35.2004.99
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 marzo 2005Italiano61 min
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Numero d'incarto:
35.2004.99
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, TCA
Titolo:
riapertura del caso negata. Da un lato,infatti,l'assicuratore LAINF non può essere obbligato a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato. Dall'altro, relativamente alla revisione processuale, a prescindere dalla tempestività o meno della relativa domanda, non risultano fatti o prove nuovi
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PROTEZIONE DALL'ARBITRIO
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 9 COST
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.99
rs/ss
Lugano
21 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 2 ottobre
2002 RI 1 – all'epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in
qualità di carpentiere/autista –, sul posto di lavoro, è stato colpito alla
schiena e a una gamba da un cassero, riportando una contusione all'emitorace
sinistro e a livello della colonna lombare (cfr. doc. 001-003).
Il caso è
stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni
assicurative.
1.2. Con
decisione formale del 17 marzo 2003, l'Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il proprio obbligo assicurativo a far tempo dal 7 aprile 2003 (cfr.
doc. 033).
Le
opposizioni interposte avverso tale provvedimento dalla __________, il 24 marzo
2003, e dall'assicurato, il 2 aprile 2003, sono state ritirate il 29 aprile
2003, rispettivamente con scritto dell'interessato pervenuto all'CO 1 il 1°
luglio 2003 (cfr. doc. 034, 035, 040, 048), cosicché la decisione formale del
17 marzo 2003 è cresciuta in giudicato.
1.3. Il 29 aprile
2004 l'assicurato ha chiesto la riapertura del suo caso da parte dell'CO 1,
allegando della documentazione medica (cfr. doc. 059).
L'assicuratore
LAINF convenuto, con decisione formale del 25 maggio 2004, ha stabilito che non
sono date le premesse per procedere alla revisione procedurale della decisione
del 17 marzo 2003, poiché non sono presenti nuovi elementi di giudizio. Inoltre
l’Istituto assicuratore ha indicato che non avrebbe proceduto a una
riconsiderazione del proprio provvedimento (cfr. doc. 061).
1.4. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr.
doc. 62),
l'assicuratore infortuni, il 10 agosto 2004, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 novembre 2004, l'assicurato ha chiesto l'annullamento
dell'impugnata decisione su opposizione e che, di conseguenza, la decisione del
17 marzo 1003 sia oggetto di revisione, rispettivamente di riconsiderazione,
nel senso che gli sia riconosciuto il diritto di continuare a beneficiare anche
dopo il 17 marzo 2003 di prestazioni assicurative giusta la LAINF per i postumi
fisici e psichici dell'infortunio professionale del 2 ottobre 2002,
segnatamente di una rendita d'invalidità del 20% a far tempo dal 17 marzo 2003
e di un'indennità per menomazione dell'integrità
psico-fisica
del 30%.
A
motivazione delle sue pretese l'assicurato ha osservato:
"
(…)
2. In data 2.10.2002 sono rimasto
vittima di un grave infortunio professionale, allorché sul posto di lavoro sono
rimasto schiacciato da un'armatura del peso di circa 1.5 tonnellate,
sganciatasi da una gru.
Da allora accuso
forti dolori e limitazioni dei movimenti di tutta la colonna vertebrale, che mi
hanno cagionato e ancora mi cagionano disturbi agli arti superiori, specie a
sinistra, e agli arti inferiori, specie a destra, nonché un deficit erettile.
Inoltre soffro di
disturbi post-traumatici di adattamento con componente depressiva: in
particolare sono molto irritabile, ansioso e non riesco più a dormire.
A
questo proposito vi rinvio alla documentazione medica contenuta nel mio incarto
LAINF, di cui chiedo il richiamo in questa sede, come pure al rapporto datato
17.9.2004 del dott. __________ dell'Ospedale __________ di __________, al
rapporto datato 17.10.2004 del dott. __________ della Divisione di Neurologia e
Neuroriabilitazione dell'Ospedale __________ di __________ nonché al rapporto
datato 2.11.2004 del dott. __________ Medico Chirurgo, Specialista in Medicina
Legale e delle Assicurazioni, __________, che vengono allegati al presente
gravame.
A causa dei postumi
fisici e psichici dell'infortunio professionale da me subito non sono più stato
in grado di riprendere a svolgere la mia attività professionale di carpentiere,
né peraltro alcuna altra attività lavorativa.
Da
notare che a causa dei postumi fisici e psichici dell'evento infortunistico del
2.10.2002 la Commissione medica di verifica di __________ mi ha giudicato
invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70% a
decorrere dal 1.8.2003, fermo restando che nel 1989 ero già stato giudicato
invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% per
asma bronchiale, e meglio come risulta dal verbale di tale visita, che pure viene
allegato al presente gravame. Chiedo comunque, qualora codesto Lodevole
Tribunale lo ritenesse necessario ai fini del giudizio, di essere sottoposto ad
una perizia medica.
3. Inizialmente la CO 1, __________, ha
preso a suo carico le conseguenze assicurative dell'infortunio professionale da
me subito, assumendosi i costi delle cure mediche necessarie e versandomi le
relative indennità giornaliere.
Con
decisione datata 17.3.2003 la CO 1, __________, ha tuttavia sospeso le proprie
prestazioni assicurative a mio favore, poiché, a detta dei suoi medici, tra i
disturbi da me accusati e l'infortunio professionale del 2.10.2002 il nesso di
causalità non era più dato: tale decisione è cresciuta formalmente in
giudicato.
4. Con lettera datata 29.4.2004 ho chiesto
alla CO 1, __________, di riesaminare la decisione del 17.3.2003 della CO 1, __________,
ciò che la CO 1, __________, ha rifiutato di fare con decisione del 25.5.2004,
poiché essa era giunta alla conclusione che non vi erano nella fattispecie le
premesse per procedere alla revisione processuale della decisione del 17.3.2003
e poiché la stessa si è dichiarata nel contempo non disposta ad effettuare una
riconsiderazione di detta decisione.
In
data 14.6.2004 ho tempestivamente sollevato opposizione contro la decisione
della CO 1, __________, datata 25.5.2004 e la CO 1, __________, con decisione
del 10.8.2004, oggetto del presente ricorso, ha respinto la mia opposizione,
confermando la decisione del 25.5.2004 della CO 1, __________.
Di
qui il presente gravame, mediante il quale chiedo che la decisione datata
10.8.2004 della CO 1, __________, con cui è stata respinta la mia opposizione
contro la decisione della CO 1, __________, datata 25.5.2004, venga
integralmente annullata e che la decisione datata 17.3.2003 della CO 1, __________,
sia oggetto di una revisione risp. di una riconsiderazione, nel senso che mi
venga riconosciuto il diritto di continuare a beneficiare anche dopo il
17.3.2003 di prestazioni assicurative giusta la LAINF sia per i postumi fisici,
sia per quelli psichici dell'infortunio professionale del 2.10.2002, in
particolare del versamento di una rendita d'invalidità del 20% a partire dal
17.3.2003. e di un'indennità per menomazione dell'integrità psico-fisica del
30%.
5.5.1.
La CO 1, __________,
con la propria decisione del 10.8.2004 si è avantutto rifiutata, a torto, di
riconsiderare in applicazione dell'art. 53 cpv. 2 LAINF la decisione del
17.3.2003 della CO 1, __________: infatti la documentazione medica da me
prodotta dimostra in modo inequivocabile che, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, nella fattispecie tra l'infortunio professionale
del 2.10.2002 e i disturbi fisici e psichici di cui soffro nonché la
conseguente incapacità al lavoro e al guadagno da me presentata vi era e vi è
tuttora una relazione di causalità naturale; lo stesso vale per la menomazione
della mia integrità psico-fisica.
Quanto all'adeguatezza
del nesso di causalità, essa è senz'altro data nel mio caso, poiché l'evento
infortunistico in questione, in considerazione di tutte le circostanze concrete
del medesimo, appare idoneo, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza generale della vita, a cagionare sia le lesioni organiche, sia
quelle psichiche da cui sono affetto nonché la mia conseguente incapacità al
lavoro e al guadagno, come pure la menomazione della mia integrità
psico-fisica.
In particolare, per
quel che è dei postumi infortunistici psichici faccio notare che siamo in
presenza di un infortunio grave, che mi ha cagionato un'incapacità al lavoro e
al guadagno permanente, dolori fisici cronici nonché impotenza sessuale, vale a
dire lesioni la cui natura e gravità sono idonee, secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza generale della vita, a provocare i disturbi psichici
dei quali soffro.
Ne deriva che la
decisione datata 17.3.2003 della CO 1, __________, risulta essere
manifestamente errata: è pure chiaro che nel mio caso la rettifica di detta
decisione ha una notevole importanza.
Nella fattispecie la CO
1, __________, non ha in alcun modo motivato il suo rifiuto di riconsiderare
tale decisione, ciò che costituisce un manifesto arbitrio.
Se è vero infatti che
la CO 1 ha la facoltà ma non l'obbligo di riconsiderare una decisione, è
altrettanto vero che essa in ogni caso è tenuta a rispettare i principi
costituzionali, tra cui, appunto, quello del divieto dell'arbitrio.
5.2.
In secondo luogo la CO
1, __________, nella propria decisione del 10.8.2004 ha ritenuto di non poter
neppure procedere alla revisione della decisione del 17.3.2003 della CO 1, __________,
in applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LAINF, poiché, a mente sua, la
documentazione medica da me prodotta non apporterebbe nuovi fattori medico-scientifici
e sarebbe inoltre contraddittoria.
Queste asserzioni della CO 1 sono tuttavia
del tutto inesatte.
In effetti il dott. __________,
il quale nel proprio rapporto del 17.9.2004 ha messo in luce l'esistenza di un
deficit erettile di origine neurogena a causa di una lesione dei potenziali dei
nervi pudendi, così si è espresso:
" Relativa
al paragrafo b punto 2 pag. 3 "alla frase"... non può essere ignorato
che la documentazione prodotta è contraddittoria ... " si precisa quanto
segue:
Il sottoscritto
nella prima visita datata 22.04.2003 ha visitato il paziente e richiesto alcuni
esami sia per una valutazione del deficit erettile sia nel sospetto che il d. e.
lamentato potesse essere messo in rapporto diretto con l'incidente occorso in
data 02.10.2002. Alle prime visite, senza gli accertamenti strumentali e laboratoristici,
nessun medico al mondo può fare certezza di diagnosi in qualsiasi campo
(altrimenti faremo a meno di ecografie, tac, esami di laboratorio eccetera...).
Una volta avuti
tutti gli esami a disposizione e, in particolare nel caso del sig. RI 1,
l'esame da me richiesto di valutazione dei potenziali evocati dei nervi pudendi
con quesito diagnostico di sospetta lesione degli stessi (sospetto già
suffragato sia dall'anamnesi che da altri esami precedentemente effettuati,
vedi prec), la risposta è stata chiara e inequivocabile 'presenza di
alterazioni della conduzione degli stimoli somatosensoriali a partenza dai
nervi pudendo di livello soprasacrale ...
Quadro compatibile
con l'anamnesi e giustifica una alterata sensibilità somatica genito
sessuale... ecc).
Rapporto
causa effetto pertanto a mio parere chiaro con l'incidente occorso.
Nessuna
contraddizione pertanto con le relazioni precedentemente effettuate che
confermo in ogni loro parte e senza ombra di dubbio."
Da notare inoltre che
questo medico nel proprio rapporto del 17.9.2004 ha pure avuto modo di
evidenziare che con ogni probabilità la terapia riabilitativa alla quale mi sto
sottoponendo è stata iniziata tardivamente.
Come già anticipato, la
documentazione medica da me prodotta comprova altresì in modo inequivocabile
l'esistenza e il persistere dei dolori cronici, dei disturbi alla colonna
cervicale e lombare nonché dei disturbi psichici da cui sono affetto, come pure
il fatto che tutti questi pregiudizi della mia salute fisica e psichica nonché
l'incapacità al lavoro e al guadagno e la menomazione della mia integrità
psico-fisica che ne derivano sono stati cagionati dall'infortunio del
2.10.2002.
Sull'adeguatezza della
relazione di causalità vi rimando a quanto da me già indicato al punto 5.1. del
presente gravame.
Sono dunque
dell'opinione che nella fattispecie sono dati tutti i presupposti per procedere
alla revisione della decisione della CO 1, __________, datata 17.3.2003."
(Doc. I)
1.6. In risposta,
l'CO 1 ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 28
dicembre 2004 l'assicurato ha prodotto copia dei referti medici della __________
dei mesi da dicembre 2002 a febbraio 2003 (cfr. doc. F-L), peraltro già agli
atti, e ha precisato:
" (…)
Il ricorrente nel confermare la manifesta arbitrarietà della
decisione impugnata, riportandosi a quanto già ampiamente dedotto nel ricorso
introduttivo, sottopone all'esame del Tribunale l'ulteriore documentazione infra
specificata, richiamando - in particolare - l'attenzione sul referto
medico del 13.01.2003, inerente alla condizione del sottoscritto,
rilasciato dalla __________ (doc. G, pag. 4).
In tale referto sono riportate le indicazioni per la presunta
terapia riguardante i problemi di depressione, di disturbi del sonno, di somatizzazione
dei problemi psicologici e, soprattutto, di impotenza erettiva e procreativa
accusati dal sottoscritto in seguito all'incidente dell'1.10.2002.
Ebbene, a tal proposito, nel citato referto medico si legge come terapia-proposta
quanto segue:
- in
riguardo al trattamento della componente depressiva, dei disturbi del sonno e
alla tendenza somatizzante, consiglierei qualche (applicazione, n.d.r.) di
Remeron la sera (iniziando con un dosaggio di 15 mg);
- per il
rilassamento psicofisico, ho prescritto al signor RI 1 della musicoterapia
(eventualmente egli potrebbe trarre da ciò benefici, con una (melodia?) monocorde
riposante). Rimarrò a sua disposizione anche per successivi colloqui.
(vedi traduzione allegata, doc. I).
Apparirà al Tribunale evidente la superficialità
con cui l'analisi della situazione del ricorrente sia stata condotta, in
totale assenza di accertamenti obiettivi e strumentali, e
dell'inadeguatezza dei rimedi consigliati.
In modo del tutto immotivato controparte afferma
che la documentazione medica presentata dal ricorrente successivamente al
provvedimento del 17.03.2003 non apporta nulla di "nuovo" rispetto ai
fatti conosciuti precedentemente.
Tale affermazione, non supportata da plausibili
spiegazioni, non tiene conto del fatto che la patologia lamentata dal
ricorrente può essere valutata compiutamente, nella sua manifestazione e nella ricollegabilità
causale, solo con il passare del tempo.
Del resto, vorrà controparte spiegare il
significato di quel suo trincerarsi dietro la generica affermazione che la
documentazione medica non apporta nulla di "nuovo". Ma che cosa è il
"nuovo"?
Tutto ciò rende ancor più necessario
l'esperimento di una perizia medica così come richiesto sin dal ricorso
introduttivo." (Doc.
V).
1.8. L'CO 1, il
10 febbraio 2005, ha in particolare indicato che con la documentazione allegata
al suo scritto del 28 dicembre 2004, il ricorrente non ha apportato nulla di
nuovo in merito a quanto da lui già sostenuto in precedenza e che quindi, avuto
riguardo all'assenza di fatti e mezzi di prova nuovi, si riconferma pienamente
nella propria posizione esposta con il memoriale di risposta (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII
è stato trasmesso all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la decisione formale del
17 marzo 2003 con cui l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo
assicurativo a far tempo dal 7 aprile 2003 debba o meno essere oggetto di una
revisione processuale o essere riconsiderata, come chiesto dall'assicurato.
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l'evento infortunistico è avvenuto
il 2 ottobre 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Al
riguardo va, tuttavia, osservato che il TFA in una sentenza del 9 agosto 2002
nella causa S. (C 357/01), pubblicata in DTF 128 V 318, ha deciso che,
riservate le specifiche disposizioni contenute nell'ALC oppure negli atti
normativi, ai quali fa riferimento l'ALC, da un lato, e i principi
dell'equivalenza e dell'effettività, dall'altro, l'organizzazione della
procedura si determina secondo il diritto svizzero.
In
particolare l'Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
c) Mangels einer einschlägigen
gemeinschaftsrechtlichen bzw. für die Schweiz abkommensrechtlichen Regelung ist
die Ausgestaltung des Verfahrens grundsätzlich Sache der innerstaatlichen
Rechtsordnung. Dies erhellt zum einen daraus, dass Art. 11 APF, der sich auch
auf die Anwendung der Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. diesen
gleichwertiger Vorschriften bezieht (Silvia Bucher, Die Rechtsmittel der
Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Rechtsschutz
der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen
2002, S. 87 ff., Rz 3), abgesehen von Mindestgarantien (innert angemessener
Frist zu behandelnde "Beschwerde" bei der zuständigen Behörde;
"Berufung" beim zuständigen nationalen Gericht; vgl. dazu z.B.
Raymond Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes
par le juge des assurances sociales, in: Bilaterale Abkommen Schweiz-EU [Erste
Analysen], Basel 2001, S. 369 ff., S. 374 ff.) die Regelung des Verfahrens der
innerstaatlichen Rechtsordnung überlässt (Klaus-Dieter Borchardt, Grundsätze
des Rechtsschutzes gemäss APF, in: Rechtsschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im
Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 49 ff., S. 55; Stephan Breitenmoser/Michael
Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni
1999 im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens
EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz,
St. Gallen 2001, S. 197 ff., S. 210; Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht
geregelte Fragen des Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im
Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 67 ff. [nachfolgend: Kahil-Wolff,
Fragen], S. 74).
Zum andern entspricht dieser Grundsatz der
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend:
EuGH), wonach die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung
gerichtlicher Verfahren, die den Schutz der den Bürgern aus dem
Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, mangels einer
einschlägigen gemeinschaftlichen Regelung Sache der innerstaatlichen
Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten ist (z.B. Urteil des EuGH vom 22.
Februar 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-52/99 und C-53/99, Office
national des pensions [ONP] gegen Gioconda Camarotto und Giuseppina Vignone, Slg.
2001 S. I-1395 ff. [nachfolgend: EuGH-Urteil Camarotto und Vignone], Randnr.
21; Urteil des EuGH vom 21. Januar 1999 in der Rechtssache
C-120/97, Upjohn Ltd gegen The Licensing Authority established by the Medicines
Act 1968 u.a., Slg. 1999 S. I-223 ff. [nachfolgend:
EuGH- Urteil Upjohn], Randnr. 32). Die Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten
ist allerdings nach der Praxis des EuGH dahin eingeschränkt, dass die
Modalitäten nicht weniger günstig sein dürfen als bei gleichartigen Verfahren,
die das innerstaatliche Recht betreffen (Grundsatz der Gleichwertigkeit), und
nicht so ausgestaltet sein dürfen, dass sie die Ausübung der durch die
Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen oder
übermässig erschweren (Grundsatz der Effektivität) (z.B. EuGH- Urteil Camarotto
und Vignone, Randnrn. 21 und 40; EuGH- Urteil Upjohn, Randnr. 32).
Der Grundsatz der Gleichwertigkeit gilt aufgrund
von Art. 2 APF (Nichtdiskriminierung) ohne weiteres auch für die Schweiz (vgl.
auch Borchardt, a.a.O., S. 55). Auch der vom EuGH entwickelte Grundsatz der
Effektivität lässt sich auf das APF übertragen; denn mit der Rechtsschutzgarantie
des Art. 11 APF kann nur ein effektiver Rechtsschutz gemeint sein (vgl. Bucher,
a.a.O., Rz 88 am Ende; Kahil- Wolff, Fragen, S. 75). Eine andere Lösung wäre
auch unter dem Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit fragwürdig, weil die
EU-Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihres Verfahrens nicht nur im
Anwendungsbereich z.B. der Verordnung Nr. 1408/71, sondern der gesamten
Gemeinschaftsrechtsordnung, zu der auch Assoziierungsabkommen mit Drittstaaten
wie das APF (siehe zur Qualifikation des APF als Assoziierungsabkommen Breitenmoser/Isler,
a.a.O., S. 200; Bettina Kahil-Wolff, L'accord sur la libre circulation des personnes
Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 81 ff., S. 83;
Bettina Kahil-Wolff/Robert Mosters, Struktur und Anwendung des
Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH
über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, St.
Gallen 2001, S. 9 ff., S. 19) gehören (z.B. Urteil des EuGH vom 15. Juni 1999
in der Rechtssache C-321/97, Ulla-Brith Andersson und Susanne Wåkerås-Anders- son
gegen Svenska staten [Schwedischer Staat], Slg. 1999 S. I-3551 ff., Randnr.
26), die Rechtsprechung des EuGH zur Effektivität zu beachten haben. Dabei kann
dahingestellt bleiben, ob der Grundsatz der Effektivität zu den für die
Anwendung des Abkommens herangezogenen Begriffen des Ge- meinschaftsrechts
gehört, für deren Auslegung nach Art. 16 Abs. 2 APF die einschlägige
Rechtsprechung des EuGH zu be- rücksichtigen ist, ist es doch den schweizerischen
Behörden jedenfalls nicht verwehrt, diese Rechtsprechung autonom
nachzuvollziehen.
d) Nach dem Gesagten beurteilt sich unter dem
Vorbehalt der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität nach
schweizerischem Recht, ob die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. das
Abkommensrecht - erforderlichenfalls bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags
- in einem gerichtlichen Beschwerdeverfahren, das eine vor Inkrafttreten des
neuen Rechts ergangene Verwaltungsverfügung betrifft, für den Zeitraum ab
Inkrafttreten des APF anzuwenden sind.
Dass sich gerade die hier interessierende Frage
des im gerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbaren Rechts im angeführten
Sinne grundsätzlich nach innerstaatlichem Recht beurteilt, wird bestätigt durch
das nach der am 21. Juni 1999 erfolgten Unterzeichnung des APF ergangene (vgl.
Art. 16 Abs. 2 APF) EuGH-Urteil Camarotto und Vignone. Dieses betrifft den für
die Schweiz zwar nicht relevanten (vgl. Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 Anpassung
a APF), aber mit Art. 94 Abs. 5 bis 7 und Art. 95 Abs. 5 bis 7 der Verordnung
vergleichbaren (vgl. für Art. 94 Urteil des EuGH vom 28. Juni
2001 in der Rechtssache C-118/00, Gervais Larsy gegen Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants [Inasti], Slg. 2001 S.
I-5063 ff., Randnr. 48 in Verbindung mit Randnr. 29)
Art. 95a Abs. 4 bis 6 der Verordnung Nr. 1408/71, in welchem ebenso wie in den
Abs. 4 bis 7 der Art. 94 und 95 von einem Antrag die Rede ist. Nach diesem
Urteil bestimmt unter Vorbehalt der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der
Effektivität das innerstaatliche Recht, ob ein Antrag im gerichtlichen
Beschwerdeverfahren gestellt werden kann oder ob ein solcher trotz hängigen Beschwerdeverfahrens
bei der Verwaltung eingereicht werden muss. Damit ist es auch dem nationalen
Recht anheim gestellt, ob das neue Recht für die Zeit ab seinem Inkrafttreten
im Beschwerdeverfahren vom Gericht anzuwenden ist oder ob diesbezüglich eine
neue Verwaltungsverfügung ergehen muss. (…)" (DTF
128 V 315
consid. 1)
Tale
principio è stato ribadito nella sentenza del 27 gennaio 2004 nella causa P. (I
474/03), pubblicata in DTF 130 V 132, in cui la nostra Massima Istanza ha,
segnatamente, stabilito che per quanto concerne il calcolo dei termini, visto
che l'ALC non prevede nulla in merito, si applicano le norme del diritto
svizzero e non quelle di procedura spagnole, anche se l'assicurato al quale era
stata rifiutata la revisione di una rendita di invalidità si trovava in Spagna.
Per
quanto concerne la riconsiderazione e la revisione processuale delle decisioni
amministrative, l'ALC non contempla delle disposizioni in merito, per cui
tornano applicabili le norme di diritto svizzero.
Inoltre,
per inciso è utile precisare che per quanto attiene all'assicurazione contro
gli infortuni, i presupposti materiali per stabilire se e a quali prestazioni
assicurative ha diritto l'assicurato a seguito dell'infortunio del 2 ottobre
2002 si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell'11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.
1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Di
conseguenza, in concreto, torna applicabile unicamente l'ordinamento svizzero
in relazione sia alla riconsiderazione e alla revisione delle decisione, che
alle norme di diritto materiale relative all'assicurazione infortuni
eventualmente applicabili.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
Le norme
di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR
2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del
27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid.
4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni si applicano,
pertanto, a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto attiene, invece, alle norme di diritto materiale, determinanti, nel
diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V
329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Nel caso
in esame sia la domanda di riapertura della propria pratica da parte dell’CO 1
formulata dall'assicurato, che i referti medici su cui si fonda sono posteriori
all’entrata in vigore della LPGA.
Di
conseguenza, in casu, tornano applicabili le disposizioni di diritto
procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Giova,
comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la
revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato
formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito,
riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004
nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I
133/04, consid. 1.2.).
2.4. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
Come visto al considerando
precedente, i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione
processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono
stati concretizzati all'art. 53 LPGA.
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr.
5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
Fatti
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.
Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.
1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si
spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali
spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è
difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., 2003, ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…)
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid.
Considerandi
2.
et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid.
2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b)
Al
riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata
in RDAT I-2003 N.69.
2.5
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua
precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha
stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa
soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su
ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
La nostra Massima Istanza ha rammentato tale prassi in una sentenza
del 24 ottobre 2003 nella causa D. (U 325/02), in cui ha confermato la
precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un
assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore
LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione
inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto
assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo, e, dall'altro
lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del
termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali,
in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute
in giudicato.
Il TFA,
al riguardo, ha precisato:
"
(…) rammentando la prassi vigente in materia
(RAMI 1994 no. U 191
pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha
esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido
anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui procedura
non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere presentata al più
tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione (cpv. 1), eccezion
fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un crimine o un
delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso individuale per
violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e
la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione (art. 67 cpv. 2 e
66.
cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non realizzandosi pacificamente
un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA, la Corte cantonale ha
giustamente rilevato che le domande di revisione 18 aprile 1994, 1° ottobre
1996.
e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della decisione su opposizione in
lite del 9 luglio 2002, sono state presentate dall'interessato fuori tempo
massimo, ossia oltre il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA, in
concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992, vanamente il ricorrente cerca di
invocare un motivo di interruzione del termine decennale a dipendenza del fatto
che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe formulato simili richieste,
evase dall'assicuratore infortuni con decisioni informali, a tal proposito,
sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 191 pag. 145,
confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza del 29 novembre 2000 in
re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato che il termine decennale
di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di eventualmente essere interrotto
soltanto in presenza di una richiesta formalmente valida, che in particolare
indichi il motivo di revisione e la sua tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in
concreto, le richieste di riapertura della pratica formulate prima del febbraio
1992.
non adempivano le condizioni minime formali per essere trattate come
valide domande di revisione, così, da un esame degli atti, si osserva che esse
o già difettavano della necessaria forma scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è
il caso per le richieste del 1984 e del 1988 allorché D.________ si presentò
per discutere il suo caso presso gli uffici del servizio sociale cantonale,
rispettivamente presso l'agenzia INSAI di Bellinzona - o comunque risultavano
prive della necessaria motivazione, come si deve in particolare constatare per
la domanda del 1985 - allorché l'interessato, consegnando una lettera del
parroco di V.________, si presentò dal dott. M.________, che nel 1982 aveva
reso per l'INSAI la valutazione sanitaria poi posta a fondamento della relativa
decisione, dichiarando di soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una
cura - e per quella del 1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise,
senza formalità e motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro
pressoché illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve
infine valere anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di
quelle precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare
gli stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua
tempestività, non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima
del febbraio 1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide
istanze di revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben
difficilmente avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui
all'art. 67 cpv. 1 PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le
decisioni informali (datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988
e 16 maggio 1991), emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle
succitate domande e mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza
di nuovi elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza,
sono comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro
un congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso
con la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di
una decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche
sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto
amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere
impugnato mediante ricorso entro 90 giorni), stante quanto precede, le
ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si appalesano
irrilevanti a fini del giudizio." (STFA del 24 ottobre 2003 nella causa
D., U 325/02)
I termini
citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante
quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia
l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non
fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 53, n. 16).
2.6
L'assicurato,
davanti al TCA, ha censurato il rifiuto da parte dell'Istituto assicuratore
convenuto di riconsiderare la propria decisione del 17 marzo 2003, allegando
che, siccome dalla documentazione medica prodotta risulta in modo
inequivocabile, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che i
disturbi fisici e psichici di cui soffre sono in relazione di causalità
naturale e adeguata con l'evento traumatico dell'ottobre 2002, il provvedimento
menzionato è manifestamente errato e la relativa rettifica ha una notevole
importanza (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
A tale
riguardo va indicato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione
non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione
cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non
sussiste dunque una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta valere
in giustizia. Conseguentemente le decisioni di non entrata nel merito di una
domanda di riconsiderazione, di massima, non sono impugnabili (cfr. DTF 117 V
12.
consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid.
1b/cc; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003 N.69; STFA del 14 luglio 2003
nella causa N., C 7/03, consid. 2.1.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G,
I 133/04, consid. 1.2.).
A quest'ultimo proposito Kieser
puntualizza:
"
Der Entscheid über die Vornahme der Wiedererwägung ist in das Ermessen des
Versicherungsträgers gestellt (so BB1 1991 II 262). Damit wird die bisherige
Rechtsprechung weitergeführt, welche betont hat, dass ein - gerichtlich
durchsetzbarer - Anspruch auf eine Wiedererwägung nicht besteht (vgl. BGE 106 V
79; Kritik bei KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 611 f.). Immerhin hat aber der
Versicherungsträger den Entschied über die Vornahme der Wiedererwägung
willkürfrei und unter Beachtung des Gebotes der Rechtsgleichheit zu fällen
(dazu JACOBI, Anspruch auf Wiedererwägung, 479 f., der festhält, dass der Versicherungsträger
bei seinem Entscheid die verfassungsmässigen Prinzipien zu beachten hat)."
(U. Kieser, op, cit., ad art. 53 n. 22)
Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito,
esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova
decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo
caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una
riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.
Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a
torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse
manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza
notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479
consid. 1b/cc).
L'insorgente,
nell'atto ricorsuale, ha contestato il fatto che l'CO 1 non ha in alcun modo
motivato il suo rifiuto di riconsiderare la decisione del 17 marzo 2003, ciò
che a mente del ricorrente costituirebbe un manifesto arbitrio (cfr. doc. I pag.
5).
L’assicuratore LAINF
convenuto, nella decisione su opposizione, ha, tuttavia,
precisato di non avere intenzione di entrare nel merito della domanda di
riconsiderazione del 17 marzo 2003, visto che esso non può essere obbligato a
riconsiderare una decisione, (cfr. doc. A).
Secondo
questa Corte la motivazione fornita dall’CO 1 per non entrare nel merito della
domanda di riconsiderazione risulta sufficiente.
Di conseguenza
l'assicuratore LAINF, non avendo violato il diritto di essere sentito dell'assicurato
che comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata (cfr. STFA del
10.
giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini,
Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii), nemmeno
ha contravvenuto al principio del divieto dell'arbitrio.
Per costante
giurisprudenza, infatti, una decisione non è arbitraria - e quindi non viola
l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella
adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo
è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un
chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e equità. Di conseguenza, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solo se questa appare destituita
di qualsiasi fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio
impugnato è arbitrario nel suo risultato, ma non quando soltanto i suoi motivi
sono insostenibili oppure non è motivata (cfr. DTF 124 V 137 consid.
2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27
gennaio 2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
In simili condizioni,
considerato che l'assicuratore LAINF non può essere obbligato a procedere a una
riconsiderazione, non può essere mosso alcun addebito all'CO 1 di non avere verificato
nel merito i presupposti di una riconsiderazione.
Inoltre il TCA non è
legittimato a esaminare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione (cfr.
STCA del 2 ottobre 2003 nella causa G., 35.01.57).
Il ricorso su questo punto
risulta, pertanto, irricevibile (per un caso analogo cfr. STFA del 14 luglio
2003.
nella causa N., C 7/02).
2.7
L'assicurato, dinanzi al TCA,
ha poi fatto valere che a torto l'CO 1 ha rifiutato di procedere alla revisione
processuale della decisione del 17 marzo 2003, in quanto non sarebbero
adempiuti i relativi presupposti.
Nel ricorso egli ha
asserito che gli atti medici, da lui allegati, comprovano l’esistenza di dolori
cronici, di disturbi alla colonna cervicale e lombare, di un deficit erettile,
nonché di disturbi psichici e che queste problematiche sono state cagionate
dall'infortunio del 2 ottobre 2002 e sono in relazione di causalità adeguata
con quest'ultimo. A mente del ricorrente si giustifica, quindi, la revisione
del provvedimento citato (cfr. consid. I, consid. 1.5.).
L'insorgente ha inoltrato
all'assicuratore LAINF convenuto una richiesta di revisione della decisione
formale del 17 marzo 2003 il 29 aprile 2004 (cfr. doc. 059), trasmettendo una
serie di documenti medici.
Più precisamente egli ha inviato
all'CO 1 il certificato del 22 aprile 2004 della Dr. __________, medico
chirurgo, le relazioni fisiatriche del 20 dicembre 2003 e del 20 aprile 2004
del Dr. __________, Primario dell'Azienda ospedaliera della __________ e della __________,
il referto dell'Ambulatorio di elettromiografia ed elettroneurografia
dell'Istituto clinico __________ relativo all'esame del 25 marzo 2004, il
referto del 16 aprile 2004 della RM del rachide cervicale, la decisione
negativa del 30 gennaio 2004 relativa alla richiesta di revisione
dell'invalidità civile __________, l'attestazione del 9 gennaio 2004 del Dr. __________,
responsabile della Struttura semplice di cure palliative dell'Azienda
ospedaliera della __________ e della __________, il certificato del 17 novembre
2003.
del Dr. __________ dell'ambulatorio psichiatrico dell'Azienda ospedaliera
della __________ e della __________, il rapporto del 6 maggio 2003 del Dr. __________,
andrologo, concernente una visita andrologica e il referto del 9 maggio 2003
del Dr. __________ (cfr. doc. 052-058).
Come visto (cfr. consid.
2.6
), la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto
se la relativa domanda è presentata entro 10 anni dalla notificazione della
decisione e entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
In casu il termine
assoluto di 10 anni è ossequiato, visto che la decisione di cui è stata
richiesta la revisione è stata emessa il 17 marzo 2003.
Ci si potrebbe, per
contro, chiedere se il termine relativo di 90 giorno è stato rispettato. La
documentazione medica allegata alla domanda di revisione del 29 aprile 2004,
infatti, è stata allestita dal mese di maggio 2003 al mese di aprile 2004 e, a
mente dell'assicurato, è considerata tutta rilevante.
Come primo documento,
l'assicurato, nella sua richiesta di revisione, ha menzionato “il
certificato medico da cui si evince che le limitazioni di cui lo stesso sono
imputabili all'infortunio occorsogli il 2/10/2002 e non sono frutto di malattia
semplice” (cfr. doc. 059).
Si tratta dall'attestazione
medica della Dr. __________ del 22 aprile 2004, che ha indicato che il
ricorrente è affetto da esiti di trauma da schiacciamento del rachide con cervobrachialgia
bilaterale, dorsalgia, impotenza sessuale e sindrome depressiva reattiva e alla
relazione fisiatrica del 20 aprile 2004 del Dr. __________, il quale ha
affermato che l'assicurato presenta dorsalgia e cervicobrachialgia sinistra in
esiti da traumatismo risalente al 2 ottobre 2002 (cfr. doc. 058; 058a).
L'ultima attestazione del
Dr. __________ è quella contenuta nel certificato del 20 dicembre 2003
allestito dal medesimo sanitario (cfr. doc. 055).
La questione relativa alla
tempestività dalla domanda di revisione può, in ogni caso, restare irrisolta,
poiché comunque il ricorso contro il rifiuto di procedere alla revisione
processuale della decisione del 17 marzo 2003 va respinto, in quanto, come
verrà esposto dettagliatamente in seguito, fanno difetto i relativi
presupposti.
2.8
Il 2 ottobre 2002
l'assicurato è stato colpito alla schiena e alla gamba, e meglio al ginocchio
destro, da un cassero (cfr. doc. 001). Dal certificato medico LAINF del 21
ottobre 2002, redatto dal Dr. med. __________, risulta quale reperto locale:
dolore all'emitorace sinistro, come pure dolore lombare con progressione di
questi dolori su pressione e movimento; quale reperto radiografico: nessuna
lesione ossea sia a livello toracico che lombare e quale diagnosi: contusione toraco-lombare
(cfr. doc. 003).
Dall'esame radiografico è
comunque stata riscontrata una spondilartrosi a livello L4/L5 (cfr. doc. 004).
L'CO 1, con decisione del
17.
marzo 2003, cresciuta in giudicato a seguito del ritiro delle opposizioni
interposte dall’assicurato e dalla __________ (cfr. consid. 1.2.), ha dichiarato
estinto il proprio obbligo assicurativo, in relazione all'infortunio del 2
ottobre 2002, a far tempo dal 7 aprile 2003, poiché a tale data lo stato
presente immediatamente prima dell'evento traumatico (status quo sine) è
nuovamente stato raggiunto. I disturbi ancora presenti sono da attribuire
esclusivamente a malattia (cfr. doc. 033).
L'assicuratore LAINF è
giunto a tale conclusione, fondandosi sull'apprezzamento del medico di __________,
Dr. med. __________, del 5 marzo 2003.
Il sanitario, in particolare,
ha indicato che:
" (…)
ANGABEN DES VERSICHERTEN
__________ hätte keine Besserung ergeben, er
hätte weiterhin Schmerzen im Bereiche der HWS und der LWS. Das Kribbeln in der
rechten oberen und unteren Extremität sei verschwunden, links sei es noch vorhanden.
Das rechte Knie schmerze ihn noch beim Auf- und Abwärtsgehen, dies sei aber
schon vor dem Unfall gewesen. Schwindel hätte er beim Aufstehen und bei
gewissen Bewegungen.
Antidepressiva hätte er 1 Monat genommen, jedoch
ohne Erfolg. Die Nachtruhe sei nicht gestört. Gelegentlich nehme er noch Aulin.
Autofahren könne er nur kurze Strecken. Es störe ihn auch die seit dem Unfall
aufgetretene Impotenz. Er sei in __________ noch beim Neurochirurgen gewesen.
Nächste Woche werde ein MR der HWS und der LWS gemacht.
BEFUND
Bekannter Versicherter. WS im Lot. Druckdolenz
der HWS und LWS Dornfortsätze und der Muskulatur. FBA 40 cm mit erschwertem
Aufrichten. Unterer Schober 10/14.
HWS:
Jugulum-Kinn-Abstand 16/7; Rotation nach rechts 40°, nach links 30°; Seitenneigung
je 25°, alle Bewegungen werden endphasig als schmerzhaft angegeben. Dynamometer
rechts 12, links 15 (Rechtshänder). Beschwielung der Hände vermindert aber
vorhanden. Zusätzlich werden jetzt aber auch noch Schulterschmerzen beidseits
angegeben mit Abduktion und Extension nur knapp bis zur Horizontalen.
Passiv ist die Abduktion und die Extension über
die Horizontale möglich, Aussenrotation je 45°. Der Zehen-, Fersen- und
Einbeinstand ist beidseits möglich. Der Lasègue im Sitzen je 80°, im Liegen je
60°.
Auf nochmaligen neurologischen Untersuch wird
verzichtet. Ich verweise auf den Austrittsbericht von __________.
BEURTEILUNG
Status nach Rückenprellung 1.10.2002.
Zeugenaussagen zu diesem Ereignis konnten aber im Betrieb nicht erhalten
werden. Rückbeschwerden laut Bericht Klinik Gut schon 16 Jahre vorher ohne
Unfallereignis, ebenfalls Patellarsyndrom rechts ohne Unfallereignis.
In der Annahme eines symptomatischen Vorzustandes
kann bei einer Rückenprellung 6 Monate nach dem Ereignis der Zustand quo ante
oder quo sine als erreicht betrachtet werden.
Der Versicherte wird am 3.3. 50% und ab 7.4. 100% arbeitsfähig geschrieben." (Doc.
030)
Precedentemente alla
visita __________, più precisamente dal 18 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003,
l'assicurato è rimasto degente presso la __________ di __________.
Dal relativo rapporto di
uscita del 21 febbraio 2003 si evince che:
"
Primäre Unfall- und Krankheitsdiagnosen
Unfall vom 01.10.2002
Während der Arbeit vorgeneigt von einem an einem
Kran hängenden und federnden Armaturenbrett von ca. 1 ½ Tonnen am Rücken
getroffen worden.
- Thorax- und LWS-Kontusion
Operationen / Behandlungen
- Konservativ
Funktionelle Diagnosen und Probleme
1.
Myofasziales Schmerzsyndrom
mit
- bewegungs-, belastungs
-und witterungsabhängigen
diffusen myofaszialen
Beschwerden v.a. im
Nacken/Schultergürtel-
und LWS-/Beckengürtelbereich
- schmerzhaft mässiggradig
eingeschränkter
HWS-Beweglichkeit
- nächtlichen Dysästhesien
(Ameisenlaufen) in allen vier
Extremitäten
- anamnestisch Miktions- und
Sexualfunktionsstörung, DD:
schmerzbedingt
ohne
- AP für eine zentrale- oder
peripher-neurologische Ausfälle
bei
- Status nach Thorax- und
LWS-Prellung 01.10.2002
- allgemeiner Dekonditionierung
2.
Posttraumatische Anpassungsstörung mit
depressiver
Komponente sowie
deutlicher Somatisierungs- und
Symptomausweitungstendenz
(ICD-10: F43.2)
Unfallfremd
3.
Belastungsabhängige Schmerzsymptomatik infra-
und
retropatellär rechts
4.
Allergisch bedingtes Asthma bronchiale seit
1995.
bei
bekannter Pollen und Gräserallergie
5.
Penicillin-Allergie
Weitere Diagnosen
- Chronische Gastritis seit 1996 / Anamnestisch
Status nach
zweimaligem Magenulkus, konservativ behandelt
- Status nach Lumbalgie bei Spondylarthrose
L4/5 sowie akutem
Patellasyndrom rechts Oktober 2000
(…)
Beurteilung
Organische Schädigungen und funktionelle
Störungen
4.
½ Monate nach Thorax- und LWS-Kontusion besteht
zur Zeit ein unter stationärer Physiotherapie nicht wesentlich gebessertes
diffuses myofasziales Schmerzsyndrom mit bis auf mässiggradig schmerzhaft
eingeschränkter HWS- Beweglichkeit keinen weiteren funktionellen
Einschränkungen.
Aus neurologischer Sicht stehen heute
Gleichgewichtsprobleme im Vordergrund mässiggradiger Ausprägung jedoch ohne
mögliches neurootologisches Korrelat bei allerdings hier erschwerten
Untersuchungsbedingungen.
Aus psychosomatischer Sicht besteht eine
posttraumatische Anpassungsstörung mit depressiver Komponente sowie deutlicher
Somatisierungs- und Symptomauswettungstendenz (ICD-10: F43.2).
Die subjektiven Angaben korrelieren nur zum Teil
mit den objektiven Befunden.
Die unfallfremde belastungsabhängige
Schmerzsymptomatik infra- und retropatellär rechts stand während des
Aufenthaltes nicht im Vordergrund, wurde auch nicht weiter abgeklärt.
Behinderungen / Fähigkeitsstörungen
Schmerzbedint verminderte Gesamtbelastbarkeit.
Berufliche und soziale Auswirkungen
Herr RI 1 ist von Beruf gelernter Zimmermann und
Chauffeur und besitzt noch einen gültigen Arbeitsvertrag bei der Firma __________.
Zur Vermeidung einer Chronifizierung (aus dem bisherigen Verlauf sich bereits
anbahnend) steht die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess im Vordergrund.
Im Einverständnis des Versicherten wurde eine Arbeitswiederaufnahme mit 50% AUF
ab 03.03.2003 und mit 0% ab 07.04.2003 als gelernter Zimmermann /Chauffeur
vereinbart." (Doc. 028)
Nel mese di febbraio 2003
l'insorgente si è pure sottoposto a un controllo medico in __________. Il Dr. __________,
spec. in neurochirurgia e neurologia, il 12 febbraio 2003, ha indicato che
l'assicurato nel 1984 ha portato un corsetto per 6 mesi per lombosciatica
destra e che in seguito ha ripreso le normali attività fino all’anno precedente
quando ha lamentato dolori al ginocchio destro. A partire, poi, dall'infortunio
del 2 ottobre 2002 l'assicurato ha accusato rachialgie diffuse con irradiazione
agli arti e problemi sessuali; inoltre la problematica maggiore al momento
della visita era agli arti di sinistra e cefalea (cfr. doc. 029).
Alla richiesta di
revisione del 29 aprile 2004 sono stati allegati numerosi certificati medici
elencati in precedenza (cfr. consid. 2.8.; doc. 059), che ora verranno
esaminati nel dettaglio.
Oltre ai certificati della
Dr. __________ del 22 aprile 2004 e del Dr. __________ del 20 aprile 2004 e del
20.
dicembre 2003 già menzionati sopra (cfr. consid. 2.8.; doc. 058), è stato
inviato il referto dell’esame effettuato il 25 marzo 2004 dall'Ambulatorio di elettromiografia
ed elettroneurografia dell'Istituto clinico __________, da cui emerge che:
" (…)
sofferenza neurogena periferica di tipo
acuto-cronico nel territorio motorio radicolare L4, L5 a sx; segni di
sofferenza neurogena periferica cronica di probabile livello radicolare L3, L4
a dx e C8, T1 a sx; da segnalare ridotto reclutamento motorio per sforzo
volontario max nel territorio motorio radicolare C5, C6 a sx in assenza al
momento di attività di denervazione acuta in atto. Utile controllo tra 3
mesi." (Doc. 058b)
Inoltre sono stati
prodotti i referti della RM del rachide cervicale del 16 aprile 2004 e una
certificazione del 9 gennaio 2004 del Dr. __________, responsabile della
Struttura semplice di cure palliative dell'Azienda ospedaliera della __________
e della __________, da cui risulta che l'assicurato presenta un dolore cronico agli
arti superiori e inferiori di difficile trattamento, con caratteristiche del
dolore neuropatico e certamente legato al trauma della colonna pregresso (cfr.
doc. 058c; 056).
Dal rapporto del 17
novembre 2003 del Dr. __________ dell'ambulatorio psichiatrico dell'Azienda
ospedaliera della __________ e della __________, anch’esso allegato alla
domanda di revisione del 29 aprile 2004, si evince:
" (…)
Da un punto di vista psicopatologico il
paziente, che al colloquio è vigile e perfettamente orientato, adeguato
nell'aspetto e nel comportamento e si esprime con eloquio fluido e corretto dal
punto di vista formale e dei contenuti con giudizio di realtà integro, risulta
affetto da un Disturbo dell'Adattamento (I.C.D. IX C.M. 309.9) caratterizzato
da irritabilità, disforia, ansia, preoccupazioni riguardo al futuro, insonnia.
Il trattamento farmacologico attuale, prescritto dallo specialista della
terapia del dolore, risulta a mio avviso pertinente; al fine di migliorare le
sue condizioni psicologiche potrebbe essere utile una psicoterapia, per la
quale ho indicato al paziente la Psicologa del Servizio." (Doc. 054)
Il 6 maggio 2003 ha avuto
luogo una visita da parte del Dr. __________, andrologo presso l'Azienda
ospedaliera di __________. Il medico ha concluso che alla luce degli esami
esperiti la causa dei problemi sessuali è prevalentemente di natura organica (cfr.
doc. 052).
Nel seguente rapporto del
9.
maggio 2003 egli ha in particolare rilevato:
" (…)
Il paziente riferisce che tale situazione
di D.E. non era presente prima dell'incidente occorsogli in data 02.Ott. 2002
sul lavoro. In tale occasione è stato colpito da un'armatura sulla colonna
vertebrale che ha interessato anche la zona di L4-L5 dove notoriamente vi sono
alcuni centri interessanti l'erezione.
Gli esami effettuati hanno messo in
evidenza che il deficit erettile lamentato dal paziente (50% dell'erezione
normale) è di causa organica (vedi ref dello snap gauce). Gli esami ormonali
sono infatti risultati nei limiti di norma tranne Lh che è modicamente
aumentato ma non dà sicuramente problemi per quanto riguarda D.E. Il
testosterone infatti appare normale. Ciò può fare pensare ad una certa
insufficienza testicolare che però viene corretta dall'aumento appunto dell'LH.
Pertanto si può affermare che, anche se non
con certezza, esiste notevole probabilità che il deficit erettile lamentato dal
sig. RI 1 sia diretta causa del trauma subito a suo tempo alla colonna
vertebrale. Spesso tali situazioni possono anche risolversi spontaneamente nel
tempo oppure no (e solo col tempo lo si potrà verificare); per ora però il
problema esiste e il paziente è costretto ad assumere Sidenalfil." (doc.
053)
L’intera documentazione
prodotta dall’assicurato è stata sottoposta al medico __________ di __________,
Dr. med. __________, il quale l’11 maggio 2004 ha osservato:
" Contrariamente
a quanto esposto nella documentazione fornita dall'assicurato, egli ha
riportato l'1.10.2002 (recte: 2.10.2002) una contusione all'emitorace
sinistro come pure a livello della colonna lombare.
In nessun momento viene descritta o documentata una lesione a
livello della colonna cervicale. Trattasi di una contusione da
parte di un cassero, tuttavia non viene descritto un ferimento (nemmeno
una FLC).
Con la documentazione medica prodotta posteriori alla decisione
del 17.3.2003, non vengono presentati dei nuovi fattori medico-scientifici
oggettivi, oltre a quanto già conosciuto nel caso iniziale. Segnatamente i vari
medici interpellati non hanno potuto documentare alcuna lesione strutturale
post-traumatica, direttamente riconducibile all'evento del 2.10.2002.
Questo vale particolarmente per la lamentata cervico-brachialgia
sinistra, algie alle spalle, dorsalgia, ipodisestesia alla mano sinistra,
impotenza sessuale, spondilosi C3-C7, protrusione discale C5/C6, asma
bronchiale, sindrome depressiva, sofferenza neurogena periferica di tipo acuto
(cronico) a tutti i livelli (lombare e dorsale e cervicale)!" (Doc. 060)
Con l'opposizione
inoltrata contro la decisione formale del 25 maggio 2004 con cui l'CO 1 ha
stabilito che non sono date le premesse per procedere alla revisione
procedurale del provvedimento del 17 marzo 2003 (cfr. doc. 062), l'assicurato
ha trasmesso all'assicuratore LAINF, da una parte, il rapporto del 27 maggio
2004.
della Dr. __________, spec. in neurofisiopatologia presso l'Istituto
Clinico __________, relativo a uno studio neurofisiologico pelvi-perineale, da
cui risulta che le indagini svolte hanno evidenziato la presenza di alterazioni
della conduzione degli stimoli somatosensoriali a partenza dai nervi Pudendo di
livello soprasacrale, con minima alterazione della conduzione efferente
simpatico-cutanea al perineo di destra e che il quadro è compatibile con
l'anamnesi e giustifica una alterata sensibilità somatica genitosessuale (cfr.
doc. 062a).
Dall'altra, la
certificazione del 2 giugno 2004 del Dr. __________, che basandosi sulle
risultanze del citato studio neurofisiologico pelvi-perineale ha concluso che
gli esami effettuati depongono per un indiretto rapporto causa-effetto fra i
disturbi sessuali e l'infortunio dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 062b).
Il Dr. med. __________, in
relazione a queste ultime due attestazioni mediche, il 16 luglio 2004, ha
precisato:
" In
merito ai disturbi, fatti valere dall'assicurato, oltre mezz'anno dal semplice
infortunio l'1.10.2002 (recte: 2.10.2002), rinviamo già al nostro
apprezzamento precedente dell'11.5.2004.
Posteriormente a questa data, il signor RI 1 ha prodotto uno
"studio neurofisiologico pelvi-perineale" del 27.5.2004
dell'ambulatorio di neuro-urofisiologia dell'Istituto Clinico __________
(provincia di __________), rispettivamente un relativo rapporto del dr. __________,
responsabile di urologia (del 2.6.2004).
Nell'interpretazione si parte dalla premessa erronea che
l'assicurato avesse subito un trauma diretto della colonna dorsale (invece
trattasi di una contusione dell'emi-torace sinistro).
Infatti fa riferimento diretto alla sua relazione del 9.5.2003,
dove si postula un'erezione ipovalida, per il 50% a causa
prevalentemente organica, rispettivamente modica insufficienza
testicolare.
Nel suo rapporto del 2.6.2004 invece riconduce il tutto ad
una lesione neurale rispettivamente ad una relazione diretta fra i disturbi
sessuali e l'incidente subito. Si appella al commento finale delle conclusioni
della dr.ssa __________ (rapporto del 27.5.2004), rispettivamente a delle
diagnosticate "alterazioni della conduzione degli stimoli somato-sensoriali
a partenza dai nervi pudendo di livello
sopra-sacrale, con minima alterazione della conduzione efferente
simpatico-cutaneo al perineo di destra". Viene quindi postulata
un'affezione neurogena, contrariamente a quanto sostenuto dal dr. __________ in
precedenza.
Inoltre, il tutto risulta molto confusionale, in quanto uno studio
neurofisiologico fa senso unicamente, se vengono ricercate prima delle lesioni direttamente
a livello midollare/radicolare.
A parte questo, anche la dr.ssa __________ parte dalla premessa
erronea, che l'assicurato abbia avuto un trauma dorsale e cervicale.
In sintesi, anche la nuova documentazione prodotta questa
primavera non è assolutamente in grado di documentare una lesione
strutturale post-traumatica, tanto meno per la disfunzione erettile.
Deve essere quindi confermata integralmente la decisione del 17.3.2003."
(Doc. 064)
Con il ricorso al TCA
contro la decisione su opposizione del 10 agosto 2004, che ha confermato il
precedente provvedimento del 25 maggio 2004, l'assicurato ha prodotto un
rapporto del 17 settembre 2004 del Dr. __________, il quale si riconferma in
quanto sostenuto nell'attestazione del 2 giugno 2004 (cfr. doc. B) e un referto
del 17 ottobre 2004 del Dr. __________ dell'Istituto Auxologico __________ (__________)
– Divisione di neurologia e neuroriabilitazione, in cui risulta l'anamnesi
remota e prossima dell'assicurato, oltre agli esiti dell'esame obiettivo
generale e neurologico (cfr. doc. C).
Inoltre è stato allegato
il rapporto del 2 novembre 2004 del Dr. __________, medico chirurgo, spec. in
medicina legale e della assicurazioni di __________ (cfr. doc. D), da cui
emerge segnatamente:
" (…)
Disturbi lamentati: dolore e
limitazione dei movimenti del rachide in toto con impossibilità a mantenere
protratte posture obbligate e finanche il prolungato ortostatismo. Parestesie
agli arti superiori specie a sinistra. Dolore lungo il decorso della sciatico
bilateralmente. Deficit erettile per cui assume terapia farmacologica al
bisogno, senza significativi miglioramenti del deficit stesso." (Doc. D)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001.
nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I
561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC
1989.
pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112.
V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA
del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974.
pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie le valutazioni mediche del 17 settembre 2004 del Dr. __________
(cfr. doc. B), del 17 ottobre 2004 del Dr. __________ (cfr. doc. C) e del 2
novembre 2004 del Dr. __________ sono posteriori all'emissione
della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state prodotte con l'intento di
acclarare lo stato di salute dell'assicurato in relazione all'infortunio del 2
ottobre 2002, la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al periodo
antecedente il 10 agosto 2004. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini
del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi
di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su
opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.9
Attentamente esaminata la
documentazione medica agli atti, questo Tribunale deve concludere che non
risultano elementi di fatto o mezzi di prova nuovi rispetto a quando è stata
emessa la decisione formale del 17 marzo 2003.
Dapprima è utile
rammentare che non è sufficiente a giustificare una revisione il fatto che una
nuova perizia dia un apprezzamento differente dei fatti già noti al momento
della procedura precedente (cfr. consid. 2.5.; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.).
I disturbi accusati e
certificati posteriormente al 17 marzo 2003, dolori dorsali e cervicali,
disturbi sessuali e il disturbo di adattamento, erano tutti già stati messi in
luce prima del marzo 2003, sia dai medici della __________ di __________, che
dal medico __________, che dal Dr. __________, interpellato dal ricorrente (cfr.
doc. 028-030).
Non sono, invece, stati
fatti valere altri disturbi, né ne è stato allegato e comprovato un notevole
peggioramento.
Le problematiche già
presenti precedentemente al marzo 2003 sono solo state apprezzate in modo
diverso rispetto a quanto indicato dai medici della __________ di __________ e
al medico __________, Dr. __________.
Infatti questi ultimi
avevano dichiarato che le lamentele soggettive dell'assicurato correlavano
solamente in parte con i reperti oggettivi e che quindi, visti la contusione
subita in assenza di lesioni e il fatto che il ricorrente già precedentemente
all'infortunio dell'ottobre 2002 era affetto da disturbi alla schiena, dopo sei
mesi dal sinistro si doveva considerare intervenuto lo status quo sine (cfr.
doc. 030; 028; consid. 2.9.).
I sanitari che hanno
visitato l'assicurato posteriormente al marzo 2003 hanno, per contro, affermato
che le problematiche accusate dall’insorgente, ossia, in particolare, a livello
somatico, i dolori dorsali e cervicali, i disturbi sessuali e, dal profilo
psichico, il disturbo di adattamento, si troverebbero in relazione di causalità
con l'evento traumatico dell'ottobre 2002 (cfr. consid. 2.9.; doc. 054; 058;
058a; 053; 062b; B; D).
Tuttavia, i medici
interpellati dall’assicurato non hanno oggettivato reperti organici
post-traumatici che potessero spiegare la sintomatologia lamentata dal
ricorrente, come del resto precedentemente al marzo 2003.
Per quanto concerne i
disturbi sessuali, è vero che la Dr. __________ ha attestato che dalle indagini
neurofisiologiche pelvi-perineale svolte è emersa la presenza di alterazioni
della conduzione degli stimoli somatosensoriali a partenza dai nervi Pudendo di
livello sopra-sacrale, con minima alterazione della conduzione efferente
simpatico-cutanea al perineo di destra e che il quadro è compatibile con
l'anamnesi e giustifica una alterata sensibilità somatica genitosessuale (cfr.
doc. 062a; consid. 2.9.).
La conclusione a cui è
giunto, partendo da tali risultati, il Dr. __________, ossia l'esistenza di un
rapporto diretto con l'infortunio dell'ottobre 2002 a seguito del trauma alla
colonna lombare subito (nel certificato del 2 giugno 2004 aveva indicato trauma
alla colonna dorsale - cfr. doc. 062b -, ma poi il 17 settembre 2004 si è
corretto), costituisce soltanto un apprezzamento differente da quello dei
medici della __________ e del Dr. __________. Non sono, in effetti, state
documentate lesioni strutturali particolari, come evidenziato dal Dr. __________
(cfr. doc. 064; consid. 2.9.).
Al
riguardo, a titolo abbondanziale, va rilevato che la dottrina medica dominante
ritiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato
anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi
6.
mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations
médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,
con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in
materia di traumi vertebrali).
Tale tesi
dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,
conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
l'aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un'affezione degenerativa
preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un
infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti
radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle
vertebre, così come l'apparizione oppure l'ingrandimento di lesioni dopo il
trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella
causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.
inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del
3.
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il
genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i
propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr.,
pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule,
in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
Al
proposito va pure rilevato che in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa
M. (U 165/02) l'Alta Corte, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha
ricordato che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili
mediante indagine radiologica, il genere di trauma subito dall'assicurato,
ossia colpo di frusta cervicale e distorsione della colonna lombare, cessa di
produrre i propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi
dell'infortunio.
In simili condizioni il
TCA ritiene che non si debba procedere agli ulteriori atti istruttori pretesi
dall’assicurato (perizia medica giudiziaria; cfr. doc. I, V), in quanto, da un
lato, non essendo stati fatti valere dei fatti nuovi o apportate delle nuove
prove, a più forte ragione non si pone la questione di sapere se le nuove
circostanze siano o meno suscettibili di condurre a delle conclusioni diverse
rispetto a quelle a cui è pervenuto il medico __________ di __________, Dr. med.
__________, nel mese di marzo 2003.
Dall’altro, non spetta al
TCA cercare dei nuovi elementi di fatto o delle nuove prove.
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte ritiene che a ragione l'assicuratore LAINF convenuto ha
respinto la richiesta di revisione processuale della decisone formale del 17
marzo 2003, non essendo adempiute le relative condizioni.
La decisione su
opposizione del 10 agosto 2004 dell'CO 1 deve quindi essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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