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Decisione

35.2005.43

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20 dicembre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle

assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, considerato che il diritto alla rendita di invalidità,

della quale l’assicurato chiede ora il riscatto, è nato posteriormente al 31

dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. L'oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se RI 1 ha o meno diritto a

che la CO 1 riscatti la sua rendita di invalidità.

2.4. Giusta

l’art. 35 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità

o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore

alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le

rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il

riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si

giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

Il

riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità

causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può

pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il

riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla

rendita per i superstiti (cpv. 2).

2.5. Dal tenore

letterale della disposizione succitata si evince che la decisione di riscattare

la rendita di invalidità incombe, in ogni caso, all’assicuratore. Nei casi

importanti (“Negli altri casi”), il suo potere è però limitato dall’esigenza

del consenso dell’assicurato e dalla salvaguardia degli interessi a lungo

termine di quest’ultimo (cfr., in questo senso, RVJ 1985 p. 336ss.).

Tale

interpretazione trova del resto piena conferma nei lavori preparatori e nella

dottrina unanime.

In

effetti, nel suo Messaggio per una legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 18 agosto 1976, il Consiglio federale scriveva, a proposito della

norma di cui all’art. 35 del progetto di legge, che, citiamo: “le rendite di un

importo superiore possono essere riscattate unicamente col consenso degli aventi

diritto e degli assicuratori. Questi ultimi, come oggi l’INSAI, non si

esporranno troppo in materia di riscatto di rendite elevate: essi procederanno

al riscatto solo se salvaguardati a lungo termine gli interessi all’assicurato

e se appare garantita l’utilizzazione profittevole del relativo importo” (Messaggio

citato, p. 61 – la sottolineatura è del redattore).

L’art. 35

del progetto di legge è stato approvato dal Parlamento senza modifiche di sorta.

Alfred Maurer

sottolinea che l’assicuratore non è obbligato ad accettare una domanda di

riscatto, poiché esso deve valutare in ogni caso concreto se ciò “si giustifica

a lungo termine nel suo (dell’assicurato) interesse manifesto”, così come lo esige

l’art. 35 LAINF (A. Maurer, Schw. Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1981, Vol

II, p. 484).

Lo stesso

Maurer, a pagina 455 della sua successiva opera “Schw. Unfallversicherungsrecht”,

Berna 1985, è ancora più esplicito, affermando che l’assicurato, citiamo:

“besitzt keinen Anspruch auf Auskauf, da dieser im Ermessen des Versicherers

liegt“.

In questo medesimo senso, si sono pure espressi A. Ghélew, O. Ramelet e

J.-B. Ritter nel loro commentario della LAINF (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 138: “Bien que la loi

ne le précise pas expressément, l’assuré n’a aucun droit à ce que sa rente soit

rachetée. En outre, le juge ne peut contraindre l’assureur à procéder à un tel

rachat …”).

In

esito a quanto precede, occorre concludere che, nella concreta evenienza, RI 1

non può vantare alcun diritto a che la CO 1 proceda al riscatto della sua

rendita di invalidità, così come ha d’altronde lui stesso riconosciuto in sede

di ricorso (cfr. I, p. 4: “L’assicurato è cosciente del fatto che, di

principio, la dottrina non ammette la possibilità di obbligare il Giudice e

l’assicurazione a disporre il riscatto della rendita”).

Pertanto, visto che

l’assicuratore infortuni si è rifiutato di procedere al riscatto della rendita

di invalidità, questa Corte deve esaminare se il diritto al riscatto possa o

meno essere riconosciuto all’insorgente in virtù del principio della buona

fede.

2.6. L'art. 9

Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere

trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. J.

P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).

Il

diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a

consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le

condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi

così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato a prendere delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 KV 126, p. 223, KV 133, p. 291 consid. 2a; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma [DTF

121.

V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate], cfr. Die schweizerische Bundesverfassung,

Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo

2002, ad art. 9 p. 143s; Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo

2001, p. 687s).

2.7

Nel

caso di specie, l’assicurato fa valere che l’assicuratore infortuni convenuto,

per il tramite del suo collaboratore __________, responsabile del Servizio

sinistri, gli avrebbe garantito, perlomeno nel suo principio, il diritto di

ottenere il riscatto della rendita di invalidità. Ciò emergerebbe dallo scritto

1° dicembre 2004, inviatogli dalla stessa CO 1 a conferma di quanto convenuto

oralmente in precedenza (I, p. 5: “Il principio del riscatto della rendita non

aveva suscitato alcuna discussione da parte della CO 1. L’assicurato era certo

di poter esercitare questo diritto con il consenso dell’CO 1”).

Sempre secondo

l’insorgente, il (successivo) rifiuto dell’assicuratore di procedere al

riscatto della rendita, gli avrebbe impedito di disporre del capitale

necessario a acquisire la ditta __________ entro il termine

fissatogli dalla medesima, ciò che ha aperto la porta al suo licenziamento (I,

p. 5 e 6: “Sulla base di queste assicurazioni in data 21 dicembre 2004, il

signor RI 1 ha confermato per scritto al suo datore di lavoro l’impegno di

ritirare il pacchetto azionario della __________ entro il 15 gennaio 2005.

Conseguentemente il rifiuto dell’assicuratore LAINF ha quindi causato un

pregiudizio al ricorrente, specie avuto riguardo a quanto si dirà nel seguito.

(…). Il rischio che si era ipotizzato dall’assicurato qualche mese fa, si è ora

concretizzato. Difatti in data 24 maggio 2005 la __________ ha sciolto il

rapporto di lavoro con il signor RI 1. (…). Ovviamente il ricorrente potrebbe

mantenere il suo posto di lavoro nell’evenienza in cui egli fosse posto nelle

condizioni di poter acquistare le azioni della __________. A tal fine questa

società ha conferito al suo dipendente un diritto di prelazione sull’acquisto

del pacchetto azionario (cfr. doc. I), …”).

La CO 1 sostiene invece che

RI 1 non poteva dedurre dallo scritto del 1° dicembre

2004.

-il quale viene definito quale “comunicazione di massima” - “l’integrale

ed incondizionato assenso dell’assicuratore qui convenuto a procedere nel senso

richiesto dall’assicurato” (III, p. 6).

D’altro canto,

l’assicuratore infortuni sottolinea il fatto che il ricorrente non avrebbe

neppure mai intrapreso delle disposizioni irreversibili a lui pregiudizievoli

(III, p. 9).

2.8

Dalle tavole processuali emerge

che l’amministrazione, in data 22 gennaio 2004, si era rifiutata tanto di

procedere al versamento di un’indennità unica in capitale ex art. 23 LAINF,

quanto di riscattare la rendita di invalidità ex art. 35 LAINF (doc. 29). Il 9

novembre 2004, il patrocinatore di RI 1 ha ripresentato alla CO 1 una domanda di

riscatto della rendita (doc. 30).

Il 1° dicembre 2004,

l’assicuratore infortuni convenuto ha quindi inviato all’assicurato uno scritto

del seguente tenore:

" Ci

riferiamo all’infortunio indicato a margine e al suo scritto del 9 novembre

2004.

Le comunichiamo che, dopo discussione del caso con la nostra

direzione, la richiesta di riscatto della rendita in base all’art. 35 cpv. 1

LAINF (Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni) formulata per il

suo cliente è ammissibile.

Le indichiamo comunque che con il riscatto della rendita si

estinguono in linea di massima le pretese dell’avente diritto alla rendita nei

confronti dell’assicurazione contro gli infortuni. Dal momento del riscatto,

l’avente diritto si assume il rischio di un corretto utilizzo della rendita e

dei futuri sviluppi in ordine economico. Il diritto alla compensazione del

rincaro decade.

Prima però d’iniziare a valutare l’effettivo riscatto, vogliamo

attuare una revisione sul grado d’invalidità. Da parte nostra è infatti molto

importante, a più di un anno dall’inizio alla rendita, verificare la situazione

attuale del suo assistito.

Per questo motivo, nei prossimi giorni il nostro ispettore

sinistri prenderà direttamente contatto con il datore di lavoro del signor RI 1

alfine di raccogliere alcune importanti informazioni. Non appena saremo in

possesso di questi atti, riprenderemo contatto con lei." (doc. 31)

L’incontro fra l’ispettore

della CO 1 e il datore di lavoro dell’insorgente ha avuto luogo in data 7

dicembre 2004 (cfr. doc. 32).

Mediante il “diritto di

audizione” del 28 dicembre 2004, l’amministrazione ha quindi comunicato

all’assicurato che il grado della sua invalidità sarebbe stato aumentato dal 50

al 55% a partire dal 1° gennaio 2005 e, d’altra parte, che non erano adempiuti

i presupposti per poter riscattare la rendita di invalidità, siccome, citiamo:

“la richiesta di riscatto formulata per il ritiro dell’attività presso il quale

ora il signor RI 1 è dipendente (gestione e amministrazione di saloni per coiffure),

non è purtroppo da ritenere quale palese interesse a lungo termine

dell’assicurato stesso” (doc. 34).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte ritiene innanzitutto di non poter seguire la CO 1

nella misura in cui pretende di negare alla sua comunicazione del 1° dicembre

2004, il carattere di una promessa incondizionata a dar seguito al postulato

riscatto della rendita di invalidità.

Dichiarando “ammissibile”

la richiesta formulata da RI 1, l’assicuratore ha manifestato, agli occhi di quest’ultimo,

la propria disponibilità a procedere al riscatto della rendita.

All’affermazione di voler

attuare una revisione sul grado d’invalidità, prima di, citiamo “iniziare a

valutare l’effettivo riscatto”, l’assicurato non poteva attribuire il significato

che la decisione sul riscatto sarebbe stata subordinata all’esito della

revisione del grado di invalidità.

In effetti, posto che la CO

1.

aveva accolto nel suo principio la richiesta di riscatto della rendita di

invalidità, RI 1 poteva (e doveva) ragionevolmente credere che

quest’ultima affermazione riguardasse unicamente le modalità di determinazione della

somma di riscatto, così come d’altronde emerge dalla lettera 21 dicembre 2004

da lui inviata al proprio datore di lavoro (allegato al doc. 37: “…, ho

richiesto il riscatto della rendita all’CO 1, la quale mi ha confermato per

scritto il diritto. Restano con quest’ultima da chiarire due punti circa il

grado e l’anno di età per definire l’importo che già in grandi linee mi è

stato riferito di persona presso i loro uffici” – la sottolineatura è del

redattore).

Tutto ciò

non è comunque ancora sufficiente per tutelare la buona fede del ricorrente,

visto che le condizioni enumerate al considerando 2.6. devono essere

soddisfatte cumulativamente.

Ora, nel

caso di specie, il TCA non ritiene che l’assicurato, fidente nella promessa

ricevuta da parte della CO 1, abbia preso delle disposizioni che non possono

essere revocate senza subire un pregiudizio.

In proposito,

questa Corte osserva che, in data 21 dicembre 2004, quindi dopo aver ottenuto

l’assicurazione che la sua domanda di riscatto era stata nel frattempo accettata,

l’insorgente ha informato la ditta __________, la quale gli aveva precedentemente

accordato un diritto di prelazione, circa la propria intenzione di rilevarne le

azioni entro la metà del mese di gennaio 2005 (allegato al doc. 37: “…, in

riferimento alla prelazione citata a margine, offertami negli ultimi mesi,

vogliate prendere debita nota che sono molto interessato per poter mantenere il

posto di lavoro come impiegato, alle condizioni attuali (2 ore al mattino e due

al pomeriggio) facendo gestire a mia figlia la società e tutte le relazioni con

la marca. (…). Vi prego di pazientare ancora fino alla metà di gennaio 05, per

la conclusione dell’affare. In considerazione dell’impegno dimostrato per la

vostra società, nonostante l’infortunio subito e lo stato attuale d’invalidità,

confido nella vostra comprensione e attesa”).

Da parte

sua, in data 17 marzo 2005, la __________, rilevato che nel frattempo

non si era concretizzato il passaggio di proprietà della società, ha concesso a

RI 1 un ultimo termine, scadente il 15 aprile 2004, per concludere l’affare,

con l’avvertenza che, in caso contrario, necessitando la ditta di un

collaboratore a tempo pieno, egli sarebbe stato verosimilmente licenziato (doc.

40).

Il licenziamento

dell’assicurato ha avuto effettivamente luogo il 24 maggio 2005, con effetto a

far tempo dal 1° agosto 2005 (doc. 46).

Da quanto precede appare

evidente che, a seguito dell’assicurazione ricevuta dal suo assicuratore

infortuni circa il riscatto della rendita di invalidità, RI 1 non ha preso

alcuna disposizione irreversibile.

Il fatto

che l’assicurato, in data 21 dicembre 2004, abbia comunicato alla __________

l’intenzione di acquisire il suo intero pacchetto azionario, non gli ha causato

alcun pregiudizio.

Il

discorso sarebbe stato diverso, ad esempio, se l’assicurato avesse anticipato

l’acquisto delle azioni grazie ad un prestito ottenuto da terzi (con

conseguente obbligo di pagare interessi e ammortamento), contando proprio sulla

somma di riscatto per estinguerlo.

L’esistenza

di una disposizione irreversibile avrebbe anche dovuto essere ammessa se le

parti si fossero accordate nel senso che, in caso di mancata conclusione

dell’affare imputabile al ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto pagare una

penale.

È vero

che, a decorrere dal mese di agosto 2005, l’insorgente ha perso il proprio

posto di lavoro alle dipendenze della ditta __________, tuttavia tale

circostanza non é conseguenza della promessa, non mantenuta, formulata dalla CO

1.

In merito

al pregiudizio irreparabile, quale condizione per tutelare la buona fede, il

TFA, in una recente sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04, ne

ha negato l’esistenza, sulla base delle considerazioni seguenti:

"

2.5

Im Hinblick auf die getroffenen Vorkehrungen

geht jedoch aus den gesamten Akten hervor, dass der Versicherte bereits vor

Beginn seiner Arbeitslosigkeit mit der Planung und Umsetzung der

Betriebsübernahme soweit fortgeschritten war, dass er bei der Anmeldung zum

Leistungsbezug nicht mehr bereit gewesen wäre, dieses Projekt wieder zu Gunsten

einer Arbeitnehmertätigkeit aufzugeben, wie verfügungsweise am 4. Februar 2004

rechtskräftig festgestellt wurde, was zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit

ab Anspruchserhebung (6. November 2003) führte. Wie sich des Weiteren aus dem

Gesuch vom 11. Januar 2004 ergibt, begann der Beschwerdeführer bereits im Juli

2003.

mit der eigentlichen Planung der Zusammenarbeit mit einer Zürcher

Privatbank, welche das selbstständige Tätigsein des Versicherten im

Effektenhandel als Bedingung stellte. Erst als diese Zusammenarbeit gesichert

war, kündigte er seine Arbeitsstelle bei der Firma W.________ und zwar am 30.

September auf den 31. Oktober 2003. Wie im vorinstanzlichen Verfahren

ausgeführt wurde, "war die Planungsphase zum Zeitpunkt des Eintrittes der

Arbeitslosigkeit bereits relativ weit fortgeschritten", sodass die

Gründung einer eigenen Unternehmung auch schon (einen Tag) vor dem ersten

Beratungsgespräch im RAV am 3. Dezember 2003 erfolgte. Der strukturelle Aufbau

dauerte laut Gesuch bis Mitte Januar 2004, am 11. Januar 2004 stand der

Versicherte kurz vor der produktiven Umsetzung, welche - gemäss Einsprache vom

26.

Februar 2004 - am 14. Januar 2004 mit dem Handel von Effekten und

Wertpapieren begann. Ziel der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung war

einzig, eine finanzielle Überbrückungshilfe für die Monate November 2003 bis

Januar 2004 zu erhalten.

Mit Blick auf die in Erw. 2.1 definierte

Planungsphase ist bei dieser Sachlage davon auszugehen, dass selbst bei frühestmöglicher

Gesuchseinreichung am 6. November 2003 (Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung)

das Projekt bereits so weit fortgeschritten war, dass die unternommenen

Anstrengungen über eine blosse Planung hinausgingen und nicht mehr reine

Vorbereitung darstellten, womit auch zu diesem Zeitpunkt dem Gesuch nicht hätte

entsprochen werden können. Daraus ergibt sich, dass die Anrufung des

öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes ins Leere stösst. Zwar war die

falsche behördliche Auskunft allenfalls kausal für eine verzögerte

Gesuchseinreichung; da aber bereits bei frühestmöglicher Geltendmachung kein

materieller Anspruch mehr bestand, erwuchs dem Versicherten daraus kein

Rechtsnachteil."

In conclusione, siccome i cinque presupposti per ammettere la

protezione della buona fede non sono cumulativamente soddisfatti, al ricorrente

non può essere riconosciuto il diritto al riscatto della sua rendita di

invalidità da parte della CO 1.

Egli continuerà dunque a

beneficiare della rendita di invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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