35.2005.13
Sentenza su rinvio del TFA. Vittima di un trauma contusivo alla spalla (rottura cuffia rotatoria). Diritto alla rendita di invalidità. Applicazione metodo del raffronto dei redditi.
31 agosto 2005Italiano57 min
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Numero d'incarto:
35.2005.13
Data decisione, Autorità:
31.08.2005, TCA
Titolo:
Sentenza su rinvio del TFA. Vittima di un trauma contusivo alla spalla (rottura cuffia rotatoria). Diritto alla rendita di invalidità. Applicazione metodo del raffronto dei redditi.
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.13
mm/td
Lugano
31 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
novembre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
febbraio 1994, RI 1 - all'epoca alle dipendenze della __________ di __________
in qualità di ragazza office e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 - nel quadro di un'aggressione a scopo di rapina, è
caduta ed ha battuto violentemente a terra la spalla sinistra, riportando una
lesione della cuffia dei rotatori ed un impingement sottoacromiale a sinistra,
trattata chirurgicamente il 14 giugno 1994.
Il caso è
stato assunto dalla CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione su opposizione 2 febbraio 1999, l’assicurata è
stata posta al beneficio di un'IMI del 20%. Per contro, le è stato negato il
diritto ad una rendita d'invalidità, siccome l'assicurata, mettendo a frutto la
sua restante capacità lavorativa in un'attività sostitutiva, sarebbe in grado
di realizzare un guadagno persino superiore a quello che avrebbe conseguito senza
il danno alla salute (doc. 2/120).
1.3. Statuendo
sul ricorso interposto da RI 1, il TCA, con sentenza del 22 maggio 2001, ha
retrocesso la causa all’autorità amministrativa affinché, tenuto conto delle
circostanze specifiche del caso concreto, stabilisse in quale misura il reddito
da invalido andava ridotto e, in seguito, determinasse il tasso dell’invalidità
presentata dall’assicurata (cfr. doc. 3/18).
1.4. Contro la
suddetta pronunzia cantonale, l’assicurata ha interposto ricorso di diritto
amministrativo al TFA (doc. 3/17).
1.5. Con sentenza
del 13 giugno 2003, il TFA ha confermato, anche se con argomentazioni in parte
diverse, il giudizio di questo Tribunale.
In primo
luogo, l’Alta Corte ha stabilito che determinante ai fini del raffronto dei
redditi è, in ossequio alla giurisprudenza di cui alla DTF 128 V 174, la
situazione esistente al momento in cui è insorto il diritto alla rendita di
invalidità, in concreto il 1° novembre 1996 (cfr. doc. 3/16, consid. 4.1).
In
secondo luogo, per quanto riguarda il reddito da valido, il TFA ha confermato
che, prendendo in considerazione l’ultimo guadagno annuo percepito prima del
sinistro, l’assicuratore LAINF ha, citiamo: “effettivamente operato sulla base
di dati incompleti suscettibili di falsare in maniera sensibile la valutazione
del caso, …” (cfr. doc. 3/16, consid. 4.3.1).
In terzo
luogo, trattandosi del reddito da invalido, assodato che RI 1, al momento
determinante, non sfruttava in maniera ottimale la sua restante capacità
lavorativa, secondo la Corte federale, citiamo: “si giustifica di ritenere i
dati statistici pubblicati nell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
edita dall’Ufficio federale di statistica, per la determinazione dei quali il Tribunale
federale delle assicurazioni non esclude di principio l’applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 – per RI 1 entrando in linea di
considerazione soltanto il settore privato -, segnatamente laddove questi
appaiono maggiormente favorevoli per l’assicurato …” (cfr. doc. 3/16, consid.
4.3.2).
Infine,
alla CO 1 è stato rimproverato di non avere valutato l’applicazione di una
decurtazione percentuale sul reddito statistico da invalido, sottolineato che
le tavole processuali testimoniano di un livello cognitivo molto basso e di
gravi difficoltà linguistiche, circostanze che sono d’ostacolo all’accesso a
numerose attività confacenti (cfr. doc. 3/16, consid. 4.3.3).
1.6. Con
decisione formale del 1° giugno 2004, l’assicuratore infortuni convenuto ha
nuovamente negato all’assicurata il diritto di percepire una rendita di
invalidità (doc. 3/6).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (doc. 3/5), la CO
1, in data 3 novembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 3/3).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 3 febbraio 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscerle
una rendita di invalidità del 23%, argomentando:
"
Per giungere a tale conclusione CO 1, nel
fissare il salario da valida conseguibile dalla ricorrente, si è riferita al
minimo statistico. CO 1 non ha tenuto conto, come esige la giurisprudenza, dei
fattori che portavano l'assicurata a conseguire, prima dell'infortunio, un
salario inferiore alla media.
La circostanza che la ricorrente, prima
dell'infortunio, conseguisse un reddito inferiore a quello minimo è dunque
ammesso da CO 1. Coerentemente con questo fatto occorre - contrariamente a
quanto svolto da CO 1, ridurre proporzionalmente il reddito conseguibile da
invalido (cfr. sentenza TFA 02 dicembre 2002, I 53/02, cons. 3.3, ove si
ribadisce che occorre basarsi sul reddito medio).
Il reddito da valido di riferimento non può
essere dunque quello - minimo - citato nella decisione 01 giugno 2004 (Fr.
34970.--). Ci si deve riferire invece a quello medio, con la conseguenza che il
reddito conseguibile dopo l'infortunio va proporzionalmente ridotto, raffrontandolo
con quello effettivamente conseguito dall'assicurata (Fr. 27240.--). Ne consegue
che già allora, per motivi estranei alla propria volontà l'assicurata
guadagnava Fr. 7730 meno del minimo, vale a dire di oltre il 23%. Il reddito da
invalido andrà dunque ridotto nella stessa proporzione da Fr. 33'804 a Fr.
26029.--. Questo fattore va considerato, mentre CO 1 si è limitata ad asserire
che l'assicurata conseguiva un reddito minimo, senza preoccuparsi, ancora una
volta, di approfondire i motivi per i quali era possibile procedere ad una
riduzione conformemente a quanto ricordato da questo Tribunale nel giudizio
precedente (Sentenza TCA citata, p. 22).
Dunque il reddito conseguibile da invalido va
ridotto del 23% (ma almeno del 15% come ammesso dalla stessa CO 1) per portare
al riconoscimento di una rendita d'invalidità corrispondente perché
l'assicurata, a causa del suo stato di salute conseguente l'infortunio e in
considerazione delle circostanze personali che già riducevano la sua capacità
di guadagno da valida, ha subito un'ulteriore riduzione delle possibilità di
reddito.
In sostanza si chiede che questo Tribunale
riconosca una rendita d'invalidità LAINF secondi i criteri indicati oppure, in
via subordinata, che CO 1 venga ancora una volta invitata a procedere ad un
nuovo calcolo, nel quale tenga conto in modo corretto, del reddito da valido
(reddito medio ridotto per le circostanze personali non imputabili
all'assicurata) e di conseguenza di quello da invalido ridotto nelle stesse
proporzioni per poi confrontare quest'ultimo con quello medio conseguibile
secondo le statistiche e concludere per il riconoscimento della relativa
percentuale d'invalidità, nella misura come detto del 23%, percentuale
proporzionale alla riduzione del reddito esigibile (cfr. in caso analogo, la
sentenza TCA 17.05.2004, inc. 35.2003.53, in re M. G. B.)."
(I).
1.8. La CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VI).
1.9. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato l’Ufficio cantonale di statistica allo
scopo di conoscere, il reddito medio percepito nell’anno 1996 in Ticino da una
donna con qualifiche inferiori in attività dell’industria alberghiera e della
ristorazione (XIV)
La
risposta del dr. __________, dell’Unità delle statistiche economiche, è
pervenuta via e-mail il 29 luglio 2005 (XV + allegati)
Entrambe
le parti hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare in
merito (cfr. XVII e XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata
la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF
127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25
consid. 1.2.)
Nella DTF
130 V 445ss., la nostra Corte federale ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme.
Posto che
il medesimo principio si applica anche in materia di assicurazione contro gli
infortuni (cfr., ad esempio, STFA del 7 ottobre 2004 nella causa P., U 205/04,
consid. 2.1), nel caso di specie, visto che l’eventuale diritto ad una rendita
di invalidità sarebbe insorto il 1° novembre 1996, il relativo esame dovrà
avvenire, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni
della vLAINF e, successivamente, secondo le norme della LPGA.
Tale
questione ha comunque uno scarso significato pratico, nella misura in cui,
secondo il TFA, le definizioni di incapacità al lavoro, d’incapacità al
guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, così come la determinazione del
grado di invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa) corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza (cfr. RAMI 2004 U
529, p. 572ss., consid. 1.4).
2.3. Definizione
dell'invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve intercorrere un nesso causale
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
dev'esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla
salute e l'infortunio.
2.4. Commisurazione
dell'invalidità
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti (cfr., su
questi aspetti, STFA del
28 maggio 2004 nella causa C., U 240/02, STFA del 20 aprile 2004 nella causa
K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
La valutazione
della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece
all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF e art. 16
LPGA; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità di impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido:
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Nella
presente fattispecie, l’aspetto relativo all’esigibilità lavorativa non è più
in discussione.
In
effetti, con la sentenza del 22 maggio 2001, nel frattempo cresciuta in
giudicato, il TCA aveva già accertato che RI 1 è in grado di svolgere,
nonostante i postumi residuali dell’infortunio assicurato, un’attività
sostitutiva adeguata, a tempo pieno e con un rendimento completo (cfr. doc.
3/18), ciò che costituisce un punto fermo che non può essere rimesso in
discussione in questa sede.
La
richiesta d’allestimento di una perizia medica giudiziaria destinata a,
citiamo: “accertare le attività confacenti ed il relativo grado di esigibilità
…” (I, p. 6), si appalesa pertanto come superflua.
Litigiosa
è, per contro, l’entità del reddito da valido, così come quella del reddito da
invalido.
2.6
Con la
decisione formale del 1° giugno 2004, l’assicuratore infortuni convenuto -
richiamati dal liquidatore della __________ segnatamente i conteggi di salario
dei dipendenti di quest’ultima, relativi agli anni successivi al 1994
(1995-1998; cfr. doc. 3/41 e allegati) – ha quantificato in fr. 29'510.—
(minimo), rispettivamente, fr. 31'200.— (massimo), il reddito annuo che
l’insorgente avrebbe realizzato nel 1996, qualora non fosse rimasta vittima dell’evento
traumatico del mese di febbraio 1994 (cfr. doc. 3/6, p. 4).
Nel 1994,
prima del noto infortunio, RI 1, lavorando quale ragazza-office, percepiva un
reddito mensile lordo pari a fr. 2'270.— (fr. 29'510.--/anno; cfr. conteggi di
salario acclusi al doc. 3/41).
Dalla
documentazione presente all’inserto emerge che alle dipendenze della citata
società lavoravano altri/e ragazzi/e-office, in particolare, __________
(assunto nel dicembre 1992) e __________ (assunta nel maggio 1994).
Il primo,
nel 1995 (perlomeno nei primi tre mesi), guadagnava fr. 2'270.—/mese, mentre,
nel 1996, fr. 2'400.--/mese (doc. 3/41).
Anche la
seconda dipendente, nel 1995, percepiva fr. 2'270.—/mese, mentre, nel 1996
(anno in cui ha lasciato il posto di lavoro), fr. 2'400.--/mese (doc. 3/41).
Tutto ben
considerato, valutate le prove secondo il consueto criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208
consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), questa Corte è dell’avviso che il
reddito da valido relativo all’anno 1996, possa essere quantificato in fr.
2'400.--/mese (oppure in fr. 31'200.--/anno), ritenendo che i dati
salariali riguardanti il ragazzo-office __________, in
particolare per il fatto che egli ha iniziato la propria attività presso la __________
nello stesso anno di RI 1 (1992), rappresentino un riferimento attendibile.
Tale
valutazione è tanto più plausibile se si considera che nell’ambito della
precedente procedura ricorsuale, il TCA, interpellato direttamente l’ex datore
di lavoro, aveva accertato che l’insorgente, nel 1999, avrebbe
conseguito un salario annuo lordo pari a fr. 34'450.--, ovvero fr. 2'650.—/mese
x 13 mensilità (cfr. STCA del 22.5.2001, consid. 2.2.6.).
2.7
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, questo Tribunale osserva quanto segue.
Trattandosi della
determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una
sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito
annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Per alcuni anni, questi
parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000.
pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;
Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.
- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV
no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su
dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.
- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di
apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di
tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di
lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.
- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata)
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22.
maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11.
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19.
luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998.
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001.
in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--.
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari
editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione
annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr.
4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del
caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.
- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.
c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in
RDAT II-2001 p. 604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +
U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui
il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre
un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome
ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477,
consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere
soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente
determinato sulla base dei salari DPL:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich
ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung
auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.
4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf
zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten
Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den
Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden
Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend
ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten
Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage
kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im
Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA
verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das
rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die
Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den
erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit
hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV,
gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige
Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der
Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im
Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid
damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall
den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den
DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im
Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im
Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al
riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in
L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni
sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.8
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le
più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile
2002.
nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre
2000.
nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35
- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del
17.
aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito
preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di
statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche
ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323;
Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa
K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des
Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires
entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour
les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des
hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les
salaires des femmes et des hommes (…)."
(STCA
succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha
inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei
dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie
ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile
l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"
(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.
consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht
grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch
nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die
tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden
sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In
un'altra sentenza, datata 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I
474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in
re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I
475/01, consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton
du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.9
Relativamente
al reddito ancora esigibile dall'assicurata, l'assicuratore LAINF convenuto ha enunciato
le considerazioni seguenti:
"
Seppure non dimostrato per esclusione assoluta
(per tale motivo vi si fa allusione come valore minimo), come d'altronde
riconosciuto anche dalle istanze superiori, il salario realizzabile dalle donne
nel Ct. Ticino in attività semplici/ripetitive esercitate a tempo pieno e non
richiedenti alcuna qualifica particolare, ammontava (nel 1998) al minimo a CHF
2'799.00 mensili, rispettivamente a CHF 36'387.00 annui (13
mensilità).
In considerazione dell'aumento medio del 4% dei
salari tra il 1996 ed il 1998, si deduce che il salario per la stesa categoria
nel 1996 corrispondesse al minimo a CHF 2'690.00 mensili,
rispettivamente a CHF 34'970.00 annui (13 mensilità)"
(doc.
3/6).
2.10
In concreto,
in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di
dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1996, edita dall'Ufficio
federale di statistica.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale,
cfr. consid. 2.8.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti
nella tabella TA13.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 1996 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 2'782.--.
Riportando
questo dato su 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a fr.
2'914.14 mensili oppure a fr. 34'969.68 per l'intero anno (fr. .
2'914.14 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In sede di ricorso, RI 1 ha fatto valere che il reddito da lei percepito presso la __________
era inferiore a quello minimo, di modo che, in ossequio alla giurisprudenza del
TFA, occorrerebbe ridurre proporzionalmente il reddito conseguibile malgrado
l’invalidità (cfr. I, p. 4).
Qualora,
già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona
assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che
non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una
retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da
invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.
consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
In
proposito, in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.3
4.3.1
Pour déterminer la perte de gain subie par le
recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans
invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien
employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les
hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de
l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x
4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La
Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu
dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient
de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données
statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et
de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.
ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).
4.3.2
Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,
conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données
statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité
lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,
compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous
déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF
126.
V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant
de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.
4.3.3
En comparant ce montant avec le revenu sans
invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux
d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente"
(STFA
succitata).
Nell’ottica dell’applicazione
dei suddetti dettami giurisprudenziali, il TCA osserva che l'Ufficio cantonale di statistica (Ustat), per la prima volta nel
2002, ha elaborato uno studio a partire dai rilevamenti compiuti dall'Ufficio
federale di statistica, che illustra i salari mensili lordi (mediana) in vigore
nel 2000 nel settore privato ticinese, secondo i campi di attività, le
qualifiche richieste e il sesso (cfr. studio pubblicato sulla rivista "Dati,
statistiche e società", 2-2002, p. 13).
Da esso
emerge che, nel 2000, il salario lordo medio percepito da una donna con
qualifiche inferiori in attività dell’industria alberghiera e della
ristorazione, ammontava a fr. 2'933.— (dato ancora da riportare su 41.8 ore).
Ora, nella
concreta evenienza, si è già detto che determinanti sono tuttavia i dati
afferenti all’anno 1996 (cfr. consid. 1.5.).
Interpellati
in proposito da questa Corte (cfr. XIV), i funzionari dell’Ustat, procedendo ad
un’elaborazione dei dati a disposizione (rilevazione
sulla struttura dei salari (RSS) per il Ticino, 2000 e 2002, nonché statistica
dell'evoluzione dei salari per la Svizzera), hanno indicato che, nel 1996, il salario lordo medio percepito da una
donna con qualifiche inferiori in attività dell’industria alberghiera e della
ristorazione, ammontava a fr. 2'728.-- /mese
(utilizzando la RSS 2000) oppure a fr. 2'888.--/mese (utilizzando la RSS 2002):
" (…)
in risposta alla sua richiesta le inoltro un'elaborazione sulla base
della
·
Rilevazione sulla struttura dei
salari (RSS) per il Ticino, 2000 e 2002 e della
·
Statistica dell'evoluzione dei
salari per la Svizzera
Entrambe le fonti sono prodotte
dall'Ufficio federale di statistica. La prima fornisce i dati salariali e per
il Ticino esiste dal 2000. La seconda serve per indicizzare al 1996 il dato
della RSS. Quest'ultima è rappresentativa solo a livello nazionale, per cui
l'ipotesi che supporta il calcolo è che l'evoluzione dei salari in Ticino sia
stata nel periodo considerato simile a quella svizzera.
Facendo il calcolo sulla base della
RSS 2000 si ottiene una mediana del salario lordo standardizzata pari a 2728
franchi mensili e un intervallo interquartile che va da 2487 franchi a 3057.
Se lo stesso calcolo viene operato
sui dati RSS 2002, la mediana risulta di 2888 franchi e l'intervallo interquartile
(2705, 3088). Questa differenza rispetto al calcolo precedente deriva dal fatto
che l'evoluzione salariale rilevata con la RSS per il Ticino nel periodo
2000-2002 non è la stessa di quanto rilevato attraverso la statistica
sull'evoluzione dei salari a livello nazionale.
Il calcolo può essere affinato per
anni di esperienza, utilizzando la stessa formula”
(XV).
Questo Tribunale è
cosciente dei limiti insiti nei valori indicati dall’Ustat, tuttavia non è
possibile fare di meglio.
D’altra parte però i dati
forniti appaiono sufficientemente affidabili per determinare un reddito che è
per definizione ipotetico.
Pertanto
- posto che quanto RI 1 avrebbe guadagnato nel 1996, qualora avesse continuato
a lavorare in qualità di ragazza-office presso la __________ (fr. 2'400.--mensili;
cfr. consid. 2.6.), si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la
media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 2'857.58: dato fornito
dall’Ustat sulla base della RSS 2000, ovvero quella più vicina all’anno
di riferimento, riportato su 41.9 ore [cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98])
- sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,
in applicazione della prassi appena menzionata (fr. 34'969.68 decurtati del 16.01% = fr. 29'371.03).
2.11
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,
esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,
procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA
ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt.”
(STFA
succitata).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,
consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio
di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da
un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen
keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er
den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit
den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten
zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr
ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere
conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005.
nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una
riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Questa
Corte constata che la CO 1, in sede di decisione su opposizione impugnata, ha
ritenuto che le circostanze specifiche del caso concreto non giustificassero
alcuna riduzione percentuale del reddito da invalido, riconoscendo soltanto “in
via bonaria” una decurtazione del 10% (doc. 3/3, p. 5s.).
Visto
quanto precede, esiste per il TCA un valido motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr., in questo senso, la già
citata STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2.3 e 2.7).
Nel caso
di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele
infortunistiche interessanti il braccio sinistro, l'assicurata è stata
giudicata in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr.
consid. 2.5.).
Sempre a
causa del danno alla salute, essa si trova comunque nell’impossibilità di
compiere determinate mansioni, quali sollevare e/o trasportare pesi
relativamente importanti, nonché ingaggiare l'arto superiore interessato in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr. doc. 3/18, p. 13).
In tali
circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per gli impedimenti
addebitabili al danno alla salute.
Al
momento determinante, RI 1 aveva l’età di 53 anni, ciò che non consente una
riduzione supplementare.
L’assicurata
è di nazionalità serba.
Essa
lavora in Svizzera dal 1988, dapprima come cameriera ai piani presso un albergo
di __________, successivamente (dal 1992 e sino al momento dell’infortunio), quale
ragazza “tutto fare” alle dipendenze della __________ (doc. 2/99, p. 3s. e doc.
2/137, p. 10).
Entrata
in Svizzera quale stagionale, a partire dal 1992, essa beneficia di un permesso
di dimora (cfr. doc. 2/9, p. 2 e doc. 2/137, p. 10).
In
ossequio a quanto stabilito dall’Alta Corte federale nei menzionati giudizi del
25.
luglio 2005 nelle cause J. e Y., nazionalità e tipo di permesso
dell’assicurata non giustificano un’ulteriore decurtazione.
Così come
già sottolineato dal TFA nella sua pronunzia del 13 giugno 2003, RI 1 presenta
inoltre un livello cognitivo molto basso e delle gravi difficoltà linguistiche
(cfr. consid. 4.3.3).
Questi
aspetti legittimano una decurtazione del 5%.
Tutto ben
considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si
tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 24'965.37 (85% di fr. 29'371.03).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 24'965.37 al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 31'200.-- - risulta essere del
19.
%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in
cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la
quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in
percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal
punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della
sentenza in questione).
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, la Swica si è
rifiutata di riconoscere a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità, il suo
ricorso merita di essere parzialmente accolto.
2.11
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa
convenuta (cfr. art. 61 lett. g LPGA).
La sua
domanda intesa ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita
diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 18 agosto 1999
nella causa T., U 59/99 e STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La CO
1 è condannata a corrispondere all’assicurata una rendita di invalidità del 20%
a far tempo dal 1° novembre 1996.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800.— (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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