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Decisione

35.2005.22

assicurato, minatore per 25 anni circa, pretende prestazioni per una angioneurosi da strumenti vibranti. Valutazione delle prove. Negata l'esistenza di una malattia professionale

7 giugno 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.6. Dalle tavole

processuali emerge che RI 1, durante il periodo 1970-1994, ha lavorato alle

dipendenze della ditta __________ in qualità di minatore, prevalentemente in

gallerie e sbancamenti di roccia a cielo aperto.

Questa

attività è stata interrotta nel 1995, quando l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’AI per problemi alla

schiena.

Successivamente,

3/4 anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa (doc. 10), l’insorgente ha

iniziato a denunciare dei disturbi alle estremità superiori ("le dita

delle mani assumevano colore biancastro ed avvertivo dolore", cfr.

doc. 2).

Nel corso

del mese di aprile 2002, RI 1 è stato sottoposto ad accertamenti presso la

Clinica di medicina del lavoro di __________, i cui specialisti hanno diagnosticato

una angioneurosi da strumenti vibranti, patologia qualificata quale malattia

professionale (cfr. la documentazione acclusa al doc. 1).

Dopo

l’annuncio, l’Istituto assicuratore ha predisposto una serie di provvedimenti d’istruzione.

In data 9

settembre e 10 dicembre 2002, l’assicurato è stato sentito da un ispettore

dell’CO 1, allo scopo di raccogliere dati il più possibile completi riguardo

all’attività da lui svolta nel passato utilizzando utensili vibranti (cfr. doc.

3 e 10).

In data

30 dicembre 2002, la __________ dell’CO 1 ha richiesto al “__________” dello

stesso Istituto una valutazione tecnica della sollecitazione subita dagli arti

superiori a seguito dell’utilizzo di strumenti vibranti (doc. 16).

Con il

rapporto dell’11 febbraio 2003, l’ing. __________ è pervenuto alla conclusione

che, nel caso di specie, il rischio per disturbi circolatori è ampiamente

superiore al 50% per i 24 anni di esposizione, tenuto conto di un tempo di

esposizione di “sole” 1,6 ore/giorno (doc. 17).

Il 20

agosto, rispettivamente, il 12 settembre 2003, il ricorrente è stato periziato,

su ordine dell’assicuratore infortuni convenuto, dalla dott.ssa __________,

spec. FMH in medicina interna e angiologia, nonché Primario di medicina interna

presso l’Ospedale regionale di __________.

Secondo

questa specialista, che ha preliminarmente sottoposto RI 1 ad innumerevoli

provvedimenti diagnostici (cfr. doc. 25, p. 2-3), egli non presenta una

sintomatologia di Raynaud secondaria all’uso di strumenti vibranti, tenuto

conto del tempo di latenza con il quale i disturbi si sono manifestati, del

fatto che tali disturbi siano simmetrici a tutte le falangi, che appaiano

soprattutto al mattino e che siano accompagnati da un irrigidimento:

"

Valutazione:

Si tratta di un paziente che dichiara di aver

svolto un'azione di perforatore all'avanzamento in galleria autostradali,

ferroviarie ed idroelettriche, lavorando sempre per la Ditta __________ di __________,

quale operaio addetto alla demolizione di strutture murarie, quali viadotti,

terrapieni, ecc. Egli dichiara di aver fatto uso di perforatore ad aria

compressa e martello pneumatico per la durata di 5-6 ore al giorno.

Egli riferisce dall'inverno 2001, quindi a 6 anni

dopo la sospensione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per

i quali percepisce una rendita AI, la comparsa di sintomi caratterizzati da una

dolenzia in particolare mattutina a piegare le dita a livello delle

articolazioni interfalangeali prossimali. Una diminuzione del tatto a tutte le

dita, in particolare II-III e IV presente tutto l'anno in modo continuativo. Al

movimento segnala la comparsa di sensazioni formicolanti ma non elettrizzanti a

tutte le dita e la presenza di una discolorazione ischemica e dolori di tipo

urente, dall'articolazione carpo falangeale a tutte le dita all'esposizione al

freddo con miglioramento dopo movimento delle dita o dopo aver messo le dita

sotto le ascelle. I disturbi sono localizzati bilateralmente in modo simmetrico

in questo paziente ambidestro (uso della sinistra per pala, picco e mazza). I

disturbi sono molto minori ai pollici.

Il tempo di esposizione durante il periodo di

attività professionale è stato sufficiente anche se probabilmente 5-6 ore al

giorno di attività con strumenti vibranti sono da considerare una valutazione

eccessiva per acquisire una sindrome di Raynaud da strumenti vibranti. E'

atipico per questa sindrome la comparsa di tali disturbi 6 anni dopo la

cessazione dell'attività lavorativa per disturbi di tipo lombari, per i quali

il paziente è a beneficio di una rendita AI, che i disturbi siano assolutamente

simmetrici a tutte le falangi e che i disturbi siano soprattutto mattutini.

Atipico pure che sono accompagnati da un irrigidimento. Dolori e parestesie al

movimento non corrispondono una sintomatologia di Raynaud. All'esposizione al

test del freddo a 0 gradi a nessun dito è apparso una discolorazione di tipo

ischemico, benché il paziente accusasse i disturbi sopradescritti. Gli esami di

laboratorio non permettono al momento attuale di evidenziare una malattia

auto-immune, eventualmente sottogiacente ad un Raynaud secondario di altra

origine.

In conclusione al momento attuale quindi non

possiamo concludere per la presenza di un Raynaud secondario all'uso di

strumenti vibranti al di là dei dati anamnestici di ischemia da freddo non

dimostrata dai test apparativi fino ad ora eseguiti.

Diagnosi

-

Malattia di Raynaud anamnestica, stato da uso di

strumenti vibranti

-

FRCV: ipercolesterinemia

-

Patologia articolare metacarpo falangeale da

meglio appurare."

(doc. 25)

Facendo

capo ai dati anamnestici e all’apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________,

il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e medicina del lavoro, ha

sostenuto che è inverosimile che l’assicurato soffra di una malattia cagionata

da vibrazioni:

"

Aufgrund der anamnestischen Schilderungen und

Untersuchungen am Istituto di Medicina del Lavoro vom Frühling 2002 hat mit

deutlicher Latenzzeit nach der Berufsaufgabe eine vorübergehende

Durchblutungsstörung der Hände im Sinne einer Raynaud-Symptomatik vorgelegen,

welche zur Zeit mit angiologischen Spezialuntersuchungen nicht mehr nachweisbar

ist. Diese vorübergehende Störung hat somit zu Beginn der vollständigen

Arbeitsunfähigkeit keine Rolle gespielt und weisbar. Insgesamt ist es aufgrund

der Einschätzung der Angiologin Frau Dr. __________ nicht wahrscheinlich, dass

ein Vibrationsschaden vorliegt."

(doc. 29 – la

sottolineatura é del redattore)

Nel

quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha versato agli atti il

rapporto 14 marzo 2004 del dott. __________, attivo presso il Dipartimento di

medicina del lavoro degli __________, il cui tenore è il seguente:

"

Il lavoratore ha lavorato per 24 anni per

l'Azienda __________ utilizzando strumenti vibranti, un periodo sufficientemente

lungo, che anche sulla base dei dati della letteratura e dello Standard ISO

5349, può provocare in molti dei soggetti esposti l'insorgenza di vasculopatia

degli arti superiori tipo fenomeno di Raynaud.

Sia della storia clinica che degli accertamenti

ematochimici eseguiti si possono escludere altre cause responsabili

dell'insorgenza della patologia vascolare.

Spesso questi lavoratori sottovalutano la

presenza della sintomatologia vascolare, che spesso si interseca e si

sovrappone con quella artralgica o neurologica.

L'accertamento con fotopletismografia da noi

eseguita, evidenzia nel tracciato di base un appiattimento in 1° e 4° destro

con appiattimento dopo prova termica (5' in acqua e ghiaccio ad una temperatura

tra 10 e 12°) dei distretti 1°, 3°, 4°, 5° sx. L'accertamento diagnostico è

gravato da una percentuale di sensibilità del 70%, ma da una più elevata

specificità.

Ad ulteriore supporto della possibile relazione

della patologia con l'esposizione, abbiamo un quadro radiologico degli arti

superiori che evidenzia ai gomiti la presenza di sperone olecranico bilaterale,

quadro caratteristico di osteoartropatia da vibrazioni.

Pertanto è verosimile considerare il signor RI 1

affetto da sindrome da vibrazione agli arti superiori (Hand Harm Vibration Syndrome)

con manifestazioni vascolari ed osteoarticolari."

(doc. 35)

A seguito

di questa certificazione, l’Istituto assicuratore – credendo, a torto, che RI 1

era stato nel frattempo sottoposto a dei nuovi accertamenti diagnostici - ha

annullato la decisione formale rilasciata l’8 gennaio 2004 ed ha richiamato dal

nosocomio __________ l’intera documentazione riguardante l’assicurato (doc. 38

e 44).

In data

11 ottobre 2004, il medico del lavoro dott. __________ ha così preso posizione

in merito al contenuto del rapporto allestito dal dott. __________:

" 3. La motivazione datata 14.03.2004 del

dott. __________ è ora a

disposizione.

In questa motivazione si rinvia nuovamente

alla fotopletismografia delle mani. Dalla relazione non risulta però la data di questo esame. Si potrebbe pertanto

credere che si tratta di un nuovo

esame. Viene ora inoltre fatta valere non solo la presenza di una lesione da strumenti vibranti del sistema vasale delle mani ma

anche un danno da strumenti vibranti nella regione delle articolazioni dei

gomiti. Egli rinvia a radiogrammi come se si tratterebbe anche qui di un esame recente.

4. La

relazione del dott. __________ risulta nei nostri atti in diverse copie. Dal

documento dell'Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento, recante il n.

020261 si evince che l'esame dei

vasi (fotopletismografia) è stato eseguito presso l'Istituto di Medicina del

Lavoro, __________ in data 09.04.2002. Questo esame costituiva già la base per l'annuncio di una malattia professionale ed era già a disposizione

della perita, dott.ssa __________.

Anche i radiogrammi portano la data del

09.04.2002. Pertanto nella relazione attuale non ci si fonda su esami attuali ma vengono commentati unicamente degli

esami effettuati in passato.

5. L'annuncio di una malattia

professionale è stato effetto (recte:

effettuato)

solo con la diagnosi di una lesione dei

vasi dovuta a vibrazioni (angioneurosi). Al momento dell'abbandono

dell'attività professionale non si

era mai alla presenza di corrispondenti sintomi e giustamente non sono stati effettuati degli accertamenti angiologici.

La comparsa di una lesione da vibrazioni con latenza dopo l'esposizione non può essere spiegata sotto l'aspetto

fisiopatologico e non viene pertanto citata in nessuna delle corrispondenti opere

sull'angiologia o sulla medicina del

lavoro. Tale fatto viene pure citato dalla dott.ssa __________, oltre ai reperti normali durante l'esame molto preciso

dei vasi, come motivo importante contro la presenza di una lesione da

vibrazioni. In occasione dell'esame peritale, molto preciso, della dott.ssa __________ non è stato possibile

constatare in agosto e in settembre del 2003 una simile lesione dei vasi. Il

fatto che in occasione dell'esame dei vasi presso Istituto di Medicina del

Lavoro in __________ del 09.04.2002, ossia a quell'epoca, si era alla presenza di un effettivo disturbo della

funzione dei vasi delle mani (come osserva il dott. __________ nella sua relazione dei 14.03.2004, la specificità di

questo esame supera lievemente il 70

%, ossia in ¼ delle persone

esaminate possono esservi dei risultati falsamente positivi), è irrilevante per la valutazione di una malattia

professionale per il fatto che sia

in precedenza sia in seguito non è mai stata constatata la presenza di una lesione dei vasi e pertanto nel 2002 si sarebbe

trattato al massimo di un disturbo transitorio della funzione che non avrebbe nulla a vedere con l'attività

svolta in passato.

6. Il dott. __________ fa ora pure valere la presenza

di una lesione da

vibrazioni all'apparato motorio. Egli rinvia alle, apparentemente, tipiche

alterazioni ad uncino visibili sui radiogrammi nella regione dell'articolazione

del gomito (la presenza di sperone olecranico bilaterale). A tal proposito si deve osservare quanto

segue:

a) Una

lesione da vibrazioni all'apparato motorio delle estremità superiori premette

obbligatoriamente dei disturbi corrispondenti. Al momento dell'abbandono dell'attività professionale, il dott. __________,

reumatologo, ha proceduto ad approfondito esame reumatologico e osservato in

particolare che nella regione delle estremità

superiori non si è rilevato nulla di particolare. Dalla descrizione dettagliata

dell'assicurato effettuata all'epoca dall'assicurato dei suoi disturbi da lui

accusati risultano solo disturbi a

livello della colonna vertebrale con irradiazione nelle gambe. Nella descrizione odierna dell'assicurato dei

suoi disturbi si riscontrano dolori nella

regione delle mani e delle dita. Nel caso di danni all'apparato motorio,

braccia, dovuti a vibrazioni, sono

interessati in particolare i gomiti, l'articolazione acromioclavicolare nonché

l'articolazione radio-ulnare vicina al pugnetto. L'assicurato accusa

attualmente quasi esclusivamente dolori nella regione delle mani e non nella regione delle articolazioni citate per cui il

quadro dei disturbi non corrisponde ad un danno da vibrazioni.

b) Sotto l'aspetto radiologico non si

rilevano alterazioni specifiche che

parlano a favore di un danno da

vibrazioni. Le calcificazioni a livello dell'inserzione del tendine dei muscoli estensori nella regione

dell'articolazione del gomito (alterazioni a forma di sperone come descritte dal dott. __________)

si riscontrano spesso anche indipendentemente dall'esposizione professionale a

vibrazioni. Nel gruppo d'età dell'assicurato si riscontrano pure spesso delle

lievi alterazioni artrotiche, che di regola con questa importanza leggera sono asintomatiche, nella

regione del capitello del radio. Infatti l'assicurato non ha mai dichiarato dei disturbi a livello dei gomiti."

(doc. 46)

Unitamente

al ricorso, l’assicurato ha prodotto un nuovo referto del Dipartimento di

medicina del lavoro degli __________, afferente ad ulteriori accertamenti

eseguiti iI 9 dicembre 2004 (radiografie rachide cervicale, spalle, gomiti e

polsi, nonché fotopletismografia).

I medici

esaminatori hanno nuovamente concluso per l’esistenza di una malattia da

strumenti vibranti con componente vascolare ed osteoarticolare:

"

ACCERTAMENTI ESEGUITI

Esami strumentali

FOTOPLETISMOGRAFIA: risposta patologica al test

da freddo.

RX RACHIDE CERVICALE: rettilineizzazione della

fisiologica lordosi. Apparente fusione dei somi di C3-C4. Riduzione del tenore

calcico. Note di cervicoartrosi e di uncoartrosi.

RX SPALLE: Note artrosiche delle articolazioni

scapolo-omerali bilateralmente con sclerosi delle cavità glenoidee e del

trochite omerale. A sinistra, a carico delle parti molli della testa omerale si

riconoscono delle immagini radioopache di significato calcico da riferire a

peritendinite calcarea.

RX GOMITI: Presenza di sperone olecranico

bilateralmente. Sempre bilateralmente con reperto più evidente a sinistra a

carico delle parti molli del condilo mediale dell'omero si riconoscono delle

Considerandi

grossolane immagini di densità calcica; un'analoga immagine a sinistra è

altresì apprezzabile a livello dell'epicondilo radiale.

RX POLSI: Iniziali manifestazioni artrosiche

delle articolazioni carpo-metacarpiche del primo raggio.

DIAGNOSI: MALATTIA DA STRUMENTI VIBRANTI CON

COMPONENTE VASCOLARE ED OSTEOARTICOLARE."

(doc. B)

Con certificazione

del 16 marzo 2005, il dott. __________, specialista in medicina legale e del

lavoro a __________, dopo avere avallato la valutazione dei sanitari __________,

ha sostenuto che gli accertamenti effettuati presso l’Ospedale regionale di __________

"non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti –

presso la Clinica del Lavoro di __________ " (doc. A).

In data

28.

aprile 2005, il dott. __________ ha criticamente commentato quanto fatto

valere dai medici privatamente consultati dal ricorrente, sottolineando, in

particolare, come la dott.ssa __________ abbia sottoposto RI 1 a ben 8 diversi

test della funzione circolatoria delle mani, mentre i sanitari italiani, da

parte loro, hanno eseguito un solo test (la fotopletismografia) le cui

risultanze non sono del resto state né puntualmente commentate, né tantomeno

protocollate:

"

Die Spezialisten für Berufskrankheiten sind die

entsprechenden Fachärzte für Arbeitsmedizin. In dieser Funktion haben die

Arbeitsmediziner der CO 1 eine technische Abklärung der beruflichen

Vibrationsbelastung durchführen lassen. Diese berufliche Vibrationsbelastung

des Versicherten war erheblich und wäre geeignet, einen Vibrationsschaden zu

verursachen. Dies ist unbestritten.

Nun stellt sich die Frage, ob überhaupt beim

Versicherten ein vibrationsbedingter Gesundheitsschaden vorlag und es geht v.a. darum, herauszufinden, ob dieser auch

zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe mit Wahrscheinlich vorgelegen hat.

Wir sind in der guten Lage, dass wir zum Zeitpunkt

langer dauernder Arbeitsunfähigkeiten und schliesslich der vollständigen

Berufsaufgabe ausführliche Arzt- und Spitalberichte und ein rheumatologisches Gutachten haben. Es handelt sich um

fünf ausführliche Arztberichte des __________ der __________, Dr. med. __________,

Spezialarzt für orthopädische Chirurgie vom 14.06.94

bis 18.06.96, ein Spitalbericht der __________ vom 12.08.94 (Hospitalisation vom 18.07. - 12.08.94), ein Spitalbericht der Clinica __________

vom 01.04.96 (Hospitalisation vom 31.01. - 09.03.96) sowie um das rheumatologische Gutachten von Dr. med. __________,

Spezialarzt für Physiotherapie, Rehabilitation und Rheumatologe __________ vom 15.09.97. In all diesen Berichten wurde

ausführlich die Anamnese des Versicherten aufgenommen und der Bewegungsapparat untersucht. In keinem Bericht

werden irgendwelche Beschwerden der oberen Extremitäten erwähnt und zwar weder

Schmerzen, wie sie bei einem Vibrationsschaden der Gelenke zu erwarten waren,

noch ein Weisswerden der Finger, welches bei einem Vibrationsschaden der Gefässe in eindrücklicher Weise von den

jeweils Betroffenen geschildert wird. Explizit beschreibt Dr. __________, dass

bezüglich der Gelenke der oberen Extremitäten die passive Mobilität unauffällig, der Faustschluss symmetrisch und

normal und der Druck auf die Fingergrundgelenke

(Gaenslen-Test) negativ waren. Auch wenn die erwähnten Untersuchungen wegen der

damaligen Rückenproblematik (welche ja dann auch der Grund für die

Invalidenrente war) durchgeführt

wurden, waren mit Sicherheit erhebliche Beschwerden der oberen Extremitäten irgendeinmal

den jeweils sehr genau untersuchenden Ärzten mitgeteilt worden oder sie waren

diesen bei der Untersuchung aufgefallen. Damit fehlten zu diesem Zeitpunkt die

klinischen Hinweise für einen

Vibrationsschaden. Die entsprechenden Berichte sind diesem Kommentar beigelegt.

Dazu passt nun auch

die sehr sorgfältige und ausgedehnteste Untersuchung bezüglich eines gefässbedingten Vibrationsschadens durch die leitende Ärztin der

Angiologie des Ospedale Regionale di __________, Frau Dr. med. __________,

welche den Versicherten am 20.08.03 und am 12.09.03 eingehendst untersucht

hatte (CO 1-Akte 25).

Da ursprünglich nur ein Vibrationsschaden der

Gefässe zur Diskussion stand, wurde folgerichtig von den Arbeitsärzten der CO 1

diejenige Facharztrichtung mit einem Gutachten beauftragt, welche die höchste

Kompetenz in der Beurteilung von Gefässerkrankungen hat. Dies sind die Facharzte für Angiologie und in der Person und der

Stellung am Ospedale Regionale di __________ ist Frau Dr. med. __________ in hohem Masse qualifiziert.

Sie hat keine Hinweise

auf einen gefässbedingten Vibrationsschaden gefunden. Eine spezifischere Untersuchung gibt es heute nicht, da Frau Dr. __________ insgesamt acht

verschiedene Funktionstests der Zirkulation

der Hände durchgeführt hat und diese Tests im Anhang ihres Berichtes

auch allesamt genau protokolliert aufgeführt hat.

Demgegenüber sind die

Untersuchung der Clinica di Medicina del Lavoro in __________ vom 09.12.04 und

der Brief von Dr. __________ vom 16.03.05 wenig umfassend gewesen und es hat

lediglich ein Funktionstest

(Fotoplethismographia) der Hände stattgefunden und dieser Test wurde jeweils weder genau kommentiert noch protokolliert ("pathologische Antwort

beim Kältetest"). Verweis auf CO 1-Akte

1.

und beigelegten Bericht des Istituti __________ vom 09.12.04.

Zusätzlich geht aus den beiden Berichten nicht hervor, ob die untersuchenden

Ärzte vom 9.4.2002 ein Dr. __________ und vom 9.12.2004 ein Dr. __________

Facharzte für Angiologie waren (Bezeichnung lediglich „il medico addetto"

resp. „il medico esaminatore"). Üblicherweise werden auch in Italien die Facharzttitel aufgeführt, wenn sie

vorhanden sind (wie z.B. Dr. __________,

__________, welcher sich als Facharzt für Gerichts- und Arbeitsmedizin ausweist).

Die Beurteilung von Frau Dr. __________

ist bezüglich des gefässbedingten

Gesundheitsschadens umfassend,

beruht auf einer allseitigen Untersuchung, die geklagten Beschwerden wurden

berücksichtig, der Bericht wurde in Kenntnis der Vorakten und unter Berücksichtigung

der Anamnese abgegeben und die

Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge leuchtet ein und die

Schlussfolgerungen sind begründet.

Bezüglich des zusätzlich geltend gemachten Vibrationsschadens

im Bereiche der Gelenke der oberen Extremitäten kann ich nur nochmals auf

meine Ausführungen in der ärztlichen Beurteilung vom 11.10.04 (CO 1-Akte 45) unter Punkt 6 und bei den

Schlussfolgerungen unter Punkt 2 hinweisen

sowie auf die verschiedenen Arzt und Spitalberichte, welche ich eingangs

erwähnt habe (in der Beilage zu

diesem Kommentar) und welche zum Zeitpunkt der Berufsaufgabe keine Schmerzen

oder Bewegungseinschränkungen erwähnen, welche bei einem Vibrationsschaden der

Gelenke der oberen Extremität zu diesem

Zeitpunkt hätten vorliegen müssen.

Eine erneute

Begutachtung, wo auch immer, kann keine neuen Erkenntnisse bringen."

(doc. 53)

2.7

In primo

luogo, questa Corte osserva che - contrariamente a quanto sostenuto

dall’Istituto assicuratore (cfr. III, p. 4) - nella concreta evenienza, ci si

trova in presenza di un caso di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.

In

effetti, le malattie cagionate da vibrazioni, segnatamente gli effetti sulla

circolazione periferica, sono comprese nell’elenco di cui alla cifra 2

dell’allegato 1 all’OAINF.

D’altra

parte, questa Corte ritiene che la valutazione dell’angiologa dott.ssa __________

(doc. 25) e del medico del lavoro dott. __________ (doc. 29, 46 e 53) - secondo

cui RI 1 non è affetto da una sindrome di Raynaud (angioneurosi) e, anche

nell’ipotesi in cui egli lo fosse stato (al momento dell’esecuzione degli

accertamenti presso la Clinica di medicina del lavoro di __________ dell’aprile

2002), tale patologia non sarebbe comunque riconducibile, con un grado

sufficiente di verosimiglianza, all’utilizzo di strumenti vibranti (cfr. doc.

25: “In conclusione, al momento attuale quindi non possiamo concludere per la

presenza di un Raynaud secondario all’uso di strumenti vibranti al di là dei

dati anamnestici di ischemia da freddo non dimostrata dai test apparativi fino

ad ora eseguiti”) - possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr.

STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Il TCA è

dell'opinione che la tesi difesa dagli specialisti interpellati

dall’assicuratore infortuni convenuto, sia corretta e che essa adempia i

presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza

probante a un rapporto medico.

In

particolare, questa Corte osserva che la dott.ssa __________ - specialista

proprio nella materia (angiologia) che qui interessa, nonché medico Primario

presso l’Ospedale regionale di __________ -, in occasione delle consultazioni

del 20 agosto e del 12 settembre 2003, ha sottoposto l’assicurato, in piena

conoscenza dei suoi dati anamnestici (al medico è stata infatti trasmessa tutta

la documentazione a disposizione, cfr. doc. 20 e 21), a molteplici test di

valutazione della circolazione delle mani, i cui esiti sono peraltro stati

messi a protocollo e allegati al referto peritale, e, d’altra parte, ha

illustrato, con dovizia di argomenti, le ragioni che l’hanno portata a negare

che l’insorgente soffra di una angioneurosi secondaria all’uso di strumenti

vibranti (cfr. doc. 25 e allegati).

In

proposito, é pure importante sottolineare che gli argomenti ritenuti dalla

dott.ssa __________ - ovvero il tempo di latenza, i disturbi simmetrici a tutte

le falangi, la loro apparizione soprattutto al mattino e l’irrigidimento

concomitante - sono esattamente gli stessi che, tempo prima, avevano

determinato la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro,

a dubitare dell’effettiva esistenza di una sindrome di Raynaud secondaria e,

pertanto, a disporre l’esecuzione della valutazione peritale in questione (cfr.

doc. 18: "Obwohl die Exposition für den Erwerb eines vibrationsbedingten

Raynaud-Syndroms genügt, sprechen 4 Faktoren eher für das Vorliegen eines

primären oder nicht-vibrationsbedingten Raynaud-Syndroms: 1. Der symetrische Befall der Finger beider Hände (je 4 Langfinge

bds.), 2. Symptomatik bis zur proximalen Phalanx, 3. Auftreten der Beschwerden

v.a. am Morgen zusammen mit Steifigkeit und Schmerzen bei der Bewegung und 4.

Das späte Auftreten der Symptome, d.h. 3-4 Jahre nach Niederlegung der Arbeit

wegen Rückenbeschwerden (IV-Rente)" – la sottolineatura é del redattore e

doc. 20).

Per

quanto riguarda invece le certificazioni dei medici del Dipartimento

di medicina del lavoro degli __________, il TCA deve constatare che –

contrariamente a quanto fatto valere dal dott. __________ il 16 marzo 2005 (doc.

A: "Poiché gli accertamenti medici effettuati per conto della CO 1 a __________

non sono stati così specifici come quelli effettuati – e ripetuti –

presso la Clinica del lavoro di __________, …" – la sottolineatura è del

redattore) – essi hanno sottoposto RI 1 ad un’unica prova (ossia una

fotopletismografia dopo test da freddo; cfr. doc. 1 e B), prova che, del resto,

è stata eseguita anche dalla dott.ssa __________, assieme a tante altre (cfr.

doc. 25 e allegati).

D’altro canto, non si può

nemmeno ignorare che la conclusione a cui essi sono pervenuti in occasione dei

consulti del 9 aprile 2002 e del 9 dicembre 2004 ("angioneurosi da

strumenti vibranti", rispettivamente, "malattia da strumenti vibranti

con componente vascolare ed osteoarticolare"), risulta completamente priva

di motivazione.

A seguito dell’emanazione

della decisione formale dell’8 gennaio 2004, la perizia della dott.ssa __________

è stata sottoposta al dott. __________, medico attivo presso il citato

nosocomio __________, per una presa di posizione (scritto 23.3.2004 dell’RA 1

all’CO 1, accluso al doc. 35).

Il rapporto da lui

allestito data del 14 marzo 2004 (referto accluso al doc. 35).

Il dott. __________

ha motivato la diagnosi di "angioneurosi da strumenti

vibranti" (peraltro ritenuta soltanto "possibile" o, tutt’al

più, semplicemente "verosimile") con i trascorsi lavorativi del suo

paziente, con l’esito della fotopletismografia, con il fatto che sovente la

sintomatologia vascolare viene confusa dall’interessato con quella artralgica o

neurologica, nonché con la circostanza che, in assenza di altre cause, quella

professionale è l’unica che entra in linea di conto, ma ha

completamente omesso di pronunciarsi in merito ai puntuali argomenti sviluppati

(segnatamente) dall’esperta incaricata dall’CO 1.

In proposito, questa Corte

segnala che l’assicuratore LAINF stesso ha riconosciuto che l’esposizione

subita dall’assicurato durante gli anni in cui ha lavorato in Svizzera, era

idonea a provocare un’angioneurosi a livello delle mani (cfr., ad esempio, i

doc. 17 e 29).

Tuttavia, ciò non è stato

considerato sufficiente per ammettere l’esistenza di una malattia

professionale, poiché i disturbi denunciati dall’insorgente, vuoi per il

momento in cui sono apparsi, vuoi per la loro specifica natura, sono stati

giudicati (da ben tre diversi specialisti) incompatibili con una tale

diagnosi (cfr. doc. 18, doc. 25 e doc. 29), prescindendo

dal fatto che i test eseguiti dalla dott.ssa __________ non hanno consentito di

oggettivare una sindrome di Raynaud.

Inoltre,

l’affermazione secondo la quale è frequente che un lavoratore confonda la

sintomatologia legata al danno vascolare con quella artralgica o neurologica,

non può giustificare, nella concreta evenienza, il lungo tempo di

latenza (3/4 anni).

Le tavole processuali

dimostrano in effetti che RI 1, durante gli anni in cui ha

svolto la professione di minatore e in quelli immediatamente successivi alla

sua cessazione, non ha lamentato problemi di alcun genere agli arti

superiori (cfr. doc. 10 e i rapporto acclusi al doc. 53, in particolare quello

allestito nel settembre 1997 dal dott. __________ per conto dell’UAI, da cui si

evince quanto segue: "Articolazioni periferiche: arti superiori: mobilità

passiva delle articolazioni s.p. Gaenslen negativo, Gripping simmetrico e

normale"), ragione per cui non si comprende come egli avrebbe potuto

confondere le diverse sintomatologie.

Per il

resto, questo Tribunale ritiene poco convincente una diagnosi formulata per

esclusione, soprattutto se si tiene conto dei numerosi fattori che parlano

contro l’esistenza di un’angioneurosi secondaria.

In conclusione, a mente

del TCA, le certificazioni dei medici del Dipartimento di

medicina del lavoro degli __________, non appaiono suscettibili di scalfire il

valore probante dei rapporti allestiti dai sanitari interpellati dall’Istituto

assicuratore convenuto.

Pertanto, in esito alle

considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l'insorgente è affetto da una malattia

professionale giusta l’art. 9 LAINF.

2.8

Nella certificazione 14 marzo

2004.

del dott. __________ (referto accluso al doc. 35), rispettivamente, in

quella datata 9 dicembre 2004 degli __________ (doc. B),

si fa riferimento ad una malattia da strumenti vibranti di natura osteoarticolare,

quando in precedenza vi era in discussione unicamente una problematica

vascolare (cfr. doc. 1).

Il dott. __________, spec.

FMH in medicina interna e del lavoro, ha in più di un’occasione sostenuto che

non si può parlare di un danno da vibrazioni all’apparato motorio delle

estremità superiori (cfr. doc. 46 e 53).

Al riguardo, al di là

della questione a sapere se le alterazioni artrosiche oggettivate a livello

degli arti superiori costituiscono o meno una conseguenza dell’attività

professionale esercitata, questo Tribunale constata che esse sono attualmente

asintomatiche, visto che i disturbi denunciati sono localizzati, per ammissione

del ricorrente stesso, esclusivamente alle dita delle due mani (cfr. doc. 10:

"I disturbi sono localizzati unicamente alle dita delle due mani ed in

egual misura sia a destra che a sinistra") e, pertanto, né necessitano di

cure mediche, né provocano inabilità lavorativa.

Si tratta quindi di

reperti irrilevanti da un profilo del diritto a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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