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Decisione

35.2005.41

Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Negata l'esistenza di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova. Revisione rifiutata.

13 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.

Per

quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o

fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al

momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a

detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.

In

sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti

ma pure ad accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova

perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,

piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la

base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione

non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti,

delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la

circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti

nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto

sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o

rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2,

293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1).

Considerandi

2.6

Nella

concreta evenienza, l’istante pretende che il mal di testa di cui soffre venga

assunto dall’Istituto assicuratore convenuto, quale conseguenza naturale dell’evento

infortunistico assicurato.

In questo

ordine di idee, essa ipotizza che le citate cefalee potrebbero essere

imputabili alle lesioni dentarie e alle ferite all’interno della bocca,

riportate in occasione del sinistro del mese di novembre 1964.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale deve nuovamente constatare che, come già era

stato il caso per le precedenti domande di revisione, RI 1 non ha fornito

alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far

apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla

base della sentenza di cui è postulata la revisione.

In

particolare, il fatto che l’infortunio del 9 novembre 1964 le aveva cagionato

un danno all’apparato dentario, nonché delle ferite lacero-contuse al volto,

era già noto al neurologo dott. __________, autore del referto peritale del 3

maggio 1984 (doc. 15), sulla cui base il TCA aveva negato l’eziologia

traumatica ai disturbi neurologici lamentati, segnatamente alle cefalee a

carattere emicranico (doc. 32).

Questo

Tribunale ritiene infine utile sottolineare che quale mezzo giurisdizionale straordinario,

suscettibile di essere esercitato contro una decisione cresciuta in giudicato, la

domanda di revisione è ricevibile soltanto a severe condizioni. Essa deve non

soltanto essere presentata entro un termine determinato, ma deve pure fondarsi

sui motivi limitativamente previsti dal legislatore, segnatamente l’esistenza

di fatti nuovi o di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 2.5.).

Se così

non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité

de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).

In esito

alle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione presentata da RI 1

non può trovare accoglimento in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’istanza

di revisione é respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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