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35.2005.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 luglio 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare

il postulato versamento di ulteriori prestazioni assicurative, si determinano

comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53

del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1° gennaio

2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni

contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle

assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 15

ottobre 2003, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato

dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Con

la decisione formale del 21 settembre 2004, confermata in sede di opposizione,

l’assicuratore infortuni ha, da una parte, negato che i disturbi

lombosciatalgici di cui soffre l’assicurato costituiscano una naturale

conseguenza dell’anestesia praticatagli in occasione dell’intervento

artroscopico del 29 gennaio 2004 e, d’altra parte, ha

dichiarato RI 1, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio del 15

ottobre 2003, totalmente abile al lavoro a contare 14 settembre 2004 e non più

bisognoso di cure mediche (doc. 68).

A

proposito dei problemi che interessano la regione lombare e l’arto inferiore

sinistro, il TCA osserva quanto segue.

In data

29 gennaio 2004, l’insorgente è stato sottoposto ad un’artroscopia al ginocchio

sinistro con meniscectomia parziale mediale, regolarizzazione del menisco

laterale e asportazione delle pliche, presso la Clinica “__________” di __________.

In questo

contesto, il dott. __________, spec. FMH in anestesiologia, gli ha praticato

un’anestesia spinale a livello di L4/L5 (doc. 36).

Dalle

tavole processuali risulta che, il 1° febbraio 2004, egli si è recato presso il

Servizio di guardia medica di __________ a causa di forti dolori in sede

lombare con irradiazione all’arto inferiore sinistro e formicolii al piede

sinistro (doc. 41).

Il 9

marzo 2004 ha avuto luogo una visita medica di controllo presso il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale, con riferimento ai disturbi

lombosciatalgici, ha sospettato l’esistenza di una neuroprassia iatrogena ed ha

pertanto proposto accertamenti più approfonditi (doc. 42).

Nel corso

dei mesi di aprile, maggio e luglio 2004, i disturbi di cui soffre RI 1 sono

stati indagati presso il __________ di __________.

In questo

ambito, sono stati eseguiti, segnatamente, un esame elettroneurografico

motorico e sensitivo alla gamba sinistra (doc. 57), nonché una risonanza

magnetica lombare (doc. 58).

I dottori

__________, Primario del Servizio, e __________, medico-assistente, hanno

concluso per una probabile lesione della radice L5 e/o S1 a sinistra,

direttamente legata al tentativo di anestesia spinale:

"

Conclusioni: secondo

il paziente dopo che due tentativi di anestesia spinale non hanno funzionato,

l'endoscopia al ginocchio sinistro del 29.01.2004, è stata fatta in anestesia

generale. Al risveglio ha accusato gli stessi disturbi che continuano in modo

ininterrotto dalla regione lombare scendono lungo la gamba sinistra fino al

piede, molte volte al giorno, in rapporto a movimenti di torsione e

inclinazione della colonna soprattutto verso sinistra. A questi sintomi si

aggiunge il persistere di dolori rilevanti di tipo meccanico al ginocchio

sinistro.

L'esame neurologico evidenzia una ipestesia e una

ipalgesia a tutto il piede sinistro, con risparmio della faccia mediale. Non

atrofia muscolare non deficit di forza e di sensibilità, non deficit di

sudorazione al piede sinistro.

L'esame elettroneurografico motorio e sensitivo

alla gamba sinistra è nei limiti di norma e la RM lombare senza alterazioni

atte a spiegare il quadro clinico.

Gli esami eseguiti permettono di escludere una

neuropatia periferica, ma non una radicuolopatia sensitiva in cui i potenziali

sensitivi rimangono normali come in questo caso.

L'esame neuroradiologico ha escluso sia un ematoma

intrapsinale organizzato che una patologia degenerativa di tipo discale e/o

osseo alla base dei dolori.

Anche per esclusione si può concludere ad una

probabile lesione della radice L5 e/o S1 sinistra direttamente legata al

tentativo di anestesia spinale.

Ci basiamo sia per i dati anamnestici che per i

sintomi e il deficit di sensibilità esclusivamente sulle informazioni del

paziente, che ha sempre fatto un resoconto credibile e congruente ad ognuno

delle tre visite a cui lo abbiamo sottoposto.

Non abbiamo proposte terapeutiche di tipo

curativo. Proponiamo del Neurontin a dosaggi progressivi fino a 1800 mg o più

se necessario."

(doc. 54

– la sottolineatura è del redattore)

Interpellato

dall’Istituto assicuratore convenuto, il medico anestesista, dott. __________,

in data 10 agosto 2004, ha in particolare dichiarato che, citiamo: “la punzione

fu atraumatica, facile, avvenne al primo tentativo senza difficoltà, nonostante

l’ago fine (27 G) utilizzato. Non si riscontrarono tracce ematiche né si provocarono

parestesie” e che, citiamo: “Alle 13.45 del 29.01.2004 visitai in camera

(504.1) il paziente, riscontrando il Signor RI 1 ben sveglio, con parametri

clinici validi e compensati: la sensibilità e la motilità agli arti inferiori

erano ripristinate (ritornate normali), né il paziente mi segnalò altri

inconvenienti (non mal di testa, né formicolii residui)”.

Il dott. __________

ha peraltro riconosciuto di essersi visto costretto, in un secondo tempo, a

somministrare per endovena del “Disoprivan”, a causa dell’anestesia lombare

incompleta:

"

Dando seguito alla sua richiesta scritta del

05.08.2004 in merito all'infortunato menzionato in epigrafe, le trasmetto in

allegato una copia del protocollo di anestesia.

In data 29.01.2004 verso le ore 10.15 procedetti

all'esecuzione di anestesia lombare subaracnoidea per intervento di artroscopia

con meniscectomia e asportazione di plica sinoviale al ginocchio sinistro (Dr. __________).

Scelsi la tecnica dell'anestesia loco-regionale

per il fatto che il paziente è tabagista importante (40 sig./die) con

conseguente bronchite cronica evidenziata alla visita pre-anestesiologica.

Dopo aver misurato gli abituali parametri il

paziente fu girato sul fianco sinistro, facendogli arcuare il dorso per aprire

gli spazi intervertebrali. A livello di L4/L5 si eseguì anestesia locale, con

cautele sterili e dopo triplice desinfezione e copertura con telo sterile del

campo.

Successivamente applicazione di ago introduttore

attraverso il quale successivamente fu fatto passare ago Spinale Sprotte 27 G

(Pajunk). La punzione fu facile, avvenne una sola volta e lo spazio subdurale

fu reperito senza provocare dolori né parestesie.

Tolto il sottile mandrino dell'ago, si costatò

liquido cerebrospinale chiaro, limpido. Attraverso l'ago si iniettarono (sempre

con cautele sterili) 2 ml = 10 mg Carbostesin 0,5 Hyperbar con 2 gocce = 0,1 ml

Considerandi

di Fentanuyl. L'iniezione di anestetico fu indolore, in due minuti, senza

barbotage.

Il paziente fu lasciato sul fianco sinistro per

dieci minuti, successivamente adagiato in posizione di decubito dorsale. Il

livello di anestesia subito instauratosi fu verificato a L1/L2; ne rimaneva

esclusa una fascia corrispondente al segmento mediale della coscia

corrispondente a innervazione di L1.

L'applicazione del laccio emostatico (380 mm Hg)

alla coscia sinistra non fu avvertita; il paziente avvertì per contro

l'introduzione dell'artroscopio dalla parte mediale del ginocchio sinistro. A

questo momento si procedette a iniezioni frazionate endovenose di propofolo

(Disoprivan 10%) e ripetute in modo tale da tenere il paziente assopito e senza

dolori: il respiro spontaneo si mantenne valido così come i parametri

circolatori.

Alle ore 11.50 del 29.01.2004 l'intervento fu

terminato: il livello di anestesia si situava ancora a L1/L2. Già il paziente

riusciva a muovere la gamba destra, come si voleva con una anestesia selettiva.

La causa dell'anestesia lombare incompleta è da

ricercarsi nel sito di punzione basso (L4/L5) e da insufficiente distribuzione

craniale dell'anestetico iperbarico, che risparmiò la radice L1, non anestetizzandola.

La punzione fu atraumatica, facile, avvenne al

primo tentativo senza difficoltà, nonostante l'ago fine (27 G) utilizzato. Non

si riscontrarono tracce ematiche né si provocarono parestesie.

Alle 13.45 del 29.01.2004 visitai in camera

(504.1) il paziente, riscontrando il signor RI 1 ben sveglio, con parametri

clinici validi e compensati: la sensibilità e la motilità agli arti inferiori

erano ripristinati (ritornati normali), né il paziente mi segnalò altri

inconvenienti (non mal di testa, né formicolii residui).

Nemmeno il personale curante del piano mi segnalò

anomalia alcuna durante l'ulteriore decorso."

(doc. 61)

Il 13

settembre 2004, il ricorrente si è sottoposto ad una visita di controllo da

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Il medico

__________ dell’CO 1 si è così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi

localizzati al rachide lombare e lungo tutto l’arto inferiore sinistro:

"

L'importante ipoestesia, tra l'altro incostante

e fatta valere nei dermatomi L3 fino a S1 a sinistra non trova il suo riscontro

dal lato clinico.

Segnatamente, salta all'occhio durante la

medesima visita, un'iniziale ipoestesia pretibiale a sinistra, successivamente

normoestesia.

Anche dei test di simulazione sono positivi, come

la provocazione (soggettiva) di vive scosse con la termometria elettronica o

con la flessione dell'anca (ginocchio flesso)!

Purtroppo anche il neurologo (in precedenza) è

partito dalla premessa di una complicazione durante l'anestesia (tentativi di

anestesia spinale), motivando una "probabile lesione della radice L5

e/o S1 a sinistra" in sostanza unicamente col "resoconto

credibile dell'assicurato", argomentazione nell'ambito medico-scientifico non

ammissibile.

Allo stato presente, l'assicurato non ha più

bisogno delle cure specifiche né dei controlli medici.

In base ai nostri referti clinici oggettivi

attuali, l'assicurato deve essere ritenuto abile al lavoro nella misura del

100% dal 14.9.2004 e oltre a questo considerato estinto il nesso causale

fra i disturbi (soggettivamente invalidanti) attuali e gli infortuni di nostra

pertinenza."

(doc. 65)

Agli atti

di causa figurano inoltre diverse certificazioni del dott. __________, medico

chirurgo a __________, secondo le quali da quando RI 1 ha subito la nota

anestesia epidurale, lamenta dolori lombari con parestesie all’arto inferiore

sinistro (doc. 86). Egli non è del resto clinicamente guarito e necessita

pertanto di ulteriore riposo (cfr. doc. 76, 83 e 87).

2.8

Questa Corte

rileva che la decisione di negare l’esistenza di una relazione di causalità fra

i disturbi lombosciatalgici e la punzione spinale del 29 gennaio 2004, è stata

presa dall’CO 1 sulla base delle considerazioni espresse dal proprio medico di

fiducia, in occasione della visita di controllo del 13 settembre 2004.

In corso

di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto

di indicare se il contenuto del rapporto 10 agosto 2004 dell’anestesista dott. __________,

è suscettibile (come preteso dal medico __________) di modificare la sua

valutazione dell’eziologia dei disturbi lombosciatalgici presentati

dall’insorgente (V).

Con il

referto del 15 giugno 2005, il citato neurologo ha innanzitutto confermato di

avere basato le proprie conclusioni esclusivamente, citiamo: “… sulle

informazioni del paz. che ci è apparso credibile avendo dato un resoconto

congruente ad ognuna delle due visite a cui l’abbiamo sottoposto” (VI).

D’altro

canto, in merito a quanto sostenuto dal dott. __________, egli ha affermato che

ciò non esclude l’esistenza di un rapporto di causalità fra l’anestesia e i

disturbi di cui soffre l’assicurato, anche se solleva, citiamo: “un punto

interrogativo al proposito” (VI).

Per

quanto attiene all’assenza di un reperto oggettivabile (“Ho riguardato la

risonanza magnetica lombare che comprende anche gli ultimi segmenti dorsali.

Confermo l’assenza di lesioni visibili nel midollo lombo-sacrale, e di una

patologia visibile delle radici lombosacrali, in particolar modo delle radici

L5 e S1”), il dott. __________ ha indicato che tale situazione consente

comunque di porre la diagnosi, tuttavia se, citiamo: “i dati anamnestici sono

sicuri, credibili, se il paz. è credibile nelle sue affermazioni e gli esami

non hanno evidenziato altre possibili cause del disturbo in questione” (VI).

Infine,

lo specialista interpellato dal TCA ha consigliato di procedere ad un riesame

della fattispecie sulla scorta delle informazioni fornite dall’anestesista (VI:

“Ritengo giustificato un riesame della situazione sulla base delle informazioni

date dal Dr. __________. Siamo disponibili per una rivalutazione atta a

rispondere ai quesiti clinici. Il sovraccarico di lavoro non ci permetterebbe

una valutazione a scopo peritale”).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la

documentazione medica agli atti non consenta di escludere, con

la dovuta tranquillità, che i noti disturbi siano riconducibili all’anestesia

spinale eseguita il 29 gennaio 2004 (cfr. STFA del 2 maggio 2005 nella causa

A., U 227/04, consid. 3.3).

Da una

parte, non si può prescindere dalla raccomandazione formulata dal dott. __________,

Primario del __________, di rivalutare l’aspetto eziologico

alla luce delle indicazioni dell’anestesista __________.

D’altra

parte, il dott. __________, in quanto specialista in chirurgia, non può essere

ritenuto come particolarmente qualificato a pronunciarsi su una problematica

quale quella sub judice, rientrante nel campo di competenza del

neurologo.

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che l’Istituto assicuratore convenuto non

abbia posto in atto tutto quanto era possibile per delucidare in modo

attendibile la questione relativa alla natura dei disturbi lombosciatalgici, e

ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio (cfr., in questo senso, la STFA

del 22 giugno 2005 nella causa M., U 11/05, consid. 4.2).

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’autorità amministrativa, affinché chiarisca, facendo esperire una perizia a

cura di un neurologo di sua fiducia, l’esistenza o meno di un nesso di

causalità naturale fra l’anestesia del 29 gennaio 2004 e i disturbi lamentanti

da RI 1, interessanti la regione lombare e l’arto inferiore sinistro.

Con le

osservazioni del 30 giugno 2005, l’CO 1 ha sostenuto che, citiamo: “… anche

nella denegata ipotesi in cui vi fosse tale relazione di causa-effetto, un

infortunio sarebbe anche in siffatta evenienza da escludere, attesa l’assenza

del fattore esterno straordinario” (IX).

Al

proposito, il TCA si limita a rilevare che, nell’ipotesi in cui venisse accertata

l’esistenza di un nesso di causalità naturale (e adeguata), la responsabilità

dell’assicuratore LAINF sarebbe data in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF,

ritenuto che l’intervento artroscopico, nell’ambito del quale è stata

effettuata l’anestesia in questione, si era reso necessario per curare i

postumi del sinistro assicurato del mese di ottobre 2003 (come d’altronde lo

dimostra il fatto che i relativi costi sono stati regolarmente assunti dall’CO

1; cfr. doc. 34).

Il fatto

che l’evento del 29 gennaio 2004 non costituisca di per sé un infortunio ai

sensi di legge, è pertanto irrilevante.

2.10

Qui di

seguito, questa Corte esaminerà se - tenuto conto dei soli postumi residuali

al ginocchio sinistro - l’assicuratore LAINF era o meno legittimato a

dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 14 settembre 2004.

Il TCA

osserva che l’CO 1 ha fondato la propria decisione sugli esiti della visita__________

di controllo eseguita il 13 settembre 2004 dal dott. __________.

Dal

relativo rapporto risulta che in quell’occasione il medico di fiduciario aveva oggettivato

una situazione a livello del ginocchio sinistro, interessato dall’artroscopia

curativa del 29 gennaio 2004, decisamente soddisfacente:

"

Mobilità ginocchio destra sinistra

(estensione/flessione) 0-0-130° 0-0-130°

Circonferenza gambe destra sinistra

Coscia (15 cm sopra e.m.) 39 cm 39

cm

Ginocchio 37

cm 37 cm

Polpaccio (perimetro massimo) 34 cm 34

cm

Minima sopra caviglia 20.5 cm 20.5

cm

(rinviamo pure alla fotodocumentazione

dettagliata).

Presenza di un complesso cicatriziale sotto il

ginocchio sinistro (proveniente sempre dallo stesso intervento del femore

sinistro, vedi la foto).

Diametro del complesso cicatriziale: 4-5 cm.

Un altro complesso cicatriziale si trova a

distanza di 10 cm dalla caviglia destra in zona pretibiale (pregressa ustione,

vedi la foto).

Forte positività del segno di Zohlen a destra

(++).

Segno di Zohlen a sinistra +.

Assenza di versamento intrarticolare sia a destra

che a sinistra.

Nessun’instabilità, segnatamente negatività del

segno di Lachmann o pivot-shift.

Assenza di segni irritativi a livello della

pregressa incisione longitudinale della lunghezza di 21 cm lungo il tratto

ileo-tibiale a sinistra (precedente riposizione della frattura femorale).

Nessun versamento intrarticolare, negatività di

tutti i segni meniscopatici indiretti.

Soggettivamente

viene accusata una dolenzia alla forte compressione in corrispondenza

dell’emirima mediale.

Successivamente viene pure dichiarata dolente la zona para-rotulea

laterale a sinistra.

Importante scricchiolio retro-rotuleo a destra, di poca entità a

sinistra.

Assenza di bloccaggio o reazione antalgica attiva e passiva del

ginocchio sinistro.

(…)."

(doc. 65, p. 4)

Il dott. __________ ha

quindi giudicato lo stato oggettivo del ginocchio sinistro compatibile con

un’abilità lavorativa completa, a contare dal 14 settembre 2004:

" Siamo

dunque confrontati con un assicurato 40enne, portatore di varie alterazioni

degenerative a livello meniscale e cartilagineo del ginocchio sinistro,

constatate artroscopicamente già a inizio gennaio 2001, patologia non

imputabile a degli esiti d’infortunio di pertinenza __________ (decisione del

13.2

, nel frattempo cresciuta in giudicato).

Il 15.10.2003, l’assicurato fa valere una contusione del ginocchio

sinistro, tuttavia senza che siano state riscontrate delle lesioni

intrarticolari di recente data.

Effettivamente, l’assicurato ha ripreso il lavoro dopo le terapie

conservative il 17.11.2003.

Il 28.11.2003, il giorno del suo licenziamento, l’assicurato si è

fatto attestare nuovamente inabile al lavoro, nella misura del 100%.

Un esame artroscopico del 29.1.2004 evidenzia una piccola lesione

orizzontale al corno posteriore del menisco mediale, referto che fu sistemato già

nel 2001.

Tuttavia l’assicurato, nonostante l’assenza delle complicazioni

(in base a tutta la documentazione medica), ritiene essere

completamente inabile al lavoro tuttora, per una grave complicazione occorsa

durante l’anestesia lombare sub-aracnoidea.

(…).

In occasione dell’approfondito esame clinico in __________ odierno

(della durata di più di due ore) abbiamo potuto documentare una funzione del

ginocchio sinistro normale, senza segni irritativi, senza instabilità, ridotta

mobilità o sospetto di residuale lesione instabile del menisco mediale a

sinistra.

Le callosità plantari e il trofismo muscolare simmetrici come pure

la deambulazione completamente armoniosa, (anche sulle scale, sulle punte dei

piedi e sui talloni), documentano un buon stato del ginocchio sinistro.

La mobilità asimmetrica delle anche è riconducibile ad una

pregressa frattura del femore sinistro, occorso 20 anni fa (non di pertinenza CO

1).

(…).

In base ai nostri referti clinici oggettivi attuali,

l’assicurato deve essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% dal

14.9.2004

e oltre a questo considerato estinto il nesso causale fra i

disturbi (soggettivamente invalidanti) attuali e gli infortuni di nostra

pertinenza."

(doc. 65, p. 5s.)

Questa Corte non vede

ragioni per scostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa - basata

sulle risultanze di un’accurata visita personale dell’insorgente, esperita in

piena conoscenza dei suoi trascorsi valetudinari - formulata dal medico __________

dell’CO 1.

In proposito, occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Del

resto, non può neppure essere ignorato che lo stesso medico curante di RI 1,

dott. __________, nelle sue numerose certificazioni versate agli atti, fa

risalire l’incapacità lavorativa del suo paziente alla problematica lombosciatalgica

(e non allo stato del ginocchio sinistro; cfr., ad esempio, il suo certificato

del 13.9.2004 accluso al doc. 67: "… è affetto da lombosciatalgia sx con

sensazione di parestesia al piede omolaterale, insorte in seguito ad anestesia

epidurale, per intervento in endoscopia ginocchio sx. Necessita di trenta

giorni di cure e riposo").

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene accertato che l’assicurato -

tenuto conto delle sole sequele infortunistiche al ginocchio sinistro - ha

ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi decisi

dall’Istituto assicuratore convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione 8 febbraio 2005 è annullata, nella misura in cui

è stata negata l’esistenza di un nesso causale naturale fra

l’anestesia spinale del 29 gennaio 2004 ed i

disturbi lombosciatalgici.

§§ L’incarto

è rinviato all’CO 1 affinché proceda ad un complemento d’istruttoria, ai

sensi dei considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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