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Decisione

35.2005.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94;

DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10

pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e

Considerandi

rinvii).

Secondo

questo TCA, la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla

luce della documentazione presente agli atti, di modo che l’audizione personale

e la perizia sullo stato di salute dell’assicurato risultano superflue.

Del resto

il legale neppure indica quali documenti rispettivamente atti richiama e quali

testi vorrebbe sentire.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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