Lexipedia

Decisione

35.2005.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 aprile 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, l’assicurato ha prodotto uno scritto, datato 23 febbraio 2005, del

proprio assicuratore malattie, la __________ (VI + allegato).

La presa

di posizione dell’assicuratore LAINF è pervenuta al TCA il 10 marzo 2005 (X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. RAMI 2005 U 536, p. 57s.; DTF 129 V

1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166

consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B

28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 5 novembre 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto l’evento in discussione è accaduto il 6

gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Affinché la

responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi alla

spalla destra accusati dall’assicurato il 6 gennaio 2004, possano essere posti

in relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta

negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di

un infortunio.

2.4. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.5. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr. SVR

2005 UV Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.6. Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi

o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V

233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.7. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b;

116 V 141 consid. 4b).

2.8. In concreto,

rispondendo il 22 gennaio 2004 ai quesiti sottopostogli dalla CO 1, RI 1 ha

riferito quanto segue relativamente all'insorgenza dei disturbi alla spalla

destra, citiamo:

"

Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho sentito

un forte dolore alla spalla destra, avevo la spalla destra lussata!"

(doc. 6)

Alla luce

di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno alla

spalla destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 4 LPGA:

l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare che abbia

interessato la spalla destra.

In

proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso

modo in una sentenza del 28 settembre 2001 nella causa P., inc. n. 35.2001.19,

cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio,

aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente

al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare

un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo.

Del

resto, anche volendo ammettere che la nota lussazione si sia prodotta nel

compiere un movimento spontaneo con il braccio destro durante il sonno, così

come è stato sostenuto dal dott. __________ in data 22 giugno 2004 (doc. 19:

“In seguito altre quattro lussazioni di cui l’ultima il 6.01.04 avvenuta con

una mossa sprovvista spontanea ancora nel letto”), l’esito non potrebbe

comunque essere diverso, nella misura in cui tale gesto non si configura quale

movimento scombinato del corpo.

Al

riguardo, va precisato che, secondo la giurisprudenza, per poter ritenere che

lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli

stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite,

impreviste e fuori programma (cfr. RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1).

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

In

Considerandi

casu, il movimento del braccio destro che il ricorrente avrebbe compiuto durante

la notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2004, non può certamente essere qualificato

di manifestamente insolito, fuori programma.

L’ipotesi di un movimento scoordinato non è dunque realizzata e, con

essa, fa pure difetto uno degli elementi costitutivi dell’infortunio.

2.9

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato

sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di

lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

Nella

concreta evenienza - a prescindere dalla circostanza che l'assicurato stesso

non è stato in grado di descrivere alcuno specifico evento che abbia

interessato la spalla destra (cfr. consid. 2.9.) – nel fatto di compiere il

preteso movimento spontaneo con il braccio durante il sonno, non può essere

ravvisato un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza evocata al

precedente considerando.

In

effetti, fa chiaramente difetto il richiesto potenziale di pericolo

accresciuto.

D’altronde,

nella DTF 129 V 466, l’Alta Corte, avallando la prassi __________, ne ha negato

l’esistenza nel caso di un assicurato, anch’egli vittima di lussazioni recidivanti

della spalla, che nell’afferrare con il braccio teso un sacco di plastica del

peso di 20 chili dal ponte di un autocarro, aveva nuovamente risentito dei

dolori a questa stessa parte del corpo (cfr. consid. 4.3).

In

assenza del necessario fattore esterno causale, il danno alla salute riportato

dall’assicurato non può essere assunto dalla CO 1, neppure a titolo di lesione

parificata ai postumi d’infortunio (cfr., in questo senso, A. Bühler, art.

cit., p. 101: “Habituelle Luxationen treten auf, ohne dass durch Kraft oder

Bewegung auf das Gelenk eingewirkt worden wäre. Bei

solchen im Rahmen einer physiologischen Körperhaltung oder –bewegung auftretenden

Luxationen ist der Tatbestand einer unfallähnlichen Körperschädigung mangels

eines plötzlichen, äusseren Ereignisses nicht erfüllt“).

2.11

Dalla documentazione medica presente all’inserto si evince

che le lussazioni della spalla lamentate da RI 1, compresa quindi quella del 6

gennaio 2004, sono imputabili al sinistro del 1° maggio 1998, che aveva provocato

un’instabilità anteriore (cfr. , in proposito, le certificazioni dello

specialista dott. __________ - doc. 13: “instabilità anteroinferiore

post-traumatica da ricondurre all’avvenimento della primavera del 1998”, doc.

19: “Nel caso RI 1 per l’instabilità della spalla sono competenti due

assicurazioni. La prima l’Assicurazione militare in occasione del 1.05.1998.

Nella vita civile invece sono successe altre lussazioni, sempre da

ricondurre all’instabilità del 1.05.98” e doc. 21: “Questa prima lussazione

è la causa dell’instabilità trattata il 25.3.04 e va a carico

dell’Assicurazione militare” – la sottolineatura è del redattore. Cfr., pure, Baur/Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, Berna 1985, p.

211s., a proposito delle lussazioni abituali: “Nach einer ersten, unfallmässig

entstandenen Luxation bleiben vielfach Defekte im Kapselbandapperat zurück, die

Reluxationen begünstigen”).

Tale circostanza non è tuttavia suscettibile di impegnare la

responsabilità dell’assicuratore convenuto siccome l’evento in questione è

accaduto durante il servizio militare, ossia ad un epoca in cui l’assicurazione

LAINF (qualora l’insorgente vi fosse già assoggettato) era sospesa (cfr. art. 3

cpv. 4 LAINF).

Unitamente

alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una direttiva dell’Ufficio federale

dell’assicurazione militare intitolata ”La lussazione abituale della spalla dal

punto di vista tecnico-assicurativo. Classico esempio di un caso di

coordinamento AM/AINF”.

A pagina

2/3 della stessa si legge quanto segue, citiamo:

"

Nei casi l’evento dannoso si verifica durante il

servizio, l’assicurazione militare è tenuta a fornire secondo l’art. 5 LAM

(principio di contemporaneità).

Nell’ambito dell’assicurazione infortuni,

l’obbligo di prestazione è vincolato al verificarsi di un infortunio come

definito dalla legge (ossia un’azione repentina, involontaria e lesiva che

colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario) o almeno di

una lesione corporale parificabile al postumo di un infortunio.

Una disposizione questa che non vale per le

lesioni corporali abituali o recidivanti. In questi casi viene applicato anche

nell’ambito dell’assicurazione infortuni il puro e semplice principio di

contemporaneità."

(cfr.

doc. B)

In

proposito, il TCA constata che, secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non

previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in

caso di infortuni professionali, di infortuni non professionali e

di malattie professionali.

Il

Consiglio federale ha poi esteso l’obbligo a prestazioni alle lesioni

corporali parificate ai postumi di un infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF)

esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

La

lussazione abituale della spalla cade sotto la nozione di “lussazioni di

articolazioni” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF (cfr., al riguardo,

Baur/Nigst (Hrsg.), op. cit., p. 212 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 204). Affinché quest’ultima

disposizione possa trovare applicazione è però indispensabile, così come

indicato al considerando 2.9., che il danno alla salute sia riconducibile ad un

fattore esterno e repentino (ciò che nella presente fattispecie non è il caso, cfr.

consid. 2.10).

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alle

direttive amministrative. Ne deve tenere conto soltanto nella misura in cui

esse consentono una corretta applicazione delle disposizioni legali in un caso

di specie. Per contro, il giudice è tenuto a scostarsene se esse contengono

delle norme che non sono conformi alle regole legali applicabili (cfr. DTF 123 123

V 72 consid. 4a, 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c e

riferimenti).

A mente di questo TCA, la direttiva dell’UFAM in questione, perlomeno

nella sua parte conclusiva, é contraria alla legislazione sull’assicurazione

contro gli infortuni, di modo che essa non è vincolante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster