35.2005.43
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20 dicembre 2005Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2005.43
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, TCA
Titolo:
Vittima di incidente stradale,chiede di poter riscattare la sua rendita di invalidità. Definita in un primo tempo ammissibile, domanda viene finalmente rifiutata da assicuratore LAINF.Esame buona fede.Buona fede negata,assenza di un pregiudizio irreparabile. RICORSO TFA RESPINTO (10.7.06 - U 59/06)
BUONA FEDE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 9 COST
art. 35 cpv. 1 + 2 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.43
mm/td
Lugano
20 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna, in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
agosto 1999, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di impiegato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO
1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando
un trauma da decelerazione al rachide cervicale con lesione disco-legamentare
C6-C7 e frattura del processo spinoso di C6.
La CO 1
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le
prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2003, l’assicuratore
infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 50% a
far tempo dal 1° settembre 2003, nonché l’assunzione dei costi di due cicli
annui di fisioterapia in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF (doc. 22).
In data
19 gennaio 2004, la CO 1 ha rilasciato una seconda decisione formale, mediante
la quale ha corrisposto a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del
30% (doc. 26).
Entrambe
le decisioni sono cresciute in giudicato incontestate.
1.3. Nel corso
del mese di novembre 2004, RI 1, per il tramite del suo avvocato, ha chiesto di
poter riscattare la rendita di invalidità ex art. 35 LAINF, facendo valere che
il capitale gli sarebbe servito per rilevare la sua datrice di lavoro, la ditta
__________ (dal 1° luglio 2001), e mettersi in tal modo al riparo da un
eventuale licenziamento (doc. 30).
Con
scritto del 1° dicembre 2004, la CO 1 ha comunicato all’assicurato di ritenere
“ammissibile” la richiesta di riscatto della rendita di invalidità, precisando
che, prima di valutare l’effettivo riscatto, essa avrebbe proceduto ad una
revisione del grado di invalidità (doc. 31).
Con il
“diritto d’audizione” del 28 dicembre 2004, l’assicuratore ha informato
l’assicurato, da una parte, che il grado della sua invalidità sarebbe stato
aumentato al 55%, nonché, d’altra parte, di non ritenere soddisfatti i
presupposti per procedere al postulato riscatto della rendita di invalidità
(doc. 34), aspetto quest’ultimo che è stato in seguito confermato con la
decisione formale del 31 dicembre 2005 (doc. 36).
A seguito
dell’opposizione presentata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 38),
in data 31 marzo 2005, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (doc. 42).
1.4. In data 25
maggio 2005, l’assicurato è stato licenziato dalla ditta __________ con effetto
a far tempo dal 1° agosto 2005 (cfr. doc. 46).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la
retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda al computo del
riscatto della rendita di invalidità e, in via subordinata, che il computo del
riscatto venga disposto direttamente dal TCA, argomentando:
"
9. A norma dell'art. 35 cpv. 1
LAINF il riscatto della rendita è
possibile solo con
il consenso dell'avente diritto e se lo stesso si giustifica a lungo termine
nel suo interesse manifesto. L'assicurato è cosciente del fatto che, di
principio, la dottrina non ammette la possibilità di obbligare il Giudice e
l'assicurazione a disporre il riscatto della rendita. In concreto tuttavia il
quesito non si pone, giacché l'assicurazione aveva già dato il proprio assenso
per l'accoglimento dell'istanza dell'assicurato con scritto 1. dicembre 2004.
In altri termini l'assicurazione non poteva più ragionevolmente revocare la
propria decisione di principio di riscattare la rendita con l'assenso
dell'assicurato, atteso che questa assicurazione era poi stata confermata con
scritto 1. dicembre 2004 (Doc. B) e ribadita nei colloqui che il signor RI 1
ebbe con il signor __________ della CO 1.
Il ricorrente
lamenta la violazione dell'art. 9 Cost. È noto che il cittadino e quindi anche
gli assicurati possono esigere dalle autorità che esse si conformino alle
promesse e alle assicurazioni che sono state fatte loro al fine di non
frustrare l'affidamento che costoro avevano legittimamente riposto in quest'ultime.
In egual misura il diritto alla protezione della buona fede può essere evocato
in presenza di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di evocare
nell'amministrato un'aspettativa legittima (DTF 129 11 381 consid. 7.1;
126 11 387 e rif.). Fra altre condizioni l'amministrazione deve essere
intervenuta nei confronti dell'amministrato in una situazione concreta e quest'ultimo
di aver preso, fondandosi sulle promesse ricevute o sul comportamento
dell'amministrazione, delle disposizioni che non potrebbe modificare senza
patire un pregiudizio (DTF 129 II cit., 121 V consid. 2 a 66/67).
In termini più
generali il principio della buona fede si applica allorché l'amministrazione
crea un'apparenza di diritto sulla quale l'amministrato può adottare un
comportamento che considera conforme al diritto (Moor,
Droit administratif, Vol. I,
ed. 1988, pag. 361).
10.
Diversamente da quanto ha sostenuto l'CO 1 SA, non è stato il ricorrente a
chiedere la revisione della propria rendita (consid. 10 pag. 6). È stata
l'assicurazione che ha anteposto il riesame del grado di invalidità prima di
erogare la prestazione in capitale (cfr. Doc. B). Il signor RI 1 con l'istanza
9 novembre 2004 non chiese la revisione della propria rendita di invalidità (cfr.
Doc. A).
Al riguardo occorre
ricordare che verso la fine del mese di novembre 2004 il signor RI 1 fu
convocato dal signor __________ presso gli uffici dell'CO 1 a __________, il
quale confermò che la richiesta di riscatto della rendita, debitamente
motivata, era stata accolta e che l'assicurazione avrebbe confermato questa
presa di posizione con uno scritto che fu puntualmente intimato al ricorrente
il 1. dicembre 2004 (Doc. B).
In data 17 dicembre
2004 il signor __________ ha riconvocato il signor RI 1 negli uffici dell'CO 1,
confermandogli che i dati che erano stati assunti presso il datore di lavoro in
relazione alla revisione della rendita, avevano consentito di stabilire il
nuovo grado di invalidità che si fissava intorno al 54 %, come pure che dai
calcoli eseguiti, l'importo da riscattare ammontava a ca. Fr. 357'000.--. In
quella sede il signor RI 1 aveva chiesto delle precisazioni intorno al grado di
invalidità che andava arrotondato al 55 % e che il calcolo per il computo
andava fatto tenendo conto del fatto che egli aveva 51 anni e non 52. Era
comunque certo, a quell'epoca, che egli avrebbe potuto riscattare la rendita
per un importo che si aggirava intorno a Fr. 355'000.--/Fr. 360'000.--.
Sulla base di queste
assicurazioni in data 21 dicembre 2004 il signor RI 1 ha confermato per scritto
al suo datore di lavoro l'impegno di ritirare il pacchetto azionario della __________
entro il 15 gennaio 2005. Conseguentemente il rifiuto dell'assicurazione LAINF
ha quindi causato un pregiudizio al ricorrente, specie avuto riguardo a quanto
si dirà nel seguito. Diversamente da quanto pretende l'assicurazione,
l'assicurato non ha anteposto le trattative dell'acquisto del pacchetto
azionario della __________ in maniera frettolosa e prima che la CO 1 si
pronunciasse. Il principio del riscatto della rendita non aveva suscitato
alcuna discussione da parte della CO 1. L'assicurato era certo di poter
esercitare questo diritto con il consenso dell'CO 1.
Non a caso in data 22
dicembre 2004 il signor __________ confermava telefonicamente al signor RI 1
che:
- il grado di invalidità era stato
arrotondato al 55 %;
- per l'anno di
computo si doveva tener conto di 52 anni e che
l'CO 1 avrebbe
continuato a corrispondere la rendita
mensile di
invalidità sino alla fine del mese di maggio del 2005;
- l'ammontare
dell'importo da riscattare sarebbe aumentato un
po' rispetto a quello che era stato
computato in precedenza.
Il signor RI 1 diede
quindi il proprio assenso e il signor __________ confermò, nei giorni a
seguire, che la CO 1 avrebbe provveduto al pagamento del riscatto della
rendita.
In tale ambito il
signor RI 1 riferì altresì al signor __________ di aver confermato il 21
dicembre 2004 alla __________, la sua intenzione di acquistare il pacchetto
azionario di quest'ultima società entro il 15 gennaio scorso.
Nonostante queste
assicurazioni e conferme, la CO 1 non ha mantenuto fede al proprio impegno.
Per contro la __________
in data 17 marzo 2005 ha inviato uno scritto all'assicurato rilevando che
avrebbero concesso ad esso un termine ultimo sino al 15 aprile 2005 per
pronunciarsi sull'acquisto delle azioni. In caso contrario avrebbero dato
seguito ad altre richieste, ponendo in evidenza che la società, in caso di
vendita a terzi, avrebbe avuto bisogno di assumere un dipendente al 100 % per
svolgere l'attuale lavoro del signor RI 1.
11.
Il rischio che era stato ipotizzato dall'assicurato qualche mese fa, si è
ora concretizzato. Difatti in data 24 maggio 2005 la __________ ha sciolto il
rapporto di lavoro con il signor RI 1 (Doc. I). Il licenziamento del signor RI
1 era nell'aria. Come si è avuto modo di spiegare, il ricorrente lavora per la __________
2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio. Questi orari di lavoro creano enormi
problemi al datore di lavoro, il quale non può contare su un dipendente in
maniera continuativa durante tutto l'arco della giornata o, quantomeno, almeno
per mezza giornata. La sua attività è molto dispersiva e poco produttiva per il
datore di lavoro.
Ovviamente il
ricorrente potrebbe mantenere il suo posto di lavoro nell'evenienza in cui egli
fosse posto nelle condizioni di poter acquistare le azioni della __________. A
tal fine questa società ha conferito al suo dipendente un diritto di prelazione
sull'acquisto del pacchetto azionario (cfr. Doc. I), ma se egli non riceverà il
capitale del riscatto della rendita, i suoi sogni svaniranno ed egli sarà
costretto a rimanere in
disoccupazione
per lungo tempo, posto che difficilmente costui potrà reinserirsi nel mondo del
lavoro al 50 % a causa delle affezioni di cui è portatore, e che gli
impediscono di lavorare senza soluzione di continuità durante almeno una mezza
giornata, come pure in relazione alla sua età.
Vi sono invero
molteplici fattori che militano in favore del riscatto della rendita
d'invalidità per poter garantire all'assicurato di mettere in campo tutte le
sue risorse residue, che gli consentono un'attività lavorativa limitata, ma
continua del 50 % ca. in un settore che conosce bene e che gli può garantire
anche in futuro una certa tranquillità e stabilità. La gestione dell'attività
verrebbe affidata ad una delle sue figlie, la quale ha già un ottima esperienza
nel ramo.
Il fatto di detenere
l'intero pacchetto azionario, garantirebbe altresì all'assicurato di mantenere
il proprio posto di lavoro. In questo ramo l'assicurato dispone di ottime
conoscenze e di contatti che gli consentirebbero di arrivare alla quiescenza
con tranquillità.
Per contro ora la sua
prospettiva è quella della disoccupazione e, verosimilmente, quella di rimanere
senza lavoro, vista la sua età e le sue affezioni. La decisione dell'CO 1 è
quindi incomprensibile e finanche prevaricatrice per i suoi progetti futuri.
Non v'è altra soluzione che possa garantire all'assicurato un posto di lavoro
sino al suo pensionamento, se non quella che già è stata prospettata dalla __________.
La __________ è in vendita e se vi saranno altri offerenti sulla piazza, gli
azionisti di questa società non esiteranno a vendere il pacchetto azionario al
primo che accetterà le loro proposte, previa nuova offerta al ricorrente.
12.
Indipendentemente da queste considerazioni, il signor RI 1 è convinto che
egli potrà uscire dall'incubo della disoccupazione solamente nel caso in cui
gli verrà data la possibilità di acquistare una società nella quale egli possa
continuare la sua attività lavorativa. Diversamente egli, con effetto 1. agosto
2005, cadrà inesorabilmente a carico della disoccupazione e poi della pubblica
assistenza. È inaccettabile che la CO 1 frustri questa sua iniziativa
imprenditoriale, benché egli ne abbia le capacità e, soprattutto, le
possibilità. L'acquisto del pacchetto azionario della __________, come pure di
un'altra società, non può entrare in considerazione se non attraverso la
richiesta di un mutuo, che difficilmente gli istituti di credito tendono ad
erogare a soggetti che sono al beneficio di rendite AI. Fra l'altro in quelle
condizioni l'investimento non sarebbe più interessante. Gli interessi
commerciali sul debito sarebbero invero troppo elevati e vanificherebbero le
reali possibilità di guadagno del ricorrente.
13.
Da ultimo, e per completezza, si osserva che l'assicuratore LAINF potrà
anche in futuro controllare il grado di invalidità del suo assicurato. In
questa evenienza anche in futuro il ricorrente eserciterà un'attività
lavorativa da dipendente." (I)
1.6. In risposta,
l’assicuratore LAINF ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.7. In corso di
causa, l’insorgente ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga nuovamente
invitato a produrre l’intero incarto a sua disposizione, senza restrizione
alcuna (V + allegato).
Il 17
agosto 2005, la CO 1 ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (VII).
In data
15 settembre 2005, RI 1 ha ribadito che non tutta la documentazione a
disposizione sarebbe stata prodotta dalla CO 1, pretendendo l’edizione degli
appunti e delle note a lui sottoposte dal collaboratore __________ (IX).
Con
scritto del 26 settembre 2005, l’assicuratore LAINF ha dichiarato di aver già
prodotto tutto quanto a disposizione, proponendo peraltro che __________ venga
sentito quale testimone (XI).
1.8. Il 20
ottobre 2005, la CO 1 ha informato il TCA che, nel frattempo, la ditta __________
è stata dichiarata fallita, motivo per cui la causa andrebbe dichiarata priva
di oggetto (XIII).
L’insorgente
si è pronunciato al riguardo il 4 novembre 2005 (XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. In data 4
novembre 2005, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto che lo scritto 21 settembre
2005 del suo ex datore di lavoro, prodotto dalla CO 1 il 20 ottobre 2005 (cfr.
XIII, doc. 51), venga estromesso dagli atti di causa e restituito
all’assicuratore convenuto, poiché riguarda una lite fra quest’ultimo e una terza
persona, dipendente della __________ (XV).
A
proposito dell’estromissione di documenti prodotti in causa, la II Camera
civile del Tribunale d’appello, con pronunzia del 24 settembre 1973, ha
stabilito che le parti sono libere di produrre in causa tutti i documenti
ritenuti – a ragione o a torto – opportuni per suffragare i fatti e le
allegazioni delle loro memorie. Esse non hanno alcun diritto di chiedere
l’estromissione dagli atti dei documenti prodotti dalla controparte, riservato
il diritto di contestare la rilevanza dell’uno o dell’altro documento ai fini
del giudizio (sentenza citata in B. Cocchi/F. Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad
art. 166, m. 1).
Secondo
Cocchi/Trezzini, ciò vale anche per i documenti la cui produzione viola un
segreto professionale oppure la personalità di una parte o di terzi, o ancora
per documenti ottenuti illecitamente in violazione di normative a carattere
penale (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, ad art. 166, nota
331).
Alla luce
di questa giurisprudenza, non può essere dato seguito alla richiesta di espuntare
dal fascicolo di causa la lettera 21 settembre 2005 della __________, prodotta dalla
CO 1 sub doc. 51.
Questa
Corte non può tuttavia esimersi dal stigmatizzare l’agire dell’assicuratore
LAINF convenuto, il quale avrebbe dovuto evitare di fare apparire le generalità
della dipendente interessata, anonimizzando il documento.
Del resto,
così come verrà meglio dimostrato in seguito, il documento in questione si è
rivelato completamente irrilevante ai fini del giudizio. D’altro canto, il suo tenore
neppure consente di trarre quelle conclusioni che la CO 1 ha preteso anticipare
(cfr. XIII).
Il TCA
provvederà a informare la dipendente della __________ dell’agire
dell’assicuratore convenuto.
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.
25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, considerato che il diritto alla rendita di invalidità,
della quale l’assicurato chiede ora il riscatto, è nato posteriormente al 31
dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se RI 1 ha o meno diritto a
che la CO 1 riscatti la sua rendita di invalidità.
2.4. Giusta
l’art. 35 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità
o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore
alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le
rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il
riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si
giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.
Il
riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità
causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può
pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il
riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla
rendita per i superstiti (cpv. 2).
2.5. Dal tenore
letterale della disposizione succitata si evince che la decisione di riscattare
la rendita di invalidità incombe, in ogni caso, all’assicuratore. Nei casi
importanti (“Negli altri casi”), il suo potere è però limitato dall’esigenza
del consenso dell’assicurato e dalla salvaguardia degli interessi a lungo
termine di quest’ultimo (cfr., in questo senso, RVJ 1985 p. 336ss.).
Tale
interpretazione trova del resto piena conferma nei lavori preparatori e nella
dottrina unanime.
In
effetti, nel suo Messaggio per una legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni del 18 agosto 1976, il Consiglio federale scriveva, a proposito della
norma di cui all’art. 35 del progetto di legge, che, citiamo: “le rendite di un
importo superiore possono essere riscattate unicamente col consenso degli aventi
diritto e degli assicuratori. Questi ultimi, come oggi l’INSAI, non si
esporranno troppo in materia di riscatto di rendite elevate: essi procederanno
al riscatto solo se salvaguardati a lungo termine gli interessi all’assicurato
e se appare garantita l’utilizzazione profittevole del relativo importo” (Messaggio
citato, p. 61 – la sottolineatura è del redattore).
L’art. 35
del progetto di legge è stato approvato dal Parlamento senza modifiche di sorta.
Alfred Maurer
sottolinea che l’assicuratore non è obbligato ad accettare una domanda di
riscatto, poiché esso deve valutare in ogni caso concreto se ciò “si giustifica
a lungo termine nel suo (dell’assicurato) interesse manifesto”, così come lo esige
l’art. 35 LAINF (A. Maurer, Schw. Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1981, Vol
II, p. 484).
Lo stesso
Maurer, a pagina 455 della sua successiva opera “Schw. Unfallversicherungsrecht”,
Berna 1985, è ancora più esplicito, affermando che l’assicurato, citiamo:
“besitzt keinen Anspruch auf Auskauf, da dieser im Ermessen des Versicherers
liegt“.
In questo medesimo senso, si sono pure espressi A. Ghélew, O. Ramelet e
J.-B. Ritter nel loro commentario della LAINF (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 138: “Bien que la loi
ne le précise pas expressément, l’assuré n’a aucun droit à ce que sa rente soit
rachetée. En outre, le juge ne peut contraindre l’assureur à procéder à un tel
rachat …”).
In
esito a quanto precede, occorre concludere che, nella concreta evenienza, RI 1
non può vantare alcun diritto a che la CO 1 proceda al riscatto della sua
rendita di invalidità, così come ha d’altronde lui stesso riconosciuto in sede
di ricorso (cfr. I, p. 4: “L’assicurato è cosciente del fatto che, di
principio, la dottrina non ammette la possibilità di obbligare il Giudice e
l’assicurazione a disporre il riscatto della rendita”).
Pertanto, visto che
l’assicuratore infortuni si è rifiutato di procedere al riscatto della rendita
di invalidità, questa Corte deve esaminare se il diritto al riscatto possa o
meno essere riconosciuto all’insorgente in virtù del principio della buona
fede.
2.6. L'art. 9
Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere
trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. J.
P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).
Il
diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che
l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a
consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le
condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi
così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza:
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
Considerandi
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato a prendere delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid.
3a; RAMI 2000 KV 126, p. 223, KV 133, p. 291 consid. 2a; riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma [DTF
121.
V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate], cfr. Die schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo
2002, ad art. 9 p. 143s; Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, p. 687s).
2.7
Nel
caso di specie, l’assicurato fa valere che l’assicuratore infortuni convenuto,
per il tramite del suo collaboratore __________, responsabile del Servizio
sinistri, gli avrebbe garantito, perlomeno nel suo principio, il diritto di
ottenere il riscatto della rendita di invalidità. Ciò emergerebbe dallo scritto
1° dicembre 2004, inviatogli dalla stessa CO 1 a conferma di quanto convenuto
oralmente in precedenza (I, p. 5: “Il principio del riscatto della rendita non
aveva suscitato alcuna discussione da parte della CO 1. L’assicurato era certo
di poter esercitare questo diritto con il consenso dell’CO 1”).
Sempre secondo
l’insorgente, il (successivo) rifiuto dell’assicuratore di procedere al
riscatto della rendita, gli avrebbe impedito di disporre del capitale
necessario a acquisire la ditta __________ entro il termine
fissatogli dalla medesima, ciò che ha aperto la porta al suo licenziamento (I,
p. 5 e 6: “Sulla base di queste assicurazioni in data 21 dicembre 2004, il
signor RI 1 ha confermato per scritto al suo datore di lavoro l’impegno di
ritirare il pacchetto azionario della __________ entro il 15 gennaio 2005.
Conseguentemente il rifiuto dell’assicuratore LAINF ha quindi causato un
pregiudizio al ricorrente, specie avuto riguardo a quanto si dirà nel seguito.
(…). Il rischio che si era ipotizzato dall’assicurato qualche mese fa, si è ora
concretizzato. Difatti in data 24 maggio 2005 la __________ ha sciolto il
rapporto di lavoro con il signor RI 1. (…). Ovviamente il ricorrente potrebbe
mantenere il suo posto di lavoro nell’evenienza in cui egli fosse posto nelle
condizioni di poter acquistare le azioni della __________. A tal fine questa
società ha conferito al suo dipendente un diritto di prelazione sull’acquisto
del pacchetto azionario (cfr. doc. I), …”).
La CO 1 sostiene invece che
RI 1 non poteva dedurre dallo scritto del 1° dicembre
2004.
-il quale viene definito quale “comunicazione di massima” - “l’integrale
ed incondizionato assenso dell’assicuratore qui convenuto a procedere nel senso
richiesto dall’assicurato” (III, p. 6).
D’altro canto,
l’assicuratore infortuni sottolinea il fatto che il ricorrente non avrebbe
neppure mai intrapreso delle disposizioni irreversibili a lui pregiudizievoli
(III, p. 9).
2.8
Dalle tavole processuali emerge
che l’amministrazione, in data 22 gennaio 2004, si era rifiutata tanto di
procedere al versamento di un’indennità unica in capitale ex art. 23 LAINF,
quanto di riscattare la rendita di invalidità ex art. 35 LAINF (doc. 29). Il 9
novembre 2004, il patrocinatore di RI 1 ha ripresentato alla CO 1 una domanda di
riscatto della rendita (doc. 30).
Il 1° dicembre 2004,
l’assicuratore infortuni convenuto ha quindi inviato all’assicurato uno scritto
del seguente tenore:
" Ci
riferiamo all’infortunio indicato a margine e al suo scritto del 9 novembre
2004.
Le comunichiamo che, dopo discussione del caso con la nostra
direzione, la richiesta di riscatto della rendita in base all’art. 35 cpv. 1
LAINF (Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni) formulata per il
suo cliente è ammissibile.
Le indichiamo comunque che con il riscatto della rendita si
estinguono in linea di massima le pretese dell’avente diritto alla rendita nei
confronti dell’assicurazione contro gli infortuni. Dal momento del riscatto,
l’avente diritto si assume il rischio di un corretto utilizzo della rendita e
dei futuri sviluppi in ordine economico. Il diritto alla compensazione del
rincaro decade.
Prima però d’iniziare a valutare l’effettivo riscatto, vogliamo
attuare una revisione sul grado d’invalidità. Da parte nostra è infatti molto
importante, a più di un anno dall’inizio alla rendita, verificare la situazione
attuale del suo assistito.
Per questo motivo, nei prossimi giorni il nostro ispettore
sinistri prenderà direttamente contatto con il datore di lavoro del signor RI 1
alfine di raccogliere alcune importanti informazioni. Non appena saremo in
possesso di questi atti, riprenderemo contatto con lei." (doc. 31)
L’incontro fra l’ispettore
della CO 1 e il datore di lavoro dell’insorgente ha avuto luogo in data 7
dicembre 2004 (cfr. doc. 32).
Mediante il “diritto di
audizione” del 28 dicembre 2004, l’amministrazione ha quindi comunicato
all’assicurato che il grado della sua invalidità sarebbe stato aumentato dal 50
al 55% a partire dal 1° gennaio 2005 e, d’altra parte, che non erano adempiuti
i presupposti per poter riscattare la rendita di invalidità, siccome, citiamo:
“la richiesta di riscatto formulata per il ritiro dell’attività presso il quale
ora il signor RI 1 è dipendente (gestione e amministrazione di saloni per coiffure),
non è purtroppo da ritenere quale palese interesse a lungo termine
dell’assicurato stesso” (doc. 34).
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte ritiene innanzitutto di non poter seguire la CO 1
nella misura in cui pretende di negare alla sua comunicazione del 1° dicembre
2004, il carattere di una promessa incondizionata a dar seguito al postulato
riscatto della rendita di invalidità.
Dichiarando “ammissibile”
la richiesta formulata da RI 1, l’assicuratore ha manifestato, agli occhi di quest’ultimo,
la propria disponibilità a procedere al riscatto della rendita.
All’affermazione di voler
attuare una revisione sul grado d’invalidità, prima di, citiamo “iniziare a
valutare l’effettivo riscatto”, l’assicurato non poteva attribuire il significato
che la decisione sul riscatto sarebbe stata subordinata all’esito della
revisione del grado di invalidità.
In effetti, posto che la CO
1.
aveva accolto nel suo principio la richiesta di riscatto della rendita di
invalidità, RI 1 poteva (e doveva) ragionevolmente credere che
quest’ultima affermazione riguardasse unicamente le modalità di determinazione della
somma di riscatto, così come d’altronde emerge dalla lettera 21 dicembre 2004
da lui inviata al proprio datore di lavoro (allegato al doc. 37: “…, ho
richiesto il riscatto della rendita all’CO 1, la quale mi ha confermato per
scritto il diritto. Restano con quest’ultima da chiarire due punti circa il
grado e l’anno di età per definire l’importo che già in grandi linee mi è
stato riferito di persona presso i loro uffici” – la sottolineatura è del
redattore).
Tutto ciò
non è comunque ancora sufficiente per tutelare la buona fede del ricorrente,
visto che le condizioni enumerate al considerando 2.6. devono essere
soddisfatte cumulativamente.
Ora, nel
caso di specie, il TCA non ritiene che l’assicurato, fidente nella promessa
ricevuta da parte della CO 1, abbia preso delle disposizioni che non possono
essere revocate senza subire un pregiudizio.
In proposito,
questa Corte osserva che, in data 21 dicembre 2004, quindi dopo aver ottenuto
l’assicurazione che la sua domanda di riscatto era stata nel frattempo accettata,
l’insorgente ha informato la ditta __________, la quale gli aveva precedentemente
accordato un diritto di prelazione, circa la propria intenzione di rilevarne le
azioni entro la metà del mese di gennaio 2005 (allegato al doc. 37: “…, in
riferimento alla prelazione citata a margine, offertami negli ultimi mesi,
vogliate prendere debita nota che sono molto interessato per poter mantenere il
posto di lavoro come impiegato, alle condizioni attuali (2 ore al mattino e due
al pomeriggio) facendo gestire a mia figlia la società e tutte le relazioni con
la marca. (…). Vi prego di pazientare ancora fino alla metà di gennaio 05, per
la conclusione dell’affare. In considerazione dell’impegno dimostrato per la
vostra società, nonostante l’infortunio subito e lo stato attuale d’invalidità,
confido nella vostra comprensione e attesa”).
Da parte
sua, in data 17 marzo 2005, la __________, rilevato che nel frattempo
non si era concretizzato il passaggio di proprietà della società, ha concesso a
RI 1 un ultimo termine, scadente il 15 aprile 2004, per concludere l’affare,
con l’avvertenza che, in caso contrario, necessitando la ditta di un
collaboratore a tempo pieno, egli sarebbe stato verosimilmente licenziato (doc.
40).
Il licenziamento
dell’assicurato ha avuto effettivamente luogo il 24 maggio 2005, con effetto a
far tempo dal 1° agosto 2005 (doc. 46).
Da quanto precede appare
evidente che, a seguito dell’assicurazione ricevuta dal suo assicuratore
infortuni circa il riscatto della rendita di invalidità, RI 1 non ha preso
alcuna disposizione irreversibile.
Il fatto
che l’assicurato, in data 21 dicembre 2004, abbia comunicato alla __________
l’intenzione di acquisire il suo intero pacchetto azionario, non gli ha causato
alcun pregiudizio.
Il
discorso sarebbe stato diverso, ad esempio, se l’assicurato avesse anticipato
l’acquisto delle azioni grazie ad un prestito ottenuto da terzi (con
conseguente obbligo di pagare interessi e ammortamento), contando proprio sulla
somma di riscatto per estinguerlo.
L’esistenza
di una disposizione irreversibile avrebbe anche dovuto essere ammessa se le
parti si fossero accordate nel senso che, in caso di mancata conclusione
dell’affare imputabile al ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto pagare una
penale.
È vero
che, a decorrere dal mese di agosto 2005, l’insorgente ha perso il proprio
posto di lavoro alle dipendenze della ditta __________, tuttavia tale
circostanza non é conseguenza della promessa, non mantenuta, formulata dalla CO
1.
In merito
al pregiudizio irreparabile, quale condizione per tutelare la buona fede, il
TFA, in una recente sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04, ne
ha negato l’esistenza, sulla base delle considerazioni seguenti:
"
2.5
Im Hinblick auf die getroffenen Vorkehrungen
geht jedoch aus den gesamten Akten hervor, dass der Versicherte bereits vor
Beginn seiner Arbeitslosigkeit mit der Planung und Umsetzung der
Betriebsübernahme soweit fortgeschritten war, dass er bei der Anmeldung zum
Leistungsbezug nicht mehr bereit gewesen wäre, dieses Projekt wieder zu Gunsten
einer Arbeitnehmertätigkeit aufzugeben, wie verfügungsweise am 4. Februar 2004
rechtskräftig festgestellt wurde, was zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit
ab Anspruchserhebung (6. November 2003) führte. Wie sich des Weiteren aus dem
Gesuch vom 11. Januar 2004 ergibt, begann der Beschwerdeführer bereits im Juli
2003.
mit der eigentlichen Planung der Zusammenarbeit mit einer Zürcher
Privatbank, welche das selbstständige Tätigsein des Versicherten im
Effektenhandel als Bedingung stellte. Erst als diese Zusammenarbeit gesichert
war, kündigte er seine Arbeitsstelle bei der Firma W.________ und zwar am 30.
September auf den 31. Oktober 2003. Wie im vorinstanzlichen Verfahren
ausgeführt wurde, "war die Planungsphase zum Zeitpunkt des Eintrittes der
Arbeitslosigkeit bereits relativ weit fortgeschritten", sodass die
Gründung einer eigenen Unternehmung auch schon (einen Tag) vor dem ersten
Beratungsgespräch im RAV am 3. Dezember 2003 erfolgte. Der strukturelle Aufbau
dauerte laut Gesuch bis Mitte Januar 2004, am 11. Januar 2004 stand der
Versicherte kurz vor der produktiven Umsetzung, welche - gemäss Einsprache vom
26.
Februar 2004 - am 14. Januar 2004 mit dem Handel von Effekten und
Wertpapieren begann. Ziel der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung war
einzig, eine finanzielle Überbrückungshilfe für die Monate November 2003 bis
Januar 2004 zu erhalten.
Mit Blick auf die in Erw. 2.1 definierte
Planungsphase ist bei dieser Sachlage davon auszugehen, dass selbst bei frühestmöglicher
Gesuchseinreichung am 6. November 2003 (Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung)
das Projekt bereits so weit fortgeschritten war, dass die unternommenen
Anstrengungen über eine blosse Planung hinausgingen und nicht mehr reine
Vorbereitung darstellten, womit auch zu diesem Zeitpunkt dem Gesuch nicht hätte
entsprochen werden können. Daraus ergibt sich, dass die Anrufung des
öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes ins Leere stösst. Zwar war die
falsche behördliche Auskunft allenfalls kausal für eine verzögerte
Gesuchseinreichung; da aber bereits bei frühestmöglicher Geltendmachung kein
materieller Anspruch mehr bestand, erwuchs dem Versicherten daraus kein
Rechtsnachteil."
In conclusione, siccome i cinque presupposti per ammettere la
protezione della buona fede non sono cumulativamente soddisfatti, al ricorrente
non può essere riconosciuto il diritto al riscatto della sua rendita di
invalidità da parte della CO 1.
Egli continuerà dunque a
beneficiare della rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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