35.2005.36
Assicurato, caduto da un ponteggio alto 4/5 metri, pretende soffrire di disturbi sia organici che psichici. Accertata l'assenza di disturbi somatici al momento della chiusura del caso. Negata la causa
8 agosto 2005Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2005.36
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TCA
Titolo:
Assicurato, caduto da un ponteggio alto 4/5 metri, pretende soffrire di disturbi sia organici che psichici. Accertata l'assenza di disturbi somatici al momento della chiusura del caso. Negata la causalità adeguata tra infortunio e turbe psichiche.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.36
mm/sc
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
maggio 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di metalcostruttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1 – è caduto sull’emicorpo sinistro da un ponteggio alto tra i 4 e i 5
metri ed ha lamentato, stando al certificato 15 luglio 2003 del Servizio di PS
dell’Ospedale regionale di __________, un’escoriazione al labbro superiore con
ferita lacero-contusa, una dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro,
nonché escoriazioni al braccio destro, all’arto inferiore sinistro e al gluteo,
in assenza di fratture all’esame radiologico convenzionale (doc. 6 e 15).
Una RMN
del tratto lombo-sacrale, effettuata il 13 giugno 2003, ha evidenziato la
presenza di un’importante spondilodisplasia di tipo Scheuermann al passaggio
dorso-lombare, una lesione a livello sacrale sinistra (esclusa un’origine
traumatica di data recente), nonché una protrusione a livello del disco intervertebrale
L5-S1 (doc. 8).
Per
quanto riguarda il rachide cervicale, la RMN del 31 ottobre 2003 ha invece
mostrato un raddrizzamento della lordosi nella metà superiore, senza segno per
una pregressa frattura, nonché una moderata discopatia allo spazio C4-C5 e una
discopatia incipiente agli spazi C5-C6 e C6-C7 (doc. 47).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 26 ottobre 2004, l’CO 1 si è
rifiutato di versare ulteriori prestazioni assicurative a partire dal 15
novembre 2004.
Secondo
l’Istituto assicuratore, da una parte, RI 1 - tenuto unicamente conto dei
postumi organici oggettivabili - non necessitava più di cure mediche, né
presentava una qualsiasi incapacità lavorativa.
D’altra
parte, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente
ai disturbi psichici di cui soffre l’assicurato, ritenuti non trovarsi in una
relazione di causalità adeguata con il sinistro del mese di maggio 2003 (doc.
109).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 114
e 121), l’CO 1, in data 3 marzo 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (doc. 122).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 2 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
che l’assicuratore infortuni convenuto riconosca la copertura assicurativa
anche dopo il 14 novembre 2004 e che l’incarto gli venga retrocesso per nuova
decisione, argomentando:
"
(...)
3.
Con il presente ricorso l'assicurato chiede venga
annullata la decisione 3 marzo 2005 e gli vengano riconosciute a norma della
LAINF le prestazioni assicurative ritenuto inoltre che le conseguenze
dell'infortunio che verranno descritte nel presente ricorso hanno un nesso
causale naturale e adeguato con l'avvenimento assicurato.
Nella decisione qui impugnata si ripercorre la
giurisprudenza e si ricorda in particolare che il medico __________ avrebbe
attestato che la causalità con l'infortunio deve considerarsi "oramai
estinta". Di conseguenza la CO 1 non ha più rimesso in discussione il
parere del suo medico __________ e ha negato le sue prestazioni. Sempre nella
sentenza qui impugnata, in merito ai disturbi psicologici, si è rifiutata la
copertura assicurativa visto che la questione a sapere se esiste o meno un
nesso causale e naturale fra detti disturbi e l'infortunio può restare aperta
in quanto l'esistenza del nesso causale adeguato deve venir negata.
4.
Tutto ciò premesso il signor RI 1 ritiene debba
essergli riconosciuta la copertura LAINF e le relative prestazioni.
Egli soffre attualmente di dolori cervicali e
lombari persistenti e dalla data dell'infortunio non è più da considerare abile
al lavoro.
Dal punto di vista psicologico il dr. __________,
medico curante, ha attestato la persistenza di un importante tenore depressivo
e ha quindi somministrato all'assicurato un relativo trattamento farmacologico.
La CO 1, senza assumere alcuna prova, ha escluso la causalità per questi disturbi.
Certo è che il grave trauma cranico, attestato anche dalle precitate
considerazioni fatte dai medici dell'Ospedale subito dopo il suo ricovero
(un'escoriazione al labbro superiore con ferita lacero-contusa, dolenza ai
denti quadrante superiore a sinistra), hanno comportato una sintomatologia
depressiva, e il nesso causale e adeguato fra questa situazione e l'infortunio
non può essere negato, conseguentemente dovranno essere riconosciute le
prestazioni."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, l’assicurato ha versato agli atti una perizia, datata 22 luglio 2005,
che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
allestito per conto della Cassa malati __________ (VII + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 3 marzo 2005).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il
diritto a prestazioni a decorrere da un’epoca posteriore al 31 dicembre 2002
(novembre 2004), tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
In
una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha
ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird."
(STFA
succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.7. RI 1
pretende di soffrire di disturbi tanto organici che psichici.
Allo
scopo di favorire una migliore comprensione, il TCA
tratterà in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.7.1. Affezione
somatica
2.7.1.1. Dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto conto delle sole sequele organiche oggettivabili
dell’infortunio assicurato - ha dichiarato il ricorrente abile al lavoro in misura
completa e non più bisognoso di cure mediche, a decorrere dal 15 novembre 2004.
Così
facendo, l'CO 1 si è essenzialmente rimesso alle risultanze della visita
fiduciaria di controllo del 1° ottobre 2004 eseguita dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della quale egli ha espresso le
considerazioni seguenti:
"
(...)
Siamo a quasi 17 mesi dall'incidente.
Non vi sono state lesioni post-traumatiche di
rilievo. Gli esami radiologici effettuati non hanno messo in evidenza lesioni
post-traumatiche ma piuttosto lesioni degenerative.
Ritengo che a distanza di 17 mesi dall'incidente,
intervallo di tempo più che ragionevole, i dolori devono essere scomparsi anche
in considerazione delle molteplici terapie effettuate, non da ultimo due
soggiorni riabilitativi.
A questo punto ritengo che dal punto di vista
prettamente somatico la causalità tra gli attuali sintomi lamentati
dall'assicurato e l'evento del 22.5.2003 è estinta.
Faccio notare che vi è una netta discrepanza tra
Fatti
i sintomi lamentati dall'assicurato e lo stato oggettivo.
Per esempio la mancanza quasi totale di forza di
flessione del piede sinistro con però un riflesso achilleo assolutamente
normale, la mancanza di sensibilità alla pianta del piede sinistro con però un
riflesso achilleo assolutamente normale, la mancanza di sensibilità alla pianta
del piede dove però il solletico da fastidio, l'impossibilità di flettere le
anche oltre gli 80° quando però durante l'anamnesi l'assicurato si siede
normalmente sulla sedia con flessione di almeno 90° senza lamentare alcun
dolore.
Per quanto attiene la causalità tra i disturbi
psichici lamentati dall'assicurato attestati sia dal dr. __________ che in
occasione di un consulto psichiatrico effettuato durante l'ultimo soggiorno
alla Clinica di riabilitazione di __________, sarà compito dell'amministrazione
esprimersi sull'adeguatezza tra l'evento del 22.5.2003 e i sintomi stessi
lamentati dall'assicurato."
(doc.
108)
2.7.1.2. Da parte sua,
il TCA, attentamente vagliati gli atti di causa, non ha valide ragioni per
scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, a mente del quale
l'evento infortunistico assicurato ha peggiorato solo transitoriamente la
situazione anteriore, con lo status quo ante/sine raggiunto a far tempo,
al più tardi, dal mese di novembre 2004.
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Questo
Tribunale sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di
circondario dell’CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la
quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore
del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a
contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa
delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente
ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002
nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione
del raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des
Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten
bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation
von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es
sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella
concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di
affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale
alle vertebre cervicali e lombo-sacrali e che le alterazioni degenerative
oggettivate a questi livelli (soprattutto in sede lombo-sacrale), sono certamente
preesistenti all’infortunio del 22 maggio 2003.
In primo
luogo, gli esami di RMN 13 giugno 2003 (rachide lombo-sacrale) e 31 ottobre
2003 (rachide cervicale) hanno permesso di escludere l’esistenza di lesioni di
natura post-traumatica, mostrando, per contro, significative alterazioni
degenerative, peraltro a carattere plurisegmentale, soprattutto a livello
lombo-sacrale (cfr. doc. 8: importante spondilodisplasia di tipo Scheuermann al
passaggio dorso-lombare, lesione a livello sacrale sinistra (esclusa un’origine
traumatica di data recente), nonché protrusione a livello del disco
intervertebrale L5-S1, senza segni di compressione radicolare e doc. 47:
raddrizzamento della lordosi nella metà superiore, senza segno per una
pregressa frattura, moderata discopatia allo spazio C4-C5 e discopatia
incipiente agli spazi C5-C6 e C6-C7).
In
secondo luogo, che i reperti messi in luce dalle RMN sono preesistenti
all’evento infortunistico assicurato, è avvalorato dal fatto che è praticamente
impossibile che essi possano essere apparsi nei 22 giorni, rispettivamente, nei
5 mesi circa che separano l’infortunio dall’esecuzione dei menzionati esami strumentali
per immagini.
Del
resto, la preesistenza delle anomalie vertebrali oggettivate, è stata ammessa,
oltre che dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica (cfr. doc. 89, p. 3), anche dal dott. __________, neurochirurgo
privatamente consultato dal ricorrente, il quale, in occasione della visita del
13 gennaio 2004, ha sottolineato come il trauma in discussione, a livello
lombo-sacrale (sede dei principali disturbi), abbia soltanto scatenato
la sintomatologia dolorosa, mentre che, a livello cervicale, esso ha comportato
una semplice contusione delle parti molli (quindi senza interessamento del
rachide in quanto tale):
"
Il paziente lamenta un’emisintomatologia a sx
che non può trovare un riscontro patologico evidente. Il paziente riferisce di
aver contusionato il viso e rotto alcuni denti a sx. In questo caso è ben
probabile che i fastidi parestetici siano in rapporto ad una lesione periferica
sensibile del nervo facciale. Esami radiologici cervicali mostrano un
appiattimento della lordosi fisiologica cervicale, ciò che lascia supporre un
trauma delle parti molli, quindi muscolari e tendinei in sede cervicale.
Infatti lesioni ossee e lesioni discali non sono presenti. A livello
lombare il paziente presenta processi degenerativi sicuramente preesistenti che
dopo il trauma si sono, stando all’affermazione del paziente, manifestati per
la prima volta. Ciò lascia supporre uno scatenamento di questa
sintomatologia in seguito all’infortunio, ma evidentemente sulla base di una
patologia preesistente."
(doc. 73
– la sottolineatura è del redattore)
I
presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti
affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o
peggioramento di lesioni) non appaiono dunque soddisfatti, né per quanto
riguarda la colonna lombo-sacrale, né per quanto concerne quella cervicale.
In
ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore
convenuto era pertanto legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità
naturale trascorsi all’incirca 18 mesi dal sinistro assicurato.
2.7.1.3. Nella
documentazione afferente alla degenza dell’assicurato presso la Clinica di
riabilitazione di __________ (10 settembre-8 ottobre 2003), specificatamente
nel referto 2 ottobre 2003 del neurologo dott. __________, si legge che, in
occasione della caduta del 22 maggio 2003, RI 1 avrebbe riportato anche una
lieve lesione cerebrale (cfr. doc. 50: “Zustand nach Unfall vom 22.05.2003 mit
leichter traumatischer Hirnverletzung, Stadium 1 nach EFNS-Kriterien”).
In
proposito, il TCA ritiene tuttavia che dai restanti atti di causa emergano
elementi tali da far dubitare dell'attendibilità delle indicazioni ivi
contenute, dalle quali è pertanto lecito scostarsi.
Intanto,
la risonanza magnetica cerebrale del 23 ottobre 2003 non ha messo in luce alcun
reperto traumatico.
La
piccola lesione extra-assiale in sede frontale destra, è stata ritenuta
compatibile con una cisti aracnoidea (doc. 46), quindi con un reperto di natura
squisitamente morbosa.
D’altro
canto, non risulta che il ricorrente sia stato trattenuto in ospedale in
osservazione neurologica, un procedere che si sarebbe senz'altro imposto
qualora egli avesse effettivamente riportato una commotio cerebri o, a
maggior ragione, una contusio cerebri (cfr., in questo senso, la STFA
del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid. 3.1).
Si evince
infatti che, dopo le prime cure, l'insorgente è stato dimesso dal PS
dell’Ospedale regionale di __________, per fare ritorno al proprio domicilio
(doc. 15).
Inoltre,
l’assicurato medesimo, sentito da un ispettore dell’CO 1 in data 7 luglio 2003,
ha esplicitamente dichiarato che, dopo aver perso l’equilibrio, nel cadere dal
ponteggio su cui si trovava a lavorare, ha cercato di aggrapparsi ai vari
tubolari, arrivando al suolo disteso sul lato sinistro, sopra della terra. Egli
ha peraltro escluso di avere perso conoscenza e, d’altra parte, ha precisato di
non aver riportato alcun danno alla testa (cfr. doc. 12).
Ora, il
TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24,
cresciuta in giudicato, ha ricordato che, per poter ammettere l'esistenza di un
trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza
e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.),
Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso
nella presente fattispecie.
È vero
che i sanitari del PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno refertato
un’escoriazione al labbro superiore ed una dolenzia ai denti del quadrante
superiore sinistro (cfr. doc. 15). , Tuttavia, questa circostanza non consente ancora,
di per sé, di ammettere che Petar Tadic sia rimasto vittima di un trauma
cranio-cerebrale, vista l’assenza di perdita di conoscenza.
Dal suo rapporto
2 ottobre 2003 si evince che il dott. __________ ha posto la diagnosi di
lesione cerebrale basandosi soprattutto sui dati anamnestici fornitigli direttamente
dall’insorgente (cfr. doc. 50: “Er habe noch kurz nach einer Querstange greifen
können, dann sei er jedoch nach unter abgestürzt. Er
habe noch beim Fallen daran gedacht, dass vor dem Gerüst mit etwa 50 cm Abstand
eine Mauer gestanden habe, auf die er nicht fallen wollte. Dann setze seine
Erinnerungen aus, er sei dann später auf dem Boden liegend wieder wach
geworden. (…). Aufgrund der anamnestischen Angaben ist davon
auszugehen, dass der Patient bei dem Unfall eine leichte traumatische
Hirnverletzung erlitten hat“ – la sottolineatura é del redattore), dati che però
contrastano con quanto lo stesso assicurato aveva riferito, tempo prima,
all’ispettore dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. 12).
In questo
contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita
una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase che
segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della
sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere
inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid.
3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto
concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza
su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla
paziente stessa).
Da notare ancora che il
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, riferisce che, a
detta del suo paziente, egli sarebbe, citiamo: “… caduto da una impalcatura,
dall’altezza di 5 metri, battendo con la testa contro un muro di beton”, cfr.
doc. 111).
Contrariamente al dott. __________,
il citato psichiatra ha, da parte sua, correttamente affermato di non disporre,
citiamo: “… di dati chiari se vi sia stata una contusione o trauma cranico significativo
(nella prima consultazione si menziona escoriazione al labbro superiore,
dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro, senza chiare indicazioni di
trauma cranico diretto)”.
In conclusione, RI 1 ha quindi riportato, tutt’al più, un trauma cranico semplice, ciò
che non è sufficiente per rendere applicabile la prassi elaborata in materia di
traumi d’accelerazione al rachide cervicale (estesa ai traumi
cranio-cerebrali).
Il TFA ha
deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U
416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente,
in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la
nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile
soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri
e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece
sufficiente.
Infine,
in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta
Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha
stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,
l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere
l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo
di frusta".
2.7.1.4. In esito ai considerandi che precedono, questo Tribunale ritiene
dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
Considerandi
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2.
e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura
del caso da parte dell’CO 1, non presentava più alcun postumo
organico oggettivabile dell'infortunio del 22 maggio 2003.
2.7.2
Affezione psichica
2.7.2.1
RI 1 presenta
certamente delle importanti difficoltà a livello psichico.
La loro
esistenza é stata segnalata, per la prima volta, nell’autunno del 2003, in
occasione della sua degenza presso la __________.
In
quell’ambito, il ricorrente è stato sottoposto ad un consulto psicosomatico che
ha, da una parte, escluso l’esistenza di una diagnosi psichiatrica con valore
di malattia ma che, d’altra parte, ha comunque posto in evidenza una tendenza dell’assicurato
ad ipervalutare la sintomatologia somatica:
"
(...)
Der am 22.05.2003 aus ca. 3 m auf den Rücken
gestürzte 42-jährige Patient zeigt bei anhaltender Schmerzproblematik ein
effektives Hyperarousal. Er hat sich sozial zurückgezogen, gibt eine anhaltende
gedrückte Stimmung und Schlafstörungen in Reaktion auf die anhaltenden
Schmerzen an. In diesem Zusammenhang besteht ein dysfunktionales Überzeugunksund
Bewältigungsmuster mit ausgeprägter Schonhaltung und Selbstlimitierung in allen
Aktivitäten. Es besteht gegenüber jeglicher körperlicher Bewegung die von
Schmerzen begleitet ist eine deutlich ängstliche Einstellung. Auf jegliche
Aktivierungsversuche reagiert der Patient mit Schmerzexazerbation.
Es ha sich beim Patienten offenbar eine
Resignation eingestellt. Er verharrt in einer Passivabwartenden Haltung und
führt die Ursache all seiner körperlichen Beschwerden auf den Unfall und die
anhaltende Schmerzproblematik zurück. Unfallreaktive Symptome wie Depressivität
oder Angst werden nicht genannt, jedoch bleibt eine hypochondrisch anmutende
Besorgnis um den Gesundheitszustand. (...)."
(doc. 49)
Da parte
sua, in data 21 novembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha posto l’indicazione per un sostegno di natura psicologica, visto
l’importante stato di tensione in cui si trovava l’assicurato, “… segno di uno
stato di malessere non riconducibile tuttavia a dei reperti somatici
strutturali definiti” (doc. 53).
Durante
la degenza del luglio/agosto 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________,
i sanitari hanno osservato, citiamo: “… sintomi tipici per PTSD con
iper-arrousal, stato di allerta costante, ritorno dell’infortunio sottoforma di
incubi, flash-back, idee prevalenti, ecc.. In tal senso, il paziente è stato
visitato dal nostro consulente psichiatrico che ha consigliato di introdurre,
accanto al Saroten, Trittico in dose iniziale di 50 mg da portare a 100 mg alla
sera” (doc. 102).
Nel corso
del mese di ottobre 2004, RI 1 è entrato in cura presso il dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
occasione del primo consulto, lo psichiatra ha indicato che, citiamo: “… il
quadro clinico morfologicamente si presenta come un disturbo depressivo e vi è
presente una significativa menomazione rispetto al precedente livello di
funzionamento. Per completare il quadro sarebbe utile procedere ad un test
neurospicologico breve che intendo proporre al paziente in una successiva
valutazione quando riuscirò a sviluppare un buon ponte di comunicazione con
questo uomo taciturno, malfidente e poco collaborante. In ogni modo, in
occasione della prima valutazione, si intravedono i deficit nell’attenzione e
qualche difficoltà nell’astrazione” (doc. 111).
Per
quanto attiene all’aspetto eziologico, il dott. __________ ha espresso le
seguenti considerazioni:
"
(...)
Il quadro clinico sembra sia insorto in seguito
al trauma e non ha dimostrato segni di miglioramento nemmeno 4 mesi dopo
l'evento traumatico. Indipendentemente se attribuire o no questo quadro morboso
all'infortunio del 22 maggio, ho ritenuto indispensabile aggiungere al
trattamento instaurato del Solian 100 mg, neurolettico atipico che si è dimostrato
finora molto efficace nel trattamento dei disturbi postraumatici di ogni
genere, poco importa se si tratta di disturbo postconcussivo oppure PTSD. Credo
comunque che questa patologia sia insorta con il noto meccanismo che s'incontra
nell'operaio quando dopo un incidente sviluppa una struttura quasi delirante,
con alterazione dell'immagine di sè, perdita di autostima e il terrore che non
sarà più in grado di guadagnarsi da vivere. Così infortunio subìto assume il
valore di un life-event, spesso nelle persone senza alcun precedente
psichiatrico. Forse in questi casi è di estrema importanza instaurare un
trattamento immediato, ma tante volte è molto difficile riconoscere la
sintomatologia e anche un trattamento psichiatrico precoce può soltanto
psichiatrizzare quello che forse non era di pertinenza psichiatrica. Soltanto
un'osservazione longitudinale può definire in che misura l'evento traumatico
sia la causa di questa sintomatologia."
(doc.
111)
Con rapporto del 4 gennaio
2005, lo psichiatra ha segnalato al dott. __________ di avere in sua cura RI 1
“… per disturbi psicologici non ancora ben definiti ed insorti in seguito al
trauma sul lavoro”, disturbi caratterizzati da, citiamo: “un importante tenore
depressivo con ansia, ideazione pessimistica e una buona dose di apatia …”
(doc. 116).
Dalla perizia 22 luglio
2005.
della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, risulta
invece che l’insorgente soffre di una sindrome post-traumatica da stress,
evoluta in uno stato depressivo grave con sintomi psicotici (doc. B, p. 5).
La specialista
interpellata dalla Cassa malati __________ ha, d’altro canto, dichiarato di non
capire, citiamo: “… la chiusura del caso da parte della CO 1 in quanto le
descrizioni fatte dal paziente e dagli attuali psichiatri curanti Dr. __________
di __________ e Dr. __________ di __________ parlano chiaramente nel senso di
una sindrome post-traumatica da stress grave evoluta in una fase depressiva
grave” (doc. B, p. 7).
Tutto ben considerato, questa
Corte è dell’avviso che, in particolare alla luce delle considerazioni espresse
dalla dott.ssa __________ nel suo rapporto peritale del 22 luglio 2005, possa
essere riconosciuta l’esistenza di un nesso causale naturale con l’evento
traumatico del maggio 2003.
2.7.2.2
L'esistenza di un rapporto di causalità naturale non è comunque
sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1 in relazione ai disturbi
psichici presentati dall’insorgente.
In
effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale
con l’infortunio assicurato.
Nell'esame
dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell'infortunio occorso al ricorrente.
La
dinamica del sinistro del 22 maggio 2003 si evince dal rapporto ispettivo del 7
luglio 2003 e, del resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:
"
(...)
Il 22 maggio alle 10:45 ca. sul cantiere __________
di __________ lavorava con il collega turco (__________...) dal lunedì. Erano
alla fine del lavoro. Dovevano sistemare il tetto a lucernario sopra l'entrata.
C'era un ponteggio a L sulla facciata. Non sa chi
abbia montato quel ponteggio. Era provvisorio e non fissato.
In ogni caso nessuna scala. Ci si arrampicava.
Era sceso per prendere il silicone. È salito
arrampicandosi con della destra il tubo del silicone e a sinistra la
macchinetta per usarlo.
Ad un dato momento appoggiandosi sulla punta del
piede sul tubolare è scivolato il piede e non è riuscito a trattenersi. Sarà
caduto tra i 4 e i 5 metri. Ha cercato di affrancarsi come poteva ai vari
tubolari ed è arrivato per terra disteso sul lato sinistro per fortuna sopra
della terra. (...)"
(doc. 12)
A causa
della caduta, l'assicurato ha riportato contusioni alla colonna lombo-sacrale e
cervicale, senza lamentare lesioni strutturali a questi livelli, nonché
escoriazioni al labbro superiore con ferita lacero-contusa, al braccio destro,
all’arto inferiore sinistro e al gluteo, così come una dolenzia ai denti del
quadrante superiore sinistro.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una
caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere
considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.
In questa
pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:
" a) Die
bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen
Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,
in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis
fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen
als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989).
Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz
eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus
mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember
1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in
einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten
Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den
schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).
Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an
diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls
als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft
(SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).
Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer
Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine
Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale
Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine
traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem
rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als
Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über
eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur
sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet
(unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als
mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus
einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen
zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es
den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m
hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber
an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T.
vom 20 November 1991)."
(RAMI 1998 cit., consid 3a)
In
un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha
classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media
il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri
circa, riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento
della mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a
sinistra, multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di
agenti chimici.
Il TFA ha
proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8
settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui
l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo
circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita
lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a
sinistra.
Da parte
sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n.
35.1999
, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore,
l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al
massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello
di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e
la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita
lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché
una commozione cerebrale.
Sempre
questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n.
35.2003
, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio
all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito
alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3
metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi
lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione
lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro, in assenza di fratture ossee.
A mente
del TCA, con particolare riferimento alla già menzionata STFA del 27 gennaio
2000.
nella causa P., quello occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni
di grado medio all’interno della categoria media.
In
proposito, occorre tenere conto della tutto sommato modesta gravità del danno
alla salute da lui riportato (se confrontato alla natura delle lesioni
lamentate dagli assicurati nelle fattispecie, elencate nella succitata RAMI
1998.
U 307, in cui la nostra Corte federale ha ammesso l’esistenza di un
infortunio di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi).
L’insorgente,
dopo le prime cure prestategli presso il PS dell’Ospedale regionale di __________,
è stato immediatamente dimesso per fare ritorno al proprio domicilio.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché
possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
L'incidente
non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o
spettacolari.
Del
resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già
menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una
sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato
che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata,
è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha
riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr.
consid. 5b).
La Corte
federale è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 30 novembre
2004.
nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, concernente un assicurato
vittima di una frattura a livello del corpo vertebrale di L1, riportata cadendo
da un’altezza di circa 3.5 metri.
A una identica
conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella
causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato
che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro,
verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni
metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già citata
pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.
Né il
ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Questa Corte
ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga
della cura medica né di un decorso sfavorevole della medesima con rilevanti
complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe
notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta
ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio
assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).
Al
riguardo, il TCA osserva che, a decorrere, al più tardi, dal mese di
novembre 2004, i disturbi denunciati dall’insorgente, in particolare a livello
lombo-sacrale, sono stati giudicati non trovarsi più in nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico del maggio 2003 (cfr. consid. 2.7.1.2.), di
modo che i medesimi ed i provvedimenti terapeutici ad essi connessi, da quel
momento in poi, non possono in ogni caso essere presi in considerazione per la
valutazione dell’adeguatezza.
Comunque,
già precedentemente, a partire perlomeno dal mese di settembre 2003, trascorsi
appena 4 mesi dall’infortunio, la sintomatologia algica presentata da RI 1 era
negativamente influenzata da difficoltà di ordine psichico, così come lo
dimostra il rapporto di uscita 13 novembre 2003 della Clinica di riabilitazione
di __________, specificatamente il referto del 2 ottobre 2003 del dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e della psicologa clinica __________,
dal quale emerge la figura di un assicurato completamente fissato sui propri
dolori e con un’attitudine alla loro ipervalutazione (cfr. doc. 49 e 51).
Nel
prosieguo, si è assistito ad un progressivo degrado dello stato di salute
psichica del ricorrente, tanto da far dire ai sanitari che l’avevano in cura
presso la Clinica di riabilitazione di __________ (luglio/agosto 2004) che la
componente psichica aveva ormai preso il sopravvento su quella organica (cfr.
doc. 97).
D'altronde,
in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha
negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento
delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un
anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza
dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la
situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica
psichiatrica.
Se ne
deduce che l’infortunio del 22 maggio 2003 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto RI 1. In siffatte condizioni,
si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la
responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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