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Decisione

35.2005.29

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8 novembre 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I Dr. med. __________ e __________

del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno così

sintetizzato l’esito dell’elettromiografia del 26 luglio 2004 del muscolo serratus

anter, del muscolo rhomboideus major, del trapezio e dell’infraspinato,

eseguita su indicazione del 23 giugno 2004 del Dr. med. __________:

" (…)

Esame odierno non mostra sicuri segni patologici, in particolare segni certi di

denervazione in atto o pregressa. La differenza di morfologia e trofismo

muscolare periscapolare mediale sin alla innervazione del m. serratus ant e romboideus

major potrebbe essere considerata nel contesto di alterazioni muscolari

strutturali dovute alla frattura scapolare (e nello stesso contesto i PMU polifasici

del m. serratus ant) e di eventuali avulsioni (parziali) delle inserzioni

muscolari, o in relativo "allenamento" delle stesse su modifica dei

rapporti anatomici osteo-muscolari, piuttosto che a lesioni nervose. Riteniamo

utile valutare l'intera problematica anche da parte ortopedica." (Doc.

101)

La risonanza magnetica

alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha messo in luce quanto segue:

" Discrete

alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare. Presenza di un acromio

tipo I/II. Presenza di una discreta quantità di liquido nella borsa sub-acromiale.

Discrete alterazioni del segnale all'interno del tendine e muscolo sovraspinato,

vicino all'inserzione del tuberculum maggiore (scan 4 slice 10). Non si

evidenziano segni per una rottura transmurale del muscolo sovraspinato. Normale

morfologia e segnale del tendine del muscolo infraspinato. Non vi sono segni di

atrofia muscolare del sovraspinato, dell'infraspinato e del teres minor e del

muscolo sottoscapolare. Ad eccezione di una piccola alterazione del segnale

nella testa dell'omero vicino all'inserzione del tendine del muscolo sovraspinato

compatibile con un piccolo edema del midollo osseo, si notano reperti di

normalità in particolare non segni per una lussazione o sub-lussazione.

Esiti dopo frattura della scapola. Per quanto valutabile non sicure lesioni del

tendine del capo lungo del muscolo bicipite.

Conclusioni: presenza di discrete alterazioni degenerative

nell'articolazione acromio-claveare con segni di borsite sub-acromioidale e

segni di tendinopatia del muscolo sovraspinato senza segni per una rottura trans-murale.

Non segni di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola.

Ulteriori reperti invariati rispetto all'esame precedente del 18.2.02." (Doc.

107)

L'CO 1, con l’impugnata decisione

su opposizione del

17 febbraio 2005, ha evidenziato che la sospensione delle prestazioni

assicurative a decorrere dal 1° novembre 2004 non significa che i disturbi

fatti valere dall’assicurato non siano documentabili, ma unicamente che la

causa non va ricercata nell’infortunio, bensì nelle alterazioni degenerative

messe in luce dalle lastre (cfr. doc. B).

A seguito

dell’asserzione ricorsuale secondo cui il 31 marzo 2005 il medico fiduciario

dell’assicuratore malattia perdita di salario avrebbe comunicato al ricorrente

che i disturbi attuali sono in relazione con l’infortunio del novembre 2001 (cfr.

doc. I; consid. 1.6.), il TCA ha chiesto al Dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale, se, nel caso in cui avesse confermato quanto addotto

dall’assicurato, riteneva o meno che la problematica accusata da quest’ultimo

all’arto superiore sinistro era in relazione con l’evento traumatico del 2001

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante e di precisare i

motivi della sua valutazione (cfr. doc. X).

Il medico, l’8 luglio

2005, ha risposto:

" (…)

Le confermo quanto avrebbe riferito il

signor RI 1, e da lei citato, vale a dire che sono dell'avviso che i disturbi

che egli mi elencò in occasione della mia visita di controllo del 31.03.2005

siano in relazione con l'infortunio CO 1 del 03.11.2001.

Sottolineo inoltre che questa mia

valutazione l'ho comunicata verbalmente all'assicurato ed anche espressa,

sostenuta da una serie di giustificazioni, nel mio rapporto peritale del

04.04.2005 indirizzato a __________, Via __________, __________, a cui, se

necessario, potrà essere richiesto.

Secondo la mia opinione tra i disturbi

accusati dal signor RI 1 all'arto superiore sx e l'evento traumatico del

03.11.2001 esiste una relazione con nesso di probabilità di grado

preponderante." (Doc. XI)

Dal referto peritale del 4

aprile 2005 allestito dal

Dr. med. __________ all’attenzione dell’assicuratore malattia perdita di

salario, richiesto da questo Tribunale, si evince che:

" (…)

DIAGNOSI: - deficit funzionale e difetto della sensibilità all'arto superiore sx

in stato dopo caduta con frattura multiframmentaria

della scapola sx, fratture costali in serie I-VIII sx con ematotorace e contusione polmonare trattato con

Bühlau e commozione cerebrale il

03.11.2001

Conclusioni

Considerandi

II decorso è solo parzialmente

favorevole.

Soggettivamente il paziente lamenta impotenza funzionale e disturbi della sensibilità all'AS sx.

Oggettivamente è presente una motilità

leggermente ridotta ed un'ipotrofia muscolare della spalla sx.

Dal lato terapeutico non vedo

misure particolari che potrebbero portare ad un miglioramento dei disturbi.

Per quanto riguarda la CL sono

dell'avviso che nella professione di muratore l'IL del 75% è giustificata dato che il paziente è impedito

nell'uso dell'arto superiore sx, dove, eseguendo piccoli sforzi, aumentano i dolori ed insorge affaticabilità.

Pertanto

il paziente permane inabile

al lavoro al 75% dal 01.11.2004 nella professione di muratore.

Teoricamente in un'attività lavorativa di tipo

leggero quale lavori di ufficio, sorveglianza, custodia, la CL è sicuramente maggiore e può essere valutata

almeno al 75%.

Osservazioni

In contrasto con le valutazioni

della CO 1 sono dell'avviso che i disturbi attuali siano in

relazione con l'infortunio del

03.11.2001

considerato che:

1.

il trauma iniziale è stato molto violento

specialmente sul torso a sx (frattura di 8 coste con ematotorace!!)

2.

lo stato quo ante non è raggiunto dato che il

paziente prima di questo infortunio era asintomatico e non è mai stato dimostrato il contrario

3.

non

si può parlare di stato quo sine dato che con ogni probabilità i disturbi

attuali non sarebbero insorti senza

l'infortunio citato e, d'altronde, non sono mai stati citati casi con insorgenza di disturbi come quelli accusati

attualmente dal paziente di origine non traumatica." (Doc.

XIIIbis)

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, della __________ dell’CO 1, il 24 agosto

2005.

ha osservato:

"

Die vorgelegten Akten und bildgebenden Dokumente

befassen sich praktisch ausschliesslich mit Verletzungen vom 3.11.2001. Bei einem Sturz aus etwa 7 m Höhe auf die linke Seite hat Herr RI 1

sich nebst Rippenserienfrakturen und dazu gehörenden Verletzungen im Brustkorb

eine mehrfragmentäre Scapulafraktur links zugezogen. Die Fraktur ist auf einem Computertomogramm

vom 5. und auf konventionellen Röntgenaufnahmen vom 13.11.2001 ap und

tangential dargestellt: Sie verläuft durch den Scapulahals, also extraartikulär

und wahrscheinlich ausserhalb dem Processus coracoideus. Die axialen Aufnahmen zeigen eine Mehrfragmentfraktur

des Schulterblattes mit leichter Abknickung der Scapulaspitze. Die Fraktur

dürfte durch die laterale Wand (Margo lateralis) der Scapula verlaufen. Dies

ist allerdings nicht eindeutig auf den Röntgenbildern zu beurteilen. Die

Fraktur dürfte im chirurgischen und nicht im anatomischen Hals (Collum chirurgicum)

verlaufen sein, das heisst medial zum Rabenfortsatz (Processus

coracoideus). Vom Frakturverlauf her wäre bei erheblicher

Dislokation somit fast zwingend eine ligamentäre Läsion zwischen Clavicula uns Scapula

zu erwarten und zwar beider Ligamente, auch des coraco-claviculären [1].

Allerdings gibt es auch stabile Frakturen des Collum chirurgicum [2].

Weitere Abklärungen wie zum Beispiel zwei Kernspintomogramme

vom 18.2.2002 und 20.9.2004 haben keine wesentliche Läsion der coracoscapulären

Bandverbindungen ergeben. Somit kann von einer eindeutig extraartikulären Scapulahalsfraktur

ohne ligamentäre oder claviculäre Zusatzverletzung ausgegangen werden. Hinzu

kommt die Fraktur am Schulterblatt selbst, wahrscheinlich in die Margo lateralis

(in die laterale Wand) der Scapula auslaufend. Das Heilungsergebnis ist auf den

zur Verfügung stehenden Dokumenten in Bezug auf das Glenohumeralgelenk (das

eigentliche Schultergelenk) und auch auf die Beziehung des Humerus zum Acromion und zum Coracoid eindeutig zu

beurteilen: Diese Strukturen sind intakt geblieben. Eine wesentliche Rotatorenmanschettenläsion

konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. Das Glenoid (Schulterpfanne) ist in

Bezug auf das Schulterblatt leicht nach ventral verschoben geblieben.

Im weiteren Verlauf wurden im Ausmass und

Intensität zunehmende sensible Störungen am linken Arm geklagt. Diese sind

mehrfach eingehend abgeklärt worden, unter anderem durch die Neurologen Dr. __________ im Ospedale

__________ (16.4., 10.7.2002), Dr. __________ (18.2., 6.5.2003 und 23.6.2004) sowie Dr. __________ (19.5.2003 und 26.7.2004).

Herr RI 1 ist auch mehrfach von Kreisärzten

untersucht wurden (3.2., 4.7., 13.8.2002, 9.7.2003, 25.5., 18.10.2004).

Der Grund für das jetzige Problem, die

Sensibilitätsstörung, welche weitgehend den Bereich des Nervus cutaneus antebrachii

medialis abdeckt, konnte trotz mehreren neurologischen Untersuchungen nicht

endgültig geklärt werden. Differentialdiagnostisch blieb eine - allerdings

höchstens geringfügige - Läsion des unteren Plexus brachialis bestehen, allerdings mit rein sensiblen Ausfällen, also

klinisch bedeutungslos. Diese wäre auch nicht neu seit Abschluss des

Grundfalles.

Dies geht auch aus dem aktuellsten

Untersuchungsbericht, nämlich demjenigen von Dr. __________, FMH Allgemeine Medizin in __________ hervor, welcher Herrn RI 1 am

31.3.2005

gesehen hat. Das Heilungsergebnis der Frakturen hat er nicht geprüft.

Im Wesentlichen wurden die Klagen des Patienten festgehalten (dauernde

Schmerzen im Schulterbereich, auch nachts, hingegen keine Probleme am

Brustkorb). Bei der Inspektion fiel Dr. __________ auf, dass die linke Schulter tiefer-stehe als die rechte und die

Muskulatur vor allem am Deltoideus (an der Schulterkuppe) hypotroph sei. Die

Schulter konnte weitgehend normal (leicht vermindert) bewegt werden, wobei

Schmerzen 1 angegeben wurden. Der Lift-off-Test sei nicht möglich. Andere Tests

als dieser für die Funktion des Subscapularismuskels (welcher kernspintomographisch

als intakt festgestellt werden konnte) wurden nicht durchgeführt. Dr. __________ mass erhebliche Unterschiede

in den Umfängen am Oberarm und am Unterarm von 2 cm, das heisst 1 cm mehr als

der __________ Dr. __________

am 15.10.2004 gemessen hatte. Eine gewisse Muskelschwäche dürfte somit objektiv

gegeben sein, mit vergleichbaren Werten, welche auch schon zu früheren

Zeitpunkten gemessen worden sind (z. B. am 22.3.2002, Dr.

__________, 2 cm am Ober- und 1 cm am Unterarm).

Eine neurogene Ursache für die Hypotrophie der Muskulatur am linken Arm ist

somit nicht nachgewiesen worden und eine solche ist nach übereinstimmenden

Meinungen der Neurologen auch nicht wahrscheinlich. Mindergebrauch und Schonung

dürfte die wesentlichste Erklärung für die geringere Muskularisierung

(Atrophie) am linken Arm sein.

Es ist klar, dass gewisse Folgen der

Schulterblattfraktur verblieben sind. Diese dürften allerdings nur gering sein,

da die Fraktur eindeutig extraartikulär war und somit Störungen mit Beschwerden auf die Bewegungen der Scapula zum Thorax

limitiert sind." (Doc. 131)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella

causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.

3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie le valutazioni mediche del 4 aprile 2005 e del 24 agosto 2005

formulate dal Dr. med. __________, rispettivamente dal Dr. med. __________ sono

posteriori all'emissione della decisione impugnata. Esse, tuttavia, sono state

prodotte con l'intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati dall’assicurato,

la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al periodo antecedente il 17

febbraio 2005. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su

opposizione

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.9

Con il

proprio ricorso, l’assicurato, adducendo, sulla base di quanto sostenuto dal

Dr. med. __________, che i disturbi risentiti successivamente al 1° novembre

2004.

sono in relazione con il sinistro del novembre 2001, mette in dubbio la

fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________,

Dr. med. __________ nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc. I; 110;

consid. 1.6., 2.8.).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo

(cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA

dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e

RAMI 1999 U 356, p. 572) la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare

l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può

pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr.

STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA

dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid.

4b).

2.10

In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________,

secondo cui il rapporto di causalità con l’infortunio del 3 novembre 2001 è

estinto al 1° novembre 2004 (cfr. doc. 110), possa validamente costituire da

supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA

del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA

del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA

del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA

del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 18 ottobre 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 110: consid.

2.8

), da cui emerge che non si è potuta dimostrare nessuna patologia in

relazione causale con l’infortunio del 3 novembre 2001, non contiene

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del

dossier dell’assicurato, all’esame del paziente e all’analisi dei referti

neurologici e radiologici.

Il Dr. med.

__________, neurologo, il 23 giugno 2004 ha d’altronde indicato che dal lato

neurologico non vi erano sicuri cambiamenti rispetto a quanto descritto in

precedenza (cfr. doc. 96; consid. 2.8.).

Al

riguardo va osservato che il 27 giugno 2003 il medesimo specialista aveva

affermato che dall’esame elettrofisiologico e dalla RM cervicale e del plesso

brachiale sinistro non era emersa una sicura patologia neurologica e che certi

disturbi potevano essere ancora in relazione a postumi di una leggera

sofferenza del plesso brachiale inferiore (cfr. doc. 80; consid. 2.8.).

Inoltre

l’esame elettromiografico del 26 luglio 2004 della muscolatura dorsale-scapolare

sinistra condotto dalla

Dr. med. __________ non ha mostrato sicuri segni patologici, segnatamente segni

certi di denervazione in atto o pregressa. La dottoressa ha precisato che la

differenza di morfologia e di trofismo muscolare periscapolare mediale sinistro

alla innervazione del muscolo serratus anteriore e romboideus major (nel

muscolo infraspinato l’innervazione è invece piena) poteva essere considerata

nel contesto di alterazioni muscolari strutturali dovute alla frattura

scapolare e di eventuali avulsioni delle inserzioni muscolari o in relativo

allentamento delle stesse su modifica dei rapporti anatomici osteo-muscolari,

piuttosto che in relazione a lesioni nervose (cfr. doc. 101; consid. 2.8.).

La RM

alla spalla sinistra del 20 settembre 2004 ha, invece, messo in luce la presenza

di discrete alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare con

segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato

senza segni di una rottura trans-murale. Nemmeno sono stati riscontrati segni

di atrofia muscolare o di distacco muscolare a livello della scapola (cfr. doc.

107; consid. 2.8.).

Le

alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio claveare erano peraltro

già state messe in luce dalla risonanza del 18 febbraio 2002 (cfr. doc. 25).

Il TCA ritiene che rivesta

un’importanza particolare la circostanza che gli esami esperiti alla spalla

sinistra, alla zona cervicale e a livello scapolare dorsale sinistro abbiano consentito di confermare l’assenza di patologie di rilievo, fatta

eccezione per le alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare

con segni di borsite sub-acrominale e di tendinopatia del muscolo sovraspinato,

in tali regioni, dove l’assicurato accusa ancora dei disturbi.

Le

conclusioni del Dr. med. __________ sono state del resto confermate dal Dr. med.

__________, il quale ha indicato che il disturbo della sensibilità non ha

potuto essere spiegato neurologicamente.

La

lesione al plesso brachiale inferiore, peraltro di poco conto, non ha in

effetti clinicamente un particolare significato.

Inoltre

egli ha puntualizzato che essa non rappresenta una novità rispetto alla

chiusura del caso nel mese di settembre 2003 (cfr. doc. 131; consid. 2.8.).

Dalla elettroneuromiografia

del 19 maggio 2003 a cura della Dr. med. __________ era già emersa una lieve

lesione sensibile del plesso brachiale inferiore. La dottoressa aveva indicato,

altresì, che si trattava di una lesione puramente sensibile, dal lato

funzionale non rilevante e che non spiegava l’estensione del disturbo sensitivo

(cfr. doc. 70).

La RM del

25.

giugno 2003 del collo centrata sulla regione del plesso brachiale sinistro,

consigliata dalla Dr. med. __________, aveva poi evidenziato una situazione

normale e simettrica lungo il decorso del plesso brachiale (cfr. doc. 75).

Il Dr. med.

__________ ha anche sottolineato che la causa dell’ipotrofismo della

muscolatura del braccio sinistro non è stata dimostrata neurologicamente. Essa

dovrebbe piuttosto essere attribuita al mancato uso dell’arto (cfr. doc. 131; consid.

2.8

).

Il

chirurgo ortopedico ha in ogni caso riconosciuto che la frattura della scapola

implica la persistenza di certi postumi, ma che essi non possono che essere

minimi visto che la frattura era manifestamente extrarticolare e che quindi i

disturbi connessi al movimento della scapola sono limitati al torace (cfr. doc.

131; consid. 2.8.).

Questi

ultimi non si estendono conseguentemente all’arto superiore sinistro, dove invece

ha lamentato dolori l’assicurato

(cfr. doc. 110, XI).

Per

quanto concerne il fatto che relativamente ai disturbi di sensibilità al

braccio non siano stati trovati dei reperti oggettivi dal profilo neurologico,

è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi

d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A.,

inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del

28.

luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.

35.1999

, confermata dal TFA con sentenza del

9.

gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.

35.1998

, confermata dal TFA con giudizio del

13.

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61

e del 19 febbraio 1999 nella causa A.,

inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit.,

p. 105s.: "Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für

das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt

des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten

Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der

Unfallversicherer ohne weiteres" - la sottolineatura

è del redattore).

La

valutazione del Dr. med. __________ del 4 aprile 2005 non è del resto tale da

inficiare l’apprezzamento del medico __________.

Innanzitutto

va sottolineato che il medico fiduciario de __________, l’allora istituto

assicuratore per la perdita di salario per malattia, essendo un medico generalista,

non è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica

che qui interessa, al contrario dei Dr. med. __________ e __________ che sono

degli specialisti in chirurgia ortopedia.

Il Dr. med.

__________, comunque, ha formulato essenzialmente la stessa diagnosi di quella

espressa dal Dr. med. __________ il 21 maggio e il 18 ottobre 2004, ossia

ipotrofia muscolare della spalla, difetto della sensibilità del braccio

sinistro, funzionalità leggermente diminuita (cfr. doc. XIIIbis, 92, 110).

Egli, per

quanto riguarda l’eziologia dei disturbi ancora lamentati dal ricorrente, differentemente

dai medici di __________, ha asserito che essi sarebbero di origine traumatica,

in relazione con il sinistro del novembre 2001 (cfr. doc. XIIIbis; consid.

2.8

).

Tuttavia

le argomentazioni addotte dallo stesso non sono tali da validamente

giustificare questa conclusione.

In primo

luogo, è incontestato che il trauma subito dall’assicurato nel 2001 è stato

violento, specialmente sul dorso a sinistra (frattura di otto costole con ematotorace).

Lo stesso è stato, in effetti, assunto senza obiezione alcuna dall’assicuratore

LAINF. Ora, però, si tratta di determinare se a decorrere dal 1° novembre 2004 i

dolori risentiti dall’assicurato al braccio e alla spalla sinistri sono o meno ancora

in relazione di causalità naturale con l’infortunio. A tal fine il fatto che il

sinistro sia stato di una certa intensità, soprattutto per quanto riguarda il

torace, è irrilevante per i problemi al braccio. Già in occasione della visita

medica __________ dell’ottobre 2004 l’assicurato non ha più lamentato disturbi

di sensibilità all’emitorace sinistro. Anche al Dr. med. __________, nel mese

di aprile 2005, egli non ha manifestato problemi al torace (cfr. doc. 92, XIIIbis).

Inoltre la

frattura scapolare, essendo stata, come esposto dal Dr. med. __________, extrarticolare,

può implicare semmai disturbi al torace ma non all’arto superiore (cfr. doc.

131).

In

secondo luogo, giova rammentare, relativamente alla circostanza che il

ricorrente prima dell’infortunio del 2001 era asintomatico, che la regola

"post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo)

non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119

V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Infine,

in relazione alla censura secondo cui con ogni probabilità i disturbi attuali

non sarebbero insorti senza l’infortunio citato e che non sono mai stati

menzionati casi con insorgenza di disturbi come quelli accusati dal ricorrente

di origine non-traumatica, è utile rilevare che il TFA ha già

avuto modo di stabilire

(cfr. RAMI 1990 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute

presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da

provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.

Va altresì osservato che

già dalla risonanza magnetica effettuata il 18 febbraio 2002 alla spalla

sinistra dell’assicurato erano emerse delle alterazioni degenerative

dell’articolazione della spalla acromio-claveare (cfr. doc. 25). Dalla RM del

29.

settembre 2004 si evince poi che le alterazioni degenerative

nell’articolazione acromio-claveare sono divenute discrete

(cfr. 107). Tali alterazioni possono provocare dolore proprio alla spalla anteriore

(cfr. www.orthopedie.com), regione che

corrisponde a quella in cui l’assicurato ha lamentato disturbi (cfr. doc. 131, XIIIbis).

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte considera dimostrato - e si ricorda che,

nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti

vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante

(cfr. DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343) - che, al più tardi a decorrere dal 1°

novembre 2004, i disturbi a livello somatico lamentati dal ricorrente non

costituiscono più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 3

novembre 2001, ma che essi sono da attribuire allo status quo sine.

La

decisione su opposizione del 17 febbraio 2005 impugnata deve di conseguenza

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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