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Decisione

35.2005.36

Assicurato, caduto da un ponteggio alto 4/5 metri, pretende soffrire di disturbi sia organici che psichici. Accertata l'assenza di disturbi somatici al momento della chiusura del caso. Negata la causa

8 agosto 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi lamentati dall'assicurato e lo stato oggettivo.

Per esempio la mancanza quasi totale di forza di

flessione del piede sinistro con però un riflesso achilleo assolutamente

normale, la mancanza di sensibilità alla pianta del piede sinistro con però un

riflesso achilleo assolutamente normale, la mancanza di sensibilità alla pianta

del piede dove però il solletico da fastidio, l'impossibilità di flettere le

anche oltre gli 80° quando però durante l'anamnesi l'assicurato si siede

normalmente sulla sedia con flessione di almeno 90° senza lamentare alcun

dolore.

Per quanto attiene la causalità tra i disturbi

psichici lamentati dall'assicurato attestati sia dal dr. __________ che in

occasione di un consulto psichiatrico effettuato durante l'ultimo soggiorno

alla Clinica di riabilitazione di __________, sarà compito dell'amministrazione

esprimersi sull'adeguatezza tra l'evento del 22.5.2003 e i sintomi stessi

lamentati dall'assicurato."

(doc.

108)

2.7.1.2. Da parte sua,

il TCA, attentamente vagliati gli atti di causa, non ha valide ragioni per

scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, a mente del quale

l'evento infortunistico assicurato ha peggiorato solo transitoriamente la

situazione anteriore, con lo status quo ante/sine raggiunto a far tempo,

al più tardi, dal mese di novembre 2004.

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Questo

Tribunale sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di

circondario dell’CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la

quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore

del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a

contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa

delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente

ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des

Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten

bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation

von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es

sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse

und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nella

concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di

affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale

alle vertebre cervicali e lombo-sacrali e che le alterazioni degenerative

oggettivate a questi livelli (soprattutto in sede lombo-sacrale), sono certamente

preesistenti all’infortunio del 22 maggio 2003.

In primo

luogo, gli esami di RMN 13 giugno 2003 (rachide lombo-sacrale) e 31 ottobre

2003 (rachide cervicale) hanno permesso di escludere l’esistenza di lesioni di

natura post-traumatica, mostrando, per contro, significative alterazioni

degenerative, peraltro a carattere plurisegmentale, soprattutto a livello

lombo-sacrale (cfr. doc. 8: importante spondilodisplasia di tipo Scheuermann al

passaggio dorso-lombare, lesione a livello sacrale sinistra (esclusa un’origine

traumatica di data recente), nonché protrusione a livello del disco

intervertebrale L5-S1, senza segni di compressione radicolare e doc. 47:

raddrizzamento della lordosi nella metà superiore, senza segno per una

pregressa frattura, moderata discopatia allo spazio C4-C5 e discopatia

incipiente agli spazi C5-C6 e C6-C7).

In

secondo luogo, che i reperti messi in luce dalle RMN sono preesistenti

all’evento infortunistico assicurato, è avvalorato dal fatto che è praticamente

impossibile che essi possano essere apparsi nei 22 giorni, rispettivamente, nei

5 mesi circa che separano l’infortunio dall’esecuzione dei menzionati esami strumentali

per immagini.

Del

resto, la preesistenza delle anomalie vertebrali oggettivate, è stata ammessa,

oltre che dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica (cfr. doc. 89, p. 3), anche dal dott. __________, neurochirurgo

privatamente consultato dal ricorrente, il quale, in occasione della visita del

13 gennaio 2004, ha sottolineato come il trauma in discussione, a livello

lombo-sacrale (sede dei principali disturbi), abbia soltanto scatenato

la sintomatologia dolorosa, mentre che, a livello cervicale, esso ha comportato

una semplice contusione delle parti molli (quindi senza interessamento del

rachide in quanto tale):

"

Il paziente lamenta un’emisintomatologia a sx

che non può trovare un riscontro patologico evidente. Il paziente riferisce di

aver contusionato il viso e rotto alcuni denti a sx. In questo caso è ben

probabile che i fastidi parestetici siano in rapporto ad una lesione periferica

sensibile del nervo facciale. Esami radiologici cervicali mostrano un

appiattimento della lordosi fisiologica cervicale, ciò che lascia supporre un

trauma delle parti molli, quindi muscolari e tendinei in sede cervicale.

Infatti lesioni ossee e lesioni discali non sono presenti. A livello

lombare il paziente presenta processi degenerativi sicuramente preesistenti che

dopo il trauma si sono, stando all’affermazione del paziente, manifestati per

la prima volta. Ciò lascia supporre uno scatenamento di questa

sintomatologia in seguito all’infortunio, ma evidentemente sulla base di una

patologia preesistente."

(doc. 73

– la sottolineatura è del redattore)

I

presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti

affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o

peggioramento di lesioni) non appaiono dunque soddisfatti, né per quanto

riguarda la colonna lombo-sacrale, né per quanto concerne quella cervicale.

In

ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore

convenuto era pertanto legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità

naturale trascorsi all’incirca 18 mesi dal sinistro assicurato.

2.7.1.3. Nella

documentazione afferente alla degenza dell’assicurato presso la Clinica di

riabilitazione di __________ (10 settembre-8 ottobre 2003), specificatamente

nel referto 2 ottobre 2003 del neurologo dott. __________, si legge che, in

occasione della caduta del 22 maggio 2003, RI 1 avrebbe riportato anche una

lieve lesione cerebrale (cfr. doc. 50: “Zustand nach Unfall vom 22.05.2003 mit

leichter traumatischer Hirnverletzung, Stadium 1 nach EFNS-Kriterien”).

In

proposito, il TCA ritiene tuttavia che dai restanti atti di causa emergano

elementi tali da far dubitare dell'attendibilità delle indicazioni ivi

contenute, dalle quali è pertanto lecito scostarsi.

Intanto,

la risonanza magnetica cerebrale del 23 ottobre 2003 non ha messo in luce alcun

reperto traumatico.

La

piccola lesione extra-assiale in sede frontale destra, è stata ritenuta

compatibile con una cisti aracnoidea (doc. 46), quindi con un reperto di natura

squisitamente morbosa.

D’altro

canto, non risulta che il ricorrente sia stato trattenuto in ospedale in

osservazione neurologica, un procedere che si sarebbe senz'altro imposto

qualora egli avesse effettivamente riportato una commotio cerebri o, a

maggior ragione, una contusio cerebri (cfr., in questo senso, la STFA

del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid. 3.1).

Si evince

infatti che, dopo le prime cure, l'insorgente è stato dimesso dal PS

dell’Ospedale regionale di __________, per fare ritorno al proprio domicilio

(doc. 15).

Inoltre,

l’assicurato medesimo, sentito da un ispettore dell’CO 1 in data 7 luglio 2003,

ha esplicitamente dichiarato che, dopo aver perso l’equilibrio, nel cadere dal

ponteggio su cui si trovava a lavorare, ha cercato di aggrapparsi ai vari

tubolari, arrivando al suolo disteso sul lato sinistro, sopra della terra. Egli

ha peraltro escluso di avere perso conoscenza e, d’altra parte, ha precisato di

non aver riportato alcun danno alla testa (cfr. doc. 12).

Ora, il

TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24,

cresciuta in giudicato, ha ricordato che, per poter ammettere l'esistenza di un

trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia perso conoscenza

e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.),

Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148), ciò che non è stato il caso

nella presente fattispecie.

È vero

che i sanitari del PS dell’Ospedale regionale di __________ hanno refertato

un’escoriazione al labbro superiore ed una dolenzia ai denti del quadrante

superiore sinistro (cfr. doc. 15). , Tuttavia, questa circostanza non consente ancora,

di per sé, di ammettere che Petar Tadic sia rimasto vittima di un trauma

cranio-cerebrale, vista l’assenza di perdita di conoscenza.

Dal suo rapporto

2 ottobre 2003 si evince che il dott. __________ ha posto la diagnosi di

lesione cerebrale basandosi soprattutto sui dati anamnestici fornitigli direttamente

dall’insorgente (cfr. doc. 50: “Er habe noch kurz nach einer Querstange greifen

können, dann sei er jedoch nach unter abgestürzt. Er

habe noch beim Fallen daran gedacht, dass vor dem Gerüst mit etwa 50 cm Abstand

eine Mauer gestanden habe, auf die er nicht fallen wollte. Dann setze seine

Erinnerungen aus, er sei dann später auf dem Boden liegend wieder wach

geworden. (…). Aufgrund der anamnestischen Angaben ist davon

auszugehen, dass der Patient bei dem Unfall eine leichte traumatische

Hirnverletzung erlitten hat“ – la sottolineatura é del redattore), dati che però

contrastano con quanto lo stesso assicurato aveva riferito, tempo prima,

all’ispettore dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. 12).

In questo

contesto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita

una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase che

segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della

sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere

inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid.

3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto

concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza

su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla

paziente stessa).

Da notare ancora che il

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, riferisce che, a

detta del suo paziente, egli sarebbe, citiamo: “… caduto da una impalcatura,

dall’altezza di 5 metri, battendo con la testa contro un muro di beton”, cfr.

doc. 111).

Contrariamente al dott. __________,

il citato psichiatra ha, da parte sua, correttamente affermato di non disporre,

citiamo: “… di dati chiari se vi sia stata una contusione o trauma cranico significativo

(nella prima consultazione si menziona escoriazione al labbro superiore,

dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro, senza chiare indicazioni di

trauma cranico diretto)”.

In conclusione, RI 1 ha quindi riportato, tutt’al più, un trauma cranico semplice, ciò

che non è sufficiente per rendere applicabile la prassi elaborata in materia di

traumi d’accelerazione al rachide cervicale (estesa ai traumi

cranio-cerebrali).

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri

e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece

sufficiente.

Infine,

in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta

Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta".

2.7.1.4. In esito ai considerandi che precedono, questo Tribunale ritiene

dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

Considerandi

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura

del caso da parte dell’CO 1, non presentava più alcun postumo

organico oggettivabile dell'infortunio del 22 maggio 2003.

2.7.2

Affezione psichica

2.7.2.1

RI 1 presenta

certamente delle importanti difficoltà a livello psichico.

La loro

esistenza é stata segnalata, per la prima volta, nell’autunno del 2003, in

occasione della sua degenza presso la __________.

In

quell’ambito, il ricorrente è stato sottoposto ad un consulto psicosomatico che

ha, da una parte, escluso l’esistenza di una diagnosi psichiatrica con valore

di malattia ma che, d’altra parte, ha comunque posto in evidenza una tendenza dell’assicurato

ad ipervalutare la sintomatologia somatica:

"

(...)

Der am 22.05.2003 aus ca. 3 m auf den Rücken

gestürzte 42-jährige Patient zeigt bei anhaltender Schmerzproblematik ein

effektives Hyperarousal. Er hat sich sozial zurückgezogen, gibt eine anhaltende

gedrückte Stimmung und Schlafstörungen in Reaktion auf die anhaltenden

Schmerzen an. In diesem Zusammenhang besteht ein dysfunktionales Überzeugunksund

Bewältigungsmuster mit ausgeprägter Schonhaltung und Selbstlimitierung in allen

Aktivitäten. Es besteht gegenüber jeglicher körperlicher Bewegung die von

Schmerzen begleitet ist eine deutlich ängstliche Einstellung. Auf jegliche

Aktivierungsversuche reagiert der Patient mit Schmerzexazerbation.

Es ha sich beim Patienten offenbar eine

Resignation eingestellt. Er verharrt in einer Passivabwartenden Haltung und

führt die Ursache all seiner körperlichen Beschwerden auf den Unfall und die

anhaltende Schmerzproblematik zurück. Unfallreaktive Symptome wie Depressivität

oder Angst werden nicht genannt, jedoch bleibt eine hypochondrisch anmutende

Besorgnis um den Gesundheitszustand. (...)."

(doc. 49)

Da parte

sua, in data 21 novembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha posto l’indicazione per un sostegno di natura psicologica, visto

l’importante stato di tensione in cui si trovava l’assicurato, “… segno di uno

stato di malessere non riconducibile tuttavia a dei reperti somatici

strutturali definiti” (doc. 53).

Durante

la degenza del luglio/agosto 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________,

i sanitari hanno osservato, citiamo: “… sintomi tipici per PTSD con

iper-arrousal, stato di allerta costante, ritorno dell’infortunio sottoforma di

incubi, flash-back, idee prevalenti, ecc.. In tal senso, il paziente è stato

visitato dal nostro consulente psichiatrico che ha consigliato di introdurre,

accanto al Saroten, Trittico in dose iniziale di 50 mg da portare a 100 mg alla

sera” (doc. 102).

Nel corso

del mese di ottobre 2004, RI 1 è entrato in cura presso il dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In

occasione del primo consulto, lo psichiatra ha indicato che, citiamo: “… il

quadro clinico morfologicamente si presenta come un disturbo depressivo e vi è

presente una significativa menomazione rispetto al precedente livello di

funzionamento. Per completare il quadro sarebbe utile procedere ad un test

neurospicologico breve che intendo proporre al paziente in una successiva

valutazione quando riuscirò a sviluppare un buon ponte di comunicazione con

questo uomo taciturno, malfidente e poco collaborante. In ogni modo, in

occasione della prima valutazione, si intravedono i deficit nell’attenzione e

qualche difficoltà nell’astrazione” (doc. 111).

Per

quanto attiene all’aspetto eziologico, il dott. __________ ha espresso le

seguenti considerazioni:

"

(...)

Il quadro clinico sembra sia insorto in seguito

al trauma e non ha dimostrato segni di miglioramento nemmeno 4 mesi dopo

l'evento traumatico. Indipendentemente se attribuire o no questo quadro morboso

all'infortunio del 22 maggio, ho ritenuto indispensabile aggiungere al

trattamento instaurato del Solian 100 mg, neurolettico atipico che si è dimostrato

finora molto efficace nel trattamento dei disturbi postraumatici di ogni

genere, poco importa se si tratta di disturbo postconcussivo oppure PTSD. Credo

comunque che questa patologia sia insorta con il noto meccanismo che s'incontra

nell'operaio quando dopo un incidente sviluppa una struttura quasi delirante,

con alterazione dell'immagine di sè, perdita di autostima e il terrore che non

sarà più in grado di guadagnarsi da vivere. Così infortunio subìto assume il

valore di un life-event, spesso nelle persone senza alcun precedente

psichiatrico. Forse in questi casi è di estrema importanza instaurare un

trattamento immediato, ma tante volte è molto difficile riconoscere la

sintomatologia e anche un trattamento psichiatrico precoce può soltanto

psichiatrizzare quello che forse non era di pertinenza psichiatrica. Soltanto

un'osservazione longitudinale può definire in che misura l'evento traumatico

sia la causa di questa sintomatologia."

(doc.

111)

Con rapporto del 4 gennaio

2005, lo psichiatra ha segnalato al dott. __________ di avere in sua cura RI 1

“… per disturbi psicologici non ancora ben definiti ed insorti in seguito al

trauma sul lavoro”, disturbi caratterizzati da, citiamo: “un importante tenore

depressivo con ansia, ideazione pessimistica e una buona dose di apatia …”

(doc. 116).

Dalla perizia 22 luglio

2005.

della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, risulta

invece che l’insorgente soffre di una sindrome post-traumatica da stress,

evoluta in uno stato depressivo grave con sintomi psicotici (doc. B, p. 5).

La specialista

interpellata dalla Cassa malati __________ ha, d’altro canto, dichiarato di non

capire, citiamo: “… la chiusura del caso da parte della CO 1 in quanto le

descrizioni fatte dal paziente e dagli attuali psichiatri curanti Dr. __________

di __________ e Dr. __________ di __________ parlano chiaramente nel senso di

una sindrome post-traumatica da stress grave evoluta in una fase depressiva

grave” (doc. B, p. 7).

Tutto ben considerato, questa

Corte è dell’avviso che, in particolare alla luce delle considerazioni espresse

dalla dott.ssa __________ nel suo rapporto peritale del 22 luglio 2005, possa

essere riconosciuta l’esistenza di un nesso causale naturale con l’evento

traumatico del maggio 2003.

2.7.2.2

L'esistenza di un rapporto di causalità naturale non è comunque

sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1 in relazione ai disturbi

psichici presentati dall’insorgente.

In

effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale

con l’infortunio assicurato.

Nell'esame

dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso al ricorrente.

La

dinamica del sinistro del 22 maggio 2003 si evince dal rapporto ispettivo del 7

luglio 2003 e, del resto, essa non è stata oggetto di discussione fra le parti:

"

(...)

Il 22 maggio alle 10:45 ca. sul cantiere __________

di __________ lavorava con il collega turco (__________...) dal lunedì. Erano

alla fine del lavoro. Dovevano sistemare il tetto a lucernario sopra l'entrata.

C'era un ponteggio a L sulla facciata. Non sa chi

abbia montato quel ponteggio. Era provvisorio e non fissato.

In ogni caso nessuna scala. Ci si arrampicava.

Era sceso per prendere il silicone. È salito

arrampicandosi con della destra il tubo del silicone e a sinistra la

macchinetta per usarlo.

Ad un dato momento appoggiandosi sulla punta del

piede sul tubolare è scivolato il piede e non è riuscito a trattenersi. Sarà

caduto tra i 4 e i 5 metri. Ha cercato di affrancarsi come poteva ai vari

tubolari ed è arrivato per terra disteso sul lato sinistro per fortuna sopra

della terra. (...)"

(doc. 12)

A causa

della caduta, l'assicurato ha riportato contusioni alla colonna lombo-sacrale e

cervicale, senza lamentare lesioni strutturali a questi livelli, nonché

escoriazioni al labbro superiore con ferita lacero-contusa, al braccio destro,

all’arto inferiore sinistro e al gluteo, così come una dolenzia ai denti del

quadrante superiore sinistro.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una

caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere

considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

In questa

pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

" a) Die

bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen

Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,

in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis

fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen

als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989).

Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz

eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus

mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember

1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in

einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten

Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den

schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).

Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an

diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls

als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft

(SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).

Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer

Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine

Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale

Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine

traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem

rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als

Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über

eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur

sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet

(unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als

mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus

einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen

zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es

den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m

hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber

an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T.

vom 20 November 1991)."

(RAMI 1998 cit., consid 3a)

In

un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha

classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media

il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri

circa, riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento

della mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a

sinistra, multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di

agenti chimici.

Il TFA ha

proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8

settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui

l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo

circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita

lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a

sinistra.

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n.

35.1999

, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore,

l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al

massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello

di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e

la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita

lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché

una commozione cerebrale.

Sempre

questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n.

35.2003

, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio

all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito

alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3

metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi

lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione

lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro, in assenza di fratture ossee.

A mente

del TCA, con particolare riferimento alla già menzionata STFA del 27 gennaio

2000.

nella causa P., quello occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni

di grado medio all’interno della categoria media.

In

proposito, occorre tenere conto della tutto sommato modesta gravità del danno

alla salute da lui riportato (se confrontato alla natura delle lesioni

lamentate dagli assicurati nelle fattispecie, elencate nella succitata RAMI

1998.

U 307, in cui la nostra Corte federale ha ammesso l’esistenza di un

infortunio di grado medio, al limite della categoria degli infortuni gravi).

L’insorgente,

dopo le prime cure prestategli presso il PS dell’Ospedale regionale di __________,

è stato immediatamente dimesso per fare ritorno al proprio domicilio.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In

concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

L'incidente

non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o

spettacolari.

Del

resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già

menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una

sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato

che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata,

è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha

riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr.

consid. 5b).

La Corte

federale è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 30 novembre

2004.

nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, concernente un assicurato

vittima di una frattura a livello del corpo vertebrale di L1, riportata cadendo

da un’altezza di circa 3.5 metri.

A una identica

conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella

causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato

che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro,

verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni

metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già citata

pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.

Né il

ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Questa Corte

ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga

della cura medica né di un decorso sfavorevole della medesima con rilevanti

complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe

notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta

ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio

assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

Al

riguardo, il TCA osserva che, a decorrere, al più tardi, dal mese di

novembre 2004, i disturbi denunciati dall’insorgente, in particolare a livello

lombo-sacrale, sono stati giudicati non trovarsi più in nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico del maggio 2003 (cfr. consid. 2.7.1.2.), di

modo che i medesimi ed i provvedimenti terapeutici ad essi connessi, da quel

momento in poi, non possono in ogni caso essere presi in considerazione per la

valutazione dell’adeguatezza.

Comunque,

già precedentemente, a partire perlomeno dal mese di settembre 2003, trascorsi

appena 4 mesi dall’infortunio, la sintomatologia algica presentata da RI 1 era

negativamente influenzata da difficoltà di ordine psichico, così come lo

dimostra il rapporto di uscita 13 novembre 2003 della Clinica di riabilitazione

di __________, specificatamente il referto del 2 ottobre 2003 del dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e della psicologa clinica __________,

dal quale emerge la figura di un assicurato completamente fissato sui propri

dolori e con un’attitudine alla loro ipervalutazione (cfr. doc. 49 e 51).

Nel

prosieguo, si è assistito ad un progressivo degrado dello stato di salute

psichica del ricorrente, tanto da far dire ai sanitari che l’avevano in cura

presso la Clinica di riabilitazione di __________ (luglio/agosto 2004) che la

componente psichica aveva ormai preso il sopravvento su quella organica (cfr.

doc. 97).

D'altronde,

in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha

negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento

delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un

anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza

dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la

situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica

psichiatrica.

Se ne

deduce che l’infortunio del 22 maggio 2003 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto RI 1. In siffatte condizioni,

si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la

responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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