35.2005.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 giugno 2005Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2005.2
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, TCA
Titolo:
assicurato riceve sulla spalla/clavicola destra la componente di un assale. Inabilità lavorativa a distanza di 3 settimane circa dal sinistro. Valutazione delle prove. Negata causalità naturale fra disturbi alla spalla destra e infortunio. Negata pure l'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI RICADUTA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.2
mm/ss
Lugano
10 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
ottobre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
febbraio 2004, la __________ ha annunciato all’CO 1 che al proprio dipendente, RI
1, il 16 luglio 2003, riparando un carrello ferroviario, era caduto sulla
spalla/clavicola destra la componente di un assale (cfr. doc. 1).
Il medico
curante dell’assicurato – consultato, per la prima volta, il 25 gennaio 2004
(cfr. doc. 10) - ha attestato una completa inabilità lavorativa a far tempo dal
3 marzo 2004 (doc. 3).
L’esame
TAC eseguito in data 23 marzo 2004 ha evidenziato dei segni diretti di una
certa irritazione dell’articolazione sterno-clavicolare a destra con un reperto
per il resto normale (doc. 9).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 24 giugno 2004, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni relativamente ai disturbi localizzati alla spalla destra, i quali
sono stati ritenuti di natura extra-traumatica (doc. 31).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 36), l’CO 1, in
data 19 ottobre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc.
41).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 gennaio 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge per
Fatti
i problemi alla spalla destra, argomentando:
" 6. II
nesso causale naturale tra l'evento assicurato e il danno
alla
salute deve essere dato almeno secondo il criterio della probabilità preponderante.
La preponderanza deve essere stabilita confrontando le possibili cause del
danno. Su questo aspetto si sono espressi il Dr. __________ e l'osteopata __________.
7. Nel suo
referto 8 giugno 2004 il Dr. __________ dichiara di voler attendere l'esito
della risonanza magnetica prima di pronunciarsi definitivamente sulla
causalità. La TAC aveva evidenziato segni di irregolarità sulla faccia
articolare della clavicola e altre irregolarità in altre zone, che non potevano
tutte essere interpretate come fratture. La diagnosi era di "dolori
all'articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da contusione il
16.7.2003". Invero la diagnosi confermava implicitamente un nesso causale,
facendo direttamente riferimento all'evento assicurato.
In data 18 giugno
2004 il Dr. __________, visto l'esito della risonanza magnetica, ha fornito
un'altra interpretazione dei fatti. Non avendo riscontrato le conseguenze da
lui attese in base alla descrizione dell'incidente, egli ha concluso che le
lesioni evidenziate dalla risonanza magnetica fossero di natura infiammatoria,
forse causate dalla pratica sportiva dell'assicurato.
In data 1
ottobre 2004 il Dr. __________ confermava la propria tesi, precisando che
"la normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale
contusione guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra
l'infortunio e i dolori lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune
settimane".
L'osteopata __________,
nel suo referto 30 aprile 2004, evidenziava un'interruzione della linea ossea
corticale della facies articularis sternalis della clavicola destra, segnalando
una "congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in
modo irreversibile e permanente". Egli indicava il probabile svolgimento degli
eventi, segnatamente il presumibile movimento istintivo dell'assicurato e le
conseguenze dell'impatto con l'oggetto staccatosi dalla parte superiore del
vagone. Per l'osteopata __________ è dato il nesso causale naturale.
8. Per
esprimere un corretto giudizio è necessario confrontare le due possibili cause
del danno alla salute (infortunio o attività sportiva) secondo il criterio
della probabilità preponderante.
L'assicurato ha
affermato di praticare il nuoto e la capoera, una danza-arte marziale di
origine brasiliana. Quest'ultima mette in movimento soprattutto la parte
inferiore del corpo; è escluso che essa possa essere all'origine del danno alla
salute dell'assicurato. Lo stesso vale per il nuoto, che l'assicurato praticava
senza agonismo 2 o 3 volte la settimana. Il nuoto sarebbe semmai lo sport più
indicato per prevenire e/o curare problemi di natura fisica. In ogni caso
l'assicurato non ha più compiuto sforzi dopo l'infortunio del 16 luglio 2003.
Egli ha pure
dichiarato al medico di avere frequentato in passato un centro fitness, dove
venivano utilizzati i pesi; anche in questo caso non vi può essere nesso
causale con il danno alla salute, da un lato perché l'attività è stata
esercitata senza esagerazioni, come dimostra il fisico del ricorrente, ma soprattutto
perché tale attività è cessata già nell'anno 2000.
Per le ragioni
esposte, non vi è ragione di credere che il danno alla salute sia stato causato
dall'attività sportiva dell'assicurato.
Altre possibili
spiegazioni non sono emerse dall'istruttoria. Rimane unicamente l'infortunio
del 16 luglio 2003. Verosimilmente il Dr. __________ si è raffigurato tale
evento in modo non perfettamente corrispondente al reale andamento dei fatti.
Egli parla di una "semplice banale contusione". In realtà è difficile
valutare esattamente l'impatto dell'oggetto caduto sulla clavicola
dell'assicurato; si trattava tuttavia di una componente del peso complessivo di
ca. 100 Kg, la cui caduta è stata solo parzialmente attutita da un meccanismo
di sicurezza. Senza dubbio l'impatto è stato ben più rilevante di una banale
contusione. Sottostimando la forza d'urto dell'oggetto, il Dr. __________ ha
ritenuto estinta la causalità tra l'infortunio e i dolori lamentati
dall'assicurato già dopo alcune settimane dall'infortunio. In verità
quest'ultima ipotesi non è mai stata presa in considerazione dal Dr. __________,
che per primo ha visitato il ricorrente ed ha segnalato il caso come
infortunio. Anche il referto dell'osteopata __________ sembra partire da una
diversa valutazione dei dati di partenza, vale a dire della dinamica e della
gravità dell'infortunio.
In definitiva
tutti i medici hanno constatato le lesioni, i dolori e l'incapacità lavorativa
dell'assicurato. Qualche divergenza di opinione è emersa sull'interpretazione
dei referti medici, ma nessuno ha saputo indicare un'altra causa la cui
probabilità appaia preponderante rispetto all'infortunio del 16 luglio 2003.
9. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAINF le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le
indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il
danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. Per questo
motivo la causalità naturale non sarebbe interrotta nemmeno da eventuali
alterazioni morbose preesistenti, causate dall'attività sportiva
dell'assicurato.
In ogni caso si
rileva come dall'istruttoria non siano emerse alterazioni preesistenti, né
eventi posteriori all'intervento in grado di spiegare il danno alla salute
patito dall'assicurato.
10. Per le
ragioni esposte, il nesso causale naturale tra l'evento assicurato e i disturbi
annunciati è provato secondo il criterio della probabilità preponderante.
11. La causalità
adeguata deve venir valutata dal giudice, e non da un medico, in quanto si
tratta di un quesito giuridico. Secondo la giurisprudenza esiste un rapporto di
causalità adeguata se, in base al corso ordinario delle cose e all'esperienza
generale della vita, il fatto è di per sé idoneo a provocare un risultato del
genere di quello che si è verificato di modo che il risultato appare come
favorito dal fatto stesso (DTF 115 V 405 consid. 4a, 115 V 135 consid. 4a).
12. Nell'analisi
del nesso causale naturale è stata evidenziata una certa difficoltà da parte
dei medici nel definire con esattezza la fattispecie. Non appare tuttavia
conforme al corso ordinario delle cose e all'esperienza generale di vita che a
pochi mesi da un infortunio alla spalla destra, senza alcuna ragione accertata,
si manifesti un danno alla salute alla medesima spalla, di origine ignota, ma
comunque estranea al precedente infortunio.
La scienza
medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di accertare dolori,
lesioni e incapacità lavorativa dell'assicurato. Tali elementi sono stati
accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l'evento assicurato e la
constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra
possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di
altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in
esame. L'unica attività sportiva accertata era precedente all'infortunio, e
comunque di natura tale da escludere un nesso causale con la presente
fattispecie.
Non vi è
bisogno di ulteriori approfondimenti per affermare che, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza generale di vita, tra il danno alla salute
patito dall'assicurato e l'evento assicurato sussista un nesso causale adeguato."
(I)
1.4. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. In data 18
marzo 2005, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (X).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme
di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che
esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF
127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella
causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/
C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).
Di conseguenza,
nel caso in esame, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 16
luglio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. L’oggetto
della lite é la questione a sapere se l’assicuratore infortuni era o meno
legittimato a negare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi alla
spalla destra, notificatigli dal ricorrente nel corso del mese di febbraio
2004.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle
tavole processuali emerge che in data 16 luglio 2003, RI 1 stava riparando un
carrello ferroviario, quando una componente gli è caduta sulla spalla destra
(cfr. doc. 1).
L’assicurato ha
consultato, per la prima volta, il proprio medico curante, dott. __________, il
23 gennaio 2004.
In quell’occasione, il
dott. __________ ha constatato una dolenzia alla palpazione dell’articolazione
sterno-clavicolare, riproducibile anche alla rotazione del braccio, ed ha
diagnosticato un’artropatia sterno-clavicolare destra post-traumatica (doc.
10).
L’insorgente è stato
dichiarato totalmente inabile al lavoro a far tempo dal 3 marzo 2004 (doc. 3).
In data 23 marzo 2004, è
stato eseguito un esame TAC dell’apertura toracica superiore presso l’Istituto
radiologico __________ di __________.
Il citato accertamento ha
evidenziato, in particolare, delle strutture ossee intatte e normali, in
assenza di fratture o lussazioni articolari, nonché una normale congruenza
delle articolazioni acromio-clavicolare.
Il radiologo ha concluso
per la presenza di una certa irritazione dell’articolazione sterno-clavicolare
destra (doc. 9).
Il 6 aprile 2004, il ricorrente
ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale, riferendosi alle immagini della TAC, ha affermato che da
esse risulta unicamente una lieve apertura maggiore dell’apertura estrema clavicolare
a destra, reperto che tuttavia non spiega la sintomatologia accusata.
D’altro canto, il dott. __________
ha constatato una normale mobilità del cinto omero-scapolare, nonché l’assenza
di una sublussabilità eccessiva dell’articolazione e di un’asimmetria (doc.
11).
In data 19 aprile 2004,
l’assicurato è stato sentito da un ispettore dell’CO 1.
Dal relativo rapporto si
evince, per quanto qui di interesse, che RI 1, dopo il sinistro, ha continuato
ad accusare dei disturbi alla clavicola destra, che si manifestavano sotto
sforzo, ai movimenti con le braccia sollevate in alto e quando doveva
martellare con forza. Nel corso del mese di gennaio 2004, questi disturbi si
sono esacerbati, con improvvisi cali di forza al braccio destro, donde la
decisione di consultare il dott. __________ (doc. 14).
Il 21 aprile 2004
l’assicurato è stato visitato dall’osteopata __________.
Con il suo rapporto del 20
aprile 2004, l’osteopata ha sostenuto che dalle immagini della TAC del 23 marzo
2004 risulterebbe una frattura della “facies articularia sternalis”
della clavicola destra, imputabile all’evento traumatico del mese di luglio
2003, responsabile della sintomatologia presentata dal ricorrente:
" Nella
TAC, immagine 5, si vede bene una frattura della facies articularis sternalis della
clavicola destra.
Potrebbe essere confusa con una malformazione congenitale, ma se
si guarda attentivamente si vede benissimo l'interruzione della linea ossea
corticale segnando quindi la prova di una frattura.
In caso di malformazione congenitale la linea corticale non
sarebbe interrotta.
Tra le fatture in traumatologia sottolineo che fra i più brutti
tipi di fratture vi sono proprio quelle intra-articolari.
Guardando attentivamente, anche sulla ricostruzione
tridimensionale della TAC, come pure sull'immagine 5, si vede l'impronta della
facies articularis sternalis della clavicola dx sulla facies articularis dx del
manubrio sternale.
Molto probabilmente il traumatismo inferto sul corpo dalla
clavicola è andato a scaricarsi meccanicamente sulla estremità sternale della
clavicola destra.
Quest'onda d'urto ha con ogni probabilità impattato
l'articolazione sterno-costo-clavicolare dx sfondandola, sia in parte il
manubrio sternale destro come pure l'estremità sternale della clavicola dx.
Non visibili e non esclusi eventuali danni alla 1a costola dx.
Non visibili e non esclusi eventuali danni molto probabili al
discus articularis della sternocostoclavicolare dx.
Viene quasi spontaneo chiedersi come mai si è sfondata la
sternocostoclavicolare dx e non si è invece rotto il corpo della clavicola,
come avviene più comunemente quando si riceve un colpo dall'alto verso il
basso, sulla clavicola.
Con ogni probabilità RI 1, un istante prima del traumatismo, ha
alzato la spalla dx in un movimento di difesa istintivo piazzando così la
clavicola dx quasi alla verticale, l'energia cinetica della massa in movimento
che lo ha percosso ha potuto andare a scaricarsi sull'estremità sternale della
clavicola destra sfondandola, senza invece spezzarla nel suo corpo osseo (punto
di collisione), come più comunemente avviene.
Conclusione:
Congruenza articolare della sternocostoclavicolare dx alterata in
modo irreversibile e permanente. L'articolazione sternocostoclavicolare è
munita di disco articolare e di superfici articolari molto complesse ("in
sella") e partecipa millimetricamente ad ogni movimento del braccio
omolaterale.
I sintomi evocati da RI 1 sono compatibili con l'alterazione
strutturale permanente della sua sternocostoclavicolare dx."
(doc. 18)
In data
21 maggio 2004 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha disposto
l’esecuzione di un’esame di risonanza magnetica, "per vedere se ci sono
ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai legamenti e intrarticolari
dell’articolazione sterno-clavicolare destra"
(doc.
22).
La RMN è
stata effettuata il 3 giugno 2004, il cui esito é stato il seguente:
"
REFERTO: come
nell'esame TAC del 23.03.2004 le strutture ossee appaiono intatte e non si
rilevano fratture. Vi è unicamente una lieve asimmetria con minime irregolarità
ai bordi della testa della clavicola destra con la presenza di piccole reazione
osteofitiche. L'articolazione appare però ben centrata e non vi sono lussazioni
o sublussazioni.
Come nell'esame precedente si rileva un ispessimento della
membrana sinoviale dell'articolazione sterno-clavicolare a destra, che dopo
iniezione endovenosa di mezzo di contrasto mostra un arricchimento abbastanza
importante. Non si riconoscono però versamenti intra-articolari.
Nessuna alterazione dell'articolazione sterno-clavicolare sinistra
e delle articolazioni sterno costali.
CONCLUSIONI: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula
articolare sterno-clavicolare destra, eventualmente di origine reattiva-meccanica."
(doc. 29)
Le
risultanze del menzionato esame strumentale sono state così commentate dal
dott. __________:
"
Risonanza magnetica del 3.6.2004: alterazioni infiammatorie (sinovite) della capsula articolare sterno-clavicolare
destra, eventualmente di origine reattiva meccanica.
Rimanendo alla descrizione dell'incidente ci si poteva aspettare
una lussazione dell'articolazione sterno-clavicolare o una frattura, sia del
manubrio dello sterno che del terzo mediale della clavicola in corrispondenza
con l'articolazione sterno-clavicolare.
Alla visita medica __________ del 21.5.2005 non vi erano segni
d'instabilità.
La risonanza magnetica del 3.6.2005 non evidenzia segni per
fratture o pregresse fratture.
Non vi è neppure una lussazione o una rottura dei legamenti
sterno-clavicolari.
Vi è per contro una sinovite.
A questo punto posso asserire che, molto probabilmente le lesioni
evidenziate nella risonanza magnetica sono di origine infiammatoria e non di
origine post-traumatica, per cui non vi è causalità tra i sintomi lamentati dal
paziente e l'infortunio del 16.7.2003.
Il caso quindi non è più di competenza CO 1. Ricordo che
all'anamnesi l'assicurato dichiarava di fare molto sport (nuoto e pesi),
l'esecuzione di tali esercizi potrebbe benissimo essere all'origine della
sinovite all'articolazione sterno-clavicolare di destra."
(doc. 30)
Il medico
di __________ dell’CO 1 ha ancora avuto modo di pronunciarsi circa l’eziologia
dei disturbi localizzati alla spalla destra, prendendo posizione sugli
argomenti sollevati dall’assicurato in sede di opposizione:
"
Nell'apprezzamento medico del 18.6.2004 scrivevo che il caso non
era più di competenza CO 1. Ora, esaminando le date, l'infortunio risale al
16.7.2003.
E' chiaro che una contusione può aver provocato dei dolori
all'articolazione sterno-costale.
L'annuncio alla CO 1 è avvenuto però il 12.2.2004. Prima
consultazione dal medico curante il 23.1.2004.
Posso asserire che una contusione guarisce nel giro di poche
settimane. In seguito i dolori lamentati dall'assicurato sono da imputare alla
lesione di origine infiammatoria.
Nel primo apprezzamento medico scrivevo che il caso non è più di
competenza della CO 1.
Si tratta effettivamente di una formulazione infelice.
Nel paragrafo precedente scrivevo che non vi era più causalità tra
i sintomi lamentati dal paziente e l'infortunio del 16.7.2003.
La normale prassi medica permette di asserire che una semplice
Considerandi
banale contusione guarisce in poche settimane.
Quindi di per sé la causalità tra l'infortunio e i dolori
lamentati dall'assicurato si è estinta dopo alcune settimane.
Non posso dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima
volta l'assicurato l'8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003.
Per questo motivo la causalità era estinta prima dell'annuncio di
ricaduta che di conseguenza non va accettata."
(doc. 40)
Posteriormente
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, RI 1 ha consultato il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
All’esame
clinico, egli ha individuato due problematiche: la prima, una minima sublussazione
ventrale con dolore a livello dell’articolazione sterno-clavicolare che irradia
verso il collo e la spalla destra, la seconda, interessante la muscolatura del
braccio destro e che scende al gomito fino alla mano destra.
Il dott. __________
ha proposto, in caso di persistenza dei disturbi all’arto superiore destro, una
valutazione neurologica per escludere problemi a livello del rachide cervicale
(doc. 46).
Nel mese
di dicembre 2004, l’assicurato ha interpellato il dott. __________, spec. FMH
in ortopedia presso la Clinica __________ di __________, il quale si è
finalmente dichiarato impossibilitato ad esprimersi in maniera concludente a
proposito dei persistenti dolori lamentati dal paziente, considerata l’assenza
della pregressa documentazione.
In ogni
caso, questo sanitario, all’esame clinico oggettivo, non ha riscontrato nulla
di patologico (cfr. doc. 48: "Aeusserlich unauffälliges Schulterrelief, freie
Beweglichkeit der rechten und linken Schulter. Druckdolenzen
werden über dem Sternoclaviculargelek rechts angegeben. Keine Krepitation.
Unauffällige Sensibilität und Zirkulation").
In corso di causa, l’assicuratore LAINF convenuto ha sottoposto
l’intera documentazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________,
il quale ha segnatamente preso posizione sul contenuto delle certificazioni dei
dottori __________ e __________:
"
Medizinisch ist der Verlauf nach der geltend
gemachten Prellung im Bereiche der Clavicula rechts jedenfalls eigenartig. So
wurde ein Arzt gemäss Unfallschein erstmals am 20.01.2004 aufgesucht.
Eine Arbeitsunfähigkeit wurde sogar erst ab
03.03.2004
attestiert (bis 18.04.2004). Ein solcher Verlauf widerspricht allgemeiner
Lebenserfahrung. Eine Prellung heilt normalerweise folgenlos innerhalb kurzer
Zeit und führt nicht erst sekundär zu einer Verschlimmerung. Der Begriff
"artropatia post-traumatica" entspricht einer rein zeitlichen
Kausal-Zuordnung "post hoc". Damit wird nichts erklärt oder beweisen.
Rein medizinisch erlauben die erhobenen Befunde nämlich keine zwingenden
Rückschlüsse auf einen Unfall. Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen
werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der Schweiz keine anerkannte
Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die Röntgenuntersuchungen
zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im
sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine
Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchsten möglich.
Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter
Genese.
Auch der Orthopäde Dr. __________ konnte am
09.11.2004
keine klare Diagnose stellen. "Sindrome algica
sterno-clavicolare a dx dopo trauma" ist lediglich eine Umschreibung von
Beschwerden.
Klinisch vermutete er im Bereiche des schmerzhaften
SCG rechts höchsten eine "minima sublussazione" (radiologisch jedoch
nicht verifizierbar). Die vermutlich muskulären Beschwerden im Arm wären damit
aber nicht erklärt. Der zusätzliche Bericht von __________ (Praxis-Klinik __________)
vom 05.01.2005 enthält lediglich Hypothesen. Das CT stand dort gar nicht zur
Verfügung. Ausser einer lokalen Druckdolenz konnte klinisch nichts
Pathologisches gefunden werden. Es bestand auch kein Krepitation dieses
Gelenkes. Eines relevanten Befunden hatte auch der Orthopäde Dr. __________ am
06.04.2004
nicht feststellen können.
Auch ungeachtet von Versicherungsfragen ist der
objektive klinische und radiologische Befund am SCG rechts gering und harmlos.
Eine Operation deswegen ist so oder so kontra-indiziert. Wir sehen auch keinen
ausreichenden orthopädischen Grund für eine erneute Arbeitsunfähigkeit ab
06.12.2004
Herr RI 1 hat schon vor der ersten Arztkonsultation während mehr
als 6 Monaten bewiesen, dass er trotzdem voll arbeiten kann, ebenso wieder ab
19.04.2004
"
(doc.
54)
2.8
In materia
di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui
procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a
questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna
cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;
del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001
nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9
gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.
35.1998
, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22
febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella
causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p.
105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer
Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem
Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht
der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
Nella
concreta evenienza, la diagnostica per immagini ha consentito di oggettivare
soltanto la presenza di alterazioni infiammatorie (sinovite) a livello della
capsula articolare sterno-clavicolare a destra (cfr. referto della TAC del
23.3.2004
[doc. 9] e quella della RMN del 3 giugno 2004 [doc. 29]).
A questo
punto, va segnalato che l’osteopata __________, consultato
dall’assicurato nel mese di aprile 2004, ha sostenuto, interpretando le lastre
della TAC del 23 marzo 2004, che il paziente sarebbe portatore di una frattura
della “facies articularia sternalis” della clavicola destra, reperto che
correlerebbe peraltro con la sintomatologia da lui lamentata (cfr. doc. 18).
In proposito, il TCA
ricorda che, proprio per verificare la fondatezza della tesi dell’osteopata, il
medico di circondario dell’CO 1 ha ritenuto indicata l’esecuzione di una
risonanza magnetica (doc. 22: "La TAC evidenzia segni d’irregolarità sulla
faccia articolare della clavicola, comunque nella TAC si possono vedere altre
irregolarità in altre zone e non possono tutte essere interpretate come
fratture. (…). Sarà eseguita al più presto una risonanza magnetica per vedere
se ci sono ancora segni da esiti di fratture soprattutto segni per lesioni ai
legamenti e intrarticolari sterno-clavicolare di destra". Da notare come
anche il dott. __________, analogamente quindi al fiduciario dell’assicuratore,
abbia rilevato sulle immagini dell’esame TAC un’irregolarità ["Konturunterbrechung"]
a livello del terzo mediale della clavicola - cfr. doc. 48).
Ora, quest’ultimo
accertamento ha confermato l’assenza di qualsiasi frattura a livello
dell’articolazione sterno-clavicolare (doc. 29: "… come nell’esame TAC del
23.03.2004
le strutture ossee appaiono intatte e non si rilevano
fratture"), contrariamente quindi all’opinione dell’osteopata __________.
A mente di questa Corte,
non vi é dubbio che alla valutazione del radiologo dott. __________ vada
attribuito un valore probante maggiore rispetto a quella fornita da uno
specialista in osteopatia, ragione per cui occorre concludere che in realtà
l’assicurato non presenta alcuna frattura (cfr. doc. 30: "La risonanza
magnetica del 3.6.2004 non evidenzia segni per fratture o pregresse fratture.
Non vi è neppure una lussazione o una rottura del legamenti
sterno-clavicolari" e doc. 54: "Radiologisch kann eine Fraktur ausgeschlossen
werden. Die gegenteilige Meinung eines Osteopathen (in der
Schweiz keine anerkannte Medizinalperson) können wir nicht nachvollziehen. Die
Röntgenuntersuchungen zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen
Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen Gelenk (SCG), jedoch keine
Instabilität").
Da
parte sua, il dott. __________ ha posto la diagnosi di sindrome algica
sterno-clavicolare a destra di natura post-traumatica
(doc. 46), la stessa che
era già stata formulata dal dott. __________ in occasione della visita di
controllo del 21 maggio 2004
(cfr. doc. 22:
"Dolori all’articolazione sterno-clavicolare a destra in stato da
contusione il 16.7.2003").
Al
riguardo, questo Tribunale osserva che tale diagnosi è riferita ai soli sintomi
denunciati dal ricorrente ("dolore spiccato articolarmente
sterno-clavicolare che irradia il collo e la spalla dx" e "disturbo
muscolare del braccio dx che scende al gomito fino ad arrivare alla mano
dx").
In
effetti, lo specialista in chirurgia ortopedica interpellato dall’assicurato,
fatta eccezione per una minima sublussazione ventrale (reperto che non ha
comunque trovato riscontro nelle indagini strumentali per immagini
precedentemente poste in atto [cfr. doc. 9: "… non si riscontrano fratture
o lussazioni articolari" e doc. 29: "L’articolazione appare però ben
centrata e non vi sono lussazioni o sublussazioni"]), non ha potuto
oggettivare alcuna alterazione strutturale, men che meno di natura traumatica,
che correli con la sintomatologia presente a livello del braccio destro.
Il
contenuto del referto allestito il 5 gennaio 2005 dal dott. __________ non
fornisce alcun elemento rilevante di valutazione.
Infatti,
egli si è limitato a proporre l’esecuzione di una TAC, rispettivamente, di una
RMN dell’articolazione sterno-clavicolare, con lo scopo di escludere
l’esistenza di una pseudoartrosi o di una sublussazione (cfr. doc. 48),
ignorando (trattandosi almeno della risonanza magnetica del 3 giugno 2004) che
tali accertamenti erano già stati eseguiti nel passato e che essi non avevano
posto in luce le patologie da lui ipotizzate (cfr. doc. 9 e 29).
In esito
alle considerazioni che precedono, occorre concludere che il solo reperto
oggettivabile a livello dell’articolazione sterno-clavicolare destra, è
un’affezione di tipo infiammatorio (sinovite).
2.9
Al TCA non
rimane che da esaminare se la diagnosticata sinovite costituisce una
conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento infortunistico del luglio 2003.
Gli
specialisti consultati dall’Istituto assicuratore convenuto lo hanno negato,
ritenendo che si tratti di una patologia di natura squisitamente morbosa.
Secondo
il dott. __________, la contusione riportata da RI 1 il 16 luglio 2003 può
avere causato dei dolori nel corso delle prime settimane post-traumatiche.
In ogni
caso, i disturbi denunciati in coincidenza con l’annuncio di ricaduta del mese
di marzo 2004 - in relazione ai quali l’assicurato pretende le prestazioni
legali - erano riconducibili, non al trauma iniziale, ma alla diagnosticata
affezione infiammatoria (doc. 40: "Posso asserire che una contusione
guarisce nel giro di poche settimane. In seguito i dolori lamentati
dall’assicurato sono da imputare alla lesione di origine infiammatoria. (…). La
normale prassi medica permette di asserire che una semplice banale contusione
guarisce in poche settimane. Quindi di per sé la causalità tra l’infortunio e i
dolori lamentati dall’assicurato si è estinta dopo alcune settimane. Non posso
dire esattamente quando, in quanto ho visto per la prima volta l’assicurato
l’8.6.2004, ma certamente ancora nel corso del 2003").
Da parte
sua, il dott. __________ ha esplicitamente negato che la sinovite si trovi,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di
causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 54: "Die Röntgenuntersuchungen
zeigen lediglich einen unspezifischen entzündlichen Zustand (Synovitis) im sterno-clavicularen
Gelenk (SCG), jedoch keine Instabilität. Eine
Unfallkausalität dieses Befundes ist rein medizinisch höchstens möglich.
Es gibt auch krankhafte aseptische Entzündungen in diesem Bereich unbekannter
Genese").
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del
dott. __________, rispettivamente, quella del dott. __________, considerata
anche l’assenza di opinioni contrarie espresse a questo preciso proposito dagli
altri sanitari che si sono interessati al caso sub judice, possano
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia
medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra
parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici
dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
In questo contesto, merita
inoltre di essere evidenziato come il ricorrente abbia consultato un medico,
per la prima volta, trascorsi 6 mesi circa dall’infortunio (il 24 gennaio 2004;
cfr. doc. 10), mesi durante i quali egli è peraltro sempre stato in grado di
svolgere la propria attività di operaio addetto alla manutenzione dei vagoni
presso lo stabilimento industriale delle __________ di __________, quindi un
lavoro gravoso per gli arti superiori (cfr. doc. 14), circostanza, sottolineata
dall’ortopedico dott. __________ (doc. 48: "Unklar ist weiterhin, warum der
Patient erst im Januar 2004 diesbezüglich einen Arzt konsultierte"), che
depone piuttosto a sfavore dell’esistenza di un nesso di causalità naturale con
il sinistro assicurato.
Con la propria
impugnativa, RI 1 ha fatto valere che l’esistenza di un legame causale con
l’infortunio del luglio 2003 sarebbe dimostrata dal fatto che quest’ultimo è,
nell’anamnesi, l’unico evento ad avere interessato la spalla destra (cfr. I, p.
4s. "La scienza medica non è sempre esatta; tuttavia essa ha permesso di
accertare dolori, lesioni e incapacità lavorativa. Tali elementi sono stati
accertati pochi mesi dopo un infortunio. Tra l’evento assicurato e la
constatazione del danno alla salute non è stata accertata alcuna altra
possibile causa. Non è infatti stata accertata alcuna attività sportiva o di
altra natura, o alcun evento, che possa avere causato i dolori e le lesioni in
esame").
Il TCA non può condividere
il parere dell’insorgente, poiché il TFA ha già avuto modo di
stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal
danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un
infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.
D’altro
canto, va segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa
H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore
infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.
Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro
significato causale, ovvero se esse siano estinte.
In
conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il ricorrente,
al momento della “ricaduta” del mese di marzo 2004, non presentava più alcun postumo dell'evento del 16 luglio 2003.
2.10
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).
2.10.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.10.2
In una
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che
il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo.
All'importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.
L'insorgente domanda
infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede
cantonale e federale.
4.1
La Corte cantonale ha negato la concessione
del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di
indigenza del richiedente.
4.1.1
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel
caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4
consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo
soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il
diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia
determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in
vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto
giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere
sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata
in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere
applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.
61.
; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de
procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des
assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité
civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso
autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato
sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva
già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato
al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004
pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a
domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non
sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i
disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la
normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia
espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal
proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2
Una parte si trova nel bisogno, giusta
l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164
consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,
occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,
108.
Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155
consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento
della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269
consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme
disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del
minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base
LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.
RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004
in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid.
3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,
consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono
essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a
uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per
il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.
98).
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito
in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350]
+ fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia,
dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.-
[imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di
circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2
Per quanto attiene infine all'istanza volta
ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,
essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,
vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per
oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il
Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese
[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di
gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione
della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per
dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre
2000.
in re R., H 359/00). (…)."
2.10.3
In concreto,
dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si
evince che l’assicurato è divorziato e con un obbligo di mantenimento nei
confronti dei suoi due figli, __________ e __________, attribuiti alla madre
(XVIII, doc. B 1).
La sua
entrata finanziaria è costituita dal salario corrispostogli dalla __________,
ammontante ad un importo mensile pari a fr. 3’949.50 (XVIII, doc. B 2).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base
mensile per persone che vivono sole.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo).
Vi è
inoltre da computare l’assegno di mantenimento per i figli (fr. 600.--/mese,
XVIII, doc. B 4), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________
a __________ (fr. 650.--/mese; XVIII, doc. B 1), i premi dell’assicurazione
contro le malattie (fr. 357.-- /mese; XVIII, doc. B 4) e le imposte (fr. 50.60/mese;
XVIII, doc. B 10, tenuto conto di un moltiplicatore d’imposta comunale del
100%), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'757.60.
Ora,
aggiungendo all'importo di base di fr. 2'757.60 il supplemento
del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,
risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 778.30 e fr. 502.50 al mese,
ovvero tra fr. 9'339.60 e fr. 6’030.-- all’anno.
In simili
condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000
KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione
fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster