35.2005.45
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7 ottobre 2005Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2005.45
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, TCA
Titolo:
Assicurato, vittima nel 04/2004 di un incidente stradale, riporta contusione lombare. Diagnosticata nel 09/2004 un'ernia discale lombare. Assicuratore nega obbligo a prestazioni poiché ernia extra-infortunistica. Causa rinviata all'assicuratore per accertare se infortunio ha giocato ruolo scatenante
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.45
mm/ss
Lugano
7 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
aprile 2004, RI 1, nato nel 1970, dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di impiegato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale
al volante della propria autovettura Audi A4, avvenuto in territorio del Comune
di __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato – stando al rapporto di uscita del
Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ – una contusione lombare e
un trauma distorsivo al rachide cervicale (doc. A 9).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di settembre 2004, l’assicurato ha accusato un’acutizzazione dei
dolori a livello lombare, motivo per cui il medico curante ha predisposto
l’esecuzione di una risonanza magnetica (doc. 5).
Il citato
esame diagnostico strumentale ha messo in evidenza un’ernia discale a livello
di L5-S1 con conflitto con la radice di S1 a sinistra, nonché segni di
spondilartrosi bilaterale da L3 a S1 e lievi segni di discopatia a livello di
L3-L4 (doc. A 14).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale
del 12 gennaio 2005, ha negato la propria responsabilità relativamente alla
diagnosticata ernia del disco, difettando una relazione di causalità naturale
con l’evento infortunistico del mese di aprile 2004 (doc. A 7).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A 8),
l’assicuratore infortuni, in data
15 marzo 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A 1).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 22 giugno 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a corrispondergli le prestazioni di legge
in relazione ai disturbi da lui accusati alla schiena, argomentando:
" Tale
decisione contiene una serie di imprecisioni, omissioni e persino errori già
nella descrizione della fattispecie.
Ad. 1
● una
rilevante omissione si riscontra quando nel paragrafo CO 1 insiste sulla
velocità del veicolo dell'assicurato limitata a suo dire a 30 Km/h, ma ignora
completamente quella del veicolo dell'altro protagonista __________ che non era
fermo bensì avanzava.
L'energia sprigionata dall'urto
(fronto-laterale) è conseguente alla somma delle velocità dei due veicoli e non
di uno solo!
Ne consegue in casu il danno per le
persone e per i veicoli coinvolti ben maggiore di quanto voglia fare credere
l'assicurazione (vedi ad esempio foto veicolo RI 1).
Ad. 2
● Del
tutto errato che "l'assicurato di recava per una visita di
controllo all'ospedale regionale di __________ ".
In realtà l'assicurato è stato
trasportato all'Ospedale con l'autoambulanza della Croce verde di __________ e
aiutato dai soccorritori ad uscire dal veicolo in quanto non ci riusciva da
solo.
● Impreciso
che "l'assicurato ha subito una contusione al livello delle
vertebre lombari ed un colpo all'altezza delle vertebre cervicali."
In realtà l'assicurato ha subito un
colpo di frusta e non un generico colpo. È del resto notorio quali subdole
conseguenze, anche a medio termine portano con se i colpi di frusta dei
sinistri della circolazione che sono ben più gravi di "semplici
colpi".
● Impreciso
che "l'assicurato è stato inabile al lavoro dal 29.4.2004 (...)"
In
realtà l'assicurato è stato inabile al 100% dal 29.4.2004 (...).
● Impreciso
che "l'CO 1 ha versato le prestazioni secondo la legge per le
spese di cura e (...)"
In realtà CO 1 ha coperto solo due
cicli di fisioterapia, mentre si è rifiutata di coprire il terzo seguito
dall'assicurato.
Ad. 3
● Impreciso
e contraddittorio che "il Dr. __________ ritiene che i dolori sono
in progressiva diminuzione (...)"
In
realtà l'assicurato a inizio settembre 2004 ha subito un blocco completo della
colonna lombare, inoltre era sempre sottoposto a trattamento medicamentoso
antidolorifico (vedi ricetta 15.9.2004 del dott. __________ con la quale
prescrive Voltaren 50 mg 3 volte al giorno.
Si consideri inoltre che l'assicurato
aveva appena seguito senza interruzione due cicli di complessive 18 sedute di
fisioterapia (1x in maggio, 8x in giugno, 7x in agosto e 2x in settembre 2004).
Ad. 4
● errato
e contraddittorio che "il nesso di causalità (...) non può essere
dimostrato in maniera preponderante o esclusiva poiché la velocità al momento
della collisione era inferiore a 30 km/h ed i dolori sono comparsi 5 mesi dopo
l'incidente (...)."
In realtà come detto Ad. 1 alla
velocità del veicolo dell'assicurato va sommata quella del veicolo del
protagonista __________, non si può dunque parlare di "velocità inferiore
a 30 Km/h", ma semmai di addizione di due velocità con un risultato ben
superiore a
30 Km/h.
Non corrisponde poi a verità che i
dolori sono "comparsi" cinque mesi dopo il sinistro.
Si sottolinea che la prima
prescrizione fisioterapica del
Dr. __________ è stata emessa il 25 maggio 2004 ossia 26 giorni dopo
il sinistro, e non cinque mesi dopo! La prescrizione era in relazione al
perdurare di dolori alla schiena.
In realtà i dolori sono rimasti
ininterrottamente (vedi 18x sedute consecutive di fisioterapia tra maggio e
settembre 2004 come descritto Ad. 3) e si sono esacerbati a fine agosto /
inizio settembre 2004 (vedi prescrizione 15.9.2004 Dr. __________ di
antidolorifici e lettera 20.9.2004 RI 1 a CO 1).
Difatti l'assicurato a inizio
settembre 2004 ha subito un blocco completo della colonna lombare e il dott. __________
lo ha sottoposto ad trattamento medicamentoso antidolorifico (vedi ricetta
15.9.2004 con la quale prescrive Voltaren 50 mg 3 volte al giorno).
Vi sono poi state una nuova serie di
9 sedute fisioterapiche tra il 13 ottobre e il 18 novembre 2004 e un ricovero
d'urgenza all'Ospedale di __________ il 7 febbraio 2005 sempre connessi con i
dolori alla schiena.
(...)
14.
Si contesta completamente anche ogni allegazione in diritto
(pti. 1-1.5) della decisione su opposizione della CO 1, __________.
Essa ha emesso la sua decisione fondandosi su un accertamento dei
fatti che contiene come abbiamo visto una serie impressionante errori,
imprecisioni e omissioni. Il tutto conduce ad una errata applicazione del
diritto e ad una decisione finale errata.
(...)
15.
Codesto Tribunale dovrà piuttosto considerare che il signor RI 1
al momento del sinistro era un 33enne che non aveva mai avuto alcun dolore di
nessun tipo alla schiena. Lo attesta nel certificato 15.6.2005 il medico
curante Dr. __________ che è il suo medico di famiglia e che conosce
l'assicurato da anni.
Si esprime negli stessi termini e con ulteriore dettaglio anche il
Dr. med. __________ specialista FMH di Reumatologia e medicina interna (doc.
22)
(...)
16.
Il sinistro è avvenuto tra due automobili in movimento l'una perpendicolare
all'altra ed è stato di natura fronto-laterale.
L'urto è stato violento tanto che il veicolo di RI 1 (un'Audi A4 Avant
un veicolo di un certo peso che non è certo un'utilitaria) ha subito uno
spostamento di 180°. II veicolo ha subito un danno totale.
Il corpo conducente è stato sottoposto ad una torsione e a un
colpo di frusta al collo e alla schiena. RI 1 ha potuto lasciare il suo veicolo
solo grazie ai soccorritori, è stato ricoverato all'Ospedale con
un'autoambulanza e portato al Pronto soccorso dell'Ospedale di __________.
(...)
17.
L'assicurato ha patito una inabilità lavorativa al 100% per otto
giorni dal 29 aprile al 7 maggio 2005.
(...)
18.
Fatti
I dolori e le cure sono state ininterrotte dal sinistro in poi. RI
1 viene dimesso dall'Ospedale con un'indicazione di due settimane di cura (cfr.
Breve rapporto di uscita 29.4.2004). Già il
25 maggio 2004 il Dr. __________ ha prescritto la prima serie di fisioterapia,
in seguito il 30 luglio la seconda e il 18 ottobre la terza.
Si contano 27 sedute di fisioterapia tra maggio e novembre 2004
(1x in maggio, 8x in giugno, 7x in agosto, 2x in settembre 2004, 5x in ottobre
e 4x in novembre).
(...)
19.
A inizio settembre 2004 RI 1 ha subito un blocco della schiena con
necessità di intervento del medico curante e assunzione di medicamenti
antidolorifici.
(...)
20.
Considerandi
II 7 febbraio 2005 egli è stato ricoverato al pronto soccorso
dell'Ospedale di __________ a seguito di una lombalgia acuta definita nel breve
rapporto di uscita "Lombalgia acuta dx in pz (paziente) con st. (stato) d.
(dopo) incidente stradale il 04.2005 (recte 2004).
Egli viene definito:
"paziente
noto per lombalgie recidivanti
in st. dopo incidente in auto in aprile 2004. II
pz. accusa episodi di lombalgie recidivanti,
viene trattato con fisioterapia, antalia. (...) attualmente
riferisce nuovo episodio di dolore a livello muscolatura paravertebrale
lombare dx e all'art. Sacroiliaca dx da ieri. (...)."
(...)
21.
Si contestano dunque recisamente le asserzioni dell'CO 1 circa
l'assenza di un nesso di causalità naturale tra incidente e l'ernia discale (pto
1.5
decisione impugnata).
Parimenti appare infondato affermare che il dolori sono apparsi a
5.
mesi dall'incidente e che le lesioni emergenti dalla risonanza magnetica e i
segni di discopatia sono da mettere in relazione ad una malattia preesistente
alla schiena.
(...)
22.
A mente del ricorrente, da quanto emerge dagli atti, con
particolare accento sulle dichiarazioni mediche del Dr. med. __________ e in
particolare dello specialista Dr. med. __________, appare piuttosto il
contrario, ovvero che esiste un evidente nesso di causalità naturale adeguata
fra l'evento e le conseguenze patite dall'assicurato secondo il principio della
probabilità preponderante in vigore in materia di assicurazioni sociali.
Senza l'evento infortunistico RI 1 avrebbe continuato a godere di
una salute completa alla schiena, senza dolore alcuno e senza bloccaggi
improvvisi.
Al contrario l'evento patito il 29 aprile 2004 assurge a conditio
sine qua non del danno alla salute dell'assicurato.
(...)."
(I)
1.5
L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (IV).
1.6
In data 28
luglio 2005, l’assicurato ha prodotto copia del rapporto di uscita 27 luglio
2005.
della Clinica di riabilitazione di __________ (VIII + allegato).
L’assicuratore
ha presentato le proprie osservazioni in merito il 16 agosto 2005 (XII),
osservazioni trasmesse per conoscenza al patrocinatore di RI 1.
1.7
Il 2
settembre 2005, il TCA ha interpellato il dott. __________, invitandolo a
rispondere ad alcuni quesiti attinenti alle modalità secondo le quali sono
apparsi i disturbi al rachide lombare (XIV).
La
risposta del medico curante è pervenuta il 9 settembre 2005 (XV).
La CO 1
ha preso posizione il 20 settembre 2005 (XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2
; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto il 29 aprile
2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29.
gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000.
nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22.
agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23.
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6.
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111.
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119.
V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
In una sentenza del 7
luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie
eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten
Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder
erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365.
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Il TCA deve valutare se la nota ernia discale si trova in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del mese di
aprile 2004.
L’assicuratore
LAINF convenuto lo ha negato riferendosi alla valutazione contenuta nel
rapporto 15 novembre 2004 del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale l’evento
infortunistico del 29 aprile 2004 non può aver causato la citata patologia
discale, tenuto conto della dinamica dell’incidente, del periodo di latenza con
cui si è palesata l’ernia discale e delle alterazioni degenerative
plurisegmentali di cui è portatore RI 1:
"
Am 29.04.2004 kam Herr RI 1 beim Linksabbiegen auf
die falsche Fahrspur und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Der Unfall
geschah um 09.40 Uhr, die Maximalgeschwindigkeit ist mit 50 km/h signalisiert.
Im Polizeirapport ist festgehalten, dass er eine Kontusion im Bereiche der
Lendenwirbelsäule und einen Schlag im Bereiche der Halswirbelsäule erlitten
hätte. Die Geschwindigkeit hätte ca. 30 km/h betragen. Der Patient sei ins
Spital __________ gebracht worden. Im ersten Zeugnis UVG des Spitals __________,
erstellt am 28.05.2004, werden diese beiden Verletzungsbilder wieder
festgehalten. Zeichen dass eine Diskushernie vorliegt sind aber bei der
klinischen Untersuchung nicht festgestellt worden. Der Patient wurde nach
ambulanter Kontrolle in hausärztliche Behandlung entlassen. Der Patient war
100% arbeitsunfähig vom 29.04.2004 bis zum 07.05.2004 und er erhält noch ein
Zeugnis, datiert vom 01.10.2004, in dem nun Dr. __________ feststellt, dass eine Diskushernie L5/S1 links vorliegt. Im Zeugnis
ist auch festgehalten, dass man eine klare Besserung festgestellt hätte,
allerdings ohne Nennung von Daten. In der zweiten Septemberwoche sind erneut
lumbale Schmerzen aufgetreten, die zu einer Konsultation am 15.09.04 führten.
Sowohl aus der relativ niedrigen Geschwindigkeit von etwa 30 km/h, anlässlich
des Unfallereignisses wie auch aufgrund des Auftretens der Diskushernie,
nämlich ca. 5 Monate später, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Diskushernie
eine unfallbedingte Kausalität hat. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen kann
deshalb nicht mit dem Begriff "der überwiegenden Wahrscheinlichkeit"
festgehalten werden, dass die Diskushernie durch den Unfall verursacht wurde.
Es kommt hinzu, dass das MRI der Lendenwirbelsäule
zudem degenerative Veränderungen zeigt (beidseitige
Spondylarthrose) und leichte Zeichen der Diskopathie auf dem Niveau L3 bis L4.
Auch diese Beschreibungen der Befunde in bildgebendem Verfahren weisen auf,
dass krankhafte Veränderungen vorliegen.
Es ist deshalb korrekt, die Unfallkausalität dieser
Diskushernie abzulehnen."
(doc. 4)
La tesi
difesa dalla CO 1 è contestata da RI 1, il quale fa presente di non aver mai
sofferto di disturbi alla schiena prima dell’infortunio del mese di aprile
2004, di aver riportato un trauma lombare di una certa rilevanza e, infine, che
la sintomatologia algica a livello lombare è apparsa immediatamente dopo il
sinistro e non è mai più scomparsa (cfr. I).
Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano
soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una
relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco
(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le
proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata
dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento
traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella
causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate;
cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione
espressa dallo specialista consultato dalla CO 1, nella misura in cui egli ha
negato che l’ernia lombare di cui l’assicurato è portatore, sia stata causata
dall’infortunio del 29 aprile 2004.
In
effetti, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena menzionati,
ovvero quello della particolare gravità dell’evento traumatico e della sua
idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, fa difetto.
Al
proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal
dott. __________, Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale
di __________, in un suo referto del
5.
settembre 2002, riportato in una sentenza del 9 ottobre 2002 nella causa Z.,
inc. 35.2001.80, confermata dal TFA con pronunzia dell’8 luglio 2003, U 324/02,
concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di
biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento
sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia
del disco L2/L3 intraforaminale a destra:
"
Le forze richieste per rompere un disco sano portano
inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso
per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione
seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti,
ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se
esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione
laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti
(putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in
seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le
forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di
un disco intersomatico sano."
Benché
non possa essergli negata una qual certa rilevanza, il sinistro che ha visto
protagonista RI 1 non presenta comunque quelle caratteristiche richieste dalla
dottrina medica affinché lo si possa considerare idoneo a provocare la rottura
di un disco intervertebrale.
D’altro
canto, però, l’apprezzamento del dott. __________ non consente al TCA di
escludere, con la necessaria tranquillità, che l’infortunio assicurato abbia scatenato
l’ernia del disco L5-S1.
Il citato
medico di fiducia non lo ammette né lo nega, semplicemente egli non si è
pronunciato al riguardo.
In questo
contesto il TCA osserva che i dolori al rachide lombare sono apparsi in
coincidenza con l’incidente della circolazione in discussione (cfr., al
riguardo, la già citata STFA del 28 luglio 2005 nella causa S., consid. 4.1: "Vorausgesetzt ist indessen auch dort, dass die Symptome
einer Diskushernie (vertebragenes oder radikuläres Syndrom) unmittelbar nach
dem Unfall aufgetreten (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 193 Erw. 2a mit Hinweis auf das
Urteil S. vom 26. August 1996 [U 159/95;
vgl. auch Debrunner/Ramseier, a.a.O., S. 55 oben)").
Ciò risulta dal rapporto 28 maggio 2004 del dott. __________,
sanitario che per primo visitò il ricorrente (doc. A 9), secondo cui, in
occasione della consultazione del 29 aprile 2004, RI 1 lamentava un dolore
lombare a sinistra (doc. A 12), così come dal rapporto 10 maggio 2005 del dott.
__________, spec. FMH in reumatologia (doc. A 22: "Immediatamente
il signor RI 1 ha accusato dolori cervicali e lombari d’intensità tale per cui
è stato necessario un trasporto all’__________ dove è stato tenuto in
osservazione per alcune ore" - la sottolineatura è del redattore).
D’altra
parte - con riferimento alla necessità che esistano dei sintomi "a
ponte" fra il sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza appena
citata) - dalle tavole processuali emerge pure che dall’infortunio in poi,
l’insorgente non è mai risultato asintomatico a livello della regione lombare.
Il fatto
che il suo medico curante, dott. __________, nel certificato datato 1° ottobre
2004, abbia affermato che la sintomatologia lombare era, in un primo tempo,
chiaramente migliorata, per poi esacerbare nel corso del mese di settembre
2004, quando venne diagnosticata l’ernia del disco (doc. 5), non consente di concludere
che la medesima fosse nel frattempo scomparsa.
Del
resto, dallo scritto 24 marzo 2005 della "__________" si evince che
il primo (28 maggio-30 giugno 2004) e il secondo (11 agosto-15 settembre 2004)
ciclo di fisioterapia sono stati prescritti per il trattamento di una
cervicalgia a sinistra, nonché di una lombalgia a destra (doc. A 15;
cfr., pure, XV).
In esito
alle considerazioni che precedono, non si può pertanto escludere a priori, e in
ogni caso non lo si può escludere sulla base della documentazione medica
attualmente a disposizione, che la responsabilità della CO 1 risulti impegnata oltre
a quanto da essa sinora riconosciuto.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,
C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha
ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K
665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato
se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di
ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in
violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA
(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
alla CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad uno specialista in
neurochirurgia, se all’infortunio del 29 aprile 2004 possa o meno essere attribuito
un ruolo scatenante per rapporto all’ernia del disco L5-S1, diagnosticata
grazie all’esame di RMN del 27 settembre 2004.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 15 marzo 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti
ai sensi del considerando 2.7..
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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