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Decisione

35.2005.46

Vittima di un incidente stradale con trauma distorsivo cervicale. Stato di salute stabilizzato: estinto il diritto alle prestazioni di cura medica.

21 settembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che oggetto della lite è una prestazione (la cura

medica) il cui diritto sarebbe persistito anche dopo il 31 dicembre 2002,

tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore

dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Nella

concreta evenienza, con decisione formale del 6 agosto 2004, poi confermata in

sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di

salute dell’assicurata, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi

era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di

corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 97).

Da parte

sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia

fondata, riferendosi essenzialmente alle certificazioni della dott.ssa __________,

Primario di fisiatria e riabilitazione presso la __________ di __________ (cfr.

I).

In

effetti, con referto del 19 aprile 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto

che, per quanto concerne i disturbi a livello della colonna cervicale, anche in

futuro saranno necessarie delle misure terapeutiche, stazionarie e

ambulatoriali:

"

Bezüglich der persistierenden Beschwerden im

Bereich der Halswirbelsäule werden die Patientin bisher am meisten von der

3-wöchigen intensiven Behandlung an der Rehabilitationsklinik __________

profitiert hatte. Somit empfehle ich auch dieses Jahr, eine entsprechende

Behandlung wieder durchzuführen. Das eigene Training führt die Patientin

ohnehin bereits durch. Gezielte schmerzreduzierende Weichteil-techniken können

ambulant fortgesetzt werden, wobei anstelle einer engmaschig durchgeführten

therapieserie auch einzelne Therapiesitzungen z. b. alle 2 Wochen, je nach

Beschwerdeausmass, durchgeführt werden können.

Als weitere therapeutische Option kommen gezielte

Wirbelgelenksinfiltrationen in Frage. Diese hat die Patientin bereits im

Bereich der Lendenwirbelsäule erlebt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Patientin

diesbezüglich noch zurückhaltend ist aber einverstanden, einen Versuch mit

einer Infiltrationsbehandlung der muskulären Schmerzpunkte und der

Insertionstendinose am Occiput durchführen zu lassen."

(doc. ZM

58)

Analoghe

indicazioni si ritrovano nel suo rapporto del 23 giugno 2005, sulla cui base il

patrocinatore dell’assicurata ha formulato le pretese ricorsuali:

"

In Anbetracht des guten Ansprechens auf die

Considerandi

mobilisierende Behandlung der oberen HWS empfehle ich entsprechende

Behandlungen fortzusetzen, allenfalls auch im Rahmen der intensiven Behandlung

an der Klinik __________. Ob im Anschluss an diese Behandlung erneute

Mobilisationen nötig sein werden, muss der Verlauf zeigen.

Es ist durchaus möglich, dass weitere Physiotherapiesitzungen und manuelle

Mobilisationen bei erneuter Schmerzzunahme wieder nötig werden. Die Patientin

erklärt, dass vonseiten der Unfallversicherung 2 Behandlungsserien pro Jahr

übernommen würden. Je nach Beschwerden kann dies ausreichend sein oder aber

sind zusätzliche Behandlungsmassnahmen nötig. Die Anzahl nötiger Behandlungen

würde ich von den jeweils aktuellen Beschwerden abhängig machen."

(doc. A2)

È inoltre

utile evidenziare che lo stesso medico fiduciario della CO 1, in occasione

della visita di controllo del 2 dicembre 2003, aveva sottolineato, sempre a

proposito della problematica cervicale, la necessità che l’insorgente si

sottoponesse, per il resto della vita, a due cicli di fisiochinesiterapia

all’anno, nonché ad un controllo clinico all’anno (cfr. ZM 55).

Tale

raccomandazione non è tuttavia stata ripresa dall’assicuratore LAINF, il quale,

con decisione formale del

6.

agosto 2004, ha definitivamente interrotto il versamento delle prestazioni di

cura medica.

2.5

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato

stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e, pertanto, che essa abbia

correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata.

È in

effetti evidente che le misure terapeutiche proposte dalla dott.ssa __________,

così come d’altronde quelle suggerite dal dott. __________, essenzialmente dei

provvedimenti di natura fisioterapica, non sono mirate a migliorare notevolmente

le condizioni di salute dell’assicurata, ma piuttosto a evitarne il

peggioramento. Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.

La

circostanza che la ricorrente presenti ancora dei disturbi, è del tutto

irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha

diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci

si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute

(art. 19 cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

In simili

condizioni, non è necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti

dall'insorgente (cfr. V).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre

2001.

nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;

RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del

13.

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A questo

punto, ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurata non

potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF,

disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie

e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario

abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua

di guadagno.

Nondimeno,

la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si

trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF

(cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio

federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del

18.8

, p. 55).

Ciò non é

manifestamente il caso dell'insorgente.

Con

decisione formale del 6 agosto 2004, la CO 1 ha, infatti, negato il diritto

alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa,

rispettivamente, lucrativa dell’assicurata, era stata completamente

ripristinata a far tempo dal 1° gennaio 2002 (doc. Z 97, p. 2).

Resta

inteso che l’assicurata avrà sempre la facoltà di annunciare la ricaduta o le

conseguenze tardive alla CO 1, facoltà, del resto, espressamente riservata in

sede di decisione formale.

In virtù

dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a

riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71;

A. Maurer, op. cit., p. 277).

Né la

LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessata

sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di

causalità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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