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Decisione

35.2005.34

Vittima di un trauma contusivo al ginocchio, con lesioni legamentari e meniscali. Diritto alla rendita di invalidità. Esame dell'esigibilità lavorativa. Applicazione del metodo del raffronto dei reddi

19 ottobre 2005Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P.,

U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata,

consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono

determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire

un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità

lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 15

maggio 2004 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc.

124, p. 2) - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, che non comporti il

sollevamento/trasporto di pesi rilevanti, rispettivamente, che consenta, di

tanto in tanto, di alternare la posizione seduta a quella eretta.

RI 1

ritiene invece di non essere in grado di lavorare a tempo pieno, neppure in

un’attività leggera (I, p. 4: "Inutile dire che l’assicurato non è

effettivamente in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno,

quand’anche questa richieda un’attività lavorativa seduta o prevalentemente

seduta").

Il ricorrente

fonda la propria obiezione, principalmente sul fatto che il suo stato

valetudinario è condizionato, in primo luogo, dalla patologia di natura

angiologica (I, p. 3: "Si noti però: (…); che l’aspetto caratterizzante

della patologia di RI 1 è di natura angiologica"), aspetto che l’Istituto

assicuratore avrebbe però omesso di approfondire.

Nel corso

del mese di maggio 2005, egli ha quindi interpellato il dott. __________,

autore di due valutazioni angiologiche eseguite per conto dell’CO 1 (doc. 59 e

113), al quale ha chiesto di indicare le limitazioni funzionali legate, in

particolare, alla patologia angiologica, rispettivamente, di esprimersi in

merito alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno

(XIV bis).

Da parte

sua, il citato angiologo ha declinato l’invito a pronunciarsi sull’esigibilità

lavorativa dell’assicurato, onde evitare il conflitto d’interessi che ne

deriverebbe (doc. B).

Chiamato

a prendere posizione in merito a quanto dichiarato dal dott. __________, il

dott. __________, medico __________, ha sottolineato il fatto che uno specialista

in chirurgia ortopedica (quali sono lui e il dott. __________), è perfettamente

in grado di valutare le conseguenze di una trombosi venosa profonda e, d’altra

parte, che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa a suo tempo espressa dal

dott. __________ (doc. 124), tiene adeguatamente conto degli impedimenti

derivanti dall’affezione angiologica:

" Mi

riferisco alla visita di chiusura del dott. __________ effettuata il 13.5.2004

e all'esigibilità del lavoro espressa in occasione di tale visita medica di

chiusura.

La CO 1 sulla base di questa esigibilità ha stabilito una rendita.

Ora si ritiene che essendovi stata una trombosi venosa profonda,

questa esigibilità espressa non sia adeguata.

L'avvocato RA 1 ha ritenuto che dovrebbe essere un angiologo ad

esprimersi sull'esigibilità del lavoro, visto appunto lo stato dopo trombosi

venosa profonda a destra.

Si richiede un parere al dott. __________ che praticamente ritiene

di non volersi esprimere in quanto, dovrebbe valutare la situazione globale del

paziente stesso e non soltanto dal profilo angiologico-flebologico e d'altro

canto vi è un conflitto della sua posizione, per cui ritiene che si dovrebbe

effettuare una valutazione peritale.

L'assicurato è stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, in seguito vi è stata una valutazione degli atti da parte

mia (anche FMH in chirurgia ortopedica).

Voglio far notare il fatto che i chirurghi ortopedici sono

perfettamente abituati a trattare le trombosi venose profonde e conoscono anche

le conseguenze di tali complicazioni essendo la trombosi venosa profonda agli

arti inferiori, una delle complicazioni più frequenti in ortopedia e

traumatologia. In generale si può dire che dopo trombosi venosa profonda vi è

la tendenza, per l'arto colpito, ad una difficoltà di riflusso del sangue

venoso verso il centro del corpo (cuore) perché il sistema venoso è in parte

compromesso.

Dopo un ragionevole lasso di tempo la situazione può essere

considerata stabilizzata anche se un certo danno permane.

In sostanza bisogna evitare quel tipo di posizioni in cui vi è un

accumulo di sangue agli arti inferiori, per esempio la posizione in piedi di

lunga durata, in quanto questo favorisce l'accumulo di sangue nell'arto

inferiore colpito precedentemente da trombosi venosa profonda.

Si consiglia ai pazienti affetti da trombosi venosa profonda, dopo

l'iniziale cura con anticoagulazione e mobilizzazione di effettuare molto

movimento, alfine di attivare la pompa muscolare e quindi favorire il riflusso

sanguineo dagli arti inferiori per contrastare una certa insufficienza del

sistema venoso.

II dott. __________ ha ben tenuto conto di questa situazione,

infatti, nell'espressione dell'esigibilità del lavoro del 13.5.2004, ha detto

che la posizione statica in piedi o in piedi inclinata in avanti può essere

assunta soltanto talvolta nell'arco di una giornata lavorativa.

Ha invece privilegiato quelle attività in cui vi è movimento per

esempio, camminare per lunghi tragitti.

Ritengo, a questo punto, che la valutazione di un angiologo non

porterebbe ulteriori elementi suscettibili di cambiare l'esigibilità del

lavoro."

(doc. 147)

In data

22.

settembre 2005, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, il

quale è stato invitato a precisare se, citiamo: "… in genere, uno stato

post-TVP agli arti inferiori é o meno compatibile con un’attività lavorativa a

tempo pieno, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità

di cambiare di tanto in tanto posizione" (XIX).

Questa è

stata la risposta da lui fornita il 23 settembre 2005:

" La

sindrome post-trombotica degli arti inferiori con fenomeno di occlusione

parziale delle vene e riflusso a livello delle vene poplitea limita

generalmente il paziente soprattutto a causa del gonfiore e dei dolori che

possono insorgere localmente.

In generale si distinguono 2 situazioni.

- Da una parte la sindrome post-trombotica compensata cioè

presente ma che arreca pochi segni di, malattia venosa quali

gonfiore o segni di malattia venosa cronica evolutiva (pigmentazione della

pelle, atrofizzazione della cute stessa, processi ulcerativi) e

- la sindrome post-trombotica mal compensata o scompensata dove i

sintomi descritti qui sopra sono più evidenti.

Bisogna quindi categorizzare il paziente in queste due varianti

dove la sindrome post-trombotica compensata o scompensata può limitare

l'attività lavorativa ma non in maniera tale da impedire un lavoro poco gravoso

dal punto di vista fisico con l'accortezza, per l'appunto, di ben poter muovere

l'arto colpito da trombosi regolarmente in particolar modo lasciando la

possibilità alla persona di cambiare la posizione effettuando una deambulazione

adeguata.

E inoltre fondamentale che il paziente indossi la calza elastica

regolarmente che, al di fuori dell'attività professionale, eserciti una

costante attivazione della deambulazione.

Posso ben immaginare che la sindrome post-trombotica quando mal

compensata, provochi dolori e fastidi al paziente che sono relativamente

importanti.

Questo limiterebbe eventualmente l'attività professionale seppur

in misura parziale richiedendo l'accortezza di avere una pausa sul mezzogiorno

sufficiente affinché il paziente possa deambulare. Un tempo pieno di lavoro (8

ore continuative senza interruzione) è logico che non è richiedibile per una

sindrome post-trombotica, ma 2 periodi di 4 ore intervallata da una distanza

sufficiente di tempo per permettere al paziente di muoversi mi sembra

fattibile.

L'incapacità lavorativa correlata alla malattia venosa cronica è

da rivalutarsi nel tempo poiché l'evoluzione è talvolta sfavorevole verso una

problematica di peggioramento. A priori quindi non è giustificato prendere una

decisione duratura bensì rivalutare regolarmente la situazione clinica."

(XX)

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che - in assenza di qualsiasi parere medico

contrario - la documentazione che figura all'inserto, specificatamente i

referti dei dott. __________ (cfr. doc. 124) e __________ (il quale ha

esplicitamente avallato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal

suo collega; cfr. doc. 147), possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad

ulteriori atti istruttori.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

I dubbi sollevati da RI 1 a proposito della compatibilità di un’attività a tempo pieno con il

suo stato di salute angiologica, non possono essere condivisi da questa Corte, alla

luce delle considerazioni espresse dal dott. __________ nella sua

certificazione del 23 settembre 2005.

In

effetti, lo specialista in angiologia ha riconosciuto che, anche qualora ci si

trovasse confrontati ad una sindrome post-trombotica mal compensata o

scompensata, quindi alla peggiore delle ipotesi, il paziente sarebbe in grado

di svolgere un’attività adeguata, ovvero poco gravosa dal punto di vista

fisico, a tempo pieno, a condizione di poter introdurre una pausa sul

mezzogiorno per consentirgli di deambulare (cfr. XX).

Ora, lo

scrivente Tribunale è dell’avviso che nel settore secondario, settore in cui

l’assicurato potrebbe trovare delle opportunità d’impiego, è usuale che i

lavoratori beneficino regolarmente di una "pausa-pranzo", di modo che

la condizione posta dal dott. __________ non si traduce in una riduzione di

rendimento.

A

proposito dell’affermazione contenuta nel rapporto

23.

settembre 2005 del dott. __________, secondo il quale, citiamo:

"a priori, quindi non è giustificato prendere una decisione duratura

…", siccome vi è la possibilità che lo stato post-trombotico peggiori con

il trascorrere del tempo (XX; cfr., inoltre, il doc. 114), questo Tribunale si

limita a ricordare che, qualora le condizioni di salute di RI 1 dovessero effettivamente

aggravarsi, a quest’ultimo è riservato il diritto di chiedere una revisione

della rendita di invalidità secondo le condizioni poste dall’art. 17 cpv. 1

LPGA.

In simili

condizioni - senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori (perizia medica giudiziaria) - il TCA deve concludere che, da un

lato, l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di

muratore, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui confacenti.

2.6

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto

(cfr. doc. 132), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima dell'infortunio del mese di ottobre 2002, un importo annuo di

fr. 64'636.--.

Tale

importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

2.7

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.

Trattandosi della

determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera

maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a

tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,

questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una

sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito

annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999

(cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292

pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124

V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

(cfr., a tale proposito,

D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593

segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV

no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su

dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,

è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale

federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla

pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di

lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite." (STFA

succitata)

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA

31.

maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa

INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ S.,

U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98;

21.

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M.,

U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C.,

I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154

+ 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI

c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio

2001.

nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U

165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI

c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C.,

U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00;

13.

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5

marzo 2002 nella causa INSAI

c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U

220.

+ 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ P.S.,

U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00;

30.

aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa

C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da

operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere

adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui

pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a

fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire

alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI.

L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla

struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i

quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in

occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a

fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri

come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le

specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una

riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite

massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita." (STFA 22

maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124

V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in

RDAT II-2001 p. 604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del

28.

agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V

472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato

le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati

statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta

vantaggi e svantaggi

(cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che

devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere

validamente determinato sulla base dei salari DPL:

"

(…)

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110

V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl

von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat

diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed.

istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona

2004, p. 128-131.

2.8

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)"." (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I.

(I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa

K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des

Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni

sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui

livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»."

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes

révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux

salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas

question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des

hommes (…)."

(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.

(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto

il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli

regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido

fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128

V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati

relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più

favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale

(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato

il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino,

rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,

segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato

(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,

consid. 3c/aa)".

In un'altra

sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato

segnatamente che, citiamo:

"… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da

applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la

tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo

è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in

proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa

Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che

riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto

2001.

in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I

218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13

giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del

20.

aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03,

consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

2.9

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio il preparatore di veicoli

d’occasione presso il Garage __________ di __________, l’aiuto meccanico

industriale presso la __________ di __________, l’addetto alle consegne presso

la __________ di __________, il serviceman presso il garage __________ di __________

e l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a

fr. 46'726.40 (cfr. doc. 132).

L’idoneità

medica delle attività ritenute dall’Istituto assicuratore convenuto è stata

confermata dal dott. __________ con il rapporto del 21 febbraio 2005 (doc. 143:

"Mi riferisco alla visita medica di chiusura effettuata dal dott. __________

il 13.5.2004 e al riassunto delle DPL datato 20.10.2004. Le attività 2512,

2276, 2409, 2479 e 2303 sono tutte esigibili sull’arco dell’intera giornata e

con pieno rendimento senza necessità di pause e senza diminuzione del

rendimento in quanto queste attività descritte corrispondono in tutto e per

tutto all’esigibilità espressa dal dott. __________, anzi in alcuni casi queste

attività descritte richiedono attività fisica minore rispetto a quella

descritta dal dott. __________ ").

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 132 si evince che sono 20 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a

fr. 35'321.-- e a fr. 62'701.--, e infine che quello medio è di

fr. 46'822.--.

Da quanto

precede, risulta che il reddito da invalido considerato dall’CO 1 (fr.

46'726.40) si situa sotto questa media

(fr.

46'822.--), ragione per la quale esso è rappresentativo.

A titolo abbondanziale,

va sottolineato che l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella

causa C., U 42/04, ha rilevato:

"

4.3

La CNA a comparé le revenu sans invalidité de

71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr.,

montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT

n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises

entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre

total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de

handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le

salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté,

l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité

de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence

(ATF 129

V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec

le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur

la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction

maximal de 25 % (ATF 126 V 75;

RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité

par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."

Nel caso in esame il ricorrente non ha contestato né la scelta, né

la rappresentatività delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF

convenuto.

Pertanto

occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato

validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo, cfr. STCA del 12

settembre 2005 nella causa C.,

inc. 35.2004.89).

Del

resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.10),

anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai

dati statistici, il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1

utilizzando le DPL si rileva appropriato.

2.10

Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2002

(cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002

U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente

dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di

questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori

statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.

consid. 2.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a

fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno

(fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B.,

U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex",

tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2005, p. 83 - cfr.

DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si

ottiene, per il 2004, un reddito annuo di fr. 52'379.81.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J.,

I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e

al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute,

era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del

60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind

(d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten

über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über

15.

kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit

Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen

Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird

von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid

ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt

(Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten

Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom

Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der

Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft

gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese

genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein

solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52%

und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA

succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% ("Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen").

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R.,

inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità

secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito

statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R.,

I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, "en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,

in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del

4.

febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Nel caso

di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche interessanti l’arto inferiore destro, l'assicurato è stato

giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr.

consid. 2.5.).

Sempre a

causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

In tali

circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute.

Al

momento determinante, RI 1 (1956) aveva l’età di

49.

anni.

Egli è di

nazionalità bosniaca ma lavora in Svizzera dal lontano 1980 (a contare dal

1987, ininterrottamente, alle dipendenze della ditta __________) e beneficia

del permesso di domicilio

(cfr. doc. 121 e 133).

Questi

aspetti non giustificano ulteriori deduzioni.

Tutto ben

considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Confrontando

il reddito statistico da invalido risultante dalla tabella TA13 di fr.

52'379.81 ridotto del 10%, corrispondente a

fr. 47’141.82, al reddito che lo stesso avrebbe guadagnato nel 2004

presso la __________ di fr. 64'636.--, il grado di invalidità risulta

essere di circa il 27%.

Il

raffronto dei redditi utilizzando i dati statistici ha dimostrato che il tasso

di invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL è corretto.

Pertanto,

l’assegnazione all’insorgente di una rendita di invalidità del 28% non presta

il fianco a critiche.

La

decisione su opposizione del 28 febbraio 2005 emessa dall’CO 1 merita conferma

in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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