35.2005.16
assicurato vittima di 2 infortuni, interessanti entrambi la testa. Chiusura del caso confermata, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili. Negata causalità adeguata in relazione ai pretesi
11 luglio 2005Italiano52 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.16
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TCA
Titolo:
assicurato vittima di 2 infortuni, interessanti entrambi la testa. Chiusura del caso confermata, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili. Negata causalità adeguata in relazione ai pretesi disturbi psichici
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.16
mm/td
Lugano
11 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 novembre
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
febbraio 2003, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il
proprio dipendente, RI 1, era divenuto inabile al lavoro a decorrere dal 22
gennaio 2003 (doc. 1, 2 e 3 – inc. CO 1).
Dalla
documentazione richiamata dalla __________, in particolare dalla certificazione
28 gennaio 2003 del dott. __________, si evince che l’assicurato presentava uno
stato depressivo reattivo alle conseguenze di un trauma occorsogli il 7 giugno
2002, con incapacità lavorativa completa iniziata il 14 gennaio 2003 (doc. 6 +
allegati - inc. CO 1).
Con
rapporto del marzo 2003, lo stesso medico curante ha precisato che il suo
paziente aveva subito un’aggressione con numerosi e violenti pugni al volto e
che, in occasione della prima consultazione dell’11 giugno 2002, egli
presentava un’instabilità dell’articolazione temporo-mandibolare bilaterale,
una deviazione del setto nasale, la scheggiatura di alcuni molari ed
un’evoluzione depressiva (doc. 11 - inc. CO 1).
1.2. Un secondo
evento infortunistico è accaduto il 22 novembre 2003: dopo aver fatto una
doccia, RI 1 è scivolato e ha battuto il viso sul lavandino (doc. 4 - inc. CO 1).
Fatti
I medici
del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno diagnosticato
una frattura dell’osso nasale e attestato una completa incapacità lavorativa
(doc. 7 - inc. CO 1).
In data
15 luglio 2004, l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di
settorinoplastica funzionale e concotomia inferiore bilaterale, da parte del
dott. __________, spec. FMH in ORL (doc. 37a - inc. CO 1).
1.3. Con
decisione formale del 26 agosto 2004, l’Istituto assicuratore, per quanto riguarda
l’evento del 7 giugno 2002, ha assunto le cure prestate all’assicurato l’8 e
l’11 giugno 2002 ed ha negato la propria responsabilità in relazione alla
patologia all’origine dell’inabilità lavorativa insorta nel mese di gennaio
2003.
Trattandosi
dell’infortunio del 22 novembre 2003, l’assicuratore LAINF ha preso a proprio
carico l’intervento di settorinoplastica del 15 luglio 2004 ed ha indennizzato
l’inabilità lavorativa durante i periodi 22-29 novembre 2003 e 15 luglio-4
agosto 2004 (doc. 41 - inc. CO 1).
1.4. Il 17 agosto
2004, RI 1 ha interposto personalmente opposizione (doc. 42 - inc. CO 1), la
quale è poi stata completata dall’avv. RA 1 (doc. 56 - inc. CO 1).
1.5. Con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato l’opposizione irricevibile
nella misura in cui vi si pretende il riconoscimento di una rendita di
invalidità e di un’indennità per menomazione all’integrità, oggetti sui quali
l’Istituto non aveva ancora deciso formalmente.
In quella
stessa sede, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità in
merito alla problematica psichica presentata dall’assicurato, difettando
l’adeguatezza del nesso di causalità (doc. 57 - inc. CO 1).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 14 febbraio 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che il TCA ordini una perizia medica giudiziaria e
che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 70%
almeno nonché un’IMI del 25% e, in via subordinata, che l’incarto venga
retrocesso all’autorità amministrativa affinché proceda ad ulteriori
accertamenti e rilasci una nuova decisione formale, argomentando:
"
La lite verte nel conoscere se ed in quale
misura sussista anche dopo il 5.08.2004 un'inabilità lavorativa del mio
mandante correlata all'infortunio del 7.06.2002, nonché un nesso di causalità
naturale (ed adeguata) fra i disturbi lamentati e l'infortunio occorso al mio
mandante in data 22.11.2003.
Si contesta in toto la decisione su opposizione
emessa dalla CO 1 in data 11.11.2004 in quanto non considera l'inabilità
lavorativa del mio mandante susseguente e causale ai due infortuni in
questione. In particolar modo, il Dr. med. __________ - già in relazione al
primo infortunio - aveva sancito nel certificato medico del 29.04.2003 quanto
segue:
"... il Sig. RI 1
presenta difficoltà masticatorie post-traumatiche che gli impongono dieta
semiliquida e disturbi dell'articolazione della parola [...]" (cfr. Doc.
I).
In effetti, per quanto concerne il nesso di
causalità naturale, va rilevato al riguardo che "primo presupposto
dell'erogazione di prestazioni da parte dell'CO 1 è l'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze (malattia, invalidità,
morte). Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze
senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si
sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo" (DTF 112 V 32 consid.
1a con i riferimenti alla dottrina ivi richiamata).
Merita inoltre di essere rilevato che
"perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato" (DTF 113 V
311 consid. 3a; vedi pure DTF 119 V 337 consid. 1).
Nella concreta evenienza, dunque, sono dati i
presupposti relativi al nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico
del 7.06.2002 nonché il successivo del 22.11.2003 ed il danno alla salute
subito dal Signor RI 1. In particolar modo, deve essere considerato in merito
che, senza gli eventi infortunistici, il danno alla salute dell'assicurato de
quo non si sarebbe potuto verificare o quanto meno non si sarebbe verificato
nello stesso modo.
In particolar modo, il Signor RI 1 presenta dei
gravi problemi di masticazione tanto da essere costretto a nutrirsi con cibi
piuttosto liquidi (molli) e ad assumere dei medicinali antidolorifici (cfr. fra
gli altri i certificati medici del Dr. med. __________ del 11.06.2002, Doc. L,
e dell'11.11.2002, Doc. M). Egli pertanto ha perso la sensazione dell'appetito
e non si nutre più in modo normale.
Si tratta quindi di un problema certamente
importante e duraturo, poiché la sua mandibola risulta tuttora indebolita ed
egli non è più in grado di masticare cibi normali. Ma vi è di più. Le radici
dei denti rotti durante l'aggressione del 7.06.2002, si sono mosse e
indebolite, tanto da far presagire che in un futuro prossimo molto verosimilmente
esse marciranno (cfr. al riguardo il rapporto d'infortunio allestito dal
Servizio medico dentario della __________ in data 1.07.2002, Doc. N).
In aggiunta, non va neppure trascurato che, a
seguito degli infortuni de quibus, l'assicurato presenta un oltremodo
preoccupante grado di depressione. Questo è direttamente causale agli eventi,
viste le conseguenti problematiche che ne sono scaturite e le quotidiane
ripercussioni sulla vita di un giovane quasi ventiduenne, che già si sente
grandemente scosso dai problemi fisici che lo attanagliano e che non gli
permettono di vivere tranquillamente e con serenità la propria giovinezza.
Non a caso, egli ha dovuto subire un intervento
di settorinoplastica, svoltosi in data 15.07.2004 da parte del Dr. med. __________
(cfr. rapporto operatorio succitato, Doc. D), in seguito al quale è stato
appurato quanto segue:
" Il setto presenta un'importante
deviazione anteriore verso sinistra determinata da una frattura
pluriframmentaria del setto cartilagineo e da una deviazione della piramide
nasale. Mantenimento unicamente di un frammento integro anteriormente e
cranialmente del setto cartilagineo e asportazione per il resto della lamina
quadrangolare che viene reimpiantata in 2 frammenti separati. La lamina
perpendicolare presenta pure una deviazione basale verso destra per cui si
procede all'asportazione anche a questo livello...".
Va rilevato al riguardo che pure per questo
trauma nasale che ha richiesto il summenzionato intervento chirurgico,
l'assicurato presenta tuttora plurimi disturbi: egli rileva infatti dei grossi
cambiamenti, ovvero mutevoli sensazioni avvertite anche solo nel toccare
esternamente il naso (si pensi che si è reso necessario grattare l'osso
all'interno per poter restituire allo stesso le sue funzioni tipiche).
Per tutto quanto sinora esposto, si fa presente
che lo stato di salute dell'assicurato necessita ancora di cure, segnatamente
per il naso e la mascella destra (si pensi pure al fatto che il mio mandante
non può più aprire la bocca per oltre 2,5 cm). Proprio per questa motivazione,
egli non può neppure riparare i denti, avendo delle notevoli difficoltà anche
solo nell'aprire la propria bocca. Egli pertanto non ha affatto raggiunto lo
status quo ante.
Non c'è chi non veda pertanto come anche il principio
del nesso di causalità adeguata fra i due eventi ed il danno cagionato
sia in tal caso assolto e di conseguenza come l'assicuratore contro gli
infortuni abbia l'obbligo di erogare le prestazioni anche in funzione del
medesimo. Alla luce del summenzionato principio, in effetti, un evento è da
considerare causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 112 V 33
consid. 1 b e le citazioni di giurisprudenza ivi citate).
Partendo dalle conseguenze verificatesi
concretamente, occorre quindi esaminare retrospettivamente se e in quale misura
l'evento infortunistico sia da considerarne la causa essenziale. In sostanza,
l'evento deve essere tale da determinare in generale effetti come quelli che si
sono verificati, con l'inflessione che anche esiti "straordinari" possono
essere ritenuti se intesi in senso quantitativo e non qualitativo (cfr. DTF 113
V 313 consid. 3c).
In sostanza, la premessa del nesso di causalità
adeguata è da ricercarsi nell'esistenza di un evento acuto o di una prolungata
situazione di stress emotivo o fisico. L'evoluzione post-infortunistica deve
quindi essere posta a confronto valutativo con la personalità pretraumatica
dell'assicurato, vale a dire con lo stato psichico, le malattie di natura
psicosomatica sofferte e la capacità lavorativa e di guadagno dell'interessato
prima dell'evento. Sulla base di questo risultato sarà poi possibile per
codesta lodevole Corte pronunciarsi sulla questione dell'adeguatezza.
AI fine di stabilire l'adeguatezza del nesso
causale tra i singoli infortuni e le problematiche insorte successivamente, è
pur tuttavia indispensabile che codesta lodevole Corte sia in possesso di
documenti particolarmente attendibili ed espressivi rassegnati da uno
specialista nella veste di perito giudiziario. Ove naturalmente le
constatazioni di detto perito consentano da un lato di escludere la presenza di
tendenze rivendicative nell'assicurato e dall'altro, di attribuire al singolo
infortunio nella catena delle circostanze pre- e post-traumatiche da apprezzare
un peso rilevante, l'adeguatezza del rapporto causale dovrà essere ammessa.
Appare quindi del tutto evidente come detti
disturbi, nel complesso, abbiano certamente ingenerato una forte depressione
nell'assicurato de quo, il quale non riesce più a godersi appieno la vita e
neppure a gioire liberamente della propria giovinezza. Lo stato depressivo è di
tal fatta sicuramente correlato agli eventi dei 7.06.2002 e del 22.11.2003, e
pertanto si giustifica il riconoscimento del nesso di causalità naturale tra
questi singoli eventi ed i disturbi fisici e psichici tuttora riscontrati dal
mio mandante.
Orbene, non risulta che sia stata mai espletata
un'indagine di tal fatta dalla CO 1. In primis, infatti, si rileva come sia
oramai principio consolidato quello secondo cui la depressione sia di per sé da
ritenere in nesso di causalità adeguata con l'infortunio.
Da quanto sin qui asserito, risulta che
nell'evenienza concreta i fatti non sono stati accertati in modo completo. In
particolare, appaiono dubbi sia il mancato riconoscimento di responsabilità da
parte della CO 1 in relazione all'inabilità lavorativa del mio mandante, sia il
tema di sapere se la terapia fosse effettivamente da considerarsi conclusa
(anche per le problematiche psichiche riscontrate), sia infine - se ammessa la
ricorrenza di quest'ultimo presupposto - la tipologia di prestazione che
avrebbe dovuto essere assegnata.
In effetti, dal certificato allestito dal Dr.
med. __________ in data 11.07.2003 (Doc. O) risultano le seguenti
problematiche:
" Dolori cronici articolazioni temporo
mandibolari bilaterali, soprattutto a destra con destabilizzazione
dell'articolazione di destra, scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto
di occlusione delle due arcate dentarie...
Disturbo conseguente della masticazione, obbligo a seguire dieta di cibi
molli, disturbi digestivi funzionali.
Disturbo conseguente della locuzione, con pronuncia strascicata a bocca
semiaperta, inesistente prima del trauma.
Stati ansiosi
recidivanti, nell'ambito di possibile sindrome da stress postraumatico".
Considerandi
II medesimo sanitario ha altresì testimoniato che
siffatti disturbi sono apparsi "esclusivamente dopo l'incidente".
Egli in particolar modo ha così evidenziato nel suindicato rapporto medico:
"A distanza di un
anno dal fatto siamo confrontati con un insieme di danni definitivi, gravi,
che influiranno in modo netto sulla qualità di vita futura
dell'interessato".
Più di recente, sempre il Dr. med. __________, ha
con referto medico del 22.09.2004 (Doc. P) rappresentato quanto di seguito
esposto:
" Certifico che il summenzionato soffre
di stati depressivi conseguenti agli esiti dei noti traumi subiti, ed allo
stagnare della sua condizione sociale ed economica dopo quanto è
accaduto".
Viste le soprariportate risultanze mediche, è
stato comunicato alla CO 1 che lo stato di salute del Signor RI 1 non era
affatto stazionario, ma avrebbe potuto tuttavia essere migliorato qualora
fossero assegnati dei provvedimenti sanitari volti a lenire o, ancor meglio, a
cancellare i disturbi di cui è affetto il mio mandante.
Per tutte le suddette argomentazioni, si è
domandato alla CO 1 di allestire una perizia dedita a provare la
causalità naturale (ed adeguata) tra i disturbi fisici e psichici accusati
dall'assicurato e l'infortunio del 7.06.2002 risp. del 22.11.2003 (che ha
contribuito a peggiorare la situazione), nonché a provarne il relativo grado
d'inabilità lavorativa.
Visto che detti disturbi sussisteranno
verosimilmente per tutto il corso della vita, almeno con gravità identica (cfr.
rapporto medico del Dr. med. __________ del 11.11.2002 e del successivo già
menzionato di data 11.07.2003) e visto che l'integrità fisica risulta alterata
in modo grave, si è ritenuto giustificato chiedere l'assegnazione
all'assicurato de quo di un'indennità per menomazione dell'integrità ai sensi
dell'art. 24 LAINF, commisurata a mente dell'art. 36 OAINF e del rispettivo
Allegato 3 nel 25% per compromissione grave della funzione masticatoria.
È peraltro incontrovertibile il fatto che
l'importo dell'indennità per menomazione dell'integrità non dipende dalle
circostanze concrete in cui verte il soggetto assicurato, ma esclusivamente da
una valutazione medico teorica del danno alla salute (cfr. DTF 115 V 147
consid. 1 e riferimenti). Tale istituto, infatti, ha natura
riparatrice, prefiggendosi di compensare
l'infortunato per il danno morale originato dai postumi di un infortunio o
malattia professionale. Finalità anche condivisa dalla dottrina, la quale
osserva che la somma erogata a titolo di un'indennità per menomazione
dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la perdita del
piacere di vivere, deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore
(cfr. Thomas Frei, Die Integritatsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, pagg. 79 ss.).
Si deve pur tener conto del fatto che, giusta
l'art. 18 LAINF in relazione all'art. 8 LPGA, è considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante. Naturalmente, però, al fine di poter graduare
l'invalidità onde stabilire l'assegnazione di una rendita, all'amministrazione
(o al giudice) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando da un lato come il
compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e
indicando in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al
lavoro e, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato.
Infine, ci si domanda lecitamente se la decisione
su opposizione dell' 11.11.2004 sia sufficientemente motivata da parte della CO
1, relativamente ai singoli punti del complemento prodotto il 5.11.2004
all'opposizione cautelativa del 17.08.2004. In effetti, da una lettura della
summenzionata decisione su opposizione, risulta alquanto succinta, se non
addirittura carente nella motivazione, l'argomentazione addotta dalla CO 1 a
sostegno del diniego d'assegnare all'assicurato una rendita d'invalidità. Dalla
decisione su opposizione, infatti, si evince claris verbis che
"l'opposizione tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità e di
un'indennità per menomazione all'integrità deve essere dichiarata irricevibile
visto poi, come già evidenziato, che l'assicurato pretende che il proprio stato
di salute possa ancora essere migliorato per cui sarebbero altre le prestazioni
in discussione". Il rigetto della domanda volta all'ottenimento di una
rendita d'invalidità a favore dell'assicurato de quo è stato quindi una
conseguenza diretta di tale asserzione, senza alcuna ulteriore ed esauriente
motivazione.
A tal stregua, si contestano le statuizioni
effettuate dalla CO 1 in merito alla mancanza di rapporti specialistici nonché
allo stato di salute del mio mandante, e meglio come evidenziato a pag. 5
consid. 2 della ridetta decisione su opposizione. In particolar modo, a tal
riguardo, mi preme evidenziare il fatto che il Signor RI 1 versa in una
situazione patrimoniale di grave dissesto, tanto che anche i differenti medici
che lo avevano in cura hanno poi rifiutato di proseguire il trattamento a causa
del mancato pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Stante le ripetute assenze per malattia
susseguente al primo evento infortunistico, infatti, il mio mandante si è
dovuto assentare dal precedente posto di lavoro quale vetraio, ed è stato per
questo licenziato dal proprio datore di lavoro. A prescindere dalla
problematica legale relativa al licenziamento abusivo, va considerato che al
Signor RI 1, non è stato ancora oggi riconosciuto alcunché a livello economico,
cosicché i suoi debiti sono andati sempre più accrescendo tanto da ricevere
numerosi precetti esecutivi, anche da parte dei medici che lo avevano in cura.
Egli non è stato quindi più visitato da alcuno
specialista, ma non per sua negligenza, quanto piuttosto semplicemente e
meramente per indigenza economica.
Il tutto, ovviamente, mal si concilia con i
principi costituzionali della parità di trattamento in uno Stato così
all'avanguardia come quello elvetico, dove chiunque deve potersi permettere - a
livello economico - di poter usufruire di cure mediche. In caso contrario, egli
dovrà giustificare dinnanzi alle singole amministrazioni la mancata
presentazione di rapporti medici specialistici, di cui però l'amministrazione
medesima non si assume in alcun modo il costo (neppure nel caso detti rapporti
possano servire per la resa di una decisione formale nel caso di richiesta di
prestazioni assicurative).
Non si comprende dunque la motivazione per la
quale, vista la produzione di documentazione medica - in sede di opposizione -
attestante un'incapacità lavorativa del mio assistito, la CO 1 abbia omesso di
effettuare i debiti accertamenti medici ritenuti opportuni per la resa della
decisione su opposizione, semplicemente adagiandosi sulla considerazione per
cui:
" Non avendo l'assicurato reso
verosimile l'esistenza di affezioni organiche postinfortunistiche dopo il
5.08.2004
la CO 1 non ritiene di dover disporre una valutazione
specialistica".
Si ritiene che la CO 1 non abbia agito
obiettivamente e acriticamente nei confronti dell'assicurato de quo, ma abbia
semplicemente tratto delle conclusioni affrettate senza neppure richiedere
alcun documento medico giustificativo delle proprie pretese. Si illustra in
merito come già in data 21.10.2003 il Dr. med. __________ avesse predisposto un
certificato medico per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione in
data 20.10.2003, attestando già all'epoca differenti periodi d'inabilità
lavorativa (100% dal 7.06.2002 al 9.02.2003; 50% dal 10.02.2003 al 30.09.2003;
30% dal 1.10.2003 in modo duraturo; cfr. Doc. Q).
Pur tuttavia, in seguito al secondo evento
infortunistico, il Dr. med. __________ aveva considerato l'assicurato inabile
al lavoro in misura del 70% (cfr. certificato medico del Dr. med. __________
del 28.04.2004, Doc. R).
Non c'è chi non veda come le differenti
valutazioni esposte dal Dr. med. __________ e quelle esposte dal Dr. med. __________
in data 25.08.2004 (cfr. Doc. S), ingenerino certamente un margine di dubbio
circa la concreta abilità lavorativa del mio mandante. Si ritiene pertanto che
la CO 1 avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti medici, volti a chiarire
i dubbi circa la completa guarigione del mio assistito, vista la presenza di
due certificati di poco successivi e completamente discordanti."
(I)
1.7
L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.8
In data 16
marzo 2005, l’assicurato ha versato agli atti una certificazione, datata 13
febbraio 2005, del suo medico curante, dott. __________ (V + allegato).
L’CO 1 ha
preso posizione in merito il 26 aprile 2005 (IX).
1.9
In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
maxillo-facciale, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti
afferenti a quanto da lui constatato in occasione della visita del mese di
gennaio 2003 (XI).
A titolo
di risposta, il dott. __________ ha trasmesso al Tribunale copia del referto
peritale 4 settembre 2003, da lui allestito per conto del Procuratore Pubblico __________
(XII + allegato).
Alle
parti è stata concessa facoltà di formulare le loro osservazioni al riguardo
(XIV e XV).
in
diritto
2.1
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie
che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella
causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/
C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: l’11 novembre 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è il diritto a
prestazioni a far tempo dal mese di agosto 2004, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119.
V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1
Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2
Se l'assicurato
è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità
adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi
psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a
provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3
Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La questione
a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere
risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,
da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse
con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi
somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4
Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.6
Nella
concreta evenienza, dal rapporto di costatazione 17 giugno 2002 della Polizia
cantonale risulta quanto segue a proposito dell’evento del 7 giugno 2002:
"
in data e ora di cui sopra, si stava effettuando
un normale controllo della circolazione stradale, agli svincoli di __________,
direzione __________ (Km 28.360/6).
Ivi giungeva la vettura VW Golf di colore blu,
seguita da altri veicoli. Si segnalava al conducente della Golf di fermarsi
davanti al veicolo di servizio.
Questi iniziava regolarmente la manovra, ma al
posto di arrestarsi accelerava bruscamente e proseguiva in direzione di __________
a velocità elevata, nonostante l’intenso traffico.
Immediatamente ci si poneva all’inseguimento,
nonostante ciò giunti nei pressi dell’impianto semaforico della __________ e
dopo aver svoltato a destra verso __________, della vettura VW Golf non vi era
più traccia. Nello stesso istante notavamo un motociclista che c’indicava una
strada sulla nostra destra, ove si era immessa l’autovettura, pertanto trovato
uno spiazzo si ritornava immettendosi su quella via.
Girato l’angolo dello stabile ex __________, si
notava la VW Golf ferma, ed il motociclista nei pressi del conducente.
Tradotto presso i nostri uffici a Camorino, il RI
1.
ammetteva i fatti, specificando che era fuggito al controllo perché sapeva di
non essere in regola con la licenza di condurre. Durante la fuga manteneva una
velocità di circa 100/120 km/h (vedi verbale).
A causa della forte velocità, giunto all’impianto
semaforico dove la corsia compie una stretta curva a destra, invadeva la corsia
di preselezione per i veicoli provenienti da __________ e diretti in
autostrada, obbligava il __________ ad un brusca manovra di spostamento verso
destra per evitare una sicura collisione (vedi verbale)."
(doc. 9 –
inc. CO 1)
Emerge
pure che, prima dell’arrivo della pattuglia di Polizia, vi è stata una colluttazione
fra __________ e l’assicurato, in occasione della quale quest’ultimo ha
verosimilmente riportato dei colpi al viso.
Con
sentenza del 21 aprile 2004, cresciuta in giudicato incontestata, il Presidente
della Pretura penale ha riconosciuto il __________ autore colpevole di lesioni
semplici e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 100.--.
In
particolare, il giudice penale ha ritenuto accertato che fu l’insorgente ad
aggredire __________, il quale ha però avuto una reazione sproporzionata
all’aggressione e al reale pericolo, eccedendo nella sua difesa (doc. 27 – inc.
CO 1).
Il giorno
successivo, RI 1 si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale
di __________, i cui sanitari hanno constatato, all’esame clinico, una
tumefazione alla guancia sinistra e dolore all’apertura della bocca.
L’esame
radiologico ha consentito di escludere la presenza di fratture.
Da un
profilo terapeutico, essi hanno prescritto l’assunzione di analgesici.
La cura
medica è stata dichiarata chiusa il giorno stesso.
Nessuna
incapacità lavorativa è stata attestata (doc. 19 – inc. CO 1).
L’11
giugno 2002, l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna.
Il
curante ha riferito di un’instabilità dell’articolazione tempo-mandibolare
bilaterale, di una deviazione del setto nasale con difficoltà respiratorie e
della scheggiatura di alcuni denti.
Egli ha
peraltro predisposto l’esecuzione di un consulto ORL e presso un dentista (doc.
11.
– inc. CO 1; cfr., pure, doc. L).
Un
controllo della dentatura ha avuto luogo il 20 giugno 2002 presso il Servizio
medico dentario della __________, controllo che ha evidenziato, al dente 48,
una frattura della cuspide disto-linguale e, al dente 38, una scalfittura
superficiale a livello dello smalto.
L’esame
clinico e radiologico non ha peraltro rivelato fratture radicolari ai denti
38/48 e frontali superiori e inferiori (doc. N).
Non
risulta invece che il ricorrente abbia interpellato un otorinolaringoiatra.
Nel corso
del mese di gennaio 2003, RI 1 ha di nuovo fatto capo al dott. __________, il
quale, in data 28 gennaio 2003, ha certificato la presenza di uno stato
depressivo reattivo con incapacità lavorativa totale a contare dal 14 gennaio
2003.
(cfr. rapporto accluso al doc. 6 – inc. CO 1).
In
proposito, il medico curante, nella sua certificazione del marzo 2003, ha fatto
accenno alle conclusioni espresse dallo psichiatra dott. __________ di __________
(doc. 11 – inc. CO 1).
Interpellato
al riguardo da un ispettore dell’CO 1, l’assicurato ha però dichiarato di non
ricordare di essere mai stato da questo specialista (doc. 16 – inc. CO 1), il
cui referto è del resto stato più volte richiesto senza successo dall’Istituto
assicuratore convenuto (cfr. doc. 26 – inc. CO 1).
L’inabilità
lavorativa è durata sino al 9 febbraio 2003 (cfr. certificato 30.1.2003 del
dott. __________ accluso al doc. 6 – inc. CO 1).
In
realtà, il lavoro non è più stato ripreso poiché, nel frattempo, l’assicurato é
stato licenziato dalla ditta __________ (cfr. doc. 16 e 32 – inc. CO 1).
In
data 22 novembre 2003, il ricorrente è rimasto vittima di un secondo evento
infortunistico. Uscendo dalla doccia, egli è scivolato e ha battuto il viso sul
lavandino (doc. 4 - inc. CO 1).
Il
giorno stesso, egli ha consultato i medici del PS dell’Ospedale regionale di __________,
i quali hanno diagnosticato una frattura dell’osso nasale e prescritto
l’assunzione di farmaci anti-infiammatori.
È stata
attestata un’inabilità lavorativa del 100% a contare dal 22 novembre 2003 e
fino al 29 novembre 2003 (doc. 7 e 11 – inc. CO 1).
Nel mese
di dicembre 2003, RI 1 si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in ORL e
chirurgia maxillo-facciale, il quale ha oggettivato una severa deviazione
post-traumatica del setto e della piramide nasale ed ha chiesto all’CO 1 la
garanzia di copertura dei costi per eseguire un intervento di settorinoplastica
funzionale (doc. 1 – inc. CO 1).
L’operazione
chirurgica ha avuto luogo in data 15 luglio 2004 presso l’Ospedale regionale di
__________ (doc. 37a - inc. CO 1).
Essa ha
comportato una degenza di tre giorni (doc. 48 - inc. __________).
Con
rapporto dell’11 agosto 2004, il dott. __________ ha indicato che la deviazione
del setto nasale è conseguenza del trauma subito il 22 novembre 2003 e, d’altra
parte, che in occasione della visita di controllo del 28 luglio 2004, il
paziente aveva manifestato soddisfazione per il risultato raggiunto, “anche se
persisteva ancora un leggero allargamento della columella anteriore e degli
evidenti segni di infiammazione” (doc. 38a - inc. CO 1).
In data
25.
agosto 2004, egli ha sostenuto che l’assicurato va ritenuto inabile al
lavoro per un periodo di tre settimane a decorrere dalla data dell’intervento
chirurgico del 15 luglio 2004 (doc. 40 - inc. CO 1).
Il 22
settembre 2004, il dott. __________ ha certificato che RI 1 soffriva di stati
depressivi conseguenti agli esiti dei noti traumi subiti ed allo stagnare della
sua condizione sociale ed economica dopo quanto è accaduto (doc. P).
In corso
di causa, la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti un nuovo
referto del dott. __________, datato 13 febbraio 2005, il cui tenore è il
seguente:
"
come convenuto le invio un breve rapporto sul
summenzionato che, come lei sa, lo scorso 7.06.2002 è rimasto vittima di un
pestaggio, durante un diverbio con un motociclista esperto in arti marziali.
Questo lo ha selvaggiamente assalito con una
serie di diretti alla mascella continuando a colpire, a dire del Sig. RI 1,
anche quando egli, accasciatosi a terra terrorizzato, supplicava di smettere.
Ora mi chiede che conseguenze ne sono derivate
per il paziente, se fisiche, psichiche o sociali.
Per quanto ne possa valere la mia opinione di
medico internista, ritengo che danni fisici permanenti ve ne siano stati: il
paziente continua ad accusare dei fastidiosi scatti all’apertura e alla
chiusura della bocca, conseguenti ad una instabilità degli articolati
temporomandibolari (probabile lesione postraumatica delle capsule
articolari, ora non più in grado di stabilizzare i movimenti di masticazione in
particolare, con sintomatologia dolorosa regolarmente derivante da questo
atto).
Oltre a ciò si è verificata la scheggiatura di
diversi denti molari superiori ed inferiori.
Il trauma nasale ha comportato un’importante deviazione
del setto con difficoltà respiratorie e di locazione (rinolalia aperta).
Non si è verificata una perdita di conoscenza, ma
la confusione dei ricordi che fanno seguito al trauma lascia credere ad una commozione
cerebrale, che spiegherebbe bene il prolungato corollario di sintomi che
affliggono in parte tuttora il sig. RI 1 (cefalee ricorrenti, testa ovattata,
manco di concentrazione, disturbi di memoria, vertigini ed evoluzione
depressiva, nell’ambito di una sindrome postcommozionale e al minimo di una
sindrome postraumatica).
Sul piano sociale, l’aggressione ha influenzato
negativamente la vita del sig. RI 1, in un’età dove il suo carattere non era
ancora completamente formato, e durante un delicato momento di cambiamenti:
(era alla pressante ricerca di nuovi sbocchi lavorativi dopo aver perso il
proprio posto di lavoro). Il trauma psicologico, il vissuto di annientamento,
hanno contribuito ad una sindrome postraumatica da stress: da quel
momento egli si è sentito sempre più instabile, incostante, insicuro, pavido,
vulnerabile, depresso, incapace di portare avanti un compito per più di
mezz’ora. Questa condizione ha sicuramente inciso su quanto si è verificato in
seguito: egli non è più riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro. Non solo,
nonostante i miei ripetuti tentativi di sottoporlo ad un trattamento
psicoterapico, egli non ha mai avuto la costanza di frequentare regolarmente le
sedute e nemmeno di comprenderne l’importanza.
Per riassumere il tutto, affermo con buona
convinzione l’esistenza di danni definitivi a vari livelli derivanti dal
trauma, e suscettibili di una giustificata richiesta di risarcimento."
(doc. T)
In data
13.
maggio 2005, il TCA si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia
maxillo-facciale, autore nel gennaio 2003 di una visita peritale per conto del
Ministero pubblico (XI).
Dal
relativo referto 4 settembre 2003 si evince che il dott. __________ aveva diagnosticato
un morso frontale aperto ed una mioartropatia delle articolazioni
temporo-mandibolari.
Queste le
considerazioni da lui espresse a proposito dell’eziologia delle diagnosticate
patologie:
"
È conosciuto che in seguito ad un trauma
facciale con frattura di tipo Le Fort I non diagnosticata e curata può portare
ad un morso aperto (la frattura può guarire in una posizione e causa così il
morso aperto).
Sette mesi dopo la frattura una diagnostica sicura
con raggi RX o altri esami è praticamente impossibile.
Il paziente poteva presentare il morso aperto già
dalla nascita.
Per una valutazione bisognerebbe interpellare il
medico dentista che trattava il paziente prima del trauma oppure eseguire delle
impronte delle arcate dentali e mediante modelli analizzare l’occlusione.
Comunque anche questo esame non è sicuro al 100%."
(XII bis)
Il dott. __________
ha comunque sottolineato che per il ricorrente il fastidio maggiore era
rappresentato dal rumore nell’articolazione temporo-mandibolare a destra,
disturbo dovuto al trauma oppure presente senza nessun influsso esterno, ad
esempio in caso di bruxismo e di morso aperto.
2.7
L’insorgente
non pretende l’erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie, oltre a quelle
già riconosciutegli dall’CO 1 (cfr. petito del ricorso, I, p. 10).
Con la
decisione formale del 26 agosto 2004, l’Istituto assicuratore convenuto ha
sostenuto, da una parte, che le conseguenze del primo evento infortunistico non
hanno comportato alcuna incapacità lavorativa e, d’altra parte, che il secondo
sinistro ha giustificato il riconoscimento di indennità giornaliere
corrispondenti ad una piena inabilità lavorativa limitatamente ai periodi 22-29
novembre 2003 e 15 luglio-4 agosto 2004 (doc. 41 - inc. CO 1).
Da parte
sua, questa Corte ritiene che quanto deciso dall’CO 1 trovi piena conferma
nella documentazione medica che è stata versata agli atti di causa e che
pertanto meriti di essere seguito.
In
effetti, per quanto concerne l’evento del 7 giugno 2002, nessun medico ha mai
attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa.
In
proposito, va sottolineato come i sanitari del PS dell’Ospedale regionale di __________,
in occasione del consulto dell’8 giugno 2002, abbiano espressamente negato che RI
1.
fosse da considerare inabile al lavoro (cfr. doc. 19 – inc. CO 1).
Il
periodo d’incapacità lavorativa 14 gennaio-9 febbraio 2003, certificata dal
dott. __________ (cfr. certificazioni accluse al doc. 6 – inc. CO 1), è stato
determinato da un preteso stato depressivo reattivo (cfr. rapporto 28.1.2003
del dott. __________ accluso al doc. 6 – inc. CO 1), quindi da una patologia di
natura psichica che - così come verrà meglio dimostrato in seguito - non è di
competenza dell’assicuratore LAINF convenuto.
Trattandosi
dell’infortunio del mese di novembre 2003, l’CO 1 ha correttamente indennizzato
l’incapacità lavorativa per il periodo 22-29 novembre 2003, in ossequio al
certificato 22 novembre 2003 dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 11 –
inc. CO 1), nonché per il periodo 15 luglio-4 agosto 2004, secondo le
indicazioni fornite dal dott. __________ in data 25 agosto 2004 (doc. 40 – inc.
CO 1).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente pretende che anche dopo il 4 agosto 2004
avrebbe presentato un’incapacità lavorativa.
Al
riguardo, egli ha sottolineato che la valutazione del dott. __________
(incapacità lavorativa completa limitata alle tre settimane successive
all’intervento di settorinoplastica) si trova in contrasto con il contenuto del
certificato 28 aprile 2004 del dott. __________ (inabilità del 70% a decorrere
dal 1° novembre 2003; cfr. doc. R).
Ora - a
prescindere dal fatto che il dott. __________ non si è dimostrato sempre coerente
nella valutazione della capacità lavorativa del suo paziente (cfr., ad esempio,
il doc. Q in cui il curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal
7.6.2002
al 9.2.2003, del 50% dal 10.2. al 30.9.2003 e del 30% dal 1.10.2003 in
poi, quando il ricorrente medesimo, in data 22.5.2003, aveva ammesso di essere
stato in grado, dopo l’evento del giugno 2002, di riprendere normalmente il
proprio lavoro, perlomeno sino al mese di gennaio 2003, cfr. doc. 16 – inc. CO
1) – il TCA è dell’avviso che se RI 1 ha presentato un’inabilità al lavoro posteriormente
al 4 agosto 2004, essa potrebbe tutt’al più essere giustificata da problemi di
natura psichica.
Infatti -
senza che vi sia la necessità di procedere a degli ulteriori atti istruttori
(perizia medica giudiziaria) - é decisamente improbabile che i disturbi organici,
localizzati all’articolazione temporo-mandibolare, quelli di natura rinologica
e le lesioni dentarie, abbiano potuto generare una qualsiasi incidenza sulla
capacità lavorativa dell’insorgente (al di là del 4 agosto 2004).
Con il
suo rapporto del 13 febbraio 2005, allestito su richiesta della patrocinatrice
del ricorrente, il dott. __________, dopo avere premesso che quella da lui
espressa è, citiamo: “l’opinione di medico internista”, ha fatto accenno
all’esistenza di una complessa sintomatologia, caratterizzata da ricorrenti
cefalee, testa ovattata, difficoltà di concentrazione e di memoria, vertigini e
umore depresso, da inquadrare nell’ambito di una sindrome post-commozionale o,
perlomeno, in una sindrome post-traumatica (doc. T).
A mente
di questo Tribunale, il parere espresso dal medico curante non appare come
sufficientemente attendibile.
In primo
luogo, è lui stesso ad essersi interrogato circa il valore della propria
opinione, in quanto specialista in medicina interna.
Al
proposito, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, in materia di
traumi d’accelerazione al rachide cervicale e di traumi cranio-cerebrali, è
decisivo l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia,
oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto
da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung,
Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule -
Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza
10.8.1998
del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
In
secondo luogo, dalle tavole processuali non risulta affatto che l’uno o l’altro
dei due sinistri in discussione, abbia in qualche modo interessato il sistema
nervoso centrale (cervello).
Il TCA,
in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24, cresciuta
in giudicato, ha ricordato che, per poter ammettere l'esistenza di un trauma
cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza
e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.),
Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso
nella presente fattispecie.
In tali
condizioni, appare pertanto fuori luogo voler parlare di una “sindrome
post-commozionale”.
In terzo
luogo, e soprattutto, il dott. __________ ha affermato che il suo paziente
soffre della succitata complessa sintomatologia, per la prima volta, nella
certificazione del 12 febbraio 2005.
In
precedenza, ad esempio nel rapporto dell’11 luglio 2003, egli aveva fatto stato
“semplicemente” di “dolori cronici articolazioni temporo mandibolari
bilaterale, soprattutto a destra con destabilizzazione dell’articolazione di
destra, scatti dolorosi in apertura e chiusura e difetto di occlusione delle
due arcate dentarie”, di un “disturbo cronico di respirazione nasale
soprattutto a sinistra su deviazione traumatica del setto”, della “scheggiatura
di quattro denti”, di un “disturbo conseguente della masticazione, obbligo a
seguire dieta di cibi molli, disturbi digestivi funzionali”, di un “disturbo
conseguente della locuzione, con pronuncia strascicata a bocca semiaperta”,
nonché di “stati ansiosi recidivanti, nell’ambito di possibile sindrome da
stress postraumatico” (doc. O).
RI 1 medesimo,
in occasione della sua audizione del 2 agosto 2004 da parte di un ispettore
dell’CO 1, non ha fatto alcuna menzione ai problemi riferiti invece dal suo
medico curante (cfr. doc. 34 – inc. CO 1).
D’altronde,
non risulta neppure che l’insorgente, nel decorso post-infortunistico, abbia
avuto necessità di consultare un neurologo, così come sarebbe stato il caso
qualora avesse effettivamente lamentato i disturbi di cui al referto 12
febbraio 2005 del dott. __________.
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte reputa dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, tenuto conto dei soli
disturbi somatici, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei
modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.
2.8
Dalle
certificazioni del dott. __________ si evince che RI 1 lamenta dei disturbi di
natura psichica.
In
particolare, nel certificato medico del 22 settembre 2004, il curante ha
dichiarato che il paziente soffre di, citiamo: “stati depressivi conseguenti
agli esiti dei noti traumi subiti ed allo stagnare della sua condizione sociale
ed economica dopo quanto accaduto” (doc. P).
Nel
rapporto del 13 febbraio 2005, egli ha invece sostenuto che l’assicurato è
portatore di una sindrome post-traumatica da stress. Infatti, dal primo evento,
l’insorgente si sarebbe sentito, citiamo: “sempre più instabile, incostante,
insicuro, pavido, vulnerabile, depresso, incapace di portare avanti un compito
per più di mezz’ora” (doc. T).
Da
parte sua, l’CO 1, in sede di decisione su opposizione, ha negato l’adeguatezza
del nesso di causalità con i due sinistri, lasciando peraltro irrisolta la
questione riguardante la causalità naturale (doc. 57 – inc. CO 1).
Il
TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se RI 1 soffra effettivamente di disturbi psichici e se essi costituiscano
una naturale conseguenza degli eventi infortunistici assicurati, poiché, anche
se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe
comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso
di causalità (cfr. consid. 9 e 10).
2.9
Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione degli infortuni occorsi al ricorrente.
Va
precisato che se, a seguito di due o più infortuni, si presenta una
elaborazione psichica abnorme, il nesso causale adeguato deve essere di regola
valutato separatamente per ognuno degli infortuni, conformemente alla
giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche di infortuni (cfr. RAMI 1996
U 248, p. 176ss.; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten
Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der
Halswirbelsäule (HWS): Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001,
p. 425).
La
dinamica dell’evento del 7 giugno 2002 risulta dal rapporto di
costatazione 17 giugno 2002 della Polizia cantonale (cfr. consid. 2.7.), tenuto
conto delle precisazioni, condivisibili, apportate dal giudice penale con la
sua pronunzia del 21 aprile 2004, a proposito dell’effettiva durata della
colluttazione (doc. 27 – inc. CO 1: “nel corso di questa, l’amica ha
sostanzialmente confermato la versione resa precedentemente, riducendo tuttavia
il tempo indicato dall’inizio dell’asserito pestaggio all’arrivo della polizia,
che era stato inizialmente quantificato in 15 minuti (a giustificazione
verosimilmente della moltitudine di colpi di cui RI 1 sarebbe stato vittima), a
5.
minuti. Tempo questo che appare ancora troppo lungo, poiché la polizia
doveva solo trovare un luogo per invertire marcia per poi immettersi a sua
volta sulla strada privata percorsa poco prima dalla parte civile e dal
motociclista” – la sottolineatura è del redattore) e delle modalità secondo le
quali la stessa ebbe inizio (doc. 27 – inc. CO 1: “Appurato che RI 1 è risalito
sino in cima alla rampa (lì infatti i protagonisti sono stati trovati dalla
polizia) e ha aggredito l’accusato, …” – la sottolineatura è del
redattore).
Tutto ben
considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato fra gli
infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica
classificazione in una sentenza del 17 agosto 1997 nella
causa S., U 37/94, riguardante un assicurato che, nel corso di una discussione,
è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso
brevemente conoscenza.
D'altro
canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il
sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa
un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un
secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio,
fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni
leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94, pubblicata in
RDAT I-1995, p. 251ss.).
In una
sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in
RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado
medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente
un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla
buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa
contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio.
L'assicurata aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma
a livello dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai
polsi nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA
dell'8 agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con
giudizio del 27 ottobre 2003, U 270/02).
A
conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003
nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure
classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria
superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata
aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di
minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite
a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e
avambraccio bilaterale.
Queste
ultime fattispeci, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le
aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno
considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il
Tribunale.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U
166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
casu, considerate le indicazioni che emergono dalla documentazione
riassunta al considerando 2.6., gli unici fattori che potrebbero entrare in
linea di conto sono quelli delle circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche e dei dolori somatici persistenti.
Ora, all’infortunio
del giugno 2002 va riconosciuta, tutt’al più, una certa drammaticità, ma non
una particolare drammaticità.
Nella già
menzionata pronunzia dell'8 agosto 2002 nella causa T., confermata dal TCA, questa
Corte aveva ammesso la realizzazione di questo criterio, essendo l’assicurata
rimasta vittima di un'aggressione indubbiamente brutale ed imprevedibile. In
effetti, la stessa, colta di sorpresa nel cuore della notte all'interno della
propria abitazione, si era vista, dapprima, coprire il viso con un asciugamano,
con il quale il suo ex marito ha poi tentato di strangolarla. Successivamente,
dopo essere stata spinta a terra violentemente, l'aggressore le aveva sbattuto
più volte la testa contro il pavimento.
A mente
del TCA, le circostanze concomitanti della colluttazione sub judice
appaiono decisamente differenti: da una parte, l’assicurato non è rimasto
vittima di un’aggressione improvvisa, visto che è stato lui stesso ad aver dato
avvio alla zuffa, d’altra parte, non è possibile parlare di una manifesta
disproporzione delle forze in gioco, tenuto conto che i due protagonisti erano
dello stesso sesso.
Del
resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia del 17 agosto 1997 nella causa
S., dove l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha
considerato realizzato il criterio della particolare drammaticità o
spettacolarità dell'infortunio.
Questo
Tribunale non ritiene soddisfatto neppure il criterio dei dolori somatici
persistenti.
In
proposito, il ricorrente sostiene, da ultimo ancora in data 10 giugno 2005
(XV), di lamentare dolore all’apertura e chiusura della bocca e, pertanto, di
potersi nutrire soltanto con cibi semi-liquidi.
Tuttavia,
l’importanza di questi dolori deve senz’altro essere relativizzata, se è vero
che dalla perizia 4 settembre 2003 del dott. __________ risulta che, trascorsi
poco più di sei mesi dall’evento infortunistico, il fastidio maggiore era
rappresentato semplicemente da un, citiamo: “rumore nell’articolazione
temporo-mandibolare a destra” (XII bis – la sottolineatura è del redattore).
In ogni
caso, anche volendo ritenere realizzato il criterio dei dolori somatici
persistenti, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in
concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio
non sarebbe comunque adempiuto con una particolare intensità.
In
conclusione, l’infortunio del 7 giugno 2002 non ha dunque avuto, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo
per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffrirebbe.
In simili
condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.
2.10
Il secondo
evento traumatico è accaduto il 22 novembre 2003, quando RI 1 è scivolato ed ha
battuto il volto contro il lavandino del bagno, riportando la frattura
dell’osso nasale (cfr. doc. 4, 7 e 11 - inc. CO 1), lesione che è poi stata
sanata grazie all’intervento chirurgico di settorinoplastica funzionale del 15
luglio 2004 (cfr. doc. 37a e 38a - inc. CO 1).
Alla luce
di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria inferiore.
A titolo
di raffronto, questa Corte ha proceduto ad una identica qualificazione in una
sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in
giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era
scivolata ed aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una
ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra ed una frattura dell'osso
temporale sinistro.
Del
resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella
causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di
4.5
metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo evento
fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media (cfr.
consid. 5a).
Anche in
questo caso, nessuno dei criteri di rilievo appare adempiuto, motivo per cui
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va negata.
2.11
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha chiesto la condanna dell’Istituto assicuratore convenuto a
riconoscergli una rendita di invalidità e un’indennità per menomazione
all’integrità (cfr. I).
Né con la
decisione formale del 26 agosto 2004, né con quella su opposizione dell’11
novembre 2004, l’Istituto assicuratore si è pronunciato in merito all’eventuale
diritto dell’assicurato a percepire una rendita di invalidità e/o un’IMI.
Ora, per
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81, p. 294).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in
DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che,
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una
condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella
successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
Alla luce
di quanto precede, questa Corte non è legittimata ad entrare nel merito della
questione a sapere se RI 1 ha eventualmente diritto ad una rendita di
invalidità e/o ad un’IMI.
L’assicuratore
LAINF convenuto è invitato a procedere, senza indugio, all’emanazione di una
nuova decisione formale riguardante questi due temi.
Infine,
l’CO 1 dovrà pure esaminare al più presto la problematica relativa
all’articolazione temporo-mandibolare ed ai denti, che non causa incapacità
lavorativa (cfr. consid. 2.7.), così come già preannunciato dallo stesso
Istituto (cfr. IX).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Per quanto
ricevibile, il ricorso é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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