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Decisione

35.2005.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2005Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.6.3

Nella

presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione medica

dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l’assicuratore LAINF convenuto - fondandosi essenzialmente sulle

risultanze della visita medica __________ del 16 marzo 2004 eseguita dal Dr. med.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc.

28) e sulla valutazione espressa il 29 novembre 2004 dal Dr. med. __________,

anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 53)

- ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere sull’arco dell’intera

giornata e con rendimento normale un’attività leggera in posizione

prevalentemente seduta o che impone degli spostamenti su terreni non

accidentati (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 45; A).

D’altro

canto, il ricorrente sostiene, con riferimento alle attestazioni dell’8 ottobre

2004.

del Dr. med. __________, capoclinica della Clinica neurochirurgica

dell’ospedale __________ di __________, e più in particolare al rapporto del

Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, che il danno alla salute

dovuto ai due infortuni subiti nel 2001 e nel 2003 gli impedirebbe di svolgere

un lavoro che richieda un impegno fisico anche leggero e moderato e questo a

titolo verosimilmente definitivo (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 51; doc. I).

Il TCA

osserva che l’assicurato a seguito dei due sinistri subiti è stato sottoposto a

due discectomie, il 10 settembre 2001 a livello C6-C7 (cfr. Fascicolo atti n.

2.

doc.: 6) e il 4 dicembre 2003 in C4-C5 (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 15).

Dal

rapporto relativo alla visita __________ del 16 marzo 2004 allestito dal Dr. med.

__________, relativamente alla valutazione dello stato di salute della colonna vertebrale

cervicale dell’assicurato e dell’esigibilità del lavoro, si evince:

"

(...)

L'assicurato attualmente accusa dolori nella

regione della colonna cervicale con irritazione al braccio destro con

parestesie e riduzione della forza. Inoltre accusa giramenti di testa, mancanza

d'equilibrio, ogni tanto vede doppio e non dorme più bene.

Clinicamente la

colonna cervicale è poco mobile e al braccio destro si nota una riduzione della

sensibilità e della forza.

Procedere terapeutico

A titolo di delucidazione, l'assicurato può

presentarsi ancora 1 volta da un altro neurochirurgo come per esempio il dr. __________.

Però secondo me, la situazione è stabile e si può

procedere alla chiusura del caso.

L'ultimo incidente ha nettamente peggiorato la

situazione pre-esistente, di conseguenza l'assicurato ha perso il suo lavoro.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

L'assicurato può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso pesi da 5 a 10 kg,

talvolta pesi da 10 a 25 kg e di rado pesi da 25 a 45 kg.

L'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino

a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltre 5 kg.

L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi

di leggera entità, spesso di media entità, di rado di pesante entità e non più

di molto pesante entità.

Talvolta può fare la rotazione manuale.

L'assicurato può talvolta lavorare sopra la

testa, può fare talvolta la rotazione, può talvolta stare seduto e inclinato in

avanti, in piedi e inclinato in avanti.

Il paziente può talvolta lavorare inginocchiato o

con flessione delle ginocchia.

L'assicurato può spesso stare in posizione seduta

di lunga durata e talvolta in piedi.

L'assicurato può molto spesso fare lunghi

tragitti, talvolta camminare sul terreno accidentato e spesso salire le scale e

talvolta salire su scale a pioli.

Si deve probabilmente anche valutare il permesso

per guidare la macchina.

L'amministrazione sarà più precisa in

merito."

(Doc. 28, fascicolo atti __________ n. 1)

Il

ricorrente, a seguito della decisione formale del 19 luglio 2004 con cui gli è

stata assegnata una rendita di invalidità del 28% (cfr. Fascicolo atti n. 1:

doc. 45), ha consultato il Dr. med. __________, della Clinica neurochirurgica

dell’ospedale __________ di __________ (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 50).

Il

sanitario, l’8 ottobre 2004, ha rilasciato le seguenti certificazioni:

"

(...)

Diagnose: Schweres cervico-vertebrales

Syndrom

Cervico-radikuläres

sensibles Reizsyndrom C6 links

Residuelles cervico-radikuläres

senso-motorisches Ausfallsyndrom C6 und C7 rechts, sowie residuelle Myelopathie

rechts mit Parästhesien der rechten Körperhälfte bei

St. n. Contusio spinalis und HWS-Trauma 15.07.2001

St. n. ventraler Diskektomie C6/7 10.09.2001

St. n. ventraler Diskektomie

und Spondylodese mit Cage C4/5 05.11.2003

(...)

Beurteilung und Procedere: Residuelle sensomotorische Ausfälle rechtsseitig bei regelrechtem

postoperativen Befund nach Spondylodese C4/5 und C6/7. Neu besteht ein cervico-radikuläres

sensibles Ausfallsyndrom C6 links ohne Paresen. Durch die Spondylodese auf

Niveau C4/5 und C6/7 ist es zu einer Ueberbelastung des Zwischensegmentes C5/6

mit Diskushernie gekommen. Aktuell besteht keine Indikation für eine operative

Sanierung des Niveaus C5/6, zumal auch eine 3. Operation wegen der anterioren

Vernarbungen von den ersten beiden Operationen mit einer höheren

Komplikationsrate zu rechnen ist.

Bei doch erheblichen Wichteilbeschwerden bei

chronischem cervico-vertebralem Syndrom ist ein Weiterführen der physiotherapeutischen

Massnahmen indiziert."

(Doc. 51, fascicolo atti __________ n. 1)

Il medico

__________, Dr. med. __________, ha preso posizione in merito alla valutazione

del Dr. med. __________ il 29 novembre 2004, esprimendosi come segue:

"

(...)

L'8.10.2004 visita dal dr. __________,

capo-clinica in Neurochirurgia all'Ospedale __________ di __________: nel

rapporto descrive una debolezza e parestesia al braccio destro nei territori

C6-C7-C8 e parestesie nel territorio C6 del braccio sinistro senza deficit motorici.

Evidenzia dolori e rigidità cervicale come pure

una diminuzione della mobilità della colonna cervicale.

In sostanza l'unico elemento nuovo rispetto alla

chiusura del 16.3.2004 è costituito dall'insorgenza di parestesie e disturbi

della sensibilità nel dermatoma C6 a sinistra.

In occasione della visita medico-__________ il

medico si era espresso sull'esigibilità del lavoro e sull'indennità per

menomazione dell'integrità, tenendo conto degli importanti dolori alla colonna

cervicale collegati con ipo-mobilità come pure della debolezza e della perdita

di sensibilità a tutto il braccio destro.

Ad aggiungersi a questa situazione una

ipo-sensibilità nel dermatoma C6 del braccio sinistro che non ha un influsso

rilevante sull'esigibilità del lavoro (...).

(...)

L'aggiunta di una ipo-sensibilità nel dermatoma

C6 non costituisce un importante cambiamento delle limitazioni funzionali per

cui non vi è motivo per cambiare la valutazione espressa in occasione della

visita medica di chiusura effettuata il 16.3.2004."

(Doc. 53, fascicolo atti __________ n. 1)

Con il

ricorso avverso la decisione su opposizione del 7 dicembre 2004, che ha

confermato il contenuto del primo provvedimento emesso dall’CO 1 nel mese di

luglio 2004 (cfr. doc. A), è stato trasmesso un rapporto del 13 gennaio 2005

del Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale è stato interpellato

privatamente dall’insorgente.

Il medico

ha precisato:

"

(...)

Si tratta dunque di un giovane operaio 35enne

vittima di due infortuni (15.07.2001, 29.10.2003) causanti ernie discali C6-C7,

rispettivamente C4-C5 di natura chiaramente post-traumatica.

Nonostante due interventi chirurgici (discectomia

C6-C7 il 10.09.2001 e discectomia con spondilodesi C4-C5 il 15.11.2003)

persistono deficit senso-motorici residui. Più recentemente è apparsa una sindrome

radicolare C6 irritativa a sinistra senza paresi dovuta ad una nuova ernia discale

C5-C6 sinistra per la quale non è stata posta alcuna indicazione chirurgica.

Vi sono inoltre disturbi residui algici molto

importanti con dolori avente carattere parzialmente radicolare in particolare

nel territorio C6 e C7, unitamente a dolori di carattere pseudoradicolare irradianti

fino in zona tempro-orbitale destra e nella zona del pettorale destro. La

mobilità del rachide cervicale è nettamente diminuita, e certi movimenti

scatenano e esacerbano i dolori irradianti l'arto superiore destro.

Più recentemente è stata dimostrata l'esistenza

di un’ulteriore ernia discale C5-C6 sinistra che determina una sindrome

radicolare irritativa C6 a sinistra.

Penso che si debba continuare con un programma

continuo di fisioterapia a lungo termine con sedute regolari.

(...)

Il paziente non è più in grado inoltre di

svolgere un lavoro che richieda un impegno fisico anche leggero a moderato e

questo a titolo verosimilmente definitivo." (Doc. D)

L’CO 1 ha

sottoposto tale documento al Dr. med. __________, il quale il 24 marzo 2005 ha

ulteriormente visitato il ricorrente (cfr. doc. III).

Dal

relativo referto risulta che:

"

(...)

Soggettivamente

l'assicurato accusa importanti dolori nella zona della colonna cervicale con

irradia­zione a tutto l'arto superiore destro, lamenta anche parestesie a tutto

il braccio e una riduzione della forza. Lamenta anche senso di vertigini e

ultimamente vi sono anche delle parestesie alle dita I, II e III della mano

sinistra.

Clinicamente la

colonna cervicale è poco mobile e la forza come pure la sensibilità a tutto

l'arto su­periore destro sono diminuite, trattasi comunque di referti semi

oggettivabili in quanto legati alle dichiarazioni e alla collaborazione

dell'assicurato durante lo svolgimento della visita medica.

Conclusione

L'assicurato ha certamente dei problemi alla

colonna cervicale in stato dopo due interventi per ernia discale e apparizione

di una nuova ernia discale C5 / C6 a sinistra vi è però una tendenza all'allargamento

dei sintomi questo è provato da diversi dati di fatto: in primo luogo oggi non

si rie­sce praticamente a far muovere la testa all'assicurato durante la visita

medica, però mentre parlo con lui annuisce oppure nega delle affermazioni

scuotendo la testa e facendo movimenti di fles­so/estensione che vanno ben al

di là della mobilità constatata durante la rilevazione dello stato loca­le.

Confrontando poi il certificato del dott. __________

notiamo che egli scrive "riduzione dei movimenti di rotazione sia a

sinistra che a destra di circa metà come pure di latero-flessione sia a destra

che a si­nistra di un mezzo". Questi dati sono nettamente discordanti con

quanto riscontrato in Agenzia dove praticamente la rotazione e il Bending

presentavano una mobilità di solo alcuni gradi.

Per quanto attiene alla sindrome radicolare e pseudo-radicolare

ricordo quanto segue: a destra l'assicurato è stato operato di un'ernia discale

C4/C5 e C6/C7 quindi sono state coinvolte le radici nervose C5 e C7. A questo

punto vi è una certa discrepanza tra i reperti radiologici e i sintomi la­mentati

dall'assicurato in quanto in questo caso la sensibilità del pollice e

dell'indice del braccio de­stro non devono essere compromessi infatti questa è

l'area tipica della radice C6 che sul lato destro non è mai stata messa in

questione. Anche la mancanza di forza a tutti i muscoli non corrisponde al

reperto anatomico-patologico; infatti almeno i muscoli della radice C8

(divaricazione delle dita) do­vrebbero presentare una forza normale, mentre

l'assicurato lamenta mancanza di forza anche a que­sta prova. Anche la mancanza

di forza all'estensione del carpo; muscoli praticamente e innervati in modo

preponderante dalla radice C6 mostrano debolezza cosa che non combacia di nuovo

con i re­perti anatomici e patologici oggettivabili. Per quanto attiene alle

nuove parestesie insorte sul lato si­nistro l'assicurato lamenta iposensibilità

alle dita I, II e III della mano sinistra, il III dito non dovreb­be però

essere coinvolto in quanto abbiamo un'ernia discale C5

/ C6 sul lato sinistro con compres­sione possibile

della radice C6 mentre la sensibilità del III dito è tipica della radice C7, anche in que­sto caso vi è

tendenza ad esagerare i sintomi.

In conclusione vi sono sicuramente dei problemi

che non possono essere negati anche visto che vi sono stati 2 interventi alla colonna cervicale e visto che vi è

un'ernia discale ancora presente e in parte sintomatica sul lato sinistro però vi è una chiara

tendenza ad esagerare i sintomi.

Ritengo che l'esigibilità espressa dal __________,

medico __________ in occasione della visita medica __________ del 16.3.2004 ha

ben tenuto conto dei postumi infortunistici oggettivabili, va confermata.

L'unico fatto nuovo consiste in un'ernia discale

C5 / C6 che è stata visualizzata tramite RMI del 31.3.2004 quindi alcuni giorni

dopo la visita medico-__________, questa ernia discale provoca apparentemente

soltanto disturbi di sensibilità alle dita della mano sinistra per cui non influisce in generale sull'esigibilità espressa

dal dott. __________ che mantiene quindi tutta la sua validità."

(Doc. 57, fascicolo atti

__________ n. 1)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989.

pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112.

V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata;

STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974.

pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie le valutazioni mediche del 13 gennaio 2005 e del 24 marzo 2005 formulate

dal Dr. med. __________, rispettivamente dal Dr. med. __________ sono

posteriori all'emissione della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state

prodotte con l'intento di acclarare lo stato di salute della colonna vertebrale

cervicale dell’assicurato e la sua capacità lavorativa in relazione agli infortuni

del luglio 2001 e dell’ottobre 2003. La situazione del ricorrente non era

peraltro cambiata rispetto al periodo antecedente il 7 dicembre 2004. Pertanto

tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono

suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre

2003.

nella causa L., U 299/02).

Negli

ultimi rapporti citati è stato menzionato che all’assicurato, oltre alle due

ernie in C6-C7 e C4-C5, operate nel 2001 e nel 2003, è stata diagnosticata una

terza ernia a livello C5-C6 che sarebbe stata visualizzata con una risonanza

magnetica del 31 marzo 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 51, 57; doc. D).

Al

riguardo va puntualizzato che già dalla RM del 18 dicembre 2001 effettuata all’__________

di __________ era emersa nello spazio C5-C6, un’ernia discale paramediana

sinistra con leggero restringimento del forame di coniugazione sinistro e con

possibile compressione della radice C6 a sinistra (cfr. Fascicolo atti n. 2:

doc. 21). Tale ernia è stata peraltro indicata anche nel rapporto del Dr. med. __________

attinente alla visita __________ del 16 marzo 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1:

doc. 28).

Il Dr. med.

__________, interpellato da questa Corte a proposito dei motivi che l’hanno

condotto a valutare l’assicurato non più in grado di esercitare nemmeno un’attività

leggera (cfr. doc. IX), il 5 luglio 2005 ha precisato:

" (...)

Nella mia relazione del 13.01.2005 scrivevo che

il paziente non era più in grado di svolgere un lavoro richiedente un impegno

fisico anche leggero a moderato in qualità di operaio specializzato nel

montaggio di tende e rolladen; questo soprattutto a causa di importanti cervico-brachialgie

a destra, scatenate soprattutto

da movimenti anche esigui del rachide cervicale in paziente nel quale

persistono deficit motorici residui come del resto da me obbiettivato all'esame clinico dell' 11.01.2005.

Ritengo tuttavia che dal punto di vista teorico,

trattandosi di un geometra diplomato, egli potrebbe essere in grado di svolgere

un lavoro di tipo sedentario nel quale egli non debba sollevare pesi superiori

a 5-10 kg, in particolare con l'arto superiore destro.

Sono anche d'accordo con il dr. med. __________

quando giudica non influente riguardo la capacità lavorativa la ipo-sensibilità

nel dermatoma C6 del braccio sinistro causata dalla più recente ernia discale

C5-C6 sinistra." (Doc. X)

2.6.4

Con il

proprio ricorso, l’assicurato, adducendo che egli non può svolgere un lavoro

che richieda un impegno fisico anche leggero e moderato mette in dubbio la

fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________

nel mese di marzo 2004, poi confermate dal Dr. med. __________ nel mese di

novembre 2004, e ciò con riferimento alla documentazione medica fornita dallo

stesso, in particolare al referto del Dr. med. __________ (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

A

proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha comunque

rilevato:

"

dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt

der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei

eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem

Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF

125.

V 353)

(…)

c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält

auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur

Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.

Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie

ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen

Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie

jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den

Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die

Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die

Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer

förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon

abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)

Al

riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.

2.6.5

In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione dei Dr. med. __________

e __________, i quali tenuto conto dei postumi degli infortuni del 15 luglio

2001.

e del 29 ottobre 2003 hanno considerato l’assicurato totalmente abile in

un’attività leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta o che

impone degli spostamenti su terreni non accidentati (cfr. Fascicolo atti n. 1:

doc. 28, 53, 58), possa validamente costituire da supporto probatorio al

giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

Il

rapporto del 16 marzo 2004 del Dr. med. __________ e i referti del 29 novembre

2004.

e 24 marzo 2005 del Dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6.3.) non

contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, essi hanno espresso la loro valutazione

in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame

approfondito del caso.

Il parere

espresso dai medici __________ corrisponde, poi, alla valutazione formulata dal

Dr. med. __________ consultato privatamente dal ricorrente.

Infatti,

benché corrisponda al vero che nel rapporto del mese di gennaio 2005 il medico

ha sostenuto l’impossibilità per l’assicurato di svolgere un lavoro che

richieda un impegno fisico anche leggero a moderato (cfr. doc. D), il 5 luglio

2005, rispondendo al TCA, ha precisato, in primo luogo, che nella precedente

relazione (ossia quella del 13 gennaio 2005; cfr. doc. D) si riferiva comunque

ad attività da leggere a moderate quale operaio specializzato nel montaggio di

tende e rolladen. In secondo luogo, di ritenere che il ricorrente possa

svolgere un lavoro di tipo sedentario nel quale non debba sollevare pesi

superiori a 5-10 Kg, in particolare con l’arto superiore destro.

Il Dr. med.

__________ ha inoltre espressamente evidenziato di essere d’accordo con il Dr. med.

__________ nel considerare ininfluente, per quanto riguarda la capacità

lavorativa, la iposensibilità nel dermatoma C6 del braccio sinistro causata

dall’ernia in C5-C6 (cfr. doc. X).

L’apprezzamento

medico dell’8 ottobre 2004 del Dr. med. __________, capoclinica della Clinica neurochirurgica

dell’Ospedale __________ di __________, non è peraltro tale da inficiare la

valutazione dei Dr. med. __________ e __________.

Da un

lato, quanto affermato dallo specialista __________, relativamente alla

diagnosi e allo stato di salute del ricorrente, coincide con l’apprezzamento

espresso dai due medici __________ (cfr. consid. 2.6.3.).

In

proposito è utile sottolineare che il Dr. med. __________ nel rapporto del 14

marzo 2005 ha esplicitamente indicato che l’assicurato ha “sicuramente dei

problemi che non possono essere negati visto che vi sono stati 2 interventi

alla colonna cervicale e visto che vi è un’ernia discale ancora presente e in

parte sintomatica sul lato sinistro” (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 57).

Il Dr. med.

__________ nulla ha indicato in merito alla possibilità o meno di svolgere

un’attività lavorativa.

Neppure

lo scritto del fisioterapista __________ di __________ del 20 dicembre 2004,

allegato all’atto ricorsuale è di ausilio per l’insorgente.

Infatti l’abilità

al lavoro deve essere valutata da un medico (cfr. consid. 2.6.2.).

Il

fisioterapista __________ non è un sanitario. Pertanto già per questo motivo la

sua valutazione è in ogni caso ininfluente.

Inoltre egli

si è limitato ad asserire che il trattamento ha maturato esito negativo dato il

perdurare della sintomatologia dolorosa locale e parestesia dell’arto superiore

destro (cfr. doc. E) - disturbi questi del resto riconosciuti anche dai Dr. med.

__________ e __________ (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc. 28, 57) -, senza

fornire alcuna indicazione circa l’abilità lavorativa dell’assicurato.

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere, da una parte, che l’assicurato, a

seguito dei postumi degli infortuni del luglio 2001 e dell’ottobre 2003, non

può più svolgere la sua originaria professione di montatore di tapparelle,

dall’altra, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere che

presentino le caratteristiche dettate dal Dr. med. __________ nel rapporto

relativo alla visita __________ del 16 marzo 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1:

doc. 28).

A mente

di questa Corte, d’altro canto, si deve ritenere che le opportunità di reperire

un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché

con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o

eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid.

3c).

Va inoltre

ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere

ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA del 10

settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U

240.

p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere

(DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b,

P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1995, p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

Parimenti

estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione

dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua

determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in

effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale

anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa

D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C.,

U 388/01).

2.6.6

Dalle tavole

processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il reddito

da non invalido sulla base di informazioni direttamente raccolte presso

l'ex datore di lavoro dell'assicurato __________ (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc.

36, 37, 40).

L’insorgente

avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo pro-posito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni del

mese di luglio 2001 e del mese di ottobre 2003, un importo di fr. 55’900.--/anno,

così come stabilito dall'CO 1 nella decisione formale del 19 luglio 2004 e nella

decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc.

45; A).

2.6.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.

Trattandosi della

determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera

maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a

tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,

questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una

sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito

annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique

VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,

a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.

55.

pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale

delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste pronunzie

è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio

2001.

Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31

maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI

c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno

2001.

nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S.,

U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001

nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U

362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001

nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U

142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C.,

U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella

causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e

INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00;

18.

marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa

INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P.,

U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa

Winterthur Assicurazioni c/ D.,

U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (...)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità,

per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori

hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive

l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il

reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito

nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr.

35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione

annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati

non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la

questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta

prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a

fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire

alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.

L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla

struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i

quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in

occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.

54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come,

ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche

circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione

del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo

del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti

in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il

diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere

ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del

28.

agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V

472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato

le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati

statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta

vantaggi e svantaggi

(cfr. DTF

129.

V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono

essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente

determinato sulla base dei salari DPL:

"

(…)

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren

Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der

Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile

und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne

einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens

fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der

gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den

Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die

Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne,

dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden

Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des

Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine

zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich

ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren,

dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall

herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und

die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember

2000.

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG,

BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed.

istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona

2004, p. 128-131.

2.6.8

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati

i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag.

17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai

salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore

economico. (…)" (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese

(ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique

VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed

in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di

trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella

causa I.

(I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.

citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,

eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale.»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"

Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires

entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour

les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des

hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les

salaires des femmes et des hommes. (…)"

(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.

(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto

il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli

regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido

fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale

(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist

vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n. d. r. recte: TA13) - (…) -,

segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato

(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,

consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03,

consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton

du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

2.6.9

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio l’operaio presso la __________

di __________, l’aiuto orologiaio assemblatore presso la __________ di __________,

il commesso-cassiere addetto alla stazione di servizio presso la __________ di __________,

il bobinatore presso la __________ di __________, l’impiegato venditore presso

il __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media,

nel 2004, un reddito annuo pari a fr. 40'084.-- (cfr. Fascicolo atti n. 1: doc.

40).

L’CO 1,

raffrontando, tale reddito al reddito che l’assicurato avrebbe conseguito nel

2004.

senza gli eventi traumatici subiti, ossia fr. 55’900.--, ha assegnato

all’assicurato una rendita di invalidità del 28% (cfr. Fascicolo atti n. 1:

doc. 45; doc. A).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi (cfr. consid. 2.6.7.), l'assicuratore infortuni ha

omesso di fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

Al

riguardo l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C. (U

42/04), ha rilevato:

"

4.3

La CNA a comparé le revenu sans invalidité de

71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr.,

montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT

n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises

entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre

total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de

handicap, ainsi que le salaire le

plus haut, le salaire le plus bas et le salaire

moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré

n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT

durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472

s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le

revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur

la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction

maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la

fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au

droit ni inappropriée."

Nel caso in esame il ricorrente non ha contestato né la scelta, né

la rappresentatività delle DPL in questione.

Inoltre,

come verrà più dettagliatamente esposto in seguito, procedendo al raffronto dei

redditi facendo capo ai dati statistici (cfr. consid. 2.6.1), il tasso di

invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL appare del tutto appropriato.

Pertanto

occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato

validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo cfr. STCA del 12

settembre 2005 nella causa C., 35.2004.89).

2.6.10

Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2002 (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF

128.

V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui, contrariamente a quanto risulta dalla

decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 (cfr. doc. A), la priorità deve

essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a

livello nazionale, cfr. consid. 2.6.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2002 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr.

4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2005, p. 90), esso ammonta a fr.

4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.;

tabelle B 10.2, B 10.3, pubblicate in La Vie économique, 9-2005, p. 91) si

ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64 e, per il 2004, di fr.

52’451.49.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA

ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten

Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur

noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die

IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er

den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit

den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten

zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr

ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non

influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid.

1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Nel caso

di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche interessanti la colonna cervicale, l'assicurato è stato

giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid.

2.6.5

).

Sempre a

causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

In tali

circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute.

Una

riduzione supplementare del 5% è legittimata dallo statuto di frantaliere del

ricorrente.

Al

momento determinante, l’insorgente aveva l’età di 35 anni, ciò che non consente

ulteriori riduzioni.

Tutto ben

considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15%

si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Confrontando

il reddito statistico da invalido risultante dalla tabella TA13 di fr. 52’451.49

ridotto del 15%, corrispondente a fr. 44’584.--, al reddito che lo

stesso avrebbe guadagnato nel 2004 presso la __________ di fr. 55’900.--,

il grado di invalidità risulta essere di circa il 20%.

2.6.11

Come già

rilevato (cfr. consid. 2.6.9.), il raffronto dei redditi utilizzando i dati

statistici ha dimostrato che il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO

1.

utilizzando le DPL, di cui la scelta e la rappresentatività non sono peraltro

state contestate dall’assicurato, è corretto.

Pertanto

l’assegnazione all’insorgente di una rendita di invalidità del 28% non presta

il fianco a critiche.

La

decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 emessa dall’CO 1, per quanto

concerne l’assegnazione di una rendita di invalidità del 28% a decorrere dal 1°

giugno 2004, deve quindi essere confermata.

2.7

Indennità

per menomazione all’integrità

2.7.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio

federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art.

25.

cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente

per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

Nel caso di

specie l’assicuratore LAINF ha assegnato all’insorgente, in relazione agli

eventi traumatici del mese di luglio 2001 e del mese di ottobre 2003,

un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, facendo riferimento

all’apprezzamento enunciato dal Dr. med. __________ in occasione della visita

medica __________ del 16 marzo 2004 secondo cui:

"

L'assicurato accusa dolori continui alla colonna

cervicale e al braccio destro, che aumentano quando è sotto sforzo ma anche

durante il riposo.

Si tratta di uno stato dopo intervento per ernia discale

su due livelli

VALUTAZIONE

20%

GIUSTIFICAZIONE

Secondo la tabella 7.2, l'assicurato ha diritto

ad una menomazione d'integrità del 20%." (Doc. 27, fascicolo atti __________

n. 1)

Tale

valutazione è stata confermata anche dal Dr. med. __________ il 29 novembre

2004, il quale ha precisato che l’iposensibilità nel dermatoma C6 del braccio

sinistro - elemento che da detto medico è stato qualificato come nuovo rispetto

alla chiusura del 16 marzo 2005 – non ha un influsso rilevante sull’IMI (cfr.

Fascicolo atti n. 1: doc. 53).

L’insorgente

con il ricorso del 4 febbraio 2005 ha postulato l’assegnazione di un’IMI del

35/40%, appellandosi al referto del Dr. med. __________ del 13 gennaio 2005. Il

sanitario ha osservato che il danno all’integrità può essere stimato in base

alle indicazioni della tabella 7.2 dell’ordinanza dell’assicurazioni infortuni

del 35/40% almeno (cfr. doc. D).

L’CO 1,

con la risposta di causa, ha evidenziato, basandosi sul rapporto medico del Dr.

med. __________ del 24 marzo 2005, che per quanto riguarda il danno

all’integrità, richiamata la tabella 7, in aggiunta a quanto valutato nella

decisione impugnata (10% per ogni segmento) deve essere considerato un 5%

aggiuntivo per le parestesie (danno neurologico). L’assicuratore LAINF

convenuto ha così concluso che all’assicurato può essere erogata un’IMI del 25%

(cfr. doc. VII).

Il Dr. med.

__________, in effetti, nel mese di marzo 2005, ha affermato:

" Come

esiti importanti e durevoli abbiamo oggi una cervicobrachialgia a destra

presente a riposo ma che peggiora alla sforzo in stato dopo intervento per

ernie discali C4/C5 e C6/C7. Questi dolori corrispondono alla scala ++ nella

scala del dolore della tabella 7.2. Inoltre vi sono lievi deficit neurologici

rimanenti nel senso di parestesie alle dita.

VALUTAZIONE

IMI 25%.

GIUSTIFICAZIONE

Secondo la tabella 7.2 le ernie discali operate

con la scale del dolore ++ danno diritto ad un'ÍMI del 10-20%, vista la tendenza comunque ad un certo aggravamento

tendiamo al limite inferiore di que­sta tabella e assegniamo il 10% per ogni

segmento e aggiungiamo il 5% per lievi deficit neurologici residui nel senso di

parestesie residue otteniamo quindi 10% per il livello C4/C5, 10% per il

livello C6/C7 e il 5% per le parestesie il che da il risultato finale del 25%."

(Doc. 58, fascicolo atti

__________ n. 1)

2.7.6

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente

vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene, nel caso di specie, di

non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico __________,

Dr. med. __________ del 24 marzo 2005.

L’IMI è

stata giustamente stabilita applicando la tabella 7.2 edita dalla Divisione

medica dell’INSAI “affezioni della colonna vertebrale”.

La

tabella 7.2, per le ernie discali comprovate, prevede dei gradi differenti di

IMI sulla base di una scala del dolore e dei disturbi accusati. In caso di

dolori durevoli di modesta entità anche a riposo e che si acutizzano sotto

sforzo viene assegnata un’IMI del 10-20% (scala ++), mentre per dolori durevoli

forti anche di notte e a riposo, dove non è possibile uno sforzo supplementare

e dove, se i dolori aumentano, il periodo per ristabilirsi è lungo un’IMI del

20-40(50)% (scala +++).

In casu

l’assicurato lamenta una cervicobrachialgia in stato dopo discectomia C6-C7 e

C4-C5 che è accusata anche a riposo e peggiora sotto sforzo. Inoltre egli

soffre di limitazioni funzionali a livello della colonna vertebrale cervicale.

Tuttavia, come indicato dal Dr. med. __________, vi è una tendenza

all’allargamento dei sintomi visto che durante la visita di chiusura del 24

marzo 2005, mentre il medico parlava l’assicurato annuiva o negava delle affermazioni

scuotendo la testa e facendo dei movimenti di flessione/estensione che andavano

ben al di là della mobilità constatata durante la rilevazione dello stato

locale (cfr. Fascicolo atti n. 1 doc. 57; consid. 2.6.3.).

In simili

condizioni si giustifica attribuire all’insorgente un’IMI seconda la scala ++,

quantificata in 10% per ogni segmento vertebrale che è stato operato di ernia discale,

ossia C6-C7 e C4-C5. In effetti questi segmenti sono all’origine dei disturbi

lamentati dall’assicurato.

Visto,

poi, che come riconosciuto anche dal medico di circondario nel mese di marzo

2005, l’ernia discale C5-C6 provoca dei disturbi di sensibilità alle dita della

mano sinistra (cfr. Fascicolo atti n. 1 doc. 57), all’assicurato va assegnata

un’IMI supplementare del 5% per disturbi neurologici (cfr. tabella 7.2 n. 4).

La

valutazione del Dr. med. __________ del mese di gennaio 2005 menzionata dall’assicurato

non è tale da invalidare l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Da un

lato, infatti, il medico interpellato dall’insorgente non ha motivato

dettagliatamente la sua quantificazione dell’IMI del 35/40% (cfr. doc. D).

Dall’altro,

l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che

presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà

la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Alla luce

di quanto esposto, la richiesta dell’assicurato di attribuirgli un’IMI del

35/40% risulta infondata.

Allo

stesso deve, per contro, essere assegnata un’indennità per menomazione

all’integrità del 25%, come indicato dall’CO 1 (cfr. doc. VII).

2.8

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La

disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni

devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a

partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le

prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al

riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2

Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1.

Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976

(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,

dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine

Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne

einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts

hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den

bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des

grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)

im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu

keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren

gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im

vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige

Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g

Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener

conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora,

visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza

federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione

cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme

a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

Va

inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente

vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V

278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non

pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30

settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13

gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della

persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF

118.

V 139).

Al

proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha

avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),

le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de

droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse

des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de

dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa)

que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion,

la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation

est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée

aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des

dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la

Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.

341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia

(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment

(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de

l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non

publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19

novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses

communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans

Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7

mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié

H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril

1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du

3.

février 1999)."

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, l’CO 1 verserà

all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, fr. 500.-- a titolo di ripetibili

parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 7 dicembre 2004 impugnata è annullata nella misura

in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 20%.

§§ L’CO

1 è condannato a versare all’assicurato un’IMI del 25%.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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