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Decisione

35.2004.98

Vittima di un incidente stradale con grave politrauma a livello ortopedico e cerebrale. Diritto all'assegno per grandi invalidi. Causa rinviata all'assicuratore per nuovi accertamenti.

14 settembre 2005Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che vedremo tale affermazione, la ricorrente contesta alla CO 1 di non

aver neppure enunciato e/o distinto gli eventuali (e contestati) fattori

aggravanti non infortunistici che vengono evocati in termini del tutto

generici. Mentre d'altro canto la CO 1 non spiega però neppure il motivo per

cui quei gravi fattori certi post infortunistici, identificati da tutti gli

specialisti, non sarebbero sufficienti a causare in modo esclusivo lo stato di

bisogno della ricorrente.

D'altro canto ancora

lo stato di bisogno non viene contestato a mano di motivazioni convincenti,

anzi viene in definitiva negato senza motivazione, in contrapposizione con un

insieme di disturbi oggettivamene gravi di natura neurologica e neuropsicologica,

psichiatrica, neuro-oftalmologica e ortopedica.

2.2. La ricorrente richiama pure le risultanze dell'incarto Al

che la riguarda e in particolare la decisione 28.05.2004 di cod. Lod.

Tribunale (causa inc. n. 32.2003.57) in materia di rionoscimento di assegno

per grande invalido ai sensi dell'AI. Infatti gli accertamenti Al circa un

rapporto di causalità esclusiva sono in netta contraddizione con quelli

ritenuti dalla CO 1 LAINF per rifiutare, in definitiva con motivazione sommaria

e improvvi­damente, il diritto all'assegno grande invalido LAINF.

Dapprima consideriamo

che con decisione 29.01.2003 l'Ufficio Al aveva negato l'assegno per grande

invalido in ragione di accertamenti medici AI che avevano per­messo di

stabilire che i disturbi alla salute della paziente sono esclusivamente dovuti

all'infortunio. Contro quella decisione la paziente aveva ricorso al TCA che

nella deci­sione 28.05.2004 (causa inc. n. 32.2003.57) aveva rilevato che:

"Nel caso in esame, accertato come, secondo perizia 17 maggio

2002 del SAM, il danno alla salute per il quale la

ricorrente ha chiesto l'assegno grandi invalidi sia esclusivamente (sottolineato nel testo) ri­conducibile

all'infortunio del gennaio 1999 (doc. Al 46 pag. 15, ..." (de­cisione

TCA 28.05.2004 a pag. 7 ad 2.7.).

Considerandi

II rapporto di

causalità, diretta ed esclusiva, tra il gravissimo incidente della circolazione

e l'insieme dei diffusi disturbi neurologici e organici alla salute della

ricorrente è circo­stanza tanto evidente quanto da sempre sostenuta dalla

ricorrente e da tutti medici cu­ranti, in particolare dagli atti medici dell'AI,

del medico curante Dr. med. __________, prima, e dal Dr. med. __________ successivamente.

2.3

La decisione su opposizione qui impugnata nega tale

evidenza sulla base della perizia pluridisciplinare 7.05.2003 dell'Ospedale

cantonale universitario di __________ (__________) e di un successivo rapporto

medico del Dr. med. __________. Sorprende che contraria­mente agli accertamenti

medici precedenti il rapporto di causalità venga negato in modo assoluto e

senza vera motivazione: ossia in termini generali nonostante la com­plessità

dell'esame che una risposta a tale questione merita a' sensi dell'art. 38

OLAINF.

Fatto è che la CO 1 nega il diritto

all'assegno di grande invalido

poiché "II perito sulla

base delle valutazioni pluridisciplinari giunge infatti alla conclusione che la causalità naturale non è data per i fattori aggravanti

riconosciuti nel caso in oggetto, ossia les troubles de l'adaptation

ne sont pas directement liés à l'accident (au sense de causali­té) et aggravent

la symptomatologie neuropsychiatrique. Ces troubles

ont à faire avec la personalité prémorbide. L'intensité des douleurs est

aggravée par les troubles de l'adaptation (zm-86, S. 8, Ziff. 5

"causalité")"

In questo senso,

errato, si sarebbe pure espresso il Dr. med. __________ il quale all'attenzione

della CO 1 osservava che "...la paziente non può essere considerata

grande invalida dai postumi infortunistici secondo i normali parametri di

valutazione. (il grassetto è di chi scrive)... la paziente è da

considerare inabile in misura completa, ma non è né una grande, né una media,

né una piccola invalida a fronte delle attività normali della vita quotidiana (zm-

90)".

D'altro canto però a

voler leggere bene il rapporto 3.11.2003 del Dr. med. __________ si scopre che

il medico - dopo aver precisato che la sindrome post traumatica da stress (F

43.

) è prettamente post traumatica, precisa pure che:

"... Contemporaneamente si può ammettere che queste turbe di

adat­tamento non sarebbero sopravvenute senza l'effetto stressante" (pag. 1).

Giustamente il Dr. med.

__________ relativizza in seguito l'importanza della questione rite­nuto il

disposto dell'art. 36 LAINF. Ossia nel caso di specie la chiara

"situazione com­plessa e mista" di cui riferisce pure la valutazione pluridisciplinare

7.05.2003

benché del tutto omessa dalla decisione impugnata (cfr. sopra). D'altro

canto però anche il Dr. med. __________ non spiega il motivo per cui la

ricorrente, dichiarata interamente invalida sulla scorta di un insieme

oggettivamente grave di disturbi di diversa natura,

non sarebbe né grande né media né piccola invalida.

Se quelle riprese

dalla decisione impugnata sono veramente le conclusioni del Dr. med. __________

e/o del Dr. med. __________ queste sono errate.

Tali conclusioni

(4.2. e 5. Valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 e Dr. med. __________) sono

pure in contraddizione con gli accertamenti specialistici di natura neuro

psicologi­ca e psichiatrica che avrebbe invece dovuto integrare (e applicare) e

dalle quali avreb­be potuto distanziarsi solo previa convincente motivazione.

Infatti leggasi nel

rapporto d'esame 29.10.2002 dell'unità di neuropsicologia dello stes­so __________

quanto segue:

"Madame RI 1 a été victime d'un TCC suite à un accident de la

circulation le 14.01.1999 (recte 18.01.1999), avec hémorragie

sous-arachnoïdienne, et lésions du tronc et du genou du corps calleux"

(la sottolineatura è di chi scrive)

"Une évaluation neuropsychologique effectuée le 10.03.1999 .... A

mis en évidence des performances déficitaires dans la reconnaissance d'un

matériel verbal (....), ainsi que des difficultés à test de fluence non

verbale"

Conclusion

.... Ce tableau

est compatible avec les séquelles du traumatisme crânien dont a été victime la

patiente en janvier 1999. Il est toute­fois difficile de se pronocer quant à

l'étiologie de cette aggravation

….

Dans ce sens, une neuroimagerie

de contrôle ainsi qu'un examen psychiatrique seraient indiqués" (Rapporto 29.10.2002 dell'unità

di neurospicologia dell'__________ a pag. 3)

2.4

In merito alla questione del nesso di causalità la

ricorrente ha immediatamente conte­stato la valutazione dell'__________ con le

lettere 23 maggio 2003 e 30 giugno 2003. Con i citati scritti si evidenziavano

le contraddizioni tra la valutazione pluridisciplinare e i rap­porti medici

specialistici che la stessa valutazione pluridisciplinare avrebbe dovuto inte­grare

e dai quali si è invece distanziata senza darne peraltro a vedere i

motivi.

In particolare con

scritto 23.05.2004 in contrapposizione alla perizia pluridisciplinare dell'__________

il sottoscritto scriveva

Ad

pag. 7 n. 4.2.

....

Omissis

A questo proposito il Dr. Med. __________ mi sembra peraltro concludere

diversamente: "D'altra parte i di­sturbi attuali alla salute così come

espressi ed osservati sono tuttora riconducibili all'infortunio stesso come

unica causa" (rapporto Dr.med. __________, pag. 5). Nello stesso rapporto

il peso di "condizionamenti del carattere premorboso della perizianda"

(non qualificati comunque di patologici), sull'insieme dei disturbi neurologici

e psichiatrici attuali, è relativizzato

ancora dai termini utilizzati a

pag. 4 in fine (ad b). Del

resto ancora lo stesso Dr. Med.

__________ nella lettera 25.11.2002, circa le

sue constatazioni sullo stato

di salute della signora RI 1, scrive che :"

... a été victime

d'une polytraumtisme sévère avec conséquences orthopédiques, ophtalmologiques, neurologiques

et psychiatriques".

Dagli atti medici risulta che la signora RI 1, prima dell'incidente, era

una persona attiva, animata da grande autostima, grande lettrice e assetata di

sapere, ecc. (perizia __________ a pag. 2).

Ritengo quindi che la distinzione operata dal Dr. Med. __________ non

sia pertinente (né fondata) poiché, tra altro, significherebbe attribuire ad

aspetti positivi del carattere la qualifica di "fattori preesistenti ag­gravanti"

(o concause al fine di ridurre il risarcimento) il grado di sofferenza che

questa stessa persona prova per la loro perdita a causa di un infortunio.

La distinzione operata dal Dr. Med. __________ si scontra peraltro alla

diagnosi F43.2 (e F 43.1) che pre­suppone appunto

l'insorgenza di un evento stressante (in concreto l'infortunio del 18.01.1999)

e pro­lungato (in concreto l'importante sofferenza psico-fisica).

Per il resto non è neppure accertata una patologia o altra disfunzione

preesistente d'ordine neurologico o psichiatrico. Conseguentemente la

distinzione tra fattori preesistenti e conseguenze post-traumatici, alla quale

sembra affidarsi plasticamente il Dr. Med. __________, potrebbe avere interesse

scientifico ma in concreto si fonda su elementi non dimostrati quanto eterei.

In conclusione è incontestabile che l'incidente (oggettivamente

gravissimo per l'insieme della salute e dell'equilibrio psicofisico < cfr.

lettera 25.11.2002 Dr. Med. __________ > e a causa di un prolungato periodo

di sofferenza) è causa (unica e preponderante) dell'insieme complesso

dei disturbi neurologici e psi­chiatrici della signora RI 1 (in questo senso la

conclusione a pag. 5 perizia Dr. Med. __________) e nel caso concreto

l'affermazione di una situazione "mista" (contestata) non ha valenza

pratica alcuna.

Ad

pag. 7 in fine "discussion"

e pag. 8 n. 5. causalité

Per sostanzialmente gli stessi motivi, non si può condividere l'accenno

a fattori preesistenti (non defi­niti) che avrebbero aggravato il

ciclo del dolore e la sua intensità. Questa conclusione si scontra

all'accertamento di una condizione (necessariamente conseguenza

dell'infortunio) di prolungato malessere psico-fisico e di dolore diffuso. L'accenno

a fattori preesistenti è pure inconciliabile con l'accertamento di un insieme

complesso di disturbi psico-fisici (e neurologici-organici), che trova causa

unica nell'infortunio, così come con la diagnosi di sindrome post-traumatica

da stress (F 43.1).

In particolare per quest'ultima la medicina ritiene che la sua comparsa

non dipende necessariamente da "fattori di predisposizione (come tratti di

personalità o una precedente storia di patologia nevrotica" (peraltro

"in alcuni soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per

molti anni con pas­saggio ad una modificazione persistente della

personalità"; cfr. ICD-10, F43. 1).

Ad

pag. 9 n. 8.2.

La reale situazione psicofisica della signora RI 1 è quella di persona

priva di una qualsivoglia (seria) residua capacità di lavoro e questo anche in

un ambiente professionale protetto quale diretta conse­guenza del grave evento politraumatico.

In questo senso deve essere inteso il Dr. Med. __________ laddove scrive che è

oggi illusorio un qualsivoglia ridotto grado di capacità lavorativa residua

(pag. 10).

In termini generali e riservandomi comunque ulteriori

contestazioni/osservazioni anche su altri punti, ritengo di dover contestare

subito l'eccessiva enfasi ed importanza che il Dr. Med. __________ sembra attri­buire

(contrariamente agli accertamenti del Dr. Med. __________) a fattori psicologici e/o tratti del ca­rattere

(entrambi del tutto normali) preesistenti quali fattori di aggravamento

secondario dell'attuale si­tuazione totalmente invalidante della signora RI 1.

Inoltre contesto decisamente, anche alla luce degli accertamenti che ho

potuto personalmente svolge­re, le conclusioni circa il ridotto grado di

bisogno d'aiuto di terze persone per svolgere alcuni importanti atti del vivere

quotidiano (la questione non era del resto neppure stata sottoposta al Dr. Med. __________

dalle parti).

Ricordo

infine che nella mia lettera congiunta del 7.05.2002 scrivevo

Premetto subito che le domande formulate in questa mia non possono in

alcun modo essere conside­rate complete né esaustive poiché il caso della

Signora RI 1 - in particolare la sua definizione - è molto complesso sia da

punto di vista medico che da un punto di vista assicurativo.

L'accertamento medico del Prof. Dr. Med. __________ costituisce certo una fase importante. Ciononostante

il referto non sarà idoneo né potrà essere interpretato quale contributo

definitivo. In questo senso il re­ferto medico non pregiudica in qualche modo

il diritto di una delle parti a chiedere e far assumere ulte­riori

accertamenti, precisazioni o complementi d'ordine medico, o medico assicurativo

oppure legale.

Con scritto del

30.06.2003

la ricorrente ribadiva e precisava le proprie opposizioni in par­ticolare

come segue:

….

Con la presente tengo a evidenziare (e contestare) l'anamnesi

allestita dal Dr. Med. __________ che con­trasta con gli accertamenti univoci

del Dr. Med. __________ circa l'inesistenza di elementi o disturbi preesi­stenti,

che possono aver condizionato (peggiorandolo) l'evoluzione dello stato attuale

della salute psi­cofisica della mia cliente.

D'altro canto contesto pure l'esistenza di un grado di abilità residua

di addirittura il 40%; e ancora limi­tatamente alle condizioni di:

- non

portare pesi di oltre 7kg;

- non camminare per oltre 1 km al giorno (di conseguenza neppure poter restare in

piedi);

- non

lavorare in gruppo;

- avere un ambiente in cui non vi

siano rumori superiori a quello provocato da un elettrodomestico;

condizioni che come ammette peraltro il perito, determinano l'impossibilità

di un'attività professionale.

Le osservazioni/contestazione esposte nella mia precedente del

23.05.2003

sono dunque riconfermate e in particolare.­

- non vi è alcun

disturbo d'ordine psicologico e/o psichiatrico preesistente all'infortunio.

Come accertato dal Dr. Med. __________ lo stato di salute psichica invalidante

della signora RI 1 è conseguenza diretta dell'infortunio quale unica causa:

"D'altra parte i disturbi attuali alla salute così come espressi ed

osservati sono tuttora riconducibili all'infortunio stesso come unica causa" (rapporto Dr.med. __________, pag. 5). Del resto anche

il Dr. Med. __________ nella lettera 25.11.2002, circa le sue constatazioni

sullo stato di salute della signora__________, scri­ve che :" ... a été victime d'une polytraumtisme sévère avec conséquences orthopédiques, o­phtalmologiques, neurologiques et psychiatriques".

- nel vissuto e

nell'anamnesi della signora RI 1 emerge con chiarezza che,prima

dell'incidente, era una persona attiva, animata da grande autostima, grande

lettri­ce e assetata di sapere, ecc. (tra altri riscontri cfr. anche perizia __________ a

pag. 2) (il piacere di vivere e di informarsi della siqnora RI 1

prima dell'incidente, così come la sua normalità psi­cofisica potranno essere

dimostrate da testimoni e dai medici curanti).

- È accertata l'insorgenza di un evento stressante (in concreto l'infortunio dei 18.01.1999) e prolungato

(in concreto l'importante sofferenza psico-fisica) cronico (F43.2 (e F 43.1). L'incidente (oggettivamente qravissimo

per l'insieme della salute e dell'equilibrio psico­fisico < cfr. lettera

25.11.2002

Dr. Med. __________ > e a causa di un prolungato periodo di soffe­renza)

è causa (unica e preponderante) dell'insieme

complesso dei disturbi neuroloqici e psi­chiatrici della signora RI 1 (in questo senso la conclusione a pag. 5

perizia Dr. Med. __________), così come dei problemi e disturbi oftalmologici,

ortopedici, ecc..

- È accertata una condizione di

prolungato malessere

psico-fisico e di dolore diffuso conseguenza dell'infortunio (F43.2 (e F 43.1) .

- La reale situazione psicofisica

della signora RI 1 è quella di persona priva d'una qualsivoglia (seria) residua

capacità di lavoro e questo anche in un ambiente professionale protetto quale

diretta conseguenza del grave evento politraumatico.

- Identicamente è accertata una

situazione di bisogno costante di cure e di assistenza per lo svolgimento dei

compiti della vita quotidiana e per il mantenimento di un minimo di contatti e

relazioni sociali.

Attendo quindi da parte Vostra una presa di posizione chiara su come

intendete procedere poiché a mente del sottoscritto gli atti medici, nonostante

i distinguo, già confermano la sostanza e le conclu­sioni formulate nella mia

del 23.05.2003 e nella presente.

Nella misura in cui le Vostre conclusioni dovessero divergere da quelle

esposte sarà necessario proce­dere con ulteriori esami. Questo però potrebbe costituire un accanimento nei

confronti della vitti­ma dell'incidente che oggi ha l'esigenza e il diritto di veder

chiarita la sua posizione assicurativa e ricevere risarcimento.

Alla luce delle

citate motivate opposizioni non è dato a vedere come sia possibile per la CO 1

appoggiare la sua decisione negativa su valutazioni che si scontrano, senza

motivazione apparente, con le ipotesi e/o gli accertamenti elementi sui quali

dovrebbero invece fondarsi.

2.5

La ricorrente si permette ancora di sottolineare la

stridente contraddizione: da un canto, tra l'incarico affidato dal Dr. med. __________

allo psichiatra Dr. med. __________ che verteva, su esplicita indicazione del

primo, all'accertamento di eventuali fattori extra-traumatici, e, d'altro

canto, la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (già posta

nella lettera di incarico 25.11.2002 dal Dr. med. __________; vedi pure

rapporto psichiatrico 24.02.2002 Dr. med. __________ a pag. 4: recte

rapporto 24.02.2003) e le relative chiare e univoche

valutazione dello specialista psichiatra in ordine al nesso di causalità certo.

In altri termini:

nonostante le riserve espresse dal Dr. med. __________ già nell'affidare

l'incarico, lo psichiatra __________, dopo aver descritto nel dettaglio la

gravità del trauma e la complessità della situazione medico psicologica della

ricorrente, ha concluso che

"Si conferma il nesso causale fra l'infortunio e il disturbo alla

salute la­mentato dalla perizianda. D'altra parte i disturbi attuali alla

salute così come espressi ed osservati sono tuttora riconducibili

all'infortunio stesso come unica causa". (rapporto psichiatrico 24.02.2002, recte 2003, a pag.

5).

2.6

D'altro canto ancora, a mano di accertamenti medici post

infortunistici a disposizione (nonché pure del rapporto psichiatrico Dr. med. __________),

non si giustifica neppure la considerazione espressa dal Dr. med. __________

al punto 5.2.2. della sua valutazione plu­ridisciplinare 7.05.2003; ossia che

nel corso del 2000 si sarebbe avverata una sorta di "aggravation

sécondaire" e "quelques difficultés cognitives

supplémentaires ..." dovute a "facteurs étrangers" a l'incidente del gennaio 1999 come

avrebbe messo evidenza il rapporto

29.10.2002

dell'unità di neuropsicologia (Dr.ssa __________).

Infatti, come già

ricordato sopra (ad 2.3.), il rapporto

dell'unità di neuropsicologia con­cludeva

in termini ben diversi, ossia:

.... Ce tableau est compatible avec les séquelles du

traumatisme crânien dont a été victime la patiente en janvier 1999. Il est

toutefois difficile de se pronocer quant à l'étiologie de cette aggravation

....

Dans ce sens, une neuroimagerie de contrôle ainsi qu'un examen

psychiatri­que seraient indiqués"

(Rapporto 29.10.2002 dell'unità di neurospicologia

dell'__________ a pag. 3)

mentre, d'altro

canto, lo stesso rapporto riteneva necessario proprio quell'approfondimento

psichiatrico affidato al Dr. med. __________ con il quale si con­clude che:

i disturbi attuali

alla salute così come espressi ed osservati sono tuttora riconducibili

all'infortunio stesso come unica causa" (rapporto

psichiatri­co 24.02.2002, recte 2003, a pag. 5).

In un senso analogo

(ossia diversamente dalla conclusione Dr. med. __________ - CO 1) vedasi pure

la valutazione 17.05.2002 del SAM e il rapporto 23.06.1999 (7 mesi dopo l'infortunio) del neurologo

Dr. med. __________, conosciuto alla CO 1 (zm-15), in cui a pag. 3 il neurologo

si esprime nei seguenti termini:

"... non

saprei come interpretare i sintomi psichici (non totalmente ina­bituali dopo un

tale politrauma). D'altra parte non potrei escludere total­mente una certa

relazione con la lesione a livello calloso (anche in as­senza di segni di

disconnessone interemisferica). "

Questa lesione è

certamente esclusiva conseguenza del violento trauma cranico patito dalla

ricorrente in occasione dell'incidente della circolazione del gennaio 1999 (cfr.

pure zm-14 e zm-12).

2.7

In altri termini il Dr. med. __________ esclude la

causalità tra il gravissimo politrauma del gennaio 1999 e oggettivi fattori

aggravanti riconosciuti (!) sulla base di accertamenti neuropsicologici e

psichiatrici che invece postulano precisamente il contrario.

In definitiva per

tutti i motivi indicati sopra la CO 1 esclude il rapporto di causalità tra

l'attuale stato di bisogno (che invero sembra essere ammesso) e

l'incidente della circolazione del gennaio 1999 fondandosi su di una

valutazione medica che a tal propo­sito è in stridente contraddizione con

quegli stessi specifici accertamenti medici specia­listici (neurologici e neuropsicologici

psichiatrici) che era chiamata a considerare.

D'altro canto appare

subito che, contrariamente a quanto scritto a pag. 4 (in mezzo) delle decisione

impugnata, non è vero che il Dr. med. __________ avrebbe motivato

la sua valutazione in ordine alla negazione del rapporto di causalità. In

particolare non ha mi­nimamente spiegato il motivo per cui si è distanziato

dalle risultanze degli accertamenti neuropsicologici e psichiatrici.

2.8

Del resto nello schematico formulario ("__________27-4-03")

entro il quale il Dr. med. __________ si è espresso circa i requisiti dello

stato di grande invalido - rassegnato con sor­presa del sottoscritto poiché non

minimamente concordato (cfr. sotto) - si precisa che la valutazione verteva sui

soli postumi diretti dell'incidente del gennaio 1999 (cfr. ultima pagina

riquadro "Remarques).

Orbene anche per

questa ragione la valutazione pluridisciplinare non è conclusiva poi­ché il Dr.

med. __________ non ha sviluppato la necessaria chiara distinzione tra quelli

che sarebbero i fattori estranei all'incidente del gennaio 1999 e fattori post

traumatici in re­lazione di causalità con lo stato di bisogno ai sensi

dell'art. 38 OLAINF.

Si tratta di una

grave lacuna ai sensi dell'art. 36 LAINF ritenuto che la valutazione plu­ridisciplinare

7.05.2003

riconosce (anche a questo riguardo : causalità) l'esistenza di una

situazione mista e complessa (" ... La situation est donc mixte" ; cfr.

pag. 7 ad 4.3.1. "discussion" e ad 5. a pag. 8 della valutazione pluridisciplinare 7.05.2003).

3.

LA VALUTAZIONE PLURIDISCIPLINARE DELL'__________ E' VINCOLANTE

PER LE PAR­TI ANCHE

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 LAINF ?

La decisione

impugnata insiste sull'aspetto vincolante della valutazione pluridisciplinare

7.05.2003

dell'__________ in particolare con riferimento alla determinazione

dei requisiti dell'assegno per grande invalido ai sensi dell'art. 26 LAINF.

E' evidente, in ogni

caso, che una valutazione medico scientifica può aspirare ad esse­re vincolante

solo se appare convincente e non in contraddizione con altri fattori e/o ac­certamenti

oggettivi.

Nel caso concreto la

valutazione 7.05.2003 non è convincente ed entra in contraddizio­ne con altri

accertamenti medici e con lo stato di oggettiva gravità e complessità dei di­sturbi

peraltro causa di totale invalidità (cfr. sopra tutto il punto 2.): la

valutazione 7.05.2003 non può essere considerata nel merito conclusiva

laddove esclude il nesso di causalità esclusivo tra l'attuale stato di bisogno

della ricorrente e il gravissimo inci­dente del gennaio 1999.

Nel caso di specie

comunque tra le parti non vi è stato alcun accordo in ordine

all'allestimento di una perizia vincolante e ciò innanzitutto in merito

all'accertamento dei requisiti dello stato di grande invalido e il rapporto di

causalità ex art. 26 LAINF (que­stione superata in definitiva dall'affermazione

anche nella valutazione 7.05.2003 di una situazione mista ai sensi dell'art. 36

LAINF).

Peraltro la

valutazione che sarebbe stata necessaria ai fini dell'applicazione seria e

coerente dell'art. 38 OLAINF non poteva certo limitarsi all'allestimento di un

formulario prestampato senza alcun aggancio nella realtà. E ciò tanto più vista

la reale situazione di bisogno effettivo di aiuto di terze persone per compiere

alcuni atti importanti del vive­re quotidiano come definiti dalla

giurisprudenza in materia (DTF 107 V 149; DTF 107 V 141 ; in A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallverischerung, 2a

ed., Zurigo ad art. 26).

A questo proposito

si veda la corrispondenza tra le parti a partire dai primi mesi del 2002 in

cui si fa riferimento solo ed unicamente alla necessità di disporre di un

quadro medico destinato a determinare la ragionevolezza di una continuazione

delle cure e te­rapie (letera 31.01.2002 Avv. RA 1) in un contesto di disturbi

gravi e complessi di natura neurologica e neuropsicologica, psichiatrica, neuro-oftalmologica

e ortopedica (domande CO 1 del 12.03.2002 e lettera 7.05.2002 Avv. RA 1 e

lettera di incarico 12.06.2002 CO 1).

Tra le parti non vi

è invece mai stato accordo, né invero discussione (e neppure posa di quesiti in

contraddittorio ai sensi dell'art. 44 LPGA), in merito alla questione

dell'accertamento dei requisiti del diritto all'assegno grande invalido (nei

diversi gradi considerati dall'art. 38 OLAINF). In questo senso si veda pure la

lettera 29.01.2003 della CO 1 (citata doc. z-306 nella decisione impugnata,

pag. 3) in cui non viene fatto riferimento alcuno al fatto di aver affidato al

Dr. med. __________ l'incarico anche in merito alla definizione dello stato di

bisogno ai sensi dell'art. 26 LAINF e dell'art. 38 OLAINF!

D'altro canto il

sottoscritto non ritrova nei suoi atti lo scritto 27.03.2003 indicato dalla CO

1.

quale doc. z-326.

Anzi dalla

corrispondenza agli atti si evince che la CO 1 il 26.03.2003 scrive­va

all'Ufficio Al (nel contesto della procedura Al sfociata nella decisione

28.05.2004

di cod. Lod. TCA : causa inc. n. 32.2003.57) per contestare di

essere tenuta quale assicu­ratrice LAINF al versamento di tale assegno.

Nel suo scritto

26.03.2003

la CO 1 scriveva all'Ufficio Al che "In questa ottica già è

stato affidato un incarico di perizia interdisciplinare presso l'ospedale

Cantonale di __________ " allorquando mai in precedenza le parti

avevano discusso di tale questione (cfr. corrispondenza citata sopra) e mai

neppure erano stati discussi e posti dei quesiti specifici e in contraddittorio

volti all'accertamento del complesso insieme dei requisiti dello stato di

grande invalido nei diversi gradi indicati dall'art. 38 OLAINF.

E' quindi con grande

disappunto e sorpresa che il sottoscritto scopre all'atto della tra­smissione

della valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 (peraltro contraddittoria e lacu­nosa

; cfr. sopra) che al Dr. med. __________ sono stati posti unilateralmente

dalla CO 1 dei quesiti volti al chiarimento della situazione di bisogno

della ricorrente.

Peraltro ai quesiti

della CO 1 il Dr. med. __________ ha risposto solo il 27.04.2003 (vedi

formulario prestampato annesso alla valutazione 7.05.2003), ossia alcuni mesi

dopo aver visitato la ricorrente a __________!

Il procedere

unilaterale della CO 1 non è ortodosso e non vincola le parti tanto più che il

sottoscritto aveva riservato, già con lettera del 7.05.2002 (ripresa nella

lettera (contestazione 26.052003), che

.. le domande formulate in questa mia non possono in alcun modo

essere considerate complete né esaustive poiché il caso della Signora RI 1 - in

particolare la sua definizione - è molto complesso sia da punto di vista medico

che da un punto di vista assicurativo.

L'accertamento medico del Prof. Dr. Med. __________ costituisce certo una fase importante. Ciononostante

il referto non sarà idoneo né potrà essere interpretato quale contributo

definitivo. In questo senso il re­ferto medico non pregiudica in qualche modo

il diritto di una delle parti a chiedere e far assumere ulte­riori

accertamenti, precisazioni o complementi d'ordine medico, o medico assicurativo

oppure legale.

D'altro canto la

valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 è incompleta e lacunosa tanto che la

complessità effettiva della situazione di bisogno della ricorrente non viene

mini­mamente evocata nelle risposte rassegnate nel formulario prestampato

trasmesso dalla CO 1 senza coinvolgimento del legale della ricorrente.

Di conseguenza, le

laconiche e necessariamente schematiche risposte che ritroviamo nel formulario

prestampato appaiono il risultato di un apprezzamento teorico (even­tualmente

affrettato) fondato su elementi (in parte in contraddizione con altri, cfr.

sopra tutto il punto 2 del ricorso) che non scaturiscono da un esame in

contraddittorio ai sensi dell'art. 44 LPGA fondato sull'oggettiva gravità e

complessità dei disturbi in stretta rela­zione alla reale e concreta

situazione di bisogno ai fini dell'applicazione dell'art. 38 OLAINF.

Del resto in più

parti vengono evocate difficoltà linguistiche che, a mente di chi scrive,

possono aver condizionato il risultato della valutazione. Ne abbiamo una

dimostrazione concreta nello scambio di corrispondenza tra il sottoscritto e il

Dr. med. __________ (lettera 31.10.2002 Avv. RA 1 e risposta 6.11.2002 Dr. med.

__________) in merito a un que­stionario destinato alla ricorrente che è invece

stato compilato dal marito che lo credeva per sé. Questo questionario, accertamento necessario

(?), è poi stato distrutto senza ri­petere l'esperienza.

In altri termini si

contesta la natura vincolante della valutazione pluridisciplinare per la

ricorrente che non ha avuto alcuna occasione di porre dei controquesiti allorquando

la reale / concreta situazione di bisogno e la complessità del caso imponevano

ai fini dell'applicazione dell'art. 38 OLAINF un procedere in contraddittorio.

Peraltro quel procedure seguito dalle parti per l'allestimento della

valutazione pluridisci­plinare per questioni d'ordine generale sulla salute e

anamnesi della ricorrente e la ragionevolezza della continuazione delle cure e

terapie.

In definitiva a

questo riguardo la ricorrente ribadisce quanto già affermato nella sua op­posizione

18.05

, in particolare al punto 8 della stessa.

4.

LA CONCRETA SITUAZIONE DI BISOGNO DI AIUTO DI TERZE

PERSONE

4.1

Secondo l'art. 38, cpv. 2 OLAINF

La grande

invalidità é considerata di grado elevato se l'assicurato é totalmente grande

invalido. Ne é il caso se necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi,

per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure

permanenti o una sorveglianza personale. Secondo il

cpv. 3 dell'art. 38 OLAINF

La grande

invalidità é di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari,

necessita:

a. dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior

parte degli atti ordinari della vita, oppure

b. dell'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno

due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale

permanente.

Mentre secondo il

cpv. 4,

La grande

invalidità é di grado esiguo se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita:

a. dell'aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per

compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure abbisogna

b. di una sorveglianza personale

permanente, oppure

c. in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste

dalla sua infermità, oppure

d. se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie a

servizi regolari e considerevoli di terzi.

La complessità

dell'esame per la determinazione dell'esatto/concreto grado di grande invalido,

con riferimento ai diversi atti ordinari della vita ai sensi della citata

disposizio­ne, è illustrata dalla giurisprudenza citata in A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallverischerung, 2a

ed., Zurigo ad art. 26 1. (in particolare: DTF 107 V 149; 107 V 141; 106 V

158).

Nel caso concreto

l'Assicuratore LAINF ha mancato di procedere ad un esame con­creto e specifico

circa la determinazione dell'esatto grado di grande invalido.

La decisione impugnata

si è fondata sulla sola valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 dell'__________

che, per questa specifica questione (peraltro non oggetto di mandato

peri­tale ai seni dell'art. 44 LPGA; cfr. sopra il punto 3 del ricorso), è

stata affrettata (poiché non intesa rispondere alla questione), lacunosa e

contraddittoria (cfr. punto 2, del ricor­so).

D'altro canto la

valutazione 7.05.2003 è stata di natura generale, avvenuta mesi dopo la visita,

a mano di questionario prestampato, e forzatamente riduttivo (sul quale non

viene indicato il grado di bisogno ai sensi dell'art. 38 OLAINF), allestito

unilate­ralmente dalla sola parte CO 1: tutto ciò nonostante la

complessità della reale si­tuazione e dell'esame concreto necessario.

4.2

E' convinzione della ricorrente che il suo stato di bisogno

risulti da diversi elementi qua­li:

-

lo stato di salute oggettivamente grave e caratterizzato

da un insieme complesso di disturbi di diversa natura: neurologica e neuropsicologica,

psi­chiatrica, neuro-oftalmologica e ortopedica come accertato da tutti i

medici (in particolare: valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 dell'__________

e 17.05.2002 SAM);

- gli

accertamenti del medico curante Dr. med. __________;

-

le constatazioni pratiche delle terze persone che aiutano la ricorrente, del

marito della ricorrente e del sottoscritto legale;

- le costanti e coerenti

dichiarazioni della ricorrente;

- le

numerose cure e terapie che settimanalmente la ricorrente deve ancora seguire

per conservare l'attuale precario stato di salute;

-

da ultimo la valutazione 1.06.2004 del Dr. med. __________, specialista in

neurologia e primario presso la Clinica __________ di __________ e complemento del 20.07.2004 (allegate).

Vero è che non vi è

la presunzione di disporre di un accertamento definitivo circa lo stato di

grande invalido differenziato nei diversi gradi indicati dall'art. 38 OLAINF.

Questo esame deve

ancora avvenire in modo specifico sia in materia AI (sentenza 23.05.2004 TCA ad

2.7

pag. 8 ultimo par., causa inc. n. 32.2003.57) che in materia LAINF: la

valutazione pluridisciplinare 7.05.2003 non essendo vincolante né conclusiva

per i motivi esposti sopra ai punti 2 e 3 del ricorso.

Al fine di avere un

indirizzo si è quindi deciso, in collaborazione con il medico curante della

ricorrente, il Dr. med. __________, di incaricare il Dr. med. __________,

specialista in neurologia e primario presso la Clinica __________ di __________ di valutare, nel limite del

possibile, i termini dello stato di bisogno in cui vive la ricorrente per svol­gere

alcuni atti ordinari quotidiani a causa dell'incidente del gennaio 1999.

Le valutazioni sono

qui prodotte assieme alla corrispondenza rilevante circa i termini

dell'incarico e le precisazioni richieste allo specialista.

Con valutazione 1.06.2004

lo specialista ha rappresentato l'insieme dello stato psico­fisico della

ricorrente caratterizzato da sicura precarietà. La ricorrente necessiterebbe di

aiuto e sorveglianza per evitare incidenti e, conclude il Dr. med. __________:

"che non ci

sono dubbi sul bisogno di aiuto della paziente per lo svolgi­mento delle

attività della vita di tutti i giorni a livello personale e concer­nenti

l'accudire delle faccende domestiche. Il quadro è tale per il quale

bisogna prevedere un aiuto consistente." (sottolineatura

e grassetto sono di chi scrive).

II Dr. med. __________

è tanto certo dello stato di bisogno della ricorrente che ne azzarda, ri­servandosi

ulteriori approfondimenti, finanche una quantificazione oraria e giornaliera

(valutazione Dr. med. __________ 01.06.2004 a pag. 5).

Richiesto di

precisare alcuni aspetti della sua valutazione 1.06.2004, con complemento del

20.7.2004

il Dr. med. __________ precisa che l'aiuto consistente è da

intendersi in ogni caso con riferimento allo svolgimento delle faccende

domestiche e alle relazioni sociali esteso oltre la semplice interazione a

contenuto banale.

A questo stato di

cose si aggiungono fattori e limitazioni d'ordine ortopedico e neurolo­gico

(verificate oggettivamente anche da altri specialisti) che pregiudicano il

vivere quo­tidiano e la sicurezza della ricorrente (quale il camminare

all'interno della casa e all'esterno, seguire le molteplici cure e visite

mediche prescrittele, cucinarsi i pasti : di­mentica i fornelli accessi, ecc.)

(valutazioni 1.06.2004 e 20.07.2004 Dr. med. __________, al­legate).

La ricorrente non

pretende di aver completato l'opera di verifica del suo stato di bisogno ma

chiede che questo suo stato venga effettivamente verificato con

riferimento alla realtà dei fatti quotidiani e del suo stato di salute e

considera la valutazione del Dr. med. __________ un elemento, che con gli altri

già evocati, contribuisce a dimostrare le lacu­ne e le contraddizioni delle

valutazioni riprese dalla CO 1 nella decisione im­pugnata."

(I)

1.4

La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

1.5

In replica,

rispettivamente, in duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle

loro allegazioni e conclusioni (cfr. IX e XI).

1.6

In data 4

settembre 2005, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA uno

scritto del seguente tenore:

"

informo che

- il giorno 28.01.2005, a seguito della sentenza 28.05.2004 (TCA

inc. n. 32.2003.57), l'Ufficio Al ha esperito l'accertamento medico empirico

circa il grado del bisogno della signora RI 1 ai fini della determinazione dei

requisiti di un assegno per grande invalido;

- con rapporto / proposta di decisione 8 febbraio 2005 e successive

annotazioni mediche del 15.03.2005, i responsabili dell'Ufficio Al hanno

espresso il parere che il grado di bisogno della signora RI 1 giustifica

l'assegnazione di un asseqno per grande invalido di grado medio;

- a mia conoscenza, l'Ufficio ha già da alcuni mesi trasmesso il

suo rapporto e parere alla CO 1, la quale, nonostante alcune sollecitazioni,

non ha ancora preso posizione.

Alla luce di queste nuove circostanze, chiedo

cortesemente di

1.

acquisire nella causa ricorsuale TCA inc. n. 35.2004.98 l'interno

incarto Al con riferimento particolare ai rapporti e accertamento dei requisiti

dell'assegno per grande invalido;

2.

invitare

la CO 1 ad esprimersi in merito all'accertamento dell'Uffici Al e consecutivo

riconoscimento di un assegno per grande invalido di grado medio." (Doc.

XII)

in

diritto

2.1

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno

2004.

nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa

pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K

133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 16 luglio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è

una prestazione, l’assegno per grandi invalidi, il cui diritto è insorto, se

del caso, posteriormente al 31 dicembre 2002 (cfr. art. 37 OAINF), tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°

gennaio 2003.

2.2

Secondo

l’art. 26 cpv. 1 LAINF, in caso di grande invalidità ai sensi dell’art. 9 LPGA,

l’assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.

Da parte

sua, l’art. 9 LPGA prevede che è considerato grande invalido colui che, a causa

di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di

una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

In una

sentenza del 2 giugno 2004 nella causa L., I 127/04, pubblicata in SVR 1/2005,

IV 4, p. 14s., il TFA ha precisato che il menzionato art. 9 LPGA prevede una

definizione della grande invalidità leggermente più ampia, che non ha comunque

alcuna incidenza sul diritto vigente, di modo che la giurisprudenza sviluppata a

proposito di questo concetto continua ad essere applicabile.

L'art. 38

OAINF distingue tre gradi di grande invalidità:

- il grado

elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari

della vita" e "il suo stato richiede inoltre cure permanenti o

una sorveglianza personale";

- il grado

medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi

ausiliari, "necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure

"di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno

due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza

personale permanente";

- il grado

esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi

ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita",

oppure "di sorveglianza personale permanente", oppure "in

modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità" oppure ancora se "a causa di un grave

danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo grazie

a servizi regolare e considerevoli di terzi".

Il

diritto all’assegno per grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli

infortuni va valutato secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per

l’invalidità e in quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid.

1d; SVR 2004 AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa

M., U 442/04, consid. 1).

2.3

Secondo

costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli

atti consistenti nel vestirsi e svestirsi, alzarsi, sedersi e sdraiarsi,

mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi all’interno

o all’esterno e stabilire dei contatti sociali (cfr. DTF 127 V 97, consid. 3c e

riferimenti ivi menzionati).

Per atti

che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna

intendere il comportamento normale all’interno della società, così come

richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.

2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 p. 62).

La

giurisprudenza federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere

ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in

tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. È tuttavia sufficiente che

l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V

157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130).

Negli

atti ordinari della vita che si compongono di più operazioni parziali non è

necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte

di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente

ed in misura notevole di tale aiuto, diretto o indiretto.

L'aiuto è

da ritenere notevole quando, ad esempio:

- nel

cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli

alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto

delle dita;

- nel

farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi

o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;

- nello

spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può

spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna

dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente

abituale (cfr. DTF 121 V 91, consid. 3c).

Nella già

menzionata DTF 121 V 88ss., il TFA - modificando la propria precedente

giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine degli abiti,

la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in relazione con la

necessità di fare i propri bisogni, costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo

atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di queste funzioni

necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande invalida per

questo atto fisiologico ordinario.

Inoltre,

l’Alta Corte ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere

inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: ad esempio,

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, DTF 105 V 56 consid. 4a; RCC 1990 p. 50, RCC 1986

p. 512).

Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione

dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente, indiretto) è talmente ampia che

gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle

cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza

secondaria.

Il

termine "permanente" deve essere inteso quale antitesi di transitorio

e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire

agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico

o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico

dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di

somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto

della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può

essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (DTF

107.

V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b; RCC 1990 p. 51, RCC 1986 p.

512).

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

In una

sentenza pubblicata in DTF 127 V 105, consid. 5d, la Corte federale ha inoltre

precisato che l'esistenza di un nesso di causalità naturale (ed adeguata) costituisca

un presupposto necessario per fondare il diritto alle prestazioni, a

prescindere dalla loro natura.

2.5

Dalle tavole processuali

emerge che le condizioni di salute di RI 1 sono state indagate in più occasioni.

Nel corso del mese di

marzo 2002, essa è stata sottoposta, per conto dell’Ufficio AI, ad accertamenti

pluridisciplinari (di natura psichiatrica, neurologica, ortopedica, oftalmologica

e neuropsicologica) presso il SAM di __________.

Per quanto qui di

interesse, i sanitari hanno posto le seguenti diagnosi (con influsso sulla

capacità lavorativa):

" Esiti

di grave politrauma il 18.01.1999 con

- contusione cerebrale, lesione del ginocchio del corpo calloso,

paresi bilaterale del nervo cranico VI, discreta emisindrome sensitiva

sin.,

- disturbo di personalità organico (ICD 10 F 07) con disturbi neuropsicologici

di entità media),

- limitazione dello sguardo verso ds. in stato dopo resezione

del retto laterale e del retto mediale occhio sin., 22.11.2001,

- frattura-lussazione dell’acetabolo sin. trattato con osteosintesi,

- frattura aperta del femore distale ds. trattato con osteosintesi,

- frattura olecranica sin. e dialisi ulnare sin., nonché del

radio sin. trattate con osteosintesi,

- f.l.c. vestibolare del labbro inferiore.

Sindrome ossessiva-compulsiva, associazione di pensieri ossessivi

ed atti compulsivi (ICD 10 F 42.2)”

(doc. ZM 69, p. 12).

Per quanto riguarda

l’aspetto eziologico, i medici del SAM hanno affermato che tutte le patologie

diagnosticate costituiscono una naturale conseguenza dell’incidente della

circolazione del mese di gennaio 1999 (doc. ZM 69, p. 15).

Trattandosi della

questione della capacità lavorativa, essi hanno giudicato l’assicurata non più

in grado di esercitare una qualsiasi attività lucrativa (l’abilità lavorativa

quale casalinga è invece stata ritenuta limitata in misura del 50%), e ciò a

causa dei postumi del sinistro del 18 gennaio 1999 (doc. ZM 69, p. 14).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione formale del 31 marzo 2004, la Zurigo

Assicurazioni ha ordinato una perizia medica, affidandone l’allestimento al PD

dott. __________, medico aggiunto presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale

universitario di __________ (doc. ZM 86), il quale ha, a sua volta, fatto capo

al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. ZM 86/2), alla

Clinica di oftalmologia dell’Ospedale universitario di __________ (doc. ZM

86/1), nonché alla neuropsicologa __________ (doc. ZM 86/3).

Dal

referto peritale del 7 maggio 2003 si evince che, secondo il dott. __________, solo

una parte dei disturbi denunciati dall’insorgente - suddivisi in diagnosi

neurologiche, psichiatriche e oftalmologiche, da un canto, e diagnosi

ortopediche, dall’altro - si trovano in una relazione di causalità naturale con

l’infortunio assicurato, e meglio:

"

(…)

4.1.1

Encéphalopathie

post-traumatique de sévérité modérée à moyenne avec diffusions hémorragiques

sous-arachnoïdiennes et contusion cérébrale mise en évidence à l'IRM au niveau latéro-calleux

droit. Une petite souffrance du tronc cérébral est possible (vertiges), mais

non démontrées (F 06.9 et F 07.0)

• Des troubles mnésiques et exécutifs discrets (mis en évidence en

mars 1999 à la Clinque __________).

• Des troubles comportementaux décrits dès le début, associant

impulsivité, précipitation et modification de l'expérience émotionnelle (ce qui

explique la perte du sentiment de familiarité), tels que nous le trouvons

parfois dans certaines lésions préfrontales et cingulaires.

• Une hypoesthésie modérée thermo-algique de l'hémicorps gauche et

d'un trouble du schéma corporel à ce niveau (comme une sensation d'avoir une

partie du corps plus petite surtout lorsqu'elle se regarde dans le miroir). La

sensibilité profonde n'est pas interprétable.

• Une double atteinte du VI, (partiellement améliorée par

l'intervention faite à __________ le 22.11.2001).

4.1.2

Un syndrome de stress post-traumatique (F

43.

).

(…).

4.3

Diagnostics orthopédiques en rapport avec

l’accident:

• Status post-fracture

ouverte du 1/3 distal du genou droit.

• Status post-luxation

postérieure de la hanche gauche avec fracture

de la paroi postérieure de l'acétabule.

• Status post-fracture de

l'olécrâne et de la diaphyse ulnaire gauche

• Status post-contusion de la

région inféro-antérieure de la lèvre.

• Status post-fracture du 1/3

distal du radius gauche.

• Status post-fracture de D10 stable."

(ZM

86, p. 6s.)

Per

contro, sono stati ritenute senza nesso di causalità naturale preponderante,

rispettivamente, senza nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico

in questione, le diagnosi seguenti:

" •4.2 Diagnostics neurologiques et psychiatriques sans rapport prépondérant

avec l'accident.

• 4.2.1 Un trouble de l'adaptation compensatoire avec

caractéristiques

phobiques, psychasthéniques et obsessives compulsives, sans rapport direct avec

l'accident (cf. rapport du Dr. __________), et expliquant l'aggravation

secondaire depuis sa sortie de la clinique (F 43.2).

• 4.2.2 Céphalées bi-occipitales

d'origine mixte (tensionnelles, post-

traumatiques et médicamenteuses).

• 4.2.3 Syndrome douloureux

chronique diffus, prédominant au

niveau de la hanche droite, et dont

l'intensité s'est aggravée

par rapport aux évaluations de 2001 (F

45).

(…).

4.3.1

Diagnostics orthopédiques sans rapport avec

l'accident:

Le status séquellaire est caractérisé par une bonne

récupération de la mobilité, mais avec persistance de douleurs à la

mobilisation des articulations traumatisées le 18.01.1999. De plus, il y a

évolution vers une aggravation secondaire de type syndrome douloureux

chronique."

(ZM

86, p. 7)

Rispondendo

al quesito n. 5 postogli dalla __________, il PD __________ ha confermato che i

disturbi cognitivi, comportamentali e oftalmologici sono riconducibili, con

probabilità preponderante, all’encefalopatia post-traumatica.

Per quel

che concerne invece i disturbi dell’adattamento, fobici, ossessivi-compulsivi,

nonché psicoastenici, la relazione è improbabile oppure semplicemente

possibile.

Infine,

l’esperto consultato dall’assicuratore ha sottolineato la difficoltà a

pronunciarsi a proposito dei sintomi dolorosi (cefalee e dolori ortopedici),

nella misura in cui la loro intensità é influenzata dai disturbi psichiatrici

dell’adattamento (doc. ZM 86, p. 8).

A mente

del dott. __________, i disturbi dell’adattamento, legati alla personalità

preesistente all’infortunio, hanno giocato, a decorrere dal 2000, un ruolo

aggravante per rapporto alla sintomatologia neuropsichiatrica e a quella

dolorosa:

"

5.2

Existe-il des facteurs aggravant?

Il existe des facteurs aggravants.

5.2.1

Lesquels?

Les troubles de l'adaptation ne sont pas directement

liés à l'accident (au sens de causalité) et aggravent la symptomatologie

neuropsychiatrique. Ces troubles ont à faire avec la personnalité prémorbide.

L'intensité des douleurs est aggravée par les

troubles de l'adaptation.

5.2.2

Depuis quand ces facteurs étrangers

jouent un rôle?

À mon avis, ils jouent un rôle depuis le courant de

l'an 2000. C'est la période à laquelle le mari décrit de début d'un

"découragement et d'une aggravation secondaire. Il est intéressant de

noter que lors d'une évaluation neuropsychologique le 19.08.2000, Mme __________,

psychologue, note quelques difficultés cognitives supplémentaires par rapport à

un examen effectué le 10 mars 1999 à la Clinque __________. Même si la fatigue

et le "setting" ont expliqué quelques différents, cette aggravation

secondaire (qui devient nette dans l'évaluation de Mme __________ d'octobre

2002) rentre à mon avis dans ce problème de l'adaptation. Ces troubles semblent

s'être aggravés pendant l'année 2002 et avoir grevé le handicap; par exemple

les douleurs étaient rapportés comme "quelques douleurs résiduelles en

février 2002 et le périmètre de marche était de 1 km en juin 2001 (cf. rapports

du Dr __________)."

(doc.

ZM 86, p. 8)

I disturbi post-traumatici

sono stati ritenuti responsabili di una totale incapacità lavorativa nella precedente professione di insegnante di scuola (doc. ZM 86, p. 9).

L’esercizio

di un’attività sostitutiva adeguata sarebbe possibile soltanto con un

rendimento del 40% (doc. ZM 86, p. 9s.).

La

menomazione all’integrità di cui è portatrice la ricorrente a seguito

dell’incidente stradale del 18 gennaio 1999, è stata quantificata nel 55% (30%

per la sindrome psico-organica, fatta astrazione dai disturbi dell’adattamento,

20% per le sequele oftalmologiche e 5% per i dolori; cfr. doc. ZM 86, p. 10).

Mesi dopo

avere conferito al PD dott. __________ il mandato peritale principale, in data

27.

marzo 2003, l’assicuratore infortuni convenuto gli ha chiesto di

pronunciarsi anche sul diritto dell’assicurata all’assegno per grande invalida

(doc. Z 326).

A tale

scopo, al perito è stato trasmesso un apposito questionario da compilare (doc.

Z 326/1).

Secondo

il dott. __________, RI 1 necessita di un aiuto regolare e notevole di terzi

unicamente per entrare ed uscire dalla vasca da bagno, specificatamente per

controllare la temperatura dell’acqua, e ciò in ragione dei dolori all’anca.

Da notare

che l’esperto ha precisato di avere preso in considerazione soltanto la

situazione post-infortunistica (doc. ZM 86/4).

Fondandosi

sulle risultanze della perizia del Prof. __________, la CO 1 ha assegnato

all’assicurata una rendita di invalidità dell’80% e un’indennità per

menomazione all’integrità del 55%.

Per

contro, a RI 1 è stato negato il diritto all’assegno per grandi invalidi ex

art. 26 LAINF (cfr doc. Z 384).

La lite sub

judice ha per oggetto unicamente la questione a sapere se la

ricorrente ha diritto o meno ad un assegno per grandi invalidi e,

nell’affermativa, di quale grado.

Gli altri aspetti sono

cresciuti in giudicato.

In sede di procedura di

opposizione, l’assicurata si è rivolta al dott. __________, spec. FMH in

neurologia, Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________.

Dal relativo referto,

datato 1° giugno 2004, risulta che il sanitario ha visitato l’insorgente il 25

maggio 2004, allo scopo di “analizzare il grado del bisogno della signora RI 1

di essere aiutata nello svolgere le mansioni della vita di tutti i giorni”

(doc. A 6).

Queste le conclusioni a

cui è pervenuto il dott. __________ a proposito della necessità che RI 1 venga

aiutata da terze persone:

" Basandomi

sull’anamnesi attuale offerta dalla paziente e dal marito, non ci sono dubbi

sul bisogno di aiuto della paziente per lo svolgimento delle attività della

vita di tutti i giorni a livello personale e concernenti l’accudire alle

faccende domestiche. Il quadro è tale per il quale bisogna prevedere un aiuto

consistente. Lo potrei definire – basandomi sulle conoscenze attuali – nel modo

seguente:

- Un aiuto il mattino di un’ora (vestirsi, igiene)

- Un aiuto il pomeriggio di un’ora ogni due giorni (igiene,

movimento)

- Un aiuto serale di un’ora (igiene)

- L’aiuto notturno è difficile da definire. Forse si può

prevedere un aiuto provvisorio per alcune notti, per poi decidere la

necessità in funzione dell’esperienza fatta.

- Non posso decidere se è veramente necessario che una persona sorvegli

la paziente su tutto l’arco delle 24 ore. Penso sia possibile da

decidere solo dopo aver approfondito la domanda se c’è pericolosità

reale lasciando la paziente alcune ore da sola."

(doc. A 6, p. 5)

Il neurologo, quale

premessa alla propria valutazione, ha comunque sottolineato che:

" Un’analisi

dettagliata degli aiuti necessari può essere fatta osservando la paziente in

regime stazionario e interagendo con lei. Le do un’analisi per quanto mi è

possibile basandomi sul colloquio fatto e sulle mie osservazioni cliniche. Mi

rendo conto ora, dopo la visita della paziente, che probabilmente un

approfondimento sarà necessario."

(doc. A 6, p. 5)

In data 20 luglio 2004, il

dott. __________ ha risposto ad alcune domande complementari postegli dal

patrocinatore dell’assicurata,

Questo il tenore del suo

rapporto:

" Ad

1.

Sì, in effetti a pagina 5 del mio rapporto del 01.06.2004 al Dr. __________

ho scritto: "Basandosi sull'anamnesi attuale offerta dalla paziente e dal

marito non ci sono dubbi sul bisogno di aiuto della paziente per lo svolgimento

delle attività della vita di tutti i giorni a livello personale e concernenti

l'accudire alle faccende domestiche. Il quadro è tale per il quale bisogna

prevedere un aiuto consistente." Giustamente pensavo anche agli aiuti

necessari per accudire alle faccende domestiche, anche se non ho ricordato

questi aspetti espressamente. L'esecuzione delle faccende domestiche da Lei

ricordate, come fare la pulizia della casa, cucinare, fare gli acquisti e le

compere, lavare, stirare, ecc. non può essere fatta dalla paziente se non in

parte.

Penso che la paziente sia in grado di intrattenere relazioni

sociali normali a secondo del loro scopo e delle condizioni nelle quali esse

succedono. Se si tratta di interazioni semplici concernenti contenuti banali,

penso che non ci siano grossi problemi. La situazione psichica della paziente è

tale però da compromettere interazioni complesse per esempio concernenti

aspetti finanziari, aspetti relazionali che possono aver conseguenze per

esempio in campo assicurativo, concernenti relazioni con parenti o terze

persone se hanno lo scopo di prendere decisioni che possono influenzare il

futuro della paziente. In questo senso e in questi casi la paziente deve essere

aiutata da terzi per poter gestire relazioni sociali che si possano definire

come normali.

Ad 2.

Io ho scritto nella mia lettera del 01.06.2004 al Dr. __________:

"Mi dispiacerebbe deluderla, ma non penso che possiamo offrire alla

paziente ciò che lei (la paziente) desidera. Penso che la sindrome psichiatrica

e le conseguenze psichiatriche da un'interazione non specialistica da noi

vadano ben al di là di ciò che noi possiamo offrire a garantire."

In effetti la paziente mi informava per iscritto dopo la visita da

me avvenuta il 25.05.2004 dei suoi sentimenti riguardanti un'eventuale

ospedalizzazione da noi a scopo diagnostico nel senso anche di chiarire i suoi

reali bisogni in modo particolare nella notte.

La paziente sentiva un eventuale ricovero come "forzato"

e chiedeva di poter usufruire di cure tali da poter ricevere le sue

"forzate esigenze", che qui non vorrei elencare. Le esigenze sono

tali e di tale tipo da poter essere garantite, perché l'indicazione non può

essere condivisa dal punto di vista medico.

Sì, come Lei scrive, in queste condizioni ci potrebbe essere il

rischio di ripercussioni negative che scaturirebbero da una ospedalizzazione

con lo scopo primario di valutare il bisogno di cure o altri sostegni nella

notte.

Dunque ritengo giusto rinunciare a questo passo potenzialmente

problematico. Penso anche che il mio rapporto del 01.06.2004, come anche Lei

ricorda, offre già un quadro sufficientemente completo per poter in parte

extrapolare giudizi ulteriori sui bisogni della paziente."

(doc. A 8)

2.6

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte osserva che la fattispecie sub judice

presenta delle difficoltà già per quanto attiene all’eziologia dei complessi

disturbi accusati dall’insorgente.

Tale

questione è rilevante nell’ottica di stabilire il diritto dell’assicurata

all’assegno per grandi invalidi, posto come il PD dott. __________, nel negare la

necessità di un aiuto regolare e notevole di terzi, rispettivamente, di una

sorveglianza personale permanente, ha precisato di avere tenuto conto

unicamente dello stato post-traumatico (cfr. doc. ZM 86/4), lasciando sottintendere

che la valutazione potrebbe essere diversa qualora si considerassero anche i

disturbi da lui giudicati estranei all’evento infortunistico del mese di gennaio

1999.

Ora, il

TCA ritiene che alla documentazione medica agli atti, specificatamente alla

perizia 7 maggio 2003 della Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario

di __________, sulla quale la CO 1 si è fondata per escludere il diritto

all’assegno per grandi invalidi, non possa essere riconosciuto un sufficiente

valore probante.

Da una

parte, il dott. __________, nel negare la natura traumatica ai disturbi

dell’adattamento, fobici, ossessivi-compulsivi, nonché psicoastenici, ha fatto

esplicito riferimento al rapporto peritale 24 febbraio 2002 elaborato dallo

psichiatra dott. __________, proprio per conto dell’esperto incaricato

dall’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. ZM 86, p. 7:

“… Un trouble de l’adaptation compensatoire avec caractéristiques phobiques,

psychasthéniques et obsessives compulsives, sans rapport direct avec l’accident

(cf. rapport du Dr. __________), et expliquant l’aggravation secondaire

depuis sa sortie de la clinique (F 43.2)” – la sottolineatura é del redattore).

Senonché

il citato psichiatra ha, da parte sua, sostenuto che, citiamo: “Si conferma il

nesso causale fra l’infortunio e il disturbo alla salute lamentato dalla perizianda.

D’altra parte, i disturbi attuali alla salute così come espressi ed

osservati sono tuttora riconducibili all’infortunio stesso come unica causa”

(doc. ZM 86/2, p. 5 – la sottolineatura è del redattore).

È vero che, secondo il

dott. __________, nel meccanismo compensatorio presentato da RI 1, gioca un certo ruolo causale anche la personalità premorbosa di quest’ultima

(cfr. doc. ZM 86/2, p. 5), tuttavia ciò non è ancora sufficiente per

concludere all’assenza di un qualsiasi nesso di causalità naturale con

l’infortunio assicurato.

In effetti, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso

di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola

causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente

che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato

l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo

senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134

consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U

136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid.

2b; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).

D’altra

parte, non può essere ignorato che, nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari

predisposti dall’assicurazione per l’invalidità, i medici del SAM di __________

sono giunti alla conclusione che tutti i disturbi di cui soffre la

ricorrente, dunque anche quelli di natura psichica, sono riconducibili

all’incidente della circolazione occorsole il 18 gennaio 1999 (cfr. doc. ZM 69,

p. 15).

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che la CO 1 non abbia posto in atto tutto

quanto era possibile per delucidare in maniera attendibile la questione

relativa all’eziologia dei disturbi denunciati da RI 1, e ciò contravvenendo al

disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF). Gli atti devono

dunque essere rinviati all'assicuratore per ulteriori accertamenti di carattere

medico.

2.7

La CO 1 ha negato

il diritto all’assegno per grandi invalidi basandosi sul contenuto di un

questionario compilato dal dott. __________ in data 24 aprile 2003 (doc. ZM

86/4).

Questo

Tribunale osserva al riguardo che il perito si è limitato a rispondere con un

“sì” oppure con un “no” ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione, senza

minimamente motivare tali sue risposte.

Simile

agire non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza federale

affinché a un referto medico possa essere riconosciuto pieno valore probante,

tenuto conto oltretutto che, da parte sua, il neurologo dott. __________, nel

rapporto del 1° giugno 2004 (al quale non può parimenti essere riconosciuto un valore

probatorio sufficiente, date le premesse da cui egli è partito), ha sostenuto

che RI 1 necessita di un aiuto consistente, citiamo: “… per lo svolgimento

delle attività della vita di tutti i giorni a livello personale e concernenti

l’accudire alle faccende domestiche” (doc. A 6, p. 5).

D’altro

canto, dalle tavole processuali non risulta che l’assicuratore convenuto abbia condotto

un’indagine domiciliare allo scopo di definire l’assistenza di cui eventualmente

abbisogna la ricorrente, e ciò disattendendo la giurisprudenza federale,

secondo cui la determinazione delle basi per la valutazione della grande

invalidità necessita di una stretta collaborazione fra il medico e

l’amministrazione.

Il medico deve indicare in

quale misura il danno alla salute limita la persona assicurata nelle sue

funzioni corporee, rispettivamente, intellettuali.

L’amministrazione effettua

ulteriori accertamenti a domicilio.

In caso di imprecisioni

riguardanti i disturbi fisici oppure psichici e/o a proposito della loro

incidenza sugli atti ordinari della vita, si devono porre dei

quesiti complementari al medico (cfr. DTF 130 V 61, consid. 6.1.1; AHI-Praxis

2000, p. 319s., consid. 2b).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 128 V 93 consid. 4, la nostra Corte federale – dopo

aver precisato che l’inchiesta a domicilio costituisce il provvedimento appropriato

per determinare il fabbisogno di assistenza - ha stabilito che un rapporto

d’inchiesta dell’Ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia con la

giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (cfr. DTF 125 V

352.

consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori:

"

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von

Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren

zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine

qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen

Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person

hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei

divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der

Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. - generell

BGE 125 V 404 Erw. 3; bei Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich

der Haushaltsführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)"

(DTF succitata; cfr.,

pure, DTF 130 V 62, consid. 6.1.2).

Sulla

scorta di quanto precede, occorre concludere che anche in relazione alla

determinazione del diritto all’assegno per grandi invalidi, l’accertamento dei

fatti compiuto dall’assicuratore LAINF convenuto si appalesa come approssimativo.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe

a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti

(cfr. consid. 2.5. e 2.6.).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché, da una parte, ordini nuovi accertamenti medici

con lo scopo di chiarire l’eziologia dei disturbi lamentati dall’insorgente,

nonché di determinare in quale misura il danno alla salute post-traumatico

limita quest’ultima nelle sue funzioni fisiche, rispettivamente, intellettuali

e, d'altra parte proceda ad un indagine a domicilio e

allestisca un rapporto che rispetti i requisiti posti dalla giurisprudenza di

cui alla citata DTF 128 V 93.

In tale

contesto, la CO 1 esaminerà pure gli atti dell’UAI, che avrebbero consentito a quest’ultimo

di assegnare alla ricorrente un assegno per grande invalido di grado medio (cfr.

consid. 1.6.).

In

seguito, l'assicuratore LAINF convenuto si pronuncerà di nuovo, mediante

l’emanazione di una decisione formale, sul diritto di RI 1 di percepire

l’assegno per grandi invalidi e, se del caso, sul grado della grande

invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione 16.7.2004 è annullata.

§ Gli atti sono

rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.7..

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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