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Decisione

35.2005.23

Vittima di incidente stradale con contusioni multiple. Disturbi alla spalla destra. Perizia giudiziaria. Ammessa natura traumatica della problematica spalla destra. Rinvio della causa per determinare

20 aprile 2006Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In replica,

la ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale “di coloro che hanno riferito

l’insorgere dei dolori al braccio destro nell’imminenza dell’incidente, …”,

l’audizione testimoniale (o una richiesta scritta) dei dottori __________ e __________,

nonché l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (VI).

1.6. Con

ordinanza del 16 giugno 2005, il TCA ha ordinato una perizia medica,

affidandone l’allestimento al Prof. dott. __________, Primario del Servizio di

chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di Friborgo (VII).

Con

scritto del 21 luglio 2005, il dott. __________ ha informato questa Corte di

non poter dare seguito al mandato conferitogli (XIII).

1.7. Con

ordinanza del 27 luglio 2005, lo scrivente Tribunale ha affidato l’esecuzione

della perizia giudiziaria al Servizio di traumatologia dell’Ospedale

universitario di __________ (XIV).

1.8. Il 21

dicembre 2005, al TCA è pervenuto il referto peritale (XVI), il quale è stato

immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVII).

1.9. La CO 1 ha

preso posizione il 18 gennaio 2006, producendo un rapporto del proprio medico

di fiducia (XVIII + allegato), mentre l’assicurata, da parte sua, è rimasta

silente.

1.10. Il 20 gennaio

2006 questa Corte ha ripreso contatto con i periti giudiziari, i quali sono

stati invitati a pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate dal dott. __________

per conto dell’assicuratore convenuto (XIX).

Il

complemento peritale del PD dott. __________ è datato 7 febbraio 2006 (XX).

Alle

parti è stato concesso di presentare le loro osservazioni (cfr. XXII e XXIII).

1.11. Nel corso del

mese di marzo 2006, il TCA ha di nuovo interpellato gli esperti giudiziari, ai

quali è stato chiesto di esprimersi a proposito del preteso periodo di latenza

intercorso tra l’infortunio e la prima apparizione dei disturbi alla spalla

destra (XXIV).

Questo

Tribunale ha ricevuto la relativa risposta il 24 marzo 2006 (XXV).

RI 1 ha

comunicato di non avere osservazioni da formulare (XXVIII).

L’assicuratore

infortuni si è invece espresso in data 18 aprile 2006 (XXX).

in

diritto

2.1. In ordine

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni

sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V

466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.

1.2.)

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto

luogo il 16 luglio 2001 e che in discussione vi è il

riconoscimento del diritto a prestazioni in relazione a questo evento, tornano

applicabili le norme della LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002.

È

comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna

modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale

presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA

del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi

menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la

sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi localizzati alla spalla

destra, oggetto dell’annuncio d’infortunio del 30 luglio 2002, costituivano o

meno una conseguenza naturale del sinistro assicurato avvenuto nel luglio del

2001.

La CO 1

lo nega riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 23 agosto 2004 del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc. ZM

36/1), rispettivamente, nel complemento da lui stesso elaborato in data 30

novembre 2004 (cfr. doc. ZM 40).

In

effetti, a mente del medico di fiducia dell’assicuratore infortuni, sarebbe “piuttosto

improbabile” che i disturbi di cui l’assicurata soffre siano stati causati

dall’incidente stradale del mese di luglio 2001, e ciò probabilmente sin

dall’inizio:

"

Ritengo quindi che l'incidente automobilistico

probabilmente non sia stato adeguato a causare la situazione clinica odierna.

Si sono soltanto evidenziati in pronto soccorso __________ delle leggere

contusioni trattate con pomata ambulatoriamente senza neppure medicamenti

antidolorifici per bocca.

Durante la prima visita dal Dr. __________ viene

dichiarata una dolenzia diffusa alla spalla destra e viene diagnosticata

un'osteocondrosi sterno-costale a destra con bruciori al petto sicuramente non

di origine post-traumatica (sindrome di Tietze).

Fa seguito un periodo di più di 5 mesi senza che

la paziente si sia rivolta ad alcun medico ciò che potrebbe far pensare ad un

intervello libero.

La MRI dimostra delle patologie di carattere

degenerativo senza una rottura completa della cuffia dei rotatori.

Il Dr. __________ che vede la paziente a distanza

di più di 1 anno dichiara che i dolori sono comparsi soltanto 3-4 mesi prima e

non sono in relazione causale con l'infortunio.

In considerazione anche del fatto che

l'insorgenza della spalla congelata può essere anche non causata da un

avvenimento infortunistico come considerato dalla letteratura e considerato

proprio che la stessa patologia è insorta spontaneamente senza alcun infortunio

al lato contro-laterale mi fa dedurre che il rapporto di causalità tra

l'attuale sintomatologia, in particolare spalla congelata al lato destro, sia

da mettere in relazione piuttosto improbabile con l'avvenimento infortunistico

del 16.7.2001."

(doc. ZM

40 – il corsivo è del redattore)

La tesi difesa

dall’assicuratore LAINF convenuto è contestata da RI 1, la cui posizione

risulta supportata, in particolare, dalla perizia 11 marzo 2004 che il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha elaborato per conto

dell’Ufficio AI (cfr. doc. ZM 38/2, p. 6: “I disturbi alla spalla destra

spiegati con una periartropatia omeroscapolare anchilosante a destra su

capsulite retrattile e lacerazione preinserzionale senza rottura della cuffia

rotatoria, sono molto probabilmente dovuti, nella misura del 75%,

all’incidente della circolazione del 16 luglio 2001. Un nesso causale tra

la problematica alla spalla sinistra, al rachide cervico-dorsale e l’infortunio

in questione, è improbabile, probabilità inferiore al 25%.” –

il corsivo è del redattore).

Sempre in questo contesto,

è utile rilevare che il dott. __________, in occasione della visita di

controllo del 20 settembre 2002, eseguita su incarico dell’assicuratore RC, ha

sottolineato l’assenza di fattori estranei all’infortunio in discussione

(cfr. doc. ZM 8, p. 3).

In seguito, con rapporto

del 18 gennaio 2003, lo stesso dott. __________ ha dichiarato che, citiamo: “…

non si può dimostrare che la lesione alla spalla destra si sia prodotta

nell’incidente in causa.” (doc. ZM 19).

Infine, in data 12

febbraio 2003, il fiduciario della __________, presa conoscenza del contenuto

di una certificazione dell’ortopedico dott. __________, è di nuovo ritornato

sui propri passi, sostenendo che, citiamo: “… in base a questa nuova presa di

posizione, la situazione a fronte dell’intervento in ambito Lainf, e

conseguentemente responsabilità civile veicoli, è chiara e fa stato quindi

quanto a suo tempo relazionato in sede peritale (20.9.2002).” (doc. ZM 24).

Un atteggiamento

altrettanto incoerente è stato mostrato dal già menzionato dott. __________.

Infatti, in occasione del

consulto del 12 marzo 2002, egli ha affermato l’impossibilità di ricondurre la

patologia alla spalla destra all’incidente della circolazione del luglio 2001

(doc. ZM 18).

Sempre lo stesso dott. __________,

in data 6 febbraio 2003, ha rilevato che, citiamo: “… contrariamente a quanto

scritto nella cartella clinica del 12.3.02, in effetti non si può escludere una

causalità infortunistica, come risulta da questo referto. Interrogando ancora

la paziente e il medico curante, affermo che molto probabilmente si tratta di

una genesi post-traumatica dei disturbi alla spalla ds. lamentati dalla

paziente. Quindi il caso sarebbe da assumere dall’assicurazione __________.”

(doc. ZM 23).

2.7. Vista la presenza nell'incartamento

di referti fra loro contradditori, allo scopo di chiarire la fattispecie dal

profilo medico, questo Tribunale, in data 27 luglio 2005, ha ordinato

l’esecuzione di una perizia a cura del Servizio di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale universitario di __________.

La

perizia giudiziaria è stata eseguita dai dottori __________, medico-assistente,

e __________, Capo-clinica, sotto la supervisione del PD dott. __________,

medico aggiunto (cfr. XV).

Dopo aver

ricostruito l'anamnesi dell'assicurata (XVI, p. 2-3) ed averne descritto lo status

clinico e radiologico (XVI, p. 3-7), i periti giudiziari hanno posto la seguente

diagnosi:

"

Algodystrophie épaule D (capsulite

rétractile)."

(XVI, p. 7)

Con il

termine di algodistrofia (o distrofia simpatica riflessa) si sottolinea la presenza di un dolore localizzato (solitamente a

carico di un arto o di parte di un arto) e persistente. Il dolore viene spesso

descritto come un bruciore. Nella maggior parte dei casi è possibile risalire

ad un fattore scatenante, spesso un banale trauma. Ad un certo punto del

normale corso della sindrome, possono presentarsi o meno dei segni quali edema,

cambiamenti nel flusso sanguigno superficiale e nell’attività sudomotoria,

atrofia di ossa, muscoli, e cute, allodinia e/o iperestesia (cfr. http://italmed.edraspa.it/approfondimenti/news.articolo.doc.cfm?topic_ID=52&Art_ID=262).

Gli

esperti designati dal TCA hanno, innanzitutto, affermato che la sintomatologia

accusata dalla ricorrente a livello della spalla destra è riconducibile a un

danno alla salute di natura organica, specificatamente al danno oggettivato

grazie all’esame di RMN del 24 giugno 2002 (recte: 19 giugno 2002; cfr.

XVI, risposta al quesito n. 2).

In tal modo, i dottori __________ e __________ hanno escluso che essa possa essere espressione di difficoltà

presenti sul piano psichico, contrariamente a quanto era invece stato

ipotizzato dal dott. __________ (cfr. doc. ZM 36/1, p. 5: “Dal punto di vista

ortopedico non vedo fattori estranei che possono concorrere agli attuali

disturbi. Come già premesso forse vi è un fattore psichico preponderante che

dovrebbe essere meglio indagato.”).

D’altro

canto, essi hanno indicato che i disturbi lamentati dalla ricorrente - un

importante irrigidimento della spalla destra, verosimilmente attribuibile a

un’algodistrofia post-traumatica (oggettivata grazie alla RMN del giugno 2002)

– si trovano probabilmente in una relazione di causalità naturale con l’evento

infortunistico assicurato:

"

Comme déjà décrit au point V.2), l’IRM de l’épaule

D montre une inflammation synoviale articulaire et péri-articulaire et une

bursite sous-acromiale deltoïdienne et une tendinopathie sous-épineuse qui sont

tous des signes indirects d’un début d’algodystrophie; l’algodystrophie est une

maladie qui se manifeste après un traumatisme. Du point de vue de l’examen

clinique, on constate une raideur importante de l’épaule D qui est

vraisemblablement liée à l’algodystrophie post traumatique. Donc, on peut

dire que le dommage à l’épaule D est vraisemblablement lié à la causalité

naturelle avec l’accident."

(XVI,

risposta al quesito n. 3 – il corsivo è del redattore)

Rispondendo ai quesiti

peritali n. 4 e 5, gli esperti giudiziari hanno quindi negato che a provocare i

disturbi alla spalla destra concorrano dei fattori extra-traumatici, smentendo

in tal modo il medico fiduciario della CO 1, il quale, in sede di complemento

peritale 30 novembre 2004, aveva avanzato la possibilità che i citati disturbi

fossero condizionati da un’osteocondrosi sterno-costale destra (Sindrome di

Tietze; cfr. doc. ZM 40, p. 3), rispettivamente, che RI 1

abbia, nel frattempo, raggiunto lo status quo ante/sine a margine

dell’infortunio del luglio 2001.

Infine,

secondo i sanitari consultati dal TCA, la spalla sinistra presenta verosimilmente

la stessa patologia della spalla controlaterale, da ricondurre a un suo

sovraccarico (XVI, risposta al quesito n. 6).

2.8. Unitamente alle proprie

osservazioni, mediante le quali è stato chiesto al TCA di ordinare una

superperizia (XVIII), la CO 1 ha prodotto un rapporto, datato 9 gennaio 2006,

del dott. __________.

Questo sanitario ha

contestato in più punti la perizia giudiziaria, e meglio:

" (…).

1. Nella perizia di __________ non si tiene assolutamente in conto

l’anamnesi. In particolare si potrebbe anche dubitare che la paziente

abbia avuto un trauma alla spalla destra. Dagli atti, in particolare

dalla cartella clinica dell’__________ non ci cita assolutamente la

spalla destra ma si dice che a parte i problemi pre-tibiali dello zigomo

destro e della mano destra e il ginocchio destro, l’ulteriore valutazione

dell’apparato locomotorio non presenta nulla di particolare. Ciò significa

che anche le spalle evidentemente sono state ispezionate.

Considerandi

2.

Alla fine della perizia si dice che la diagnosi si fonda sulla

MRI del giugno 2002 che permette di constatare una infiammazione sinoviale

articolare e peri-articolare, una borsite sotto-acromiale deltoidea

con tendinopatia del sotto-spinoso senza segni di lesione ossea

o della cuffia dei rotatori. Come espresso anche dagli specialisti di __________

la sostanza ossea quindi non risulta intaccata. Ora, per quel che mi

risulta, nella algodistrofia detta anche morbo di Sudeck, vi è

un importante interessamento osseo. Penso quindi che la diagnosi di

algodistrofia o morbo di Sudeck sia non corretta. Parlerei qui meglio di

spalla congelata o capsulite retrattile.

3.

Gli specialisti al punto 5, capoverso 2 rispettivamente

capoverso 6 si contraddicono.

Al punto 5, capoverso 2 dicono che l’algodistrofia è di

origine post-traumatica.

Più sotto al punto 5, capoverso 6, dicono che l’affezione alla

spalla sinistra è la stessa della spalla destra, si deve quindi

convenire che vi è un’algodistrofia anche alla spalla sinistra, spalla

che tuttavia non risulta essere stata coinvolta

nell’eventuale infortunio. Allora o bisogna dire che

l’agodistrofia può insorgere anche senza infortunio

oppure bisogna sostenere che la patologia alla spalla sinistra non sia la

stessa della spalla destra e questo per ovvi motivi.

Qualora tuttavia si convenisse che non si tratta di un’algodistrofia

o morbo di Sudeck ma piuttosto di una capsulite, questa potrebbe avere

delle eziologie molto varie, non esclusa quella psicologica.”

(XVIII bis)

In data 20 gennaio 2006,

questa Corte ha sottoposto agli esperti giudiziari le obiezioni del medico

fiduciario della CO 1, chiedendo loro se esse fossero suscettibili di

modificare in qualche modo le conclusioni peritali (XIX).

Questo il contenuto del complemento

peritale 7 febbraio 2006, mediante il quale il PD dott. __________

ha risposto, punto per punto, alle critiche espresse dal dott. __________:

"

En ce qui concerne le point 1, Monsieur __________

critique le fait que l’on n’a pas tenu compte de l’anamnèse, surtout

orthopédique et traumatologique; je reprends le point 1 paragraphe d: “en tant

que conductrice, elle a subi un choc sur le flanc droit. Après l’accident, la

patiente est amenée à l’hôpital __________ à __________ où elle se plaint de

douleurs à la jambe droite, au genou droit et à la main droite. Le lendemain,

elle a commencé à avoir des douleurs au bras droit, raison pour la quelle elle

est allée consulter le Dr __________ qui a diagnostiqué une contusion à

l’épaule droite.”

Effectivement, la patiente ne présentait pas de

douleurs à l’épaule droite le jour de l’accident et le jour de la consultation

à l’hôpital __________ à __________ mais seulement 24 heures après. En autre,

il est tout à fait normal que des douleurs articulaires se développent après un

ou plusieurs jours après l’accident.

Pour ce qui concerne le point 2, il n’est pas

nécessaire d’avoir une importante atteinte osseuse pour diagnostiquer une

algodystrophie.

Selon la littérature, un traumatisme minime (choc

direct ou indirect) peut déclencher une algodystrophie sans avoir une atteinte

osseuse; il n’y a pas de parallélisme entre la sévérité du traumatisme et la

survenue d’une algodystrophie.

Le Dr __________ précise en outre qu’il vaut mieux

parler de capsulite rétractile (appelée aussi épaule gelée) mais il faut savoir

que cette pathologie est une conséquence d’une algodystrophie réflexe et

sympathique.

Pour ce qui est du point 3, on ne comprend pas très

bien la critique faite par le Dr. __________.

Pour l’épaule droite, l’IRM effectuée en juin 2002

montre une inflammation sinoviale péri-articulaire, une bursite sous-acromiale

et une tendinopathie sous-épineuse qui sont tous des signes indirects d’un

début d’algodystrophie; du point de vue de l’examen clinique, on constate une

raideur importante de l’épaule droite qui est vraisemblablement liée à

l’algodystrophie (phase secondaire de la maladie) post-traumatique. Ainsi, vu

les signes indirects d’un début d’algodystrophie sur l’IRM et une raideur

importante de l’épaule droite au niveau clinique, on peut conclure que la pathologie

à l’épaule droite est vraisemblablement liée à l’algodystrophie

post-traumatique.

Pour ce qui est de l’épaule gauche, elle présente la

même clinique que l’épaule droite en rasion d’une surcharge du membre supérieur

gauche. On peut donc parler d’algodystrophie non traumatique pour l’épaule

gauche (due à une surcharge du membre supérieur gauche en épargnant le membre

supérieur droit) qui a évolué vers une capsulite rétractile.

Remarque:

Du point de vue clinique, surtout 4 ans après

l’accident, il n’est pas évident lier avec certitude le dommage de l’épaule

droite à l’accident en question, raison pour laquelle nous nous sommes fondés

sur l’imagerie (IRM de l’épaule droite) qui montre des signes d’algodystrophie

post-traumatiques étant donné que la patiente a eu des douleurs à la même

épaule 24 heures après l’accident. Pour ce qui concerne l’épaule gauche, les

douleurs sont présentes depuis octobre 2003 sans notion de traumatisme ni

d’entorse; la clinique de l’épaule gauche est la même que l’épaule droite et on

pose comme diagnostic une capsulite rétractile sur surcharge du membre

supérieur gauche.”

(XX)

Il 3 marzo 2006, chiamato

a prendere posizione in merito al complemento peritale allestito dal dott. __________, il patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha ribadito la necessità

di fare capo a una superperizia:

"

(…).

Viene qui integralmente ribadito quanto espresso

in precedenza, con l’aggiunta che l’assicurata ha sì dichiarato di essersi

recata dal dr. __________ lo stesso giorno dell’incidente, ma dalla cartella

clinica non è risultato prescritto affatto Voltaren. Detto medicamento è

invece stato prescritto dall’__________, ma è ovvio che esso sarebbe stato

adatto per curare la botta alla gamba come altro, per cui è troppo facile

asserire ora che invece sarebbe stato prescritto per la spalla quando mai è

stato annunciato alcunché. Dal dr. __________ la ricorrente è stata per la

prima volta in data 6 agosto 2001 e non il giorno stesso. Non va dimenticato

che il caso è stato annunciato un anno dopo.”

(XXIII).

Nel corso

del mese di marzo 2006, questo Tribunale ha ripreso contatto con il PD dott. __________,

il quale è stato inviato a pronunciarsi in merito al preteso periodo di latenza

intercorso tra l’infortunio e la prima apparizione dei disturbi alla spalla

destra (XXIV).

Queste le

sue considerazioni contenute nel rapporto del 22 marzo 2006:

"

Du point de vue clinique, quatre ans après

l’accident et vu qu’il n’est pas évident lier avec certitude les dommages de

l’épaule droite au dit accident, nous nous sommes fondés sur l’imagerie (IRM de

l’épaule droite) qui montre des signes d’algodystrophie post-traumatique, la

patiente ayant eu des douleurs à la même épaule 24 heures après l’accident.

Le fait que la patiente se soit présentée à la

consultation du Docteur __________ le 6 août (c’est à dire 3 semaines après

l’accident) à cause de la persistance des douleurs à l’épaule droite, pour

nous, cela semble parfaitement normal. Effectivement, notre expérience dans le

milieu universitaire, nous montre qu’il y a un certain pourcentage de patients

qui se présentent aux urgences ou à la consultation de traumatologie après

plusieures semaines à dater de l’accident à cause, justement, de la persistance

des douleurs. Il faut aussi signaler comme déjà écrit dans notre précédent

courrier, que la pathologie de l’épaule droite est vraisemblablement liée à

l’algodistrophie post-traumatique qui se développe lentement dans le temps,

pouvant très bien expliquer l’intervalle libre de trois semaines à partir de

l’accident jusqu’à la 1ère consultation chez le Docteur __________.”

(XXV)

Con

l’allegato del 18 aprile 2006, la CO 1 si è riconfermata nella richiesta di

allestimento di una superperizia (cfr. XXX).

2.9

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni

non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é

determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi

su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia

stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione

delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le

conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b).

In

concreto, la perizia giudiziaria, completata in data 7 febbraio e 22 marzo

2006, su richiesta di questo Tribunale, non contiene contraddizioni di sorta.

Il solo

fatto che gli specialisti del Servizio di ortopedia e traumatologia del __________

di __________, segnatamente il dott. __________, docente universitario nonché

medico aggiunto presso il suddetto Servizio, attività che gli ha indubbiamente

consentito d'acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico -

abbia espresso un apprezzamento diverso rispetto a quello del medico interpellato

dall’assicuratore LAINF non basta, ovviamente, per qualificare come

contraddittoria la sua perizia. Se così fosse, il TCA si troverebbe -

sistematicamente - a doversi scostare dalle conclusioni peritali, non appena il

medico di fiducia dell'assicuratore interessato esprime una diversa valutazione

della fattispecie (ciò che, naturalmente, accade con una certa frequenza, in

presenza di referti peritali sfavorevoli all'assicuratore).

D’altra

parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b): in particolare, gli esperti giudiziari hanno espresso la sua valutazione

in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame

approfondito del caso.

Questo

Tribunale non ha quindi ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti

conclusioni enunciate dai medici __________ ed esposte al considerando

precedente.

Per

quanto riguarda il preteso “intervallo libero” – considerato come questo

costituisca il principale argomento invocato dalla __________ per negare

l’esistenza di un nesso di causalità naturale - il TCA osserva quanto segue.

Dalla

cartella clinica del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ si

evince che, in data 16 luglio 2001 (giorno dell’incidente in discussione),

l’assicurata apparentemente non presentava disturbi alla spalla destra (cfr.

doc. ZM 36/5), ciò che del resto corrisponde a quanto da lei stessa dichiarato

in occasione della sua audizione del 13 giugno 2003 (cfr. doc. Z 35/1).

D’altra

parte, è pure stato accertato che essa ha consultato il dott. __________, per

la prima volta dopo il sinistro, il 6 agosto 2001, a distanza di una ventina di

giorni dall’infortunio del 16 luglio 2001 (cfr. doc. ZM 27 e ZM 31/3).

In

quell’occasione, il medico curante ha refertato l’esistenza di dolori all’arto

superiore destro, segnatamente alla spalla destra (cfr. doc. ZM 17 e ZM 31/3) e

ha prescritto l’assunzione di un farmaco antalgico-antinfiammatorio (cfr. doc.

ZM 27).

Il fatto

che RI 1, durante la sua audizione, abbia sostenuto di aver consultato il dott.

__________ il giorno stesso del sinistro (cfr. doc. Z 35/1), non può essere stigmatizzato,

tenuto conto che nel frattempo erano trascorsi poco meno di due anni e che è pertanto

plausibile che essa possa essere incorsa in un errore (ciò deve valere, a

maggior ragione, per quanto la ricorrente ha asserito in occasione della visita

peritale del 7 luglio 2004 presso il dott. __________).

A causa

di disturbi alla spalla destra, RI 1 si è quindi rivolta al medico-naturopata __________

(sedute del 17, 21 e 25 settembre 2001, nonché del 1, 8, 15 e 22 ottobre 2001;

cfr. doc. ZM 25/1 e 25/2).

Nel

prosieguo, a partire dal 17 gennaio 2002, la ricorrente ha più volte consultato

il dott. __________ (cfr. doc. ZM 31: 17 gennaio 2002, 28 febbraio 2002, 27

maggio 2002, 16 luglio 2002, 25 novembre 2002, …), oltre agli specialisti in

chirurgia ortopedica, dottori __________ (12 marzo 2002) e __________ (6 giugno

e 2 luglio 2002; cfr. doc. ZM 5 e ZM 21).

Il 19

giugno 2002 è stata eseguito l’esame di RMN della spalla destra che ha posto in

evidenza i reperti indicati dagli esperti giudiziari nella loro perizia del 16

dicembre 2005.

L’esistenza

di problemi a livello dell’arto superiore destro già a partire dall’estate 2001,

ha pure trovato riscontro nelle diverse dichiarazioni che figurano all’inserto

(dichiarazione 28.3.2003 di __________, della __________ di __________ [doc. Z

41: “A conferma della sua richiesta possiamo dichiarare che in diverse

occasioni la signora RI 1 manifestava dei dolori alla spalla, difatti basti

pensare che i pneumatici invernali della vecchia vettura abbiamo dovuto recarci

al suo domicilio e ritirarli in quanto a suo dire per lei con la spalla che si

ritrovava non riusciva a caricarli nel baule.”; dichiarazione 12.12.2003 di __________

del Sindacato __________ [doc. Z 66/2]: “Durante il mese di agosto 2001, la

signora RI 1, si è presentata nei nostri uffici … Durante il colloquio con la

stessa, la Signora RI 1 mi informava che a seguito di un incidente, le faceva

molto male un braccio (non ricordo al momento esattamente quale e … In seguito,

la stessa si è presentata più volte nei nostri uffici per sbrigare diverse

pratiche. Più volte mi ha informato che aveva forti difficoltà nell’utilizzare

in modo normale il braccio.” e dichiarazione 12.12.2003 di __________ della CAD

del __________ [doc. Z 66/3]: “Durante il mese di settembre 2001, la signora RI

1.

si è presentata al nostro sportello per iscriversi alla nostra cassa di

disoccupazione. Circa 3-4 mesi più tardi, la signora RI 1, mi informava che a

seguito di un incidente automobilistico, le faceva molto male un braccio. Nei

mesi successivi la stessa si è lamentata più volte di questo malanno fisico.”).

Visto

quanto precede, secondo questa Corte, la tesi sostenuta dal dott. __________,

secondo la quale alla prima visita presso il dott. __________ avrebbe fatto

seguito un periodo asintomatico di più di 5 mesi (cfr. doc. ZM 40, p.

2), si rivela dunque manifestamente infondata.

A

proposito dell’affermazione, contenuta nell’allegato del 18 aprile 2006 della CO

1, secondo cui, citiamo: “Com’è già stato più volte sottolineato, dal Dr. __________

l’assicurata si è recata diverse settimane più tardi; soltanto mesi dopo gli

ha comunicato che i dolori alla spalla sarebbero subentrati, a suo dire, subito

dopo l’evento.” (XXX – il corsivo è del redattore), questo Tribunale rileva

che dalla cartella clinica del dott. __________ si evince che, durante la

visita del 6 agosto 2001, la ricorrente lamentava dolore e bruciore al seno,

spalla e braccio destro “… da mettere in rapporto con l’incidente …” (doc. ZM

31/3), ciò che lascia supporre che già in quell’occasione (e pertanto non mesi

dopo) RI 1 aveva riferito al suo medico curante che la sintomatologia era insorta

in stretta relazione temporale con il noto sinistro.

Del

resto, il fatto che la ricorrente abbia consultato il proprio medico curante

trascorse poco più di due settimane dall’evento, non esclude che i disturbi

alla spalla destra non fossero già insorti nei giorni immediatamente successivi

oppure, così come suggerito dai periti giudiziari (cfr. XXV), che essi si siano

sviluppati lentamente e progressivamente.

La

presente fattispecie si differenzia quindi chiaramente da quella oggetto della

STFA del 23 marzo 2006 nella causa P., U 379/05, in cui l’Alta Corte ha negato

l’eziologia traumatica a dei disturbi alla spalla insorti a distanza di più

di un anno dall’incidente della circolazione stradale assicurato.

È stata

attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che per più di 12 mesi né

l’assicurata né il suo medico curante avevano parlato di un qualsiasi danno alla

spalla.

In

conclusione, il TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra presentati dall’assicurata costituiscono

una conseguenza, naturale e adeguata (cfr. la giurisprudenza e la dottrina

citate al consid. 2.5.), dell’evento traumatico del 16 luglio 2001.

Pertanto,

nella misura in cui l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio

obbligo a prestazioni in relazione alla citata affezione, la decisione su

opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviatogli affinché definisca

le prestazioni spettanti a RI 1 da un profilo materiale e temporale.

2.10

Nel quadro

della procedura non contenziosa, RI 1 aveva chiesto di essere messa al

beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA, “… per tutto il

disbrigo che precede la chiamata in causa di un’autorità giudiziaria (leggasi

prima dell’eventuale ricorso al TCA)” (cfr. doc. Z 61).

Con la

decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, la CO 1 ha respinto l'istanza,

sostenendo, da una parte, che l’assicurata non avrebbe documentato il suo

preteso stato di indigenza e, d’altra parte, che farebbe difetto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. Z 86, p. 8).

In sede

di ricorso, l'assicurata ha postulato che le venga concesso il gratuito

patrocinio, anche, per la procedura di opposizione (I, p. 6s.).

2.10.1

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone

che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli

infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Come

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), secondo la dottrina e la

giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a principi già

previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal diritto federale

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H

73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003

nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 82 N. 8 p. 820).

Ai sensi

dell'art. 37 cpv. 1 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito.

Già prima

dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione

contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V

202.

consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in

fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser,

op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il

resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole

(cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser,

op. cit., n. 21 ad art. 37).

2.10.2

Nella concreta

evenienza, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata il diritto al gratuito

patrocinio, in primo luogo poiché essa non ha minimamente sostanziato il

proprio stato di indigenza, sebbene fosse stata posta in condizione di farlo.

In

proposito, questa Corte osserva che, dopo aver ricevuto, il 5 novembre 2003,

l’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio (doc. Z 61), in data

25.

novembre 2003, l’assicuratore infortuni ha trasmesso all’avv. RA 1 i

relativi formulari, con l’invito a ritornarli, compilati e firmati, al più

presto (doc. Z 62/1).

Sino al

momento dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, trascorso

oltre un anno, il patrocinatore della ricorrente non aveva ancora provveduto a

comunicare i dati richiestigli alla CO 1, né si era preoccupato perlomeno di

giustificare il ritardo nel frattempo accumulato.

In queste

condizioni, il fatto che l’amministrazione abbia negato il diritto al gratuito

patrocinio non presta il fianco a censure.

Con il

proprio comportamento, l'assicurata ha infatti violato il dovere di collaborare

delle parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI

Praxis p. 212; DLA 1992 p. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 12; R.

Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale, in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16; M.

Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, p. 5 ss.).

Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare

le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in

cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre

2001.

nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U

94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001

nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali,

Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA, in

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg.

(3)).

2.11

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La sua

domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U

59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha

negato l’eziologia traumatica al danno

alla salute interessante la spalla destra.

§§ È

accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata,

tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio del 16 luglio 2001.

§§§ L’incarto

è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni

da un profilo materiale e temporale.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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