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Decisione

35.2005.40

Vittima nel 04/2004 di una scivolata con rottura del tendine lungo del bicipite. Ammesso che l'assicurato aveva ritrovato piena capacità lavorativa dal 02/2005.

9 novembre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 21

aprile 2004, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

2.4. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.5. L'assicuratore

LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio

assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed

adeguato.

2.5.1. In caso di infortunio, il legame

di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113

V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.5.2. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in

fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella

concreta evenienza, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere

se l’CO 1 era o meno legittimato a dichiarare RI 1 totalmente

abile al lavoro a partire dal 1° febbraio 2005.

Non è invece contestata

l’estinzione del diritto alle prestazioni di cura medica, né, tantomeno, il

mancato riconoscimento di un’indennità per menomazione all’integrità.

2.7. Dalle tavole processuali

emerge che, in data 21 aprile 2003, l’insorgente, trattenendosi a una ringhiera

per evitare di cadere dalle scale, si è procurato la rottura del tendine lungo

del bicipite del braccio sinistro, diagnosticata grazie all’esame ecografico

dell’11 maggio 2004 (doc. 2).

Il 13 maggio 2004, l’assicurato

ha consultato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale ha constatato, all’esame clinico, una completa

funzione della spalla sinistra senza segni per una lesione della cuffia

rotatoria, nonché una rottura completa del capoluogo del bicipite.

A quest’ultimo riguardo,

egli ha escluso un approccio chirurgico (doc. 7).

In data 4 giugno 2004, ha

avuto luogo una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, secondo il quale un intervento di

reinserzione prossimale del bicipite nel capo lungo avrebbe un carattere

prettamente estetico.

Egli ha inoltre affermato

che, citiamo: "sicuramente i disturbi di cui soffre il paziente con il

tempo passeranno e quale danno residuale rimarrà una certa qual diminuzione della

forza al braccio sinistro". (doc. 14).

Il ricorrente ha ritrovato

una capacità lavorativa del 50% a decorrere dal 17 luglio 2004 (doc. 17).

In data 28 luglio 2004, RI

1 ha interpellato il

dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche.

Dal

relativo referto si evince che questo sanitario ha sottoposto l’assicurato a sonografia

funzionale del braccio sinistro, esame che ha evidenziato, oltre alla già nota rottura

totale del tendine lungo del bicipite, una rottura parziale intramurale del

tendine del muscolo sovraspinato (lesione non presente in occasione della

sonografia del gennaio 2004).

Egli ha

infine attestato un’inabilità lavorativa del 50% (doc. 26).

Un nuovo

consulto presso il dott. __________ ha avuto luogo il 7 ottobre 2004.

In

quell’occasione, egli ha refertato un problema all’abduzione con Painfull-Arc,

e un test di Jobe dubbioso, nonché una mobilità della colonna cervicale ridotta

minimamente per la rotazione bilaterale.

Il dott. __________

ha inoltre sottolineato la difficoltà a distinguere l’incapacità lavorativa

dovuta alla malattia da quella invece risultante dall’infortunio (doc. 40).

L’artro-risonanza

magnetica 24 novembre 2004 della spalla sinistra, ordinata dall’CO 1, ha messo

in luce unicamente dei segni di tendinopatia del tendine del muscolo sovraspinato,

senza segni per una rottura interessante tutto lo spessore

(doc. 49).

Sempre

nel mese di novembre 2004, RI 1 si è sottoposto anche a un’artro-RMN della

spalla destra, resasi necessaria in ragione della presenza di forti

dolori, la quale ha evidenziato un’importante tendinite del tendine del muscolo

sovraspinato con fissura parziale versante inferiore e borsite sottodeltoidea,

una moderata tendinite del tendine del muscolo infraspinato e sottoscapolare,

nonché un’importante tendinite d’inserzione con edema osseo del tubercolo

maggiore (doc. 55).

In data 3

gennaio 2005, ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

Il

Considerandi

fiduciario dell’CO 1 ha dichiarato l’insorgente totalmente abile a far tempo

dal 7 gennaio 2005 (data che, in sede amministrativa, è stata posticipata al 1°

febbraio 2005), sia nell’originaria attività di copritetto, sia in altre

attività presenti sul mercato generale del lavoro, nonché non più bisognoso di

cure mediche.

All’assicurato

è inoltre stato negato il diritto ad un’indennità per menomazione all’integrità

fisica, posto che alla rottura prossimale del tendine del capo lungo del bicipite

corrisponde una menomazione nettamente inferiore al tasso del 5% previsto dalla

cifra 2 dell’Allegato 3 all’OAINF (doc. 59).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, è stato versato agli atti un rapporto, datato

25.

febbraio 2005, del dott. __________, Capo-Servizio di __________ presso

l’Ospedale regionale di __________, il quale, rispondendo a delle domande

postegli dall’assicurato, ha in particolare quantificato in un 50% la capacità

lavorativa di quest’ultimo, con la possibilità di un miglioramento futuro.

D’altra

parte, il neurologo privatamente consultato da RI 1 ha indicato che una

stabilizzazione dei disturbi è possibile, non escludendo però la persistenza di

postumi permanenti (dolori agli arti superiori, cefalee e stato d’affaticamento

o di precoce esaurimento di fronte al lavoro) (allegato al doc. 71).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora

interpellato il

dott. __________, spec. FHM in chirurgia ortopedica presso la __________, al

quale è stata sottoposta l’intera documentazione, clinica e radiologica.

Il dott. __________,

facendo capo a studi specialistici pubblicati proprio in materia di rottura del

tendine del muscolo bicipite, ha sostenuto che tale patologia comporta una chiara

ma esigua riduzione della forza di flessione a livello del gomito (10% circa),

così come di quella di supinazione a livello dell’avambraccio (20% circa), che

può comunque essere compensata in modo adeguato in un’attività quale quella di

aiuto copritetto:

" In mehreren Aufsätzen haben Klonz und Reilmann

ihre Erfahrungen mit Bicepssehnenrupturen wiedergegeben

(s. Beilagen). Die Autoren haben umfangreiche Daten gesichtet und die Verläufe

und Ergebnisse an 77 konservativ und 164 operativ behandelten Rupturen

zusammengetragen. Einen direkten Vergleich

zwischen operativ und konservativ konnten sie nur bedingt ziehen. Immerhin: Die operative Behandlung bringe einen

geringen aber nachweisbaren Kraftgewinn in der Grössenordnung von 5 bis 20 %.

Somit sei die operative Behandlung jungen Patienten zu empfehlen, bei

älteren Patienten müsse abgewogen werden zwischen Bedarf und Möglichkeiten.

Zudem sei zu bedenken, dass Schmerz und Bewegungseinschränkung unabhängig von

der gewählten Therapieform sei. Ursache dafür sei in der Regel zusätzliche

Pathologie des subacromialen Raumes. Die

Beweglichkeit unterscheide sich nicht durch die gewählte Therapieform

"operativ/konservativ". Das kosmetische Resultat lasse sich

indessen sehr gut durch eine Operation wieder

herstellen.

Anhand von mehreren

Studien wurde die Kraftminderung für die Ellbogenflexion ohne operative Behandlung in der Grössenordnung von

8.

bis 16 %, diejenige der Vorderarmsupination auf 10 bis 21 % ermittelt (im Gegensatz/Vergleich dazu:

Kraftminderung bei nicht operierter Ruptur der distalen Bicepssehne (d.h. beider Bicepssehnen) für Flexion um einen Drittel

und für Supination um über 50 %). Insbesondere die

Ausdauerkraft werde durch die Operation verbessert, die Kraft für Schulterabduktion aber eher verschlechtert.

Diese Zahlen spiegeln

wider, was an Krafteinbusse nach einer Ruptur der proximalen langen Bicepssehne

erwartet werden muss. Diesem Aspekt ist bei der Einstufung der Gebrauchbarkeit

des Armes durchaus ausreichend und klar Rechnung getragen

worden, das heisst es wurde davon ausgegangen,

dass die Beugekraft im Ellbogen rund 10 und die Supinationskraft rund 20 % niedriger geworden sind.

Aus den bisherigen Ausführungen geht somit hervor,

dass Herr RI 1 seine lange Bicepssehne an typischer Stelle gerissen hat. Das

Ereignis, welchem die Ruptur der Sehne zugeschrieben wird hat zu keinen anderen

Schäden an der Schulter geführt und somit beschränkt sich die Zuständigkeit der

CO 1 ausschliesslich auf die

Bicepssehnenruptur. Wie aus den Ausführungen und den beiliegenden Publikationen

überdies deutlich hervorgeht, führt der Funktionsverlust der langen Bicepssehne

zu einer eindeutigen aber geringen Einschränkung der Beugekraft im Ellbogen und

der Supinationskraft im Vorderarm, zu einem Kraftverlust welcher aber noch in ausreichender

Weise für eine Tätigkeit wie Hilfsdachdecker oder anderen von Dr. __________

beschriebenen Beschäftigungen kompensiert

werden kann. Dies wird nicht zuletzt dadurch plausibel, dass man sich bei Herrn

RI 1 entschlossen hat, die Bicepssehne nicht wieder operativ zu

reinserieren; Ein invalidisierender Kraft- und Funktionsverlust würde selbstverständlich

angesichts der möglichen operativen Behandlungsmethoden

nicht akzeptiert." (doc.

77)

2.8

Nella sua impugnativa, l’assicurato, con riferimento alle

certificazioni rilasciate dai suoi medici curanti, fa valere che i disturbi da

lui lamentati gli impedirebbero di svolgere la sua abituale professione (cfr.

consid. 1.3.).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dagli

specialisti interpellati dall’assicuratore LAINF convenuto, secondo cui RI 1 presenta

una totale capacità lavorativa nella sua attività di aiuto copritetto

(cfr. doc. 59 e 77), possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno

2001.

nella causa G., I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Questa Corte osserva che

la tesi secondo la quale la rottura prossimale del tendine del bicipite

brachiale non pregiudica la ripresa di un’attività lavorativa, è senz’altro plausibile

ed è avvalorata, oltre che dai risultati delle misurazioni eseguite dal medico __________

in occasione della visita di controllo del

3.

gennaio 2005 (cfr. doc. 59, p. 3s.),

anche dalla certificazione

5.

giugno 2004 del chirurgo della mano dott. __________ (doc. 14: "Dal

profilo funzionale concordo con quanto detto dal Dr. __________: non si può

fare nulla. Sicuramente i disturbi di cui soffre il paziente con il tempo

passeranno e quale danno residuale rimarrà una certa qual diminuzione della

forza al braccio sinistro" – la sottolineatura è del redattore),

rispettivamente, dalla letteratura medica allegata all’apprezzamento 31 marzo

2005.

del dott. __________, dalla quale emerge che i postumi residuali

successivi alla rottura del capo lungo del bicipite sono di gravità modesta,

sia sul piano dei dolori che su quello della perdita di forza (doc. 74-76).

Considerazioni analoghe si

ritrovano pure sul sito internet www.laspalla.org del dott. F. Postacchini,

Professore ordinario di ortopedia e traumatologia presso l’Università di Roma

"La Sapienza", in cui si legge che, citiamo: "in pazienti con

rottura del tendine (del bicipite, n.d.r.), quelli non operati non hanno

dolori, recuperano una articolarità completa, ma talora non la piena forza

dell’avambraccio in supinazione (movimento che si esegue volgendo il palmo

della mano verso l’alto)".

Oltre a ciò, nella

concreta evenienza, occorre pure tenere in considerazione che interessato

dall’infortunio del mese di aprile 2004, è stato il braccio adominante (ossia

il braccio sinistro in un assicurato destrimane), aspetto che contribuisce a

mitigare gli effetti negativi del danno alla salute sull’esigibilità

lavorativa.

Il TCA non ignora che il

dott. __________, ancora nel mese di aprile 2005, ha attestato un’inabilità

lavorativa del 50%

(cfr. doc. A 2).

Tuttavia, alla sua

certificazione non può essere riconosciuto un valore probante sufficiente.

Il dott. __________,

specialista in medicina generale e, pertanto, non particolarmente qualificato a

pronunciarsi nella materia che qui interessa, si è infatti pronunciato a

proposito della capacità lavorativa di RI 1 in maniera del

tutto astratta, senza fornire la benché minima motivazione.

Del

resto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni

del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella

causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2;

R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

L’insorgente ha pure fatto riferimento al referto 25 febbraio 2005

del dott. __________, neurologo, il quale ha valutato al 50% la sua capacità

lavorativa residua (allegato al doc. 71).

Secondo questo

Tribunale, l’assicurato non ha verosimilmente consultato il citato specialista

in neurologia in relazione alle sequele della rottura del tendine del

bicipite, visto che tale patologia non è di pertinenza di

questa branchia della medicina.

È per

contro probabile che il dott. __________ sia stato interpellato per i disturbi

connessi all’affezione del rachide cervicale, problematica che non riguarda

tuttavia più l’CO 1 (cfr. decisione su opposizione del 22 aprile 2004,

cresciuta in giudicato incontestata; doc. 69 - inc. CO 1 2).

In questo

contesto, è utile rimarcare che, con scritto del

25.

gennaio 2005, RI 1 aveva informato l’assicuratore convenuto di lamentare

gravi problemi alla colonna cervicale con disturbi del sonno e della

concentrazione, secondo lui ancora riconducibili all’incidente stradale del 18

luglio 2003, all’origine di una completa inabilità lavorativa, attestata dal dott.

__________ (doc. 90 e allegato – inc. CO 1 2).

In esito a quanto precede,

la valutazione espressa dal

dott. __________ non appare suscettibile di scalfire il valore probante dei

rapporti dei dottori __________ e __________, nella misura in cui il neurologo

ha preso in considerazione dei disturbi estranei al sinistro del 21 aprile

2004.

La medesima conclusione si

impone anche per i referti del dott. __________.

È vero che, in data 28

luglio 2004, il sanitario aveva certificato un’inabilità lavorativa del 50%

(doc. A 3, già presente nell’incarto INSAI).

Al riguardo, occorre

rilevare che, successivamente, in occasione della consultazione del 7 ottobre

2004, lo stesso

dott. __________ ha sì confermato un’incapacità del 50%, tuttavia egli ha pure osservato

che, citiamo: "diventa difficile capire quanto questo 50% dipenda dalla

malattia e quanto dall’infortunio, per cui consiglio una visita presso di

voi" (doc. 40).

Quando parla di "malattia",

il reumatologo si riferisce alla problematica cervicale, la quale, nel mese di

gennaio 2005, si trovava all’origine di un’incapacità lavorativa completa,

secondo quanto attestato dal dott. __________ (doc. 90 e allegato – inc. INSAI

2).

Inoltre, il 18 gennaio

2005, il dott. __________ - dopo aver precisato che alla nozione di "rottura

transmurale parziale" corrisponde una minima riduzione del diametro del

tendine senza interruzione della continuità, ossia grosso modo lo stesso

reperto evidenziato dall’artro-RMN del 24 novembre 2004 - ha dichiarato di non essere

intenzionato a discutere le conclusioni del medico di circondario dell’CO 1

(doc. 63).

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei modi e

nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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