35.2005.25
Assicurato, di professione scalpellino, deceduto a causa di un carcinoma polmonare. Non ammessa la diagnosi di silicosi. Il carcinoma polmonare non costituisce una malattia professionale secondo la cl
6 febbraio 2006Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.25
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TCA
Titolo:
Assicurato, di professione scalpellino, deceduto a causa di un carcinoma polmonare. Non ammessa la diagnosi di silicosi. Il carcinoma polmonare non costituisce una malattia professionale secondo la clausola generale.
CAUSALITÀ NATURALE
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 9 cpv. 1 + 2 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.25
mm/DC/td
Lugano
6 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2005 di
RI 1
RI 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ -
nato nel 1937 e deceduto il 12 settembre 2004 (doc. 20) - ha lavorato in
Svizzera durante il periodo 1956-1976. Fino al 1969 quale scalpellino presso
diverse aziende, in seguito quale cuoco presso delle mense per operai nel
settore edile (doc. E).
In
precedenza, per la precisione dal 1947 al 1956, egli aveva già svolto la
professione di scalpellino presso tre diverse aziende di __________ (cfr.
rapporto dell’Azienda ospedaliera “__________” di __________, accluso al doc.
1).
Rientrato
in patria, nel biennio 1977-1978, __________ ha svolto l’attività di cuoco e
gerente di un esercizio pubblico a __________ e, successivamente (sino al 1998),
quella di manovale presso la ditta __________ (cfr. “anamnesi lavorativa
dell’operaio” che figura sul questionario per i casi di silicosi e asbestosi,
accluso al doc. 1).
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2003, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), Sede di __________, ha comunicato all’CO 1 che __________
aveva sollecitato un suo intervento in relazione ad una silicosi polmonare.
L’INAIL
aveva negato la propria responsabilità al riguardo, poiché, citiamo: “nel corso
dell’istruttoria è risultato che le lavorazioni svolte dall’assicurato in
territorio italiano non sono da considerarsi rischiose” (doc. 1).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 18 novembre 2003, ha rifiutato di ammettere il proprio
obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi respiratori presentati
dall’assicurato, essendo questi ultimi non riconducibili all’attività
professionale svolta in Svizzera (doc. 7).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ (doc. 8 e 11), completata
dagli avvocati __________ e __________ (doc. 13), l’CO 1, in data 21 gennaio
2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 24).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 4 maggio 2005, le eredi di __________, rappresentate
dall’avv. RA 1, hanno chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché, accertata
l’esistenza di una malattia professionale, definisca il diritto a prestazioni,
argomentando:
"
La pneumoconiosi derivante dalla polvere di
alluminio, di silicati, di grafite e di silice (quarzo), così di metalli duri,
è espressamente indicata come malattia professionale nell'Allegato 1
dell'OAINF. La fattispecie in esame andrà quindi esaminata nell'ottica
dell'art. 9 cpv. 1 LAINF, mentre che le considerazioni giuridiche espresse
nella querelata decisione in relazione al cpv. 2 del medesimo articolo, non
trovano assolutamente applicazione.
La querelata decisione della CO 1 fonda le sue risultanze
sull'unico parere della dr.ssa __________, attiva presso la __________ della CO
1 stessa. Da quel che risulta alle ricorrenti, la stessa dr.ssa __________ non
ha mai visitato di persona il signor __________.
Anzitutto anche la querelata decisione ammette
che il signor Sinopoli era affetto da problematiche polmonari. D'altronde il
suo decesso nel settembre 2004 è stato proprio provocato da un carcinoma
polmonare.
Mentre più medici consultati in Italia sono
giunti alla conclusione che le ombre riscontrate sulle varie radiografie
raccolte dal 1997 in poi siano l'espressione di una silicosi, cioè di una
malattia professionale tipica dell'attività di scalpellino, e ciò soprattutto
quando, come decenni addietro, non si faceva uso di maschere ed aspiratori, la
dr.ssa __________, da parte sua, giunge alla conclusione che l'esistenza di una
silicosi sia invece da escludere. A motivazione di questa sua posizione essa
adduce che la localizzazione e la tipologia delle sopra ricordate ombre non
sarebbero quelle tipiche di un caso di silicosi. Inoltre, sempre a mente della
dr.ssa __________, sia il decorso temporale sia il decorso clinico del caso
tenderebbero ad escludere la diagnosi fatta dai professionisti italiani.
La tesi della CO 1, fondata unicamente sul
reperto peritale della dr.ssa __________, si scontra contro molteplici e
concordanti pareri medici allestiti da quei professionisti che hanno
personalmente visitato il signor __________ e che hanno quindi personalmente ed
in concreto diagnosticato la malattia.
Come d'altronde ammesso nella querelata decisione
21 gennaio 2005, pag. 4, le prime manifestazioni radiologiche di alterazioni
polmonari risalgono al 22 gennaio 1997.
Nella primavera del 1999 il signor __________,
nell'ambito di una degenza presso il Policlinico universitario __________ a
causa di scompensi cardiaci, è stato sottoposto a una prova di funzionalità
respiratoria. Nella lettera di dimissione 22.04.1999 si indica espressamente
che tale prova ha avuto luogo a seguito del "sospetto di patologia
polmonare relata ad esposizione professionale a polveri".
L'anno seguente, si era nel 2000, l'assicurato è
poi stato ricoverato presso il Policlinico di __________ dal 13 al 23 marzo con
la diagnosi di "sindrome disventilatoria in esiti di silicosi
polmonare. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito iniziale NID. Ipertrofia
prostatica e litiasi renale".
La cartella clinica n. 1575 del Policlinico di __________
riferita alla degenza testé ricordata evidenzia l'esistenza di una pneumoconiosi
da silice. I vari esami medici, di non facile comprensione, confermano
quindi le precedenti diagnosi.
La medesima diagnosi è stata nuovamente formulata
nell'ambito degli esami che hanno fatto seguito all'annuncio del caso da parte
dell'assicurato all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
- in data 17 maggio 2000 dall'INPS di __________;
- in data 1. dicembre 2000, nel corso di una degenza presso il
Policlinico di __________;
- in data 17 aprile 2001 dal Policlinico di __________;
- in data 23 aprile 2001 dall'Azienda sanitaria
__________;
- in data 2 agosto 2002 dall'Azienda sanitaria locale __________;
- in data 16 gennaio 2003 dall'Azienda ospedaliera __________;
- in data 9 luglio 2003 dall'Ospedale di __________;
- in data 17 dicembre 2003 dal dr. __________;
- in data 28 febbraio 2004 dall'Azienda sanitaria locale __________;
- in data 27 febbraio / 26 marzo 2004 dalla Fondazione Centro __________.
Infine, la diagnosi di silicosi è stata ribadita
dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nella
sua relazione 8 giugno 2004.
Dopo aver sottoposto il signor __________ ad
accertamenti medico legali e dopo aver esaminato tutta la documentazione
esibita, in gran parte ricordata nei paragrafi precedenti, il dr. __________ ha
diagnosticato nel paziente i seguenti problemi di salute:
"Silicosi polmonare in soggetto con
adenocarcinoma polmonare cardiopatia ischemica - ipertensione arteriosa".
La querelata decisione nemmeno menziona
l'esistenza di ripetute e convergenti diagnosi di silicosi emesse da vari
medici dal 1998 in poi. Ci si è invece limitati ad esaminare, invero
superficialmente, la relazione peritale del dr. __________ che è stata
confutata non già per mezzo di concreti elementi medici, bensì semplicemente
con l'affermazione secondo la quale detto medico non avrebbe fornito alcun
argomento a sostegno della propria diagnosi.
Niente di più inveritiero.
In realtà la diagnosi di silicosi è suffragata da
parecchi certificati medici, allestiti dopo aver visitato personalmente il
paziente. Notisi inoltre che il dr. __________ non è un semplice chirurgo, come
erroneamente riportato nella querelata decisione, ma è uno specialista in
medicina legale e delle assicurazioni.
La querelata decisione afferma poi, in modo del
tutto arbitrario, che il rapporto del dr. __________ non può essere considerato
nella sua pienezza poiché allestito da un medico straniero che non conoscerebbe
sufficientemente il diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Sennonché
nella presente fattispecie non siamo di fronte ad una divergenza
nell'apprezzamento di referti medici: la diagnosi di silicosi è corretta oppure
no? Per rispondere a questa domanda non è necessaria alcuna conoscenza del diritto
assicurativo, ma soltanto dei fondamenti della medicina."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
1.6. In data 21 luglio
2005, le ricorrenti hanno prodotto ulteriore documentazione, medica e non,
postulando l’edizione, da parte dell’CO 1 e del dott. __________, di tutti i
referti radiografici e le cartelle cliniche, nonché l’esecuzione di una perizia
giudiziaria (XII + allegati).
L’assicuratore
infortuni convenuto ha preso posizione il 12 settembre 2005, versando agli atti
un nuovo rapporto della dott.ssa __________ (XVI + doc. 26).
La
replica delle insorgenti è datata 11 ottobre 2005 (XVIII).
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000
U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.).
L'art. 9 cpv. 1 LAINF considera, dunque, professionali soltanto
quelle malattie che sono state causate prevalentemente da sostanze nocive o da
determinati lavori, nell'esercizio dell'attività professionale.
Quest'ultima deve trattarsi di un'attività assicurata: il malato deve averla
esercitata quale assicurato. Qualora esso abbia svolto l'attività incriminata,
per un certo periodo, quale assicurato e, per un certo altro periodo, quale non
assicurato, deve valere anche in una simile ipotesi l'esigenza della causalità
qualificata (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
217).
2.2. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF stabilisce che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355
consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Corte federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 183ss., ha, inoltre,
precisato quanto segue:
"
(…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit
ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als
die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus
(BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im
gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als
Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV
1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich
bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten
schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000,
worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko
für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden
Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung
liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen
Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis
ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche
Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des
qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d;
RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K. (U 35/02) l'Alta
Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
"
2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder
stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger
Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die
berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im
Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten
Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge
Beweisanforderungen gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist
grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte
stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche
Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des
empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am
Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und
inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin,
über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch)
nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein
Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines
bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann
schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im
Einzelfall aus."
2.3. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa
alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza
dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia
professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è
tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se
Fatti
i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce
d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle
parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza
dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non
essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi
pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della
LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V
201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.4. Dagli atti
di causa si evince che, nel corso del 2000, __________ ha presentato all’INAIL
di __________ una denuncia di malattia professionale (cfr. allegato al doc. 1).
Dal
relativo formulario emerge che l’assicurato, dipendente della ditta __________
a far tempo dall’agosto 1980, è divenuto inabile al lavoro a decorrere dal 3
novembre 1997 a causa di una “silicosi polmonare”.
Già in
precedenza l’assicurato si era sottoposto a degli accertamenti radiologici,
resisi necessari a causa di difficoltà respiratorie (dispnea).
In
effetti, in data 3 ottobre 1995, era stata eseguita una radiografia del torace
che aveva evidenziato un “notevole rinforzo del disegno polmonare con note di
interstiziopatia, seni costo frenici liberi da versamento. Cuore notevolmente
ingrandito in toto” (doc. H).
Esami TAC
del torace, effettuati il 14, 15 e 16 maggio 1998 presso la Casa di cura «__________ » di __________, avevano posto
in luce, da parte loro, una “rilevante accentuazione della trama alle basi con tralci
a margini sfumati e aspetto di irregolare reticolazione soprattutto a sinistra.
Non versamenti pleurici in atto. Ili accentuati. Modesto aumento del diametro
traverso del cuore” (doc. L).
Un’ulteriore
TAC del torace, eseguita il 29 marzo 1999, aveva mostrato “segni di fibrosi con
ispessimento dei setti e piccoli e sfumati addensamenti parenchimali basali
bilaterali” (referto dell’Azienda ospedaliera «__________
», acclusa al doc. 1).
Dal 14 al
22 aprile 1999 ha avuto luogo una degenza presso Il Policlinico universitario «__________ » di __________, determinata da
episodi di dispnea.
All’uscita,
i sanitari hanno diagnosticato un, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con
miocardiovasculosclerosi ipertensiva. Dislipidemia”
In
quell’occasione, l’assicurato aveva segnatamente eseguito prove di funzionalità
respiratoria, risultate finalmente nei limiti della norma, “… per il sospetto
di patologia polmonare relata ad esposizione professionale a polveri” (doc. B).
Il 13
marzo 2000, __________ è stato ricoverato presso il Dipartimento di cardiologia
del Policlinico di __________, con la diagnosi d’entrata di, citiamo: “sindrome
disventilatoria in esiti di silicosi polmonare. Ipertensione arteriosa. Diabete
mellito iniziale NID. Ipertrofia prostatica e litiasi renale”.
Queste le
conclusioni contenute nel relativo referto di uscita:
"
Non è stato possibile documentare una eziologia
cardiaca della dispnea e non sono presenti segni clinici e strumentali di
ridotta riserva coronaria. È verosimile che i sintomi riferiti dal paziente
siano da porre in relazione ad una iniziale disfunzione ventilatoria legata al
reperto di silicosi polmonare." (doc. C)
Alla
dimissione, che ha avuto luogo il 23 marzo 2000, la diagnosi è stata quella di,
citiamo: “Pneumoconiosi da silicio, dispnea, ipertensione arteriosa, litiasi
renale e ipertrofia prostatica” (doc. D, p. 2).
È ancora
utile sottolineare che dai dati anamnestici contenuti nella cartella clinica
emerge che la diagnosi di silicosi sarebbe stata posta, per la prima volta, nel
1998 (doc. D, p. 3)
Con
decisione del 21 febbraio 2002, l’INAIL ha respinto la domanda di prestazioni
presentata dall’assicurato “per inesistenza della esposizione al rischio di
contrarre la malattia professionale annunciata”.
Tale
decisione trovava il proprio fondamento in un parere, datato 22 gennaio 2002,
del dott. __________, il quale, dopo aver compiuto dei rilevamenti presso lo
stabilimento di __________ della ditta __________, ha espresso le
considerazioni seguenti:
"
Dal risultato conseguito emerge una ridotta
presenza di quarzo nelle polveri campionate escludendo la sussistenza del
rischio silicotigeno per le lavorazioni effettuate presso la ditta __________.
Tuttavia risulta assai probabile che fra le
attività lavorative prestate dall’assicurato in oggetto, quella di scalpellino
eseguita ininterrottamente in Svizzera dal 1956 al 1970, presenti concreti
rischi di esposizione a polveri aerodisperse di silice libera
cristallina."
(parere
22.1.2002 del dott. __________ accluso al doc. 1)
A seguito
dell’opposizione interposta da __________, l’INAIL ha ordinato ulteriori
accertamenti che hanno avuto luogo tra il 12 e il 16 gennaio 2003, presso
l’Azienda ospedaliera «__________ » di __________.
Dalla
relativa cartella clinica si apprende innanzitutto che la diagnosi di silicosi sarebbe
stata formulata nel 1998, dai sanitari del Policlinico «__________
» di __________ (cartella clinica acclusa al doc. 1, p.
6).
Durante
la degenza, sono stati predisposti vari accertamenti, segnatamente di natura
radiologica.
Le
radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003 hanno evidenziato dei
reperti che, citiamo: “… potrebbero essere compatibili alla presenza di
alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1”.
La TAC 15
gennaio 2003 ha quindi mostrato dei rilievi espressione di una, citiamo:
“fibrosi interstiziale polmonare”.
La
diagnosi di uscita è stata di, citiamo: “silicosi p/p 1/1. Ipoacusia
professionale da rumore di grado discreto”.
Interpellata
dall’assicuratore infortuni convenuto, la dott.ssa __________, spec. FMH in
medicina interna e del lavoro, attiva presso la __________, con rapporto del 3
novembre 2003, ha affermato che i disturbi respiratori lamentati
dall’assicurato erano sì da ricondurre a una malattia polmonare, tuttavia non a
una silicosi:
"
Die Lokalisation zu Beginn und der zeitliche
Verlauf des radiologischen Verschattungsmusters sowie der klinische
Symptomverlauf sprechen für eine Lungenfibrose aber gegen eine Silikose.
Die Lungenveränderungen bei Silikose beginnen in
der Regel in den Mantelzonen beider Lungenoberlappen und sind vorwiegend
nodulär. Die radiologisch sichtbare, ausgeprägte Lungenfibrose kann, trotz
normaler Spirometriewerte vom 17.1.03 die CO-Diffusionskapazität und das
Residualvolumen mangels Kooperation nicht zuverlässig erhoben werden. Wenn
diese Werte pathologisch wären, wäre es nicht erstaunlich. Die Erfahrung zeigt
zudem, dass eine Silikose nur in seltenen Fällen zu einer
Sauerstoffbedürftigkeit führt.
Die Diagnosen arterielle Hypertonie, Diabetes
mellitus, Prostatahyperplasie und renale Lithiasis (Nierensteine) sind
bk-fremd.
Den beiliegenden handschriftliche Eintragungen
der "__________" aus __________ vom Januar 2003 ist zu entnehmen,
dass 1998 die Diagnose einer Silikose einmal aufgeworfen wurde. 2000 hat der
Hausarzt dem INAIL eine Silikose angemeldet - und wenn ich es richtig verstehe
wurde diese "Silikose" vom INAIL abgelehnt (?), wogegen der Patient
am 7.3.01 Einsprache erhob.
Der Patient hat in der Schweiz von 1956 bis 1977
mehrheitlich als Scalpellino und als Koch gearbeitet. Er hatte somit in der
Schweiz keine anderen Expositionen als den Quarzstaub. Seit 1978 war er in
Italien tätig.
Zusammenfassend bin ich der Meinung, wie die
Kollegen aus __________, dass die Atemnot des Patienten auf eine
Lungenerkrankung zurückzuführen ist. Bei der festgestellt interstitiellen
Lungenerkrankung handelt es sich aufgrund der Lokalisation und der Art des
radiologischen Verschattungsmusters zu Beginn und seines zeitlichen Verlaufes
sowie aufgrund des klinischen Symptomverlaufes nicht mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit um eine Silikose, selbst wenn an der beruflichen Esposition
zu quarzhaltigem Staub aufgrund der Arbeitsanamnese nicht zu zweifeln ist.
Demzufolge ist das Vorliegen einer Silikose resp.
Berufskrankheit als höchstens möglich zu betrachten resp. aufgrund der
aktuellen Datenlage abzulehnen."
(doc.
6)
In data
27 febbraio 2004, __________ è stato ricoverato presso l’Ospedale «__________ » di __________, dove ha
soggiornato sino all’11 marzo 2004, in ragione di un intervenuto peggioramento
del quadro radiologico.
Grazie
agli accertamenti eseguiti durante la degenza, all’assicurato è stato
diagnosticato un’adenocarcinoma polmonare con lesioni sostitutive polmonari ed
encefaliche in nota silicosi polmonare e diabete mellito.
Dal
profilo terapeutico, i medici hanno ritenuto indicato un trattamento
panencefalico palliativo con successiva monochemioterapia (cartella clinica
prodotta sub doc. 20.3).
Nel
prosieguo vi sono state altre degenze, avvenute sempre presso dell’Azienda
ospedaliera «__________ » di __________,
l’ultima durante il periodo 30 giugno-15 luglio 2004 (cfr. le cartelle cliniche
prodotte sub doc. 20.1 e 20.2).
Nel corso
della procedura di opposizione, è stata versata agli atti una “relazione di
consulenza tecnica medico-legale” elaborata dal dott. __________, specialista
in medicina legale e delle assicurazioni a __________ di __________, l’8 giugno
2004.
Per
quanto qui di interesse, “dopo aver sottoposto ad accertamenti medico-legali il
sig. __________, nonché aver esaminato tutta la documentazione esibita”, il
sanitario privatamente consultato dall’assicurato ha indicato che quest’ultimo soffriva
di una, citiamo: “Silicosi polmonare in soggetto con adenomarcinoma polmonare,
cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa” (allegato al doc. 13).
In data
12 settembre 2004, __________ è deceduto (doc. 20).
Con
apprezzamento del 4 gennaio 2005, la dott.ssa __________ ha ribadito il parere
secondo cui vi sono una serie di elementi - quali la morfologia delle ombre
riscontrate sulle lastre, la loro localizzazione iniziale, l’ulteriore decorso
delle alterazioni polmonari evidenziate dagli esami radiologici, nonché il
decorso clinico della sintomatologia - che parlano piuttosto contro la diagnosi
di silicosi, la quale è pertanto da ritenere come tutt’al più possibile.
D’altro
canto, essa ha pure sostenuto che nemmeno il carcinoma polmonare può essere
posto in relazione di causalità naturale, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, con l’esposizione alla polvere di quarzo patita
da __________:
"
Das Ausmass der Quarzstaubexposition bei diesem
zwischen den Jahren 1956 und 1977 mehrheitlich als Scalpellino tätigen
Versicherten kann zu einer Silikose führen.
Die Diagnose einer Silikose beruht aber nicht nur
auf dem Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition sondern in erster
Linie auf medizinischen Befunden. Typischerweise entwickeln sich zuerst in den
Matelzonen beider Lungenoberlappen vorwiegend noduläre radiologisch sichtbare
Lungenveränderungen, die über Jahre bis Jahrzehnte zunehmen können. Bei
Arbeitnehmern, die nicht rauchen, finden sich, wenn überhaupt, dann nur
geringen Einschränkungen der Lungenfunktion. Typischerweise liegt eine
Restriktion vor. Eine CO-Diffusionsstörung findet sich kaum bei Nichtrauchern,
ganz im Gegensatz zu denjenigen Arbeitnehmern, die exponiert waren und geraucht
haben.
Beim Versicherten sprechen die Morphologie des
radiologischen Verschattungsmusters, die Lokalisation zu Beginn sowie der
weitere zeitliche Verlauf der radiologisch nach weisbaren Lungenveränderungen
aber auch der klinische Symptomverlauf gegen das Vorliegen einer Silikose. Der
Versicherte ist 1988 aus dem Berufsleben ausgeschieden. Die ersten
radiologischen Veräanderungen zeigen sich auf dem Thorax-Röntgenbild vom
22.1.1997 basal beidseits in Form von basal betonten retikulären Veränderungen
beidseits, also fast 20 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit als Scalpellino,
was sehr ungewöhnlich ist. Ausgehend von beiden Lungenbasen breiten sich die
Lungenveränderungen nach cranial bis in die Oberfelder aus, sodass sich erst im
Jahre 2003 rechtsbetont wenige retiko-noduläre Verändrungen erkennen lassen.
Auch die computertomograpisch nachgewiesenen Lungenveränderungen, die basal
beidseits beginnen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann cranial
fortsetzen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann nach cranial fortsetzen
(CT des Thorax vom 15.1.2003) sind für eine Silikose bezüglich Morphologie sehr
atypisch. Im histologischen Befund der transbronchialen Biopsie vom 5.3.2004
finden siche nebst dem beschriebenen Adenokarzinom keine mit einer Silikose zu
vereinbarenden Befunde. Das schnelle Fortschreiten der
Lungenfunktionsveränderung ist nicht mit einer Silikose erklärbar.
Somit ist aufgrund der vorliegenden
Untersuchungsergebnisse das Vorliegen einer Silikose als unwahrscheinlich
respektive die Übernahme des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit.
Aufgrund der bisherigen Literatur zur
Epidemiologie über die Exposition zu Quarzfeinstaub und die Entwicklung von
Lungenkrebs ist folgendes bekannt: Das relative Risiko an einem Lungenkrebs zu
erkranken liegt bei Personenkollektiven, die während ihres Berufslebens
Quarzfeinstaub esponiert waren, jedoch keine Silikoseerkrankung entwickelten,
um eins. Daraus ergibt sich also kein statistisch signifikant erhöhtes
Lungenkrebsrisiko.
Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass das
Lungenkarzinom des Versicherten nicht der gesetzlich erforderlichen
Wahrscheinlichkeit auf die ehemalige Quarzstaubexposition zurückgeführt werden
kann."
(doc.
23)
L’assicuratore LAINF
convenuto ha di nuovo interpellato la dott.ssa __________ posteriormente
all’inoltro dell’impugnativa da parte delle eredi di __________.
Con il rapporto del 10
giugno 2005, la dottoressa ha discusso nel dettaglio gli argomenti sollevati
con il ricorso, rispettivamente, la documentazione medica a cui è stato fatto
riferimento in quella sede.
In particolare, essa ha
ricordato che la diagnosi di silicosi presuppone la realizzazione cumulativa di
tre condizioni: anamnesticamente vi deve essere stata un’esposizione
sufficientemente elevata alle polveri di quarzo, le lastre del torace devono
mostrare le alterazioni tipiche di una silicosi (ombre nodulari in entrambi i
lobi superiori dei polmoni, nonché, eventualmente, un ingrossamento dei
linfonodi in sede ilare e mediastinica con eventuali calcificazioni
periferiche) ed infine non deve sussistere un’altra patologia che possa essere
scambiata per silicosi.
La specialista in medicina
interna e del lavoro ha concluso che la seconda e la terza condizione non sono
adempiute nel caso di specie ed ha rilevato:
"
Die Diagnose einer Silikose basiert auf drei
Anforderungen, die alle zusammen erfüllt sein müssen:
1. Anamnestisch muss eine genügend hohe Quarzstaubexposition erhoben
werden können.
Considerandi
2.
Die Thorax-Röntgenbilder müssen für eine Silikose typische
Veränderungen zeigen.
3.
Es darf keine andere Erkrankung vorliegen, die eine Silikose
vortäuscht.
1.
David J. Hendrik, P. Sherewoodburge, Williams S. Beckett, Andrew Churg aus
"Occupational disorders of the lunge". Recognition, management and prevention", S. 106 - 107.
2.
Harrisons, Innere Medizin 2 , 15. Auflage, Bd.2,
S 1613-1614 (Standardwerk der Inneren Medizin).
Die erste Bedingung erfüllt der Patient, wie bereits
in meinen früheren Ausführungen festgehalten.
Die zweite Bedingung ist hingegen nicht erfüllt. Im
Thorax-Röntgenbild müssen typischerweise kleine rundliche Verschattungen, so
genannte noduläre Verschattungen, in beiden Lungenoberlappen oder -feldern
sowie eventuell zusätzlich eine Vergrösserung von hilären und mediastinalen
Lymphknoten mit evtl. peripheren Verkalkungen nachgewiesen werden können. Im
Falle von Herrn __________ finden sich in beiden Oberfeldern allenfalls wenige,
sehr diskrete noduläre Veränderungen, die per se das Vorliegen einer Silikose
als höchstens möglich erscheinen lassen. Hingegen findet sich in den uns bisher
zugestellten Thorax-Röntgenbildern der Hauptbefund in den beiden
Lungenunterfeldern. Hier zeigen sich interstitielle, retikuläre, teils zystische Lungenveränderungen, die zwar nach oben,
das heisst Richtung Mittel- und Oberfelder fortschreiten, bei weitem aber am
stärksten an beiden Lungenbasen ausgeprägt sind resp. von dort ihren Anfang
genommen haben. Diese Veränderungen sind nicht typisch für eine Silikose; weder
bezüglich der Lokalisation, noch bezüglich ihrer Form und ihres
Fortschreitens. Viel mehr sprechen sie für eine Lungenfibrose anderer Ursache
und nicht für eine Silikose. Auch der italienische Kollege beschreibt in dem
von Avvocato RA 1 explizit
erwähnten Thoraxröntgenbildbefund vom 22.01.1997 aus __________ die basal betonte
beidseitige Interstitiopathie. Mit keinem Satz erwähnt er Verschattungen in den
Oberfeldern. Auch die Computertomographie des Thorax vom 29.03.1999 der Azienda Ospedaliera __________ zeigte, gemäss
Bericht von Herrn Dr. __________, fibröse
Veränderungen mit Verdickungen im Bereiche der Septen sowie parenchymale Verschattungen
bilateral basal (segni di fibrosi con ispessimento dei setti e piccoli e
sfumati addensamenti parenchimali basali bilaterali). Auch hier
finden sich keine Hinweise für Lungenveränderungen in den Oberfeldern und
insbesondere äussert sich der Untersucher eindeutig über fibröse Veränderungen
in beiden Lungenunterfeldern. Das uns neu zugestellte Computertomogramm des
Thorax vom 06.09.2002 aus __________ zeigt, gemäss Bericht von Herrn Dr. __________, "Presenza di microndulia diffusa più
accentuata in sede basale ove sono presenti strie iperdense fibrotiche. Ispessimento parietale della pleura bilateralmente (silicosi?)". Im Befund
des Computertomogramms des Thorax vom 15.01.2003 aus __________ schreibt Dr. __________
" evidente ispessimento reticolomicronodulare dell' interstizio polmonare
di entrambi polmoni, rilievo più marcato in corrispondenza delle
regioni mantellari e basilari.... i rilievi TC
descritti sono espressione di fibrosi interstiziale pulmonare". Die Untersucher der Computertomographie streichen beide Male den basal
betonten fibrösen Charakter der Lungenveränderungen heraus. Da die
festgestellten radiologischen Lungenveränderungen für eine Silikose sind
atypisch, wird nur von einem Untersucher die Silikose und auch nur in Klammern
mit einem Fragezeichen versehen aus Differentialdiagnose erwähnt.
Die dritte Voraussetzung, die verlangt, dass keine
andere Erkrankung vorhanden ist, die eine Silikose vortäuscht, nicht erfüllt.
Denn die in den meisten radiologischen Berichten beschriebenen
Lungenveränderungen sind in erster Linie vereinbar mit einer so genannten
interstitiellen Lungenfibrose.
Unter dem Begriff „interstitielle
Lungenerkrankung oder Lungenfibrose" werden eine
ganze Reihe von Lungenerkrankungen zusammengefasst, die das Lungengewebe
befallen und sich durch ein irreguläres noduläres bis retikuläres
Verschattungsmuster von unterschiedlicher Ausdehnung und Verteilung
auszeichnen. Die Form und die Lokalisation dieser Verschattungsmuster sowie
ihre Veränderung im Verlauf der Zeit sind für die eine oder andere Art der
Lungenfibrose charakteristisch. Gegen die Hälfte der interstitiellen
Lungenerkrankungen ist durch so genannte idiopathische Lungenfibrosen, das
heisst ungeklärter Ursache, bedingt. Die Übrigen entfallen, in absteigender
Reihenfolge, auf die Sarkoidose und auf die exogen allergische Alveolitis oder
Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis aber auch auf Pneumokoniosen.
Eine Pneumokoniose ist eine durch die Inhalation von anorganischem Staub
hervorgerufene Lungenerkrankung, die zu den interstitiellen Lungenkrankheiten
gehört. Als Beispiele seien hier die Silikose (Quarzstaub) aber auch die Asbestose (Asbest) aufgeführt. Die Silikose
zeigt im Röntgen-, bild respektive in der Computertomographie vorwiegend ein
noduläres, auf beide Oberfelder respektive deren Mantelzonen verteiltes
Verschattungsmuster. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Unterfelder sogar
vermehrt transparent in Folge narbiger Verziehungen. Bei der Asbestose hingegen finden sich die
Lungenveränderungen im Röntgenbild basal beidseits und sind vorwiegend retikulär.
Häufig erscheint dadurch die linke Herzkontur unscharf begrenzt. Sie schreiten
von der Lungenbasis nach kranial (Richtung Kopf) fort. Häufig sind auch die
Pleurae verdickt. Bei der Asbestose findet sich häufig eine zu Atemnot führende Gasaustauschstörung, die
bei der Silikose in der Regel fehlt, wenn der Betroffene nicht zusätzlich
geraucht hat. Aus diesen Ausführungen ergibt sich dass für die richtige
Diagnosestellung auch eine Beobachtung des radiologischen Verschattungsmusters
über die Zeit wichtig und notwendig ist."
(doc.
25)
Con
referto datato 9 settembre 2005, la dott.ssa __________ si è riconfermata nelle
proprie conclusioni, precisando che l’ulteriore documentazione prodotta dalle
insorgenti il 21 luglio 2005 (cfr. allegati a XII), peraltro già parzialmente
presente all’inserto, non comportava alcun nuovo rilevante elemento di
valutazione (cfr. doc. 26: “Zusammenfassend enthalten die oben aufgeführten
Dokumente keine neuen Tatsachen. Ich halte deshalb an meiner Beurteilung vom
10.06.2005
fest”).
2.5
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del medico del lavoro
consultato dall’assicuratore LAINF convenuto, dott.ssa __________ (doc. 6, 23,
25.
e 26) - secondo cui non è dimostrato con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale che __________ abbia sofferto di una
pneumoconiosi (silicosi) - possa validamente costituire da supporto probatorio
al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli
ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo
contesto, il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991.
U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre
2002.
nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Il TCA ritiene
che la tesi difesa dalla specialista interpellata dall’Istituto assicuratore,
sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza
federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
In
particolare, questo Tribunale constata che la dott.ssa __________ - specialista
proprio nella materia (medicina interna e del lavoro) che qui interessa - ha formulato
la proprie conclusioni, motivandole diffusamente, in piena conoscenza dei dati
anamestici dell’assicurato (essa ha infatti avuto a sua disposizione tutta la
documentazione clinica e radiologica, motivo per cui una visita personale
dell’assicurato si sarebbe rivelata senz’altro superflua, cfr., su quest’ultimo
aspetto, il doc. 25, p. 3), i quali sono stati discussi in maniera approfondita
da un profilo medico-scientifico.
Inoltre,
la dott.ssa __________ si è pure confrontata, distanziandosene, con gli
argomenti sviluppati in sede di ricorso dalle eredi di __________,
rispettivamente, con l’apprezzamento contenuto nella relazione medico-legale 8
giugno 2004 del dott. __________, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni (allegato al doc. 13).
Secondo questo
Tribunale, occorre attribuire un particolare rilievo al fatto che la
specialista consultata dall’CO 1, riferendosi alla letteratura scientifica,
abbia saputo chiaramente illustrare i presupposti da adempiere per poter porre
la diagnosi di silicosi, procedendo a vagliarne la realizzazione nel caso di
specie, alla luce dei dati anamnestici risultanti dall’insieme della
documentazione clinica e radiologica (cfr., in particolare, il doc. 25).
Parimenti
meritevole di considerazione è l’osservazione secondo la quale è inconsueto che
le prime alterazioni radiologiche siano state refertate soltanto a distanza di oltre
20.
anni dalla fine dell’attività di scalpellino (cessata nel 1969; cfr. doc.
23, p. 2).
È vero
che, come fanno notare le ricorrenti (I, p. 4s.), la diagnosi di silicosi appare
in numerose certificazioni all’inserto (cfr. la documentazione riassunta al considerando
2.4
), e quindi non soltanto nella perizia elaborata dal dott. __________.
Questo
aspetto merita pertanto alcune riflessioni.
In primo
luogo, da taluni dei referti agli atti si evince che la diagnosi di silicosi sarebbe
stata posta, per la prima volta, nel 1998, in occasione di una degenza
dell’assicurato presso il Policlinico universitario «__________
» di __________ (cfr., in questo senso, la cartella
clinica dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1: “1998: dg di silicosi c/o __________
di __________, denunciata nel 2000 dal medico curante all’INAIL, …”).
In
proposito, va osservato che __________ rimase effettivamente degente presso il
menzionato nosocomio romano, tuttavia non nel 1998, ma l’anno successivo (14-22
aprile 1999).
Dal
relativo rapporto di uscita, datato 22 aprile 1999, si apprende che
l’assicurato venne ricoverato poiché sofferente di dispnea e, d’altra parte,
che la diagnosi di uscita fu di, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con miocardiovasculosclerosi
ipertensiva. Dislipidemia”.
In questo
documento non vi è traccia della pretesa diagnosi di silicosi.
In
effetti, i sanitari hanno indicato di aver semplicemente sospettato la
presenza di una “patologia polmonare relata ad esposizione professionale a
polveri”, ragione per cui essi avevano sottoposto l’assicurato a prove di
funzionalità respiratoria, peraltro risultate nei limiti della norma (cfr. doc.
B).
In esito
a quanto precede, nella misura in cui in successive certificazioni la diagnosi
di silicosi è stata ripresa quale dato anamnestico acquisito (cfr., ad esempio,
il modulo di accettazione 12.1.2003 all’Azienda ospedaliera «__________ », accluso al doc. 1, da cui si evince che la diagnosi di accettazione fu quella di
“silicosi polmonare”, la cartella clinica dell’Ospedale
«__________ » di __________, doc.
20.
, in cui si sostiene che il paziente era “… noto per silicosi
polmonare”, nonché la relazione medico-legale del dott. __________, acclusa al
doc. 13), a queste certificazioni non può essere
riconosciuto valore probante.
In
secondo luogo, il TCA osserva che dai rapporti che, nelle intenzioni delle
ricorrenti, dovrebbero supportare la tesi secondo la quale __________ sarebbe
stato portatore di una silicosi, non risulta che tale diagnosi sia stata posta
dopo un puntuale apprezzamento delle condizioni enumerate dalla dott.ssa __________
(fondandosi sulla letteratura scientifica), in particolare non emerge che sia
stata discussa la morfologia, la localizzazione iniziale e il decorso delle
alterazioni polmonari evidenziate grazie alla diagnostica per immagini
(trattandosi della perizia di parte del dott. __________, cfr. doc. 25, p. 7: “In der Beurteilung von Herrn Dr. __________
finde ich zu den einzelnen Röntgenbildern keine Beurteilung. Vielmehr werden
eingangs die Hospitalisationsberichte zitiert, auf welche sich der Untersucher
bei seiner Beurteilung stützt“).
Si ribadisce al riguardo che la semplice constatazione anamnestica
che l’assicurato è stato nel passato esposto alle polveri di quarzo - ciò che
del resto neppure l’Istituto assicuratore convenuto contesta - non è ancora
sufficiente per porre la diagnosi di silicosi (cfr. doc. 23, p. 3: “Der
alleinige Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition in genügendem
Ausmass genügt nicht für die Diagnosi einer Silikose respektive die Übernahme
des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit”).
Il solo
referto in cui figura una, seppur succinta, valutazione dei reperti radiologici
è quello afferente alle radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003, nel
quale la radiologa dott.ssa __________ si è pronunciata in termini di mera possibilità
a proposito dell’esistenza di una pneumoconiosi (allegato al doc. 1: “I reperti
sovradescritti potrebbero essere compatibili alla presenza di
alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1” – il corsivo è
del redattore; cfr., pure, il doc. 25, p. 5: “Als einzige erwägt Frau
Dr. __________ einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen radiologischen
Veränderungen und einer Pneumokoniose resp. Silikose” – la sottolineatura è del
redattore).
Alla luce
di quanto indicato dalla dott.ssa __________ e degli argomenti appena esposti,
si deve ritenere che, in concreto, l’esistenza di una silicosi non ha potuto
essere sufficientemente dimostrata, rispettivamente, per quanto riguarda il noto
carcinoma polmonare, non è stato provato che tale patologia sia stata causata
dall’esercizio dell’attività professionale svolta in Svizzera nelle proporzioni
richieste dalla giurisprudenza federale relativa all’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr.,
in proposito, il consid. 2.2.).
Ora,
conformemente alla giurisprudenza evocata al considerando 2.3., in siffatte
condizioni, la decisione circa il diritto alle prestazioni LAINF non potrà che
essere negativa per l'assicurato, rispettivamente, per le sue eredi.
2.6
Nel suo
rapporto datato 10 giugno 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto che la
malattia polmonare di cui ha sofferto __________ sarebbe compatibile con una
pneumoconiosi.
Tuttavia,
sempre secondo la specialista in medicina del lavoro, dagli atti emergono
elementi clinici e radiologici tali ritenere più verosimile l’esistenza di
un’asbestosi, ossia di una malattia conseguente all'inalazione di fibre di
amianto (su questo tema, cfr. la STFA del 24 ottobre 2005 nella causa I., S.,
C. e A., U 257/04), rispetto a quella di una silicosi (doc. 25, p. 8).
In
proposito, la dott.ssa __________ ha indicato che dall’anamnesi professionale
dell’assicurato risulta che egli, tra il 1979 e il 1989, ha lavorato presso uno
stabilimento con copertura in “Eternit” (cfr., in effetti, la cartella clinica
dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1).
Da parte
sua, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto, nella
misura in cui se esposizione all’amianto vi è stata, ciò ha avuto luogo in
Italia, nell’esercizio di un’attività professionale non assicurata dall’Istituto
assicuratore convenuto (cfr. consid. 2.1. in fine).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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