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Decisione

35.2005.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti

attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio

(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,

infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso

causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con

l'infortunio).

2.9. Con

decisione formale del 29 giugno 2000, cresciuta in giudicato, l'Istituto

assicuratore convenuto ha fissato al 30% il grado dell'invalidità presentata da

RI 1.

Il tasso

di invalidità in questione è stato stabilito in applicazione del metodo del

raffronto dei redditi, confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato

qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del 1993 con quanto invece

potrebbe conseguire svolgendo un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute (cfr. doc. 120, p. 2).

Occorre

rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, l'esigibilità lavorativa:

"

Le considerazioni seguenti non tengono

conto dei fattori costituzionali-morbosi (importante adiposità con sovrappeso

di ben 22 kg, stancabilità, ipertensione, come pure degli elementi

psico-sociali socio-economici {motivazione, situazione sul mercato di lavoro}).

L'assicurato potrebbe rimanere nel ramo

professionale dedicandosi alla decorazione interna, senza la posa dei

pavimenti.

Lo stesso vale per la vendita e consulenza

clienti nelle varie imprese specializzate nella posa pavimenti/decorazione

interna.

Altrimenti il signor RI 1 può accettare tutti i

lavori che non richiedono dei movimenti ripetitivi e duraturi con il braccio

destro sopra la testa (p. es. intonacatura di un soffitto).

Lo stesso vale per l'alzare dei pesi di oltre 25

kg (fino all'altezza dei fianchi), sopra l'altezza del petto fino a 5-7,5 kg,

lavori con grossi trapani a percussione, martello pneumatico o con

mazzotto/scalpello.

Può invece lavorare tutto il giorno in piedi,

inginocchiato o accovacciato, senza pause supplementari.

Lo stesso vale per delle posizioni anche scomode

con la schiena (con il tronco chinato in avanti).

Può spostarsi su del terreno sconnesso, salire le

scale, anche a pioli.

Nessuna riserva, per quanto riguarda le esigenze

da parte dell'equilibrio.

Può guidare normalmente la macchina; utilizzare

degli attrezzi come cacciavite, martello normale.

L'assicurato può svolgere delle mansioni che

richiedono anche una grande precisione da parte delle mani."

(doc. 98)

Sempre in

questo ambito, è utile segnalare che gli specialisti della Clinica ortopedica

universitaria __________ di __________, a margine del consulto del 25 ottobre

1999, avevano dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro per attività

leggere (cfr. doc. 96).

2.10. Al precedente

considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,

l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 30%.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel febbraio 2005 (momento in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

Nel corso

del mese di luglio 2003, l'insorgente, per il tramite del suo medico curante,

ha chiesto all'Istituto assicuratore convenuto di riesaminare lo stato della

sua spalla destra, sostenendo che, nel frattempo, era subentrato un peggioramento,

con riacutizzazione del dolore, deficit funzionale e limitazione della forza

(doc. 142).

In data

26 agosto 2003, il datore di lavoro ha quindi annunciato all’CO 1 una ricaduta

dell’infortunio del 29 aprile 1993 (doc. 147).

Il 21

novembre 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo, in occasione della

quale il dott. __________ ha concluso che l’inabilità lavorativa attestata a

decorrere dal mese di luglio 2003, non si giustificava e che pertanto

l’assicurato continuava a figurare abile al lavoro nei limiti della rendita di

invalidità del 30%:

"

Siamo dunque a distanza di oltre 10 anni da una

distorsione della spalla destra, risp. sublussazione con riposizione spontanea

e successiva verifica di un'avulsione del bordo anteriore della glenoide,

lesione trattata cruentemente (mediante trapianto cortico-spongioso autologo e

refissazione della capsula, il 21.7.1994).

Uno stacco del labbro glenoidale anteriore fino

alle ore 4 e lesione SLAP II erano l'indicazione per un ulteriore stabilizzazione

del bordo glenoidale dell'ancora tendinea bicipitale (3 Mitek).

Per una limitazione funzionale residuale, risp.

mansioni di posatore di pavimenti, l'assicurato è stato messo a

beneficio di una rendita del 30% (+ IMI dell'8%), a decorrere dell'1.5.2000.

Per quanto riguarda l'esigibilità di lavoro, già

in occasione dell'esame di chiusura in __________ (10.11.1999), abbiamo

specificato che il signor RI 1 potrebbe rimanere nel ramo professionale,

dedicandosi alla decorazione interna, alla vendita e consulenza clienti, senza

la posa di pavimenti. Non trovando un altro posto di lavoro, l'assicurato

ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la medesima ditta,

annunciando in luglio (senza che sia capitato qualche cosa di nuovo) una

"ricaduta", abbandonando completamente il lavoro, fino a tutt'oggi.

Il signor RI 1 già fine dicembre 2002 è stato

sottoposto ad un dettagliato esame clinico e strumentale (radiologico), senza

che abbiamo riscontrato dal lato oggettivo un mutamento della funzione della spalla

destra.

Nel frattempo, la CO 1 ha fatto esperire un esame

di risonanza magnetica (9.10.2003), indagine che non ha evidenziato né

un nuovo stacco a livello glenoidale né un'insufficienza della cuffia

rotatoria.

Anche dal lato clinico e radiologico, i risultati

oggettivi sono sovrapponibili ai pregressi esami, segnatamente per

quanto riguarda la mobilità, trofismo muscolare, integrità della cuffia

rotatoria e soprattutto la stabilità scapolo-omerale.

Anzi alla spalla sinistra è riscontrabile una

maggiore "lassità", d'altronde accompagnata da un fenomeno

d'importante schiocco intrarticolare a fine corsa della rotazione esterna in

Considerandi

abduzione del braccio.

In sintesi, oggettivamente costatiamo

addirittura un certo miglioramento, in quanto gli scrosci e lo scricchiolio intrarticolare

ben percettibili nel 1999 sono praticamente scomparsi.

Alla luce di questi risultati, non cambia né

l'esigibilità né il grado della menomazione dell'integrità.

Per sommi scrupoli (assicurato molto scettico),

la CO 1 prevede un ulteriore controllo alla Clinica __________, alla quale

verrà messa a disposizione la nuova documentazione.

Dal lato medico quindi un'incapacità lavorativa,

attestata dal curante sin dal luglio 2003, nell'ambito dell'esigibilità che fa

stato per la CO 1, non è giustificata.

Il signor RI 1, che viene informato in modo

esaustivo circa gli attuali risultati clinici, continua ad essere abile

al lavoro nella misura della rendita in vigore."

(doc.

165)

Nel

prosieguo, l’insorgente è stato più volte visitato, per conto dell’Istituto

assicuratore convenuto, dai sanitari della Clinica __________ di __________

(doc. 185, 187 e 189).

In

occasione della consultazione del 28 aprile 2004, gli specialisti __________,

sospettando la presenza di un processo di cicatrizzazione alla faccia interna

del muscolo deltoideo e non potendo escludere una lesione a livello della

cuffia dei rotatori, hanno proposto l’esecuzione di un’operazione artroscopica

alla spalla destra (cfr. doc. 189).

Questo

intervento, al quale l’CO 1 ha accordato il proprio benestare (doc. 192), è

stato eseguito il 15 giugno 2004, con diagnosi intraoperatoria di nuova lesione

SLAP II e distacco del labbro anteriore (doc. 198 e 199).

A ciò

hanno fatto seguito diversi cicli di fisioterapia ambulatoriale.

Un’ulteriore

visita di controllo presso la Clinica __________ è avvenuta l’8 dicembre 2004.

Secondo i

medici __________, a fronte di una residua dolorosità e di una mobilità

leggermente ridotta, RI 1 deve evitare, come prima, di assumere posizioni

estreme, quali la rotazione esterna e l’abduzione, nonché di svolgere attività

gravose. Per quelle mansioni della sua abituale professione che sollecitano la

spalla, egli continua a presentare un’inabilità lavorativa del 100%. Per

contro, per delle attività nell’esecizio delle quali è possibile risparmiare la

spalla destra, l’assicurato sarebbe abile in misura completa (doc. 229; cfr.,

pure, il doc. B 1, afferente alla recente consultazione dell’8 giugno 2005, in

occasione della quale gli specialisti della __________ hanno ribadito la

completa capacità lavorativa dell’assicurato in attività non gravose per la

spalla).

Interpellato

dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, in data 22 dicembre 2004, ha

dichiarato il ricorrente, in assenza di un peggioramento notevole intervenuto

nello stato della spalla destra, di nuovo abile nella misura della rendita di

invalidità in vigore (doc. 230).

Prendendo

posizione sul contenuto dell’opposizione interposta dall’assicurato, lo stesso

medico di circondario ha confermato la propria opinione riguardo

all’esigibilità lavorativa:

"

Sin dal 10.11.1999 (chiusura medica

dell'infortunio del 27.4.1993), abbiamo specificato che il signor RI 1 potrebbe

rimanere nel ramo professionale dedicandosi alla decorazione interna, risp.

vendita e consulenza clienti, senza la posa dei pavimenti.

Purtroppo, l'assicurato non trovando un altro

posto di lavoro, ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la

medesima ditta.

Questa valutazione combacia pure con l'apprezzamento

medico a livello universitario (8.12.2004), nell'ambito dei mestieri che non

comportano un importante carico della spalla operata.

Dal lato medico quindi, contrariamente a quanto

evince dal rapporto dell'RA 1 del 27.1.2005, non è per niente una novità che

l'assicurato non può più svolgere l'attività di posatore di pavimenti, anzi

deve essere ribadita l'esigibilità di lavoro tuttora valida formulata nel 1999,

come da ultime attestazioni mediche."

(doc.

246)

Fra gli

atti di causa figurano inoltre alcune certificazioni del medico curante di RI 1,

dott. __________ di __________ (__________), secondo le quali egli è da

ritenere totalmente inabile nella professione di posatore di pavimenti (cfr.

doc. 247 e A2).

2.11

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione

dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un

aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, il

rapporto 8 dicembre 2004 della Clinica ortopedica universitaria __________ di __________

(doc. 229) e quelli 22 dicembre 2004, rispettivamente, 7 febbraio 2005, del

dott. __________ (doc. 230 e 246) - secondo questa Corte, è plausibile che RI 1

sia in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa che rispetti gli impedimenti dettati dai sanitari

interpellati dall'assicuratore LAINF convenuto, così come già era il caso al

momento della costituzione della rendita di invalidità in vigore (cfr. consid.

2.9

).

In simili

condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto

dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Del

resto, dalle tavole processuali non emergono pareri medici divergenti.

Il dott. __________

ha sì certificato una totale incapacità lavorativa ma con riferimento

all’abituale attività di posatore di pavimenti (cfr., ad esempio, il doc. 247),

circostanza unanimamente ammessa sin dal 1999.

Con la

propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’CO 1 continui a riconoscergli

indennità giornaliere corrispondenti ad una completa inabilità lavorativa,

anche dopo il 9 gennaio 2005 (cfr. I).

L'assicurato

dimentica tuttavia che, nella concreta evenienza, chiusa la ricaduta, ci si

trova in regime di prestazioni di lunga durata.

Ora, per

determinare il tasso di invalidità, è la legge stessa a prescrivere che occorre

di principio riferirsi al reddito conseguibile in attività sostitutive ragionevolmente

esigibili presenti sul mercato generale del lavoro (cfr. art. 16 LPGA).

Diverso è

il discorso per le indennità giornaliere che costituiscono delle prestazioni di

corta durata, stabilite in funzione del grado di capacità lavorativa dell'assicurato

nella sua abituale professione. In quel contesto un cambiamento professionale

può essere imposto soltanto a precise condizioni, fra le quali il

riconoscimento di un periodo di adattamento (cfr., a questo proposito, la STFA

del 1° ottobre 2003 nella causa B., U 301/02, consid. 2.2).

La tesi

del ricorrente non può quindi essere condivisa.

In queste

condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999/2000,

l'esigibilità lavorativa è rimasta esattamente la medesima - occorre concludere

che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della

rendita di invalidità.

Pertanto,

nella misura in cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità

del 30% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la decisione su opposizione

impugnata merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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