35.2005.28
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11 luglio 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2005.28
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, TCA
Titolo:
Assicurato vittima nel 1993 di un infortunio alla spalla destra, posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 30%. Annuncio di ricaduta nel 2003, assunta dall'assicuratore LAINF e chiusa nel 2005. Negata revisione della rendita di invalidità.
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 22 LAINF
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.28
mm/ss
Lugano
11 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
febbraio 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
aprile 1993, RI 1 – all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________
in qualità di aiuto-posatore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – ha riportato una sublussazione alla spalla destra.
Il caso è
stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha erogato regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 29 giugno 2000 – confermata in
sede di opposizione (doc. 128) – l’assicurato è stato posto al beneficio di una
rendita di invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2000 (doc. 120).
1.3. Nel corso
del mese di luglio 2003, l'assicurato ha comunicato all'assicuratore LAINF che,
nel frattempo, era suo avviso intervenuto un peggioramento a livello della
spalla infortunata, con inabilità lavorativa completa certificata dal suo
medico curante (cfr. doc. 144, 145, 147, 148 e 150).
In data
15 giugno 2004, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento artroscopico alla
spalla destra presso la Clinica __________ di __________ (doc. 198).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente
all’annunciata ricaduta.
1.4. Con
decisione formale del 30 dicembre 2004, l’CO 1 ha posto termine al versamento
delle indennità giornaliere a contare dal 10 gennaio 2005, data a partire dalla
quale l’assicurato è stato considerato di nuovo completamente abile al lavoro
nei limiti della rendita di invalidità in vigore (doc. 234).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell'assicurato (cfr.
doc. 243 e 245), l'assicuratore infortuni, in data 16 febbraio 2005, ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 249).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 12 maggio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli l’inabilità lavorativa
completa dal 10 gennaio 2005 e sino a definizione del caso, argomentando:
"
(...) il signor RI 1 è inabile al lavoro al 100%
dal 14.06.2004. Dal 10.01.2005 la CO 1 rifiuta le prestazioni di indennità
giornaliera per l'inabilità attestata dal medico e che perdura anche
attualmente. Dagli atti allegati si evince che la CO 1 ritiene il nostro
assistito non più idoneo alla professione attuale. Si rifiuta di procedere ad
una decisione di non idoneità ed alla revisione della rendita attuale di
invalidità. Si ritiene opportuno sottoporre il nostro assistito ad una perizia
medica per definire il caso. Non ci sembra, visto lo stato attuale del nostro
assistito, che la decisione oggetto del presente ricorso sia corretta,
considerando che il nostro assistito ha dovuto essere di nuovo operato e che
l'inabilità lavorativa è sempre continuata al 100%. Abbiamo inoltrato domanda
di AI. A sostegno della nostra presa di posizione alleghiamo tutto l'incarto a
disposizione, per relativo esame. Si chiede pertanto il riconoscimento
dell'inabilità lavorativa dal 10.01.2005 sino a definizione del caso."
(I)
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 29
giugno 2005, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione, in parte
già presente all’inserto, in particolare il referto relativo alla consultazione
dell’8 giugno 2005 presso la Clinica __________ di __________ (cfr. V e
allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era
legittimato a negare il postulato aumento della rendita di invalidità si
determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito
dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si
spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC,
rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le
prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro,
può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello
Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett.
q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le
disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse
in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di
prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il
tasso dell'invalidità dell'assicurato a far tempo dal mese di gennaio 2005,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003.
2.4. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 U 32 p. 446s.).
2.5. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,
consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.6. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.7. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.8. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti
attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,
infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso
causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con
l'infortunio).
2.9. Con
decisione formale del 29 giugno 2000, cresciuta in giudicato, l'Istituto
assicuratore convenuto ha fissato al 30% il grado dell'invalidità presentata da
RI 1.
Il tasso
di invalidità in questione è stato stabilito in applicazione del metodo del
raffronto dei redditi, confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato
qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del 1993 con quanto invece
potrebbe conseguire svolgendo un’attività adeguata alle sue condizioni di
salute (cfr. doc. 120, p. 2).
Occorre
rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da
parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, l'esigibilità lavorativa:
"
Le considerazioni seguenti non tengono
conto dei fattori costituzionali-morbosi (importante adiposità con sovrappeso
di ben 22 kg, stancabilità, ipertensione, come pure degli elementi
psico-sociali socio-economici {motivazione, situazione sul mercato di lavoro}).
L'assicurato potrebbe rimanere nel ramo
professionale dedicandosi alla decorazione interna, senza la posa dei
pavimenti.
Lo stesso vale per la vendita e consulenza
clienti nelle varie imprese specializzate nella posa pavimenti/decorazione
interna.
Altrimenti il signor RI 1 può accettare tutti i
lavori che non richiedono dei movimenti ripetitivi e duraturi con il braccio
destro sopra la testa (p. es. intonacatura di un soffitto).
Lo stesso vale per l'alzare dei pesi di oltre 25
kg (fino all'altezza dei fianchi), sopra l'altezza del petto fino a 5-7,5 kg,
lavori con grossi trapani a percussione, martello pneumatico o con
mazzotto/scalpello.
Può invece lavorare tutto il giorno in piedi,
inginocchiato o accovacciato, senza pause supplementari.
Lo stesso vale per delle posizioni anche scomode
con la schiena (con il tronco chinato in avanti).
Può spostarsi su del terreno sconnesso, salire le
scale, anche a pioli.
Nessuna riserva, per quanto riguarda le esigenze
da parte dell'equilibrio.
Può guidare normalmente la macchina; utilizzare
degli attrezzi come cacciavite, martello normale.
L'assicurato può svolgere delle mansioni che
richiedono anche una grande precisione da parte delle mani."
(doc. 98)
Sempre in
questo ambito, è utile segnalare che gli specialisti della Clinica ortopedica
universitaria __________ di __________, a margine del consulto del 25 ottobre
1999, avevano dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro per attività
leggere (cfr. doc. 96).
2.10. Al precedente
considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,
l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 30%.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel febbraio 2005 (momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
Nel corso
del mese di luglio 2003, l'insorgente, per il tramite del suo medico curante,
ha chiesto all'Istituto assicuratore convenuto di riesaminare lo stato della
sua spalla destra, sostenendo che, nel frattempo, era subentrato un peggioramento,
con riacutizzazione del dolore, deficit funzionale e limitazione della forza
(doc. 142).
In data
26 agosto 2003, il datore di lavoro ha quindi annunciato all’CO 1 una ricaduta
dell’infortunio del 29 aprile 1993 (doc. 147).
Il 21
novembre 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo, in occasione della
quale il dott. __________ ha concluso che l’inabilità lavorativa attestata a
decorrere dal mese di luglio 2003, non si giustificava e che pertanto
l’assicurato continuava a figurare abile al lavoro nei limiti della rendita di
invalidità del 30%:
"
Siamo dunque a distanza di oltre 10 anni da una
distorsione della spalla destra, risp. sublussazione con riposizione spontanea
e successiva verifica di un'avulsione del bordo anteriore della glenoide,
lesione trattata cruentemente (mediante trapianto cortico-spongioso autologo e
refissazione della capsula, il 21.7.1994).
Uno stacco del labbro glenoidale anteriore fino
alle ore 4 e lesione SLAP II erano l'indicazione per un ulteriore stabilizzazione
del bordo glenoidale dell'ancora tendinea bicipitale (3 Mitek).
Per una limitazione funzionale residuale, risp.
mansioni di posatore di pavimenti, l'assicurato è stato messo a
beneficio di una rendita del 30% (+ IMI dell'8%), a decorrere dell'1.5.2000.
Per quanto riguarda l'esigibilità di lavoro, già
in occasione dell'esame di chiusura in __________ (10.11.1999), abbiamo
specificato che il signor RI 1 potrebbe rimanere nel ramo professionale,
dedicandosi alla decorazione interna, alla vendita e consulenza clienti, senza
la posa di pavimenti. Non trovando un altro posto di lavoro, l'assicurato
ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la medesima ditta,
annunciando in luglio (senza che sia capitato qualche cosa di nuovo) una
"ricaduta", abbandonando completamente il lavoro, fino a tutt'oggi.
Il signor RI 1 già fine dicembre 2002 è stato
sottoposto ad un dettagliato esame clinico e strumentale (radiologico), senza
che abbiamo riscontrato dal lato oggettivo un mutamento della funzione della spalla
destra.
Nel frattempo, la CO 1 ha fatto esperire un esame
di risonanza magnetica (9.10.2003), indagine che non ha evidenziato né
un nuovo stacco a livello glenoidale né un'insufficienza della cuffia
rotatoria.
Anche dal lato clinico e radiologico, i risultati
oggettivi sono sovrapponibili ai pregressi esami, segnatamente per
quanto riguarda la mobilità, trofismo muscolare, integrità della cuffia
rotatoria e soprattutto la stabilità scapolo-omerale.
Anzi alla spalla sinistra è riscontrabile una
maggiore "lassità", d'altronde accompagnata da un fenomeno
d'importante schiocco intrarticolare a fine corsa della rotazione esterna in
Considerandi
abduzione del braccio.
In sintesi, oggettivamente costatiamo
addirittura un certo miglioramento, in quanto gli scrosci e lo scricchiolio intrarticolare
ben percettibili nel 1999 sono praticamente scomparsi.
Alla luce di questi risultati, non cambia né
l'esigibilità né il grado della menomazione dell'integrità.
Per sommi scrupoli (assicurato molto scettico),
la CO 1 prevede un ulteriore controllo alla Clinica __________, alla quale
verrà messa a disposizione la nuova documentazione.
Dal lato medico quindi un'incapacità lavorativa,
attestata dal curante sin dal luglio 2003, nell'ambito dell'esigibilità che fa
stato per la CO 1, non è giustificata.
Il signor RI 1, che viene informato in modo
esaustivo circa gli attuali risultati clinici, continua ad essere abile
al lavoro nella misura della rendita in vigore."
(doc.
165)
Nel
prosieguo, l’insorgente è stato più volte visitato, per conto dell’Istituto
assicuratore convenuto, dai sanitari della Clinica __________ di __________
(doc. 185, 187 e 189).
In
occasione della consultazione del 28 aprile 2004, gli specialisti __________,
sospettando la presenza di un processo di cicatrizzazione alla faccia interna
del muscolo deltoideo e non potendo escludere una lesione a livello della
cuffia dei rotatori, hanno proposto l’esecuzione di un’operazione artroscopica
alla spalla destra (cfr. doc. 189).
Questo
intervento, al quale l’CO 1 ha accordato il proprio benestare (doc. 192), è
stato eseguito il 15 giugno 2004, con diagnosi intraoperatoria di nuova lesione
SLAP II e distacco del labbro anteriore (doc. 198 e 199).
A ciò
hanno fatto seguito diversi cicli di fisioterapia ambulatoriale.
Un’ulteriore
visita di controllo presso la Clinica __________ è avvenuta l’8 dicembre 2004.
Secondo i
medici __________, a fronte di una residua dolorosità e di una mobilità
leggermente ridotta, RI 1 deve evitare, come prima, di assumere posizioni
estreme, quali la rotazione esterna e l’abduzione, nonché di svolgere attività
gravose. Per quelle mansioni della sua abituale professione che sollecitano la
spalla, egli continua a presentare un’inabilità lavorativa del 100%. Per
contro, per delle attività nell’esecizio delle quali è possibile risparmiare la
spalla destra, l’assicurato sarebbe abile in misura completa (doc. 229; cfr.,
pure, il doc. B 1, afferente alla recente consultazione dell’8 giugno 2005, in
occasione della quale gli specialisti della __________ hanno ribadito la
completa capacità lavorativa dell’assicurato in attività non gravose per la
spalla).
Interpellato
dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, in data 22 dicembre 2004, ha
dichiarato il ricorrente, in assenza di un peggioramento notevole intervenuto
nello stato della spalla destra, di nuovo abile nella misura della rendita di
invalidità in vigore (doc. 230).
Prendendo
posizione sul contenuto dell’opposizione interposta dall’assicurato, lo stesso
medico di circondario ha confermato la propria opinione riguardo
all’esigibilità lavorativa:
"
Sin dal 10.11.1999 (chiusura medica
dell'infortunio del 27.4.1993), abbiamo specificato che il signor RI 1 potrebbe
rimanere nel ramo professionale dedicandosi alla decorazione interna, risp.
vendita e consulenza clienti, senza la posa dei pavimenti.
Purtroppo, l'assicurato non trovando un altro
posto di lavoro, ha continuato a lavorare sempre quale posatore, presso la
medesima ditta.
Questa valutazione combacia pure con l'apprezzamento
medico a livello universitario (8.12.2004), nell'ambito dei mestieri che non
comportano un importante carico della spalla operata.
Dal lato medico quindi, contrariamente a quanto
evince dal rapporto dell'RA 1 del 27.1.2005, non è per niente una novità che
l'assicurato non può più svolgere l'attività di posatore di pavimenti, anzi
deve essere ribadita l'esigibilità di lavoro tuttora valida formulata nel 1999,
come da ultime attestazioni mediche."
(doc.
246)
Fra gli
atti di causa figurano inoltre alcune certificazioni del medico curante di RI 1,
dott. __________ di __________ (__________), secondo le quali egli è da
ritenere totalmente inabile nella professione di posatore di pavimenti (cfr.
doc. 247 e A2).
2.11
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione
dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un
aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, il
rapporto 8 dicembre 2004 della Clinica ortopedica universitaria __________ di __________
(doc. 229) e quelli 22 dicembre 2004, rispettivamente, 7 febbraio 2005, del
dott. __________ (doc. 230 e 246) - secondo questa Corte, è plausibile che RI 1
sia in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa che rispetti gli impedimenti dettati dai sanitari
interpellati dall'assicuratore LAINF convenuto, così come già era il caso al
momento della costituzione della rendita di invalidità in vigore (cfr. consid.
2.9
).
In simili
condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto
dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Del
resto, dalle tavole processuali non emergono pareri medici divergenti.
Il dott. __________
ha sì certificato una totale incapacità lavorativa ma con riferimento
all’abituale attività di posatore di pavimenti (cfr., ad esempio, il doc. 247),
circostanza unanimamente ammessa sin dal 1999.
Con la
propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’CO 1 continui a riconoscergli
indennità giornaliere corrispondenti ad una completa inabilità lavorativa,
anche dopo il 9 gennaio 2005 (cfr. I).
L'assicurato
dimentica tuttavia che, nella concreta evenienza, chiusa la ricaduta, ci si
trova in regime di prestazioni di lunga durata.
Ora, per
determinare il tasso di invalidità, è la legge stessa a prescrivere che occorre
di principio riferirsi al reddito conseguibile in attività sostitutive ragionevolmente
esigibili presenti sul mercato generale del lavoro (cfr. art. 16 LPGA).
Diverso è
il discorso per le indennità giornaliere che costituiscono delle prestazioni di
corta durata, stabilite in funzione del grado di capacità lavorativa dell'assicurato
nella sua abituale professione. In quel contesto un cambiamento professionale
può essere imposto soltanto a precise condizioni, fra le quali il
riconoscimento di un periodo di adattamento (cfr., a questo proposito, la STFA
del 1° ottobre 2003 nella causa B., U 301/02, consid. 2.2).
La tesi
del ricorrente non può quindi essere condivisa.
In queste
condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999/2000,
l'esigibilità lavorativa è rimasta esattamente la medesima - occorre concludere
che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della
rendita di invalidità.
Pertanto,
nella misura in cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità
del 30% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la decisione su opposizione
impugnata merita di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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