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Decisione

35.2005.25

Assicurato, di professione scalpellino, deceduto a causa di un carcinoma polmonare. Non ammessa la diagnosi di silicosi. Il carcinoma polmonare non costituisce una malattia professionale secondo la cl

6 febbraio 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce

d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle

parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza

dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non

essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi

pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della

LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V

201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).

2.4. Dagli atti

di causa si evince che, nel corso del 2000, __________ ha presentato all’INAIL

di __________ una denuncia di malattia professionale (cfr. allegato al doc. 1).

Dal

relativo formulario emerge che l’assicurato, dipendente della ditta __________

a far tempo dall’agosto 1980, è divenuto inabile al lavoro a decorrere dal 3

novembre 1997 a causa di una “silicosi polmonare”.

Già in

precedenza l’assicurato si era sottoposto a degli accertamenti radiologici,

resisi necessari a causa di difficoltà respiratorie (dispnea).

In

effetti, in data 3 ottobre 1995, era stata eseguita una radiografia del torace

che aveva evidenziato un “notevole rinforzo del disegno polmonare con note di

interstiziopatia, seni costo frenici liberi da versamento. Cuore notevolmente

ingrandito in toto” (doc. H).

Esami TAC

del torace, effettuati il 14, 15 e 16 maggio 1998 presso la Casa di cura «__________ » di __________, avevano posto

in luce, da parte loro, una “rilevante accentuazione della trama alle basi con tralci

a margini sfumati e aspetto di irregolare reticolazione soprattutto a sinistra.

Non versamenti pleurici in atto. Ili accentuati. Modesto aumento del diametro

traverso del cuore” (doc. L).

Un’ulteriore

TAC del torace, eseguita il 29 marzo 1999, aveva mostrato “segni di fibrosi con

ispessimento dei setti e piccoli e sfumati addensamenti parenchimali basali

bilaterali” (referto dell’Azienda ospedaliera «__________

», acclusa al doc. 1).

Dal 14 al

22 aprile 1999 ha avuto luogo una degenza presso Il Policlinico universitario «__________ » di __________, determinata da

episodi di dispnea.

All’uscita,

i sanitari hanno diagnosticato un, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con

miocardiovasculosclerosi ipertensiva. Dislipidemia”

In

quell’occasione, l’assicurato aveva segnatamente eseguito prove di funzionalità

respiratoria, risultate finalmente nei limiti della norma, “… per il sospetto

di patologia polmonare relata ad esposizione professionale a polveri” (doc. B).

Il 13

marzo 2000, __________ è stato ricoverato presso il Dipartimento di cardiologia

del Policlinico di __________, con la diagnosi d’entrata di, citiamo: “sindrome

disventilatoria in esiti di silicosi polmonare. Ipertensione arteriosa. Diabete

mellito iniziale NID. Ipertrofia prostatica e litiasi renale”.

Queste le

conclusioni contenute nel relativo referto di uscita:

"

Non è stato possibile documentare una eziologia

cardiaca della dispnea e non sono presenti segni clinici e strumentali di

ridotta riserva coronaria. È verosimile che i sintomi riferiti dal paziente

siano da porre in relazione ad una iniziale disfunzione ventilatoria legata al

reperto di silicosi polmonare." (doc. C)

Alla

dimissione, che ha avuto luogo il 23 marzo 2000, la diagnosi è stata quella di,

citiamo: “Pneumoconiosi da silicio, dispnea, ipertensione arteriosa, litiasi

renale e ipertrofia prostatica” (doc. D, p. 2).

È ancora

utile sottolineare che dai dati anamnestici contenuti nella cartella clinica

emerge che la diagnosi di silicosi sarebbe stata posta, per la prima volta, nel

1998 (doc. D, p. 3)

Con

decisione del 21 febbraio 2002, l’INAIL ha respinto la domanda di prestazioni

presentata dall’assicurato “per inesistenza della esposizione al rischio di

contrarre la malattia professionale annunciata”.

Tale

decisione trovava il proprio fondamento in un parere, datato 22 gennaio 2002,

del dott. __________, il quale, dopo aver compiuto dei rilevamenti presso lo

stabilimento di __________ della ditta __________, ha espresso le

considerazioni seguenti:

"

Dal risultato conseguito emerge una ridotta

presenza di quarzo nelle polveri campionate escludendo la sussistenza del

rischio silicotigeno per le lavorazioni effettuate presso la ditta __________.

Tuttavia risulta assai probabile che fra le

attività lavorative prestate dall’assicurato in oggetto, quella di scalpellino

eseguita ininterrottamente in Svizzera dal 1956 al 1970, presenti concreti

rischi di esposizione a polveri aerodisperse di silice libera

cristallina."

(parere

22.1.2002 del dott. __________ accluso al doc. 1)

A seguito

dell’opposizione interposta da __________, l’INAIL ha ordinato ulteriori

accertamenti che hanno avuto luogo tra il 12 e il 16 gennaio 2003, presso

l’Azienda ospedaliera «__________ » di __________.

Dalla

relativa cartella clinica si apprende innanzitutto che la diagnosi di silicosi sarebbe

stata formulata nel 1998, dai sanitari del Policlinico «__________

» di __________ (cartella clinica acclusa al doc. 1, p.

6).

Durante

la degenza, sono stati predisposti vari accertamenti, segnatamente di natura

radiologica.

Le

radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003 hanno evidenziato dei

reperti che, citiamo: “… potrebbero essere compatibili alla presenza di

alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1”.

La TAC 15

gennaio 2003 ha quindi mostrato dei rilievi espressione di una, citiamo:

“fibrosi interstiziale polmonare”.

La

diagnosi di uscita è stata di, citiamo: “silicosi p/p 1/1. Ipoacusia

professionale da rumore di grado discreto”.

Interpellata

dall’assicuratore infortuni convenuto, la dott.ssa __________, spec. FMH in

medicina interna e del lavoro, attiva presso la __________, con rapporto del 3

novembre 2003, ha affermato che i disturbi respiratori lamentati

dall’assicurato erano sì da ricondurre a una malattia polmonare, tuttavia non a

una silicosi:

"

Die Lokalisation zu Beginn und der zeitliche

Verlauf des radiologischen Verschattungsmusters sowie der klinische

Symptomverlauf sprechen für eine Lungenfibrose aber gegen eine Silikose.

Die Lungenveränderungen bei Silikose beginnen in

der Regel in den Mantelzonen beider Lungenoberlappen und sind vorwiegend

nodulär. Die radiologisch sichtbare, ausgeprägte Lungenfibrose kann, trotz

normaler Spirometriewerte vom 17.1.03 die CO-Diffusionskapazität und das

Residualvolumen mangels Kooperation nicht zuverlässig erhoben werden. Wenn

diese Werte pathologisch wären, wäre es nicht erstaunlich. Die Erfahrung zeigt

zudem, dass eine Silikose nur in seltenen Fällen zu einer

Sauerstoffbedürftigkeit führt.

Die Diagnosen arterielle Hypertonie, Diabetes

mellitus, Prostatahyperplasie und renale Lithiasis (Nierensteine) sind

bk-fremd.

Den beiliegenden handschriftliche Eintragungen

der "__________" aus __________ vom Januar 2003 ist zu entnehmen,

dass 1998 die Diagnose einer Silikose einmal aufgeworfen wurde. 2000 hat der

Hausarzt dem INAIL eine Silikose angemeldet - und wenn ich es richtig verstehe

wurde diese "Silikose" vom INAIL abgelehnt (?), wogegen der Patient

am 7.3.01 Einsprache erhob.

Der Patient hat in der Schweiz von 1956 bis 1977

mehrheitlich als Scalpellino und als Koch gearbeitet. Er hatte somit in der

Schweiz keine anderen Expositionen als den Quarzstaub. Seit 1978 war er in

Italien tätig.

Zusammenfassend bin ich der Meinung, wie die

Kollegen aus __________, dass die Atemnot des Patienten auf eine

Lungenerkrankung zurückzuführen ist. Bei der festgestellt interstitiellen

Lungenerkrankung handelt es sich aufgrund der Lokalisation und der Art des

radiologischen Verschattungsmusters zu Beginn und seines zeitlichen Verlaufes

sowie aufgrund des klinischen Symptomverlaufes nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit um eine Silikose, selbst wenn an der beruflichen Esposition

zu quarzhaltigem Staub aufgrund der Arbeitsanamnese nicht zu zweifeln ist.

Demzufolge ist das Vorliegen einer Silikose resp.

Berufskrankheit als höchstens möglich zu betrachten resp. aufgrund der

aktuellen Datenlage abzulehnen."

(doc.

6)

In data

27 febbraio 2004, __________ è stato ricoverato presso l’Ospedale «__________ » di __________, dove ha

soggiornato sino all’11 marzo 2004, in ragione di un intervenuto peggioramento

del quadro radiologico.

Grazie

agli accertamenti eseguiti durante la degenza, all’assicurato è stato

diagnosticato un’adenocarcinoma polmonare con lesioni sostitutive polmonari ed

encefaliche in nota silicosi polmonare e diabete mellito.

Dal

profilo terapeutico, i medici hanno ritenuto indicato un trattamento

panencefalico palliativo con successiva monochemioterapia (cartella clinica

prodotta sub doc. 20.3).

Nel

prosieguo vi sono state altre degenze, avvenute sempre presso dell’Azienda

ospedaliera «__________ » di __________,

l’ultima durante il periodo 30 giugno-15 luglio 2004 (cfr. le cartelle cliniche

prodotte sub doc. 20.1 e 20.2).

Nel corso

della procedura di opposizione, è stata versata agli atti una “relazione di

consulenza tecnica medico-legale” elaborata dal dott. __________, specialista

in medicina legale e delle assicurazioni a __________ di __________, l’8 giugno

2004.

Per

quanto qui di interesse, “dopo aver sottoposto ad accertamenti medico-legali il

sig. __________, nonché aver esaminato tutta la documentazione esibita”, il

sanitario privatamente consultato dall’assicurato ha indicato che quest’ultimo soffriva

di una, citiamo: “Silicosi polmonare in soggetto con adenomarcinoma polmonare,

cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa” (allegato al doc. 13).

In data

12 settembre 2004, __________ è deceduto (doc. 20).

Con

apprezzamento del 4 gennaio 2005, la dott.ssa __________ ha ribadito il parere

secondo cui vi sono una serie di elementi - quali la morfologia delle ombre

riscontrate sulle lastre, la loro localizzazione iniziale, l’ulteriore decorso

delle alterazioni polmonari evidenziate dagli esami radiologici, nonché il

decorso clinico della sintomatologia - che parlano piuttosto contro la diagnosi

di silicosi, la quale è pertanto da ritenere come tutt’al più possibile.

D’altro

canto, essa ha pure sostenuto che nemmeno il carcinoma polmonare può essere

posto in relazione di causalità naturale, con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza, con l’esposizione alla polvere di quarzo patita

da __________:

"

Das Ausmass der Quarzstaubexposition bei diesem

zwischen den Jahren 1956 und 1977 mehrheitlich als Scalpellino tätigen

Versicherten kann zu einer Silikose führen.

Die Diagnose einer Silikose beruht aber nicht nur

auf dem Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition sondern in erster

Linie auf medizinischen Befunden. Typischerweise entwickeln sich zuerst in den

Matelzonen beider Lungenoberlappen vorwiegend noduläre radiologisch sichtbare

Lungenveränderungen, die über Jahre bis Jahrzehnte zunehmen können. Bei

Arbeitnehmern, die nicht rauchen, finden sich, wenn überhaupt, dann nur

geringen Einschränkungen der Lungenfunktion. Typischerweise liegt eine

Restriktion vor. Eine CO-Diffusionsstörung findet sich kaum bei Nichtrauchern,

ganz im Gegensatz zu denjenigen Arbeitnehmern, die exponiert waren und geraucht

haben.

Beim Versicherten sprechen die Morphologie des

radiologischen Verschattungsmusters, die Lokalisation zu Beginn sowie der

weitere zeitliche Verlauf der radiologisch nach weisbaren Lungenveränderungen

aber auch der klinische Symptomverlauf gegen das Vorliegen einer Silikose. Der

Versicherte ist 1988 aus dem Berufsleben ausgeschieden. Die ersten

radiologischen Veräanderungen zeigen sich auf dem Thorax-Röntgenbild vom

22.1.1997 basal beidseits in Form von basal betonten retikulären Veränderungen

beidseits, also fast 20 Jahre nach Beendigung der Tätigkeit als Scalpellino,

was sehr ungewöhnlich ist. Ausgehend von beiden Lungenbasen breiten sich die

Lungenveränderungen nach cranial bis in die Oberfelder aus, sodass sich erst im

Jahre 2003 rechtsbetont wenige retiko-noduläre Verändrungen erkennen lassen.

Auch die computertomograpisch nachgewiesenen Lungenveränderungen, die basal

beidseits beginnen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann cranial

fortsetzen (CT des Thorax vom 29.3.1999) und sich dann nach cranial fortsetzen

(CT des Thorax vom 15.1.2003) sind für eine Silikose bezüglich Morphologie sehr

atypisch. Im histologischen Befund der transbronchialen Biopsie vom 5.3.2004

finden siche nebst dem beschriebenen Adenokarzinom keine mit einer Silikose zu

vereinbarenden Befunde. Das schnelle Fortschreiten der

Lungenfunktionsveränderung ist nicht mit einer Silikose erklärbar.

Somit ist aufgrund der vorliegenden

Untersuchungsergebnisse das Vorliegen einer Silikose als unwahrscheinlich

respektive die Übernahme des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit.

Aufgrund der bisherigen Literatur zur

Epidemiologie über die Exposition zu Quarzfeinstaub und die Entwicklung von

Lungenkrebs ist folgendes bekannt: Das relative Risiko an einem Lungenkrebs zu

erkranken liegt bei Personenkollektiven, die während ihres Berufslebens

Quarzfeinstaub esponiert waren, jedoch keine Silikoseerkrankung entwickelten,

um eins. Daraus ergibt sich also kein statistisch signifikant erhöhtes

Lungenkrebsrisiko.

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass das

Lungenkarzinom des Versicherten nicht der gesetzlich erforderlichen

Wahrscheinlichkeit auf die ehemalige Quarzstaubexposition zurückgeführt werden

kann."

(doc.

23)

L’assicuratore LAINF

convenuto ha di nuovo interpellato la dott.ssa __________ posteriormente

all’inoltro dell’impugnativa da parte delle eredi di __________.

Con il rapporto del 10

giugno 2005, la dottoressa ha discusso nel dettaglio gli argomenti sollevati

con il ricorso, rispettivamente, la documentazione medica a cui è stato fatto

riferimento in quella sede.

In particolare, essa ha

ricordato che la diagnosi di silicosi presuppone la realizzazione cumulativa di

tre condizioni: anamnesticamente vi deve essere stata un’esposizione

sufficientemente elevata alle polveri di quarzo, le lastre del torace devono

mostrare le alterazioni tipiche di una silicosi (ombre nodulari in entrambi i

lobi superiori dei polmoni, nonché, eventualmente, un ingrossamento dei

linfonodi in sede ilare e mediastinica con eventuali calcificazioni

periferiche) ed infine non deve sussistere un’altra patologia che possa essere

scambiata per silicosi.

La specialista in medicina

interna e del lavoro ha concluso che la seconda e la terza condizione non sono

adempiute nel caso di specie ed ha rilevato:

"

Die Diagnose einer Silikose basiert auf drei

Anforderungen, die alle zusammen erfüllt sein müs­sen:

1. Anamnestisch muss eine genügend hohe Quarzstaubexposition erhoben

werden können.

Considerandi

2.

Die Thorax-Röntgenbilder müssen für eine Silikose typische

Veränderungen zeigen.

3.

Es darf keine andere Erkrankung vorliegen, die eine Silikose

vortäuscht.

1.

David J. Hendrik, P. Sherewoodburge, Williams S. Beckett, Andrew Churg aus

"Occupational disorders of the lunge". Recognition, management and prevention", S. 106 - 107.

2.

Harrisons, Innere Medizin 2 , 15. Auflage, Bd.2,

S 1613-1614 (Standardwerk der Inneren Medi­zin).

Die erste Bedingung erfüllt der Patient, wie bereits

in meinen früheren Ausführungen festgehal­ten.

Die zweite Bedingung ist hingegen nicht erfüllt. Im

Thorax-Röntgenbild müssen typischerweise kleine rundliche Verschattungen, so

genannte noduläre Verschattungen, in beiden Lungenober­lappen oder -feldern

sowie eventuell zusätzlich eine Vergrösserung von hilären und mediastinalen

Lymphknoten mit evtl. peripheren Verkalkungen nachgewiesen werden können. Im

Falle von Herrn __________ finden sich in beiden Oberfeldern allenfalls wenige,

sehr diskrete no­duläre Veränderungen, die per se das Vorliegen einer Silikose

als höchstens möglich erscheinen lassen. Hingegen findet sich in den uns bisher

zugestellten Thorax-Röntgenbildern der Hauptbe­fund in den beiden

Lungenunterfeldern. Hier zeigen sich interstitielle, retikuläre, teils zystische Lungenveränderungen, die zwar nach oben,

das heisst Richtung Mittel- und Oberfelder fortschrei­ten, bei weitem aber am

stärksten an beiden Lungenbasen ausgeprägt sind resp. von dort ihren Anfang

genommen haben. Diese Veränderungen sind nicht typisch für eine Silikose; weder

bezüg­lich der Lokalisation, noch bezüglich ihrer Form und ihres

Fortschreitens. Viel mehr sprechen sie für eine Lungenfibrose anderer Ursache

und nicht für eine Silikose. Auch der italienische Kollege beschreibt in dem

von Avvocato RA 1 explizit

erwähnten Thoraxröntgenbildbefund vom 22.01.1997 aus __________ die basal betonte

beidseitige Interstitiopathie. Mit keinem Satz erwähnt er Verschattungen in den

Oberfeldern. Auch die Computertomographie des Thorax vom 29.03.1999 der Azienda Ospedaliera __________ zeigte, gemäss

Bericht von Herrn Dr. __________, fibröse

Veränderungen mit Verdickungen im Bereiche der Septen sowie parenchymale Ver­schattungen

bilateral basal (segni di fibrosi con ispessimento dei setti e piccoli e

sfumati adden­samenti parenchimali basali bilaterali). Auch hier

finden sich keine Hinweise für Lungenverände­rungen in den Oberfeldern und

insbesondere äussert sich der Untersucher eindeutig über fibröse Veränderungen

in beiden Lungenunterfeldern. Das uns neu zugestellte Computertomogramm des

Thorax vom 06.09.2002 aus __________ zeigt, gemäss Bericht von Herrn Dr. __________, "Pre­senza di microndulia diffusa più

accentuata in sede basale ove sono presenti strie iperdense fibro­tiche. Ispessimento parietale della pleura bilateralmente (silicosi?)". Im Befund

des Computerto­mogramms des Thorax vom 15.01.2003 aus __________ schreibt Dr. __________

" evidente ispessi­mento reticolomicronodulare dell' interstizio polmonare

di entrambi polmoni, rilievo più marcato in corrispondenza delle

regioni mantellari e basilari.... i rilievi TC

descritti sono espressione di fibrosi interstiziale pulmonare". Die Untersucher der Computertomographie streichen beide Male den ba­sal

betonten fibrösen Charakter der Lungenveränderungen heraus. Da die

festgestellten radiologi­schen Lungenveränderungen für eine Silikose sind

atypisch, wird nur von einem Untersucher die Silikose und auch nur in Klammern

mit einem Fragezeichen versehen aus Differentialdiagnose er­wähnt.

Die dritte Voraussetzung, die verlangt, dass keine

andere Erkrankung vorhanden ist, die eine Sili­kose vortäuscht, nicht erfüllt.

Denn die in den meisten radiologischen Berichten beschriebenen

Lungenveränderungen sind in erster Linie vereinbar mit einer so genannten

interstitiellen Lungen­fibrose.

Unter dem Begriff „interstitielle

Lungenerkrankung oder Lungenfibrose" werden eine

ganze Reihe von Lungenerkrankungen zusammengefasst, die das Lungengewebe

befallen und sich durch ein irreguläres noduläres bis retikuläres

Verschattungsmuster von unterschiedlicher Ausdehnung und Verteilung

auszeichnen. Die Form und die Lokalisation dieser Verschattungsmuster sowie

ihre Veränderung im Verlauf der Zeit sind für die eine oder andere Art der

Lungenfibrose charakteris­tisch. Gegen die Hälfte der interstitiellen

Lungenerkrankungen ist durch so genannte idiopathische Lungenfibrosen, das

heisst ungeklärter Ursache, bedingt. Die Übrigen entfallen, in absteigender

Reihenfolge, auf die Sarkoidose und auf die exogen allergische Alveolitis oder

Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis aber auch auf Pneumokoniosen.

Eine Pneumokoniose ist eine durch die Inhalation von anorganischem Staub

hervorgerufene Lun­generkrankung, die zu den interstitiellen Lungenkrankheiten

gehört. Als Beispiele seien hier die Silikose (Quarzstaub) aber auch die Asbestose (Asbest) aufgeführt. Die Silikose

zeigt im Röntgen-, bild respektive in der Computertomographie vorwiegend ein

noduläres, auf beide Oberfelder re­spektive deren Mantelzonen verteiltes

Verschattungsmuster. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Unterfelder sogar

vermehrt transparent in Folge narbiger Verziehungen. Bei der Asbestose hingegen finden sich die

Lungenveränderungen im Röntgenbild basal beidseits und sind vorwiegend retikulär.

Häufig erscheint dadurch die linke Herzkontur unscharf begrenzt. Sie schreiten

von der Lungenbasis nach kranial (Richtung Kopf) fort. Häufig sind auch die

Pleurae verdickt. Bei der Asbestose findet sich häufig eine zu Atemnot führende Gasaustauschstörung, die

bei der Silikose in der Regel fehlt, wenn der Betroffene nicht zusätzlich

geraucht hat. Aus diesen Ausführungen ergibt sich dass für die richtige

Diagnosestellung auch eine Beobach­tung des radiologischen Verschattungsmusters

über die Zeit wichtig und notwendig ist."

(doc.

25)

Con

referto datato 9 settembre 2005, la dott.ssa __________ si è riconfermata nelle

proprie conclusioni, precisando che l’ulteriore documentazione prodotta dalle

insorgenti il 21 luglio 2005 (cfr. allegati a XII), peraltro già parzialmente

presente all’inserto, non comportava alcun nuovo rilevante elemento di

valutazione (cfr. doc. 26: “Zusammenfassend enthalten die oben aufgeführten

Dokumente keine neuen Tatsachen. Ich halte deshalb an meiner Beurteilung vom

10.06.2005

fest”).

2.5

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del medico del lavoro

consultato dall’assicuratore LAINF convenuto, dott.ssa __________ (doc. 6, 23,

25.

e 26) - secondo cui non è dimostrato con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale che __________ abbia sofferto di una

pneumoconiosi (silicosi) - possa validamente costituire da supporto probatorio

al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In questo

contesto, il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Il TCA ritiene

che la tesi difesa dalla specialista interpellata dall’Istituto assicuratore,

sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza

federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

In

particolare, questo Tribunale constata che la dott.ssa __________ - specialista

proprio nella materia (medicina interna e del lavoro) che qui interessa - ha formulato

la proprie conclusioni, motivandole diffusamente, in piena conoscenza dei dati

anamestici dell’assicurato (essa ha infatti avuto a sua disposizione tutta la

documentazione clinica e radiologica, motivo per cui una visita personale

dell’assicurato si sarebbe rivelata senz’altro superflua, cfr., su quest’ultimo

aspetto, il doc. 25, p. 3), i quali sono stati discussi in maniera approfondita

da un profilo medico-scientifico.

Inoltre,

la dott.ssa __________ si è pure confrontata, distanziandosene, con gli

argomenti sviluppati in sede di ricorso dalle eredi di __________,

rispettivamente, con l’apprezzamento contenuto nella relazione medico-legale 8

giugno 2004 del dott. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni (allegato al doc. 13).

Secondo questo

Tribunale, occorre attribuire un particolare rilievo al fatto che la

specialista consultata dall’CO 1, riferendosi alla letteratura scientifica,

abbia saputo chiaramente illustrare i presupposti da adempiere per poter porre

la diagnosi di silicosi, procedendo a vagliarne la realizzazione nel caso di

specie, alla luce dei dati anamnestici risultanti dall’insieme della

documentazione clinica e radiologica (cfr., in particolare, il doc. 25).

Parimenti

meritevole di considerazione è l’osservazione secondo la quale è inconsueto che

le prime alterazioni radiologiche siano state refertate soltanto a distanza di oltre

20.

anni dalla fine dell’attività di scalpellino (cessata nel 1969; cfr. doc.

23, p. 2).

È vero

che, come fanno notare le ricorrenti (I, p. 4s.), la diagnosi di silicosi appare

in numerose certificazioni all’inserto (cfr. la documentazione riassunta al considerando

2.4

), e quindi non soltanto nella perizia elaborata dal dott. __________.

Questo

aspetto merita pertanto alcune riflessioni.

In primo

luogo, da taluni dei referti agli atti si evince che la diagnosi di silicosi sarebbe

stata posta, per la prima volta, nel 1998, in occasione di una degenza

dell’assicurato presso il Policlinico universitario «__________

» di __________ (cfr., in questo senso, la cartella

clinica dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1: “1998: dg di silicosi c/o __________

di __________, denunciata nel 2000 dal medico curante all’INAIL, …”).

In

proposito, va osservato che __________ rimase effettivamente degente presso il

menzionato nosocomio romano, tuttavia non nel 1998, ma l’anno successivo (14-22

aprile 1999).

Dal

relativo rapporto di uscita, datato 22 aprile 1999, si apprende che

l’assicurato venne ricoverato poiché sofferente di dispnea e, d’altra parte,

che la diagnosi di uscita fu di, citiamo: “scompenso cardiaco in paziente con miocardiovasculosclerosi

ipertensiva. Dislipidemia”.

In questo

documento non vi è traccia della pretesa diagnosi di silicosi.

In

effetti, i sanitari hanno indicato di aver semplicemente sospettato la

presenza di una “patologia polmonare relata ad esposizione professionale a

polveri”, ragione per cui essi avevano sottoposto l’assicurato a prove di

funzionalità respiratoria, peraltro risultate nei limiti della norma (cfr. doc.

B).

In esito

a quanto precede, nella misura in cui in successive certificazioni la diagnosi

di silicosi è stata ripresa quale dato anamnestico acquisito (cfr., ad esempio,

il modulo di accettazione 12.1.2003 all’Azienda ospedaliera «__________ », accluso al doc. 1, da cui si evince che la diagnosi di accettazione fu quella di

“silicosi polmonare”, la cartella clinica dell’Ospedale

«__________ » di __________, doc.

20.

, in cui si sostiene che il paziente era “… noto per silicosi

polmonare”, nonché la relazione medico-legale del dott. __________, acclusa al

doc. 13), a queste certificazioni non può essere

riconosciuto valore probante.

In

secondo luogo, il TCA osserva che dai rapporti che, nelle intenzioni delle

ricorrenti, dovrebbero supportare la tesi secondo la quale __________ sarebbe

stato portatore di una silicosi, non risulta che tale diagnosi sia stata posta

dopo un puntuale apprezzamento delle condizioni enumerate dalla dott.ssa __________

(fondandosi sulla letteratura scientifica), in particolare non emerge che sia

stata discussa la morfologia, la localizzazione iniziale e il decorso delle

alterazioni polmonari evidenziate grazie alla diagnostica per immagini

(trattandosi della perizia di parte del dott. __________, cfr. doc. 25, p. 7: “In der Beurteilung von Herrn Dr. __________

finde ich zu den einzelnen Röntgenbildern keine Beurteilung. Vielmehr werden

eingangs die Hospitalisationsberichte zitiert, auf welche sich der Untersucher

bei seiner Beurteilung stützt“).

Si ribadisce al riguardo che la semplice constatazione anamnestica

che l’assicurato è stato nel passato esposto alle polveri di quarzo - ciò che

del resto neppure l’Istituto assicuratore convenuto contesta - non è ancora

sufficiente per porre la diagnosi di silicosi (cfr. doc. 23, p. 3: “Der

alleinige Nachweis einer stattgehabten Quarzstaubexposition in genügendem

Ausmass genügt nicht für die Diagnosi einer Silikose respektive die Übernahme

des Erkrankungsbildes als Berufskrankheit”).

Il solo

referto in cui figura una, seppur succinta, valutazione dei reperti radiologici

è quello afferente alle radiografie del torace eseguite il 13 gennaio 2003, nel

quale la radiologa dott.ssa __________ si è pronunciata in termini di mera possibilità

a proposito dell’esistenza di una pneumoconiosi (allegato al doc. 1: “I reperti

sovradescritti potrebbero essere compatibili alla presenza di

alterazioni pneumoconiotiche classificabili del tipo p/p 1/1” – il corsivo è

del redattore; cfr., pure, il doc. 25, p. 5: “Als einzige erwägt Frau

Dr. __________ einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen radiologischen

Veränderungen und einer Pneumokoniose resp. Silikose” – la sottolineatura è del

redattore).

Alla luce

di quanto indicato dalla dott.ssa __________ e degli argomenti appena esposti,

si deve ritenere che, in concreto, l’esistenza di una silicosi non ha potuto

essere sufficientemente dimostrata, rispettivamente, per quanto riguarda il noto

carcinoma polmonare, non è stato provato che tale patologia sia stata causata

dall’esercizio dell’attività professionale svolta in Svizzera nelle proporzioni

richieste dalla giurisprudenza federale relativa all’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr.,

in proposito, il consid. 2.2.).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza evocata al considerando 2.3., in siffatte

condizioni, la decisione circa il diritto alle prestazioni LAINF non potrà che

essere negativa per l'assicurato, rispettivamente, per le sue eredi.

2.6

Nel suo

rapporto datato 10 giugno 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto che la

malattia polmonare di cui ha sofferto __________ sarebbe compatibile con una

pneumoconiosi.

Tuttavia,

sempre secondo la specialista in medicina del lavoro, dagli atti emergono

elementi clinici e radiologici tali ritenere più verosimile l’esistenza di

un’asbestosi, ossia di una malattia conseguente all'inalazione di fibre di

amianto (su questo tema, cfr. la STFA del 24 ottobre 2005 nella causa I., S.,

C. e A., U 257/04), rispetto a quella di una silicosi (doc. 25, p. 8).

In

proposito, la dott.ssa __________ ha indicato che dall’anamnesi professionale

dell’assicurato risulta che egli, tra il 1979 e il 1989, ha lavorato presso uno

stabilimento con copertura in “Eternit” (cfr., in effetti, la cartella clinica

dell’Azienda ospedaliera «__________ » di __________, acclusa al doc. 1).

Da parte

sua, questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto, nella

misura in cui se esposizione all’amianto vi è stata, ciò ha avuto luogo in

Italia, nell’esercizio di un’attività professionale non assicurata dall’Istituto

assicuratore convenuto (cfr. consid. 2.1. in fine).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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