35.2005.101
Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria spalla destra. Valutazione del grado d'invalidità secondo metodo del raffronto dei redditi.
12 giugno 2006Italiano47 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.101
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria spalla destra. Valutazione del grado d'invalidità secondo metodo del raffronto dei redditi.
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.101
mm/td
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di settembre 2003, RI 1 – dipendente dell’Impresa di costruzioni __________
di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è scivolato mentre scendeva dalle scale di casa e ha
riportato un danno alla cuffia dei rotatori della spalla destra.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla chiusura
del caso, con decisione formale del 12 aprile 2005, l’CO 1 ha assegnato
all’assicurato una rendita di invalidità del 21% a decorrere dal 1° gennaio
2005, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 84).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 86 e
92), l’assicuratore LAINF, in data 6 ottobre 2005, ha parzialmente modificato
la sua prima decisione nel senso che a RI 1 è stata riconosciuta una rendita di
invalidità del 24% (doc. 99).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 dicembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1,
ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a versargli una
rendita di invalidità del 55% e, in via subordinata, l’assegnazione di una
rendita superiore al 25%, argomentando:
" Si
ribadisce in particolare che le esigenze fisiche fissate dal medico della CO 1 nel
suo rapporto di chiusura del 27.10.2004 non corrispondono alla situazione
reale, costatata dai medici interpellati dal ricorrente.
Il dr. __________ ha stilato un rapporto il 12 maggio 2005 nel
quale ha affermato che anche in un'attività di tipo leggero, l'abilità
lavorativa del signor RI 1 è limitata al 50%. Egli ha altresì confermato che il
suo paziente continua a soffrire di disturbi algici e limitativi e auspica
ulteriori accertamenti mirati sul paziente.
Il dr. __________, a cui era stato chiesto un giudizio
specialistico sullo stato del signor RI 1, ha trasmesso, unitamente alla
propria presa di posizione sulla situazione del paziente, la cartella clinica
del 10 marzo 2005 da cui emerge fra l'altro un'inabilità lavorativa del 100% e,
vista la sussistenza dei disturbi, la proposta di esaminare l'opportunità di un
nuovo RMN per una rivalutazione intraarticolare.
Nella sua recente presa di posizione, il chirurgo ortopedico, ha
attestato, in particolare, che il signor RI 1 non è concretamente in grado di
svolgere attività fisiche che implicano il sollevamento di carichi oltre i 10
Kg, né di sollevare ripetutamente carichi anche inferiori al di sopra della cintura
scapolare, concludendo per un'abilità lavorativa, nell'ambito di un lavoro
confacente che tenga conto delle esigenze sopra indicate, comunque limitata al
75%.
Si osserva inoltre che, contrariamente a quanto risulta dagli atti
CO 1, il signor RI 1 non ha recuperato la normale mobilità della spalla e che,
oltre a questo problema, si è aggiunta in tempi recenti un'ernia discale. Questo
disturbo, comunque, secondo il Dr. __________, non è di natura
post-infortunistica.
Dai succitati rapporti medici, prodotti in sede di opposizione, e
qui riproposti, emergono chiare discrepanze tra le esigenze fisiche
fissate nel rapporto finale dal medico della CO 1, e quanto invece riscontrato
di medici curante, tra cui lo specialista in ortopedia Dr. __________. Quest'ultimo
ha infatti concluso quanto segue:
Posizione "sollevare e portare":
Il signor RI 1 non può mai sollevare pesi al di sopra dei 10 Kg e
non è in grado di sollevare, se non raramente, pesi inferiori a 10 Kg ed in
ogni caso non sopra l'altezza del petto.
Posizione "maneggio di attrezzi":
Il maneggio di attrezzi pesanti non è esigibile e lo è in misura
minima per attrezzi mediamente o poco pesanti con le limitazioni poste nella
precedente posizione.
Posizione "spostamento":
Visti i disturbi lombari, spostamenti per lunghi tragitti non sono
certamente pretendibili.
Secondo i medici, inoltre, anche un'attività di tipo molto leggero
non può essere pretesa su tutto l'arco della giornata. Seguendo il parere del
chirurgo ortopedico, Dr. __________, l'abilità lavorativa dell'opponente deve
essere limitata al 75% anche nell'ambito di attività lavorative ad egli
confacenti. Il medico generico ritiene invece sussistere un'inabilità
addirittura del 50%.
A mente della CO 1, non vi sarebbero in concreto indizi concreti
deponenti contro l'attendibilità dei referti medici interni. A mente del
ricorrente, per contro, questi indizi invece si evincono dalle conclusioni del
Dr. __________, che non è un semplice medico generico, ma uno specialista in
ortopedia e un professionista riconosciuto. Benché il rapporto medico-paziente
implichi l'esistenza di un rapporto di fiducia reciproca, base fondamentale del
contratto di mandato che regge giuridicamente questa relazione, ciò non
significa che si possa presumere sistematicamente una propensione a rilasciare
pareri favorevoli al paziente. La presa di posizione della CO 1 su questo punto
è pertanto contestata. Dubbi sulla professionalità e oggettività
dell'ortopedico possono peraltro essere esclusi procedendo ad ulteriori
accertamenti sul ricorrente.
Si chiede dunque, in questa sede, una rivalutazione
dell'esigibilità delle attività che il ricorrente sarebbe ancora in grado di
effettuare considerati i suoi postumi infortunistici. Ciò è necessario per
determinare, sulla base di dati concreti, il reddito ipotetico che il signor RI
1 potrebbe ancora realizzare.
Si osserva di transenna che l'accoglimento parziale
dell'opposizione, con aumento del grado di invalidità da 21 a 24%, è avvenuto a
prescindere dall'esame della situazione dal profilo medico.
Sebbene, come afferma la CO 1, i fattori economici giocano un
ruolo decisivo sul calcolo del grado di invalidità, essi dipendono pur sempre,
e non ne possono quindi prescindere, dalla valutazione medica.
(…)
L'accertamento economico della capacità di guadagno del ricorrente
è stato eseguito sulla base di dati derivanti da statistiche generali e di una
situazione di fondo non corrispondente alla realtà (cfr. sopra punto 6). Pur
prendendo atto che le considerazioni indicate nell'opposizione sono state in
parte accolte, cosa che ha permesso un innalzamento del grado di invalidità, si
osserva che in base a quanto concluso dal medico ortopedico almeno due delle
cinque posizioni indicate non sono comunque esigibili dal profilo medico (cfr.
opposizione). Inoltre non si è considerato che, nel calcolo del salario
esigibile nonostante i postumi infortunistici, deve esser considerato quanto
indicato dal dr. __________, ossia che anche nell'ambito di attività leggere
esigibili, la capacità effettiva del ricorrente è limitata al 75%. Ne consegue
che il salario medio considerato deve in ogni modo essere ridotto
proporzionalmente (cfr. per i calcoli l'opposizione pag. 3).
Infine, si ritiene opinabile che eventuali riduzioni della media
dei salari possano essere operate solo in presenza di dati statistici
pubblicati dall'Ufficio federale. A mente del ricorrente i dati denominati DPL
non costituiscono proposte di lavoro concrete, ma teoriche, che dovrebbero
pertanto essere soggette agli adeguamenti, così come ammesso dal Tribunale
federale nella sentenza 126 V 75.
In conclusione, richiamata l'opposizione interposta alla decisione
del 12.4.2005 e alla luce di quanto sopra indicato, visti gli atti medici
allegati e le osservazioni relative all'aspetto economico, vi sono, nel caso
concreto, gli estremi per l'accoglimento del gravame e sufficienti elementi per
una rivalutazione del grado di invalidità dell'opponente, che non potrà essere
comunque inferiore al 55%."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. In data 29
marzo 2006, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato
invitato a precisare il proprio parere a proposito dell’esigibilità lavorativa
(IX).
La
risposta del dott. __________ è pervenuta il 25 aprile 2006 (X).
L’assicurato
ha preso posizione in data 27 aprile 2006 (XII), mentre l’Istituto
assicuratore, da parte sua, lo ha fatto il 15 maggio 2005 (XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.
Questo
Tribunale constata che il ricorrente, facendo riferimento a un parere
espressogli dal chirurgo ortopedico dott. __________, non ha più sostenuto che
l’ernia del disco di cui pretende soffrire presenti un’eziologia traumatica
(cfr. I, p. 3).
Tenuto
conto, da una parte, che tale patologia discale sarebbe insorta con un tempo di
latenza piuttosto lungo (trascorso più di un anno dall’evento infortunistico)
e, d’altra parte, che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di
medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da
preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali
(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata),
il TCA ritiene di potere aderire a questa tesi.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Nella
presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi
sull’apprezzamento 27 ottobre 2004 espresso dal medico __________, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 54, p. 2) - ha dichiarato l’assicurato
in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa leggera da un profilo dell’impegno fisico.
Nel
quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una
certificazione, datata 14 giugno 2005, del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha così valutato l’esigibilità lavorativa:
"
A mio parere la capacità concreta del paziente
di svolgere attività fisiche è limitata a lavori che non implicano di sollevare
carichi oltre i 10 kg. Anche per carichi minori è importante il fatto di non
dover sollevare ripetutamente al di sopra della cintura scapolare. In
un’attività che tenga conto di queste esigenze è ipotizzabile una capacità
lavorativa, a mio parere, di circa il 75%."
(allegato
al doc. 92)
Fra gli
atti di causa figura inoltre un’attestazione, datata 12 maggio 2005, del dott. __________,
spec. FMH in medicina generale, a mente del quale il suo paziente presenterebbe
un’abilità lavorativa limitata al 50% in attività leggere (allegato al doc.
92).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha sottoposto l’intero incarto al dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, attivo presso la __________ di __________.
Secondo
il medico di fiducia dell’CO 1, la limitazione della capacità lavorativa in
attività adeguate, sostenuta dai dottori __________ e __________, non trova
alcuna giustificazione sul piano oggettivo:
"
In der Einsprache ergeben sich aus den Zeugnissen
des Hausarztes sowie des Orthopäden Dr. __________ keine neuen Erkenntnisse.
Auch zusätzliche Abklärungen (speziell ein neues MRI) sind ohne therapeutische
Relevanz weder nötig noch sinnvoll. Von weiteren Behandlungen kann keine
wesentliche Besserung mehr erwartet werden. Der Patient lehnt eine neue
Operation sowieso ab. Mit der von Herrn Dr. __________ im Bericht vom
14.06.2005
dargelegten Zumutbarkeit wären wir zwar prinzipiell einverstanden, nicht
jedoch mit einer zusätzlichen Leistungseinbusse von 25% auch bei angepasster
Arbeit. Diese Einschätzung ist willkürlich. Vom fortgeschrittenen Alter und der
Arbeitslosigkeit muss die CO 1 abstrahieren. Die betreuenden Ärzte
argumentieren vor allem mit Schmerzen, was jedoch subjektiv und nicht messbar ist.
Ein eindeutiges orthopädisches Substrat für chronische Schmerzen besteht nicht.
Wie der __________ erachten wir eine leichte Tätigkeit (bis 10 kg) unterhalb
der Horizontalen als voll zumutbar."
(doc. 96)
In corso
di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________,
al quale sono state chieste precisazioni in merito alla valutazione da lui
espresse a proposito dell’esigibilità lavorativa, con particolare riferimento
alle attività ritenute dall’assicuratore LAINF allo scopo di determinare il
reddito da invalido (IX).
Questo il
tenore delle risposta fornita dallo specialista il 3 aprile 2006:
"
Il mio certificato-presa di posizione, del
14.0.6.05
si basa sulle affermazioni del paziente durante la consultazione del
10.03
, nel quale lamentava ancora disturbi relativamente importanti. Tenuto
conto di quei disturbi, così come delle alterazioni anche degenerative
(omartrosi già visibile alla radiografia), patologia che viene ad aggiungersi
alla problematica della cuffia dei rotatori, la mia valutazione delle
possibilità lavorative del paziente nelle attività alternative adeguate, era
stimata a circa il 75%. Oltre alla problematica verosimilmente
unicamente traumatica, vi è infatti in questo paziente anche una problematica
degenerativa già visibile come detto radiologicamente. Per quanto riguarda
invece attività completamente sedentarie, quali attività lavorative di ufficio,
le possibilità di rendimento sono a mio parere del 100%. In questo senso, per
quanto riguarda le varie cartelle di posti di lavoro esigibili, e per quanto
riguarda la professione di impiegato l'esigibilità è del 100%, per cassiere
pure, e per operaio come controllore di punte di trapani di dentisti
verosimilmente (anche se nutro riserve sul fatto che non debba sollevare
carichi ripetutamente al di sopra della cintura scapolare, in tal caso, il
rendimento potrebbe essere ridotto). Per operaio di fabbrica generico vale lo
stesso discorso. Difficilmente posso infatti immaginare che ad un operaio in
una fabbrica di finestre non venga chiesto di sollevare spesso gli arti al di
sopra della cintura scapolare. Idem per l'impiego di serviceman. La valutazione
iniziale fatta da parte mia, corrispondente a circa il 75%, si riferiva
in particolare a quanto il paziente mi descriveva nelle mansioni lavorative sul
posto di lavoro che aveva occupato in precedenza."
(X)
2.6
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte non vede ragioni per scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa formulata dal medico __________ dell’CO 1.
D’altronde,
le limitazioni descritte dal dott. __________ sono quelle che si riscontrano,
normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, di
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale
(cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e
STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, confermata dal TFA con
pronunzia del
3.
gennaio 2000, U 296/99).
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue
condizioni di salute è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato
in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche
agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.
3b)
In una
sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -
integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il
TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
In
un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G.,
U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile
professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo
l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in
posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare,
rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così
come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
Infine,
in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa
Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo
dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un
assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,
abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino
all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di
rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e
contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,
sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo
l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata,
consid. 2.6.).
Inoltre,
occorre considerare che il dott. __________, rispondendo in data 3 aprile 2006
al TCA, ha relativizzato quanto da lui stesso sostenuto nell’attestazione del
14.
giugno 2005 (cfr. allegato al doc. 92).
Da un
lato, egli ha dichiarato che la capacità lavorativa del 75% era riferita,
citiamo: “… a quanto il paziente mi descriveva nelle mansioni lavorative sul
posto di lavoro che aveva occupato in precedenza (ossia quello di muratore, n.d.r.).”
(X).
Dall’altro,
il chirurgo ortopedico ha riconosciuto che sul mercato generale del lavoro esistono
effettivamente delle occupazioni che RI 1 sarebbe in grado di esercitare con un
pieno rendimento, nonostante i disturbi residuali all’arto superiore destro (ad
esempio, delle attività lavorative completamente sedentarie).
Del resto,
se già nella professione di muratore l’abilità lavorativa dell’insorgente era
ripristinata in misura del 75% circa, non si vede per quale ragione in attività
decisamente meno gravose, che rispettino gli impedimenti legati al danno alla
salute, egli non potrebbe lavorare a tempo pieno e con un rendimento completo.
Sulla
scorta di quanto precede, il TCA ritiene di non dover dare seguito al
provvedimento istruttorio sollecitato dall’insorgente (perizia medica
giudiziaria), nella misura in cui è altamente verosimile che esso non
consentirebbe di mettere in luce (nuovi) elementi di valutazione rilevanti ai
fini del giudizio.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno
2001.
nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Tutto ben
considerato, questa Corte è quindi dell’avviso che, da un punto di vista
medico, RI 1 è in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, delle attività idonee, alternative a quella originariamente svolta.
2.7
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che
figurano all'incarto (cfr. doc. 68 e 79), l'insorgente avrebbe guadagnato, nel
2005.
(cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.),
qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo
di fr. 61'661.60.
Tale
importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato e può pertanto
essere fatto proprio da questo Tribunale.
2.8
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari
DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento
concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su
quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte
ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.9
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U
56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile
2006.
ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico
da invalido."
Ne
consegue che il reddito da invalido andrà d’ora in poi determinato in
applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso,
soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate
dall’INSAI.
2.9
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali
che interessano la spalla destra, e meglio il venditore presso il chiosco
annesso al __________, il cassiere presso la __________, l’operaio addetto al
controllo delle punte per trapani di dentisti presso la __________, l’operaio
di fabbrica presso la __________ e, infine, il servicemann presso la __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2005, un reddito annuo
pari a fr. 46'659.80 (cfr. doc. 97).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 97 si evince che sono 52 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 27’039.-- e a fr. 62'374.--, e infine che
quello medio è di fr. 44'085.--.
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha sostenuto che almeno due delle cinque attività
lavorative considerate dall’Istituto assicuratore convenuto non sarebbero
pienamente esigibili da un profilo medico (cfr. I, p. 4).
Da parte
sua, il dott. __________ ha manifestato riserve in relazione alle attività di
controllore di punte per trapani di dentisti, di operaio di fabbrica, nonché di
servicemann (cfr. X).
Questa
Corte osserva che la questione a sapere se l’assicurato è o meno in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le attività
ritenute dall’CO 1, può rimanere indecisa (cfr., in questo senso, la STFA del 3
febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella
causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli non potrebbe pretendere una
rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse
determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO
1).
Così come
è stato già accertato al considerando 2.6., è indubbio che, al di là di quelle
ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono
delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, nel settore
industriale e dell’artigianato, che RI 1 sarebbe in grado di esercitare, a
tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che
interessano il suo arto superiore destro.
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.8. in fine,
per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i
dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783
mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'evoluzione dei salari nominali (per l'adeguamento 2005, si ha a
disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato
dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo
trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato, non ancora pubblicato,
che il TCA ha ottenuto direttamente presso l’UST) - si ottiene, per il 2005, un
reddito annuo di fr. 58'199.54.
2.10
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
2.11
Nella
presente fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore
convenuto a titolo di reddito da invalido, ammonta a fr.
46'659.80 (consid. 2.9.).
Esso corrisponde a una
riduzione leggermente inferiore al 20% del reddito statistico desunto dalla
Tabella TA 1 (fr. 46'659.80 rappresentano infatti
l’80.1% di fr. 58'199.54), ciò che alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto (età e impedimenti
legati al danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare
senz’altro adeguata.
Pertanto,
il grado di invalidità del ricorrente - stabilito
confrontando i fr. 46'659.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'661.60 - è del 24.32%, arrotondato al
24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha
stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il
risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per
eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera
secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel
senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista
temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in
questione).
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 24%, il suo ricorso deve
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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