35.2005.46
Vittima di un incidente stradale con trauma distorsivo cervicale. Stato di salute stabilizzato: estinto il diritto alle prestazioni di cura medica.
21 settembre 2005Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.46
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TCA
Titolo:
Vittima di un incidente stradale con trauma distorsivo cervicale. Stato di salute stabilizzato: estinto il diritto alle prestazioni di cura medica.
CURA MEDICA
art. 10 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 let. c LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.46
mm/ss
Lugano
21 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 aprile
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
dicembre 1999, RI 1 – docente presso la Scuola elementare di __________ con un pensum
del 50% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è
rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in
territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, essa ha riportato un trauma distorsivo al rachide
cervicale.
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
L’assicurata
ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% (del 50%) a decorrere dal 4
settembre 2000, al 75% (del 50%) dal
5 marzo 2001 e, infine, in misura completa dal 1° gennaio 2002.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 6 agosto 2004, la CO 1 ha
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera), essendo lo stato di salute dell’assicurata stabilizzato
e le ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.
L’assicuratore
infortuni ha inoltre negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
interessanti il rachide lombo-sacrale (doc. Z 97).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
Z 101, 108 e 116), la CO 1, in data 6 aprile 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. Z 123).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 24 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la Zurigo venga condannata a riconoscerle annualmente, citiamo:
"due cicli di sedute di fisiochinesiterapia e un controllo medico; un
soggiorno a carattere terapeutico a __________; della fisioterapia volta alla
mobilizzazione del tratto cervicale e della fisioterapia e della mobilizzazione
manuale tendente a evitare l’accrescimento dei dolori e meglio come descritto
nel rapporto della dr. __________ di data 23.6.2005", argomentando:
"
2. Con decisione del 6.8.2004 la CO 1, quale
assicuratore
Lainf, inviava formalmente decisione con la quale interrompeva le proprie
prestazioni assicurative, decidendo di riconoscerle parimenti un'indennità per
menomazione all'integrità in ragione del 15%.
Contro
la medesima, la signora RI 1 ha interposto formale opposizione, con la quale
riteneva, stante il proprio stato di salute, non essere in grado di svolgere in
maniera continuata per svariati anni la propria attività lavorativa, motivo per
il quale deve forzatamente richiedere con una certa regolarità un anno di
sospensione dell'attività.
Preso atto delle
motivazioni nel contesto del presente gravame, si rinuncia a tale richiesta, ma
nondimeno si ritiene che le vengano riconosciute delle cure atte a permetterle
di mantenere la propria capacità al lavoro, la perdita di guadagno verrà
avanzata senz'altro nei confronti dell'assicuratore del detentore, guarda a
caso ancora la CO 1.
In occasione della
propria decisione di prima istanza, la Lainf aveva decretato, come peraltro
espressamente ammesso dal proprio consigliere, dr. __________, che venisse
riconosciuta alla medesima una cura di due cicli per anno, di complessive 18
sedute di fisiochinesiterapia, per un costo complessivo di fr. 1'200.00 per
anno, oltre ad un consulto medico annuo.
3. Oltre
a quanto precede, la curante della signora RI 1, la dr.ssa __________, ritiene
che alfine che la propria paziente possa mantenere intatta la propria
mobilizzazione del tratto cervicale, possa continuare il trattamento intensivo
presso la Clinica di __________, ove nel corso degli ultimi tre anni ha svolto
alcuni soggiorni, e possa del pari beneficiare delle sessioni di fisioterapia e
mobilizzazione manuale per evitare l'accrescimento dei dolori, per l'appunto
nella zona cervicale.
Tali
dolori son evidentemente impeditivi di qualsiasi professione, segnatamente di
quella di insegnante, ciò che alla lunga comporterebbe un tale grado di
insopportabilità per il che non potrebbe in tutti i casi continuare nella
propria professione.
Pertanto
le richieste terapeutiche qui avanzate sono direttamente connesse con la
necessità di permettere all'assicurata un sostanziale miglioramento della
propria situazione, nel precipuo intendimento di mantenere la propria capacità
al lavoro, che si chiede vengano ammesse.
Così
come è espresso dal proprio curante specialistico, all'ora attuale non è
possibile quantificare con esattezza le necessità terapeutiche precipue della
medesima, per il che tale aspetto deve poter rimanere indeciso.
In
tutti i casi si richiede che oltre ai due cicli di sedute di
fisiochinesiterapia ammesse dal fiduciario della Lainf e di un controllo medico
per anno, venga pure riconosciuta la necessità di un soggiorno di carattere
terapeutico a __________ annuale, della fisioterapia volta alla mobilizzazione
del tratto cervicale e della fisioterapia e della mobilizzazione manuale
tendente ad evitare l'accrescimento dei dolori e meglio come descritto nel
rapporto della dr.ssa __________, qui compiegato, di data 23.6.2005."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 19
settembre 2005, il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto che le
certificazioni della dott.ssa __________ vengano sottoposte al dott. __________,
subordinatamente, che il TCA ordini una perizia medica giudiziaria (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che oggetto della lite è una prestazione (la cura
medica) il cui diritto sarebbe persistito anche dopo il 31 dicembre 2002,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.
Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Nella
concreta evenienza, con decisione formale del 6 agosto 2004, poi confermata in
sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di
salute dell’assicurata, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi
era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di
corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 97).
Da parte
sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia
fondata, riferendosi essenzialmente alle certificazioni della dott.ssa __________,
Primario di fisiatria e riabilitazione presso la __________ di __________ (cfr.
I).
In
effetti, con referto del 19 aprile 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto
che, per quanto concerne i disturbi a livello della colonna cervicale, anche in
futuro saranno necessarie delle misure terapeutiche, stazionarie e
ambulatoriali:
"
Bezüglich der persistierenden Beschwerden im
Bereich der Halswirbelsäule werden die Patientin bisher am meisten von der
3-wöchigen intensiven Behandlung an der Rehabilitationsklinik __________
profitiert hatte. Somit empfehle ich auch dieses Jahr, eine entsprechende
Behandlung wieder durchzuführen. Das eigene Training führt die Patientin
ohnehin bereits durch. Gezielte schmerzreduzierende Weichteil-techniken können
ambulant fortgesetzt werden, wobei anstelle einer engmaschig durchgeführten
therapieserie auch einzelne Therapiesitzungen z. b. alle 2 Wochen, je nach
Beschwerdeausmass, durchgeführt werden können.
Als weitere therapeutische Option kommen gezielte
Wirbelgelenksinfiltrationen in Frage. Diese hat die Patientin bereits im
Bereich der Lendenwirbelsäule erlebt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Patientin
diesbezüglich noch zurückhaltend ist aber einverstanden, einen Versuch mit
einer Infiltrationsbehandlung der muskulären Schmerzpunkte und der
Insertionstendinose am Occiput durchführen zu lassen."
(doc. ZM
58)
Analoghe
indicazioni si ritrovano nel suo rapporto del 23 giugno 2005, sulla cui base il
patrocinatore dell’assicurata ha formulato le pretese ricorsuali:
"
In Anbetracht des guten Ansprechens auf die
Considerandi
mobilisierende Behandlung der oberen HWS empfehle ich entsprechende
Behandlungen fortzusetzen, allenfalls auch im Rahmen der intensiven Behandlung
an der Klinik __________. Ob im Anschluss an diese Behandlung erneute
Mobilisationen nötig sein werden, muss der Verlauf zeigen.
Es ist durchaus möglich, dass weitere Physiotherapiesitzungen und manuelle
Mobilisationen bei erneuter Schmerzzunahme wieder nötig werden. Die Patientin
erklärt, dass vonseiten der Unfallversicherung 2 Behandlungsserien pro Jahr
übernommen würden. Je nach Beschwerden kann dies ausreichend sein oder aber
sind zusätzliche Behandlungsmassnahmen nötig. Die Anzahl nötiger Behandlungen
würde ich von den jeweils aktuellen Beschwerden abhängig machen."
(doc. A2)
È inoltre
utile evidenziare che lo stesso medico fiduciario della CO 1, in occasione
della visita di controllo del 2 dicembre 2003, aveva sottolineato, sempre a
proposito della problematica cervicale, la necessità che l’insorgente si
sottoponesse, per il resto della vita, a due cicli di fisiochinesiterapia
all’anno, nonché ad un controllo clinico all’anno (cfr. ZM 55).
Tale
raccomandazione non è tuttavia stata ripresa dall’assicuratore LAINF, il quale,
con decisione formale del
6.
agosto 2004, ha definitivamente interrotto il versamento delle prestazioni di
cura medica.
2.5
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato
stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e, pertanto, che essa abbia
correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata.
È in
effetti evidente che le misure terapeutiche proposte dalla dott.ssa __________,
così come d’altronde quelle suggerite dal dott. __________, essenzialmente dei
provvedimenti di natura fisioterapica, non sono mirate a migliorare notevolmente
le condizioni di salute dell’assicurata, ma piuttosto a evitarne il
peggioramento. Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.
La
circostanza che la ricorrente presenti ancora dei disturbi, è del tutto
irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha
diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci
si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute
(art. 19 cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).
In simili
condizioni, non è necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti
dall'insorgente (cfr. V).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre
2001.
nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;
RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del
13.
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A questo
punto, ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurata non
potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF,
disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie
e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario
abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua
di guadagno.
Nondimeno,
la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si
trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF
(cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio
federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8
, p. 55).
Ciò non é
manifestamente il caso dell'insorgente.
Con
decisione formale del 6 agosto 2004, la CO 1 ha, infatti, negato il diritto
alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa,
rispettivamente, lucrativa dell’assicurata, era stata completamente
ripristinata a far tempo dal 1° gennaio 2002 (doc. Z 97, p. 2).
Resta
inteso che l’assicurata avrà sempre la facoltà di annunciare la ricaduta o le
conseguenze tardive alla CO 1, facoltà, del resto, espressamente riservata in
sede di decisione formale.
In virtù
dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a
riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71;
A. Maurer, op. cit., p. 277).
Né la
LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessata
sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di
causalità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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