35.2005.41
Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Negata l'esistenza di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova. Revisione rifiutata.
13 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
35.2005.41
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, TCA
Titolo:
Domanda di revisione di una sentenza del TCA. Negata l'esistenza di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova. Revisione rifiutata.
REVISIONE PROCESSUALE
art. 61 cpv. 1 let. i LPGA
art. 14 let. a LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.41
mm
Lugano
13 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 14 giugno 2005
di
RI 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 6 luglio 1987 da questo Tribunale (INSAI 59/84) nella
causa da lei promossa con ricorso 23 ottobre 1984
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 1984 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 6 luglio 1987, il TCA ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la
decisione emanata il 7 settembre 1984 dall’CO 1 che la assicurava contro gli
infortuni in ambito LAINF.
Il
giudizio di questa Corte è cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. In data 2
settembre 1998, l'assicurata ha domandato la revisione della pronunzia citata,
postulando essenzialmente “il riconoscimento del mio stato d’invalidità”.
Con
giudizio del 19 novembre 1998, il TCA ha integralmente respinto l'istanza di
revisione.
Il
successivo ricorso al TFA è stato dichiarato irricevibile, non avendo
l'assicurata provveduto a versare l'anticipo richiestole.
1.3. Il 4 luglio
2001, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione, mediante la
quale ha chiesto al TCA di "riprendere nuovamente in esame il mio caso,
…" alla luce delle indicazioni contenute in un certificato, datato 7
giugno 2001, dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________.
L’istanza
di revisione è stata respinta con sentenza del 24 luglio 2001, confermata dal
TFA con giudizio del 13 maggio 2002.
1.4. In data 14
giugno 2005, RI 1 ha chiesto a questa Corte di, citiamo: "valutare le
stesse radiografie (n.d.r.: quelle concernenti i denti danneggiati
nell’infortunio del 9.11.1964) e prendere in considerazione che i miei disturbi
e continui mal di testa, che siete già a conoscenza, potrebbero essere a causa
della rottura dei denti e delle ferite all’interno della bocca dello stesso
infortunio” (I).
Con il
complemento del 1° luglio 2005, l’assicurata ha versato agli atti un disco
floppy su cui è stata salvata una radiografia panoramica delle arcate dentarie
e ha chiesto di valutare se, citiamo: “la rottura dei denti potrebbe essere la
causa dei miei disturbi (forti mal di testa e vertigini)” (III).
1.5. L’CO 1, in risposta,
ha postulato un’integrale reiezione dell’istanza di revisione del 14 giugno
2005 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (V).
1.6. In replica, RI
1 ha ancora formulato le osservazioni seguenti:
"
A tal proposito non riesco a capire:
1)
tutta la documentazione dell’incidente è in possesso CO 1 di __________ dove
certifica che sono stata ricoverata una settimana all’Ospedale __________ di __________,
con la diagnosi: ferita da taglio al volto di 8 (otto) cm, rottura dei denti,
sutura all’interno della bocca. E il tribunale pretende nuove prove?
Tutto quello che ho
ripetuto in questo scritto, penso sia sufficiente a dimostrarvi le prove che
voi chiedete. Quando sono stata dimessa dall’ospedale, ero giovanissima (avevo
18 anni) non davo importanza ai miei disturbi, la cicatrice che tutt’ora è
visibile non mi comporta nessun disagio estetico, quello che mi fa stare male,
e non poco, sono i continui mal di testa che mi fanno vivere male. E su questo
che chiedo giustizia.
2)
in riferimento alla perizia del Dott. __________, forse quel giorno non mi
sono spiegata bene a far capire al Dott. __________ i miei disturbi. Però in
conclusione il Dott. non escludeva la predisposizione all’emicrania.
3)
In data 28/09/2001 ho provveduto a spedire 667.000 lire (in valore 500
franchi) per le spese richiestomi dal tribunale di __________ per far valere i
miei diritti. A tal fine chiedo che la pratica venga accettata e non respinta.
Penso infine di essere stata molto chiara al vostra scritto.”
(VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se è o meno fondata la
pretesa revisione della pronunzia 6 luglio 1987 di questa Corte, si determinano
comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53
del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione
competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se
l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurata al momento della domanda di prestazioni, è
l’CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,
consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
Le norme
di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR
2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del
27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b).
Nel caso
in esame, la domanda di revisione formulata dall’assicurata è posteriore
all’entrata in vigore della LPGA.
Di
conseguenza, in casu, tornano applicabili le disposizioni di diritto
procedurale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Giusta
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente,
l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma
dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.5. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno
considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella
procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
Fatti
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.
Per
quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o
fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a
detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova
perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono,
piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la
base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione
non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti,
delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la
circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti
nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto
sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o
rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2,
293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1).
Considerandi
2.6
Nella
concreta evenienza, l’istante pretende che il mal di testa di cui soffre venga
assunto dall’Istituto assicuratore convenuto, quale conseguenza naturale dell’evento
infortunistico assicurato.
In questo
ordine di idee, essa ipotizza che le citate cefalee potrebbero essere
imputabili alle lesioni dentarie e alle ferite all’interno della bocca,
riportate in occasione del sinistro del mese di novembre 1964.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale deve nuovamente constatare che, come già era
stato il caso per le precedenti domande di revisione, RI 1 non ha fornito
alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far
apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla
base della sentenza di cui è postulata la revisione.
In
particolare, il fatto che l’infortunio del 9 novembre 1964 le aveva cagionato
un danno all’apparato dentario, nonché delle ferite lacero-contuse al volto,
era già noto al neurologo dott. __________, autore del referto peritale del 3
maggio 1984 (doc. 15), sulla cui base il TCA aveva negato l’eziologia
traumatica ai disturbi neurologici lamentati, segnatamente alle cefalee a
carattere emicranico (doc. 32).
Questo
Tribunale ritiene infine utile sottolineare che quale mezzo giurisdizionale straordinario,
suscettibile di essere esercitato contro una decisione cresciuta in giudicato, la
domanda di revisione è ricevibile soltanto a severe condizioni. Essa deve non
soltanto essere presentata entro un termine determinato, ma deve pure fondarsi
sui motivi limitativamente previsti dal legislatore, segnatamente l’esistenza
di fatti nuovi o di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 2.5.).
Se così
non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).
In esito
alle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione presentata da RI 1
non può trovare accoglimento in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza
di revisione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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