Lexipedia

Decisione

35.2004.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2005Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., 2003, ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G. P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la

procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid.

Considerandi

2.

et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid.

2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata

in RDAT I-2003 N.69.

2.5

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua

precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

La nostra Massima Istanza ha rammentato tale prassi in una sentenza

del 24 ottobre 2003 nella causa D. (U 325/02), in cui ha confermato la

precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un

assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore

LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione

inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto

assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo, e, dall'altro

lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del

termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali,

in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute

in giudicato.

Il TFA,

al riguardo, ha precisato:

"

(…) rammentando la prassi vigente in materia

(RAMI 1994 no. U 191

pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha

esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido

anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui procedura

non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere presentata al più

tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione (cpv. 1), eccezion

fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un crimine o un

delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei

Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso individuale per

violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e

la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione (art. 67 cpv. 2 e

66.

cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non realizzandosi pacificamente

un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA, la Corte cantonale ha

giustamente rilevato che le domande di revisione 18 aprile 1994, 1° ottobre

1996.

e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della decisione su opposizione in

lite del 9 luglio 2002, sono state presentate dall'interessato fuori tempo

massimo, ossia oltre il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA, in

concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992, vanamente il ricorrente cerca di

invocare un motivo di interruzione del termine decennale a dipendenza del fatto

che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe formulato simili richieste,

evase dall'assicuratore infortuni con decisioni informali, a tal proposito,

sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 191 pag. 145,

confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza del 29 novembre 2000 in

re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato che il termine decennale

di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di eventualmente essere interrotto

soltanto in presenza di una richiesta formalmente valida, che in particolare

indichi il motivo di revisione e la sua tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in

concreto, le richieste di riapertura della pratica formulate prima del febbraio

1992.

non adempivano le condizioni minime formali per essere trattate come

valide domande di revisione, così, da un esame degli atti, si osserva che esse

o già difettavano della necessaria forma scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è

il caso per le richieste del 1984 e del 1988 allorché D.________ si presentò

per discutere il suo caso presso gli uffici del servizio sociale cantonale,

rispettivamente presso l'agenzia INSAI di Bellinzona - o comunque risultavano

prive della necessaria motivazione, come si deve in particolare constatare per

la domanda del 1985 - allorché l'interessato, consegnando una lettera del

parroco di V.________, si presentò dal dott. M.________, che nel 1982 aveva

reso per l'INSAI la valutazione sanitaria poi posta a fondamento della relativa

decisione, dichiarando di soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una

cura - e per quella del 1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise,

senza formalità e motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro

pressoché illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve

infine valere anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di

quelle precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare

gli stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua

tempestività, non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima

del febbraio 1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide

istanze di revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben

difficilmente avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui

all'art. 67 cpv. 1 PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le

decisioni informali (datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988

e 16 maggio 1991), emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle

succitate domande e mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza

di nuovi elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza,

sono comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro

un congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso

con la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di

una decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche

sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto

amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere

impugnato mediante ricorso entro 90 giorni), stante quanto precede, le

ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si appalesano

irrilevanti a fini del giudizio." (STFA del 24 ottobre 2003 nella causa

D., U 325/02)

I termini

citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante

quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia

l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non

fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 53, n. 16).

2.6

L'assicurato,

davanti al TCA, ha censurato il rifiuto da parte dell'Istituto assicuratore

convenuto di riconsiderare la propria decisione del 17 marzo 2003, allegando

che, siccome dalla documentazione medica prodotta risulta in modo

inequivocabile, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che i

disturbi fisici e psichici di cui soffre sono in relazione di causalità

naturale e adeguata con l'evento traumatico dell'ottobre 2002, il provvedimento

menzionato è manifestamente errato e la relativa rettifica ha una notevole

importanza (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

A tale

riguardo va indicato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione

non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione

cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non

sussiste dunque una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta valere

in giustizia. Conseguentemente le decisioni di non entrata nel merito di una

domanda di riconsiderazione, di massima, non sono impugnabili (cfr. DTF 117 V

12.

consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid.

1b/cc; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003 N.69; STFA del 14 luglio 2003

nella causa N., C 7/03, consid. 2.1.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G,

I 133/04, consid. 1.2.).

A quest'ultimo proposito Kieser

puntualizza:

"

Der Entscheid über die Vornahme der Wiedererwägung ist in das Ermessen des

Versicherungsträgers gestellt (so BB1 1991 II 262). Damit wird die bisherige

Rechtsprechung weitergeführt, welche betont hat, dass ein - gerichtlich

durchsetzbarer - Anspruch auf eine Wiedererwägung nicht besteht (vgl. BGE 106 V

79; Kritik bei KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 611 f.). Immerhin hat aber der

Versicherungsträger den Entschied über die Vornahme der Wiedererwägung

willkürfrei und unter Beachtung des Gebotes der Rechtsgleichheit zu fällen

(dazu JACOBI, Anspruch auf Wiedererwägung, 479 f., der festhält, dass der Versicherungsträger

bei seinem Entscheid die verfassungsmässigen Prinzipien zu beachten hat)."

(U. Kieser, op, cit., ad art. 53 n. 22)

Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito,

esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova

decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo

caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una

riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.

Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a

torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse

manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza

notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479

consid. 1b/cc).

L'insorgente,

nell'atto ricorsuale, ha contestato il fatto che l'CO 1 non ha in alcun modo

motivato il suo rifiuto di riconsiderare la decisione del 17 marzo 2003, ciò

che a mente del ricorrente costituirebbe un manifesto arbitrio (cfr. doc. I pag.

5).

L’assicuratore LAINF

convenuto, nella decisione su opposizione, ha, tuttavia,

precisato di non avere intenzione di entrare nel merito della domanda di

riconsiderazione del 17 marzo 2003, visto che esso non può essere obbligato a

riconsiderare una decisione, (cfr. doc. A).

Secondo

questa Corte la motivazione fornita dall’CO 1 per non entrare nel merito della

domanda di riconsiderazione risulta sufficiente.

Di conseguenza

l'assicuratore LAINF, non avendo violato il diritto di essere sentito dell'assicurato

che comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata (cfr. STFA del

10.

giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini,

Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren

des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii), nemmeno

ha contravvenuto al principio del divieto dell'arbitrio.

Per costante

giurisprudenza, infatti, una decisione non è arbitraria - e quindi non viola

l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella

adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo

è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un

chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di

giustizia e equità. Di conseguenza, il Tribunale federale si scosta dalla

soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solo se questa appare destituita

di qualsiasi fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio

impugnato è arbitrario nel suo risultato, ma non quando soltanto i suoi motivi

sono insostenibili oppure non è motivata (cfr. DTF 124 V 137 consid.

2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27

gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

In simili condizioni,

considerato che l'assicuratore LAINF non può essere obbligato a procedere a una

riconsiderazione, non può essere mosso alcun addebito all'CO 1 di non avere verificato

nel merito i presupposti di una riconsiderazione.

Inoltre il TCA non è

legittimato a esaminare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione (cfr.

STCA del 2 ottobre 2003 nella causa G., 35.01.57).

Il ricorso su questo punto

risulta, pertanto, irricevibile (per un caso analogo cfr. STFA del 14 luglio

2003.

nella causa N., C 7/02).

2.7

L'assicurato, dinanzi al TCA,

ha poi fatto valere che a torto l'CO 1 ha rifiutato di procedere alla revisione

processuale della decisione del 17 marzo 2003, in quanto non sarebbero

adempiuti i relativi presupposti.

Nel ricorso egli ha

asserito che gli atti medici, da lui allegati, comprovano l’esistenza di dolori

cronici, di disturbi alla colonna cervicale e lombare, di un deficit erettile,

nonché di disturbi psichici e che queste problematiche sono state cagionate

dall'infortunio del 2 ottobre 2002 e sono in relazione di causalità adeguata

con quest'ultimo. A mente del ricorrente si giustifica, quindi, la revisione

del provvedimento citato (cfr. consid. I, consid. 1.5.).

L'insorgente ha inoltrato

all'assicuratore LAINF convenuto una richiesta di revisione della decisione

formale del 17 marzo 2003 il 29 aprile 2004 (cfr. doc. 059), trasmettendo una

serie di documenti medici.

Più precisamente egli ha inviato

all'CO 1 il certificato del 22 aprile 2004 della Dr. __________, medico

chirurgo, le relazioni fisiatriche del 20 dicembre 2003 e del 20 aprile 2004

del Dr. __________, Primario dell'Azienda ospedaliera della __________ e della __________,

il referto dell'Ambulatorio di elettromiografia ed elettroneurografia

dell'Istituto clinico __________ relativo all'esame del 25 marzo 2004, il

referto del 16 aprile 2004 della RM del rachide cervicale, la decisione

negativa del 30 gennaio 2004 relativa alla richiesta di revisione

dell'invalidità civile __________, l'attestazione del 9 gennaio 2004 del Dr. __________,

responsabile della Struttura semplice di cure palliative dell'Azienda

ospedaliera della __________ e della __________, il certificato del 17 novembre

2003.

del Dr. __________ dell'ambulatorio psichiatrico dell'Azienda ospedaliera

della __________ e della __________, il rapporto del 6 maggio 2003 del Dr. __________,

andrologo, concernente una visita andrologica e il referto del 9 maggio 2003

del Dr. __________ (cfr. doc. 052-058).

Come visto (cfr. consid.

2.6

), la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto

se la relativa domanda è presentata entro 10 anni dalla notificazione della

decisione e entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

In casu il termine

assoluto di 10 anni è ossequiato, visto che la decisione di cui è stata

richiesta la revisione è stata emessa il 17 marzo 2003.

Ci si potrebbe, per

contro, chiedere se il termine relativo di 90 giorno è stato rispettato. La

documentazione medica allegata alla domanda di revisione del 29 aprile 2004,

infatti, è stata allestita dal mese di maggio 2003 al mese di aprile 2004 e, a

mente dell'assicurato, è considerata tutta rilevante.

Come primo documento,

l'assicurato, nella sua richiesta di revisione, ha menzionato “il

certificato medico da cui si evince che le limitazioni di cui lo stesso sono

imputabili all'infortunio occorsogli il 2/10/2002 e non sono frutto di malattia

semplice” (cfr. doc. 059).

Si tratta dall'attestazione

medica della Dr. __________ del 22 aprile 2004, che ha indicato che il

ricorrente è affetto da esiti di trauma da schiacciamento del rachide con cervobrachialgia

bilaterale, dorsalgia, impotenza sessuale e sindrome depressiva reattiva e alla

relazione fisiatrica del 20 aprile 2004 del Dr. __________, il quale ha

affermato che l'assicurato presenta dorsalgia e cervicobrachialgia sinistra in

esiti da traumatismo risalente al 2 ottobre 2002 (cfr. doc. 058; 058a).

L'ultima attestazione del

Dr. __________ è quella contenuta nel certificato del 20 dicembre 2003

allestito dal medesimo sanitario (cfr. doc. 055).

La questione relativa alla

tempestività dalla domanda di revisione può, in ogni caso, restare irrisolta,

poiché comunque il ricorso contro il rifiuto di procedere alla revisione

processuale della decisione del 17 marzo 2003 va respinto, in quanto, come

verrà esposto dettagliatamente in seguito, fanno difetto i relativi

presupposti.

2.8

Il 2 ottobre 2002

l'assicurato è stato colpito alla schiena e alla gamba, e meglio al ginocchio

destro, da un cassero (cfr. doc. 001). Dal certificato medico LAINF del 21

ottobre 2002, redatto dal Dr. med. __________, risulta quale reperto locale:

dolore all'emitorace sinistro, come pure dolore lombare con progressione di

questi dolori su pressione e movimento; quale reperto radiografico: nessuna

lesione ossea sia a livello toracico che lombare e quale diagnosi: contusione toraco-lombare

(cfr. doc. 003).

Dall'esame radiografico è

comunque stata riscontrata una spondilartrosi a livello L4/L5 (cfr. doc. 004).

L'CO 1, con decisione del

17.

marzo 2003, cresciuta in giudicato a seguito del ritiro delle opposizioni

interposte dall’assicurato e dalla __________ (cfr. consid. 1.2.), ha dichiarato

estinto il proprio obbligo assicurativo, in relazione all'infortunio del 2

ottobre 2002, a far tempo dal 7 aprile 2003, poiché a tale data lo stato

presente immediatamente prima dell'evento traumatico (status quo sine) è

nuovamente stato raggiunto. I disturbi ancora presenti sono da attribuire

esclusivamente a malattia (cfr. doc. 033).

L'assicuratore LAINF è

giunto a tale conclusione, fondandosi sull'apprezzamento del medico di __________,

Dr. med. __________, del 5 marzo 2003.

Il sanitario, in particolare,

ha indicato che:

" (…)

ANGABEN DES VERSICHERTEN

__________ hätte keine Besserung ergeben, er

hätte weiterhin Schmerzen im Bereiche der HWS und der LWS. Das Kribbeln in der

rechten oberen und unteren Extremität sei verschwunden, links sei es noch vorhanden.

Das rechte Knie schmerze ihn noch beim Auf- und Abwärtsgehen, dies sei aber

schon vor dem Unfall gewesen. Schwindel hätte er beim Aufstehen und bei

gewissen Bewegungen.

Antidepressiva hätte er 1 Monat genommen, jedoch

ohne Erfolg. Die Nachtruhe sei nicht gestört. Gelegentlich nehme er noch Aulin.

Autofahren könne er nur kurze Strecken. Es störe ihn auch die seit dem Unfall

aufgetretene Impotenz. Er sei in __________ noch beim Neurochirurgen gewesen.

Nächste Woche werde ein MR der HWS und der LWS gemacht.

BEFUND

Bekannter Versicherter. WS im Lot. Druckdolenz

der HWS und LWS Dornfortsätze und der Muskulatur. FBA 40 cm mit erschwertem

Aufrichten. Unterer Schober 10/14.

HWS:

Jugulum-Kinn-Abstand 16/7; Rotation nach rechts 40°, nach links 30°; Seitenneigung

je 25°, alle Bewegungen werden endphasig als schmerzhaft angegeben. Dynamometer

rechts 12, links 15 (Rechtshänder). Beschwielung der Hände vermindert aber

vorhanden. Zusätzlich werden jetzt aber auch noch Schulterschmerzen beidseits

angegeben mit Abduktion und Extension nur knapp bis zur Horizontalen.

Passiv ist die Abduktion und die Extension über

die Horizontale möglich, Aussenrotation je 45°. Der Zehen-, Fersen- und

Einbeinstand ist beidseits möglich. Der Lasègue im Sitzen je 80°, im Liegen je

60°.

Auf nochmaligen neurologischen Untersuch wird

verzichtet. Ich verweise auf den Austrittsbericht von __________.

BEURTEILUNG

Status nach Rückenprellung 1.10.2002.

Zeugenaussagen zu diesem Ereignis konnten aber im Betrieb nicht erhalten

werden. Rückbeschwerden laut Bericht Klinik Gut schon 16 Jahre vorher ohne

Unfallereignis, ebenfalls Patellarsyndrom rechts ohne Unfallereignis.

In der Annahme eines symptomatischen Vorzustandes

kann bei einer Rückenprellung 6 Monate nach dem Ereignis der Zustand quo ante

oder quo sine als erreicht betrachtet werden.

Der Versicherte wird am 3.3. 50% und ab 7.4. 100% arbeitsfähig geschrieben." (Doc.

030)

Precedentemente alla

visita __________, più precisamente dal 18 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003,

l'assicurato è rimasto degente presso la __________ di __________.

Dal relativo rapporto di

uscita del 21 febbraio 2003 si evince che:

"

Primäre Unfall- und Krankheitsdiagnosen

Unfall vom 01.10.2002

Während der Arbeit vorgeneigt von einem an einem

Kran hängenden und federnden Armaturenbrett von ca. 1 ½ Tonnen am Rücken

getroffen worden.

- Thorax- und LWS-Kontusion

Operationen / Behandlungen

- Konservativ

Funktionelle Diagnosen und Probleme

1.

Myofasziales Schmerzsyndrom

mit

- bewegungs-, belastungs

-und witterungsabhängigen

diffusen myofaszialen

Beschwerden v.a. im

Nacken/Schultergürtel-

und LWS-/Beckengürtelbereich

- schmerzhaft mässiggradig

eingeschränkter

HWS-Beweglichkeit

- nächtlichen Dysästhesien

(Ameisenlaufen) in allen vier

Extremitäten

- anamnestisch Miktions- und

Sexualfunktionsstörung, DD:

schmerzbedingt

ohne

- AP für eine zentrale- oder

peripher-neurologische Ausfälle

bei

- Status nach Thorax- und

LWS-Prellung 01.10.2002

- allgemeiner Dekonditionierung

2.

Posttraumatische Anpassungsstörung mit

depressiver

Komponente sowie

deutlicher Somatisierungs- und

Symptomausweitungstendenz

(ICD-10: F43.2)

Unfallfremd

3.

Belastungsabhängige Schmerzsymptomatik infra-

und

retropatellär rechts

4.

Allergisch bedingtes Asthma bronchiale seit

1995.

bei

bekannter Pollen und Gräserallergie

5.

Penicillin-Allergie

Weitere Diagnosen

- Chronische Gastritis seit 1996 / Anamnestisch

Status nach

zweimaligem Magenulkus, konservativ behandelt

- Status nach Lumbalgie bei Spondylarthrose

L4/5 sowie akutem

Patellasyndrom rechts Oktober 2000

(…)

Beurteilung

Organische Schädigungen und funktionelle

Störungen

4.

½ Monate nach Thorax- und LWS-Kontusion besteht

zur Zeit ein unter stationärer Physiotherapie nicht wesentlich gebessertes

diffuses myofasziales Schmerz­syndrom mit bis auf mässiggradig schmerzhaft

eingeschränkter HWS- Beweglichkeit keinen weiteren funktionellen

Einschränkungen.

Aus neurologischer Sicht stehen heute

Gleichgewichtsprobleme im Vordergrund mässiggradiger Ausprägung jedoch ohne

mögliches neurootologisches Korrelat bei allerdings hier erschwerten

Untersuchungsbedingungen.

Aus psychosomatischer Sicht besteht eine

posttraumatische Anpassungsstörung mit depressiver Komponente sowie deutlicher

Somatisierungs- und Symptomauswettungstendenz (ICD-10: F43.2).

Die subjektiven Angaben korrelieren nur zum Teil

mit den objektiven Befunden.

Die unfallfremde belastungsabhängige

Schmerzsymptomatik infra- und retropatellär rechts stand während des

Aufenthaltes nicht im Vordergrund, wurde auch nicht weiter abgeklärt.

Behinderungen / Fähigkeitsstörungen

Schmerzbedint verminderte Gesamtbelastbarkeit.

Berufliche und soziale Auswirkungen

Herr RI 1 ist von Beruf gelernter Zimmermann und

Chauffeur und besitzt noch einen gültigen Arbeitsvertrag bei der Firma __________.

Zur Vermeidung einer Chronifizierung (aus dem bisherigen Verlauf sich bereits

anbahnend) steht die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess im Vordergrund.

Im Einverständnis des Versicherten wurde eine Arbeitswiederaufnahme mit 50% AUF

ab 03.03.2003 und mit 0% ab 07.04.2003 als gelernter Zimmermann /Chauffeur

vereinbart." (Doc. 028)

Nel mese di febbraio 2003

l'insorgente si è pure sottoposto a un controllo medico in __________. Il Dr. __________,

spec. in neurochirurgia e neurologia, il 12 febbraio 2003, ha indicato che

l'assicurato nel 1984 ha portato un corsetto per 6 mesi per lombosciatica

destra e che in seguito ha ripreso le normali attività fino all’anno precedente

quando ha lamentato dolori al ginocchio destro. A partire, poi, dall'infortunio

del 2 ottobre 2002 l'assicurato ha accusato rachialgie diffuse con irradiazione

agli arti e problemi sessuali; inoltre la problematica maggiore al momento

della visita era agli arti di sinistra e cefalea (cfr. doc. 029).

Alla richiesta di

revisione del 29 aprile 2004 sono stati allegati numerosi certificati medici

elencati in precedenza (cfr. consid. 2.8.; doc. 059), che ora verranno

esaminati nel dettaglio.

Oltre ai certificati della

Dr. __________ del 22 aprile 2004 e del Dr. __________ del 20 aprile 2004 e del

20.

dicembre 2003 già menzionati sopra (cfr. consid. 2.8.; doc. 058), è stato

inviato il referto dell’esame effettuato il 25 marzo 2004 dall'Ambulatorio di elettromiografia

ed elettroneurografia dell'Istituto clinico __________, da cui emerge che:

" (…)

sofferenza neurogena periferica di tipo

acuto-cronico nel territorio motorio radicolare L4, L5 a sx; segni di

sofferenza neurogena periferica cronica di probabile livello radicolare L3, L4

a dx e C8, T1 a sx; da segnalare ridotto reclutamento motorio per sforzo

volontario max nel territorio motorio radicolare C5, C6 a sx in assenza al

momento di attività di denervazione acuta in atto. Utile controllo tra 3

mesi." (Doc. 058b)

Inoltre sono stati

prodotti i referti della RM del rachide cervicale del 16 aprile 2004 e una

certificazione del 9 gennaio 2004 del Dr. __________, responsabile della

Struttura semplice di cure palliative dell'Azienda ospedaliera della __________

e della __________, da cui risulta che l'assicurato presenta un dolore cronico agli

arti superiori e inferiori di difficile trattamento, con caratteristiche del

dolore neuropatico e certamente legato al trauma della colonna pregresso (cfr.

doc. 058c; 056).

Dal rapporto del 17

novembre 2003 del Dr. __________ dell'ambulatorio psichiatrico dell'Azienda

ospedaliera della __________ e della __________, anch’esso allegato alla

domanda di revisione del 29 aprile 2004, si evince:

" (…)

Da un punto di vista psicopatologico il

paziente, che al colloquio è vigile e perfettamente orientato, adeguato

nell'aspetto e nel comportamento e si esprime con eloquio fluido e corretto dal

punto di vista formale e dei contenuti con giudizio di realtà integro, risulta

affetto da un Disturbo dell'Adattamento (I.C.D. IX C.M. 309.9) caratterizzato

da irritabilità, disforia, ansia, preoccupazioni riguardo al futuro, insonnia.

Il trattamento farmacologico attuale, prescritto dallo specialista della

terapia del dolore, risulta a mio avviso pertinente; al fine di migliorare le

sue condizioni psicologiche potrebbe essere utile una psicoterapia, per la

quale ho indicato al paziente la Psicologa del Servizio." (Doc. 054)

Il 6 maggio 2003 ha avuto

luogo una visita da parte del Dr. __________, andrologo presso l'Azienda

ospedaliera di __________. Il medico ha concluso che alla luce degli esami

esperiti la causa dei problemi sessuali è prevalentemente di natura organica (cfr.

doc. 052).

Nel seguente rapporto del

9.

maggio 2003 egli ha in particolare rilevato:

" (…)

Il paziente riferisce che tale situazione

di D.E. non era presente prima dell'incidente occorsogli in data 02.Ott. 2002

sul lavoro. In tale occasione è stato colpito da un'armatura sulla colonna

vertebrale che ha interessato anche la zona di L4-L5 dove notoriamente vi sono

alcuni centri interessanti l'erezione.

Gli esami effettuati hanno messo in

evidenza che il deficit erettile lamentato dal paziente (50% dell'erezione

normale) è di causa organica (vedi ref dello snap gauce). Gli esami ormonali

sono infatti risultati nei limiti di norma tranne Lh che è modicamente

aumentato ma non dà sicuramente problemi per quanto riguarda D.E. Il

testosterone infatti appare normale. Ciò può fare pensare ad una certa

insufficienza testicolare che però viene corretta dall'aumento appunto dell'LH.

Pertanto si può affermare che, anche se non

con certezza, esiste notevole probabilità che il deficit erettile lamentato dal

sig. RI 1 sia diretta causa del trauma subito a suo tempo alla colonna

vertebrale. Spesso tali situazioni possono anche risolversi spontaneamente nel

tempo oppure no (e solo col tempo lo si potrà verificare); per ora però il

problema esiste e il paziente è costretto ad assumere Sidenalfil." (doc.

053)

L’intera documentazione

prodotta dall’assicurato è stata sottoposta al medico __________ di __________,

Dr. med. __________, il quale l’11 maggio 2004 ha osservato:

" Contrariamente

a quanto esposto nella documentazione fornita dall'assicurato, egli ha

riportato l'1.10.2002 (recte: 2.10.2002) una contusione all'emitorace

sinistro come pure a livello della colonna lombare.

In nessun momento viene descritta o documentata una lesione a

livello della colonna cervicale. Trattasi di una contusione da

parte di un cassero, tuttavia non viene descritto un ferimento (nemmeno

una FLC).

Con la documentazione medica prodotta posteriori alla decisione

del 17.3.2003, non vengono presentati dei nuovi fattori medico-scientifici

oggettivi, oltre a quanto già conosciuto nel caso iniziale. Segnatamente i vari

medici interpellati non hanno potuto documentare alcuna lesione strutturale

post-traumatica, direttamente riconducibile all'evento del 2.10.2002.

Questo vale particolarmente per la lamentata cervico-brachialgia

sinistra, algie alle spalle, dorsalgia, ipodisestesia alla mano sinistra,

impotenza sessuale, spondilosi C3-C7, protrusione discale C5/C6, asma

bronchiale, sindrome depressiva, sofferenza neurogena periferica di tipo acuto

(cronico) a tutti i livelli (lombare e dorsale e cervicale)!" (Doc. 060)

Con l'opposizione

inoltrata contro la decisione formale del 25 maggio 2004 con cui l'CO 1 ha

stabilito che non sono date le premesse per procedere alla revisione

procedurale del provvedimento del 17 marzo 2003 (cfr. doc. 062), l'assicurato

ha trasmesso all'assicuratore LAINF, da una parte, il rapporto del 27 maggio

2004.

della Dr. __________, spec. in neurofisiopatologia presso l'Istituto

Clinico __________, relativo a uno studio neurofisiologico pelvi-perineale, da

cui risulta che le indagini svolte hanno evidenziato la presenza di alterazioni

della conduzione degli stimoli somatosensoriali a partenza dai nervi Pudendo di

livello soprasacrale, con minima alterazione della conduzione efferente

simpatico-cutanea al perineo di destra e che il quadro è compatibile con

l'anamnesi e giustifica una alterata sensibilità somatica genitosessuale (cfr.

doc. 062a).

Dall'altra, la

certificazione del 2 giugno 2004 del Dr. __________, che basandosi sulle

risultanze del citato studio neurofisiologico pelvi-perineale ha concluso che

gli esami effettuati depongono per un indiretto rapporto causa-effetto fra i

disturbi sessuali e l'infortunio dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 062b).

Il Dr. med. __________, in

relazione a queste ultime due attestazioni mediche, il 16 luglio 2004, ha

precisato:

" In

merito ai disturbi, fatti valere dall'assicurato, oltre mezz'anno dal semplice

infortunio l'1.10.2002 (recte: 2.10.2002), rinviamo già al nostro

apprezzamento precedente dell'11.5.2004.

Posteriormente a questa data, il signor RI 1 ha prodotto uno

"studio neurofisiologico pelvi-perineale" del 27.5.2004

dell'ambulatorio di neuro-urofisiologia dell'Istituto Clinico __________

(provincia di __________), rispettivamente un relativo rapporto del dr. __________,

responsabile di urologia (del 2.6.2004).

Nell'interpretazione si parte dalla premessa erronea che

l'assicurato avesse subito un trauma diretto della colonna dorsale (invece

trattasi di una contusione dell'emi-torace sinistro).

Infatti fa riferimento diretto alla sua relazione del 9.5.2003,

dove si postula un'erezione ipovalida, per il 50% a causa

prevalentemente organica, rispettivamente modica insufficienza

testicolare.

Nel suo rapporto del 2.6.2004 invece riconduce il tutto ad

una lesione neurale rispettivamente ad una relazione diretta fra i disturbi

sessuali e l'incidente subito. Si appella al commento finale delle conclusioni

della dr.ssa __________ (rapporto del 27.5.2004), rispettivamente a delle

diagnosticate "alterazioni della conduzione degli stimoli somato-sensoriali

a partenza dai nervi pudendo di livello

sopra-sacrale, con minima alterazione della conduzione efferente

simpatico-cutaneo al perineo di destra". Viene quindi postulata

un'affezione neurogena, contrariamente a quanto sostenuto dal dr. __________ in

precedenza.

Inoltre, il tutto risulta molto confusionale, in quanto uno studio

neurofisiologico fa senso unicamente, se vengono ricercate prima delle lesioni direttamente

a livello midollare/radicolare.

A parte questo, anche la dr.ssa __________ parte dalla premessa

erronea, che l'assicurato abbia avuto un trauma dorsale e cervicale.

In sintesi, anche la nuova documentazione prodotta questa

primavera non è assolutamente in grado di documentare una lesione

strutturale post-traumatica, tanto meno per la disfunzione erettile.

Deve essere quindi confermata integralmente la decisione del 17.3.2003."

(Doc. 064)

Con il ricorso al TCA

contro la decisione su opposizione del 10 agosto 2004, che ha confermato il

precedente provvedimento del 25 maggio 2004, l'assicurato ha prodotto un

rapporto del 17 settembre 2004 del Dr. __________, il quale si riconferma in

quanto sostenuto nell'attestazione del 2 giugno 2004 (cfr. doc. B) e un referto

del 17 ottobre 2004 del Dr. __________ dell'Istituto Auxologico __________ (__________)

– Divisione di neurologia e neuroriabilitazione, in cui risulta l'anamnesi

remota e prossima dell'assicurato, oltre agli esiti dell'esame obiettivo

generale e neurologico (cfr. doc. C).

Inoltre è stato allegato

il rapporto del 2 novembre 2004 del Dr. __________, medico chirurgo, spec. in

medicina legale e della assicurazioni di __________ (cfr. doc. D), da cui

emerge segnatamente:

" (…)

Disturbi lamentati: dolore e

limitazione dei movimenti del rachide in toto con impossibilità a mantenere

protratte posture obbligate e finanche il prolungato ortostatismo. Parestesie

agli arti superiori specie a sinistra. Dolore lungo il decorso della sciatico

bilateralmente. Deficit erettile per cui assume terapia farmacologica al

bisogno, senza significativi miglioramenti del deficit stesso." (Doc. D)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989.

pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112.

V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974.

pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie le valutazioni mediche del 17 settembre 2004 del Dr. __________

(cfr. doc. B), del 17 ottobre 2004 del Dr. __________ (cfr. doc. C) e del 2

novembre 2004 del Dr. __________ sono posteriori all'emissione

della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state prodotte con l'intento di

acclarare lo stato di salute dell'assicurato in relazione all'infortunio del 2

ottobre 2002, la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al periodo

antecedente il 10 agosto 2004. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini

del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi

di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su

opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.9

Attentamente esaminata la

documentazione medica agli atti, questo Tribunale deve concludere che non

risultano elementi di fatto o mezzi di prova nuovi rispetto a quando è stata

emessa la decisione formale del 17 marzo 2003.

Dapprima è utile

rammentare che non è sufficiente a giustificare una revisione il fatto che una

nuova perizia dia un apprezzamento differente dei fatti già noti al momento

della procedura precedente (cfr. consid. 2.5.; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa M., U 149/03, consid. 1.2.).

I disturbi accusati e

certificati posteriormente al 17 marzo 2003, dolori dorsali e cervicali,

disturbi sessuali e il disturbo di adattamento, erano tutti già stati messi in

luce prima del marzo 2003, sia dai medici della __________ di __________, che

dal medico __________, che dal Dr. __________, interpellato dal ricorrente (cfr.

doc. 028-030).

Non sono, invece, stati

fatti valere altri disturbi, né ne è stato allegato e comprovato un notevole

peggioramento.

Le problematiche già

presenti precedentemente al marzo 2003 sono solo state apprezzate in modo

diverso rispetto a quanto indicato dai medici della __________ di __________ e

al medico __________, Dr. __________.

Infatti questi ultimi

avevano dichiarato che le lamentele soggettive dell'assicurato correlavano

solamente in parte con i reperti oggettivi e che quindi, visti la contusione

subita in assenza di lesioni e il fatto che il ricorrente già precedentemente

all'infortunio dell'ottobre 2002 era affetto da disturbi alla schiena, dopo sei

mesi dal sinistro si doveva considerare intervenuto lo status quo sine (cfr.

doc. 030; 028; consid. 2.9.).

I sanitari che hanno

visitato l'assicurato posteriormente al marzo 2003 hanno, per contro, affermato

che le problematiche accusate dall’insorgente, ossia, in particolare, a livello

somatico, i dolori dorsali e cervicali, i disturbi sessuali e, dal profilo

psichico, il disturbo di adattamento, si troverebbero in relazione di causalità

con l'evento traumatico dell'ottobre 2002 (cfr. consid. 2.9.; doc. 054; 058;

058a; 053; 062b; B; D).

Tuttavia, i medici

interpellati dall’assicurato non hanno oggettivato reperti organici

post-traumatici che potessero spiegare la sintomatologia lamentata dal

ricorrente, come del resto precedentemente al marzo 2003.

Per quanto concerne i

disturbi sessuali, è vero che la Dr. __________ ha attestato che dalle indagini

neurofisiologiche pelvi-perineale svolte è emersa la presenza di alterazioni

della conduzione degli stimoli somatosensoriali a partenza dai nervi Pudendo di

livello sopra-sacrale, con minima alterazione della conduzione efferente

simpatico-cutanea al perineo di destra e che il quadro è compatibile con

l'anamnesi e giustifica una alterata sensibilità somatica genitosessuale (cfr.

doc. 062a; consid. 2.9.).

La conclusione a cui è

giunto, partendo da tali risultati, il Dr. __________, ossia l'esistenza di un

rapporto diretto con l'infortunio dell'ottobre 2002 a seguito del trauma alla

colonna lombare subito (nel certificato del 2 giugno 2004 aveva indicato trauma

alla colonna dorsale - cfr. doc. 062b -, ma poi il 17 settembre 2004 si è

corretto), costituisce soltanto un apprezzamento differente da quello dei

medici della __________ e del Dr. __________. Non sono, in effetti, state

documentate lesioni strutturali particolari, come evidenziato dal Dr. __________

(cfr. doc. 064; consid. 2.9.).

Al

riguardo, a titolo abbondanziale, va rilevato che la dottrina medica dominante

ritiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato

anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi

6.

mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a

contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia di traumi vertebrali).

Tale tesi

dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,

conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,

l'aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un'affezione degenerativa

preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un

infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti

radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle

vertebre, così come l'apparizione oppure l'ingrandimento di lesioni dopo il

trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella

causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,

ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.

inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del

3.

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il

genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una

contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza

di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i

propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr.,

pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,

in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).

Al

proposito va pure rilevato che in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa

M. (U 165/02) l'Alta Corte, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha

ricordato che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili

mediante indagine radiologica, il genere di trauma subito dall'assicurato,

ossia colpo di frusta cervicale e distorsione della colonna lombare, cessa di

produrre i propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi

dell'infortunio.

In simili condizioni il

TCA ritiene che non si debba procedere agli ulteriori atti istruttori pretesi

dall’assicurato (perizia medica giudiziaria; cfr. doc. I, V), in quanto, da un

lato, non essendo stati fatti valere dei fatti nuovi o apportate delle nuove

prove, a più forte ragione non si pone la questione di sapere se le nuove

circostanze siano o meno suscettibili di condurre a delle conclusioni diverse

rispetto a quelle a cui è pervenuto il medico __________ di __________, Dr. med.

__________, nel mese di marzo 2003.

Dall’altro, non spetta al

TCA cercare dei nuovi elementi di fatto o delle nuove prove.

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte ritiene che a ragione l'assicuratore LAINF convenuto ha

respinto la richiesta di revisione processuale della decisone formale del 17

marzo 2003, non essendo adempiute le relative condizioni.

La decisione su

opposizione del 10 agosto 2004 dell'CO 1 deve quindi essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster