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Decisione

35.2005.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2006Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I rimproveri mossi dalla CO 1 al carattere succinto

dell'opposizione del ricorrente (doc. D) non sono accettabili.

Innanzitutto per il fatto che avevamo da un lato una persona del

tutto non cognita né di questioni mediche, né amministrative e legali, e

sull'altro fronte un Istituto specializzato proprio in quelle materie.

Le asserite lacune dell'opposizione non possono pertanto essere

messe sullo stesso piano d'importanza di quelle commesse dalla CO 1 negli

accertamenti e nella decisione qui impugnata.

Non ci sembra dunque corretto far leva sui comprensibilissimi

limiti di un'opposizione interposta direttamente dall'assicurato, soprattutto

nell'ambito procedurale che stiamo trattando, dato il pieno potere cognitivo e

decisionale delle varie istanze decisionali, pienamente cognite della

fattispecie (motivo per il quale le istanze superiori sono molto restie e

strette di manica al momento di attribuire ripetibili, con l'argomentazione che

il far capo ad un legale appare quasi superfluo). Per costante giurisprudenza,

le opposizioni ed i ricorsi inoltrati direttamente dalle persone interessate

sono analizzati con un occhio di riguardo ed un rigore di molto relativizzato.

L'eventuale attuale presenza di alterazioni di carattere

degenerativo non è atta ad interrompere il nesso causale fra incidente e

disturbi, sia perché non constatata prima, sia perché anche le degenerazioni

possono senz'altro essere causate da un incidente.

L'istoriato della fattispecie dimostra senza possibilità di

smentita che la causa delle patologie e dei disturbi è stato un trauma.

Il referto radiologico del 21.02.2005 (doc. H) dimostra sia di

quali disturbi soffre il ricorrente, sia il fatto che la loro importanza

annulla automaticamente il rimprovero mosso dalla CO 1 all'opposizione doc. F,

in quanto è palese che con simili alterazioni il ricorrente patisse notevoli

dolori, disturbi motori ed incapacità lavorativa.

Pur se questo aspetto è del tutto ininfluente ai fini del giudizio

e sembra sia stato toccato dalla CO 1 solo per mettere in cattiva luce il

ricorrente, di transenna è doveroso chiarire che gli atteggiamenti psicologici

ai quali fa cenno la decisione impugnata al punto 1 a pag. 3 sono chiaramente

connessi con lo stato fisico (in particolare il perdurare dei dolori per così

lungo tempo, che spesso gli impediscono di dormire, privandolo del necessario

riposo notturno) e con l'incapacità lavorativa, molto pesante e frustrante per

una persona attiva fisicamente come è sempre stato il ricorrente, che di colpo

si è trovato così limitato, oltretutto in una fascia d'età nella quale si è

pienamente attivi, si mette a frutto al meglio l'esperienza lavorativa e non si

pensa certo al pensionamento."

(I)

1.6. L’Istituto

assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. III).

1.7. Nel mese di

giugno 2005, il patrocinatore di RI 1 ha versato agli atti di causa

dell’ulteriore documentazione medica, segnatamente, il rapporto 3 maggio 2005

relativo all’operazione artroscopica eseguita dal dott. __________ (VI e doc.

O).

L’CO 1 ha

preso posizione in proposito l’11 luglio 2005, producendo un rapporto, datato

29 giugno 2005, del dott. __________ (VIII + doc. 89).

L’insorgente

ha replicato in data 5 settembre 2005 (X).

1.8. Il 6

dicembre 2005, il TCA ha interpellato l’internista dott. __________, medico

curante dell’assicurato, invitandolo a pronunciasi, in particolare, circa il

decorso dei disturbi alla spalla sinistra (XII).

Il citato

sanitario ha risposto il 19 dicembre 2005 (XIII).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha presentato le proprie osservazioni in data 11 gennaio (XVI).

L’assicurato

è da parte sua rimasto silente.

1.9. In data 2

febbraio 2006, questa Corte ha preso contatto con il chirurgo ortopedico dott. __________,

al quale è stato chiesto di rispondere a alcuni quesiti afferenti alla

problematica della spalla sinistra (XVIII).

La sua

risposta è pervenuta l’8 marzo 2006 (XXIII).

Nel

frattempo, RI 1 ha prodotto dell’ulteriore documentazione, segnatamente un

referto, datato 26 gennaio 2006, che il dott. __________ aveva allestito per

conto della __________, assicuratore contro la perdita di guadagno causata da

malattia (cfr. XIX + allegati).

L’CO 1 ha

preso posizione in proposito il 4 aprile 2006 (XXVII + doc. 90), mentre

l’insorgente lo ha fatto il 12 maggio 2006 (XXIX).

1.10. In corso di

causa, questa Corte ha chiesto all’CO 1 dei ragguagli circa la decisione presa

a proposito dell’affezione alla spalla destra, oggetto di un annuncio di

ricaduta il 25 gennaio 2005 (XVII).

La

risposta dell’Istituto assicuratore è datata 23 febbraio 2006 (XX).

RI 1 si è

espresso al riguardo il 7 marzo 2006 (XXIV + allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Sempre in

ordine, con il proprio ricorso, l'assicurato ha preteso di essere rimasto

vittima di una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l'CO

1 non gli avrebbe accordato la facoltà di esprimersi sul contenuto della

valutazione 26 gennaio 2005 del dott. __________, prima che venisse emanata la

decisione su opposizione del 1° febbraio 2005.

Questa

Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la censura sollevata

dal ricorrente, nella misura in cui la decisione su opposizione impugnata va

comunque annullata per motivi attinenti al merito della vertenza.

Nel

merito

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che oggetto della lite sono delle prestazioni il cui

diritto sarebbe persistito anche dopo il 1° novembre 2004, tornano applicabili

le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso

e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario

che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.

Ammettere

l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora

sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso

di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche

Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi menzionata).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo

ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare

di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità

adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le

proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente

enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la

modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore,

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Anche in

caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter

dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un

legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V

298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la

necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha

aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha

semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p.

114).

Nella DTF

123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude

l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione

che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto

il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine

schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu

den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen

hinzutritt".

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -

pubblicata in RAMI 2001

U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso

che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo

la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,

osservando, fra l'altro, quanto segue:

" Das

mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte

Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von

der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und

Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss

unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung

verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in

den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger

Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt

demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in

Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -

also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die

Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"

krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise

trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass

sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei

Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten

Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative

(Teil-)Ursachen im Spiel."

(RAMI succitata, consid. 2c)

Questa

giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,

ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).

Infine,

occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato

adito a discussioni in dottrina.

A. Bühler

- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni

parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore

esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa

esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione

esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.

2340).

Da parte

loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche

Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p.

580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di

avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore

esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9

cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore

esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a

una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere,

l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in

particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il

TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle

prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della

verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un

obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una

controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile

a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra,

A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

A mente

di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte

le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso

insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)

corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.

Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito

dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere

infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester

Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an

der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20,

p. 999s.).

2.6. In data 29

settembre 2002, RI 1, in sella alla propria motocicletta, è stato investito da

un’autovettura all’interno della rotonda di __________, cadendo a terra con le

due braccia in avanti (doc. 46).

I medici

del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno diagnosticato

una distorsione Tossy I alla spalla sinistra, senza fratture all’esame

radiologico (doc. 2).

Dopo le

cure del caso, l’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro di

operaio in misura del 50% dal 15 ottobre 2002 e in misura completa dal 2

dicembre 2002 (doc. 8).

Nel mese

di febbraio 2003, il medico curante di RI 1, dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, ha predisposto un consulto specialistico presso il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 10).

Il dott. __________,

che ha visitato il ricorrente il 17 marzo 2003, ha posto la diagnosi di impingement

sotto-acromiale alla spalla destra in presenza di un acromion con netto uncino

e ha ordinato delle misure conservative (doc. 12).

In

occasione della consultazione del 4 giugno 2003, il citato chirurgo ortopedico

ha constatato la presenza i disturbi alla spalla destra, temporaneamente

scomparsi grazie ad un’infiltrazione eseguita il 3 aprile 2003, nonché al

rachide cervicale con disestesie nelle dita I-II-III della mano destra (doc.

18).

Visto il

persistere di problemi alla spalla destra, il 30 settembre 2003, il ricorrente

si è sottoposto ad un’artro RMN che ha evidenziato una sindrome da attrito

subacromiale con rottura transmurale del tendine del muscolo sovraspinato (doc.

23).

L’8

ottobre 2003, RI 1 ha riferito al dott. __________ di lamentare ancora forti

dolori alla spalla destra, ma pure a sinistra. Da parte sua, il curante ha

proposto l’esecuzione di una artroscopia curativa a destra e diagnostica a

sinistra (per valutare un’eventuale lesione della cuffia rotatoria; doc. 24).

L’CO 1 ha

dato il proprio benestare per l’intervento alla spalla destra, negandolo invece

per quello previsto a sinistra (doc. 27).

L’artroscopia,

che ha avuto luogo il 2 marzo 2004, ha confermato l’impingement,

trattato con un’acromioplastica, così come la rottura del tendine del

sovraspinato, suturata (doc. 40).

In data

25 maggio 2004, RI 1 è stato sentito da un ispettore dell’Istituto

assicuratore.

Egli ha

dichiarato di non essere mai stato completamente asintomatico - e ciò alle due

spalle -, a dipendenza dei movimenti che faceva, specialmente con le

braccia tese e in torsione (doc. 46).

L’insorgente

è stato dichiarato abile al lavoro al 50% a far tempo dal 1° giugno 2004, visto

il decorso favorevole (doc. 55).

In

occasione della visita del 6 settembre 2004, che ha avuto luogo in ragione

della presenza di dolori invalidanti alla spalla sinistra, il dott. __________

ha osservato una spalla sinistra positiva ai test di valutazione oggettiva,

predisponendo quindi l’esecuzione di un’artro-RMN (doc. 49).

Questo

esame strumentale ha consentito di diagnosticare una sindrome da attrito

sub-acromiale con tendinite e estesa rottura parziale, ma non trasmurale, del

tendine del muscolo sovraspinato (doc. 50).

L’11

ottobre 2004, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, medico __________, il quale ha negato l’eziologia

traumatica ai disturbi lamentati alla spalla sinistra (doc. 63).

Nel

quadro della procedura di opposizione, il dott. __________ ha avuto modo di

ribadire il proprio parere in merito alla natura dei disturbi localizzati alla

spalla sinistra, sottolineando in particolare che la rottura del tendine del

sovraspinato è la conseguenza della sindrome d’attrito subacromiale, la quale

non è stata provocata dalla distorsione acromio-claveare Tossy I riportata il

29 settembre 2002, che di per sé costituisce un trauma inadeguato:

"

Ritengo che una distorsione Tossi I

dell'articolazione acromio-clavicolare non porti ad una rottura del tendine del

sovra-spinato.

Nella risonanza magnetica si descrivono classiche

lesioni di tipo degenerativo, infatti è l'attrito sotto-acromiale che provoca

la rottura parziale del tendine del muscolo sovra-spinato. Se l'attrito

continua a sussitere questo può portare anche a una rottura totale del tendine

stesso, ciò non significa però che la lesione sia di origine post traumatica.

L'assicurato è stato per un certo periodo

asintomatico alla spalla sinistra soltanto quando ha iniziato di nuovo ad usarla

con una certa intensità i dolori sono riapparsi.

A mio modo di vedere, questo è tipico delle lesioni

degenerative e anche la morfologia è tipica di lesioni degenerative.

Normalmente una distorsione dell'articolazione

acromio clavicolare Tossi I non provoca una sindrome d'attrito sotto-acromiale

con i corrispondenti dolori ma provoca soltanto una clinica di dolenzia locale

proprio in corrispondenza dell'articolazione stessa che però a distanza di 2

anni può essere considerata come guarita."

(doc. 73)

Considerazioni

analoghe sono pure state espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica presso la __________ di __________:

"

Nous l'avons vu: une rupture complète ou partielle

de la coiffe des rotateurs procède de la com­binaison de différents facteurs

étiologiques et le traumatisme isolé peut dans certains cas partici­per à sa

pathogenèse. Chez le patient, il convient dès lors d'éprouver quels sont les

éléments qui pourraient témoigner d'une origine traumatique de la rupture

partielle du supraspinatus décelée à l'épaule gauche.

Pourraient évoquer une origine accidentelle de cette

lésion les 3 éléments suivants:

- l'anamnèse

de traumatisme avec choc indirect exercé sur l'épaule (le patient avait parlé

dans ce contexte d'un contrecoup)

- la

démonstration préalable d'une rupture complète du supraspinatus à l'épaule

droite - la localisation articulaire de la rupture partielle du supraspinatus

- et

enfin l'asymptomatisme du patient au niveau des 2 épaules avant son accident du

29.9.2002. Il convient d'examiner ces

divers arguments.

Il est indéniable que le patient a subi un traumatisme

de l'épaule gauche, puisque initialement un diagnostic de luxation

acromio-claviculaire de grade I selon Tossy avait été retenu. A propos de ce

diagnostic, il convient de rappeler que les luxations acromio-claviculaires ont

différents degrés de gravité, le stade I selon Tossy exprime une entorse sans

rupture des ligaments acromio­claviculaires ni des ligaments

coraco-claviculaires. Le diagnostic se fonde essentiellement sur une palpation

douloureuse de cette articulation. Dans l'exposé sur les mécanismes lésionnels

poten­tiels, il a été noté que Loew et al. ont taxé d'inadéquat à produire une

rupture de la coiffe des ro­tateurs la chute bras tendus en avant ou de côté

sans qu'il n'y ait forte torsion associée du bras. Ils écrivent que dans ce

contexte, c'est avant tout la glène ou les structures osseuses ou ligamen­taires

du toit de l'épaule (soit l'articulation acromio-claviculaire et l'acromion)

qui peuvent être lé­sées. Pour provoquer une lésion de la coiffe des rotateurs,

il faut, selon ces auteurs, que le bras soit tendu en arrière lors de l'impact.

En d'autres termes, le mécanisme accidentel qu'a décrit RI 1 était en mesure en

effet de provoquer un traumatisme de l'articulation acromio­claviculaire, en

revanche, il n'était pas «apte» à léser le supraspinatus.

De plus, il convient de rappeler que des suites

d'une rupture traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs, existent hormis des

douleurs également une perte fonctionnelle et de la force de l'épaule dont un

des éléments les plus caractéristiques est la pseudoparalyse. Nous savons que

la rupture du supraspinatus décelée à l'épaule droite a été prise en charge

comme séquelle de l'accident du 29.9.2002. Rétrospectivement, cette manière de

voir était discutable, puisqu'il n'y avait pas de douleurs initiales

documentées à l'épaule droite, et de plus, il n'y avait pas de signes cliniques

caractéristiques évocateurs d'une atteinte traumatique comme décrits

précédemment. Dès lors, il n'est pas loisible d'argumenter que la rupture

partielle du supraspinatus de l'épaule gauche devrait être prise en charge

comme la rupture complète siégeant à droite, s'agissant de la même pathologie à

différent stade d'évolution. Au contraire, on pourrait évoquer du fait de la lo­calisation

bilatérale un terrain favorable à la dégénération tendineuse.

Un autre élément qui s'inscrit contre l'hypothèse

traumatique partielle de l'atteinte de l'épaule gauche est que les troubles de

cette épaule ont rapidement régressé, ce qui s'explique parfaite­ment bien dans

le contexte d'une atteinte banale de l'articulation acromio-claviculaire. En

revan­che, s'il y avait eu rupture traumatique partielle de la coiffe, il

serait difficile d'expliquer dans ce contexte l'amélioration spontanée après

quelques semaines seulement d'évolution. Enfin, il a été fait part de

l'observation que les ruptures partielles de la coiffe des rotateurs se

retrouvent fré­quemment dans la tranche d'âge où se situe RI 1, à savoir dans

la cinquième décennie, puisque leur incidence s'élève, suivant les collectifs

étudiés, entre 6 à plus de 30%. Enfin, ces ruptures partielles de coiffe ne

sont pas forcément symptomatiques. En d'autres termes, si elles sont

découvertes des suites d'un accident, cela ne signifie pas forcément qu'elles

en sont ses sé­quelles.

La pondération de ces divers éléments «pour et

contre» permet d'aboutir à la conclusion que l'hypothèse selon laquelle la

rupture partielle du supraspinatus de l'épaule gauche serait une conséquence

vraisemblable de l'accident subi par RI 1 le 29 septembre 2002 ne peut être

étayée par les divers éléments dont nous disposons. Dès lors, il est loisible

de se rallier à l'avis exprimé par le Dr. __________ que l'étiologie la plus probable de la rupture partielle de tendon de

la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche est dégénérative. Rétrospectivement,

il s'avère que la prise en charge de la rupture complète du supraspinatus de

l'épaule droite était discutable au vu des considérants exprimés dans cette

prise de position."

(doc.

78)

L’artro-RMN

18 marzo 2005 della spalla sinistra ha posto in luce discrete alterazioni

degenerative nell’articolazione acromio-claveare, un acromion di tipo II senza

sperone osseo in sede inferolaterale, segni di borsite

sub-acromio/sub-deltoidea, nonché segni per una rottura parziale non transmurale

del tendine del muscolo sovraspinato vicino all’inserzione del tubercolo

maggiore (cfr. doc. 85).

In data 3

maggio 2005, il dott. __________ ha praticato, per via artroscopica, una sutura

del tendine del muscolo sovraspinato, sede di una lesione transfissiante con

estensione su circa 1 x 1 cm, e un’acromioplastica (doc. O).

Il dott. __________,

nuovamente interpellato dall’assicuratore infortuni convenuto, ha sostenuto che

i reperti dell’intervento artroscopico non sono suscettibili di modificare il

suo parere riguardo all’eziologia dell’affezione interessante la spalla

sinistra:

"

La lésion tendineuse qu'a trouvée le Dr __________

à l'épaule gauche de RI 1 est - comme cela a été noté en préambule - en tout

point similaire à celle qu'il avait soignée le 2 mars 2004. Quoique que j'aie

fondé mon appréciation médicale du 26 janvier 2005 sur la notion que le pa­tient

souffrait d'une rupture partielle, et non pas transfixiante, du supraspinatus,

je ne vois pas de motifs au vu des nouvelles pièces recueillies de réviser

l'argumentaire que j'avais développé. En effet, il n'est pas étonnant qu'une

rupture partielle se complique au fil de l'évolution par une rup­ture complète

du tendon aminci de la coiffe des rotateurs, et du fait que la qualité mécanique

de ce tendon est affectée par la présence d'altérations dégénératives. Deux

arthro-IRM récentes ont avant l'opération montré une coiffe des rotateurs

étanche: il est possible qu'ait déjà existé une petite brèche tendineuse non

décelée par l'examen d'imagerie médicale et ce malgré sa perfor­mance

diagnostique. Il est également possible cependant que la perforation se soit

produite entre le dernier examen d'imagerie fait le 16.3.2005 et l'opération

pratiquée 6 semaines plus tard. Par­ tant du fait que les altérations de la

coiffe sont un phénomène évolutif, ceci ne devrait pas forcé­ment surprendre.

En conclusion, le Dr __________ a soigné le 3 mai

2005 une petite rupture du supraspinatus, et il n'est pas possible de déduire

de cette découverte, ni de son rapport opératoire d'éléments sus­ceptibles de

déduire que l'étiologie de cette atteinte serait vraisemblablement traumatique.

Dans mon appréciation médicale rédigée le 26.1.2005, je ne me suis pas borné à

taxer toute atteinte de la coiffe des rotateurs comme d'étiopathogénèse

dégénérative, mais j'ai pesé quels éléments parlaient pour, quels autres contre

une étiologie traumatique. C'est après les avoir analysé et pondéré que j'ai

tiré la conclusion que l'étiologie la plus probable de la rupture partielle à l'époque

et complète actuellement du tendon du supraspinatus était dégénérative."

(doc.

89)

In data 25 gennaio 2005, RI

1, per il tramite del suo medico curante, ha annunciato all’assicuratore

infortuni una ricaduta del sinistro del settembre 2002, paventando una

ri-rottura della cuffia rotatoria della spalla destra (doc. 81).

L’artro-RMN 21 febbraio

2005 della spalla destra ha confermato la presenza di una ri-lesione

transmurale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 84).

L’CO 1 ha ammesso la

propria responsabilità per quanto concerne il danno diagnosticato alla spalla destra,

dichiarandosi disposto a corrispondere le relative prestazioni (doc. AA e XX)

In corso di causa, questa

Corte ha interpellato, nell’ordine, il dott. __________, spec. FMH in medicina

interna (XII), e il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

(XVIII).

Il dott. __________, che

ha visitato l’assicurato a scadenze regolari a partire dal giorno successivo a

quello del sinistro, ha dichiarato di aver osservato, sin dal primo momento,

dolori alla spalla sinistra, probabilmente su trauma indiretto con lesione

Tossy I e, d’altra parte, che il decorso post-infortunistico é stato

caratterizzato da disturbi a entrambe le spalle (XIII).

Da parte sua, il dott. __________,

rispondendo ai quesiti postigli dal TCA, ha in particolare sostenuto che l’evento

assicurato ha giocato un ruolo causale nella rottura della cuffia dei rotatori

della spalla sinistra, nel senso che esso ne ha peggiorato lo stato

preesistente:

"

(…).

1. L’evento

traumatico del 29.09.02 ha a mio parere giocato un ruolo causale nella rottura

della cuffia rotatoria della spalla sx.

Considerandi

2.

A mio parere la

lesione del sopraspinato può essere sopraggiunta in seguito al trauma del

settembre 2002 ed essere occorsa su un tendine che presentava però già delle

alterazioni degenerative moderate. Queste possono infatti essere presenti in

pazienti di questa età e preesistenti ad una lesione traumatica. Senza

l’intervento traumatico, però, tali alterazioni degenerative, possono rimanere

silenti anche per anni.

3.

In seguito a una

caduta traumatica, spesso il paziente presenta, all’arrivo in PS, all’ospedale,

una polisintomatologia. In particolare, una distorsione Tossy I della spalla sx

può risultare in primo piano rispetto ad una contusione-lesione della cuffia. Segnalo

inoltre che una valutazione clinica completa della forza dei tendini dei

rotatori (testing clinico della cuffia), é generalmente difficilmente attuabile

in un contesto di urgenza (nelle prime 24-48 ore dal trauma) proprio a causa

di dolori. La diagnosi di una distorsione Tossy I può invece clinicamente

essere evocata alla semplice palpazione.

4.

A mio parere non

é corretto affermare a priori che una distorsione Tossy escluda che possa

essere occorsa contemporaneamente anche una lesione, per lo meno parziale,

della cuffia. Una distorsione all’acromio-clavicolare, anche di grado I,

occorre generalmente con un trauma diretto o indiretto su questa articolazione.

I tendini della cuffia (in particolare il sopraspinato), si trova in

particolare anatomicamente esattamente sotto tale articolazione (in particolare

in posizione di abduzione-elevazione dell’arto)."

(XXIII)

Fra la documentazione

prodotta dall’insorgente figura un rapporto peritale allestito il 26 gennaio

2006.

dal dott. __________ per conto dell’assicurazione __________.

Egli si é in particolare

espresso a favore di un’eziologia traumatica del danno alla spalla sinistra,

motivando questa tesi nel modo seguente:

"

(…)

l’infortunio ha cagionato sicuramente la frattura costale, le

abrasioni alle mani; la lussazione acromio-clavicolare Tossy I a sinistra, ha

mascherato una contusione assiale della cuffia dei rotatori da questo lato e,

grazie alla prolungata inattività, non vi é stata una manifestazione eclatante

a livello della cuffia dei rotatori di sinistra ; diversamente, dovendo

utilizzare maggiormente l’arto superiore destro, la lesione dei rotatori si é

conclamata chiaramente sfociando nella cura chirurgica e, sfortunatamente,

terminando con una ri-rottura della cuffia. Il caso della spalla destra é stato

assunto dalla CO 1 e continua ad essere a carico dell’ente.

La questione attuale verte, invece, sulla rottura della cuffia dei

rotatori della spalla sinistra che a giudizio della CO 1 é da ricondurre a

componente prettamente degenerativa.

Se da un canto concordo con buona parte della presa di posizione

del collega dott. __________ di CO 1, d’altro canto mi preme sottolineare,

dissociandomi invece dal collega, come il trauma assiale subito dal paziente

sia stato di notevole importanza tanto da provocare sicuramente una contusione

della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle nonché una lussazione

acromio-clavicolare di 1° alla spalla sinistra, lesione che ha poi mascherato

la componente intrarticolare interessante questa spalla. Del resto, la visita

clinica del paziente evidenzia bene il tono muscolare che presenta, a sinistra,

uno scompenso evidente derivante dall’inazione dell’arto superiore sinistro

causata dai dolori all’articolazione acromio-clavicolare che, per altro, ha

nascosto la patologia interessante la cuffia dei rotatori : quest’ultima

ha provocato uno scentraggio della testa omerale con conseguente attrito che,

associato ai postumi della contusione subita alla cuffia dei rotatori nell’evento

infortunistico, é sfociata nella rottura della stessa.

In ossequio pertanto dell’articolo 36, pure in presenza di una

componente preesistente degenerativa, l’infortunio del 29.9.2002 ha agito da

fattore scatenante provocando un peggioramento direzionale ad entrambe le

spalle sfociate nella rottura di entrambe le cuffie dei rotatori.

Pur essendo probabile che la rottura si sarebbe verosimilmente

manifestata con l’andare del tempo, si sarebbe tuttavia conclamata in modalità

diverse da come abbiamo assistito in questa persona volonterosa e dal fisico

atletico: infatti, grazie anche alla muscolatura che il paziente presenta, le

lesioni subite a livello della cuffia dei rotatori é rimasta mascherata."

(doc. S)

Il dott. __________ ha

commentato criticamente il contenuto delle certificazioni dei dottori __________,

__________ e __________, evidenziando, alla luce di un esame della letteratura

medica, in particolare che una lussazione acromio-clavicolare di stadio I,

quale quella subita da RI 1, é molto raramente accompagnata da una rottura

della cuffia dei rotatori:

"

Expertise du Dr __________

Le Dr __________ a développé le scénario

étio-pathologique suivant: des suites de son accident de moto RI 1 avait

éprouvé des douleurs acromio-claviculaires résultant de la luxation Tossy I.

Celles-ci avaient occulté les symptômes résultant de la «contusion de coiffe»

dont le patient avait été victime simultanément. Grâce à l'inactivité induite

par le traitement de l'atteinte de la coiffe des rotateurs décelée à l'épaule

droite dominante, il y avait eu également modération phy­sique du bras gauche,

raison pour laquelle les symptômes de la lésion de coiffe de ce côté n'avaient

longtemps pas été manifestes.

Le raisonnement du Dr __________ comporte plusieurs

lacunes:

Il a négligé le fait que la luxation

acromio-claviculaire stade I subie par RI 1 est d'excellent pronostic. Si

initialement les douleurs qu'elle avait provoquées pouvaient masquer - dans

l'hypothèse invérifiée d'une rupture traumatique de coiffe - celles induites

par la rupture tendi­neuse ou plutôt se combiner avec elles, les douleurs

consécutives à la lésion de la coiffe auraient dû rapidement assurer la relève.

À droite où une rupture de même morphologie qu'à gauche (voir mon appréciation

médicale du 29.6.2005) avait été mise en évidence, les premiers symptômes ne

s'étaient manifestés que 4 semaines après l'accident (j'avais eu d'ailleurs

quelques doutes sur le bien-fondé de la prise en charge de cette atteinte de

coiffe du côté droit : voir p. 5, première appréciation médicale du 26.1 2005).

Pourquoi la même atteinte traumatique aurait-elle

engendré à gauche des douleurs immédiates et à droite des douleurs après

intervalle libre de 4 semaines environ alors qu'à droite il n'y avait pas de

luxation acromio-claviculaire associée ? Pourquoi auraient-elles alors persisté

à droite mais pas à gauche ? On peut chercher en vain une réponse à ces

questions dans l'expertise du Dr __________.

La notion selon laquelle les douleurs de l'épaule

gauche aient passé à l'arrière-plan du fait de l'épargne induite par

l'inactivité ou du fait qu'il ne s'agissait pas de l'extrémité dominante ne ré­siste

également pas à l'examen critique : comme dans toutes autres activités

manuelles, la domi­nance du bras, hormis pour les travaux qui requièrent de la

dextérité, ne joue pratiquement pas de rôle. D'ailleurs, sachant que RI 1 avait

repris suite à son accident du 29.9.2002 son tra­vail à 50% à partir du

15.10.2002

(on retrouve ici aussi cet intervalle de 2 semaines) et l'avait

exercé à ce taux pendant 6 semaines jusqu'au 2.12.2002, on ne voit pas pourquoi

les douleurs n'auraient pas dû être manifestes des deux côtés.

De plus, le Dr __________ n'a pas pris en compte la

rareté de la combinaison lésionnelle - luxation acromio-claviculaire et rupture

de coiffe - qui, pour le moins dans l'exemple bibliographique de Takase et al.

que j'ai cité associait non pas une ébauche de luxation acromio-claviculaire

(la luxa­tion Tossy I) mais une atteinte bien plus grave (luxation

acromio-claviculaire et luxation posté­rieure de la clavicule).

En résumé, l'hypothèse développée par le Dr __________

présente diverses insuffisances et ne peut de ce fait être soutenue.

Rapport du Dr __________

Dans son rapport, le Dr __________ a signalé avoir

diagnostiqué non pas seulement une atteinte acro­mio-claviculaire mais

également suspecté deux jours après l'accident une lésion partielle du sus­épineux.

Cette notion n'est pas étayée par son premier rapport du 18.11.2002 dans lequel

il men­tionne

"Tossy I spalla sinistra

senza fratture visibile sulle Rx.

Escoriazione ginocchio sinistro.

Sospetto lesione intra-articolare spalla destra."

On ne peut se fonder sur une allégation non

vérifiable pour fonder la notion qu'existait une suspi­cion de rupture

partielle de la coiffe des rotateurs du côté gauche, d'autant moins que le Dr __________

n'a pas précisé sur la base de quels signes cliniques il l'aurait pressentie.

Rapport du Dr __________

Le chirurgien orthopédiste traitant considère que

l'accident a joué un rôle causal dans l'étiologie de la rupture de coiffe de

l'épaule gauche de son patient en admettant que le tendon du supraspi­natus

portait une altération dégénérative pré-traumatique. Il a souligné - à juste

titre - qu'une évaluation précise d'une épaule traumatisée est difficile dans

le contexte de l'urgence (dans les 24 à 48 h) et a apporté dès lors la

contradiction au Dr __________ qui déclarait avoir suspecté pratique­ment

d'emblée la rupture tendineuse. Le Dr __________ a ajouté qu'à son avis, on ne

pouvait ex­clure à priori qu'une luxation Tossy I ne puisse jamais être

associée à une déchirure de la coiffe, ce en quoi il a raison, bien sûr,

puisque on ne peut jamais contredire une double négation. Ce­pendant, chez RI 1,

la question à laquelle il fallait répondre n'était pas celle de savoir si l'on

pouvait exclure un lien de cause à effet entre l'accident du 29.9.2002 et la

pathologie de la coiffe démontrée à l'IRM de l'épaule gauche près de deux ans

plus tard. Il fallait uniquement éprouver si ce lien de causalité était pour le

moins probable. Je n'ai pas été en mesure de l'établir pour des motifs que j'ai

élaborés dans cette prise de position et dans mes deux appréciations médicales

précédentes."

(doc.

90)

2.7

Chiamata a pronunciarsi sulla

questione a sapere se l’Istituto assicuratore ha correttamente negato la

propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati alla spalla

sinistra, questa Corte constata che RI 1, a questo livello, ha

sofferto di una rottura del tendine del muscolo sovraspinato, diagnosticata

grazie all’artro-risonanza magnetica del 28 settembre 2004 (cfr. doc. 50:

“estesa rottura parziale ma non transmurale del sopraspinato.”), a quella del

16.

marzo 2005 (cfr. doc. 85: “segni per una rottura parziale (non transmurale)

del tendine del muscolo sovraspinato al III medio vicino all’inserzione del

tuberculum maggiore con una fissura dalla superficie caudale fino all’interno

del tendine.”), nonché all’intervento artroscopico del 3 maggio 2005 (doc. O:

“In profondità è visibile la lesione del sopraspinato, transfissiante, vi è

stata fuoriuscita dell’aria nella borsa subacromiale. La lesione si estende su

circa 1 x 1 cm.”), ciò che configura una lesione assimilata ad infortunio ai

sensi della lettera f) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a proposito della diagnosi di

rottura parziale dei tendini, cfr. la DTF 114 V 298ss., nonché, per un

caso in cui il TFA ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF,

poiché gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare

alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla

lesione del tendine del muscolo sopraspinato, cfr. STFA del 6 agosto 2003 nella

causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U

235/02).

D'altra

parte, tenuto conto, in particolare, che prima dell’incidente stradale del mese

di settembre 2002, RI 1 era asintomatico a livello delle spalle (circostanza

ammessa anche dal medico fiduciario dell’ICO 1, cfr. doc. 78: “l’asymptomatisme

du patient au niveau des 2 épaules avant son accident du 29.9.2000” – il

corsivo è del redattore), che i disturbi a livello

della spalla sinistra sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione,

in cui l'assicurato, in sella alla propria motocicletta, dopo essere stato investito

da un’autovettura, è caduto sull’asfalto con le braccia in avanti, subendo in

tal modo un contraccolpo alle due spalle (cfr. il certificato 25.10.2002 del PS

dell’Ospedale regionale di __________, dove l’assicurato è stato visitato il

giorno stesso dell’infortunio, doc. 2 e il rapporto 19.12.2005 del dott. __________,

medico curante, consultato dall’assicurato il giorno successivo a quello

dell’evento, XIII: “Dal primo momento, cioè 2 giorni dopo l’infortunio,

ho diagnosticato dolori alla spalla sinistra probabilmente su trauma indiretto

con lesione Tossi I, …” – il corsivo è del redattore), nonché del fatto che dall'evento

traumatico in poi il ricorrente non è mai stato completamente asintomatico

(cfr., in proposito, il rapporto 19.12.2005 del dott. __________, XIII: “Il

decorso post infortunistico è stato sfavorevole in quanto è stata scoperta

tramite RM presenza di una rottura subtotale del muscolo sopraspinato sinistro

come anche destro. Nel decorso fino in data odierna sono stati

caratterizzati dei dolori ad entrambe le spalle” – il corsivo è del

redattore, nonché il verbale di audizione 25.5.2004 dell’assicurato, doc. 46:

“Ha sempre avuto dal fatto disturbi alle due spalle, particolarmente a

destra”), lo scrivente TCA ritiene dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a,

208.

consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il sinistro del 29

settembre 2002 abbia perlomeno reso manifesto il diagnosticato danno tendineo.

Ritenuto

che gli elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi

d'infortunio - ossia il fattore esterno (il sinistro in questione soddisfa

manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V

466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il

corpo umano - sono, in concreto, senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo

contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto.

In queste

condizioni, il fatto che la diagnosticata rottura tendinea sarebbe di natura

morbosa (degenerativa), così come lo pretendono i sanitari interpellati dall’CO

1, è del tutto irrilevante.

In

effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9

cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro

causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni

degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati,

nonché RAMI 2001 U 435,

p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella

causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).

In una

recente sentenza del 7 marzo 2006 nella causa S., U 390/05, l’Alta Corte

federale ha precisato che:

"

Die Rechtsgrundlagen für die Beurteilung der

Streitsache sind im kantonalen Entscheid richtig wiedergegeben. Hervorzuheben

ist, dass Sehnenrisse, wie der hier gegebene, nach Art. 9

Abs. 2 lit. f UVV eine unfallähnliche Körperschädigung darstellen, wenn

sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen

sind. Nach der hiezu ergangenen Rechtsprechung müssen mit Ausnahme der

Ungewöhnlichkeit auch bei den unfallähnlichen Körperschädigungen die übrigen

Tatbestandsmerkmale des Unfallbegriffs erfüllt sein. Besondere Bedeutung kommt

hierbei der Voraussetzung eines äusseren Ereignisses zu, d.h. eines ausserhalb

des Körpers liegenden, objektiv feststellbaren, sinnfälligen, eben

unfallähnlichen Vorfalles. Wo ein solches Ereignis mit Einwirkung auf den

Körper nicht stattgefunden hat, und sei es auch nur als Auslöser eines in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten

Gesundheitsschadens, liegt eine eindeutig krankheits- oder degenerativ bedingte

Gesundheitsschädigung vor. Diese schon BGE 123 V 43 zugrunde liegende

Betrachtungsweise verträgt sich sehr wohl mit der Konzeption der

obligatorischen Unfallversicherung und ihrer Abgrenzung zur

Krankenversicherung; denn ein so verstandenes, nahe bei der unfallmässigen

Einwirkung liegendes äusseres Ereignis rechtfertigt die Leistungspflicht des

obligatorischen Unfallversicherers (BGE 129 V 467 Erw.

2.2

mit Hinweis)."

In questo

ordine di idee, è pure irrilevante il fatto che la distorsione acromio-claveare

Tossy I riportata dall’insorgente, costituirebbe - e questo è, secondo il dott.

__________, l’argomento cardine per negare l’eziologia traumatica al danno alla

spalla sinistra (cfr., in particolare, il doc. 90) - un trauma inadeguato a

causare la rottura del tendine del muscolo sovraspinato.

Secondo

la giurisprudenza federale, non è infatti necessario che l’evento infortunistico

abbia giocato un ruolo causale in senso stretto, essendo sufficiente che esso

abbia semplicemente contribuito a scatenare la sintomatologia dolorosa, a

slatentizzare una patologia soggiacente (cfr. i riferimenti indicati al consid.

2.5

).

D’altro

canto, nella misura in cui il dott. __________ afferma che la morfologia del

danno tendineo presentato dall’assicurato è tipica di “lesioni degenerative”

(doc. 73), egli si discosta dalla tesi sostenuta dal suo collega dott. __________

(unitamente all’avv. __________), anch’egli medico di fiducia dell’CO 1 presso

la __________ di __________, secondo il quale la sentenza federale del 5 giugno

2001.

nella causa I. ha privato di significato la questione di sapere se una

lesione corrisponda, da un profilo morfologico, a una tipica conseguenza

traumatica (cfr. l’articolo citato al consid. 2.5. in fine).

La

presente fattispecie si differenzia quindi chiaramente da quella oggetto della

STFA del 31 gennaio 2006 nella causa S., U 195/05, in cui l’Alta Corte ha negato

l’eziologia traumatica a una lesione parziale del tendine del muscolo

sovraspinato di cui era portatore un assicurato vittima, a seguito di una

caduta, di una distorsione acromio-clavicolare stadio I alla spalla sinistra.

Decisiva

è stata ritenuta la circostanza che l’assicurato, una settimana dopo l’evento,

aveva ripreso ad esercitare la propria attività lavorativa e che disturbi alla

spalla sinistra erano riapparsi a distanza di quattro anni dal sinistro

(cfr. consid. 6).

Diversa è

pure la fattispecie trattata nella STFA del 23 marzo 2006 nella causa P., U

379/05, in cui il TFA ha negato la natura infortunistica a dei disturbi alla

spalla insorti a distanza di più di un anno dall’incidente della

circolazione stradale assicurato.

È stata

attribuita una particolare rilevanza alla circostanza che per più di 12 mesi né

l’assicurata né il suo medico curante avevano parlato di un qualsiasi danno

alla spalla.

In

conclusione, l'incarto va retrocesso all’CO 1, affinché proceda a definire il

diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di

cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ È

annullata l'impugnata decisione su opposizione dell’CO 1.

§§ È

accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata a infortunio

giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo a

prestazioni a carico dell’CO 1.

§§§ L'incarto

è retrocesso all’CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal

profilo materiale e temporale.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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