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35.2005.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997

UV 85, p. 310).

2.9. Volendo

sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo

luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma

d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995

UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai

disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in

Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna

2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr.

9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem

Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die

zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer

Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a

mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung

verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin

beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb

es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die

bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur

seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende

Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre,

als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht

eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein

Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359

ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.)

geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur

dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum

typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei

Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im

konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Per un caso recente di

applicazione di questa giurisprudenza, cfr. STFA del 3 aprile 2005 nella causa

K., U 379/04, consid. 5.3.

2.10. In concreto,

con la pronunzia del 15 luglio 2002, il TCA ha accertato che CO 1 aveva

completamente omesso di considerare lo stato psichico dell’assicurata e, per tale

motivo, le ha retrocesso la causa affinché verificasse l’effettiva esistenza di

disturbi psichici e, se del caso, la loro eziologia, nonché procedesse ad una

rivalutazione globale del diritto a prestazioni:

"

Vero è che il dottor __________ non è uno

specialista in psichiatria, sicché la sua valutazione dello stato psichico di RI

1 non può essere considerata come particolarmente qualificata, nondimeno CO 1

ha manifestamente violato il proprio obbligo di accertare le circostanze

dell'infortunio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAINF e A. Maurer, op. cit., p. 261s.),

scegliendo di semplicemente ignorare il contenuto del referto datato 29

settembre 2001 (cfr. doc. 5). Rimane, in effetti, la circostanza che

l'assicurata è stata sottoposta a terapia anti-depressiva con somministrazione

di Seropram, ciò che non permette di scartare a priori l'ipotesi che essa

presenti effettivamente delle difficoltà a livello psichico.

Del resto, non può neppure essere ignorato che

disturbi di tipo depressivo vengono frequentemente osservati a seguito di

traumi di accelerazione alla colonna cervicale (oppure a seguito di traumi distorsivi del rachide cervicale avvenuti secondo

un meccanismo equivalente), tanto è vero che la giurisprudenza federale insegna

che essi fanno parte del quadro clinico tipico di una

lesione alla colonna cervicale del tipo “colpo di frusta” (oppure di un trauma

equivalente, cfr. consid. 2.6. e 2.7.).

Ininfluente è il fatto che il medico di fiducia

de CO 1, in occasione della visita di controllo del 2 ottobre 2001, non abbia,

all'apparenza, rilevato alcuna patologia a carattere psichico (cfr. doc. 9, p.

Considerandi

2.

in fine), dal momento in cui nemmeno il dottor __________ può essere

ritenuto qualificato per porre diagnosi in questo specifico ambito.

(…).

Pertanto, in concreto, la decisione su

opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato a CO 1, affinché abbia

a valutare - sottoponendo preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua

fiducia - l'effettiva esistenza di disturbi psichici e, nell'affermativa, la

loro causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico occorso a RI 1 il

7.

dicembre 1999.

Successivamente, l'assicuratore infortuni

convenuto dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione formale, mediante la

quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni."

(doc.

5/15)

La

sentenza cantonale è nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.

Nel corso

del mese di aprile 2003, CO 1 ha affidato un incarico peritale al dott. __________,

spec. FMH in neurologia, Primario presso la Clinica di riabilitazione __________

di __________, già Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e

la neuroriabilitazione di __________ (doc. 4/6).

Il dott. __________

ha fatto capo, a sua volta, al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 4/4), e alla neuropsicologa __________.

In

sintesi, il perito designato dall’assicuratore LAINF convenuto ha sostenuto

che, in occasione del sinistro assicurato, RI 1 ha riportato un trauma distorsivo

alla colonna cervicale con un meccanismo che ha coinvolto anche il capo, che i

disturbi da lei lamentati (cervico-cefalici e cervico-brachiali, nonché minimi

disturbi neuropsicologici e ansioso-depressivi di un’entità da leggera a media)

continuano a rappresentare, con grande probabilità, una naturale conseguenza

dell’infortunio del dicembre 1999, che, pertanto, non è stato raggiunto né lo status

quo ante, né lo status quo sine, che le condizioni di salute sono da

ritenere stabilizzate e, infine, che il lavoro di segretaria, a determinate

condizioni, risulta essere abbastanza ideale (cfr. doc. 4/16).

Questa

Corte ritiene di potere fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________.

Infatti,

il suo referto peritale non contiene contraddizioni e presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad una

valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U 133, p. 311ss.

consid. 1b): in particolare, l’esperto incaricato dall’autorità amministrativa

ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo

aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

D’altro

canto, le sue valutazioni non sono messe in dubbio dalla rimanente

documentazione medica presente all'inserto, né, del resto, le parti hanno

sollevato al riguardo obiezioni di sorta.

In esito

ai considerandi che precedono, occorre ritenere dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che

l'assicurata soffre ancora di disturbi, organici e psichici, in relazione di

causalità naturale con l’evento traumatico del 7 dicembre 1999.

2.11

L'esistenza

di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare

la responsabilità de CO 1 oltre il 31 dicembre 2003.

In

effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale

fra i disturbi di cui è portatrice la ricorrente e l'infortunio assicurato.

Considerata

la dinamica dell'evento del 7

dicembre 1999 e la natura dei disturbi accusati da RI 1, può

innanzitutto essere ammesso che essa ha riportato un trauma distorsivo alla

colonna cervicale, diagnosi che, del resto, è stata posta da più di un

sanitario, in particolare dal dott. __________ (cfr. doc. 4/3: "La

paziente ha subito in effetti un trauma cranico chiuso, se si considera

l’impatto della testa sull’appoggiatesta. Non ci sono elementi per considerare

questo trauma rilevante. Lo ricordo per rendere attenti al meccanismo che ha

coinvolto la colonna cervicale, dunque c’è stato un trauma indiretto della

colonna cervicale in un meccanismo che ha coinvolto anche la testa” – la

sottolineatura è del redattore).

In

secondo luogo, l'esame del nesso di causalità adeguata va eseguito alla luce

dei principi elaborati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359ss.

(per quanto riguarda i traumi equivalenti ad un trauma d’accelerazione

cervicale, cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67, consid. 2) e non secondo quanto

sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio.

Infatti, i

disturbi psichici non hanno assunto un ruolo chiaramente predominante nella

sintomatologia denunciata dalla ricorrente, né immediatamente dopo

l’infortunio, né sull’arco dell’intero periodo determinante (cfr., in

proposito, la giurisprudenza citata al consid. 2.9.).

In sede

di ricorso, l’assicurata ha sostenuto che, siccome il dott. __________ ha

“diagnosticato la presenza di lesioni di natura organica, ma anche conseguenze

di natura psichica e neuropsicologica tipiche del trauma da colpo di frusta”,

l’esistenza di un nesso causale adeguato andrebbe senz’altro ammessa, “senza

che sia necessario fare capo all’applicazione della giurisprudenza del

Tribunale federale che distingue fra infortuni gravi, di grado medio o leggeri”

(I, p. 11).

Tale tesi

non può essere condivisa dal TCA.

In

effetti, il dott. __________ ha sì osservato la presenza di limitazioni nella

mobilità del rachide cervicale nonché l’insorgenza di disturbi nel compiere

determinati movimenti con il capo, così come il dott. __________ e la psicologa

__________ hanno constatato l’esistenza di lievi disturbi psichici,

rispettivamente, neuropsicologici (cfr. doc. doc. 4/16, p. 13s.), nondimeno,

nessun sanitario è stato in grado di oggettivare delle lesioni strutturali, di

natura organica, suscettibili di correlare con la sintomatologia

soggettivamente lamentata dalla ricorrente, ciò che è tipico in presenza di un

trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (o di un trauma analogo oppure

ancora di un trauma cranio-cerebrale).

Ora,

secondo l'Alta Corte federale, l’adeguatezza del nesso di causalità va valutata

in ossequio alla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss., proprio qualora,

fra le altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato

organico oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la colonne

cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances

sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo

2002, p. 7).

2.12

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

La dinamica

dell’incidente stradale del 7

dicembre 1999 risulta dalla descrizione fatta dall’assicurata stessa, e,

d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:

"

Al mattino del 07 dicembre 1999, giornata

lavorativa, distribuendo pane a domicilio, ho avuto un incidente stradale.

Mi trovavo ferma nella regolare corsia di destra

pronta alla partenza e vedendo un’altra autovettura sopraggiungere non mi sono

mossa.

Purtroppo il conducente arrivato in senso

contrario, causa distrazione, mi ha centrato frontalmente.

Malgrado avevo un’auto color rosso e che la

visuale era libera in quanto la strada era diritta, lo scontro è stato

inevitabile. Il conducente ha comunque ammesso la sua colpa, dicendo di essere

sopra pensiero, anche alla polizia intervenuta sul posto.”

(dichiarazione

acclusa al doc. 5/19)

Chiamato

ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si

tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti.

A titolo

di raffronto, si ricorda che il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 1995, U

185/94, ha riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria

inferiore, l’incidente in cui l’assicurata, incinta di sei mesi, ha riportato

un “colpo di frusta” alla colonna cervicale a seguito di uno scontro frontale.

Questa

Corte, in una sentenza del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n.

35.1996

, confermata dal TFA con pronunzia del 18 giugno 1999, U 45/99, ha qualificato

allo stesso modo un sinistro della circolazione in cui il veicolo su cui

viaggiava l’assicurata si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta

da un individuo in stato di ebrietà.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

In una sentenza

dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato

vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo),

qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente (ma pure

necessario) per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la

realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un

caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid.

2.

).

L’incidente

della circolazione stradale in discussione non si é svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

A proposito

del criterio della gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza federale,

la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di

ritenere adempiuto tale fattore. Perché ciò sia il caso, è necessaria la

particolare gravità della sintomatologia legata ad un trauma del tipo “colpo di

frusta” oppure particolari circostanze (ad esempio, una posizione sfavorevole

del corpo) suscettibili di influenzare il quadro clinico (cfr. STFA del 20

maggio 2005 nella causa J., U 279/04, consid. 3.3.3 e riferimenti ivi

menzionati).

Nella

concreta evenienza, tali presupposti non sono realizzati.

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga.

Dalle

tavole processuali emerge che RI 1 non ha mai necessitato di soggiorni

stazionari in ambiente ospedaliero (cfr. doc. 4/3, p. 8) e, d’altro canto, che

è stata essenzialmente sottoposta a della fisioterapia ambulatoriale, 11 cicli

dal mese di dicembre 1999 a quello di agosto 2004 (cfr. IX, da cui si evince

che i primi 6 cicli sono stati compiuti nei primi 18 mesi post-traumatici,

mentre gli ultimi 5 nei restanti 3 anni e mezzo circa, caratterizzati da lunghe

pause terapeutiche).

D’altro

canto, nel rapporto del dott. __________ si evidenzia che, all’epoca del

consulto peritale, il trattamento dei disturbi consisteva, per l'essenziale,

nel riposo e nell’assunzione di qualche analgesico (cfr. doc. 4/3, p. 7).

Al

riguardo, va rilevato che, in una sentenza del 30 maggio 2003 nella causa H., U

353/02 e U 354/02, al consid. 3.3, il TFA ha stabilito che la necessità di cure

durante un lasso di tempo di 2/3 anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide

cervicale, è da ritenere ancora nella norma (cfr., in questo senso, pure la

STFA del 20 maggio 2005 nella causa J., succitata, consid. 3.3.4).

Il

decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra

parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni.

In

proposito, occorre ricordare che la ripresa dell’attività professionale è

avvenuta molto rapidamente dopo il sinistro.

Per

quanto concerne il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa, il Tribunale rileva che - nonostante il dott. __________, nella sua

perizia del 17 dicembre 2003, abbia valutato al 50% l’abilità lavorativa in

un’attività adeguata (quale quella di segretaria d’ufficio; doc. 4/3, p. 12 e

14s.) - RI 1 è di fatto stata in grado di riprendere l’esercizio di un’attività

a tempo pieno già a far tempo dal 13 dicembre 1999, trascorsi appena 6 giorni

dall’infortunio (cfr. doc. 3/24).

Dall’incarto

non emerge che, nel prosieguo, i medici abbiano attestato l’esistenza di

un’incapacità lavorativa, malgrado la persistenza di disturbi residuali.

Comunque,

anche se si volesse ammettere che la capacità lavorativa dell’insorgente é

effettivamente limitata in modo duraturo, l’esito finale non cambierebbe, nella

misura in cui il citato criterio sarebbe sì da considerare adempiuto (ciò che

non basterebbe ancora per riconoscere l’adeguatezza, siccome i fattori

cumulativamente realizzati devono essere almeno tre), ma non con un’intensità

particolare, così come ha stabilito il TFA nella summenzionata sentenza del 30

maggio 2003 nella causa H., riguardante un'assicurata, vittima di una lesione

del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, che aveva

presentato una totale inabilità lavorativa durante i primi due mesi dopo il

sinistro e, in seguito, un'incapacità lavorativa permanente del 50% (ragione

per cui essa era stata posta al beneficio di una mezza rendita AI):

"

(…)

Ebenso gegeben ist das Kriterium des Grades und

der Dauer der Arbeitsunfähigkeit, war die Versicherte doch nach dem Unfall

zunächst während zweier Monate voll und anschliessend dauernd zu 50 %

arbeitsunfähig. Auch wenn mit dem kantonalen Gericht auf den nach Erlass des

Einspracheentscheides erstatteten Bericht des Dr. R.________ vom 27. August

2001.

abgestellt wird, wonach infolge eines posttraumatischen zerviko-zephalen

Schmerzsyndroms weiterhin eine hälftige Arbeitsunfähigkeit bestand und überdies

dem Umstand Rechnung getragen wird, dass die Versicherte seit 1. September 2001

bei einem Invaliditätsgrad von 50 % eine halbe Rente der Invalidenversicherung

bezieht, kann nicht gesagt werden, das Kriterium des Grades und der Dauer

der Arbeitsunfähigkeit sei in besonders ausgeprägter Weise erfüllt (vgl.

die Zusammenstellung in RKUV 2001 Nr. U 442 S.

544)."

(STFA

succitata, consid. 3.3 - la sottolineatura è del redattore)

Infine,

secondo il TCA, può rimanere indeciso se sia soddisfatto in concreto il

criterio dei dolori somatici persistenti, poiché l’adempimento di questo

criterio (in ogni caso, non realizzato con una particolare intensità) non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità. Complessivamente

sarebbero infatti realizzati al massimo due criteri.

A mente

del TCA l’infortunio del 7 dicembre 1999 non ha dunque avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.

In simili

condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,

la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto oltre il 31 dicembre 2003.

2.13

Il 24 giugno

2005, l’avv. RA 1 ha informato questa Corte di voler ritirare l’istanza tendende

alla concessione dell'assistenza giudiziaria (VIII), di modo che la stessa è

ormai divenuta priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L’istanza tendende

alla concessione dell'assistenza giudiziaria è stralciata dai ruoli poiché

priva di oggetto.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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