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35.2005.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire se l’assicurata ha diritto a ulteriori

prestazioni assicurative, in relazione alla diagnosticata ernia discale

cervicale, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione

competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione

competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se

l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurata al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto l’11 agosto

2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Il TCA deve valutare se la nota ernia discale si trova in una

relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del mese di

agosto 2003.

L’assicuratore

LAINF convenuto lo nega riferendosi alla valutazione contenuta,

rispettivamente, nei rapporti 19 ottobre 2004 e 19 settembre 2005 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, secondo il quale l’evento infortunistico dell’11 agosto

2003 non può aver causato la citata patologia discale, tenuto conto che gli

esami clinici e strumentali non hanno messo in luce alcuna lesione strutturale di

natura post-traumatica, ma unicamente delle alterazioni degenerative, nonché del

periodo di latenza con cui si è palesata la sintomatologia neurologica:

"

L'assicurata è portatrice di una netta

discopatia C6/C7 con protrusione discale mediana e paramediana a sinistra di

natura degenerativa pure con fenomeno di vacuum intradiscale.

Il carattere puramente degenerativo dell'affezione

viene anche documentato dalla presenza di alterazioni spondilosiche reattive

anteriori (C6/C7).

Computer- tomograficamente (26.4.2004) si nota

pure una discopatia/protrusione discale a livello C5/C6, tuttavia di entità

molto minore.

Per contro, nonostante tutti gli esami clinici e strumentali

finora effettuati, non é stato possibile documentare alcuna lesione strutturale

post-traumatica, per cui la sintomatologia invalidante fatta valere dall'assicurata

e l'affezione spondilosica/discopatia non può essere messa in relazione

causale con l'iniziale distorsione della colonna cervicale

(dell'11.8.2003)."

(doc. 21)

"

L'assicurata, un giorno dopo la caduta dalla

scale è stata vista la Pronto Soccorso (di __________), senza che furono

descritti dei deficit neurologici o segnalati da parte dell'assicurata dei

sintomi neurologici.

L'assicurata ha ripreso il lavoro in misura del

100% entro un mese.

Indubbiamente il curante non avrebbe

disposto una tale percentuale, se la signora RI 1 avesse fatto valere dei

sintomi come parestesie ecc..

Per contro l'assicurata già al momento

dell'infortunio era portatrice (vedi la documentazione radiologica iniziale) di

una netta discopatia C6/C7 con note di spondilosi, ciò che combacia sia con la

presenza di ernia discale mediana e paramediana a destra C6/C7 (TAC del

26.4.2004) nonché con la protrusione discale C5/C6.

Sono molteplici gli elementi che documentano la mera

origine degenerativa di quest'affezione e non un'ezologia traumatica.

Indubbiamente in un tale caso la documentazione

medica non rimarrebbe silente per un mese intero, tanto meno sarebbe possibile

una ripresa lavorativa (prima documentazione di sintomatologia neurologica solo

Considerandi

10.

mesi dopo l'infortunio iniziale!).

Anche un fenomeno di vuoto nello spazio

intersomatico C6/C7 dà prova di un processo degenerativo importante da tempo.

Il curante, a sostenimento di una casualità

diretta fra l'infortunio dell'agosto 2003 e i disturbi attuali (dicembre 2004)

si basa unicamente sul principio del "post hoc, ergo propter hoc",

come fu già specificato nell'apprezzamento medico del 7.2.2005.

Anche la dr.ssa __________ con il suo rapporto

del 16.8.2005, si basa essenzialmente sul medesimo principio, confrontata

d'altronde con un'assicurata in fase post-operatoria (operazione del

23.6

), per cui "l'esame obiettivo" non contribuisce nulla alla

definizione del nesso causale.

Ella postula che il "trauma al rachide

cervicale" sia stato "produttivo di erniazione del disco intervertebrale

C6/C7 a destra", tuttavia senza fornire un'argomentazione

medico-scientifica plausibile.

Anzi, contrariamente a quanto sostenuto dalla

dr.ssa __________ non corrisponde alla realtà che nella maggior parte

delle ernie discali fuoriesce il materiale del nucleo polposo sospinto,

come in questo caso dall'incremento pressorio locale indotto dal brusco

trauma.

Al contrario, un tale avvenimento è estremamente

raro, accompagnato da una sintomatologia radicolare acuta nonché da

risultati strumentali (TAC/MRI) diversi (edema, rottura legamentare ecc.).

Tutti questi criteri morfologici, cronologici e

topografici, contrariamente a quanto sostenuto dalla dr.ssa __________, non

sono soddisfatti, per cui la natura post-traumatica postulata rimane altamente

ipotetica."

(doc. 37)

La tesi

difesa dall’Istituto assicuratore è contestata da RI 1, la cui posizione risulta

supportata dalle certificazioni della dott.ssa __________, attiva presso la

Clinica di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ e della

dott.ssa __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia a __________.

Queste,

in effetti, le considerazioni contenute nel referto 1° giugno 2005 della

dott.ssa __________:

" La pz. fino all'agosto 2003 non ha mai presentato problemi al

rachide cervicale né ha presentato difficoltà sul lavoro per tali motivi. In

seguito a caduta dalle scale di casa il giorno 11 agosto si è verificata una

distorsione del rachide cervicale con dolore locale. Trascorso il mese di

riposo la pz. ha iniziato l'usuale attività lavorativa e con questa è comparsa

oltre alla cefalea una cervicobrachialgia

destra ingravescente e resistente alle comuni terapie tale da compromettere la

sua capacità lavorativa con riduzione del tempo di lavoro al 50%.

Per chiarire il problema clinico la pz. ha eseguito Rx cervicale (

aprile 2004) che mostrava rachide cervicale rettilinizzato

e discopatia C6/C7 con spondilosi reattiva; sempre ad aprile 2004 è stata

eseguita una TAC cervicale che ha mostrato minima protrusione ad ampio

raggio C5/C6 maggiore a destra ed ernia discale mediana e paramediana destra C6/C7 con vacuum discale e

probabile frammento discale anche nel

forame di coniugazione a sinistra. La pz. ha eseguito visite

neurochirurgiche che hanno confermato la presenza di deficit radicolari a

destra senza segni di liberazione piramidale.

Su consiglio del Neurochirurgo la pz. eseguiva inoltre una RMN cervicale (

gennaio 2005) che ha confermato la presenza di ernia C6/C7 paramediana destra

con riduzione degli spazi subaracnoidei anteriori, assenza di lesioni

intramidollari e perdita della fisiologica lordosi.

La pz. presenta ancora

cervicobrachialgia destra con dolori cefalalgici e a seguito di questi disturbi

la sua capacità lavorativa è risultata compromessa fino al punto di

giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro nell'agosto 2004. Attualmente

la pz., nonostante terapia medica e

fisioterapia, la sintomatologia dolorosa è presente e la pz. al minimo sforzo

presenta riacutizzazione dei problemi; alla luce di questo la pz. si è ora

decisa al trattamento chirurgico proposto conscia dei rischi e dei benefici

dello stesso.

In riferimento a quanto scritto

nella relazione stilata dalla CO 1 nel

marzo 2005, oltre a segnalare che il relatore ha focalizzato il problema sul

lato sinistro invece che su quello effettivamente coinvolto sia per

sintomatologia che per immagine

radiologica che è sempre stato il destro, è ben evidente il nesso tra il trauma

e la comparsa della sintomatologia

sostenuta dalla presenza di un'ernia cervicale. E' chiaro che alla base della

comparsa dell'ernia vi è una situazione preesistente di degenerazione discale ( come

peraltro rilevabile nella più parte delle ernie discali lombari e cervicali) ma è altrettanto evidente che senza

l'evento accidentale della caduta con distorsione del rachide e conseguente scompenso dinamico ed anatomico

cervicale la pz. avrebbe continuato la sua vita domestica e lavorativa senza

sintomatologia alcuna come rilevabile dalla storia clinica precedente il

trauma. Ritengo quindi alquanto discutibile

la netta posizione di rifiuto evidenziabile nella relazione CO 1 nell'accettare questa tesi; peraltro

sottolineo che il quadro TAC cervicale non mostra presenza di reazione

osteofitaria reattiva di rilevanza tale da

lasciare intendere una degenerazione di vecchia data tale da presumere una

danno discale a livello C6/C7

precedente all'evento traumatico."

(doc. C)

La

specialista in ortopedia privatamente consultata dalla ricorrente si è invece

così espressa nella sua relazione medico-legale del 16 agosto 2005:

"

In base agli elementi anamnestico - clinici e

sulla base delle risultanze obiettive emerse nel corso del presente

accertamento medico-legale, risulta che nel corso dell'infortunio accidentale

del giorno 11.08.2003 la sig.a RI 1 abbia subito un

trauma al rachide cervicale, produttivo di erniazione del disco intervertebrale

C6-C7 a destra: tale patologia è del tutto compatibile con il meccanismo

lesivo, così come descritto, pur in considerazione di un quadro degenerativo

legato all'età, che si può considerare fisiologico. Non vi sono d'altronde

riscontri di una pregressa sintomatologia cervicale da parte della paziente, ed

è altrettanto vero che la maggior parte delle ernie discali sottende ad un

substrato degenerativo in cui la fibre dell'anulus lasciano fuoriuscire

materiale del nucleo polposo sospinto, come in questo caso, dall'incremento

pressorio locale indotto dal brusco trauma.

Risultano pertanto soddisfatti i criteri

cronologici, topografico e di adeguatezza quali - quantitativa, sulla base

della descrizione del trauma, dell'evoluzione della malattia traumatica, degli

esiti degli accertamenti strumentali. Da notare che la discopatia C6-C6 con

osteofitosi reattiva è evidenziata nelle radiografie effettuate 6 mesi dopo il

trauma e non nelle radiografie effettuate dell'immediatezza; ciò a confermare

l'evoluzione sfavorevole del trauma in tale sede, e non una pre-esistenza

patologica."

(doc. G)

2.8

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una

relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco

(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono

cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è

di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.

In questi

casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le

proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.

Qualora

l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata

dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento

traumatico.

Per

contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere

assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella

causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate;

cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente

pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione

espressa dallo specialista consultato dall’CO 1, nella misura in cui egli ha

negato che l’ernia cervicale di cui l’assicurata era portatrice, sia stata causata

dall’infortunio dell’11 agosto 2003.

In

effetti, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti menzionati al

considerando 2.8., ovvero quello della particolare gravità dell’evento

traumatico e della sua idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, fa

difetto.

Il

sinistro occorso alla ricorrente si distingue, in modo chiaro, da quegli

avvenimenti atti a provocare l'insorgere di un'ernia del disco, forniti dalla

dottrina medica a titolo di esempio (salto da un'altezza di 10 metri, caduta

con trasporto di oggetti pesanti, tamponamento a

velocità elevata, …).

Risulta,

inoltre, che quasi tutte le (rare) ernie discali del rachide cervicale

d'origine traumatica sono accompagnate da lesioni ossee (quali lussazioni delle

articolazioni oppure una frattura della colonna), ciò che non è qui manifestamente

il caso (cfr. doc. N).

Del

resto, non può neppure essere ignorato che la stessa dott.ssa __________ ,

specialista in ortopedia e traumatologia, nella sua certificazione del 5

ottobre 2005, ha attribuito all’evento assicurato un ruolo semplicemente

scatenante e, quindi, non causale (doc. M: “Con la presente si ribadisce che,

pur ammettendo un possibile quadro artrosico degenerativo preesistente,

peraltro mai documentato e accertato, e comunque fisiologico per età, e che mai

ha arrecato disturbi alla paziente, (permettendole quindi sempre una attività

lavorativa) l’evento attuale ha sicuramente slatentizzato e scatenato una

patologia dolorosa e un deficit funzionale da comparsa di ernia discale” –

la sottolineatura è del redattore).

D’altro

canto, però, l’apprezzamento del dott. __________ non consente al TCA di

escludere, con la necessaria tranquillità, che l’infortunio assicurato abbia scatenato

l’ernia del disco C6-C7, così come d’altronde fatto valere dalla dott.ssa __________,

e che quindi la responsabilità dell’CO 1 risulti impegnata oltre a quanto da

esso sinora riconosciuto.

Il citato

medico __________ non lo ammette né lo nega, semplicemente egli non si è

pronunciato al riguardo.

In questo

contesto, il TCA osserva che i disturbi al rachide cervicale sono apparsi in

coincidenza con l’evento traumatico in discussione (cfr., al riguardo, la già

citata STFA del 28 luglio 2005 nella causa S., consid. 4.1:

"Vorausgesetzt ist indessen auch dort, dass die Symptome einer

Diskushernie (vertebragenes oder radikuläres Syndrom) unmittelbar nach dem

Unfall aufgetreten (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 193 Erw. 2a mit Hinweis auf das

Urteil S. vom 26. August 1996 [U 159/95;

vgl. auch Debrunner/Ramseier, a.a.O., S. 55 oben)").

Sentita da un ispettore dell’CO 1 in data 7 ottobre 2004,

l’insorgente ha dichiarato di avere immediatamente accusato forti dolori sia

alla colonna cervicale che a quella lombo-sacrale, ma di aver dato poco peso

all’accaduto. È quindi nel corso della notte che è intervenuto un peggioramento

della sintomatologia algica (doc. 15).

Le affermazioni di RI 1 appaiono plausibili e sono confortate dal fatto che, il giorno

successivo all’infortunio, essa è stata costretta a rivolgersi al Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, dove i sanitari hanno

diagnosticato una distorsione cervicale e le hanno prescritto, fra l’altro,

l’utilizzo di un collare morbido (doc. 3).

Con

riferimento alla necessità che esistano dei sintomi "a ponte" fra il

sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza appena citata), quale

presupposto per ammettere un obbligo a prestazioni dell’CO 1, questa Corte

ritiene invece che la fattispecie non sia stata istruita a sufficienza.

Sempre in

occasione della sua audizione del 7 ottobre 2004, la ricorrente ha sostenuto

che, dopo la ripresa lavorativa del settembre 2003, vi è stato un immediato

graduale peggioramento del suo stato di salute, nel senso di una

intensificazione dei dolori al rachide cervicale con irradiazioni all’arto

superiore destro, di avere quindi consultato più volte il suo medico curante,

di aver dovuto interrompere a più riprese l’attività lavorativa e, infine, di

essere persino stata costretta, a contare dal 1° gennaio 2004, a ridurre il

tempo di lavoro (50%).

Nel corso

del mese di aprile 2004, a causa di un nuovo aggravamento, essa è stata

sottoposta, dapprima, a delle radiografie convenzionali (2 aprile 2004), successivamente,

ad un esame TAC (26 aprile 2004), che ha evidenziato la presenza della nota

ernia del disco.

In data 7

giugno 2004, la neurochirurga dott.ssa __________ ha attestato una completa

incapacità lavorativa (doc. 15).

A tal proposito,

il TCA rileva tuttavia che il 13 novembre 2003, l’assicurata stessa ha

dichiarato che la cura medica era terminata già a far tempo dal 15 settembre

2003.

(doc. 10).

D’altra

parte, fra gli atti di causa non vi è traccia di certificati del dott. __________,

curante di RI 1, che confermino l’esecuzione delle pretese ripetute visite

mediche.

Infine,

per quanto riguarda i pretesi periodi d’incapacità lavorativa che, a detta

dell’assicurata, sarebbero stati indennizzati dall’assicuratore malattie del

datore di lavoro, dalla documentazione prodotta dalla __________ si evince che

la sua inabilità avrebbe avuto inizio soltanto nel mese di giugno 2004 (cfr.

doc. 24).

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,

C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha

ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K

665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato

se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di

ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in

violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA

(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’CO 1, affinché, procedendo ad un complemento di istruttoria, chiarisca se è

o meno esistita una chiara sintomatologia a ponte tra l’infortunio dell’11

agosto 2003 e la ricaduta annunciatagli dall’assicurata.

Se ciò

dovesse essere stato il caso, l’Istituto assicuratore dovrà sottoporre la

pratica ad uno specialista in neurochirurgia oppure in ortopedia, allo scopo di

accertare se all’infortunio dell’11 agosto 2003 sia o meno imputabile un ruolo

scatenante per rapporto all’ernia del disco C6-C7.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 10 marzo 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del

considerando 2.10..

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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