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Decisione

35.2005.11

Caduta da un ponteggio con contusione dorso-lombare. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto trascorsi 6 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili a preesis

13 luglio 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori pesanti.

Lo abbiamo già indicato

in precedenza, supportando le nostre affermazioni con la dichiarazione __________

(doc. L), che qui viene integralmente richiamata.

Si produce a questo

proposito l'ulteriore dichiarazione del medico curante del ricorrente, il Dr. __________,

__________.

Il medico curante del

ricorrente indica in modo chiaro che quest'ultimo non ha più potuto svolgere

integralmente la propria attività di restauratore esclusivamente a seguito del

sinistro.

Il medico curante del RI

1 ha in particolare sottolineato che lo stesso ha sì sofferto in passato di

leggere lombalgie, non peraltro

in grado da compromettere la sua presenza sul lavoro (doc. U).

Quanto indicato dal Dr. __________ è peraltro confermato dal fatto che il RI 1 prima del sinistro del 1999 non

aveva mai fruito di alcuna prestazione LAINF da parte della CO 1.

Il ricorrente pertanto

aveva sempre potuto lavorare senza alcun impedimento alla propria attività

lavorativa e ciò nella misura del 100%.

Il Dr. __________

indica chiaramente che i postumi post traumatici, come quelli che hanno colpito

il ricorrente, sono a volte di difficile individuazione, tant'è che neanche il

Dr. __________ li ha individuati nelle sue superficiali visite (doc. H), ma sul

lavoro fisico, specie in cantiere risultano determinati, da qui peraltro la

corretta decisione Al.

Anche il medico curante

del ricorrente concorda con quest'ultimo, che lo ha già richiesto senza

successo nell'opposizione (doc. S), sull'assoluta necessità di una nuova

perizia, che tenga in considerazione gli sviluppi concreti del sinistro,

inoltre la decisione AI e l'attuale situazione fisica del ricorrente.

(...)

7. E' stato pertanto chiarito in modo inequivocabile che le

problematiche fisiche del RI 1 non sono certo da ricollegare ad un

peggioramento di una situazione preesistente, che non c'era.

Vi è pertanto un

chiaro nesso di causalità non solo naturale ma adeguata tra il sinistro del

1999 e l'inabilità del RI 1 pari al 55% a decorrere perlomeno dall'1.4.2000.

Indipendentemente

dal fatto che controparte ritenga di non doversi addentrare nell'ambito di una

disamina in relazione al nesso di causalità adeguata, la stessa è evidente,

ritenuto che i dolori del RI 1 e la sua attuale inabilità lavorativa, sono

strettamente collegati esclusivamente al sinistro del 1999.

Si conferma

nuovamente che il RI 1 prima del sinistro stava benissimo e poteva compiere

senza alcun problema la sua attività.

Si fa notare alla

controparte che il RI 1 non ha particolari problemi alla gamba sinistra, a cui

a torto controparte si riferisce, nel tentativo di creare preesistenze che non

esistono, ma ha lancinanti dolori alla schiena, dovuti esclusivamente al

sinistro, che prima non aveva mai avuto.

Lo stesso ha di

fatto ottenuto una rendita AI al 55%, pertanto la mezza rendita, di rilevante

importanza, esclusivamente per questo.

La controparte

peraltro non contesta i dolori del RI 1, e ci mancherebbe, ma tenta

esclusivamente di escludere, senza peraltro alcun valido fondamento, il nesso

di causalità naturale tra i dolori lamentati dal __________ dopo l'1.4.2000 e

il sinistro del 1999.

Si ribadisce

nuovamente come le verifiche effettuate dal Dr. __________ lo sono state in

modo particolarmente superficiale, tant'è che quest'ultimo voleva chiudere il

caso già alla fine del 1999, senza aver nemmeno visitato il paziente.

Ciò la dice lunga

sull'oggettività della comunicazione della CO 1 sulla base dell'opinione __________

del 13.3.2000 (doc. H).

Agli atti è stata

peraltro prodotta una dichiarazione __________ e la dichiarazione del medico

curante del ricorrente (doc. L e U), che contrastano in modo evidente con le

conclusioni del Dr. __________.

Non è pertanto vero

che agli atti non vi siano elementi di contrasto tra l'opinione del medico

fiduciario della Compagnia Assicurativa e altri medici, rispettivamente persone

che possono al contrario corroborare la tesi del ricorrente.

Le considerazioni di

controparte, che ha dedicato due pagine nel tentativo di convincere questo On.

Giudice a basarsi sulle desuete opinioni del Dr. __________ e non concedere una

perizia chiarificatoria in merito alle attuali condizioni del ricorrente, la

dicono lunga sul timore della Compagnia Assicurativa di fare chiarezza in

merito e di dover pagare il dovuto.

Da notare che

quest'ultima Compagnia non ha voluto sottoporre il ricorrente ad alcuna perizia

oggettiva, nonostante ne sia stata espressamente richiesta nell'ambito

dell'opposizione, a dimostrazione che il RI 1 desidera esclusivamente far

chiarezza in merito a quello che peraltro appare evidente, in particolare che

la sua attuale inabilità lavorativa è strettamente ed esclusivamente collegata

al sinistro del 1999, come già accertato dall'AI.

Si prende atto che

controparte comprende perfettamente che l'obbligo di prestazione è collegato

alla verosimiglianza del diritto dell'assicurato.

Bene, nel caso che

ci occupa non siamo di fronte ad una verosimiglianza, ma ad una certezza e ciò

nonostante la CO 1 si rifiuta di versare alcunché.

Si contestano gli

assunti di controparte, quando questa afferma lapidariamente che in ogni caso

gli attuali dolori del RI 1 sarebbero "prima o poi" subentrati

(decisione pag. 5 pt. 4).

L'affermazione appare a dir poco

sorprendente.

Cosa vuol dire "prima o poi"?

Prima oppure poi?

Perché se fosse poi, in

particolare quando il RI 1 avrà 80 anni o oltre, l'indennità sarebbe perlomeno

dovuta sino a tale età.

Il ragionamento della

Compagnia Assicurativa la dice lunga in questo contesto sulle basi scientifiche

su cui si appoggia.

Si ribadisce pertanto

in modo deciso che non vi è stato alcun peggioramento momentaneo della condizione fisica del RI 1, che era

perfetta prima del sinistro.

Si è trattato di un

nuovo evento, in particolare un infortunio, che ha minato in seguito per sempre

la salute del ricorrente, da qui la decisione AI, rispettivamente la rendita assegnata al RI 1 nella rilevante misura del

55%.

Il ricorrente ribadisce

pertanto integralmente quanto già indicato nell'opposizione, oggetto della

decisione qui impugnata.

(...)

8. Si contestano i tentativi di pressione della controparte

contenuti nella decisione impugnata a pag. 6 pt. 6.

Quest'ultima tenta maldestramente di intimorire il ricorrente, per

evitare che lo stesso faccia valere i suoi diritti, come peraltro quest'ultimo fa, mediante il presente gravame.

Controparte vorrebbe far passare il ricorrente come qualcuno che

indica un salario ben maggiore di quello percepito, per lucrare in ambito

assicurativo.

Niente di più falso.

Innanzitutto il RI 1 sino

al 1999 non ha mai fruito di alcuna prestazione assicurativa, pur pagando i

premi alla CO 1 proporzionalmente al salario assicurato.

Si è già detto in

apertura che la Compagnia Assicurativa CO 1 sottoponeva al RI 1 annualmente una

proposta di adeguamento del salario assicurato, già compilata dalla stessa

Compagnia Assicurativa e che si basava su una previsione relativa all'attività

aziendale del RI 1.

E' chiaro a questo

proposito che una precisione particolare non può essere pretesa.

Da notare peraltro che

la CO 1 in questo contesto vi ha sempre guadagnato e non se ne è mai lamentata.

Appare evidente infatti

che l'adeguamento annuale dello stipendio assicurato, peraltro indicato

espressamente quale stipendio convenzionale (doc. A), presupponeva un corrispondente

aumento del premio, che il RI 1

ha sempre pagato.

Quando il ricorrente

pertanto ha pagato un premio ogni anno maggiore, la Compagnia Assicurativa non

se n'è mai lamentata.

Solo ora e in modo a

dire il vero sorprendente, per non dire altro, tenta di screditare il

ricorrente.

I dati forniti sono

peraltro del tutto errati, ritenuto che le notifiche di tassazione a cui si

riferisce la controparte, non indicano nel modo più assoluto le cifre di cui

alla decisione su opposizione.

Da notare a questo

proposito che la notifica di tassazione del 1997, peraltro relativa al periodo

95-96, pertanto ben prima del sinistro, indicava un reddito ipotetico di CHF

36'000.- (doc. V), mentre al

contrario quella determinante relativa al periodo 1997-1998, pertanto un anno

prima del sinistro, indicava un reddito aziendale di CHF 40'000.- (doc. Z).

Anche il reddito

aziendale per la dichiarazione fiscale 2001-2002 indica un reddito aziendale di

CHF 40'000.--.

Vi è pertanto

esclusivamente una differenza annua di CHF 8'000.- che non comporta certo le

conseguenze paventate dalla controparte.

E' una differenza del

tutto accettabile, tenuto conto delle previsioni aziendali, che non possono

certo essere precise, rispettivamente in ogni caso dal fatto che le indicazioni

sono state date in base convenzionale e che il ricorrente ha peraltro sempre

versato un premio commisurato all'importo assicurato, su cui controparte dovrà

versare le indennità giornaliere passate, la rendita, rispettivamente

l'indennità in capitale prevista dalle polizze citate in precedenza (doc. B e

C). (...)"

(I).

1.5. L’assicuratore

infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Con il

proprio ricorso, RI 1 rivendica pure prestazioni derivanti dall’assicurazione

complementare alla LAINF (polizza n. 254.271).

Questa

copertura assicurativa soggiace, non già alla LAINF, ma alla LCA (cfr. art. 34

CGA accluse al doc. C e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 325).

Nella

RAMI 1990, U 103, p. 265s., il TFA ha stabilito che i tribunali previsti

dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in

materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di

procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a

derimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in

merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare.

Per quel

che concerne il Ticino, la LPTCA non conferisce al TCA alcuna competenza in

materia di assicurazioni complementari alla LAINF (cfr. art. 1). Competenti in

merito sono dunque i tribunali ordinari.

Ne

discende che su questo punto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,

facendo difetto la competenza ratione materiae di questo Tribunale.

Nel

merito

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle

assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che litigiosa è l’estinzione del diritto a

prestazioni a contare dal mese di aprile 2000, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre

2002.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art.

16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

Considerandi

2.5

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa

M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6;

STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98,

consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid.

3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.

2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce

più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.6

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1, a partire dal suo

diciottesimo anno di età, ha sofferto di mal di schiena.

In proposito, dal rapporto

25.

febbraio 2000 del dott. __________, spec. FMH in neurologia, risulta che

sino ai 40 anni, le esacerbazioni erano poche, mentre che, nel corso degli

ultimi anni, il ricorrente aveva presentato 2-3 episodi della durata di una

settimana ciascuno, caratterizzati da lombalgie e sciatalgia a sinistra (doc.

GM 14).

Il 1° ottobre 1999,

l’assicurato è scivolato su un’impalcatura bagnata ed ha battuto la schiena.

In data 4 ottobre 1999,

l’insorgente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il

quale ha constatato la presenza di forti dolori con limitazione dei movimenti

alla regione del rachide lombare ed ha certificato una totale inabilità lavorativa

a far tempo dal 1° ottobre 1999 (doc. GM 3).

L’esame di risonanza

magnetica del 13 ottobre 1999 ha evidenziato alterazioni degenerative

plurisegmentali (cfr. doc. GM 4).

Il 18

ottobre 1999, l’assicurato ha privatamente consultato il neurologo dott. __________,

il quale, diagnosticata una lombalgia con irradiazione pseudoradicolare a

sinistra (senza deficit sensomotori né irritazione radicolare), ha prescritto

della fisioterapia ed ha previsto una graduale ripresa dell’attività lavorativa

(doc. GM 14).

In data 28 febbraio 2000

ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________,

spec. in chirurgia.

Dal relativo suo referto,

datato 6 marzo 2000, risulta la seguente valutazione riguardante l’eziologia

dei disturbi dorsali lamentati da RI 1:

"

Tenuto conto del riscontro radiologico e delle

preesistenze già causa di sintomatologia dolorosa recidivante, secondo prassi

medico-assicurativa vigente in Lainf, si ritiene che il nesso di causalità

naturale con l’evento in causa viene pian piano a scemare.

In misura largheggiante si potrà riconoscere un

nesso causale naturale parziale sino al termine del mese di marzo 2000”

(doc. GM

15).

Nel corso del mese di

dicembre 2003, l’assicurato ha trasmesso alla CO 1 copia della decisione

mediante la quale l’Ufficio AI l’ha posto al beneficio di una mezza rendita,

determinata da un tasso di invalidità del 55% (doc. G 27/1-3).

Egli ha quindi postulato

il riconoscimento di una rendita di invalidità LAINF e di un’indennità in

capitale (doc. G 27).

Con la decisione formale

del 10 febbraio 2004, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore

LAINF convenuto ha confermato l’estinzione del nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico dell’ottobre 1999, a far tempo dal 1° aprile 2000, facendo

proprio il parere del dott. __________ (doc. G 29).

2.8

Con la propria impugnativa, RI

1.

contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia

dell'assicuratore convenuto, facendo segnatamente valere che l’infortunio

assicurato avrebbe provocato un peggioramento definitivo del suo preesistente

stato di salute, peraltro attestato dall’assegnazione di una mezza rendita di

invalidità dal parte dell’UAI, visto che in precedenza egli era sempre stato in

grado di svolgere la propria attività di restauratore in misura completa (cfr.

I).

Attentamente

vagliata la documentazione contenuta nell'incarto, il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per

scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista con alle

spalle un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa, a mente del

quale l'evento infortunistico assicurato ha aggravato solo transitoriamente

una situazione patologica preesistente, con lo status quo ante/sine raggiunto

a far tempo dal 1° aprile 2000.

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante,

fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro

attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V

353, consid. 3b/bb)

Il TCA

sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di fiducia della CO 1

sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi

quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen

des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit

Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um

eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht

entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt"

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2).

Nella

concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di

affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale

alle vertebre lombari e che le alterazioni degenerative oggettivate a questo

livello, sono preesistenti all’infortunio del 1° ottobre 1999.

In

effetti, è praticamente impossibile che le lesioni degenerative, peraltro a

carattere plurisegmentale, evidenziate grazie alla RMN del 13 ottobre 1999,

possano essere insorte nei 13 giorni che separano l’infortunio dall’esecuzione

del menzionato esame strumentale.

Non si

tratta dunque di lesioni degenerative di natura post-traumatica.

D’altro

canto, nessuno dei sanitari interessati ha mai preteso che il sinistro

assicurato abbia comportato un aggravamento delle preesistenti alterazioni

degenerative.

I

presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti

affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o

peggioramento di lesioni) non appaiono pertanto soddisfatti.

Il dott. __________,

nel suo rapporto del 19 novembre 1999, ha sostenuto che i disturbi constatati

in occasione del consulto del 28 ottobre 1999, si trovavano in una relazione

causale con l’infortunio in questione (doc. GM 7).

Ciò non può tuttavia essere

di soccorso all’insorgente.

È la stessa CO 1 ad avere

riconosciuto che il nesso di causalità naturale è persistito sino al 1° aprile

2000.

Una conclusione analoga si

impone per quanto riguarda il certificato 31 gennaio 2005 del dott. __________

(doc. U), nella misura in cui la sua opinione non è suscettibile di mettere in

dubbio quella più generalmente ammessa in seno alla comunità scientifica

internazionale.

In

simili condizioni, non é necessario dare seguito ai provvedimenti probatori

richiesti dall’insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché

audizione testimoniale del dott. __________ e di __________, dipendente

dell’assicurato; cfr. I).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Occorre

dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 1999 ha

giocato un ruolo (semplicemente) scatenante per rapporto ai disturbi lamentati

da RI 1 al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata

in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a

dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi dallo stesso

sinistro.

Il fatto che l’UAI abbia

ritenuto il ricorrente invalido al 55% in considerazione della problematica

dorsale, è irrilevante ai fini del presente giudizio.

In effetti,

l’assicurazione per l’invalidità, in quanto assicurazione finale, è chiamata ad

indennizzare la perdita di guadagno patita da un assicurato, a prescindere dall’eziologia

del danno alla salute che ne è all’origine.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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