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Decisione

35.2005.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori e le cure sono state ininterrotte dal sinistro in poi. RI

1 viene dimesso dall'Ospedale con un'indicazione di due settimane di cura (cfr.

Breve rapporto di uscita 29.4.2004). Già il

25 maggio 2004 il Dr. __________ ha prescritto la prima serie di fisioterapia,

in seguito il 30 luglio la seconda e il 18 ottobre la terza.

Si contano 27 sedute di fisioterapia tra maggio e novembre 2004

(1x in maggio, 8x in giugno, 7x in agosto, 2x in settembre 2004, 5x in ottobre

e 4x in novembre).

(...)

19.

A inizio settembre 2004 RI 1 ha subito un blocco della schiena con

necessità di intervento del medico curante e assunzione di medicamenti

antidolorifici.

(...)

20.

Considerandi

II 7 febbraio 2005 egli è stato ricoverato al pronto soccorso

dell'Ospedale di __________ a seguito di una lombalgia acuta definita nel breve

rapporto di uscita "Lombalgia acuta dx in pz (paziente) con st. (stato) d.

(dopo) incidente stradale il 04.2005 (recte 2004).

Egli viene definito:

"paziente

noto per lombalgie recidivanti

in st. dopo incidente in auto in aprile 2004. II

pz. accusa episodi di lombalgie recidivanti,

viene trattato con fisioterapia, antalia. (...) attualmente

riferisce nuovo episodio di dolore a livello muscolatura paravertebrale

lombare dx e all'art. Sacroiliaca dx da ieri. (...)."

(...)

21.

Si contestano dunque recisamente le asserzioni dell'CO 1 circa

l'assenza di un nesso di causalità naturale tra incidente e l'ernia discale (pto

1.5

decisione impugnata).

Parimenti appare infondato affermare che il dolori sono apparsi a

5.

mesi dall'incidente e che le lesioni emergenti dalla risonanza magnetica e i

segni di discopatia sono da mettere in relazione ad una malattia preesistente

alla schiena.

(...)

22.

A mente del ricorrente, da quanto emerge dagli atti, con

particolare accento sulle dichiarazioni mediche del Dr. med. __________ e in

particolare dello specialista Dr. med. __________, appare piuttosto il

contrario, ovvero che esiste un evidente nesso di causalità naturale adeguata

fra l'evento e le conseguenze patite dall'assicurato secondo il principio della

probabilità preponderante in vigore in materia di assicurazioni sociali.

Senza l'evento infortunistico RI 1 avrebbe continuato a godere di

una salute completa alla schiena, senza dolore alcuno e senza bloccaggi

improvvisi.

Al contrario l'evento patito il 29 aprile 2004 assurge a conditio

sine qua non del danno alla salute dell'assicurato.

(...)."

(I)

1.5

L’assicuratore

infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (IV).

1.6

In data 28

luglio 2005, l’assicurato ha prodotto copia del rapporto di uscita 27 luglio

2005.

della Clinica di riabilitazione di __________ (VIII + allegato).

L’assicuratore

ha presentato le proprie osservazioni in merito il 16 agosto 2005 (XII),

osservazioni trasmesse per conoscenza al patrocinatore di RI 1.

1.7

Il 2

settembre 2005, il TCA ha interpellato il dott. __________, invitandolo a

rispondere ad alcuni quesiti attinenti alle modalità secondo le quali sono

apparsi i disturbi al rachide lombare (XIV).

La

risposta del medico curante è pervenuta il 9 settembre 2005 (XV).

La CO 1

ha preso posizione il 20 settembre 2005 (XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2

; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto il 29 aprile

2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29.

gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000.

nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22.

agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23.

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6.

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie

eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten

Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder

erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365.

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Il TCA deve valutare se la nota ernia discale si trova in una

relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del mese di

aprile 2004.

L’assicuratore

LAINF convenuto lo ha negato riferendosi alla valutazione contenuta nel

rapporto 15 novembre 2004 del

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale l’evento

infortunistico del 29 aprile 2004 non può aver causato la citata patologia

discale, tenuto conto della dinamica dell’incidente, del periodo di latenza con

cui si è palesata l’ernia discale e delle alterazioni degenerative

plurisegmentali di cui è portatore RI 1:

"

Am 29.04.2004 kam Herr RI 1 beim Linksabbiegen auf

die falsche Fahrspur und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Der Unfall

geschah um 09.40 Uhr, die Maximalgeschwindigkeit ist mit 50 km/h signalisiert.

Im Polizeirapport ist festgehalten, dass er eine Kontusion im Bereiche der

Lendenwirbelsäule und einen Schlag im Bereiche der Halswirbelsäule erlitten

hätte. Die Geschwindigkeit hätte ca. 30 km/h betragen. Der Patient sei ins

Spital __________ gebracht worden. Im ersten Zeugnis UVG des Spitals __________,

erstellt am 28.05.2004, werden diese beiden Verletzungsbilder wieder

festgehalten. Zeichen dass eine Diskushernie vorliegt sind aber bei der

klinischen Untersuchung nicht festgestellt worden. Der Patient wurde nach

ambulanter Kontrolle in hausärztliche Behandlung entlassen. Der Patient war

100% arbeitsunfähig vom 29.04.2004 bis zum 07.05.2004 und er erhält noch ein

Zeugnis, datiert vom 01.10.2004, in dem nun Dr. __________ feststellt, dass eine Diskushernie L5/S1 links vorliegt. Im Zeugnis

ist auch festgehalten, dass man eine klare Besserung festgestellt hätte,

allerdings ohne Nennung von Daten. In der zweiten Septemberwoche sind erneut

lumbale Schmerzen aufgetreten, die zu einer Konsultation am 15.09.04 führten.

Sowohl aus der relativ niedrigen Geschwindigkeit von etwa 30 km/h, anlässlich

des Unfallereignisses wie auch aufgrund des Auftretens der Diskushernie,

nämlich ca. 5 Monate später, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Diskushernie

eine unfallbedingte Kausalität hat. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen kann

deshalb nicht mit dem Begriff "der überwiegenden Wahrscheinlichkeit"

festgehalten werden, dass die Diskushernie durch den Unfall verursacht wurde.

Es kommt hinzu, dass das MRI der Lendenwirbelsäule

zudem degenerative Veränderungen zeigt (beidseitige

Spondylarthrose) und leichte Zeichen der Diskopathie auf dem Niveau L3 bis L4.

Auch diese Beschreibungen der Befunde in bildgebendem Verfahren weisen auf,

dass krankhafte Veränderungen vorliegen.

Es ist deshalb korrekt, die Unfallkausalität dieser

Diskushernie abzulehnen."

(doc. 4)

La tesi

difesa dalla CO 1 è contestata da RI 1, il quale fa presente di non aver mai

sofferto di disturbi alla schiena prima dell’infortunio del mese di aprile

2004, di aver riportato un trauma lombare di una certa rilevanza e, infine, che

la sintomatologia algica a livello lombare è apparsa immediatamente dopo il

sinistro e non è mai più scomparsa (cfr. I).

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una

relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco

(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono

cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è

di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.

In questi

casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le

proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.

Qualora

l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata

dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento

traumatico.

Per

contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere

assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella

causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate;

cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente

pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione

espressa dallo specialista consultato dalla CO 1, nella misura in cui egli ha

negato che l’ernia lombare di cui l’assicurato è portatore, sia stata causata

dall’infortunio del 29 aprile 2004.

In

effetti, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena menzionati,

ovvero quello della particolare gravità dell’evento traumatico e della sua

idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, fa difetto.

Al

proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal

dott. __________, Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale

di __________, in un suo referto del

5.

settembre 2002, riportato in una sentenza del 9 ottobre 2002 nella causa Z.,

inc. 35.2001.80, confermata dal TFA con pronunzia dell’8 luglio 2003, U 324/02,

concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di

biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento

sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia

del disco L2/L3 intraforaminale a destra:

"

Le forze richieste per rompere un disco sano portano

inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso

per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione

seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti,

ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se

esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione

laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti

(putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in

seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le

forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di

un disco intersomatico sano."

Benché

non possa essergli negata una qual certa rilevanza, il sinistro che ha visto

protagonista RI 1 non presenta comunque quelle caratteristiche richieste dalla

dottrina medica affinché lo si possa considerare idoneo a provocare la rottura

di un disco intervertebrale.

D’altro

canto, però, l’apprezzamento del dott. __________ non consente al TCA di

escludere, con la necessaria tranquillità, che l’infortunio assicurato abbia scatenato

l’ernia del disco L5-S1.

Il citato

medico di fiducia non lo ammette né lo nega, semplicemente egli non si è

pronunciato al riguardo.

In questo

contesto il TCA osserva che i dolori al rachide lombare sono apparsi in

coincidenza con l’incidente della circolazione in discussione (cfr., al

riguardo, la già citata STFA del 28 luglio 2005 nella causa S., consid. 4.1: "Vorausgesetzt ist indessen auch dort, dass die Symptome

einer Diskushernie (vertebragenes oder radikuläres Syndrom) unmittelbar nach

dem Unfall aufgetreten (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 193 Erw. 2a mit Hinweis auf das

Urteil S. vom 26. August 1996 [U 159/95;

vgl. auch Debrunner/Ramseier, a.a.O., S. 55 oben)").

Ciò risulta dal rapporto 28 maggio 2004 del dott. __________,

sanitario che per primo visitò il ricorrente (doc. A 9), secondo cui, in

occasione della consultazione del 29 aprile 2004, RI 1 lamentava un dolore

lombare a sinistra (doc. A 12), così come dal rapporto 10 maggio 2005 del dott.

__________, spec. FMH in reumatologia (doc. A 22: "Immediatamente

il signor RI 1 ha accusato dolori cervicali e lombari d’intensità tale per cui

è stato necessario un trasporto all’__________ dove è stato tenuto in

osservazione per alcune ore" - la sottolineatura è del redattore).

D’altra

parte - con riferimento alla necessità che esistano dei sintomi "a

ponte" fra il sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza appena

citata) - dalle tavole processuali emerge pure che dall’infortunio in poi,

l’insorgente non è mai risultato asintomatico a livello della regione lombare.

Il fatto

che il suo medico curante, dott. __________, nel certificato datato 1° ottobre

2004, abbia affermato che la sintomatologia lombare era, in un primo tempo,

chiaramente migliorata, per poi esacerbare nel corso del mese di settembre

2004, quando venne diagnosticata l’ernia del disco (doc. 5), non consente di concludere

che la medesima fosse nel frattempo scomparsa.

Del

resto, dallo scritto 24 marzo 2005 della "__________" si evince che

il primo (28 maggio-30 giugno 2004) e il secondo (11 agosto-15 settembre 2004)

ciclo di fisioterapia sono stati prescritti per il trattamento di una

cervicalgia a sinistra, nonché di una lombalgia a destra (doc. A 15;

cfr., pure, XV).

In esito

alle considerazioni che precedono, non si può pertanto escludere a priori, e in

ogni caso non lo si può escludere sulla base della documentazione medica

attualmente a disposizione, che la responsabilità della CO 1 risulti impegnata oltre

a quanto da essa sinora riconosciuto.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,

C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha

ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K

665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato

se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di

ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in

violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA

(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

alla CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad uno specialista in

neurochirurgia, se all’infortunio del 29 aprile 2004 possa o meno essere attribuito

un ruolo scatenante per rapporto all’ernia del disco L5-S1, diagnosticata

grazie all’esame di RMN del 27 settembre 2004.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 15 marzo 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti

ai sensi del considerando 2.7..

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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