35.2005.12
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11 aprile 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2005.12
Data decisione, Autorità:
11.04.2005, TCA
Titolo:
lussazione della spalla insorta durante il sonno. Infortunio negato: difetta un fattore esterno e non si é verificato alcun movimento scombinato del corpo. Negata pure una lesione parificata a infortunio. Dichiarata illegale una direttiva dell'UFAM sulle lussazioni recidivanti della spalla
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.12
mm/td
Lugano
11 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
gennaio 2004, RI 1 – dipendente della __________ in qualità di magazziniere e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è stato
improvvisamente svegliato da un dolore acuto alla spalla destra, la quale
presentava una lussazione.
Dalle
tavole processuali emerge che, già nel passato, l’assicurato aveva lamentato
problemi analoghi, la prima volta il 1° maggio 1998 durante il servizio
militare (cfr. doc. 8 e 13).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 9
agosto 2004, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità al
riguardo, ritenendo che l’evento del mese di gennaio 2004 non configura né un
infortunio, né una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio
(doc. 28).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
29), la CO 1, in data 5 novembre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (doc. 39).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 2 aprile 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore infortuni convenuto venga condannato a versare le
prestazioni di legge in relazione all’evento del 6 gennaio 2004, argomentando:
" Il fatto di rigirarsi nel letto consiste certamente in un
caso di cambiamento repentino di posizione, che adempie a tutti i requisiti
necessari alla qualifica d'infortunio ed in tutti i casi quanto occorso
all'assicurato trattasi di lesione parificabile all'infortunio.
Nel caso in esame si é in presenza di un fattore esterno (il
rigirarsi nel sonno) che ha sicuramente provocato o quantomeno scatenato il già
preesistente danno alla salute dell'assicurato.
Vista la situazione e sulla base delle chiare risultanze mediche
rilasciate dall'ortopedico Dr. __________, di __________, risulta evidente che
la lussazione subita dal signor RI 1 sia oramai da considerarsi lussazione
abituale della spalla; in perfetta relazione di causalità (naturale ed adeguata)
con il primo ed i successivi eventi . infortunistici, sempre riconosciuti tali
dalla CO 1.
Quanto subito dal signor RI 1 non trattasi evidentemente, come a
torto sostenuto dalla CO 1 di danno alla salute dovuto a malattia.
Come ribadito in precedenza in data 31 marzo 2003 il qui
ricorrente aveva già subito la lussazione della spalla alzandosi dal letto. In
sostanza detta lussazione della spalla é avvenuta nelle medesime circostanze
dell'infortunio oggetto del presente gravame.
Per detto infortunio la CO 1, assicuratrice LAINF aveva,
giustamente, riconosciuto la copertura del caso, ammettendo che trattavasi di
lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio, in quanto provocata da
movimento fisico che eccede la quotidianità
dell'atto.
Nell'ipotesi in cui quanto occorso all'assicurato non fosse
qualificabile d'infortunio ai sensi LAINF, I'evento 6.1.2004 é però da
considerarsi a tutti gli effetti lesione corporale parificabile ai postumi d'
infortunio.
Giusta l'art. 9 cpv. 2 lit. b OAINF, se non attribuibili indubbiamente
a una malattia od a fenomeni degenerativi, come risulta da escludere nel
caso in esame, una lussazione articolare (della spalla) é equiparata ad
infortunio. Sussiste evidentemente anche un rapporto di causalità (naturale ed
adeguato), tra il movimento operato nel sonno dal signor RI 1 (girarsi nel
letto) - ed in quanto tale valutabile quale fattore esterno, che prende
necessariamente origine al di fuori dal corpo -e la lussazione della spalla
destra.
Anche nella terza ipotesi in cui la lesione corporale é
intervenuta grazie alla precedente instabilità dell'arto ed in quanto tale
qualificabile quale di lesione corporale abituale; la presa a carico della
lussazione deve essere comunque imputata all'assicuratrice LAINF.
A torto l'assicuratrice LAINF rinvia anche l'assicurato
all'assicurazione militare. E' invece sostenibile che essendo in presenza di una
lussazione oramai abituale/ripetitiva; anche conformemente alle regole di
coordinazione Assicurazione militare /Assicurazione LAINF (art. 103 LAINF e 123
OAINF), essendoci un aggravamento dell'affezione preesistente e di conseguenza
in tutti i casi l'obbligo di prestazioni da parte dell'assicuratrice LAINF."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
Fatti
1.5. In corso di
causa, l’assicurato ha prodotto uno scritto, datato 23 febbraio 2005, del
proprio assicuratore malattie, la __________ (VI + allegato).
La presa
di posizione dell’assicuratore LAINF è pervenuta al TCA il 10 marzo 2005 (X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. RAMI 2005 U 536, p. 57s.; DTF 129 V
1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166
consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B
28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 5 novembre 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto l’evento in discussione è accaduto il 6
gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Affinché la
responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi alla
spalla destra accusati dall’assicurato il 6 gennaio 2004, possano essere posti
in relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta
negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di
un infortunio.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr. SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi
o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V
233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.7. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b;
116 V 141 consid. 4b).
2.8. In concreto,
rispondendo il 22 gennaio 2004 ai quesiti sottopostogli dalla CO 1, RI 1 ha
riferito quanto segue relativamente all'insorgenza dei disturbi alla spalla
destra, citiamo:
"
Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho sentito
un forte dolore alla spalla destra, avevo la spalla destra lussata!"
(doc. 6)
Alla luce
di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno alla
spalla destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 4 LPGA:
l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare che abbia
interessato la spalla destra.
In
proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso
modo in una sentenza del 28 settembre 2001 nella causa P., inc. n. 35.2001.19,
cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio,
aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente
al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare
un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo.
Del
resto, anche volendo ammettere che la nota lussazione si sia prodotta nel
compiere un movimento spontaneo con il braccio destro durante il sonno, così
come è stato sostenuto dal dott. __________ in data 22 giugno 2004 (doc. 19:
“In seguito altre quattro lussazioni di cui l’ultima il 6.01.04 avvenuta con
una mossa sprovvista spontanea ancora nel letto”), l’esito non potrebbe
comunque essere diverso, nella misura in cui tale gesto non si configura quale
movimento scombinato del corpo.
Al
riguardo, va precisato che, secondo la giurisprudenza, per poter ritenere che
lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli
stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite,
impreviste e fuori programma (cfr. RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1).
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
In
Considerandi
casu, il movimento del braccio destro che il ricorrente avrebbe compiuto durante
la notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2004, non può certamente essere qualificato
di manifestamente insolito, fuori programma.
L’ipotesi di un movimento scoordinato non è dunque realizzata e, con
essa, fa pure difetto uno degli elementi costitutivi dell’infortunio.
2.9
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.10
Nella
concreta evenienza - a prescindere dalla circostanza che l'assicurato stesso
non è stato in grado di descrivere alcuno specifico evento che abbia
interessato la spalla destra (cfr. consid. 2.9.) – nel fatto di compiere il
preteso movimento spontaneo con il braccio durante il sonno, non può essere
ravvisato un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza evocata al
precedente considerando.
In
effetti, fa chiaramente difetto il richiesto potenziale di pericolo
accresciuto.
D’altronde,
nella DTF 129 V 466, l’Alta Corte, avallando la prassi __________, ne ha negato
l’esistenza nel caso di un assicurato, anch’egli vittima di lussazioni recidivanti
della spalla, che nell’afferrare con il braccio teso un sacco di plastica del
peso di 20 chili dal ponte di un autocarro, aveva nuovamente risentito dei
dolori a questa stessa parte del corpo (cfr. consid. 4.3).
In
assenza del necessario fattore esterno causale, il danno alla salute riportato
dall’assicurato non può essere assunto dalla CO 1, neppure a titolo di lesione
parificata ai postumi d’infortunio (cfr., in questo senso, A. Bühler, art.
cit., p. 101: “Habituelle Luxationen treten auf, ohne dass durch Kraft oder
Bewegung auf das Gelenk eingewirkt worden wäre. Bei
solchen im Rahmen einer physiologischen Körperhaltung oder –bewegung auftretenden
Luxationen ist der Tatbestand einer unfallähnlichen Körperschädigung mangels
eines plötzlichen, äusseren Ereignisses nicht erfüllt“).
2.11
Dalla documentazione medica presente all’inserto si evince
che le lussazioni della spalla lamentate da RI 1, compresa quindi quella del 6
gennaio 2004, sono imputabili al sinistro del 1° maggio 1998, che aveva provocato
un’instabilità anteriore (cfr. , in proposito, le certificazioni dello
specialista dott. __________ - doc. 13: “instabilità anteroinferiore
post-traumatica da ricondurre all’avvenimento della primavera del 1998”, doc.
19: “Nel caso RI 1 per l’instabilità della spalla sono competenti due
assicurazioni. La prima l’Assicurazione militare in occasione del 1.05.1998.
Nella vita civile invece sono successe altre lussazioni, sempre da
ricondurre all’instabilità del 1.05.98” e doc. 21: “Questa prima lussazione
è la causa dell’instabilità trattata il 25.3.04 e va a carico
dell’Assicurazione militare” – la sottolineatura è del redattore. Cfr., pure, Baur/Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, Berna 1985, p.
211s., a proposito delle lussazioni abituali: “Nach einer ersten, unfallmässig
entstandenen Luxation bleiben vielfach Defekte im Kapselbandapperat zurück, die
Reluxationen begünstigen”).
Tale circostanza non è tuttavia suscettibile di impegnare la
responsabilità dell’assicuratore convenuto siccome l’evento in questione è
accaduto durante il servizio militare, ossia ad un epoca in cui l’assicurazione
LAINF (qualora l’insorgente vi fosse già assoggettato) era sospesa (cfr. art. 3
cpv. 4 LAINF).
Unitamente
alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una direttiva dell’Ufficio federale
dell’assicurazione militare intitolata ”La lussazione abituale della spalla dal
punto di vista tecnico-assicurativo. Classico esempio di un caso di
coordinamento AM/AINF”.
A pagina
2/3 della stessa si legge quanto segue, citiamo:
"
Nei casi l’evento dannoso si verifica durante il
servizio, l’assicurazione militare è tenuta a fornire secondo l’art. 5 LAM
(principio di contemporaneità).
Nell’ambito dell’assicurazione infortuni,
l’obbligo di prestazione è vincolato al verificarsi di un infortunio come
definito dalla legge (ossia un’azione repentina, involontaria e lesiva che
colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario) o almeno di
una lesione corporale parificabile al postumo di un infortunio.
Una disposizione questa che non vale per le
lesioni corporali abituali o recidivanti. In questi casi viene applicato anche
nell’ambito dell’assicurazione infortuni il puro e semplice principio di
contemporaneità."
(cfr.
doc. B)
In
proposito, il TCA constata che, secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non
previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in
caso di infortuni professionali, di infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
Consiglio federale ha poi esteso l’obbligo a prestazioni alle lesioni
corporali parificate ai postumi di un infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF)
esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF.
La
lussazione abituale della spalla cade sotto la nozione di “lussazioni di
articolazioni” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF (cfr., al riguardo,
Baur/Nigst (Hrsg.), op. cit., p. 212 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 204). Affinché quest’ultima
disposizione possa trovare applicazione è però indispensabile, così come
indicato al considerando 2.9., che il danno alla salute sia riconducibile ad un
fattore esterno e repentino (ciò che nella presente fattispecie non è il caso, cfr.
consid. 2.10).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alle
direttive amministrative. Ne deve tenere conto soltanto nella misura in cui
esse consentono una corretta applicazione delle disposizioni legali in un caso
di specie. Per contro, il giudice è tenuto a scostarsene se esse contengono
delle norme che non sono conformi alle regole legali applicabili (cfr. DTF 123 123
V 72 consid. 4a, 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c e
riferimenti).
A mente di questo TCA, la direttiva dell’UFAM in questione, perlomeno
nella sua parte conclusiva, é contraria alla legislazione sull’assicurazione
contro gli infortuni, di modo che essa non è vincolante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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Requisiti minimi |
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