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35.2005.2

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10 giugno 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi alla spalla destra, argomentando:

" 6. II

nesso causale naturale tra l'evento assicurato e il danno

alla

salute deve essere dato almeno secondo il criterio della probabilità preponderante.

La preponderanza deve essere stabilita confrontando le possibili cause del

danno. Su questo aspetto si sono espressi il Dr. __________ e l'osteopata __________.

7. Nel suo

referto 8 giugno 2004 il Dr. __________ dichiara di voler attendere l'esito

della risonanza magnetica prima di pronunciarsi definitivamente sulla

causalità. La TAC aveva evidenziato segni di irregolarità sulla faccia

articolare della clavicola e altre irregolarità in altre zone, che non potevano

tutte essere interpretate come fratture. La diagnosi era di "dolori

all'articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da contusione il

16.7.2003". Invero la diagnosi confermava implicitamente un nesso causale,

facendo direttamente riferimento all'evento assicurato.

In data 18 giugno

2004 il Dr. __________, visto l'esito della risonanza magnetica, ha fornito

un'altra interpretazione dei fatti. Non avendo riscontrato le conseguenze da

lui attese in base alla descrizione dell'incidente, egli ha concluso che le

lesioni evidenziate dalla risonanza magnetica fossero di natura infiammatoria,

forse causate dalla pratica sportiva dell'assicurato.

In data 1

ottobre 2004 il Dr. __________ confermava la propria tesi, precisando che

"la normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale

contusione guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra

l'infortunio e i dolori lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune

settimane".

L'osteopata __________,

nel suo referto 30 aprile 2004, evidenziava un'interruzione della linea ossea

corticale della facies articularis sternalis della clavicola destra, segnalando

una "congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in

modo irreversibile e permanente". Egli indicava il probabile svolgimento degli

eventi, segnatamente il presumibile movimento istintivo dell'assicurato e le

conseguenze dell'impatto con l'oggetto staccatosi dalla parte superiore del

vagone. Per l'osteopata __________ è dato il nesso causale naturale.

8. Per

esprimere un corretto giudizio è necessario confrontare le due possibili cause

del danno alla salute (infortunio o attività sportiva) secondo il criterio

della probabilità preponderante.

L'assicurato ha

affermato di praticare il nuoto e la capoera, una danza-arte marziale di

origine brasiliana. Quest'ultima mette in movimento soprattutto la parte

inferiore del corpo; è escluso che essa possa essere all'origine del danno alla

salute dell'assicurato. Lo stesso vale per il nuoto, che l'assicurato praticava

senza agonismo 2 o 3 volte la settimana. Il nuoto sarebbe semmai lo sport più

indicato per prevenire e/o curare problemi di natura fisica. In ogni caso

l'assicurato non ha più compiuto sforzi dopo l'infortunio del 16 luglio 2003.

Egli ha pure

dichiarato al medico di avere frequentato in passato un centro fitness, dove

venivano utilizzati i pesi; anche in questo caso non vi può essere nesso

causale con il danno alla salute, da un lato perché l'attività è stata

esercitata senza esagerazioni, come dimostra il fisico del ricorrente, ma soprattutto

perché tale attività è cessata già nell'anno 2000.

Per le ragioni

esposte, non vi è ragione di credere che il danno alla salute sia stato causato

dall'attività sportiva dell'assicurato.

Altre possibili

spiegazioni non sono emerse dall'istruttoria. Rimane unicamente l'infortunio

del 16 luglio 2003. Verosimilmente il Dr. __________ si è raffigurato tale

evento in modo non perfettamente corrispondente al reale andamento dei fatti.

Egli parla di una "semplice banale contusione". In realtà è difficile

valutare esattamente l'impatto dell'oggetto caduto sulla clavicola

dell'assicurato; si trattava tuttavia di una componente del peso complessivo di

ca. 100 Kg, la cui caduta è stata solo parzialmente attutita da un meccanismo

di sicurezza. Senza dubbio l'impatto è stato ben più rilevante di una banale

contusione. Sottostimando la forza d'urto dell'oggetto, il Dr. __________ ha

ritenuto estinta la causalità tra l'infortunio e i dolori lamentati

dall'assicurato già dopo alcune settimane dall'infortunio. In verità

quest'ultima ipotesi non è mai stata presa in considerazione dal Dr. __________,

che per primo ha visitato il ricorrente ed ha segnalato il caso come

infortunio. Anche il referto dell'osteopata __________ sembra partire da una

diversa valutazione dei dati di partenza, vale a dire della dinamica e della

gravità dell'infortunio.

In definitiva

tutti i medici hanno constatato le lesioni, i dolori e l'incapacità lavorativa

dell'assicurato. Qualche divergenza di opinione è emersa sull'interpretazione

dei referti medici, ma nessuno ha saputo indicare un'altra causa la cui

probabilità appaia preponderante rispetto all'infortunio del 16 luglio 2003.

9. Giusta

l'art. 36 cpv. 1 LAINF le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le

indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il

danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. Per questo

motivo la causalità naturale non sarebbe interrotta nemmeno da eventuali

alterazioni morbose preesistenti, causate dall'attività sportiva

dell'assicurato.

In ogni caso si

rileva come dall'istruttoria non siano emerse alterazioni preesistenti, né

eventi posteriori all'intervento in grado di spiegare il danno alla salute

patito dall'assicurato.

10. Per le

ragioni esposte, il nesso causale naturale tra l'evento assicurato e i disturbi

annunciati è provato secondo il criterio della probabilità preponderante.

11. La causalità

adeguata deve venir valutata dal giudice, e non da un medico, in quanto si

tratta di un quesito giuridico. Secondo la giurisprudenza esiste un rapporto di

causalità adeguata se, in base al corso ordinario delle cose e all'esperienza

generale della vita, il fatto è di per sé idoneo a provocare un risultato del

genere di quello che si è verificato di modo che il risultato appare come

favorito dal fatto stesso (DTF 115 V 405 consid. 4a, 115 V 135 consid. 4a).

12. Nell'analisi

del nesso causale naturale è stata evidenziata una certa difficoltà da parte

dei medici nel definire con esattezza la fattispecie. Non appare tuttavia

conforme al corso ordinario delle cose e all'esperienza generale di vita che a

pochi mesi da un infortunio alla spalla destra, senza alcuna ragione accertata,

si manifesti un danno alla salute alla medesima spalla, di origine ignota, ma

comunque estranea al precedente infortunio.

La scienza

medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di accertare dolori,

lesioni e incapacità lavorativa dell'assicurato. Tali elementi sono stati

accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l'evento assicurato e la

constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra

possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di

altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in

esame. L'unica attività sportiva accertata era precedente all'infortunio, e

comunque di natura tale da escludere un nesso causale con la presente

fattispecie.

Non vi è

bisogno di ulteriori approfondimenti per affermare che, secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza generale di vita, tra il danno alla salute

patito dall'assicurato e l'evento assicurato sussista un nesso causale adeguato."

(I)

1.4. L’Istituto

assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

1.5. In data 18

marzo 2005, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (X).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme

di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che

esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF

127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella

causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/

C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).

Di conseguenza,

nel caso in esame, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 16

luglio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. L’oggetto

della lite é la questione a sapere se l’assicuratore infortuni era o meno

legittimato a negare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi alla

spalla destra, notificatigli dal ricorrente nel corso del mese di febbraio

2004.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Dalle

tavole processuali emerge che in data 16 luglio 2003, RI 1 stava riparando un

carrello ferroviario, quando una componente gli è caduta sulla spalla destra

(cfr. doc. 1).

L’assicurato ha

consultato, per la prima volta, il proprio medico curante, dott. __________, il

23 gennaio 2004.

In quell’occasione, il

dott. __________ ha constatato una dolenzia alla palpazione dell’articolazione

sterno-clavicolare, riproducibile anche alla rotazione del braccio, ed ha

diagnosticato un’artropatia sterno-clavicolare destra post-traumatica (doc.

10).

L’insorgente è stato

dichiarato totalmente inabile al lavoro a far tempo dal 3 marzo 2004 (doc. 3).

In data 23 marzo 2004, è

stato eseguito un esame TAC dell’apertura toracica superiore presso l’Istituto

radiologico __________ di __________.

Il citato accertamento ha

evidenziato, in particolare, delle strutture ossee intatte e normali, in

assenza di fratture o lussazioni articolari, nonché una normale congruenza

delle articolazioni acromio-clavicolare.

Il radiologo ha concluso

per la presenza di una certa irritazione dell’articolazione sterno-clavicolare

destra (doc. 9).

Il 6 aprile 2004, il ricorrente

ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale, riferendosi alle immagini della TAC, ha affermato che da

esse risulta unicamente una lieve apertura maggiore dell’apertura estrema clavicolare

a destra, reperto che tuttavia non spiega la sintomatologia accusata.

D’altro canto, il dott. __________

ha constatato una normale mobilità del cinto omero-scapolare, nonché l’assenza

di una sublussabilità eccessiva dell’articolazione e di un’asimmetria (doc.

11).

In data 19 aprile 2004,

l’assicurato è stato sentito da un ispettore dell’CO 1.

Dal relativo rapporto si

evince, per quanto qui di interesse, che RI 1, dopo il sinistro, ha continuato

ad accusare dei disturbi alla clavicola destra, che si manifestavano sotto

sforzo, ai movimenti con le braccia sollevate in alto e quando doveva

martellare con forza. Nel corso del mese di gennaio 2004, questi disturbi si

sono esacerbati, con improvvisi cali di forza al braccio destro, donde la

decisione di consultare il dott. __________ (doc. 14).

Il 21 aprile 2004

l’assicurato è stato visitato dall’osteopata __________.

Con il suo rapporto del 20

aprile 2004, l’osteopata ha sostenuto che dalle immagini della TAC del 23 marzo

2004 risulterebbe una frattura della “facies articularia sternalis”

della clavicola destra, imputabile all’evento traumatico del mese di luglio

2003, responsabile della sintomatologia presentata dal ricorrente:

" Nella

TAC, immagine 5, si vede bene una frattura della facies articularis sternalis della

clavicola destra.

Potrebbe essere confusa con una malformazione congenitale, ma se

si guarda attentivamente si vede benissimo l'interruzione della linea ossea

corticale segnando quindi la prova di una frattura.

In caso di malformazione congenitale la linea corticale non

sarebbe interrotta.

Tra le fatture in traumatologia sottolineo che fra i più brutti

tipi di fratture vi sono proprio quelle intra-articolari.

Guardando attentivamente, anche sulla ricostruzione

tridimensionale della TAC, come pure sull'immagine 5, si vede l'impronta della

facies articularis sternalis della clavicola dx sulla facies articularis dx del

manubrio sternale.

Molto probabilmente il traumatismo inferto sul corpo dalla

clavicola è andato a scaricarsi meccanicamente sulla estremità sternale della

clavicola destra.

Quest'onda d'urto ha con ogni probabilità impattato

l'articolazione sterno-costo-clavicolare dx sfondandola, sia in parte il

manubrio sternale destro come pure l'estremità sternale della clavicola dx.

Non visibili e non esclusi eventuali danni alla 1a costola dx.

Non visibili e non esclusi eventuali danni molto probabili al

discus articularis della sternocostoclavicolare dx.

Viene quasi spontaneo chiedersi come mai si è sfondata la

sternocostoclavicolare dx e non si è invece rotto il corpo della clavicola,

come avviene più comunemente quando si riceve un colpo dall'alto verso il

basso, sulla clavicola.

Con ogni probabilità RI 1, un istante prima del traumatismo, ha

alzato la spalla dx in un movimento di difesa istintivo piazzando così la

clavicola dx quasi alla verticale, l'energia cinetica della massa in movimento

che lo ha percosso ha potuto andare a scaricarsi sull'estremità sternale della

clavicola destra sfondandola, senza invece spezzarla nel suo corpo osseo (punto

di collisione), come più comunemente avviene.

Conclusione:

Congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in

modo irreversibile e permanente. L'articolazione sternocostoclavicolare è

munita di disco articolare e di superfici articolari molto complesse ("in

sella") e partecipa millimetricamente ad ogni movimento del braccio

omolaterale.

I sintomi evocati da RI 1 sono compatibili con l'alterazione

strutturale permanente della sua sternocostoclavicolare dx."

(doc. 18)

In data

21 maggio 2004 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha disposto

l’esecuzione di un’esame di risonanza magnetica, "per vedere se ci sono

ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai legamenti e intrarticolari

dell’articolazione sterno-clavicolare destra"

(doc.

22).

La RMN è

stata effettuata il 3 giugno 2004, il cui esito é stato il seguente:

"

REFERTO: come

nell'esame TAC del 23.03.2004 le strutture ossee appaiono intatte e non si

rilevano fratture. Vi è unicamente una lieve asimmetria con minime irregolarità

ai bordi della testa della clavicola destra con la presenza di piccole reazione

osteofitiche. L'articolazione appare però ben centrata e non vi sono lussazioni

o sublussazioni.

Come nell'esame precedente si rileva un ispessimento della

membrana sinoviale dell'articolazione sterno-clavicolare a destra, che dopo

iniezione endovenosa di mezzo di contrasto mostra un arricchimento abbastanza

importante. Non si riconoscono però versamenti intra-articolari.

Nessuna alterazione dell'articolazione sterno-clavicolare sinistra

e delle articolazioni sterno costali.

CONCLUSIONI: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula

articolare sterno-clavicolare destra, eventualmente di origine reattiva-meccanica."

(doc. 29)

Le

risultanze del menzionato esame strumentale sono state così commentate dal

dott. __________:

"

Risonanza magnetica del 3.6.2004: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula articolare sterno-clavicolare

destra, eventualmente di origine reattiva meccanica.

Rimanendo alla descrizione dell'incidente ci si poteva aspettare

una lussazione dell'articolazione sterno-clavicolare o una frattura, sia del

manubrio dello sterno che del terzo mediale della clavicola in corrispondenza

con l'articolazione sterno-clavicolare.

Alla visita medica __________ del 21.5.2005 non vi erano segni

d'instabilità.

La risonanza magnetica del 3.6.2005 non evidenzia segni per

fratture o pregresse fratture.

Non vi è neppure una lussazione o una rottura dei legamenti

sterno-clavicolari.

Vi è per contro una sinovite.

A questo punto posso asserire che, molto probabilmente le lesioni

evidenziate nella risonanza magnetica sono di origine infiammatoria e non di

origine post-traumatica, per cui non vi è causalità tra i sintomi lamentati dal

paziente e l'infortunio del 16.7.2003.

Il caso quindi non è più di competenza CO 1. Ricordo che

all'anamnesi l'assicurato dichiarava di fare molto sport (nuoto e pesi),

l'esecuzione di tali esercizi potrebbe benissimo essere all'origine della

sinovite all'articolazione sterno-clavicolare di destra."

(doc. 30)

Il medico

di __________ dell’CO 1 ha ancora avuto modo di pronunciarsi circa l’eziologia

dei disturbi localizzati alla spalla destra, prendendo posizione sugli

argomenti sollevati dall’assicurato in sede di opposizione:

"

Nell'apprezzamento medico del 18.6.2004 scrivevo che il caso non

era più di competenza CO 1. Ora, esaminando le date, l'infortunio risale al

16.7.2003.

E' chiaro che una contusione può aver provocato dei dolori

all'articolazione sterno-costale.

L'annuncio alla CO 1 è avvenuto però il 12.2.2004. Prima

consultazione dal medico curante il 23.1.2004.

Posso asserire che una contusione guarisce nel giro di poche

settimane. In seguito i dolori lamentati dall'assicurato sono da imputare alla

lesione di origine infiammatoria.

Nel primo apprezzamento medico scrivevo che il caso non è più di

competenza della CO 1.

Si tratta effettivamente di una formulazione infelice.

Nel paragrafo precedente scrivevo che non vi era più causalità tra

i sintomi lamentati dal paziente e l'infortunio del 16.7.2003.

La normale prassi medica permette di asserire che una semplice

Considerandi

banale contusione guarisce in poche settimane.

Quindi di per sé la causalità tra l'infortunio e i dolori

lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune settimane.

Non posso dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima

volta l'assicurato l'8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003.

Per questo motivo la causalità era estinta prima dell'annuncio di

ricaduta che di conseguenza non va accettata."

(doc. 40)

Posteriormente

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, RI 1 ha consultato il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

All’esame

clinico, egli ha individuato due problematiche: la prima, una minima sublussazione

ventrale con dolore a livello dell’articolazione sterno-clavicolare che irradia

verso il collo e la spalla destra, la seconda, interessante la muscolatura del

braccio destro e che scende al gomito fino alla mano destra.

Il dott. __________

ha proposto, in caso di persistenza dei disturbi all’arto superiore destro, una

valutazione neurologica per escludere problemi a livello del rachide cervicale

(doc. 46).

Nel mese

di dicembre 2004, l’assicurato ha interpellato il dott. __________, spec. FMH

in ortopedia presso la Clinica __________ di __________, il quale si è

finalmente dichiarato impossibilitato ad esprimersi in maniera concludente a

proposito dei persistenti dolori lamentati dal paziente, considerata l’assenza

della pregressa documentazione.

In ogni

caso, questo sanitario, all’esame clinico oggettivo, non ha riscontrato nulla

di patologico (cfr. doc. 48: "Aeusserlich unauffälliges Schulterrelief, freie

Beweglichkeit der rechten und linken Schulter. Druckdolenzen

werden über dem Sternoclaviculargelek rechts angegeben. Keine Krepitation.

Unauffällige Sensibilität und Zirkulation").

In corso di causa, l’assicuratore LAINF convenuto ha sottoposto

l’intera documentazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________,

il quale ha segnatamente preso posizione sul contenuto delle certificazioni dei

dottori __________ e __________:

"

Medizinisch ist der Verlauf nach der geltend

gemachten Prellung im Bereiche der Clavicula rechts jedenfalls eigenartig. So

wurde ein Arzt gemäss Unfallschein erstmals am 20.01.2004 aufgesucht.

Eine Arbeitsunfähigkeit wurde sogar erst ab

03.03.2004

attestiert (bis 18.04.2004). Ein solcher Verlauf widerspricht allgemeiner

Lebenserfahrung. Eine Prellung heilt normalerweise folgenlos innerhalb kurzer

Zeit und führt nicht erst sekundär zu einer Verschlimmerung. Der Begriff

"artropatia post-traumatica" entspricht einer rein zeitlichen

Kausal-Zuordnung "post hoc". Damit wird nichts erklärt oder beweisen.

Rein medizinisch erlauben die erhobenen Befunde nämlich keine zwingenden

Rückschlüsse auf einen Unfall. Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen

werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der Schweiz keine anerkannte

Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die Röntgenuntersuchungen

zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im

sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine

Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchsten möglich.

Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter

Genese.

Auch der Orthopäde Dr. __________ konnte am

09.11.2004

keine klare Diagnose stellen. "Sindrome algica

sterno-clavicolare a dx dopo trauma" ist lediglich eine Umschreibung von

Beschwerden.

Klinisch vermutete er im Bereiche des schmerzhaften

SCG rechts höchsten eine "minima sublussazione" (radiologisch jedoch

nicht verifizierbar). Die vermutlich muskulären Beschwerden im Arm wären damit

aber nicht erklärt. Der zusätzliche Bericht von __________ (Praxis-Klinik __________)

vom 05.01.2005 enthält lediglich Hypothesen. Das CT stand dort gar nicht zur

Verfügung. Ausser einer lokalen Druckdolenz konnte klinisch nichts

Pathologisches gefunden werden. Es bestand auch kein Krepitation dieses

Gelenkes. Eines relevanten Befunden hatte auch der Orthopäde Dr. __________ am

06.04.2004

nicht feststellen können.

Auch ungeachtet von Versicherungsfragen ist der

objektive klinische und radiologische Befund am SCG rechts gering und harmlos.

Eine Operation deswegen ist so oder so kontra-indiziert. Wir sehen auch keinen

ausreichenden orthopädischen Grund für eine erneute Arbeitsunfähigkeit ab

06.12.2004

Herr RI 1 hat schon vor der ersten Arztkonsultation während mehr

als 6 Monaten bewiesen, dass er trotzdem voll arbeiten kann, ebenso wieder ab

19.04.2004

"

(doc.

54)

2.8

In materia

di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a

questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna

cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001

nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9

gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.

35.1998

, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22

febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella

causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p.

105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer

Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem

Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht

der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

Nella

concreta evenienza, la diagnostica per immagini ha consentito di oggettivare

soltanto la presenza di alterazioni infiammatorie (sinovite) a livello della

capsula articolare sterno-clavicolare a destra (cfr. referto della TAC del

23.3.2004

[doc. 9] e quella della RMN del 3 giugno 2004 [doc. 29]).

A questo

punto, va segnalato che l’osteopata __________, consultato

dall’assicurato nel mese di aprile 2004, ha sostenuto, interpretando le lastre

della TAC del 23 marzo 2004, che il paziente sarebbe portatore di una frattura

della “facies articularia sternalis” della clavicola destra, reperto che

correlerebbe peraltro con la sintomatologia da lui lamentata (cfr. doc. 18).

In proposito, il TCA

ricorda che, proprio per verificare la fondatezza della tesi dell’osteopata, il

medico di circondario dell’CO 1 ha ritenuto indicata l’esecuzione di una

risonanza magnetica (doc. 22: "La TAC evidenzia segni d’irregolarità sulla

faccia articolare della clavicola, comunque nella TAC si possono vedere altre

irregolarità in altre zone e non possono tutte essere interpretate come

fratture. (…). Sarà eseguita al più presto una risonanza magnetica per vedere

se ci sono ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai

legamenti e intrarticolari sterno-clavicolare di destra". Da notare come

anche il dott. __________, analogamente quindi al fiduciario dell’assicuratore,

abbia rilevato sulle immagini dell’esame TAC un’irregolarità ["Konturunterbrechung"]

a livello del terzo mediale della clavicola - cfr. doc. 48).

Ora, quest’ultimo

accertamento ha confermato l’assenza di qualsiasi frattura a livello

dell’articolazione sterno-clavicolare (doc. 29: "… come nell’esame TAC del

23.03.2004

le strutture ossee appaiono intatte e non si rilevano

fratture"), contrariamente quindi all’opinione dell’osteopata __________.

A mente di questa Corte,

non vi é dubbio che alla valutazione del radiologo dott. __________ vada

attribuito un valore probante maggiore rispetto a quella fornita da uno

specialista in osteopatia, ragione per cui occorre concludere che in realtà

l’assicurato non presenta alcuna frattura (cfr. doc. 30: "La risonanza

magnetica del 3.6.2004 non evidenzia segni per fratture o pregresse fratture.

Non vi è neppure una lussazione o una rottura del legamenti

sterno-clavicolari" e doc. 54: "Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen

werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der

Schweiz keine anerkannte Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die

Röntgenuntersuchungen zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen

Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine

Instabilität").

Da

parte sua, il dott. __________ ha posto la diagnosi di sindrome algica

sterno-clavicolare a destra di natura post-traumatica

(doc. 46), la stessa che

era già stata formulata dal dott. __________ in occasione della visita di

controllo del 21 maggio 2004

(cfr. doc. 22:

"Dolori all’articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da

contusione il 16.7.2003").

Al

riguardo, questo Tribunale osserva che tale diagnosi è riferita ai soli sintomi

denunciati dal ricorrente ("dolore spiccato articolarmente

sterno-clavicolare che irradia il collo e la spalla dx" e "disturbo

muscolare del braccio dx che scende al gomito fino ad arrivare alla mano

dx").

In

effetti, lo specialista in chirurgia ortopedica interpellato dall’assicurato,

fatta eccezione per una minima sublussazione ventrale (reperto che non ha

comunque trovato riscontro nelle indagini strumentali per immagini

precedentemente poste in atto [cfr. doc. 9: "… non si riscontrano fratture

o lussazioni articolari" e doc. 29: "L’articolazione appare però ben

centrata e non vi sono lussazioni o sublussazioni"]), non ha potuto

oggettivare alcuna alterazione strutturale, men che meno di natura traumatica,

che correli con la sintomatologia presente a livello del braccio destro.

Il

contenuto del referto allestito il 5 gennaio 2005 dal dott. __________ non

fornisce alcun elemento rilevante di valutazione.

Infatti,

egli si è limitato a proporre l’esecuzione di una TAC, rispettivamente, di una

RMN dell’articolazione sterno-clavicolare, con lo scopo di escludere

l’esistenza di una pseudoartrosi o di una sublussazione (cfr. doc. 48),

ignorando (trattandosi almeno della risonanza magnetica del 3 giugno 2004) che

tali accertamenti erano già stati eseguiti nel passato e che essi non avevano

posto in luce le patologie da lui ipotizzate (cfr. doc. 9 e 29).

In esito

alle considerazioni che precedono, occorre concludere che il solo reperto

oggettivabile a livello dell’articolazione sterno-clavicolare destra, è

un’affezione di tipo infiammatorio (sinovite).

2.9

Al TCA non

rimane che da esaminare se la diagnosticata sinovite costituisce una

conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento infortunistico del luglio 2003.

Gli

specialisti consultati dall’Istituto assicuratore convenuto lo hanno negato,

ritenendo che si tratti di una patologia di natura squisitamente morbosa.

Secondo

il dott. __________, la contusione riportata da RI 1 il 16 luglio 2003 può

avere causato dei dolori nel corso delle prime settimane post-traumatiche.

In ogni

caso, i disturbi denunciati in coincidenza con l’annuncio di ricaduta del mese

di marzo 2004 - in relazione ai quali l’assicurato pretende le prestazioni

legali - erano riconducibili, non al trauma iniziale, ma alla diagnosticata

affezione infiammatoria (doc. 40: "Posso asserire che una contusione

guarisce nel giro di poche settimane. In seguito i dolori lamentati

dall’assicurato sono da imputare alla lesione di origine infiammatoria. (…). La

normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale contusione

guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra l’infortunio e i

dolori lamentati dall’assicurato si è estinta dopo alcune settimane. Non posso

dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima volta l’assicurato

l’8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003").

Da parte

sua, il dott. __________ ha esplicitamente negato che la sinovite si trovi,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di

causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 54: "Die Röntgenuntersuchungen

zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen

Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine

Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchstens möglich.

Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter

Genese").

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del

dott. __________, rispettivamente, quella del dott. __________, considerata

anche l’assenza di opinioni contrarie espresse a questo preciso proposito dagli

altri sanitari che si sono interessati al caso sub judice, possano

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia

medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici

dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

In questo contesto, merita

inoltre di essere evidenziato come il ricorrente abbia consultato un medico,

per la prima volta, trascorsi 6 mesi circa dall’infortunio (il 24 gennaio 2004;

cfr. doc. 10), mesi durante i quali egli è peraltro sempre stato in grado di

svolgere la propria attività di operaio addetto alla manutenzione dei vagoni

presso lo stabilimento industriale delle __________ di __________, quindi un

lavoro gravoso per gli arti superiori (cfr. doc. 14), circostanza, sottolineata

dall’ortopedico dott. __________ (doc. 48: "Unklar ist weiterhin, warum der

Patient erst im Januar 2004 diesbezüglich einen Arzt konsultierte"), che

depone piuttosto a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale con

il sinistro assicurato.

Con la propria

impugnativa, RI 1 ha fatto valere che l’esistenza di un legame causale con

l’infortunio del luglio 2003 sarebbe dimostrata dal fatto che quest’ultimo è,

nell’anamnesi, l’unico evento ad avere interessato la spalla destra (cfr. I, p.

4s. "La scienza medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di

accertare dolori, lesioni e incapacità lavorativa. Tali elementi sono stati

accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l’evento assicurato e la

constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra

possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di

altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in

esame").

Il TCA non può condividere

il parere dell’insorgente, poiché il TFA ha già avuto modo di

stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal

danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un

infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.

D’altro

canto, va segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa

H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore

infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.

Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro

significato causale, ovvero se esse siano estinte.

In

conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il ricorrente,

al momento della “ricaduta” del mese di marzo 2004, non presentava più alcun postumo dell'evento del 16 luglio 2003.

2.10

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

2.10.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.10.2

In una

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che

il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

L'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda

infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede

cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione

del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.

61.

; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de

procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des

assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité

civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso

autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato

sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva

già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato

al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004

pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la

normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia

espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal

proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta

l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164

consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,

occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,

108.

Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155

consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento

della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269

consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme

disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del

minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base

LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.

RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004

in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid.

3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,

consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono

essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a

uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per

il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.

98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito

in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350]

+ fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia,

dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.-

[imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di

circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta

ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione

della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per

dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre

2000.

in re R., H 359/00). (…)."

2.10.3

In concreto,

dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si

evince che l’assicurato è divorziato e con un obbligo di mantenimento nei

confronti dei suoi due figli, __________ e __________, attribuiti alla madre

(XVIII, doc. B 1).

La sua

entrata finanziaria è costituita dal salario corrispostogli dalla __________,

ammontante ad un importo mensile pari a fr. 3’949.50 (XVIII, doc. B 2).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base

mensile per persone che vivono sole.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi è

inoltre da computare l’assegno di mantenimento per i figli (fr. 600.--/mese,

XVIII, doc. B 4), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________

a __________ (fr. 650.--/mese; XVIII, doc. B 1), i premi dell’assicurazione

contro le malattie (fr. 357.-- /mese; XVIII, doc. B 4) e le imposte (fr. 50.60/mese;

XVIII, doc. B 10, tenuto conto di un moltiplicatore d’imposta comunale del

100%), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'757.60.

Ora,

aggiungendo all'importo di base di fr. 2'757.60 il supplemento

del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,

risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 778.30 e fr. 502.50 al mese,

ovvero tra fr. 9'339.60 e fr. 6’030.-- all’anno.

In simili

condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000

KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione

fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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