35.2005.11
Caduta da un ponteggio con contusione dorso-lombare. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto trascorsi 6 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili a preesis
13 luglio 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2005.11
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, TCA
Titolo:
Caduta da un ponteggio con contusione dorso-lombare. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto trascorsi 6 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili a preesistenti alterazioni degnerative.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.11
mm/sc
Lugano
13 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
novembre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
ottobre 1999, RI 1 – attivo in proprio quale conservatore-restauratore e
assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 – è scivolato
su un impalcatura ed è caduto sulla schiena.
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
Il caso è
stato dichiarato chiuso, con decisione informale del 13 marzo 2000, a far tempo
dal 31 marzo 2000 (doc. G 20).
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2003, l’assicurato ha comunicato alla CO 1 di essere nel
frattempo stato posto al beneficio di una mezza rendita AI e, pertanto, di
pretendere, citiamo: “… un’ulteriore rendita LAINF, rispettivamente un
versamento in capitale, da calcolare secondo quanto indicato dalle condizioni
generali allegate alle polizze a suo tempo sottoscritte” (doc. G 27).
1.3. Con
decisione formale del 10 febbraio 2004, l’assicuratore infortuni ha confermato
l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 31 marzo 2000,
difettando, da tale data, una relazione di causalità naturale con il sinistro
assicurato (doc. G 29).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
G 33), la CO 1, in data 11 novembre 2004, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (doc. G 38).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 2 febbraio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che venga accertata l’esistenza di una incapacità lavorativa del 55%
a decorrere dal 1° aprile 2000 e che la CO 1 venga condannata a versargli le
corrispondenti indennità giornaliere, sulla base di un guadagno annuo
assicurato di fr. 49'000.--, secondo “le modalità di calcolazione previste
nelle polizze assicurative nr. 254.270-254.271 (doc. B e C), sino alla sentenza
relativa alla presente vertenza” nonché, successivamente, una rendita di
invalidità ed un importo in capitale, argomentando:
"
(...)
6. La CO 1,
rappresentata peraltro dalla RA 2, __________ prendeva una decisione
sull'opposizione in data 11.11.2004, oggetto del presente gravame (doc. T).
In concreto buona
parte della decisione su opposizione, seppur maggiormente articolata, non fa
che ribadire la decisione precedente della CO 1 (doc. R).
Il ricorrente
contesta integralmente il contenuto della decisione su opposizione della RA 2.
Quest'ultima
decisione infatti, nelle prime due pagine, non fa altro che ricopiare in
concreto quanto già indicato nella decisione della CO 1 (doc. R), oggetto di
osservazioni ben precise da parte del ricorrente (doc. S), che vengono
richiamate.
In concreto pertanto la RA 2 non fa altro
che:
- ribadire l'inesistenza di un nesso di causalità naturale tra il
sinistro del 1999 e i dolori lancinanti del ricorrente dopo l'1.4.2000;
- tentare in qualche modo di dare validità assoluta all'opinione
sommaria e generica del suo medico fiduciario Dr. __________, ormai desueta,
risalente al 2000 (doc. H) superata dai fatti e dalla decisione AI indicata in
precedenza.
Si deve nuovamente
sottolineare, contestando ogni contraria argomentazione di controparte in
questo contesto, che il RI 1 prima del sinistro stava benissimo.
Lo stesso svolgeva
senza alcun tipo di problema la sua attività lavorativa, inclusi in particolare
Fatti
i lavori pesanti.
Lo abbiamo già indicato
in precedenza, supportando le nostre affermazioni con la dichiarazione __________
(doc. L), che qui viene integralmente richiamata.
Si produce a questo
proposito l'ulteriore dichiarazione del medico curante del ricorrente, il Dr. __________,
__________.
Il medico curante del
ricorrente indica in modo chiaro che quest'ultimo non ha più potuto svolgere
integralmente la propria attività di restauratore esclusivamente a seguito del
sinistro.
Il medico curante del RI
1 ha in particolare sottolineato che lo stesso ha sì sofferto in passato di
leggere lombalgie, non peraltro
in grado da compromettere la sua presenza sul lavoro (doc. U).
Quanto indicato dal Dr. __________ è peraltro confermato dal fatto che il RI 1 prima del sinistro del 1999 non
aveva mai fruito di alcuna prestazione LAINF da parte della CO 1.
Il ricorrente pertanto
aveva sempre potuto lavorare senza alcun impedimento alla propria attività
lavorativa e ciò nella misura del 100%.
Il Dr. __________
indica chiaramente che i postumi post traumatici, come quelli che hanno colpito
il ricorrente, sono a volte di difficile individuazione, tant'è che neanche il
Dr. __________ li ha individuati nelle sue superficiali visite (doc. H), ma sul
lavoro fisico, specie in cantiere risultano determinati, da qui peraltro la
corretta decisione Al.
Anche il medico curante
del ricorrente concorda con quest'ultimo, che lo ha già richiesto senza
successo nell'opposizione (doc. S), sull'assoluta necessità di una nuova
perizia, che tenga in considerazione gli sviluppi concreti del sinistro,
inoltre la decisione AI e l'attuale situazione fisica del ricorrente.
(...)
7. E' stato pertanto chiarito in modo inequivocabile che le
problematiche fisiche del RI 1 non sono certo da ricollegare ad un
peggioramento di una situazione preesistente, che non c'era.
Vi è pertanto un
chiaro nesso di causalità non solo naturale ma adeguata tra il sinistro del
1999 e l'inabilità del RI 1 pari al 55% a decorrere perlomeno dall'1.4.2000.
Indipendentemente
dal fatto che controparte ritenga di non doversi addentrare nell'ambito di una
disamina in relazione al nesso di causalità adeguata, la stessa è evidente,
ritenuto che i dolori del RI 1 e la sua attuale inabilità lavorativa, sono
strettamente collegati esclusivamente al sinistro del 1999.
Si conferma
nuovamente che il RI 1 prima del sinistro stava benissimo e poteva compiere
senza alcun problema la sua attività.
Si fa notare alla
controparte che il RI 1 non ha particolari problemi alla gamba sinistra, a cui
a torto controparte si riferisce, nel tentativo di creare preesistenze che non
esistono, ma ha lancinanti dolori alla schiena, dovuti esclusivamente al
sinistro, che prima non aveva mai avuto.
Lo stesso ha di
fatto ottenuto una rendita AI al 55%, pertanto la mezza rendita, di rilevante
importanza, esclusivamente per questo.
La controparte
peraltro non contesta i dolori del RI 1, e ci mancherebbe, ma tenta
esclusivamente di escludere, senza peraltro alcun valido fondamento, il nesso
di causalità naturale tra i dolori lamentati dal __________ dopo l'1.4.2000 e
il sinistro del 1999.
Si ribadisce
nuovamente come le verifiche effettuate dal Dr. __________ lo sono state in
modo particolarmente superficiale, tant'è che quest'ultimo voleva chiudere il
caso già alla fine del 1999, senza aver nemmeno visitato il paziente.
Ciò la dice lunga
sull'oggettività della comunicazione della CO 1 sulla base dell'opinione __________
del 13.3.2000 (doc. H).
Agli atti è stata
peraltro prodotta una dichiarazione __________ e la dichiarazione del medico
curante del ricorrente (doc. L e U), che contrastano in modo evidente con le
conclusioni del Dr. __________.
Non è pertanto vero
che agli atti non vi siano elementi di contrasto tra l'opinione del medico
fiduciario della Compagnia Assicurativa e altri medici, rispettivamente persone
che possono al contrario corroborare la tesi del ricorrente.
Le considerazioni di
controparte, che ha dedicato due pagine nel tentativo di convincere questo On.
Giudice a basarsi sulle desuete opinioni del Dr. __________ e non concedere una
perizia chiarificatoria in merito alle attuali condizioni del ricorrente, la
dicono lunga sul timore della Compagnia Assicurativa di fare chiarezza in
merito e di dover pagare il dovuto.
Da notare che
quest'ultima Compagnia non ha voluto sottoporre il ricorrente ad alcuna perizia
oggettiva, nonostante ne sia stata espressamente richiesta nell'ambito
dell'opposizione, a dimostrazione che il RI 1 desidera esclusivamente far
chiarezza in merito a quello che peraltro appare evidente, in particolare che
la sua attuale inabilità lavorativa è strettamente ed esclusivamente collegata
al sinistro del 1999, come già accertato dall'AI.
Si prende atto che
controparte comprende perfettamente che l'obbligo di prestazione è collegato
alla verosimiglianza del diritto dell'assicurato.
Bene, nel caso che
ci occupa non siamo di fronte ad una verosimiglianza, ma ad una certezza e ciò
nonostante la CO 1 si rifiuta di versare alcunché.
Si contestano gli
assunti di controparte, quando questa afferma lapidariamente che in ogni caso
gli attuali dolori del RI 1 sarebbero "prima o poi" subentrati
(decisione pag. 5 pt. 4).
L'affermazione appare a dir poco
sorprendente.
Cosa vuol dire "prima o poi"?
Prima oppure poi?
Perché se fosse poi, in
particolare quando il RI 1 avrà 80 anni o oltre, l'indennità sarebbe perlomeno
dovuta sino a tale età.
Il ragionamento della
Compagnia Assicurativa la dice lunga in questo contesto sulle basi scientifiche
su cui si appoggia.
Si ribadisce pertanto
in modo deciso che non vi è stato alcun peggioramento momentaneo della condizione fisica del RI 1, che era
perfetta prima del sinistro.
Si è trattato di un
nuovo evento, in particolare un infortunio, che ha minato in seguito per sempre
la salute del ricorrente, da qui la decisione AI, rispettivamente la rendita assegnata al RI 1 nella rilevante misura del
55%.
Il ricorrente ribadisce
pertanto integralmente quanto già indicato nell'opposizione, oggetto della
decisione qui impugnata.
(...)
8. Si contestano i tentativi di pressione della controparte
contenuti nella decisione impugnata a pag. 6 pt. 6.
Quest'ultima tenta maldestramente di intimorire il ricorrente, per
evitare che lo stesso faccia valere i suoi diritti, come peraltro quest'ultimo fa, mediante il presente gravame.
Controparte vorrebbe far passare il ricorrente come qualcuno che
indica un salario ben maggiore di quello percepito, per lucrare in ambito
assicurativo.
Niente di più falso.
Innanzitutto il RI 1 sino
al 1999 non ha mai fruito di alcuna prestazione assicurativa, pur pagando i
premi alla CO 1 proporzionalmente al salario assicurato.
Si è già detto in
apertura che la Compagnia Assicurativa CO 1 sottoponeva al RI 1 annualmente una
proposta di adeguamento del salario assicurato, già compilata dalla stessa
Compagnia Assicurativa e che si basava su una previsione relativa all'attività
aziendale del RI 1.
E' chiaro a questo
proposito che una precisione particolare non può essere pretesa.
Da notare peraltro che
la CO 1 in questo contesto vi ha sempre guadagnato e non se ne è mai lamentata.
Appare evidente infatti
che l'adeguamento annuale dello stipendio assicurato, peraltro indicato
espressamente quale stipendio convenzionale (doc. A), presupponeva un corrispondente
aumento del premio, che il RI 1
ha sempre pagato.
Quando il ricorrente
pertanto ha pagato un premio ogni anno maggiore, la Compagnia Assicurativa non
se n'è mai lamentata.
Solo ora e in modo a
dire il vero sorprendente, per non dire altro, tenta di screditare il
ricorrente.
I dati forniti sono
peraltro del tutto errati, ritenuto che le notifiche di tassazione a cui si
riferisce la controparte, non indicano nel modo più assoluto le cifre di cui
alla decisione su opposizione.
Da notare a questo
proposito che la notifica di tassazione del 1997, peraltro relativa al periodo
95-96, pertanto ben prima del sinistro, indicava un reddito ipotetico di CHF
36'000.- (doc. V), mentre al
contrario quella determinante relativa al periodo 1997-1998, pertanto un anno
prima del sinistro, indicava un reddito aziendale di CHF 40'000.- (doc. Z).
Anche il reddito
aziendale per la dichiarazione fiscale 2001-2002 indica un reddito aziendale di
CHF 40'000.--.
Vi è pertanto
esclusivamente una differenza annua di CHF 8'000.- che non comporta certo le
conseguenze paventate dalla controparte.
E' una differenza del
tutto accettabile, tenuto conto delle previsioni aziendali, che non possono
certo essere precise, rispettivamente in ogni caso dal fatto che le indicazioni
sono state date in base convenzionale e che il ricorrente ha peraltro sempre
versato un premio commisurato all'importo assicurato, su cui controparte dovrà
versare le indennità giornaliere passate, la rendita, rispettivamente
l'indennità in capitale prevista dalle polizze citate in precedenza (doc. B e
C). (...)"
(I).
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il
proprio ricorso, RI 1 rivendica pure prestazioni derivanti dall’assicurazione
complementare alla LAINF (polizza n. 254.271).
Questa
copertura assicurativa soggiace, non già alla LAINF, ma alla LCA (cfr. art. 34
CGA accluse al doc. C e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 325).
Nella
RAMI 1990, U 103, p. 265s., il TFA ha stabilito che i tribunali previsti
dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in
materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di
procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a
derimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in
merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare.
Per quel
che concerne il Ticino, la LPTCA non conferisce al TCA alcuna competenza in
materia di assicurazioni complementari alla LAINF (cfr. art. 1). Competenti in
merito sono dunque i tribunali ordinari.
Ne
discende che su questo punto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,
facendo difetto la competenza ratione materiae di questo Tribunale.
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che litigiosa è l’estinzione del diritto a
prestazioni a contare dal mese di aprile 2000, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre
2002.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
Considerandi
2.5
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa
M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6;
STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,
consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.
3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid.
3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119.
V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce
più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1, a partire dal suo
diciottesimo anno di età, ha sofferto di mal di schiena.
In proposito, dal rapporto
25.
febbraio 2000 del dott. __________, spec. FMH in neurologia, risulta che
sino ai 40 anni, le esacerbazioni erano poche, mentre che, nel corso degli
ultimi anni, il ricorrente aveva presentato 2-3 episodi della durata di una
settimana ciascuno, caratterizzati da lombalgie e sciatalgia a sinistra (doc.
GM 14).
Il 1° ottobre 1999,
l’assicurato è scivolato su un’impalcatura bagnata ed ha battuto la schiena.
In data 4 ottobre 1999,
l’insorgente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il
quale ha constatato la presenza di forti dolori con limitazione dei movimenti
alla regione del rachide lombare ed ha certificato una totale inabilità lavorativa
a far tempo dal 1° ottobre 1999 (doc. GM 3).
L’esame di risonanza
magnetica del 13 ottobre 1999 ha evidenziato alterazioni degenerative
plurisegmentali (cfr. doc. GM 4).
Il 18
ottobre 1999, l’assicurato ha privatamente consultato il neurologo dott. __________,
il quale, diagnosticata una lombalgia con irradiazione pseudoradicolare a
sinistra (senza deficit sensomotori né irritazione radicolare), ha prescritto
della fisioterapia ed ha previsto una graduale ripresa dell’attività lavorativa
(doc. GM 14).
In data 28 febbraio 2000
ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________,
spec. in chirurgia.
Dal relativo suo referto,
datato 6 marzo 2000, risulta la seguente valutazione riguardante l’eziologia
dei disturbi dorsali lamentati da RI 1:
"
Tenuto conto del riscontro radiologico e delle
preesistenze già causa di sintomatologia dolorosa recidivante, secondo prassi
medico-assicurativa vigente in Lainf, si ritiene che il nesso di causalità
naturale con l’evento in causa viene pian piano a scemare.
In misura largheggiante si potrà riconoscere un
nesso causale naturale parziale sino al termine del mese di marzo 2000”
(doc. GM
15).
Nel corso del mese di
dicembre 2003, l’assicurato ha trasmesso alla CO 1 copia della decisione
mediante la quale l’Ufficio AI l’ha posto al beneficio di una mezza rendita,
determinata da un tasso di invalidità del 55% (doc. G 27/1-3).
Egli ha quindi postulato
il riconoscimento di una rendita di invalidità LAINF e di un’indennità in
capitale (doc. G 27).
Con la decisione formale
del 10 febbraio 2004, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore
LAINF convenuto ha confermato l’estinzione del nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico dell’ottobre 1999, a far tempo dal 1° aprile 2000, facendo
proprio il parere del dott. __________ (doc. G 29).
2.8
Con la propria impugnativa, RI
1.
contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia
dell'assicuratore convenuto, facendo segnatamente valere che l’infortunio
assicurato avrebbe provocato un peggioramento definitivo del suo preesistente
stato di salute, peraltro attestato dall’assegnazione di una mezza rendita di
invalidità dal parte dell’UAI, visto che in precedenza egli era sempre stato in
grado di svolgere la propria attività di restauratore in misura completa (cfr.
I).
Attentamente
vagliata la documentazione contenuta nell'incarto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista con alle
spalle un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa, a mente del
quale l'evento infortunistico assicurato ha aggravato solo transitoriamente
una situazione patologica preesistente, con lo status quo ante/sine raggiunto
a far tempo dal 1° aprile 2000.
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra
parte, per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante,
fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro
attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V
353, consid. 3b/bb)
Il TCA
sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di fiducia della CO 1
sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi
quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di
regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,
Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,
p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la
posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi
vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31.
dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002
nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione
del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen
des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit
Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um
eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht
entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt"
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2).
Nella
concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di
affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale
alle vertebre lombari e che le alterazioni degenerative oggettivate a questo
livello, sono preesistenti all’infortunio del 1° ottobre 1999.
In
effetti, è praticamente impossibile che le lesioni degenerative, peraltro a
carattere plurisegmentale, evidenziate grazie alla RMN del 13 ottobre 1999,
possano essere insorte nei 13 giorni che separano l’infortunio dall’esecuzione
del menzionato esame strumentale.
Non si
tratta dunque di lesioni degenerative di natura post-traumatica.
D’altro
canto, nessuno dei sanitari interessati ha mai preteso che il sinistro
assicurato abbia comportato un aggravamento delle preesistenti alterazioni
degenerative.
I
presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti
affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o
peggioramento di lesioni) non appaiono pertanto soddisfatti.
Il dott. __________,
nel suo rapporto del 19 novembre 1999, ha sostenuto che i disturbi constatati
in occasione del consulto del 28 ottobre 1999, si trovavano in una relazione
causale con l’infortunio in questione (doc. GM 7).
Ciò non può tuttavia essere
di soccorso all’insorgente.
È la stessa CO 1 ad avere
riconosciuto che il nesso di causalità naturale è persistito sino al 1° aprile
2000.
Una conclusione analoga si
impone per quanto riguarda il certificato 31 gennaio 2005 del dott. __________
(doc. U), nella misura in cui la sua opinione non è suscettibile di mettere in
dubbio quella più generalmente ammessa in seno alla comunità scientifica
internazionale.
In
simili condizioni, non é necessario dare seguito ai provvedimenti probatori
richiesti dall’insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché
audizione testimoniale del dott. __________ e di __________, dipendente
dell’assicurato; cfr. I).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
Occorre
dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 1999 ha
giocato un ruolo (semplicemente) scatenante per rapporto ai disturbi lamentati
da RI 1 al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata
in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a
dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi dallo stesso
sinistro.
Il fatto che l’UAI abbia
ritenuto il ricorrente invalido al 55% in considerazione della problematica
dorsale, è irrilevante ai fini del presente giudizio.
In effetti,
l’assicurazione per l’invalidità, in quanto assicurazione finale, è chiamata ad
indennizzare la perdita di guadagno patita da un assicurato, a prescindere dall’eziologia
del danno alla salute che ne è all’origine.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
ricevibile, il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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