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Decisione

35.2005.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2005Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi, sia sul versante psichiatrico sia su

quello neuropsicologico, non erano presenti prima dell’infortunio. Essi sono

apparsi nel periodo immediatamente successivo all’incidente. L’eziologia dei

deficit neuropsicologici è verosimilmente organica, poiché tali disturbi sono

di frequente riscontro in seguito a distorsioni cervicali da colpo di frusta.

L’eziologia del disturbo psichiatrico, invece, è primariamente psicogena ma non

si deve dimenticare che alcuni sintomi del disturbo post-traumatico da stress,

in particolar modo l’ansia, la depressione, i disturbi del sonno e il

cambiamento di personalità rappresentano anche sequele molto frequenti di una

concussione cerebrale o di una distorsione cervicale, in associazione alle

modificazioni cognitive. In generale, dunque, il disturbo post-traumatico da

stress ha un’origine psicogena ma molti sintomi che lo caratterizzano possono

anche trovare un riscontro organico poiché ci troviamo in presenza di

un’ulteriore diagnosi, caratterizzata da punti di sovrapposizione con il

disturbo in questione.

(…).

Al momento la gravità dei disturbi psichiatrici e

neuropsicologici rende altamente improbabile la possibilità di un qualsiasi

impiego, anche per poche ore al giorno.

I disturbi neuropsicologici, a distanza di oltre

due anni dall’incidente, possono essere ritenuti stabilizzati. Sul versante

psichiatrico, invece, si ravvisa la necessità di intraprendere una psicoterapia

a cadenza regolare e, possibilmente, di orientamento cognitivo-comportamentale,

abbinata a periodici controlli psichiatrici per il monitoraggio della terapia

psicofarmacologica"

(doc.

4/17, p. 3s.).

Del resto, ancora presenti

al momento della consultazione peritale, i disturbi accusati dalla ricorrente

persisteranno verosimilmente anche nel futuro, se è vero che il dott. __________

ha formulato al riguardo una prognosi decisamente negativa:

" La

prognosi dei casi di trauma distorsivo della colonna cervicale senza lesioni

dimostrabili neuroradiologicamente o deficit neurologici focali hanno di regola

una prognosi migliore dei casi con lesioni di tipo.

In questo caso (vedi paragrafo “Valutazione”) bisogna ritenere che

il trauma è stato tale da provocare l’apparire dei sintomi con pochissima

latenza. Come detto nella valutazione una corta latenza fra trauma e apparire

della sintomatologia è indice di un trauma cervicale più severo che non nei

casi – che sono la maggior parte -, nei quali c’è una latenza di alcune ore

fino a 72 ore.

All’origine dei disturbi centrati sulla colonna cervicale con i

diversi sintomi correlati ricordati nella valutazione, sono da ritenere traumi

(lesioni, microlesioni) delle parti molli della colonna cervicale e delle

strutture dinamiche (articolazioni, recettori), appunto non dimostrabili

neuroradiologicamente.

Due anni dopo un trauma di questo tipo un terzo dei pazienti

accusano ancora dolori cervicali e diversi altri sintomi, ma possono essere

presenti e invalidanti anche dopo molti anni. In modo particolare la

prognosi non è buona se la sintomatologia non migliora in modo chiaro e

duraturo. Questa è la situazione della paziente, che in effetti non ha mai

mostrato miglioramenti significativi e duraturi"

(doc. 4/16,

p. 29s. – la sottolineatura è del redattore).

A proposito del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate,

occorre osservare che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di

trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto

tale fattore.

Perché

ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia

legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze

(ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare

il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02,

consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso

di specie, sia il Prof. dott. __________, privatamente consultato

dall’assicurata, sia il dott. __________, incaricato da CO 1, hanno

sottolineato la particolare gravità della distorsione riportata da RI 1 in occasione dell’incidente stradale del 2 marzo 2002,

rispettivamente, della sintomatologia ivi connessa:

"

Das sofortige Auftreten der intensiven

Beschwerden, die Tatsache, dass sie zunächst von hinten gerammt und dann wieder

in ein Hindernis hinein gestossen wurde, sprechen für eine eher

überdurchschnittliche Distorsionsverletzung"

(doc.

4/69)

" La

paziente ha accusato subito dopo l’incidente dolori cervicali e dolori lombari (rapporto

del dr. __________ del 21.03.2002). Di regola dopo il trauma con accelerazionee

decelerazione della colonna cervicale, la sintomatologia dolorifica appare con

una certa latenza (tipicamente di 4-8 ore) e mostra uno sviluppo temporale con

un crescendo dopo alcune ore dal trauma. Il professor __________

scrive: “Das sofortige Auftreten der intensiven Beschwerden, die Tatsache, dass

sie zunächst von hinten gerammt und dann wieder in ein Hindernis hinein

gestossen wurde, sprechen für eine eher überdurchschnittliche

Distorsionsverletzung“. In effetti, esiste una correlazione diretta fra

la gravità della distorsione cervicale come quella subita dalla paziente e la

riduzione della latenza fino all’apparire dei sintomi. Una corta latenza è

indice di un trauma cervicale più severo (opinione suffragata dall’esperienza

clinica e dalle opinioni in merito riscontrabili nella letteratura

specializzata). Dunque ritengo pertinente l’osservazione del Professor __________

concernente la gravità del trauma”

(doc. 4/16,

p. 22s. – la sottolineatura è del redattore)

"

La sintomatologia della paziente è stata ed è

intensa. Le proposte fatte dai medici, cioè che una

ripresa lavorativa parziale sia indicata, non parlano contro la presenza di una

sintomatologia importante, che poi si è rivelata in effetti limitante nella

pratica lavorativa …”

(doc. 4/16, p. 32 – la sottolineatura è del redattore).

In sede di decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha evidenziato il fatto che gli

accertamenti strumentali a cui è stata sottoposta l’insorgente, non hanno

permesso di oggettivare alcunché di patologico e, d’altra parte, l’esistenza di

importanti difficoltà di natura psichica (cfr. doc. 4/1, p. 12).

Si tratta qui di argomenti

privi di rilevanza.

A proposito dell’assenza

di sostrato organico, CO 1 sembra misconoscere che - in

presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (o di un trauma

analogo oppure ancora di un trauma cranio-cerebrale) - è tipico che i disturbi

soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino riscontro sul piano

oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale

inaugurata nel 1991, non basta per negarne ogni rilevanza nell'ambito

dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117

V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).

Per

quanto concerne invece la presenza di turbe psichiche, è utile di nuovo

ricordare che, nell’applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V

359, per la valutazione della causalità adeguata, non bisogna differenziare le

componenti psichiche da quelle somatiche (cfr. consid. 2.10.).

Delle

considerazioni analoghe sono state espresse, d’altronde, anche dallo

specialista in neurologia interpellato dall’assicuratore convenuto:

"

Sì, ai termini della verosimiglianza

preponderante il rapporto di causalità fra l’evento considerato e le

problematiche constatate è a tutt’oggi dato.

La sintomatologia è sempre stata presente, senza

interruzioni. Non ho potuto constatare studiando gli atti e considerando la mia

anamnesi una cesura nella storia clinica che possa sostenere l’affermazione che

una data ben precisa, come per esempio il 05.08.2002, rappresenti un momento

particolare nell’evoluzione della sintomatologia.

La sintomatologia ha avuto origine nell’incidente

del 02.03.2002 ed è stata ed è tipica per uno stato dopo trauma indiretto (tipo

Considerandi

“distorsione”, vedi paragrafo “Valutazione”) della colonna cervicale. Il tipo

di sintomatologia elencato sopra è tipico per le conseguenze di un trauma come

quello subito dalla paziente nel 2002. La sindrome dolorifica (sindrome

dolorifica cronica resistente alle terapie a livello della colonna cervicale

accompagnata da limitazioni nel movimento, movimenti accompagnati da dolore e

irradiazione del dolore verso la testa, della schiena (colonna toracica), della

colonna lombare, delle spalle , cefalee) con tutti i risvolti e conseguenze

funzionali è rimasta a mio avviso dominante. Anche ricordando che i dolori al

rachide dorsale e lombare sono atipici (ma non da escludere) per uno stato dopo

trauma come quello subito dalla paziente, restano come sintomatologia

principale i dolori con origine cervicale e le loro irradiazioni.

Gli altri sintomi (disturbi vegetativi – nausea,

vomito, disturbi soggettivi della sensibilità, vertigini, disturbi della

visione, disturbi cognitivi, disturbi psichici – sindrome postraumatica da

stress) sono una conseguenza secondaria della sindrome algica primaria. La

sintomatologia è da interpretare come “un tutto” iniziato con il trauma del

2002.

(vedi “perizia neuropsicologica”).

(…).

Non è necessario che siano presenti deficit

neurologici o referto neuroradiologici a sostenere l’ipotesi di un avvenuto

trauma cervicale con conseguente sintomatologia complessa, in modo particolare

la sindrome dolorifica e le sue conseguenze su diversi sistemi (vedi lista dei

sintomi e analisi dei sintomi sotto “Valutazione”). Le lesioni da ipotizzare

quali conseguenze organiche del trauma cervicale del tipo di quello qui in

discussione, sono da cercare a un livello strutturale che non si lascia

rappresentare con i mezzi neuroradiologici applicabili oggi (vedi sopra)”

(doc.

4/17, p. 30s. – la sottolineatura è del redattore).

Infine,

l'assicurata, a causa dei complessi disturbi conseguenti al noto incidente

stradale, non è più stata in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale

professione di cameriera.

CO 1

medesima le ha corrisposto, ininterrottamente, indennità giornaliere

corrispondenti ad una completa inabilità lavorativa dal giorno dell’infortunio

sino al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. 2/3), quindi per circa due anni e sette

mesi.

Il

dott. __________, nella sua perizia del 20 settembre 2004 (cfr. doc. 4/17, p. 33-35), ha sostenuto che RI 1

presenta (e presenterà, visto che le sue condizioni di salute sono ormai da

ritenere stabilizzate) una capacità lavorativa limitata, sia nella professione

di cameriera (60%), sia in attività più confacenti alle sue condizioni di

salute (40%).

La nostra

Corte federale ha, da parte sua, giudicato soddisfatto il criterio del grado e

della durata dell'incapacità lavorativa, in caso di inabilità lavorativa di 2/3

almeno durante 20 mesi circa (cfr. STFA del 27 gennaio 2000 nella causa P., U

308/98), in caso di inabilità lavorativa ininterrotta durante 2 anni e mezzo

(cfr. STFA del 9 settembre 1999 nella causa L., U 305/98), in caso di inabilità

lavorativa totale durante 1 anno e mezzo (DTF 123 V 137) oppure ancora in caso

di inabilità completa durante 2 anni e, in seguito, incapacità lucrativa

permanente di 1/3 (cfr. STFA del 20 novembre 1991 nella causa T., U 96/90).

Concludendo,

a mente del TCA, l’infortunio del 2 marzo 2002 ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 ha sofferto posteriormente al 31 ottobre

2004.

In siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere

ammessa.

La causa

va retrocessa a CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a decorrere

dal 1° novembre 2004.

2.13

Nel quadro

della procedura non contenziosa, RI 1 aveva chiesto di essere messa al

beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. 4/7).

Con la

decisione su opposizione del 2 febbraio 2005, CO 1 ha respinto l'istanza (cfr.

doc. 4/1, p. 5s.).

In sede

di ricorso, l'assicurata ha postulato che le venga concesso il gratuito

patrocinio, anche, per la procedura di opposizione (I, p. 25-29).

2.13.1

Come già

indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone

che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli

infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Come

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), secondo la dottrina e la

giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a principi già

previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal diritto federale

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H

73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003

nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell'art. 37 cpv. 1 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito.

Già prima

dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione

contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V

202.

consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in

fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser,

op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il

resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole

(cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser,

op. cit., n. 21 ad art. 37).

2.13.2

Nella concreta

evenienza, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata il diritto al gratuito

patrocinio, ritenendo che i dati economici da lei indicati nell’apposito

formulario (cfr. doc. 4/3), non sarebbero stati, citiamo: “comprovati con la

verosimiglianza richiesta (per le imposte vedi la necessità di un’attestazione

ufficiale da parte dell’autorità fiscale del luogo di domicilio

dell’assicurata”) (doc. 4/1, p. 6).

Questo

Tribunale ritiene innanzitutto che i presupposti relativi alla necessità del

patrocinio e alla probabilità di esito favorevole, siano in casu

manifestamente soddisfatti, ciò che neppure l’assicuratore ha d’altronde

contestato.

Per

quanto concerne l’indigenza, secondo il TCA, anziché concludere immediatamente

a che tale condizione non sarebbe stata resa verosimile a sufficienza,

l’assicuratore LAINF, facendo riferimento all’obbligo di collaborare delle

parti previsto dall’art. 43 cpv. 3 LPGA, avrebbe dovuto assegnare a RI 1 un

adeguato termine per fornire quelle ulteriori informazioni reputate necessarie,

in merito alla sua situazione finanziaria, avvertendola che, qualora il termine

fosse scaduto infruttuoso, la domanda di gratuito patrocinio sarebbe stata

vagliata in base agli atti a disposizione.

Tale modo

di procedere si imponeva tanto più che il patrocinatore dell’assicurata aveva

debitamente compilato il questionario sottopostogli proprio da CO 1, nel quale

non si esigeva affatto la produzione di documentazione a comprova dei dati ivi

indicati (doc. 4/3).

Trattandosi

dell’attestazione che avrebbe dovuto essere rilasciata da parte dell’autorità

fiscale, l’avv. RA 1 ha comunicato che, citiamo: “non è stato purtroppo

possibile ottenere l’attestazione riservata all’autorità fiscale, in quanto i

corrispondenti enti statali interpellati hanno manifestato di non conoscere

questo tipo di attestazione e pertanto di non ritenersi competenti ad assolvere

tale formalità” (doc. 4/2), affermazione della quale non vi era motivo di

dubitare.

CO 1 - a

cui la causa va già rinviata per altri motivi (cfr. consid. 2.11.) - procederà

a riesaminare il diritto dell'assicurata al gratuito patrocinio.

2.14

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.

art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF).

La sua

domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U

59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione del 2 febbraio 2005 de CO 1 é annullata.

§§ È

accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale ed adeguato, fra

l’infortunio del 2 marzo 2002 ed il danno alla salute lamentato

dall’insorgente, così come ai considerandi.

§§§ La

causa é rinviata a CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni dopo

il 31 ottobre 2004 e, d’altra parte, sul diritto

dell'assicurata al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura non

contenziosa.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà all'assicurata l'importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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