35.2005.23
Vittima di incidente stradale con contusioni multiple. Disturbi alla spalla destra. Perizia giudiziaria. Ammessa natura traumatica della problematica spalla destra. Rinvio della causa per determinare
20 aprile 2006Italiano46 min
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Numero d'incarto:
35.2005.23
Data decisione, Autorità:
20.04.2006, TCA
Titolo:
Vittima di incidente stradale con contusioni multiple. Disturbi alla spalla destra. Perizia giudiziaria. Ammessa natura traumatica della problematica spalla destra. Rinvio della causa per determinare diritto a prestazioni. Negato diritto al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
GRATUITO PATROCINIO
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.23
mm/td
Lugano
20 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
dicembre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
luglio 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________, società di
gestione del Night Club “__________”, in qualità di cameriera e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasta coinvolta,
al volante della propria autovettura, in un incidente della circolazione
stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, essa ha riportato, secondo la cartella clinica del Servizio
di PS dell’Ospedale regionale di __________, contusioni multiple, localizzate
al ginocchio destro, allo zigomo sinistro e alla mano destra (cfr. doc. ZM
36/5).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti, l’assicuratore LAINF, in data 23 ottobre 2003, ha
negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi lamentati alla spalla
destra (doc. Z 60).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z
61, Z 66/1 e Z 79/1), la CO 1, in data 20 dicembre 2004, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. Z 86).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 aprile 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale fra i disturbi alla
spalla destra e l’evento traumatico del mese di luglio 2001.
Essa ha
inoltre domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sia
nella procedura amministrativa che in quella davanti al TCA.
A
sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha sviluppato gli argomenti
seguenti:
"
Proprio in quei giorni, interviene la __________,
la quale, nella persona dell'ispettore __________, afferma che a loro modo di
vedere non erano dati i presupposti per riconoscere il sinistro.
Il tutto sarebbe dovuto dal fatto che a seguito
della visita del 12.3.2002 del dr. __________, richiesto dal dr. __________,
questi afferma che "da circa 3-4 mesi dolori alla spalla destra, c'era un
infortunio ma tanti mesi prima che secondo me non può essere collegato con la
patologia".
Senonché abbiamo visto che i dolori alla spalla
si sono manifestati sin da subito e non 3-4 mesi prima delle visite presso il
dr. __________ (quindi soltanto nel corso del mese di dicembre 2001). Ciò è
comprovato sia dal curante che da diverse altre persone assolutamente prive di
qualsiasi interesse. Questo fatto spiega pure il perché il signor __________
della __________ non abbia confermato il colloquio telefonico intercorso
con lo scrivente.
L'allora __________ dà seguito ad una serie di
accertamenti di natura amministrativa per il tramite dell'ispettore __________.
Giunge quindi ad emettere la propria decisione di data 23 ottobre 2003. Questa
non svolge alcun accertamento medico. Si fonda sulle affermazioni del dr. __________
per contestare il nesso causale e sulla circostanza che la signora RI 1 avrebbe
sottoscritto la quietanza della __________ senza segnalare alcuna conseguenza
corporale ed il fatto che il dolore alla spalla sarebbe apparso solo dopo
l'incidente.
Contro di questa viene allestita la tempestiva
opposizione, poi oggetto della decisione qui avversata. In essa sono state
riproposte le argomentazioni di cui sopra in punto alla prova che i dolori sono
sempre stati presenti, segnatamente per confutare le affermazioni del dr. __________
(fondate su un dato di fatto erroneo e senza risonanza magnetica di sorta).
Per quanto ne è della supposta quietanza
sottoscritta alla __________, si ravvisi come essa sia stata redatta da terzi
per scopi specifici e non può certo confermare il mancato insorgere di
patologie post-infortunistiche (cfr. scritto del dr. __________ della __________).
L'assicuratore Lainf è altresì posto nella
condizione di poter accertare che non vi erano state preesistenze di sorta alla
spalla.
Verso il mese di giugno 2004, tardando
l'assunzione di una decisione formale, la CO 1 viene sollecitata dallo
scrivente. La trattazione incombeva al lic. iur. __________.
Come risposta decide di dar seguito
all'allestimento di un rapporto peritale. Si trattava dell'ultima carta da
spendere alla luce di un'istruttoria certamente chiara.
Questi propone quale perito il dr. __________,
ortopedico di __________. Lo scrivente vi si oppone. Richiede che venga
designato una persona di rango universitario, giacché egli altri non è che uno
specialista alla stregua dei numerosi altri consultati.
Senza neanche dar risposta, neppure telefonica,
allestisce i quesiti peritali e, dopo averli sottoposti allo scrivente, li
invia al dr. __________.
Nella propria perizia del 20 settembre 2004 il
dr. __________, pone la diagnosi di spalla destra e sinistra congelate. Alla
risposta alla domanda 5. afferma che "è piuttosto improbabile" che
gli attuali disturbi siano riconducibili all'infortunio.
A prescindere dagli aspetti psichici, alla risposta
alla domanda 5.2.1. ritiene che non vi siano fattori estranei, dal punto di
vista ortopedico, agli attuali disturbi.
Nel proseguo della propria risposta alla domanda
5.2.1. afferma - quale diagnosi, si deve supporre - che si tratta di una spalla
congelata nella forma idiopatica, vale a dire che questa è una malattia in sè
stessa senza cause esterne. Accerta che la dottrina medica ammette la forma
idiopatica, così come il fatto che la medesima possa essere conseguente ad un
trauma.
Ciononostante il dr. __________, nè potrebbe
essere altrimenti, giacché risulta in una RMI, accertata una lacerazione
interstiziale verso il passaggio mio-tendinoso. Ritiene però che la conseguenza
traumatica di tale aspetto sia soltanto possibile.
Dalla lettura delle perizia non si comprende neppure
se alla lacerazione interstiziale sia da addebitare la spalla congelata (per il
che anche la lacerazione sarebbe di eziologia sconosciuta) oppure se si tratti
di due patologie distinte l'una dall'altra. Ambedue sono solo possibilmente
di natura traumatica, quantunque entrambe siano insorte dopo l'infortunio.
Contestualmente, su richiesta espressa
dell'Ufficio assicurazione invalidità, il dr. __________, reumatologo, pone la
diagnosi di periatropatia omeroscapolare a destra su capsulite retrattile e
lacerazione preinserzionale senza rottura della cuffia rotatoria, quale
esito dell'incidente stradale del 16 luglio 2001.
Tale valutazione diagnostica avviene dopo aver
effettuato un'accurata visita alla paziente.
Va detto invece che la perizia del dr. __________,
senza voler nulla togliere alle competenze dell'uno o dell'altro, appare
senz'altro come uno studio teso a smontare le conclusioni mediche altrui. In
realtà la sua costruzione si fonda sull'assenza di disturbi in epoca successiva
all'incidente. In altri termini egli parte dall'assunto che quanto avrebbe
riportato il dr. __________ in occasione della propria visita del 6.3.2002 (ove
aveva accertato che la paziente non ha accusato dolori nel periodo precedente i
tre/quattro mesi dalla visita in parola [quindi da dicembre 2001, ndr]) sia
corretto. Ma ciò non corrisponde al vero per quanto sopra riferito e che non
giova qui ripercorrere. A seguito di tale assunto addita il dr. __________ ad
una sorta di burattino nelle mani dell'assicurata e quindi anche il dr. __________
che si è fondato sugli accertamenti del dr. __________.
Si noti peraltro che in occasione della visita
che ha avuto luogo presso il PS dell'__________ subito dopo l'incidente, la
cartella clinica riferisce che, dopo che inizialmente non aveva risentito
dolori, verso mezzogiorno si manifestano dolori alla mano destra, allo zigomo
destro ed al ginocchio destro. Ciò è quindi avvenuto dopo quanto riferito dalla
ricorrente nell'audizione di polizia - avvenuta la mattina alle 6.18 - ove
aveva affermato "che si era ferita leggermente alla gamba destra".
Sulla scorta della cartella clinica presso l'__________, si palesa invece che
la lesa ha subito un forte colpo a tutto l'emicorpo destro e che lo aveva fatto
presente quasi subito.
Va altresì detto che nel rapporto del dr. __________
la diagnosi di "spalla congelata" appare come una sorta di etichetta
ad una patologia inspiegata. Non è dato a conoscere in che cosa essa consiste,
su quale organo della spalla agisca. Neppure quale sia la portata di detta
patologia è data a conoscere. Il grande sforzo del perito, non è nella
diagnosi, quanto nel giungere a distruggere i referti degli altri medici ed a
motivare l'eziologia (sconosciuta) della malattia, riportando degli stralci dottrinali,
senza alcun dato concreto dal quale accertare: come si manifesta; qual'è la
sintomatologia; in quale età; quanti sono i casi recensiti dagli studi
menzionati; in che misura l'eziologia rimane sconosciuta. Nulla di tutto ciò,
partendo peraltro da accertamenti sconosciuti.
Con le osservazioni di cui allo scritto del 30
settembre 2004 viene inviata alla CO 1 la perizia del dr. __________. La CO 1
richiede dunque il dr. __________ di esprimersi riguardo questa nuova perizia.
Vi dà seguito con scritto del 30 novembre 2004. Nonostante questo dovrebbe
esaminare la perizia __________, non si manifesta un accenno alle conclusioni
alle medesime, tantomeno alla diagnosi posta. Una volta ancora il dr. __________
riferisce che vi sarebbe stato un periodo in cui della spalla non si è più
sentito nulla, vale a dire tra la visita del dr. __________ del 6.8.2001 e il
periodo a partire dal quale la signora avrebbe fatto presente la nascita dei
dolori al dr. __________, vale a dire in novembre - dicembre 2001. In realtà
però sino alla fine di ottobre si era recata dal dr. __________ e comunque una
schiera di persone aveva accertato che soffriva dolori sostanziali alla spalla.
Le conclusioni del dr. __________ si fondano
dunque su accertamenti che non possono ragionevolmente essere ritenuti.
Alla luce degli accertamenti fattuali agli atti,
e quelli medici, di cui abbiamo detto diffusamente, il nesso causale tra
l'affezione alla spalla destra e l'incidente della circolazione del 16.7.2001 è
senz'altro dato e si chiede venga qui accertato."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
Fatti
1.5. In replica,
la ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale “di coloro che hanno riferito
l’insorgere dei dolori al braccio destro nell’imminenza dell’incidente, …”,
l’audizione testimoniale (o una richiesta scritta) dei dottori __________ e __________,
nonché l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (VI).
1.6. Con
ordinanza del 16 giugno 2005, il TCA ha ordinato una perizia medica,
affidandone l’allestimento al Prof. dott. __________, Primario del Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di Friborgo (VII).
Con
scritto del 21 luglio 2005, il dott. __________ ha informato questa Corte di
non poter dare seguito al mandato conferitogli (XIII).
1.7. Con
ordinanza del 27 luglio 2005, lo scrivente Tribunale ha affidato l’esecuzione
della perizia giudiziaria al Servizio di traumatologia dell’Ospedale
universitario di __________ (XIV).
1.8. Il 21
dicembre 2005, al TCA è pervenuto il referto peritale (XVI), il quale è stato
immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVII).
1.9. La CO 1 ha
preso posizione il 18 gennaio 2006, producendo un rapporto del proprio medico
di fiducia (XVIII + allegato), mentre l’assicurata, da parte sua, è rimasta
silente.
1.10. Il 20 gennaio
2006 questa Corte ha ripreso contatto con i periti giudiziari, i quali sono
stati invitati a pronunciarsi in merito alle obiezioni sollevate dal dott. __________
per conto dell’assicuratore convenuto (XIX).
Il
complemento peritale del PD dott. __________ è datato 7 febbraio 2006 (XX).
Alle
parti è stato concesso di presentare le loro osservazioni (cfr. XXII e XXIII).
1.11. Nel corso del
mese di marzo 2006, il TCA ha di nuovo interpellato gli esperti giudiziari, ai
quali è stato chiesto di esprimersi a proposito del preteso periodo di latenza
intercorso tra l’infortunio e la prima apparizione dei disturbi alla spalla
destra (XXIV).
Questo
Tribunale ha ricevuto la relativa risposta il 24 marzo 2006 (XXV).
RI 1 ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare (XXVIII).
L’assicuratore
infortuni si è invece espresso in data 18 aprile 2006 (XXX).
in
diritto
2.1. In ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni
sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V
466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.
1.2.)
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 16 luglio 2001 e che in discussione vi è il
riconoscimento del diritto a prestazioni in relazione a questo evento, tornano
applicabili le norme della LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002.
È
comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna
modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale
presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA
del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi
menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la
sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Il TCA è chiamato a stabilire se i disturbi localizzati alla spalla
destra, oggetto dell’annuncio d’infortunio del 30 luglio 2002, costituivano o
meno una conseguenza naturale del sinistro assicurato avvenuto nel luglio del
2001.
La CO 1
lo nega riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 23 agosto 2004 del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc. ZM
36/1), rispettivamente, nel complemento da lui stesso elaborato in data 30
novembre 2004 (cfr. doc. ZM 40).
In
effetti, a mente del medico di fiducia dell’assicuratore infortuni, sarebbe “piuttosto
improbabile” che i disturbi di cui l’assicurata soffre siano stati causati
dall’incidente stradale del mese di luglio 2001, e ciò probabilmente sin
dall’inizio:
"
Ritengo quindi che l'incidente automobilistico
probabilmente non sia stato adeguato a causare la situazione clinica odierna.
Si sono soltanto evidenziati in pronto soccorso __________ delle leggere
contusioni trattate con pomata ambulatoriamente senza neppure medicamenti
antidolorifici per bocca.
Durante la prima visita dal Dr. __________ viene
dichiarata una dolenzia diffusa alla spalla destra e viene diagnosticata
un'osteocondrosi sterno-costale a destra con bruciori al petto sicuramente non
di origine post-traumatica (sindrome di Tietze).
Fa seguito un periodo di più di 5 mesi senza che
la paziente si sia rivolta ad alcun medico ciò che potrebbe far pensare ad un
intervello libero.
La MRI dimostra delle patologie di carattere
degenerativo senza una rottura completa della cuffia dei rotatori.
Il Dr. __________ che vede la paziente a distanza
di più di 1 anno dichiara che i dolori sono comparsi soltanto 3-4 mesi prima e
non sono in relazione causale con l'infortunio.
In considerazione anche del fatto che
l'insorgenza della spalla congelata può essere anche non causata da un
avvenimento infortunistico come considerato dalla letteratura e considerato
proprio che la stessa patologia è insorta spontaneamente senza alcun infortunio
al lato contro-laterale mi fa dedurre che il rapporto di causalità tra
l'attuale sintomatologia, in particolare spalla congelata al lato destro, sia
da mettere in relazione piuttosto improbabile con l'avvenimento infortunistico
del 16.7.2001."
(doc. ZM
40 – il corsivo è del redattore)
La tesi difesa
dall’assicuratore LAINF convenuto è contestata da RI 1, la cui posizione
risulta supportata, in particolare, dalla perizia 11 marzo 2004 che il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha elaborato per conto
dell’Ufficio AI (cfr. doc. ZM 38/2, p. 6: “I disturbi alla spalla destra
spiegati con una periartropatia omeroscapolare anchilosante a destra su
capsulite retrattile e lacerazione preinserzionale senza rottura della cuffia
rotatoria, sono molto probabilmente dovuti, nella misura del 75%,
all’incidente della circolazione del 16 luglio 2001. Un nesso causale tra
la problematica alla spalla sinistra, al rachide cervico-dorsale e l’infortunio
in questione, è improbabile, probabilità inferiore al 25%.” –
il corsivo è del redattore).
Sempre in questo contesto,
è utile rilevare che il dott. __________, in occasione della visita di
controllo del 20 settembre 2002, eseguita su incarico dell’assicuratore RC, ha
sottolineato l’assenza di fattori estranei all’infortunio in discussione
(cfr. doc. ZM 8, p. 3).
In seguito, con rapporto
del 18 gennaio 2003, lo stesso dott. __________ ha dichiarato che, citiamo: “…
non si può dimostrare che la lesione alla spalla destra si sia prodotta
nell’incidente in causa.” (doc. ZM 19).
Infine, in data 12
febbraio 2003, il fiduciario della __________, presa conoscenza del contenuto
di una certificazione dell’ortopedico dott. __________, è di nuovo ritornato
sui propri passi, sostenendo che, citiamo: “… in base a questa nuova presa di
posizione, la situazione a fronte dell’intervento in ambito Lainf, e
conseguentemente responsabilità civile veicoli, è chiara e fa stato quindi
quanto a suo tempo relazionato in sede peritale (20.9.2002).” (doc. ZM 24).
Un atteggiamento
altrettanto incoerente è stato mostrato dal già menzionato dott. __________.
Infatti, in occasione del
consulto del 12 marzo 2002, egli ha affermato l’impossibilità di ricondurre la
patologia alla spalla destra all’incidente della circolazione del luglio 2001
(doc. ZM 18).
Sempre lo stesso dott. __________,
in data 6 febbraio 2003, ha rilevato che, citiamo: “… contrariamente a quanto
scritto nella cartella clinica del 12.3.02, in effetti non si può escludere una
causalità infortunistica, come risulta da questo referto. Interrogando ancora
la paziente e il medico curante, affermo che molto probabilmente si tratta di
una genesi post-traumatica dei disturbi alla spalla ds. lamentati dalla
paziente. Quindi il caso sarebbe da assumere dall’assicurazione __________.”
(doc. ZM 23).
2.7. Vista la presenza nell'incartamento
di referti fra loro contradditori, allo scopo di chiarire la fattispecie dal
profilo medico, questo Tribunale, in data 27 luglio 2005, ha ordinato
l’esecuzione di una perizia a cura del Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale universitario di __________.
La
perizia giudiziaria è stata eseguita dai dottori __________, medico-assistente,
e __________, Capo-clinica, sotto la supervisione del PD dott. __________,
medico aggiunto (cfr. XV).
Dopo aver
ricostruito l'anamnesi dell'assicurata (XVI, p. 2-3) ed averne descritto lo status
clinico e radiologico (XVI, p. 3-7), i periti giudiziari hanno posto la seguente
diagnosi:
"
Algodystrophie épaule D (capsulite
rétractile)."
(XVI, p. 7)
Con il
termine di algodistrofia (o distrofia simpatica riflessa) si sottolinea la presenza di un dolore localizzato (solitamente a
carico di un arto o di parte di un arto) e persistente. Il dolore viene spesso
descritto come un bruciore. Nella maggior parte dei casi è possibile risalire
ad un fattore scatenante, spesso un banale trauma. Ad un certo punto del
normale corso della sindrome, possono presentarsi o meno dei segni quali edema,
cambiamenti nel flusso sanguigno superficiale e nell’attività sudomotoria,
atrofia di ossa, muscoli, e cute, allodinia e/o iperestesia (cfr. http://italmed.edraspa.it/approfondimenti/news.articolo.doc.cfm?topic_ID=52&Art_ID=262).
Gli
esperti designati dal TCA hanno, innanzitutto, affermato che la sintomatologia
accusata dalla ricorrente a livello della spalla destra è riconducibile a un
danno alla salute di natura organica, specificatamente al danno oggettivato
grazie all’esame di RMN del 24 giugno 2002 (recte: 19 giugno 2002; cfr.
XVI, risposta al quesito n. 2).
In tal modo, i dottori __________ e __________ hanno escluso che essa possa essere espressione di difficoltà
presenti sul piano psichico, contrariamente a quanto era invece stato
ipotizzato dal dott. __________ (cfr. doc. ZM 36/1, p. 5: “Dal punto di vista
ortopedico non vedo fattori estranei che possono concorrere agli attuali
disturbi. Come già premesso forse vi è un fattore psichico preponderante che
dovrebbe essere meglio indagato.”).
D’altro
canto, essi hanno indicato che i disturbi lamentati dalla ricorrente - un
importante irrigidimento della spalla destra, verosimilmente attribuibile a
un’algodistrofia post-traumatica (oggettivata grazie alla RMN del giugno 2002)
– si trovano probabilmente in una relazione di causalità naturale con l’evento
infortunistico assicurato:
"
Comme déjà décrit au point V.2), l’IRM de l’épaule
D montre une inflammation synoviale articulaire et péri-articulaire et une
bursite sous-acromiale deltoïdienne et une tendinopathie sous-épineuse qui sont
tous des signes indirects d’un début d’algodystrophie; l’algodystrophie est une
maladie qui se manifeste après un traumatisme. Du point de vue de l’examen
clinique, on constate une raideur importante de l’épaule D qui est
vraisemblablement liée à l’algodystrophie post traumatique. Donc, on peut
dire que le dommage à l’épaule D est vraisemblablement lié à la causalité
naturelle avec l’accident."
(XVI,
risposta al quesito n. 3 – il corsivo è del redattore)
Rispondendo ai quesiti
peritali n. 4 e 5, gli esperti giudiziari hanno quindi negato che a provocare i
disturbi alla spalla destra concorrano dei fattori extra-traumatici, smentendo
in tal modo il medico fiduciario della CO 1, il quale, in sede di complemento
peritale 30 novembre 2004, aveva avanzato la possibilità che i citati disturbi
fossero condizionati da un’osteocondrosi sterno-costale destra (Sindrome di
Tietze; cfr. doc. ZM 40, p. 3), rispettivamente, che RI 1
abbia, nel frattempo, raggiunto lo status quo ante/sine a margine
dell’infortunio del luglio 2001.
Infine,
secondo i sanitari consultati dal TCA, la spalla sinistra presenta verosimilmente
la stessa patologia della spalla controlaterale, da ricondurre a un suo
sovraccarico (XVI, risposta al quesito n. 6).
2.8. Unitamente alle proprie
osservazioni, mediante le quali è stato chiesto al TCA di ordinare una
superperizia (XVIII), la CO 1 ha prodotto un rapporto, datato 9 gennaio 2006,
del dott. __________.
Questo sanitario ha
contestato in più punti la perizia giudiziaria, e meglio:
" (…).
1. Nella perizia di __________ non si tiene assolutamente in conto
l’anamnesi. In particolare si potrebbe anche dubitare che la paziente
abbia avuto un trauma alla spalla destra. Dagli atti, in particolare
dalla cartella clinica dell’__________ non ci cita assolutamente la
spalla destra ma si dice che a parte i problemi pre-tibiali dello zigomo
destro e della mano destra e il ginocchio destro, l’ulteriore valutazione
dell’apparato locomotorio non presenta nulla di particolare. Ciò significa
che anche le spalle evidentemente sono state ispezionate.
Considerandi
2.
Alla fine della perizia si dice che la diagnosi si fonda sulla
MRI del giugno 2002 che permette di constatare una infiammazione sinoviale
articolare e peri-articolare, una borsite sotto-acromiale deltoidea
con tendinopatia del sotto-spinoso senza segni di lesione ossea
o della cuffia dei rotatori. Come espresso anche dagli specialisti di __________
la sostanza ossea quindi non risulta intaccata. Ora, per quel che mi
risulta, nella algodistrofia detta anche morbo di Sudeck, vi è
un importante interessamento osseo. Penso quindi che la diagnosi di
algodistrofia o morbo di Sudeck sia non corretta. Parlerei qui meglio di
spalla congelata o capsulite retrattile.
3.
Gli specialisti al punto 5, capoverso 2 rispettivamente
capoverso 6 si contraddicono.
Al punto 5, capoverso 2 dicono che l’algodistrofia è di
origine post-traumatica.
Più sotto al punto 5, capoverso 6, dicono che l’affezione alla
spalla sinistra è la stessa della spalla destra, si deve quindi
convenire che vi è un’algodistrofia anche alla spalla sinistra, spalla
che tuttavia non risulta essere stata coinvolta
nell’eventuale infortunio. Allora o bisogna dire che
l’agodistrofia può insorgere anche senza infortunio
oppure bisogna sostenere che la patologia alla spalla sinistra non sia la
stessa della spalla destra e questo per ovvi motivi.
Qualora tuttavia si convenisse che non si tratta di un’algodistrofia
o morbo di Sudeck ma piuttosto di una capsulite, questa potrebbe avere
delle eziologie molto varie, non esclusa quella psicologica.”
(XVIII bis)
In data 20 gennaio 2006,
questa Corte ha sottoposto agli esperti giudiziari le obiezioni del medico
fiduciario della CO 1, chiedendo loro se esse fossero suscettibili di
modificare in qualche modo le conclusioni peritali (XIX).
Questo il contenuto del complemento
peritale 7 febbraio 2006, mediante il quale il PD dott. __________
ha risposto, punto per punto, alle critiche espresse dal dott. __________:
"
En ce qui concerne le point 1, Monsieur __________
critique le fait que l’on n’a pas tenu compte de l’anamnèse, surtout
orthopédique et traumatologique; je reprends le point 1 paragraphe d: “en tant
que conductrice, elle a subi un choc sur le flanc droit. Après l’accident, la
patiente est amenée à l’hôpital __________ à __________ où elle se plaint de
douleurs à la jambe droite, au genou droit et à la main droite. Le lendemain,
elle a commencé à avoir des douleurs au bras droit, raison pour la quelle elle
est allée consulter le Dr __________ qui a diagnostiqué une contusion à
l’épaule droite.”
Effectivement, la patiente ne présentait pas de
douleurs à l’épaule droite le jour de l’accident et le jour de la consultation
à l’hôpital __________ à __________ mais seulement 24 heures après. En autre,
il est tout à fait normal que des douleurs articulaires se développent après un
ou plusieurs jours après l’accident.
Pour ce qui concerne le point 2, il n’est pas
nécessaire d’avoir une importante atteinte osseuse pour diagnostiquer une
algodystrophie.
Selon la littérature, un traumatisme minime (choc
direct ou indirect) peut déclencher une algodystrophie sans avoir une atteinte
osseuse; il n’y a pas de parallélisme entre la sévérité du traumatisme et la
survenue d’une algodystrophie.
Le Dr __________ précise en outre qu’il vaut mieux
parler de capsulite rétractile (appelée aussi épaule gelée) mais il faut savoir
que cette pathologie est une conséquence d’une algodystrophie réflexe et
sympathique.
Pour ce qui est du point 3, on ne comprend pas très
bien la critique faite par le Dr. __________.
Pour l’épaule droite, l’IRM effectuée en juin 2002
montre une inflammation sinoviale péri-articulaire, une bursite sous-acromiale
et une tendinopathie sous-épineuse qui sont tous des signes indirects d’un
début d’algodystrophie; du point de vue de l’examen clinique, on constate une
raideur importante de l’épaule droite qui est vraisemblablement liée à
l’algodystrophie (phase secondaire de la maladie) post-traumatique. Ainsi, vu
les signes indirects d’un début d’algodystrophie sur l’IRM et une raideur
importante de l’épaule droite au niveau clinique, on peut conclure que la pathologie
à l’épaule droite est vraisemblablement liée à l’algodystrophie
post-traumatique.
Pour ce qui est de l’épaule gauche, elle présente la
même clinique que l’épaule droite en rasion d’une surcharge du membre supérieur
gauche. On peut donc parler d’algodystrophie non traumatique pour l’épaule
gauche (due à une surcharge du membre supérieur gauche en épargnant le membre
supérieur droit) qui a évolué vers une capsulite rétractile.
Remarque:
Du point de vue clinique, surtout 4 ans après
l’accident, il n’est pas évident lier avec certitude le dommage de l’épaule
droite à l’accident en question, raison pour laquelle nous nous sommes fondés
sur l’imagerie (IRM de l’épaule droite) qui montre des signes d’algodystrophie
post-traumatiques étant donné que la patiente a eu des douleurs à la même
épaule 24 heures après l’accident. Pour ce qui concerne l’épaule gauche, les
douleurs sont présentes depuis octobre 2003 sans notion de traumatisme ni
d’entorse; la clinique de l’épaule gauche est la même que l’épaule droite et on
pose comme diagnostic une capsulite rétractile sur surcharge du membre
supérieur gauche.”
(XX)
Il 3 marzo 2006, chiamato
a prendere posizione in merito al complemento peritale allestito dal dott. __________, il patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha ribadito la necessità
di fare capo a una superperizia:
"
(…).
Viene qui integralmente ribadito quanto espresso
in precedenza, con l’aggiunta che l’assicurata ha sì dichiarato di essersi
recata dal dr. __________ lo stesso giorno dell’incidente, ma dalla cartella
clinica non è risultato prescritto affatto Voltaren. Detto medicamento è
invece stato prescritto dall’__________, ma è ovvio che esso sarebbe stato
adatto per curare la botta alla gamba come altro, per cui è troppo facile
asserire ora che invece sarebbe stato prescritto per la spalla quando mai è
stato annunciato alcunché. Dal dr. __________ la ricorrente è stata per la
prima volta in data 6 agosto 2001 e non il giorno stesso. Non va dimenticato
che il caso è stato annunciato un anno dopo.”
(XXIII).
Nel corso
del mese di marzo 2006, questo Tribunale ha ripreso contatto con il PD dott. __________,
il quale è stato inviato a pronunciarsi in merito al preteso periodo di latenza
intercorso tra l’infortunio e la prima apparizione dei disturbi alla spalla
destra (XXIV).
Queste le
sue considerazioni contenute nel rapporto del 22 marzo 2006:
"
Du point de vue clinique, quatre ans après
l’accident et vu qu’il n’est pas évident lier avec certitude les dommages de
l’épaule droite au dit accident, nous nous sommes fondés sur l’imagerie (IRM de
l’épaule droite) qui montre des signes d’algodystrophie post-traumatique, la
patiente ayant eu des douleurs à la même épaule 24 heures après l’accident.
Le fait que la patiente se soit présentée à la
consultation du Docteur __________ le 6 août (c’est à dire 3 semaines après
l’accident) à cause de la persistance des douleurs à l’épaule droite, pour
nous, cela semble parfaitement normal. Effectivement, notre expérience dans le
milieu universitaire, nous montre qu’il y a un certain pourcentage de patients
qui se présentent aux urgences ou à la consultation de traumatologie après
plusieures semaines à dater de l’accident à cause, justement, de la persistance
des douleurs. Il faut aussi signaler comme déjà écrit dans notre précédent
courrier, que la pathologie de l’épaule droite est vraisemblablement liée à
l’algodistrophie post-traumatique qui se développe lentement dans le temps,
pouvant très bien expliquer l’intervalle libre de trois semaines à partir de
l’accident jusqu’à la 1ère consultation chez le Docteur __________.”
(XXV)
Con
l’allegato del 18 aprile 2006, la CO 1 si è riconfermata nella richiesta di
allestimento di una superperizia (cfr. XXX).
2.9
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é
determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi
su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia
stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione
delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le
conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b).
In
concreto, la perizia giudiziaria, completata in data 7 febbraio e 22 marzo
2006, su richiesta di questo Tribunale, non contiene contraddizioni di sorta.
Il solo
fatto che gli specialisti del Servizio di ortopedia e traumatologia del __________
di __________, segnatamente il dott. __________, docente universitario nonché
medico aggiunto presso il suddetto Servizio, attività che gli ha indubbiamente
consentito d'acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico -
abbia espresso un apprezzamento diverso rispetto a quello del medico interpellato
dall’assicuratore LAINF non basta, ovviamente, per qualificare come
contraddittoria la sua perizia. Se così fosse, il TCA si troverebbe -
sistematicamente - a doversi scostare dalle conclusioni peritali, non appena il
medico di fiducia dell'assicuratore interessato esprime una diversa valutazione
della fattispecie (ciò che, naturalmente, accade con una certa frequenza, in
presenza di referti peritali sfavorevoli all'assicuratore).
D’altra
parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,
piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b): in particolare, gli esperti giudiziari hanno espresso la sua valutazione
in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame
approfondito del caso.
Questo
Tribunale non ha quindi ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti
conclusioni enunciate dai medici __________ ed esposte al considerando
precedente.
Per
quanto riguarda il preteso “intervallo libero” – considerato come questo
costituisca il principale argomento invocato dalla __________ per negare
l’esistenza di un nesso di causalità naturale - il TCA osserva quanto segue.
Dalla
cartella clinica del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ si
evince che, in data 16 luglio 2001 (giorno dell’incidente in discussione),
l’assicurata apparentemente non presentava disturbi alla spalla destra (cfr.
doc. ZM 36/5), ciò che del resto corrisponde a quanto da lei stessa dichiarato
in occasione della sua audizione del 13 giugno 2003 (cfr. doc. Z 35/1).
D’altra
parte, è pure stato accertato che essa ha consultato il dott. __________, per
la prima volta dopo il sinistro, il 6 agosto 2001, a distanza di una ventina di
giorni dall’infortunio del 16 luglio 2001 (cfr. doc. ZM 27 e ZM 31/3).
In
quell’occasione, il medico curante ha refertato l’esistenza di dolori all’arto
superiore destro, segnatamente alla spalla destra (cfr. doc. ZM 17 e ZM 31/3) e
ha prescritto l’assunzione di un farmaco antalgico-antinfiammatorio (cfr. doc.
ZM 27).
Il fatto
che RI 1, durante la sua audizione, abbia sostenuto di aver consultato il dott.
__________ il giorno stesso del sinistro (cfr. doc. Z 35/1), non può essere stigmatizzato,
tenuto conto che nel frattempo erano trascorsi poco meno di due anni e che è pertanto
plausibile che essa possa essere incorsa in un errore (ciò deve valere, a
maggior ragione, per quanto la ricorrente ha asserito in occasione della visita
peritale del 7 luglio 2004 presso il dott. __________).
A causa
di disturbi alla spalla destra, RI 1 si è quindi rivolta al medico-naturopata __________
(sedute del 17, 21 e 25 settembre 2001, nonché del 1, 8, 15 e 22 ottobre 2001;
cfr. doc. ZM 25/1 e 25/2).
Nel
prosieguo, a partire dal 17 gennaio 2002, la ricorrente ha più volte consultato
il dott. __________ (cfr. doc. ZM 31: 17 gennaio 2002, 28 febbraio 2002, 27
maggio 2002, 16 luglio 2002, 25 novembre 2002, …), oltre agli specialisti in
chirurgia ortopedica, dottori __________ (12 marzo 2002) e __________ (6 giugno
e 2 luglio 2002; cfr. doc. ZM 5 e ZM 21).
Il 19
giugno 2002 è stata eseguito l’esame di RMN della spalla destra che ha posto in
evidenza i reperti indicati dagli esperti giudiziari nella loro perizia del 16
dicembre 2005.
L’esistenza
di problemi a livello dell’arto superiore destro già a partire dall’estate 2001,
ha pure trovato riscontro nelle diverse dichiarazioni che figurano all’inserto
(dichiarazione 28.3.2003 di __________, della __________ di __________ [doc. Z
41: “A conferma della sua richiesta possiamo dichiarare che in diverse
occasioni la signora RI 1 manifestava dei dolori alla spalla, difatti basti
pensare che i pneumatici invernali della vecchia vettura abbiamo dovuto recarci
al suo domicilio e ritirarli in quanto a suo dire per lei con la spalla che si
ritrovava non riusciva a caricarli nel baule.”; dichiarazione 12.12.2003 di __________
del Sindacato __________ [doc. Z 66/2]: “Durante il mese di agosto 2001, la
signora RI 1, si è presentata nei nostri uffici … Durante il colloquio con la
stessa, la Signora RI 1 mi informava che a seguito di un incidente, le faceva
molto male un braccio (non ricordo al momento esattamente quale e … In seguito,
la stessa si è presentata più volte nei nostri uffici per sbrigare diverse
pratiche. Più volte mi ha informato che aveva forti difficoltà nell’utilizzare
in modo normale il braccio.” e dichiarazione 12.12.2003 di __________ della CAD
del __________ [doc. Z 66/3]: “Durante il mese di settembre 2001, la signora RI
1.
si è presentata al nostro sportello per iscriversi alla nostra cassa di
disoccupazione. Circa 3-4 mesi più tardi, la signora RI 1, mi informava che a
seguito di un incidente automobilistico, le faceva molto male un braccio. Nei
mesi successivi la stessa si è lamentata più volte di questo malanno fisico.”).
Visto
quanto precede, secondo questa Corte, la tesi sostenuta dal dott. __________,
secondo la quale alla prima visita presso il dott. __________ avrebbe fatto
seguito un periodo asintomatico di più di 5 mesi (cfr. doc. ZM 40, p.
2), si rivela dunque manifestamente infondata.
A
proposito dell’affermazione, contenuta nell’allegato del 18 aprile 2006 della CO
1, secondo cui, citiamo: “Com’è già stato più volte sottolineato, dal Dr. __________
l’assicurata si è recata diverse settimane più tardi; soltanto mesi dopo gli
ha comunicato che i dolori alla spalla sarebbero subentrati, a suo dire, subito
dopo l’evento.” (XXX – il corsivo è del redattore), questo Tribunale rileva
che dalla cartella clinica del dott. __________ si evince che, durante la
visita del 6 agosto 2001, la ricorrente lamentava dolore e bruciore al seno,
spalla e braccio destro “… da mettere in rapporto con l’incidente …” (doc. ZM
31/3), ciò che lascia supporre che già in quell’occasione (e pertanto non mesi
dopo) RI 1 aveva riferito al suo medico curante che la sintomatologia era insorta
in stretta relazione temporale con il noto sinistro.
Del
resto, il fatto che la ricorrente abbia consultato il proprio medico curante
trascorse poco più di due settimane dall’evento, non esclude che i disturbi
alla spalla destra non fossero già insorti nei giorni immediatamente successivi
oppure, così come suggerito dai periti giudiziari (cfr. XXV), che essi si siano
sviluppati lentamente e progressivamente.
La
presente fattispecie si differenzia quindi chiaramente da quella oggetto della
STFA del 23 marzo 2006 nella causa P., U 379/05, in cui l’Alta Corte ha negato
l’eziologia traumatica a dei disturbi alla spalla insorti a distanza di più
di un anno dall’incidente della circolazione stradale assicurato.
È stata
attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che per più di 12 mesi né
l’assicurata né il suo medico curante avevano parlato di un qualsiasi danno alla
spalla.
In
conclusione, il TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra presentati dall’assicurata costituiscono
una conseguenza, naturale e adeguata (cfr. la giurisprudenza e la dottrina
citate al consid. 2.5.), dell’evento traumatico del 16 luglio 2001.
Pertanto,
nella misura in cui l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio
obbligo a prestazioni in relazione alla citata affezione, la decisione su
opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviatogli affinché definisca
le prestazioni spettanti a RI 1 da un profilo materiale e temporale.
2.10
Nel quadro
della procedura non contenziosa, RI 1 aveva chiesto di essere messa al
beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA, “… per tutto il
disbrigo che precede la chiamata in causa di un’autorità giudiziaria (leggasi
prima dell’eventuale ricorso al TCA)” (cfr. doc. Z 61).
Con la
decisione su opposizione del 20 dicembre 2004, la CO 1 ha respinto l'istanza,
sostenendo, da una parte, che l’assicurata non avrebbe documentato il suo
preteso stato di indigenza e, d’altra parte, che farebbe difetto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. Z 86, p. 8).
In sede
di ricorso, l'assicurata ha postulato che le venga concesso il gratuito
patrocinio, anche, per la procedura di opposizione (I, p. 6s.).
2.10.1
Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Come
esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), secondo la dottrina e la
giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a principi già
previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal diritto federale
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H
73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003
nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo
2003, art. 82 N. 8 p. 820).
Ai sensi
dell'art. 37 cpv. 1 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito.
Già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione
contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva
riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito
patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di
assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi
presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve
trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato
e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V
202.
consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in
fine).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser,
op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il
resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole
(cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser,
op. cit., n. 21 ad art. 37).
2.10.2
Nella concreta
evenienza, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurata il diritto al gratuito
patrocinio, in primo luogo poiché essa non ha minimamente sostanziato il
proprio stato di indigenza, sebbene fosse stata posta in condizione di farlo.
In
proposito, questa Corte osserva che, dopo aver ricevuto, il 5 novembre 2003,
l’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio (doc. Z 61), in data
25.
novembre 2003, l’assicuratore infortuni ha trasmesso all’avv. RA 1 i
relativi formulari, con l’invito a ritornarli, compilati e firmati, al più
presto (doc. Z 62/1).
Sino al
momento dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, trascorso
oltre un anno, il patrocinatore della ricorrente non aveva ancora provveduto a
comunicare i dati richiestigli alla CO 1, né si era preoccupato perlomeno di
giustificare il ritardo nel frattempo accumulato.
In queste
condizioni, il fatto che l’amministrazione abbia negato il diritto al gratuito
patrocinio non presta il fianco a censure.
Con il
proprio comportamento, l'assicurata ha infatti violato il dovere di collaborare
delle parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI
Praxis p. 212; DLA 1992 p. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 12; R.
Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale, in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16; M.
Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, p. 5 ss.).
Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare
le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in
cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre
2001.
nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U
94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001
nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali,
Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA, in
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg.
(3)).
2.11
Vincente in
causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua
domanda intesa ad essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U
59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha
negato l’eziologia traumatica al danno
alla salute interessante la spalla destra.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata,
tra i disturbi alla spalla destra e l’infortunio del 16 luglio 2001.
§§§ L’incarto
è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni
da un profilo materiale e temporale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500.— (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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