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Decisione

35.2005.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2005Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi attuali, insorti dopo l’infortunio del 18 gennaio 2003, devono

necessariamente essere fatti risalire a quest’ultimo (cfr. I, p. 3).

In

effetti, con il proprio rapporto del 23 febbraio 2004, il dott. __________,

medico curante di RI 1 a partire dal mese di gennaio 2004, ha indicato che il

secondo evento infortunistico ha probabilmente causato la rottura del legamento

crociato anteriore, struttura che era ancora intatta dopo il sinistro del 1988:

"

Il signor RI 1 ha avuto un primo incidente al

ginocchio dx nel 1988 con lesione del menisco mediale. Dopo l’intervento

chirurgico del 7.9.1988 (artroscopia e artrotomia con escissione parziale del

menisco) l’assicurato ha potuto riprendere normalmente il lavoro e non ha più

avuto disturbi. Il 18.1.03 subisce un nuovo incidente al ginocchio dx con

probabile rottura del legamento crociato anteriore. Anche se il radiologo nella

RM del 12.2.03 reputa questa rottura di vecchia data. Dopo il primo incidente

il legamento crociato anteriore era comunque ancora intatto (artroscopia e

artrotomia del 7.9.1988)."

(doc. 93)

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa

dall’ortopedico consultato dalla CO 1, specialista proprio nella materia che

qui interessa, con alle spalle una vasta esperienza nella medicina

assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio,

senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori

(perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella

medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

Per

quanto concerne la problematica riguardante la colonna lombare, il TCA

sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il dott. __________ appaiono

conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

Considerandi

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nel caso

di specie, un’attenta disamina della documentazione medica consente di

affermare che il sinistro in questione non ha provocato alcun danno strutturale

alle vertebre lombo-sacrali

(il sospetto, manifestato dal dott. __________ in occasione della prima

consultazione [doc. 67], di una frattura del corpo vertebrale L5, è stato

escluso dai sanitari dell’Ospedale cantonale di __________ [cfr. doc. 68 e 71])

e che i disturbi denunciati da RI 1 sono riconducibili piuttosto a delle turbe

di natura statica, ovviamente preesistenti all’infortunio (cfr. doc. 95, p. 15:

"sindrome di insufficienza lombare significativa in rapporto con

l’importante esagerazione costituzionale dell’angolo lombo-sacrale,

probabilmente accentuata da un aumento della cifosi dorsale in esiti di

malattia di Scheuermann..." e p. 16: "la sindrome di insufficienza

lombare è un’affezione cronica che in presenza di disturbi della statica

vertebrale significativi come in questo caso, può anche iniziare in età di

giovane adulto e tende a peggiorare con l’andare del tempo", nonché doc.

93: "sindrome lombosacrale cronica su modiche turbe statiche"

– le sottolineature sono del redattore).

In esito

a quanto precede, occorre concludere che l'evento traumatico del mese di

gennaio 2003 ha soltanto transitoriamente aggravato la situazione a livello

lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di

traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare

estinto il nesso di causalità naturale trascorso oltre un anno dallo stesso

sinistro (cfr. VI bis).

Per

quanto riguarda il ginocchio destro, il TCA osserva invece quanto segue.

Da un

canto, occorre rilevare che la valutazione enunciata dal dott. __________ parte

da un presupposto errato, ovvero che, antecedentemente all’infortunio del

gennaio 2003, il legamento crociato anteriore del ginocchio destro sarebbe

stato intatto.

In

realtà, la documentazione medica agli atti dimostra l’esatto contrario.

È vero

che, in occasione dell’intervento artroscopico del 7 settembre 1988, il dott. __________

ha refertato che i legamenti crociati non presentavano particolarità alcuna (cfr.

rapporto operatorio contenuto nella sez. 3 dell’inc. CO 1).

Nondimeno,

nel prosieguo, la prima volta già il 14 dicembre 1988, l’ortopedico dott. __________

ha diagnosticato una instabilità anteriore del ginocchio destro, proponendo

persino l’esecuzione di una plastica del legamento crociato anteriore (cfr.

cartella clinica 14.12.1988 del dott. __________, contenuta nella sez. 3

dell’inc. CO 1).

Malgrado

la persistente instabilità del ginocchio destro, all’origine di frequenti

cedimenti, RI 1, per mancanza di tempo, non si è mai sottoposto all’intervento

consigliatogli dal dott. __________ (cfr., ad esempio, il rapporto ispettivo

1.2

, quello del 2.10.1991, nonché le cartelle cliniche 26.2.1991 e

3.2.1992

del dott. __________, tutti contenuti nella sez. 3

dell’inc. CO 1).

L’esame

di risonanza magnetica del 12 febbraio 2003 ha evidenziato una rottura completa

del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che il radiologo ha

qualificato come "vecchia", oltre a delle alterazioni del menisco

mediale compatibili con gli esiti della meniscectomia eseguita nel 1988 (doc.

72).

Lo stesso

dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato nel corso del mese di

febbraio 2003, ha parlato di traumatizzazione di una lesione del legamento

crociato "già conosciuta da diversi anni" (cfr. doc. 75 e 83 –

la sottolineatura è del redattore).

Alla luce

di quanto precede, questa Corte non può che giudicare inattendibile il

contenuto del rapporto 23 febbraio 2004 del dott. __________, nella misura in

cui egli pretende ricondurre la diagnosticata rottura del legamento crociato

anteriore all’evento infortunistico assicurato dalla CO 1.

D’altro

canto, il TCA non può esimersi dal sottolineare la banalità del trauma di cui è

rimasto vittima l’insorgente.

Infatti,

dal rapporto di polizia del 17 marzo 2003 (cfr. sez. 4 dell’incarto CO 1) si

evince che l’assicurato, urtato ad una gamba dalla ruota anteriore destra di

un’autovettura

(in proposito, cfr. verbale di interrogatorio 29.1.2003 di RI 1, presente nella

sez. 4 dell’incarto CO 1: "Handelte es sich um eine heftige Kollision?

Nein. Ich hatte das Gefühl, als hätte mich jemand von hinten am Bein

gestossen"), ha perso l’equilibrio cadendo sopra il cofano di

quest’ultima, dapprima con l’emicorpo sinistro, successivamente, con la parte

superiore del corpo, in posizione prona.

Risulta

pure che, immediatamente dopo il sinistro, RI 1 non ha accusato disturbi di

sorta, tanto da potere riprendere normalmente il proprio cammino.

La prima

visita medica ha avuto luogo il giorno seguente quello dell’incidente (cfr.

doc. 67).

A

proposito della pretesa scarsa affidabilità delle dichiarazioni verbalizzate

dalla Polizia __________ (cfr. I, p. 7s.), questo Tribunale si limita a

osservare che l’assicurato è stato interrogato a 11 giorni di distanza dal

sinistro, di modo che è difficilmente sostenibile che il suo stato d’animo

fosse in qualche modo ancora alterato e, d’altra parte, che le sue affermazioni

coincidono, nelle grandi linee, con quelle del conducente della vettura

investitrice, __________ (cfr. sez. 4 dell’inc. CO 1).

Tutto ben

considerato, valutate le prove secondo il consueto criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), appare decisamente

plausibile la tesi difesa dal dott. __________, ossia che l’infortunio del 18

gennaio 2003 é responsabile semplicemente di aver reso manifesto un danno alla

salute preesistente, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio

destro, con lo status quo sine raggiunto, considerata la modesta gravità

dell’urto riportato, alla fine del mese di marzo 2003 (in realtà, nonostante

l’indicazione fornitagli dal dott. __________, l’assicuratore infortuni ha ammesso

la propria responsabilità sino al 15 febbraio 2004, dunque per oltre un anno).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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