale, a sua volta sospinto, andava ad infilarsi,

collidendo, tra la fiancata destra del veicolo "C", posizionato in

corsia di sorpasso e la fiancata sinistra di un autocarro occupante la corsia

di marcia, allontanatosi dal luogo del sinistro.

Il veicolo "B" terminava la propria

corsa, tamponando il veicolo "A", che si trovava in posizione statica

tra la corsia di marcia e sorpasso, di fronte al veicolo "C".

Nell'occorso, la passeggera del veicolo

"B" tale __________, riportava lesioni e ricoverata presso O. C. __________."

(doc. 19)

Per una

maggiore comprensione, va precisato che, al momento del sinistro, l'insorgente

viaggiava quale passeggero sull'autovettura condotta da sua figlia __________

(autovettura denominata "veicolo D" nel citato rapporto di

constatazione).

A seguito

dell'incidente, RI 1 ha riportato – stando al rapporto 17 ottobre 2001 del

Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale __________ – una

distorsione cervicale semplice (cfr. doc. 14).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso

all'assicurato può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di

grado medio all’interno della categoria media.

In tale

contesto, va ricordato che, conformemente ad un'ormai affermata giurisprudenza

federale, tamponamenti, avvenuti ad esempio in prossimità di un semaforo o di

un passaggio pedonale, costituiscono degli infortuni di grado medio al limite

della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (cfr. STFA del 6

novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.:

"Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich,

hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies

entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches

Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren

Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom

22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del

redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98,

consid. 3 e riferimenti; U. Müller, op. cit., p.

431ss.; P. Jäger, Darstellung und Kritik der neueren Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum adäquaten Kausalzusammenhang beim

Schleudertrauma der Halswirbelsäule, in HAVE/REAS 4/2003, p. 296).

Nel

caso concreto, trattandosi di un incidente della circolazione avvenuto in

autostrada, ad una velocità superiore rispetto a quella che viene normalmente

tenuta su altri tipi di strada, all’infortunio occorso a RI 1

va riconosciuto un grado superiore di gravità.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

In

concreto – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, a mente del quale

sarebbero quattro i criteri di rilievo realizzati nel caso di specie (carattere

particolarmente impressionante dell'incidente, dolori fisici persistenti,

trattamento medico particolarmente lungo e durata dell'incapacità lavorativa,

cfr. I, p. 10s.) - non é in realtà possibile individuare né un fattore

concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

L'incidente

del 22 dicembre 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Al

riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la

presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui

l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una

scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle

contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa

H., U 191/95).

Va

inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n.

35.2000.15, concernente un incidente della circolazione stradale in cui

l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare -

all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che

sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri,

una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta

frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al

braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità

dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.

Il TFA,

nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di

questa Corte, osservando:

"

Considerandi

(…), pur essendo in presenza - in considerazione

dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo

come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi

giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di

spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI

1990.

no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo

stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un

incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo

essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se

stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19

febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come

aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che,

in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato

sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba

schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del

29.

ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso

pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion,

che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che

provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione

alla coscia."

(STFA succitata, consid. 4.3)

Quella

riportata dal ricorrente – una distorsione cervicale semplice - non costituisce

una lesione organica grave o particolarmente idonea a provocare un'elaborazione

psichica abnorme (cfr. STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, in cui

il TFA ha espressamente negato la realizzazione di quest'ultimo criterio di

rilievo, trattandosi di un assicurato che aveva riportato un trauma di accelerazione

al rachide cervicale a causa di un incidente della circolazione stradale; cfr.,

sempre nello stesso senso, RAMI 2001 U 412, p. 79ss., consid. 2c; STFA del 26

novembre 2001 nella causa F., U 409/00, del 31 maggio 2001 nella causa W., U

190/00, nonché la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. 35.2000.20,

confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01).

Non

emerge neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura

medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento

traumatico.

Per quel

che riguarda i restanti criteri, occorre osservare quanto segue.

Dalle

tavole processuali risulta che, rientrato in Svizzera dopo l'infortunio, RI 1

si è recato, il 13 marzo 1996, presso il dott. __________ a causa di un mal di

testa (cfr. doc. 32).

Nel

prosieguo, ulteriori consultazioni sono avvenute presso il dott. __________: il

27.

marzo 1996 per dei dolori muscolari generali ed il 4 novembre 1997 per un

mal di stomaco e dei disturbi in sede lombare (cfr. doc. 31).

Nel 1999

è insorta una cervico-brachialgia C6 a destra con irradiazione suboccipitale

(cfr. doc. 24), disturbi per i quali l'assicurato è stato sottoposto a

risonanza magnetica (il 26 marzo 1999, cfr. doc. 11). Grazie all’applicazione

di provvedimenti conservativi, la sintomatologia è sensibilmente migliorata

(cfr. doc. 14).

Fino al

mese di giugno 2001, il ricorrente è stato in grado di svolgere a tempo pieno

la propria professione di piastrellista (doc. 14 e 16, p. 2).

Nel corso

dello stesso mese di giugno 2001, RI 1 ha accusato un’importante recrudescenza

dei dolori cervico-brachiali, determinati dalla presenza di un'ernia discale

C5-C6 a destra (cfr. doc. 13 e 14).

Tale

patologia è stata curata, dapprima, ancora conservativamente e, in seguito,

mediante l'intervento operatorio del 18 gennaio 2002 (cfr. doc. 34).

A

decorrere dal 7 luglio 2001, l'insorgente è totalmente inabile al lavoro (cfr.

doc. 25).

Tenuto

conto, da un canto, che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, si devono considerare esclusivamente i

disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità

naturale (ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409

e 1993 U 166 p. 94 consid. 2c e riferimenti) e, d'altro canto, che è stato

accertato, con decisione formale cresciuta in giudicato, che la problematica

localizzata al rachide cervicale (la quale, secondo il Prof. dott. __________,

spiegava "in modo esauriente il quadro clinico osservato", cfr. doc.

14) non costituiva una naturale conseguenza dell’evento assicurato (cfr. doc.

37), di modo che i dolori, le terapie e l'inabilità lavorativa ivi connessi non

possono essere presi in considerazione, non risultano adempiuti neppure i

criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei dolori

somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni

rilevanti intervenute, nonché del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa.

In

conclusione, se ne deduce che l'infortunio del 22 dicembre 1995 non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre RI 1:

l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

In queste

condizioni, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia negato la propria

responsabilità al riguardo.

2.10

In corso di

causa, l’insorgente ha versato agli atti due valutazioni neuropsicologiche

allestite da __________, neuropsicologa attiva presso la Clinica __________ di __________.

Nel mese

di settembre 2001, la citata neuropsicologa ha evidenziato dei disturbi di

concentrazione e di attenzione, una lieve difficoltà nelle prassie ideomotorie,

nonché una difficoltà per ritenere la consegna e monitorare l’azione.

Questi

disturbi, qualificati di medio-lieve gravità, sono stati giudicati compatibili

con l’incidente subito nel dicembre 1995 (cfr. V bis).

In

occasione della seconda valutazione, eseguita nel mese di luglio 2003, la neuropsicologa

__________ ha riscontrato un peggioramento rispetto al passato, con disturbi,

soprattutto della memoria, di media gravità. Essa ha peraltro ribadito che i

disturbi osservati sono compatibili con le conseguenze di un trauma cervicale o

di un trauma cranico (cfr. VI bis).

Al

proposito, occorre in primo luogo rilevare che la giurisprudenza federale ha

stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia

non è di per sé stessa in grado di valutare in modo

decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica

possono certamente essere significativi nel quadro

dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo

abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità,

indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle

risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA del 9 gennaio 2001

nella causa R., U 148/00, consid. 2 c/cc).

In

secondo luogo, il TCA osserva che nella documentazione agli atti si fa accenno

all’esistenza di difficoltà di ordine neuropsicologico, per la prima volta,

nella prescrizione 27 agosto 2001 che il dott. __________, direttore sanitario

della Clinica __________, aveva inoltrato alla Cassa malati __________ (cfr.

allegato al doc. 8), quindi con un tempo di latenza superiore ai 5 anni (cfr.,

inoltre, il verbale relativo all’audizione del 27 novembre 2001 [doc. 16], in

cui l’assicurato non ha fatto alcuna menzione a problemi di natura neuropsicologica).

In una

sentenza del 17 giugno 2003 nella causa M., U 358/02, il TFA ha affermato che

la propria giurisprudenza in materia di traumi di accelerazione al rachide

cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano tutti costantemente presenti

(cfr. consid. 3.1).

In

un'altra pronunzia del 16 aprile 2003 nella causa X., U 256/02, la Corte

federale ha precisato che qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza

di più anni, non solo i medesimi devono essere qualificati come aspecifici per

un trauma di accelerazione cervicale (o per un trauma cranio-cerebrale, n.d.r.),

ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza stessa di un nesso di

causalità naturale con l'infortunio.

Nel caso

che era chiamata a giudicare l'Alta Corte ha così negato l'esistenza della

causalità naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della

circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma

cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato l'apparizione

di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di circa sette

anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva presentato

esclusivamente dei problemi a livello del collo:

"

(…)

Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht

erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach

dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu

RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2

und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit

Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen

Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden

(nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es

bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise

bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)."

(STFA

succitata, consid. 5.2)

Nella

concreta evenienza, le turbe neuropsicologiche accusate da RI 1 devono essere

considerate atipiche per un trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o per

un trauma cranio-cerebrale; cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa X., U

256/02, succitata).

Ciò

implica l'inapplicabilità della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss.,

relativa a disturbi alla salute non oggettivabili (secondo il TFA, quest'ultima

torna difatti applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma del tipo

"colpo di frusta" alla colonna cervicale e l'interessato abbia

presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro

accumulazione).

In una

sentenza del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 5, il TFA ha

sottolineato che:

"

Art und Ausmass der geklagten Beschwerden sowie

die zeitliche Verteilung ihres Auftretens sprechen gegen einen Zusammenhang mit

dem am 18. September 2000 erlittenen Auffahrunfall. Der erstbehandelnde

Hausarzt Dr. med. U.________ stellte zwar die Diagnose einer Distorsion der HWS

(vgl. dazu RKUV 1995 Nr. U 221 S. 112 und SVR 1995 UV Nr. 23 S. 67 Erw. 2). Bei

der Untersuchung am Tag nach dem Unfall hatte die Beschwerdegegnerin indessen

lediglich erwähnt, unmittelbar nach der Kollision etwas benommen gewesen zu

sein und in der Nacht schlecht geschlafen zu haben. Röntgenologisch zeigte sich

eine deutliche Streckhaltung der HWS sowie leichte degenerative Veränderungen

an den Wirbelkörper-Vorderkanten. Sodann bestand eine Druckdolenz der

Querfortsätze beidseits auf Höhe C4-C6 sowie Trigger-points paravertebral links

und rechts auf Höhe C5 (Arztzeugnis UVG vom 26. Februar 2001). Erst mehr als

drei Monate später begab sich die Versicherte wieder in hausärztliche

Behandlung. Die Untersuchung vom 27. Dezember 2000 ergab ausser Verspannungen

im Nacken- und Schulterbereich links sowie einem druckdolenten Punkt paravertebral

links auf der Höhe von C5 keine relevanten Befunde. Bei Distorsionen der HWS

typischerweise auftretende Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und

Gedächtnisstörungen, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen und Reizbarkeit wurden

nicht geklagt (Schreiben Dr. med. U.________ vom 26. Februar 2001 an Dr. med.

H.________). Das Gesamtbild der regelmässig bei einem Schleudertrauma der HWS

ohne Kopfanprall beobachteten Symptomatik kann erstmals am 11. September 2002

gut zwei Jahre nach dem Unfall vom 18. September 2000 als voll in Erscheinung

getreten gelten. Damals klagte die Versicherte gegenüber Dr. med. Z.________

vom Schmerz Zentrum B.________ über Schwindel, Schlafstörung, Tinnitus, Zittern

und Konzentrationsschwächen sowie über konstante Nacken- und Kopfschmerzen mit

Ausstrahlung in beide oberen Extremitäten (Berichte vom 18. September 2002 und

21.

Mai 2003). Dieser Beschwerdekomplex lässt sich auf Grund der zweijährigen

Latenzzeit nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den

Auffahrunfall vom 18. September 2000 zurückführen (RKUV 2000 Nr. 359 S. 29 Erw.

5e und Nr. 391 S. 308 Erw. 2b; vgl. auch RKUV 1997 Nr. U 275 S. 191 unten). Die

Akten sind in diesem Punkt spruchreif und es besteht entgegen der Vorinstanz

kein Abklärungsbedarf."

(STFA citata)

In simili condizioni, l'esistenza di un nesso causale naturale va

negata, siccome i disturbi neuropsicologici avvertiti dal ricorrente sono privi

di sostrato organico.

In

effetti, in casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una

relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche

Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt

des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen,

enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”

- la sottolineatura è del redattore).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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