35.2005.22
assicurato, minatore per 25 anni circa, pretende prestazioni per una angioneurosi da strumenti vibranti. Valutazione delle prove. Negata l'esistenza di una malattia professionale
7 giugno 2005Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.22
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, TCA
Titolo:
assicurato, minatore per 25 anni circa, pretende prestazioni per una angioneurosi da strumenti vibranti. Valutazione delle prove. Negata l'esistenza di una malattia professionale
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 9 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.22
mm/ss
Lugano
7 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
gennaio 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
luglio 2002, RI 1 - dipendente sino al 1995 (anno in cui è stato riconosciuto
invalido per problemi alla schiena) della ditta __________ in qualità di
minatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –
ha chiesto a quest’ultimo di esaminare la propria responsabilità a titolo di
malattia professionale in relazione ad un’angioneurosi da strumenti vibranti
(cfr. doc. 1 e allegati).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 16 dicembre 2004, ha negato che l’assicurato sia
portatore di una malattia professionale ai sensi di legge (doc. 49).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 50),
l’Istituto assicuratore, in data 12 gennaio 2005, ha ribadito il contenuto
della sua prima decisione (doc. 52).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 12 aprile 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscere l’affezione di cui soffre
quale malattia professionale, argomentando:
"
(…).
A mente invece dello scrivente patronato il
documento probatorio annesso al presente ricorso, indirizzato a Codesto
Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lugano e redatto dal dr.
med. __________, specialista in medicina legale, sono invece dimostrati gli
estremi per ritenere che il ricorrente sia affetto da una malattia di chiara
origine professionale.
In concreto, lo specialista curante ritiene che
il ricorrente, “ex minatore d’avanzamento in gallerie autostradali, ferroviarie
ed elettriche dal 1970 al 1994 presso __________ con uso di martello pneumatico
ad aria compressa, ed in particolare gli ultimi accertamenti presso la Clinica
del Lavoro di __________ del 09.12.2004, ritengo ch’egli sia affetto da
malattia da strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare.
(…)." (I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che oggetto della lite è la questione a sapere se
l’assicurato soffre di una malattia professionale in relazione a dei disturbi
insorti antecedentemente al 1° gennaio 2003, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre
2002.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000
U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF stabilisce che le altre malattie
di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto
preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure,
considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355
consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Corte federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 183ss., ha, inoltre,
precisato quanto segue:
"
(…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte
Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden
betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im
Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw.
3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung
als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%;
RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich
bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten
schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000,
worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko
für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden
Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung
liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen
Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis
ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche
Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des
qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d;
RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K. (U 35/02) l'Alta
Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
"
2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder
stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger
Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die
berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im
Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten Anspruchsgrundlage
(vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge Beweisanforderungen
gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist
grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte
stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche
Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des
empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am
Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und
inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin,
über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch)
nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein
Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines
bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann
schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im
Einzelfall aus."
2.5. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa
alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza
dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia
professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è
tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se
Fatti
i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce
d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle
parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza
dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non
essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi
pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della
LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V
201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che RI 1, durante il periodo 1970-1994, ha lavorato alle
dipendenze della ditta __________ in qualità di minatore, prevalentemente in
gallerie e sbancamenti di roccia a cielo aperto.
Questa
attività è stata interrotta nel 1995, quando l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’AI per problemi alla
schiena.
Successivamente,
3/4 anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa (doc. 10), l’insorgente ha
iniziato a denunciare dei disturbi alle estremità superiori ("le dita
delle mani assumevano colore biancastro ed avvertivo dolore", cfr.
doc. 2).
Nel corso
del mese di aprile 2002, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti presso la
Clinica di medicina del lavoro di __________, i cui specialisti hanno diagnosticato
una angioneurosi da strumenti vibranti, patologia qualificata quale malattia
professionale (cfr. la documentazione acclusa al doc. 1).
Dopo
l’annuncio, l’Istituto assicuratore ha predisposto una serie di provvedimenti d’istruzione.
In data 9
settembre e 10 dicembre 2002, l’assicurato è stato sentito da un ispettore
dell’CO 1, allo scopo di raccogliere dati il più possibile completi riguardo
all’attività da lui svolta nel passato utilizzando utensili vibranti (cfr. doc.
3 e 10).
In data
30 dicembre 2002, la __________ dell’CO 1 ha richiesto al “__________” dello
stesso Istituto una valutazione tecnica della sollecitazione subita dagli arti
superiori a seguito dell’utilizzo di strumenti vibranti (doc. 16).
Con il
rapporto dell’11 febbraio 2003, l’ing. __________ è pervenuto alla conclusione
che, nel caso di specie, il rischio per disturbi circolatori è ampiamente
superiore al 50% per i 24 anni di esposizione, tenuto conto di un tempo di
esposizione di “sole” 1,6 ore/giorno (doc. 17).
Il 20
agosto, rispettivamente, il 12 settembre 2003, il ricorrente è stato periziato,
su ordine dell’assicuratore infortuni convenuto, dalla dott.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna e angiologia, nonché Primario di medicina interna
presso l’Ospedale regionale di __________.
Secondo
questa specialista, che ha preliminarmente sottoposto RI 1 ad innumerevoli
provvedimenti diagnostici (cfr. doc. 25, p. 2-3), egli non presenta una
sintomatologia di Raynaud secondaria all’uso di strumenti vibranti, tenuto
conto del tempo di latenza con il quale i disturbi si sono manifestati, del
fatto che tali disturbi siano simmetrici a tutte le falangi, che appaiano
soprattutto al mattino e che siano accompagnati da un irrigidimento:
"
Valutazione:
Si tratta di un paziente che dichiara di aver
svolto un'azione di perforatore all'avanzamento in galleria autostradali,
ferroviarie ed idroelettriche, lavorando sempre per la Ditta __________ di __________,
quale operaio addetto alla demolizione di strutture murarie, quali viadotti,
terrapieni, ecc. Egli dichiara di aver fatto uso di perforatore ad aria
compressa e martello pneumatico per la durata di 5-6 ore al giorno.
Egli riferisce dall'inverno 2001, quindi a 6 anni
dopo la sospensione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per
i quali percepisce una rendita AI, la comparsa di sintomi caratterizzati da una
dolenzia in particolare mattutina a piegare le dita a livello delle
articolazioni interfalangeali prossimali. Una diminuzione del tatto a tutte le
dita, in particolare II-III e IV presente tutto l'anno in modo continuativo. Al
movimento segnala la comparsa di sensazioni formicolanti ma non elettrizzanti a
tutte le dita e la presenza di una discolorazione ischemica e dolori di tipo
urente, dall'articolazione carpo falangeale a tutte le dita all'esposizione al
freddo con miglioramento dopo movimento delle dita o dopo aver messo le dita
sotto le ascelle. I disturbi sono localizzati bilateralmente in modo simmetrico
in questo paziente ambidestro (uso della sinistra per pala, picco e mazza). I
disturbi sono molto minori ai pollici.
Il tempo di esposizione durante il periodo di
attività professionale è stato sufficiente anche se probabilmente 5-6 ore al
giorno di attività con strumenti vibranti sono da considerare una valutazione
eccessiva per acquisire una sindrome di Raynaud da strumenti vibranti. E'
atipico per questa sindrome la comparsa di tali disturbi 6 anni dopo la
cessazione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per i quali
il paziente è a beneficio di una rendita AI, che i disturbi siano assolutamente
simmetrici a tutte le falangi e che i disturbi siano soprattutto mattutini.
Atipico pure che sono accompagnati da un irrigidimento. Dolori e parestesie al
movimento non corrispondono una sintomatologia di Raynaud. All'esposizione al
test del freddo a 0 gradi a nessun dito è apparso una discolorazione di tipo
ischemico, benché il paziente accusasse i disturbi sopradescritti. Gli esami di
laboratorio non permettono al momento attuale di evidenziare una malattia
auto-immune, eventualmente sottogiacente ad un Raynaud secondario di altra
origine.
In conclusione al momento attuale quindi non
possiamo concludere per la presenza di un Raynaud secondario all'uso di
strumenti vibranti al di là dei dati anamnestici di ischemia da freddo non
dimostrata dai test apparativi fino ad ora eseguiti.
Diagnosi
-
Malattia di Raynaud anamnestica, stato da uso di
strumenti vibranti
-
FRCV: ipercolesterinemia
-
Patologia articolare metacarpo falangeale da
meglio appurare."
(doc. 25)
Facendo
capo ai dati anamnestici e all’apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________,
il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e medicina del lavoro, ha
sostenuto che è inverosimile che l’assicurato soffra di una malattia cagionata
da vibrazioni:
"
Aufgrund der anamnestischen Schilderungen und
Untersuchungen am Istituto di Medicina del Lavoro vom Frühling 2002 hat mit
deutlicher Latenzzeit nach der Berufsaufgabe eine vorübergehende
Durchblutungsstörung der Hände im Sinne einer Raynaud-Symptomatik vorgelegen,
welche zur Zeit mit angiologischen Spezialuntersuchungen nicht mehr nachweisbar
ist. Diese vorübergehende Störung hat somit zu Beginn der vollständigen
Arbeitsunfähigkeit keine Rolle gespielt und weisbar. Insgesamt ist es aufgrund
der Einschätzung der Angiologin Frau Dr. __________ nicht wahrscheinlich, dass
ein Vibrationsschaden vorliegt."
(doc. 29 – la
sottolineatura é del redattore)
Nel
quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha versato agli atti il
rapporto 14 marzo 2004 del dott. __________, attivo presso il Dipartimento di
medicina del lavoro degli __________, il cui tenore è il seguente:
"
Il lavoratore ha lavorato per 24 anni per
l'Azienda __________ utilizzando strumenti vibranti, un periodo sufficientemente
lungo, che anche sulla base dei dati della letteratura e dello Standard ISO
5349, può provocare in molti dei soggetti esposti l'insorgenza di vasculopatia
degli arti superiori tipo fenomeno di Raynaud.
Sia della storia clinica che degli accertamenti
ematochimici eseguiti si possono escludere altre cause responsabili
dell'insorgenza della patologia vascolare.
Spesso questi lavoratori sottovalutano la
presenza della sintomatologia vascolare, che spesso si interseca e si
sovrappone con quella artralgica o neurologica.
L'accertamento con fotopletismografia da noi
eseguita, evidenzia nel tracciato di base un appiattimento in 1° e 4° destro
con appiattimento dopo prova termica (5' in acqua e ghiaccio ad una temperatura
tra 10 e 12°) dei distretti 1°, 3°, 4°, 5° sx. L'accertamento diagnostico è
gravato da una percentuale di sensibilità del 70%, ma da una più elevata
specificità.
Ad ulteriore supporto della possibile relazione
della patologia con l'esposizione, abbiamo un quadro radiologico degli arti
superiori che evidenzia ai gomiti la presenza di sperone olecranico bilaterale,
quadro caratteristico di osteoartropatia da vibrazioni.
Pertanto è verosimile considerare il signor RI 1
affetto da sindrome da vibrazione agli arti superiori (Hand Harm Vibration Syndrome)
con manifestazioni vascolari ed osteoarticolari."
(doc. 35)
A seguito
di questa certificazione, l’Istituto assicuratore – credendo, a torto, che RI 1
era stato nel frattempo sottoposto a dei nuovi accertamenti diagnostici - ha
annullato la decisione formale rilasciata l’8 gennaio 2004 ed ha richiamato dal
nosocomio __________ l’intera documentazione riguardante l’assicurato (doc. 38
e 44).
In data
11 ottobre 2004, il medico del lavoro dott. __________ ha così preso posizione
in merito al contenuto del rapporto allestito dal dott. __________:
" 3. La motivazione datata 14.03.2004 del
dott. __________ è ora a
disposizione.
In questa motivazione si rinvia nuovamente
alla fotopletismografia delle mani. Dalla relazione non risulta però la data di questo esame. Si potrebbe pertanto
credere che si tratta di un nuovo
esame. Viene ora inoltre fatta valere non solo la presenza di una lesione da strumenti vibranti del sistema vasale delle mani ma
anche un danno da strumenti vibranti nella regione delle articolazioni dei
gomiti. Egli rinvia a radiogrammi come se si tratterebbe anche qui di un esame recente.
4. La
relazione del dott. __________ risulta nei nostri atti in diverse copie. Dal
documento dell'Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento, recante il n.
020261 si evince che l'esame dei
vasi (fotopletismografia) è stato eseguito presso l'Istituto di Medicina del
Lavoro, __________ in data 09.04.2002. Questo esame costituiva già la base per l'annuncio di una malattia professionale ed era già a disposizione
della perita, dott.ssa __________.
Anche i radiogrammi portano la data del
09.04.2002. Pertanto nella relazione attuale non ci si fonda su esami attuali ma vengono commentati unicamente degli
esami effettuati in passato.
5. L'annuncio di una malattia
professionale è stato effetto (recte:
effettuato)
solo con la diagnosi di una lesione dei
vasi dovuta a vibrazioni (angioneurosi). Al momento dell'abbandono
dell'attività professionale non si
era mai alla presenza di corrispondenti sintomi e giustamente non sono stati effettuati degli accertamenti angiologici.
La comparsa di una lesione da vibrazioni con latenza dopo l'esposizione non può essere spiegata sotto l'aspetto
fisiopatologico e non viene pertanto citata in nessuna delle corrispondenti opere
sull'angiologia o sulla medicina del
lavoro. Tale fatto viene pure citato dalla dott.ssa __________, oltre ai reperti normali durante l'esame molto preciso
dei vasi, come motivo importante contro la presenza di una lesione da
vibrazioni. In occasione dell'esame peritale, molto preciso, della dott.ssa __________ non è stato possibile
constatare in agosto e in settembre del 2003 una simile lesione dei vasi. Il
fatto che in occasione dell'esame dei vasi presso Istituto di Medicina del
Lavoro in __________ del 09.04.2002, ossia a quell'epoca, si era alla presenza di un effettivo disturbo della
funzione dei vasi delle mani (come osserva il dott. __________ nella sua relazione dei 14.03.2004, la specificità di
questo esame supera lievemente il 70
%, ossia in ¼ delle persone
esaminate possono esservi dei risultati falsamente positivi), è irrilevante per la valutazione di una malattia
professionale per il fatto che sia
in precedenza sia in seguito non è mai stata constatata la presenza di una lesione dei vasi e pertanto nel 2002 si sarebbe
trattato al massimo di un disturbo transitorio della funzione che non avrebbe nulla a vedere con l'attività
svolta in passato.
6. Il dott. __________ fa ora pure valere la presenza
di una lesione da
vibrazioni all'apparato motorio. Egli rinvia alle, apparentemente, tipiche
alterazioni ad uncino visibili sui radiogrammi nella regione dell'articolazione
del gomito (la presenza di sperone olecranico bilaterale). A tal proposito si deve osservare quanto
segue:
a) Una
lesione da vibrazioni all'apparato motorio delle estremità superiori premette
obbligatoriamente dei disturbi corrispondenti. Al momento dell'abbandono dell'attività professionale, il dott. __________,
reumatologo, ha proceduto ad approfondito esame reumatologico e osservato in
particolare che nella regione delle estremità
superiori non si è rilevato nulla di particolare. Dalla descrizione dettagliata
dell'assicurato effettuata all'epoca dall'assicurato dei suoi disturbi da lui
accusati risultano solo disturbi a
livello della colonna vertebrale con irradiazione nelle gambe. Nella descrizione odierna dell'assicurato dei
suoi disturbi si riscontrano dolori nella
regione delle mani e delle dita. Nel caso di danni all'apparato motorio,
braccia, dovuti a vibrazioni, sono
interessati in particolare i gomiti, l'articolazione acromioclavicolare nonché
l'articolazione radio-ulnare vicina al pugnetto. L'assicurato accusa
attualmente quasi esclusivamente dolori nella regione delle mani e non nella regione delle articolazioni citate per cui il
quadro dei disturbi non corrisponde ad un danno da vibrazioni.
b) Sotto l'aspetto radiologico non si
rilevano alterazioni specifiche che
parlano a favore di un danno da
vibrazioni. Le calcificazioni a livello dell'inserzione del tendine dei muscoli estensori nella regione
dell'articolazione del gomito (alterazioni a forma di sperone come descritte dal dott. __________)
si riscontrano spesso anche indipendentemente dall'esposizione professionale a
vibrazioni. Nel gruppo d'età dell'assicurato si riscontrano pure spesso delle
lievi alterazioni artrotiche, che di regola con questa importanza leggera sono asintomatiche, nella
regione del capitello del radio. Infatti l'assicurato non ha mai dichiarato dei disturbi a livello dei gomiti."
(doc. 46)
Unitamente
al ricorso, l’assicurato ha prodotto un nuovo referto del Dipartimento di
medicina del lavoro degli __________, afferente ad ulteriori accertamenti
eseguiti iI 9 dicembre 2004 (radiografie rachide cervicale, spalle, gomiti e
polsi, nonché fotopletismografia).
I medici
esaminatori hanno nuovamente concluso per l’esistenza di una malattia da
strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare:
"
ACCERTAMENTI ESEGUITI
Esami strumentali
FOTOPLETISMOGRAFIA: risposta patologica al test
da freddo.
RX RACHIDE CERVICALE: rettilineizzazione della
fisiologica lordosi. Apparente fusione dei somi di C3-C4. Riduzione del tenore
calcico. Note di cervicoartrosi e di uncoartrosi.
RX SPALLE: Note artrosiche delle articolazioni
scapolo-omerali bilateralmente con sclerosi delle cavità glenoidee e del
trochite omerale. A sinistra, a carico delle parti molli della testa omerale si
riconoscono delle immagini radioopache di significato calcico da riferire a
peritendinite calcarea.
RX GOMITI: Presenza di sperone olecranico
bilateralmente. Sempre bilateralmente con reperto più evidente a sinistra a
carico delle parti molli del condilo mediale dell'omero si riconoscono delle
Considerandi
grossolane immagini di densità calcica; un'analoga immagine a sinistra è
altresì apprezzabile a livello dell'epicondilo radiale.
RX POLSI: Iniziali manifestazioni artrosiche
delle articolazioni carpo-metacarpiche del primo raggio.
DIAGNOSI: MALATTIA DA STRUMENTI VIBRANTI CON
COMPONENTE VASCOLARE ED OSTEOARTICOLARE."
(doc. B)
Con certificazione
del 16 marzo 2005, il dott. __________, specialista in medicina legale e del
lavoro a __________, dopo avere avallato la valutazione dei sanitari __________,
ha sostenuto che gli accertamenti effettuati presso l’Ospedale regionale di __________
"non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti –
presso la Clinica del Lavoro di __________ " (doc. A).
In data
28.
aprile 2005, il dott. __________ ha criticamente commentato quanto fatto
valere dai medici privatamente consultati dal ricorrente, sottolineando, in
particolare, come la dott.ssa __________ abbia sottoposto RI 1 a ben 8 diversi
test della funzione circolatoria delle mani, mentre i sanitari italiani, da
parte loro, hanno eseguito un solo test (la fotopletismografia) le cui
risultanze non sono del resto state né puntualmente commentate, né tantomeno
protocollate:
"
Die Spezialisten für Berufskrankheiten sind die
entsprechenden Fachärzte für Arbeitsmedizin. In dieser Funktion haben die
Arbeitsmediziner der CO 1 eine technische Abklärung der beruflichen
Vibrationsbelastung durchführen lassen. Diese berufliche Vibrationsbelastung
des Versicherten war erheblich und wäre geeignet, einen Vibrationsschaden zu
verursachen. Dies ist unbestritten.
Nun stellt sich die Frage, ob überhaupt beim
Versicherten ein vibrationsbedingter Gesundheitsschaden vorlag und es geht v.a. darum, herauszufinden, ob dieser auch
zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe mit Wahrscheinlich vorgelegen hat.
Wir sind in der guten Lage, dass wir zum Zeitpunkt
langer dauernder Arbeitsunfähigkeiten und schliesslich der vollständigen
Berufsaufgabe ausführliche Arzt- und Spitalberichte und ein rheumatologisches Gutachten haben. Es handelt sich um
fünf ausführliche Arztberichte des __________ der __________, Dr. med. __________,
Spezialarzt für orthopädische Chirurgie vom 14.06.94
bis 18.06.96, ein Spitalbericht der __________ vom 12.08.94 (Hospitalisation vom 18.07. - 12.08.94), ein Spitalbericht der Clinica __________
vom 01.04.96 (Hospitalisation vom 31.01. - 09.03.96) sowie um das rheumatologische Gutachten von Dr. med. __________,
Spezialarzt für Physiotherapie, Rehabilitation und Rheumatologe __________ vom 15.09.97. In all diesen Berichten wurde
ausführlich die Anamnese des Versicherten aufgenommen und der Bewegungsapparat untersucht. In keinem Bericht
werden irgendwelche Beschwerden der oberen Extremitäten erwähnt und zwar weder
Schmerzen, wie sie bei einem Vibrationsschaden der Gelenke zu erwarten waren,
noch ein Weisswerden der Finger, welches bei einem Vibrationsschaden der Gefässe in eindrücklicher Weise von den
jeweils Betroffenen geschildert wird. Explizit beschreibt Dr. __________, dass
bezüglich der Gelenke der oberen Extremitäten die passive Mobilität unauffällig, der Faustschluss symmetrisch und
normal und der Druck auf die Fingergrundgelenke
(Gaenslen-Test) negativ waren. Auch wenn die erwähnten Untersuchungen wegen der
damaligen Rückenproblematik (welche ja dann auch der Grund für die
Invalidenrente war) durchgeführt
wurden, waren mit Sicherheit erhebliche Beschwerden der oberen Extremitäten irgendeinmal
den jeweils sehr genau untersuchenden Ärzten mitgeteilt worden oder sie waren
diesen bei der Untersuchung aufgefallen. Damit fehlten zu diesem Zeitpunkt die
klinischen Hinweise für einen
Vibrationsschaden. Die entsprechenden Berichte sind diesem Kommentar beigelegt.
Dazu passt nun auch
die sehr sorgfältige und ausgedehnteste Untersuchung bezüglich eines gefässbedingten Vibrationsschadens durch die leitende Ärztin der
Angiologie des Ospedale Regionale di __________, Frau Dr. med. __________,
welche den Versicherten am 20.08.03 und am 12.09.03 eingehendst untersucht
hatte (CO 1-Akte 25).
Da ursprünglich nur ein Vibrationsschaden der
Gefässe zur Diskussion stand, wurde folgerichtig von den Arbeitsärzten der CO 1
diejenige Facharztrichtung mit einem Gutachten beauftragt, welche die höchste
Kompetenz in der Beurteilung von Gefässerkrankungen hat. Dies sind die Facharzte für Angiologie und in der Person und der
Stellung am Ospedale Regionale di __________ ist Frau Dr. med. __________ in hohem Masse qualifiziert.
Sie hat keine Hinweise
auf einen gefässbedingten Vibrationsschaden gefunden. Eine spezifischere Untersuchung gibt es heute nicht, da Frau Dr. __________ insgesamt acht
verschiedene Funktionstests der Zirkulation
der Hände durchgeführt hat und diese Tests im Anhang ihres Berichtes
auch allesamt genau protokolliert aufgeführt hat.
Demgegenüber sind die
Untersuchung der Clinica di Medicina del Lavoro in __________ vom 09.12.04 und
der Brief von Dr. __________ vom 16.03.05 wenig umfassend gewesen und es hat
lediglich ein Funktionstest
(Fotoplethismographia) der Hände stattgefunden und dieser Test wurde jeweils weder genau kommentiert noch protokolliert ("pathologische Antwort
beim Kältetest"). Verweis auf CO 1-Akte
1.
und beigelegten Bericht des Istituti __________ vom 09.12.04.
Zusätzlich geht aus den beiden Berichten nicht hervor, ob die untersuchenden
Ärzte vom 9.4.2002 ein Dr. __________ und vom 9.12.2004 ein Dr. __________
Facharzte für Angiologie waren (Bezeichnung lediglich „il medico addetto"
resp. „il medico esaminatore"). Üblicherweise werden auch in Italien die Facharzttitel aufgeführt, wenn sie
vorhanden sind (wie z.B. Dr. __________,
__________, welcher sich als Facharzt für Gerichts- und Arbeitsmedizin ausweist).
Die Beurteilung von Frau Dr. __________
ist bezüglich des gefässbedingten
Gesundheitsschadens umfassend,
beruht auf einer allseitigen Untersuchung, die geklagten Beschwerden wurden
berücksichtig, der Bericht wurde in Kenntnis der Vorakten und unter Berücksichtigung
der Anamnese abgegeben und die
Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge leuchtet ein und die
Schlussfolgerungen sind begründet.
Bezüglich des zusätzlich geltend gemachten Vibrationsschadens
im Bereiche der Gelenke der oberen Extremitäten kann ich nur nochmals auf
meine Ausführungen in der ärztlichen Beurteilung vom 11.10.04 (CO 1-Akte 45) unter Punkt 6 und bei den
Schlussfolgerungen unter Punkt 2 hinweisen
sowie auf die verschiedenen Arzt und Spitalberichte, welche ich eingangs
erwähnt habe (in der Beilage zu
diesem Kommentar) und welche zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe keine Schmerzen
oder Bewegungseinschränkungen erwähnen, welche bei einem Vibrationsschaden der
Gelenke der oberen Extremität zu diesem
Zeitpunkt hätten vorliegen müssen.
Eine erneute
Begutachtung, wo auch immer, kann keine neuen Erkenntnisse bringen."
(doc. 53)
2.7
In primo
luogo, questa Corte osserva che - contrariamente a quanto sostenuto
dall’Istituto assicuratore (cfr. III, p. 4) - nella concreta evenienza, ci si
trova in presenza di un caso di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.
In
effetti, le malattie cagionate da vibrazioni, segnatamente gli effetti sulla
circolazione periferica, sono comprese nell’elenco di cui alla cifra 2
dell’allegato 1 all’OAINF.
D’altra
parte, questa Corte ritiene che la valutazione dell’angiologa dott.ssa __________
(doc. 25) e del medico del lavoro dott. __________ (doc. 29, 46 e 53) - secondo
cui RI 1 non è affetto da una sindrome di Raynaud (angioneurosi) e, anche
nell’ipotesi in cui egli lo fosse stato (al momento dell’esecuzione degli
accertamenti presso la Clinica di medicina del lavoro di __________ dell’aprile
2002), tale patologia non sarebbe comunque riconducibile, con un grado
sufficiente di verosimiglianza, all’utilizzo di strumenti vibranti (cfr. doc.
25: “In conclusione, al momento attuale quindi non possiamo concludere per la
presenza di un Raynaud secondario all’uso di strumenti vibranti al di là dei
dati anamnestici di ischemia da freddo non dimostrata dai test apparativi fino
ad ora eseguiti”) - possa validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr.
STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002
nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Il TCA è
dell'opinione che la tesi difesa dagli specialisti interpellati
dall’assicuratore infortuni convenuto, sia corretta e che essa adempia i
presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza
probante a un rapporto medico.
In
particolare, questa Corte osserva che la dott.ssa __________ - specialista
proprio nella materia (angiologia) che qui interessa, nonché medico Primario
presso l’Ospedale regionale di __________ -, in occasione delle consultazioni
del 20 agosto e del 12 settembre 2003, ha sottoposto l’assicurato, in piena
conoscenza dei suoi dati anamnestici (al medico è stata infatti trasmessa tutta
la documentazione a disposizione, cfr. doc. 20 e 21), a molteplici test di
valutazione della circolazione delle mani, i cui esiti sono peraltro stati
messi a protocollo e allegati al referto peritale, e, d’altra parte, ha
illustrato, con dovizia di argomenti, le ragioni che l’hanno portata a negare
che l’insorgente soffra di una angioneurosi secondaria all’uso di strumenti
vibranti (cfr. doc. 25 e allegati).
In
proposito, é pure importante sottolineare che gli argomenti ritenuti dalla
dott.ssa __________ - ovvero il tempo di latenza, i disturbi simmetrici a tutte
le falangi, la loro apparizione soprattutto al mattino e l’irrigidimento
concomitante - sono esattamente gli stessi che, tempo prima, avevano
determinato la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro,
a dubitare dell’effettiva esistenza di una sindrome di Raynaud secondaria e,
pertanto, a disporre l’esecuzione della valutazione peritale in questione (cfr.
doc. 18: "Obwohl die Exposition für den Erwerb eines vibrationsbedingten
Raynaud-Syndroms genügt, sprechen 4 Faktoren eher für das Vorliegen eines
primären oder nicht-vibrationsbedingten Raynaud-Syndroms: 1. Der symetrische Befall der Finger beider Hände (je 4 Langfinge
bds.), 2. Symptomatik bis zur proximalen Phalanx, 3. Auftreten der Beschwerden
v.a. am Morgen zusammen mit Steifigkeit und Schmerzen bei der Bewegung und 4.
Das späte Auftreten der Symptome, d.h. 3-4 Jahre nach Niederlegung der Arbeit
wegen Rückenbeschwerden (IV-Rente)" – la sottolineatura é del redattore e
doc. 20).
Per
quanto riguarda invece le certificazioni dei medici del Dipartimento
di medicina del lavoro degli __________, il TCA deve constatare che –
contrariamente a quanto fatto valere dal dott. __________ il 16 marzo 2005 (doc.
A: "Poiché gli accertamenti medici effettuati per conto della CO 1 a __________
non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti –
presso la Clinica del lavoro di __________, …" – la sottolineatura è del
redattore) – essi hanno sottoposto RI 1 ad un’unica prova (ossia una
fotopletismografia dopo test da freddo; cfr. doc. 1 e B), prova che, del resto,
è stata eseguita anche dalla dott.ssa __________, assieme a tante altre (cfr.
doc. 25 e allegati).
D’altro canto, non si può
nemmeno ignorare che la conclusione a cui essi sono pervenuti in occasione dei
consulti del 9 aprile 2002 e del 9 dicembre 2004 ("angioneurosi da
strumenti vibranti", rispettivamente, "malattia da strumenti vibranti
con componente vascolare ed osteoarticolare"), risulta completamente priva
di motivazione.
A seguito dell’emanazione
della decisione formale dell’8 gennaio 2004, la perizia della dott.ssa __________
è stata sottoposta al dott. __________, medico attivo presso il citato
nosocomio __________, per una presa di posizione (scritto 23.3.2004 dell’RA 1
all’CO 1, accluso al doc. 35).
Il rapporto da lui
allestito data del 14 marzo 2004 (referto accluso al doc. 35).
Il dott. __________
ha motivato la diagnosi di "angioneurosi da strumenti
vibranti" (peraltro ritenuta soltanto "possibile" o, tutt’al
più, semplicemente "verosimile") con i trascorsi lavorativi del suo
paziente, con l’esito della fotopletismografia, con il fatto che sovente la
sintomatologia vascolare viene confusa dall’interessato con quella artralgica o
neurologica, nonché con la circostanza che, in assenza di altre cause, quella
professionale è l’unica che entra in linea di conto, ma ha
completamente omesso di pronunciarsi in merito ai puntuali argomenti sviluppati
(segnatamente) dall’esperta incaricata dall’CO 1.
In proposito, questa Corte
segnala che l’assicuratore LAINF stesso ha riconosciuto che l’esposizione
subita dall’assicurato durante gli anni in cui ha lavorato in Svizzera, era
idonea a provocare un’angioneurosi a livello delle mani (cfr., ad esempio, i
doc. 17 e 29).
Tuttavia, ciò non è stato
considerato sufficiente per ammettere l’esistenza di una malattia
professionale, poiché i disturbi denunciati dall’insorgente, vuoi per il
momento in cui sono apparsi, vuoi per la loro specifica natura, sono stati
giudicati (da ben tre diversi specialisti) incompatibili con una tale
diagnosi (cfr. doc. 18, doc. 25 e doc. 29), prescindendo
dal fatto che i test eseguiti dalla dott.ssa __________ non hanno consentito di
oggettivare una sindrome di Raynaud.
Inoltre,
l’affermazione secondo la quale è frequente che un lavoratore confonda la
sintomatologia legata al danno vascolare con quella artralgica o neurologica,
non può giustificare, nella concreta evenienza, il lungo tempo di
latenza (3/4 anni).
Le tavole processuali
dimostrano in effetti che RI 1, durante gli anni in cui ha
svolto la professione di minatore e in quelli immediatamente successivi alla
sua cessazione, non ha lamentato problemi di alcun genere agli arti
superiori (cfr. doc. 10 e i rapporto acclusi al doc. 53, in particolare quello
allestito nel settembre 1997 dal dott. __________ per conto dell’UAI, da cui si
evince quanto segue: "Articolazioni periferiche: arti superiori: mobilità
passiva delle articolazioni s.p. Gaenslen negativo, Gripping simmetrico e
normale"), ragione per cui non si comprende come egli avrebbe potuto
confondere le diverse sintomatologie.
Per il
resto, questo Tribunale ritiene poco convincente una diagnosi formulata per
esclusione, soprattutto se si tiene conto dei numerosi fattori che parlano
contro l’esistenza di un’angioneurosi secondaria.
In conclusione, a mente
del TCA, le certificazioni dei medici del Dipartimento di
medicina del lavoro degli __________, non appaiono suscettibili di scalfire il
valore probante dei rapporti allestiti dai sanitari interpellati dall’Istituto
assicuratore convenuto.
Pertanto, in esito alle
considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l'insorgente è affetto da una malattia
professionale giusta l’art. 9 LAINF.
2.8
Nella certificazione 14 marzo
2004.
del dott. __________ (referto accluso al doc. 35), rispettivamente, in
quella datata 9 dicembre 2004 degli __________ (doc. B),
si fa riferimento ad una malattia da strumenti vibranti di natura osteoarticolare,
quando in precedenza vi era in discussione unicamente una problematica
vascolare (cfr. doc. 1).
Il dott. __________, spec.
FMH in medicina interna e del lavoro, ha in più di un’occasione sostenuto che
non si può parlare di un danno da vibrazioni all’apparato motorio delle
estremità superiori (cfr. doc. 46 e 53).
Al riguardo, al di là
della questione a sapere se le alterazioni artrosiche oggettivate a livello
degli arti superiori costituiscono o meno una conseguenza dell’attività
professionale esercitata, questo Tribunale constata che esse sono attualmente
asintomatiche, visto che i disturbi denunciati sono localizzati, per ammissione
del ricorrente stesso, esclusivamente alle dita delle due mani (cfr. doc. 10:
"I disturbi sono localizzati unicamente alle dita delle due mani ed in
egual misura sia a destra che a sinistra") e, pertanto, né necessitano di
cure mediche, né provocano inabilità lavorativa.
Si tratta quindi di
reperti irrilevanti da un profilo del diritto a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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