35.2005.34
Vittima di un trauma contusivo al ginocchio, con lesioni legamentari e meniscali. Diritto alla rendita di invalidità. Esame dell'esigibilità lavorativa. Applicazione del metodo del raffronto dei reddi
19 ottobre 2005Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.34
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TCA
Titolo:
Vittima di un trauma contusivo al ginocchio, con lesioni legamentari e meniscali. Diritto alla rendita di invalidità. Esame dell'esigibilità lavorativa. Applicazione del metodo del raffronto dei redditi.
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.34
mm/ss
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
ottobre 2002, RI 1 – dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, è inciampato e ha battuto a terra il ginocchio destro,
riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale.
Il 28
ottobre 2002, l’assicurato si è sottoposto a un intervento artroscopico con
meniscectomia mediale parziale, débridement centrale e abrasione delle zone
condropatiche (doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
versato le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di novembre 2002, l’assicurato ha accusato una trombosi venosa
profonda della vena poplitea destra fino a livello inguinale, problematica
trattata con anticoagulanti
(doc. 14).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 5 novembre 2002, RI 1 è stato
posto al beneficio di una rendita di invalidità del 28% a far tempo dal 1°
agosto 2004 (doc. 136).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
141), l’assicuratore LAINF, in data 28 febbraio 2005, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 144).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 27 maggio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, che gli venga assegnata una rendita di
invalidità del 75% e, in via subordinata, che l’incarto venga retrocesso all’CO
1 affinché abbia a decidere ai sensi dei considerandi, argomentando:
" 3. Con la decisione qui avversata la CO 1 ritiene avantutto che
l'attività attualmente svolta dall'assicurato non è adatta.
Che dovrebbe svolgere un'altra attività più leggera, ove può intercalare
la posizione, mantenendo prevalentemente una posizione seduta, ciò che gli
permetterebbe di svolgere la sua attività lavorativa in misura completa, quindi
in un'attività leggera e semplice, che, in ossequio ai noti DAP, gli permetterebbe
di percepire un salario pari al 72% di quello percetto nell'anno precedente il
sinistro. Da cui il diritto ad una rendita del 28%.
4. L'assicurato
ha ripreso l'attività lavorativa presso la ditta __________ nel corso del mese
di febbraio 2004. Inizialmente non era ben in chiaro quale dovesse essere la
durata dell'attività lavorativa, per motivi che potremmo definire di forza
maggiore (in senso improprio). In effetti, giacché non vi era la possibilità di
far rientro al proprio domicilio nel corso della giornata a causa della carenza
di trasporti della ditta, si è pensato di farlo soggiornare sul cantiere
durante l'intera giornata, in particolare permettendogli di riposare, come
meglio riteneva opportuno e durante la durata che riteneva opportuno, durante
l'intera giornata. Nondimeno anche l'ispettore che ha dato seguito alla visita
di cortesia di accertamento della situazione (atto 97), ha rilevato delle
chiazze bluastre a livello del piede destro e che la gamba destra era gonfia
dal ginocchio in giù.
Si noti come durante questo periodo
il signor RI 1 abbia sempre lavorato in misura molto ridotta, non salendo sui
ponteggi, non portando pesi importanti, comunque lavorando a ritmo ridotto con
la facoltà di riposare anche durante quella mezza giornata di lavoro. Non per
nulla, anche durante tale attività lavorativa sull'arco di metà del tempo, la
sua resa è stata contabilizzata - quindi ritenuta - in misura del 50%. Da qui
la sua capacità al lavoro in misura del 25%.
5. Tale
attività lavorativa in misura parziale del 25% ha avuto luogo a fare tempo dal
23.2.2004, allorquando ci si è resi conto che l'operaio non era assolutamente
in grado di restare sul cantiere durante tutta la giornata. Ciò a prescindere
dal fatto che potesse disporre di tutta la latitudine di riposarsi come meglio
lo riteneva e dove meglio lo riteneva.
Non per nulla durante due giorni di
attività lavorativa praticamente libera, con una resa computata in ordine del
33%, vale a dire in misura del 50% durante la prima metà della giornata ed in misura
del 25% durante la seconda metà della giornata, egli ha dovuto assentarsi dal
lavoro dal mercoledì al venerdì successivi per riprendersi. Quindi per ben tre
giorni.
6. All'epoca
la situazione, come ha accertato l'angiologo consultato (il dr. __________),
era sostanzialmente stabilizzata e definitiva. Nel senso che la situazione non
sarebbe migliorata, ma semmai peggiorata, e che non vi era, nè poteva essere
previsto un processo riabilitativo soggetto a guarigione.
7. Senonché la
CO 1 ha ritenuto che il signor RI 1 non debba svolgere tale attività, ma debba
svolgerne una più leggera, ma sull'arco dell'intera giornata. Per il che è
stato dato seguito all'esame dell'esigibilità per l'appunto alla luce di
un'attività leggera sull'arco di tutto il giorno.
8. Che tale
soluzione lavorativa sia possibile da un profilo medico lo riferisce il dr. __________
nel contesto del proprio referto medico del 13.5.2004, redatto a seguito della
visita medica di chiusura.
In effetti ad un dato momento del
rapporto medico, allorquando il medico è tenuto ad emettere la propria valutazione,
prima di proporre la propria esigibilità, afferma "nella posizione seduta
il piede non si gonfia".
Si noti che in occasione
dell'anamnesi (non solo nel rapporto in esame, ma pure in tutte quelle
precedenti, di altri medici, così come nel contesto delle visite di cortesia)
tale affermazione o accertamento oggettivo non è svolto in alcun modo, da
nessuno.
Sulla base di quale ragionamento in
occasione della visita medica di chiusura il medico __________ possa giungere a
tale affermazione non è in alcun modo dato a conoscere, nè è ravvisabile da una
concatenazione di accertamenti deduttivi, di natura scientifica o altro.
Evidentemente non è difficile
accertare quanto fuorviante possa essere tale affermazione emessa nel contesto
della visita medica di chiusura. E' sulla scorta di questa frase che l'intera
esigibilità al lavoro riportata nella decisione e nella decisione su
opposizione è poi stata ripresa.
Si noti però
- che in
precedenza alcun referto medico aveva fatto propria tale affermazione, neppure
tra quelli emessi dai fiduciari della CO 1;
- l'aspetto
caratterizzante della patologia di RI 1 è di natura angiologica. L'angiologo
richiesto ad esprimersi riguardo la situazione di RI 1 , il dr. __________, non
ha mai accertato che il signor RI 1 possa svolgere un'attività lavorativa a
tempo pieno. Nè, circostanza ancora più illuminante, nessuno glielo ha mai
richiesto. Quest'ultimo quantunque affermi essere difficile esprimere una
prognosi circa l'attività lavorativa di RI 1, sicuramente avrebbe potuto
riferire con maggior circospezione e conoscenza di causa relativamente
all'attitudine ad un'attività lavorativa a tempo pieno da parte di Jovic. Ma
ciò non è stato.
- Ad onor del
vero del dr. __________, si deve anche riferire che questi in occasione della
visita di chiusura afferma che il piede non si gonfia. Cosa succeda del
resto della gamba non è dato a sapere. Ci sia permesso - senza inutile polemica
- accertare che tale sottigliezza altro non è che un distinguo sibillino
all'interno di un'affermazione sibillina.
Inutile dire che l'assicurato non è
effettivamente in grado di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno,
quand'anche questa richieda un'attività lavorativa seduta o prevalentemente
seduta. Non per nulla in occasione della visita di cortesia del 9.2.2004 (atto
97), allorquando questi lavorava a tempo parziale soltanto sull'arco di una
mezza giornata - prima di svolgere due giorni con presenza sul cantiere durante
tutta la giornata - il piede e la gamba destra dal ginocchio in giù erano gonfi
ed il piede bluastro. Questo evidentemente al più tardi sul finire della
mattinata ("dopo un lungo colloquio" [durante il quale sarà stato
seduto, ndr]).
La visita di cortesia del 9.2.2004 si
conclude affermando che anche durante il fine settimana la gamba si gonfia e
che il pomeriggio ha sempre dovuto riposare la gamba.
9. Pertanto, a
prescindere da un accertamento medico diretto e diverso, appare, sulla scorta
degli atti, quantomeno improbabile che possa svolgere un'attività lavorativa a
tempo pieno, come richiederebbe la CO 1 nella sua decisione.
All'ora attuale l'accertamento del
suo grado di rendita è difficile. Si potrebbe ritenere che sia del 75%, oppure
della metà di un lavoro in un'attività leggera, quindi non superiore al 64%.
Eventuali accertamenti medici più dettagliati, comunque necessari, potrebbero
condurre ad ulteriori indicazioni, che all'ora attuale non esistono.
Con le dovute riserve, si richiede il
riconoscimento di una rendita del 75%, con la protesta delle relative
ripetibili, in subordine, il rinvio alla CO 1 perché abbia a dar seguito agli
accertamenti ai sensi dei considerandi."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In data 3
agosto 2005, il ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 21 giugno 2005, del
dott. __________, spec. FMH in medicina interna e flebologia (doc. B), e ha
inoltre chiesto che venga ordinata una perizia medica giudiziaria (XII).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione in merito il
6 settembre 2005, versando agli atti una certificazione del medico di
circondario (XVIII + allegato).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di
pronunciarsi in merito agli effetti di una trombosi venosa profonda agli arti
inferiori sull’esigibilità lavorativa (cfr. XIX).
La
risposta dello specialista è pervenuta il 30 settembre 2005 (XX) ed è stata
immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XXI e XXII).
Le
osservazioni dell’CO 1 datano del 12 ottobre 2005 (XXIII), mentre l’assicurato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata
(cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 28
febbraio 2005).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che contestata è l’entità di una
prestazione (rendita di invalidità) il cui diritto è sorto il 1° agosto 2004,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,
U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18
cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi
sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità
lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. Giacché il
danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P.,
U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata,
consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire
un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Nella
presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità
lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un
canto, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 15
maggio 2004 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc.
124, p. 2) - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, che non comporti il
sollevamento/trasporto di pesi rilevanti, rispettivamente, che consenta, di
tanto in tanto, di alternare la posizione seduta a quella eretta.
RI 1
ritiene invece di non essere in grado di lavorare a tempo pieno, neppure in
un’attività leggera (I, p. 4: "Inutile dire che l’assicurato non è
effettivamente in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno,
quand’anche questa richieda un’attività lavorativa seduta o prevalentemente
seduta").
Il ricorrente
fonda la propria obiezione, principalmente sul fatto che il suo stato
valetudinario è condizionato, in primo luogo, dalla patologia di natura
angiologica (I, p. 3: "Si noti però: (…); che l’aspetto caratterizzante
della patologia di RI 1 è di natura angiologica"), aspetto che l’Istituto
assicuratore avrebbe però omesso di approfondire.
Nel corso
del mese di maggio 2005, egli ha quindi interpellato il dott. __________,
autore di due valutazioni angiologiche eseguite per conto dell’CO 1 (doc. 59 e
113), al quale ha chiesto di indicare le limitazioni funzionali legate, in
particolare, alla patologia angiologica, rispettivamente, di esprimersi in
merito alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno
(XIV bis).
Da parte
sua, il citato angiologo ha declinato l’invito a pronunciarsi sull’esigibilità
lavorativa dell’assicurato, onde evitare il conflitto d’interessi che ne
deriverebbe (doc. B).
Chiamato
a prendere posizione in merito a quanto dichiarato dal dott. __________, il
dott. __________, medico __________, ha sottolineato il fatto che uno specialista
in chirurgia ortopedica (quali sono lui e il dott. __________), è perfettamente
in grado di valutare le conseguenze di una trombosi venosa profonda e, d’altra
parte, che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa a suo tempo espressa dal
dott. __________ (doc. 124), tiene adeguatamente conto degli impedimenti
derivanti dall’affezione angiologica:
" Mi
riferisco alla visita di chiusura del dott. __________ effettuata il 13.5.2004
e all'esigibilità del lavoro espressa in occasione di tale visita medica di
chiusura.
La CO 1 sulla base di questa esigibilità ha stabilito una rendita.
Ora si ritiene che essendovi stata una trombosi venosa profonda,
questa esigibilità espressa non sia adeguata.
L'avvocato RA 1 ha ritenuto che dovrebbe essere un angiologo ad
esprimersi sull'esigibilità del lavoro, visto appunto lo stato dopo trombosi
venosa profonda a destra.
Si richiede un parere al dott. __________ che praticamente ritiene
di non volersi esprimere in quanto, dovrebbe valutare la situazione globale del
paziente stesso e non soltanto dal profilo angiologico-flebologico e d'altro
canto vi è un conflitto della sua posizione, per cui ritiene che si dovrebbe
effettuare una valutazione peritale.
L'assicurato è stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, in seguito vi è stata una valutazione degli atti da parte
mia (anche FMH in chirurgia ortopedica).
Voglio far notare il fatto che i chirurghi ortopedici sono
perfettamente abituati a trattare le trombosi venose profonde e conoscono anche
le conseguenze di tali complicazioni essendo la trombosi venosa profonda agli
arti inferiori, una delle complicazioni più frequenti in ortopedia e
traumatologia. In generale si può dire che dopo trombosi venosa profonda vi è
la tendenza, per l'arto colpito, ad una difficoltà di riflusso del sangue
venoso verso il centro del corpo (cuore) perché il sistema venoso è in parte
compromesso.
Dopo un ragionevole lasso di tempo la situazione può essere
considerata stabilizzata anche se un certo danno permane.
In sostanza bisogna evitare quel tipo di posizioni in cui vi è un
accumulo di sangue agli arti inferiori, per esempio la posizione in piedi di
lunga durata, in quanto questo favorisce l'accumulo di sangue nell'arto
inferiore colpito precedentemente da trombosi venosa profonda.
Si consiglia ai pazienti affetti da trombosi venosa profonda, dopo
l'iniziale cura con anticoagulazione e mobilizzazione di effettuare molto
movimento, alfine di attivare la pompa muscolare e quindi favorire il riflusso
sanguineo dagli arti inferiori per contrastare una certa insufficienza del
sistema venoso.
II dott. __________ ha ben tenuto conto di questa situazione,
infatti, nell'espressione dell'esigibilità del lavoro del 13.5.2004, ha detto
che la posizione statica in piedi o in piedi inclinata in avanti può essere
assunta soltanto talvolta nell'arco di una giornata lavorativa.
Ha invece privilegiato quelle attività in cui vi è movimento per
esempio, camminare per lunghi tragitti.
Ritengo, a questo punto, che la valutazione di un angiologo non
porterebbe ulteriori elementi suscettibili di cambiare l'esigibilità del
lavoro."
(doc. 147)
In data
22.
settembre 2005, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, il
quale è stato invitato a precisare se, citiamo: "… in genere, uno stato
post-TVP agli arti inferiori é o meno compatibile con un’attività lavorativa a
tempo pieno, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità
di cambiare di tanto in tanto posizione" (XIX).
Questa è
stata la risposta da lui fornita il 23 settembre 2005:
" La
sindrome post-trombotica degli arti inferiori con fenomeno di occlusione
parziale delle vene e riflusso a livello delle vene poplitea limita
generalmente il paziente soprattutto a causa del gonfiore e dei dolori che
possono insorgere localmente.
In generale si distinguono 2 situazioni.
- Da una parte la sindrome post-trombotica compensata cioè
presente ma che arreca pochi segni di, malattia venosa quali
gonfiore o segni di malattia venosa cronica evolutiva (pigmentazione della
pelle, atrofizzazione della cute stessa, processi ulcerativi) e
- la sindrome post-trombotica mal compensata o scompensata dove i
sintomi descritti qui sopra sono più evidenti.
Bisogna quindi categorizzare il paziente in queste due varianti
dove la sindrome post-trombotica compensata o scompensata può limitare
l'attività lavorativa ma non in maniera tale da impedire un lavoro poco gravoso
dal punto di vista fisico con l'accortezza, per l'appunto, di ben poter muovere
l'arto colpito da trombosi regolarmente in particolar modo lasciando la
possibilità alla persona di cambiare la posizione effettuando una deambulazione
adeguata.
E inoltre fondamentale che il paziente indossi la calza elastica
regolarmente che, al di fuori dell'attività professionale, eserciti una
costante attivazione della deambulazione.
Posso ben immaginare che la sindrome post-trombotica quando mal
compensata, provochi dolori e fastidi al paziente che sono relativamente
importanti.
Questo limiterebbe eventualmente l'attività professionale seppur
in misura parziale richiedendo l'accortezza di avere una pausa sul mezzogiorno
sufficiente affinché il paziente possa deambulare. Un tempo pieno di lavoro (8
ore continuative senza interruzione) è logico che non è richiedibile per una
sindrome post-trombotica, ma 2 periodi di 4 ore intervallata da una distanza
sufficiente di tempo per permettere al paziente di muoversi mi sembra
fattibile.
L'incapacità lavorativa correlata alla malattia venosa cronica è
da rivalutarsi nel tempo poiché l'evoluzione è talvolta sfavorevole verso una
problematica di peggioramento. A priori quindi non è giustificato prendere una
decisione duratura bensì rivalutare regolarmente la situazione clinica."
(XX)
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che - in assenza di qualsiasi parere medico
contrario - la documentazione che figura all'inserto, specificatamente i
referti dei dott. __________ (cfr. doc. 124) e __________ (il quale ha
esplicitamente avallato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal
suo collega; cfr. doc. 147), possa validamente costituire da base al giudizio
che è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad
ulteriori atti istruttori.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
I dubbi sollevati da RI 1 a proposito della compatibilità di un’attività a tempo pieno con il
suo stato di salute angiologica, non possono essere condivisi da questa Corte, alla
luce delle considerazioni espresse dal dott. __________ nella sua
certificazione del 23 settembre 2005.
In
effetti, lo specialista in angiologia ha riconosciuto che, anche qualora ci si
trovasse confrontati ad una sindrome post-trombotica mal compensata o
scompensata, quindi alla peggiore delle ipotesi, il paziente sarebbe in grado
di svolgere un’attività adeguata, ovvero poco gravosa dal punto di vista
fisico, a tempo pieno, a condizione di poter introdurre una pausa sul
mezzogiorno per consentirgli di deambulare (cfr. XX).
Ora, lo
scrivente Tribunale è dell’avviso che nel settore secondario, settore in cui
l’assicurato potrebbe trovare delle opportunità d’impiego, è usuale che i
lavoratori beneficino regolarmente di una "pausa-pranzo", di modo che
la condizione posta dal dott. __________ non si traduce in una riduzione di
rendimento.
A
proposito dell’affermazione contenuta nel rapporto
23.
settembre 2005 del dott. __________, secondo il quale, citiamo:
"a priori, quindi non è giustificato prendere una decisione duratura
…", siccome vi è la possibilità che lo stato post-trombotico peggiori con
il trascorrere del tempo (XX; cfr., inoltre, il doc. 114), questo Tribunale si
limita a ricordare che, qualora le condizioni di salute di RI 1 dovessero effettivamente
aggravarsi, a quest’ultimo è riservato il diritto di chiedere una revisione
della rendita di invalidità secondo le condizioni poste dall’art. 17 cpv. 1
LPGA.
In simili
condizioni - senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria) - il TCA deve concludere che, da un
lato, l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di
muratore, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui confacenti.
2.6
Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto
(cfr. doc. 132), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima dell'infortunio del mese di ottobre 2002, un importo annuo di
fr. 64'636.--.
Tale
importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.7
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.
Trattandosi della
determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,
questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una
sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito
annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999
(cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Per alcuni anni, questi
parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 U 292
pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000.
pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124
V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito,
D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593
segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.
- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV
no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su
dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,
è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla
pubblicazione.
4.
- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di
lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.
- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite." (STFA
succitata)
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22.
maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA
31.
maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa
INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ S.,
U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98;
21.
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M.,
U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C.,
I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154
+ 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI
c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio
2001.
nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U
165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI
c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C.,
U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00;
13.
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5
marzo 2002 nella causa INSAI
c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U
220.
+ 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ P.S.,
U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00;
30.
aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa
C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da
operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere
adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001.
in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a
fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire
alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.
L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i
quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in
occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a
fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una
riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
massimo del 25%.
3.
- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita." (STFA 22
maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124
V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in
RDAT II-2001 p. 604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del
28.
agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V
472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato
le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati
statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta
vantaggi e svantaggi
(cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che
devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere
validamente determinato sulla base dei salari DPL:
"
(…)
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich
ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung
auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110
V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl
von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden
dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über
den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil
entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens
hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem
verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in
Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und
Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige
Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer
Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat
diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al
riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed.
istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona
2004, p. 128-131.
2.8
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le
più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile
2002.
nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre
2000.
nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.
35.
- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA
del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)"." (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I.
(I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa
K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des
Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni
sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui
livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes
révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux
salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas
question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des
hommes (…)."
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.
(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto
il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli
regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido
fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128
V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati
relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più
favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale
(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato
il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino,
rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,
segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato
(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,
consid. 3c/aa)".
In un'altra
sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato
segnatamente che, citiamo:
"… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da
applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la
tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo
è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in
proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa
Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che
riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto
2001.
in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I
218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del
20.
aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03,
consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.9
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio il preparatore di veicoli
d’occasione presso il Garage __________ di __________, l’aiuto meccanico
industriale presso la __________ di __________, l’addetto alle consegne presso
la __________ di __________, il serviceman presso il garage __________ di __________
e l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, i dipendenti di
tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a
fr. 46'726.40 (cfr. doc. 132).
L’idoneità
medica delle attività ritenute dall’Istituto assicuratore convenuto è stata
confermata dal dott. __________ con il rapporto del 21 febbraio 2005 (doc. 143:
"Mi riferisco alla visita medica di chiusura effettuata dal dott. __________
il 13.5.2004 e al riassunto delle DPL datato 20.10.2004. Le attività 2512,
2276, 2409, 2479 e 2303 sono tutte esigibili sull’arco dell’intera giornata e
con pieno rendimento senza necessità di pause e senza diminuzione del
rendimento in quanto queste attività descritte corrispondono in tutto e per
tutto all’esigibilità espressa dal dott. __________, anzi in alcuni casi queste
attività descritte richiedono attività fisica minore rispetto a quella
descritta dal dott. __________ ").
Alla luce
della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL
prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 132 si evince che sono 20 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a
fr. 35'321.-- e a fr. 62'701.--, e infine che quello medio è di
fr. 46'822.--.
Da quanto
precede, risulta che il reddito da invalido considerato dall’CO 1 (fr.
46'726.40) si situa sotto questa media
(fr.
46'822.--), ragione per la quale esso è rappresentativo.
A titolo abbondanziale,
va sottolineato che l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella
causa C., U 42/04, ha rilevato:
"
4.3
La CNA a comparé le revenu sans invalidité de
71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr.,
montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT
n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises
entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre
total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de
handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le
salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté,
l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité
de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence
(ATF 129
V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec
le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction
maximal de 25 % (ATF 126 V 75;
RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité
par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."
Nel caso in esame il ricorrente non ha contestato né la scelta, né
la rappresentatività delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF
convenuto.
Pertanto
occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato
validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo, cfr. STCA del 12
settembre 2005 nella causa C.,
inc. 35.2004.89).
Del
resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.10),
anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai
dati statistici, il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1
utilizzando le DPL si rileva appropriato.
2.10
Dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2002
(cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002
U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente
dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di
questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori
statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.
consid. 2.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a
fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno
(fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B.,
U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex",
tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2005, p. 83 - cfr.
DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
ottiene, per il 2004, un reddito annuo di fr. 52'379.81.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J.,
I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito
statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e
al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute,
era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del
60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind
(d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten
über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über
15.
kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit
Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen
Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird
von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid
ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt
(Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten
Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom
Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der
Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft
gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese
genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein
solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52%
und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA
succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% ("Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen").
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R.,
inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità
secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito
statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R.,
I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, "en regard de l’âge de l’assuré et des
limitations résultant de l’atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,
in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del
4.
febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Nel caso
di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele
infortunistiche interessanti l’arto inferiore destro, l'assicurato è stato
giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr.
consid. 2.5.).
Sempre a
causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere
lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere
dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali
circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni
addebitabili al danno alla salute.
Al
momento determinante, RI 1 (1956) aveva l’età di
49.
anni.
Egli è di
nazionalità bosniaca ma lavora in Svizzera dal lontano 1980 (a contare dal
1987, ininterrottamente, alle dipendenze della ditta __________) e beneficia
del permesso di domicilio
(cfr. doc. 121 e 133).
Questi
aspetti non giustificano ulteriori deduzioni.
Tutto ben
considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10% si
tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Confrontando
il reddito statistico da invalido risultante dalla tabella TA13 di fr.
52'379.81 ridotto del 10%, corrispondente a
fr. 47’141.82, al reddito che lo stesso avrebbe guadagnato nel 2004
presso la __________ di fr. 64'636.--, il grado di invalidità risulta
essere di circa il 27%.
Il
raffronto dei redditi utilizzando i dati statistici ha dimostrato che il tasso
di invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL è corretto.
Pertanto,
l’assegnazione all’insorgente di una rendita di invalidità del 28% non presta
il fianco a critiche.
La
decisione su opposizione del 28 febbraio 2005 emessa dall’CO 1 merita conferma
in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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