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Decisione

35.2005.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

ci si limiti (come organo a cui rivolgere l’opposizione), alla difesa d’ufficio

dell’agire della CO 1.

Ecco perché ho chiesto la restituzione di quanto

dalla CO 1 trattenuto nel versamento a conguaglio retroattivo lasciando

all’organo il compito del calcolo corretto.”

(I)

1.6. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.7. In replica, __________

ha precisato quanto segue:

"

(…).

la documentazione completa è già in vostro

possesso, quindi si tratta di effettuare i calcoli sulla base della LPGA e non

solo degli articolo citati dalla CO 1 n. 20 e n. 40.

Secondo me, il salario assicurato cui fare

riferimento è quello stabilito dalla AI nella sua decisione del 13.04.05 (che

allego in copia alla presente).

In via subordinata, è comunque necessario anche

considerare il ricaro nel frattempo accumulato. Per questo motivo vi preghiamo

di accettare il mio ricorso e effettuare un nuovo calcolo della sovrassicurazione.”

(V)

1.8. In duplica, l’assicuratore

LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VI).

1.9. In corso di

causa, il TCA ha interpellato __________, funzionario dell’CO 1, autore della

decisione formale del 6 aprile 2005, il quale è stato invitato a precisare come

si è tenuto conto del disposto dell’art. 31 cpv. 2 OAINF, nel calcolo per la

rendita complementare (IX).

La

risposta data del 7 ottobre 2005 (X + allegato) ed è stata trasmessa alle parti

per osservazioni.

L’assicurato

ha preso posizione il 30 ottobre 2005 (XII), mentre l’Istituto assicuratore, da

parte sua, lo ha fatto in data 3 novembre 2005 (XIII).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che contestato è il calcolo della rendita

di invalidità complementare, così come quello del sovraindennizzo e che tali

problematiche si sono presentate a seguito dell’assegnazione, a far tempo dal

1° giugno 2003, di una rendita da parte dell’assicurazione per l’invalidità,

tornano applicabili, secondo questa Corte, le disposizioni di diritto materiale

della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr., in questo stesso senso, U.

Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 82, n. 9, secondo

il quale le norme di coordinamento di cui agli articoli 63 a 71 LPGA si

applicano nella misura in cui una delle prestazioni da coordinare è stata stabilita

dopo l’entrata in vigore della LPGA stessa).

Il TCA

non può condividere la tesi dell’CO 1, a mente del quale, siccome il diritto

alle indennità giornaliere è sorto prima del 1° gennaio 2003, la LPGA non

potrebbe trovare applicazione nella concreta evenienza (cfr. III, p. 2).

2.2. Con la

propria impugnativa, __________ contesta, in primo luogo, il calcolo della

rendita complementare LAINF, facendo valere che, in base alla LPGA, l’Istituto

assicuratore convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione il reddito

annuo medio determinante ritenuto dall’AI (quindi, fr. 92'880.--), anziché il

guadagno annuo assicurato di cui all’art. 15 cpv. 2 LAINF (fr. 82'700.--).

In ultima

analisi, egli pretende una rendita complementare LAINF di un’entità maggiore

rispetto a quella assegnatagli dall’CO 1

Giusta

l’art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art. 20

cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della

rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso

di invalidità parziale.

Dal canto

suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato

che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa

corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per

cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo

previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata

quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale

modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

L'assicurato

invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF

ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli

risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse

ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è

tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a

complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si

impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente

d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).

Visto il

tenore dell’art. 20 cpv. 2 LAINF - applicabile in deroga all’art. 69 LPGA

(cfr., a questo proposito, le considerazioni espresse da U. Kieser, op. cit.,

ad art. 69, n. 37) - la pretesa dell’insorgente di considerare quale base di

calcolo per la rendita complementare LAINF l’importo di fr. 92'880.--,

corrispondente al reddito annuo medio ritenuto dall’AI, si rivela come manifestamente

infondata.

In

effetti, la citata disposizione prevede esplicitamente che la rendita

complementare corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno

assicurato e la rendita AI o AVS.

D’altronde,

in una sentenza del 24 dicembre 2002 nella causa S., U 185/01, resa quando

ancora era in vigore l’art. 40 vLAINF, la nostra Corte federale aveva

sottolineato il ruolo sussidiario di quest’ultima disposizione per rapporto a

altre norme di coordinamento delle prestazioni di assicurazioni sociali, di

modo che, in caso di concorso fra le rendite delle assicurazioni invalidità e

infortuni, il coordinamento è retto esclusivamente dall’art. 20 LAINF, il quale

non fissa il limite del sovraindennizzo riferendosi al reddito di cui

l’assicurato è presumibilmente privato, ma in funzione del guadagno

assicurato.

Il

guadagno assicurato è definito all’art. 15 cpv. 2 LAINF, giusta il quale, per

il calcolo delle rendite, è considerato guadagno assicurato, quello riscosso

durante l’anno precedente l’infortunio.

Il

reddito annuo medio di cui alla decisione 13 aprile 2005 dell’AI, è una nozione

completamente diversa da quella di guadagno assicurato prevista dall’art. 15

LAINF.

Infatti,

secondo l’art. 30 cpv. 2 LAVS (applicabile al calcolo delle rendite ordinarie

AI, grazie al rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione.

L’assicuratore

infortuni convenuto ha quantificato il guadagno assicurato di RI 1, ovvero

quanto da lui percepito nel corso del periodo 22 giugno 2001-21 giugno 2002, in

fr. 82'700.— (doc. 148).

Il TCA

non ha motivo di dubitare della sua correttezza, poiché, da una parte, l’CO 1

non ha fatto altro che utilizzare i dati fornitigli direttamente dalla ditta __________

(cfr. doc. 103) e, d’altra parte, questo stesso guadagno assicurato era già

stato considerato nella decisione formale del 23 febbraio 2005 (doc. 138), decisione

che RI 1 ha lasciato crescere in giudicato incontestata.

Quindi,

il 90% del guadagno annuo assicurato (fr. 82'700.—) corrisponde all’importo di

fr. 74'430.— oppure fr. 6'202.50/mese, così come giustamente indicato

dall’Istituto assicuratore convenuto.

L’art. 31

cpv. 2 OAINF prevede che all’atto della determinazione della base di calcolo

secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, il guadagno assicurato,

conformemente all’articolo 34 della legge, è maggiorato di un ammontare uguale

alla percentuale dell’indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite

concorrono per la prima volta.

Il

conteggio dell’indennità di rincaro avviene solo quando le rendite concorrono

per la prima volta e non ogni volta che la rendita complementare deve essere

ricalcolata in seguito a mutazione (RAMI 1997, p. 69).

In

proposito, l’assicuratore LAINF, in sede di decisione formale, ha indicato,

citiamo: “quale base di calcolo per la rendita complementare (CHF 82700) è

stato considerato quanto previsto dall’art. 31.2 dell’Ordinanza

sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)” (doc. 148).

In corso

di causa, questa Corte ha chiesto a __________, autore della menzionata

decisione formale, di precisare in che modo si è tenuto conto del disposto di

cui all’art. 31 cpv. 2 OAINF (IX).

Questa la

risposta fornita il 7 ottobre 2005 dal funzionario dell’CO 1:

Considerandi

"

(…).

Secondo l’art. 31, capoverso 2 OAINF, il guadagno

annuale (CHF 82700) che la CO 1 ha preso come base per il calcolo della rendita

deve essere maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell’indennità

di rincaro, valida al momento in cui le rendite dell’AI e della CO 1 concorrono

per la prima volta.

Secondo l’Ordinanza 03 sulle indennità di rincaro

ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria (vedi

allegato), il guadagno non ha potuto essere aumentato per il fatto che non

esisteva un diritto a un aumento (anno dell’infortunio secondo l’art. 2 b della

citata ordinanza = 2003; dal 2002/03 al 2004 nessun aumento di rincaro).

In conclusione, il guadagno annuale per il

calcolo della rendita complementare (CHF 82700) corrisponde a quello

considerato quale base per il primo calcolo della rendita CO 1.”

(X)

Con le

proprie osservazioni del 30 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto che venga applicata

l’Ordinanza 05, anziché la 03 (XII).

Da parte

sua, l’assicuratore infortuni ha precisato quanto segue, citiamo:

"

Nel caso in rassegna, per il calcolo

dell’eventuale rincaro in ambito di rendita complementare fa stato l’ordinanza

03.

menzionata dal signor __________, considerato che era quella in

vigore al momento in cui le rendite concorrevano per la prima volta (art.

31.

cpv. 2 OAINF, che rinvia all’art. 34 LAINF che rinvia per l’appunto

all’ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite

dell’assicurazione infortuni obbligatoria allegata dal signor __________), più

precisamente in virtù dell’art. 2 lett. b dell’Ordinanza stessa, fa stato

l’anno precedente l’inizio della rendita complementare, in casu l’1.9.2003.

A titolo di mera osservazione, si evidenzia che la successiva ordinanza 05 è in

vigore unicamente a far tempo dal 1 gennaio 2005.”

(XIII)

Il TCA giudica

convincenti gli argomenti che l’Istituto assicuratore ha sviluppato a sostegno

della tesi secondo cui, nel caso concreto, non vi è spazio per una

maggiorazione della base di calcolo per la rendita complementare giusta l’art.

31.

cpv. 2 OAINF e, pertanto, ritiene di poterli far propri.

2.3

Per quanto

riguarda il calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le

indennità giornaliere LAINF e la rendita AI, il TCA osserva quanto segue.

Giusta

l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di

altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

La

riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce

all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n.

17).

A norma

dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie

assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le

prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in

base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le

prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato

è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le

spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di

reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie

sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le

rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e

dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e

per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto

del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

L’art. 69

LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di

impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF

121.

V 132).

Si é in

presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte

all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una

situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non

fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).

In questo

ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui

l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile

se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,

ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti

ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

157).

Per

stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario

partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da

ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati

mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.

Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare

valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore

dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il

reddito effettivamente realizzato”).

In

particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di

sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una

rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid.

2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op.

cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio

18.

agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

Conformemente

alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.

DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA

(cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem Zusammenfallen

von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.] an

der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz eine Globalrechnung

vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione del sovraindennizzo,

si deve operare un calcolo globale.

Al

sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio

della congruenza temporale.

Sapere se

le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase

LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in

restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta

la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

Secondo

la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente

dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.

Il

periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita

del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U

367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

2.4

In concreto,

essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la

rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a

dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione

dell’incidente della circolazione del 22 giugno 2002, tornano applicabili gli

articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al

consid. 2.3.).

Come già

indicato al considerando precedente, il periodo di computo determinante per il

calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.

Giusta

l'art. 16 cpv. 2 prima frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera

nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

Se ne

deduce che, in casu, il periodo determinante va dal 25 giugno

2002.

al 31 agosto 2004, data dopo la quale è cessato il diritto alle indennità

giornaliere (cfr. doc. 99).

Dal

conteggio prodotto dall’CO 1 si evince che, negli anni 2002, 2003 e 2004, RI 1

avrebbe conseguito, senza l'infortunio, un salario giornaliero lordo pari a fr.

226.65

(cfr. conteggio accluso al doc. 148).

Questo

dato non è stato contestato dal ricorrente e può quindi essere fatto proprio da

questa Corte.

Il

guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il periodo

determinante giusta l’art. 51 cpv. 3 OAINF, ammonta a fr. 181'773.30, ossia

fr. 226.65 x 802 giorni.

In

realtà, esso ammonterebbe a fr. 181'093.35, importo corrispondente a fr. 226.65

x 799 giorni, siccome, per determinare il guadagno presumibile, occorre

partire dal 25 giugno, e non dal 22 giugno 2002 (cfr., in proposito, la già

menzionata STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., consid. 7.2.3).

Pertanto,

vi sarebbero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus della

decisione su opposizione impugnata.

Il TCA può

infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv.1 lett. d

LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia ad effettuare una reformatio

in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 21

settembre 2005 nella causa C., U 16/05; STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,

U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno

2003.

nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17

giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

Durante lo

stesso periodo, l'insorgente ha percepito le seguenti prestazioni:

- indennità

giornaliere LAINF fr. 143'908.70

- rendita

di invalidità AI fr.

41'145.--

T

o t a l e fr.

185'053.70

===========

donde un

sovraindennizzo pari a fr. 3'280.40, come deciso

dall’assicuratore infortuni convenuto.

Il

capoverso 2 dell’art. 69 LPGA prevede che vi è sovraindennizzo se le

prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato

è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le

spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di

reddito subite da congiunti.

Nel

commentare quest'ultima disposizione legale, U. Kieser - ricordato che una

corrispondente norma era già presente nel vecchio diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. art. 72 cpv. 3 vLAM e art. 122 vcpv. 2 OAMal) - afferma

che il legislatore ha scelto per le spese supplementari un criterio "di

apertura". Di principio, esclusi sono soltanto quei costi altrimenti

coperti, relativamente ai quali entrano in considerazione unicamente le

prestazioni assicurative sociali. Le spese di cura e di assistenza

rappresentano certo una grande fetta di queste spese supplementari, senza che

ciò impedisca la presa a carico di ulteriori costi (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 69, n. 13).

Sempre in

relazione all'art. 69 cpv. 2 LPGA, la Giudice federale S. Leuzinger-Naef ha

precisato che il legislatore ha lasciato ai tribunali il compito di definire

cosa, nei casi di specie, può essere ritenuta spesa supplementare (cfr. S. Leuzinger-Naef,

Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in R. Schaffhauser/U. Kieser

(Hrsg.), Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

(ATSG), Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität

St. Gallen, Band 15, p. 187).

Nell’evenienza

concreta, RI 1 non ha fatto valere che l’evento infortunistico di cui è rimasto

vittima, gli avrebbe cagionato delle spese non altrimenti coperte, né,

tantomeno, che i suoi congiunti avrebbero subito delle diminuzioni di reddito a

causa dello stesso infortunio.

In queste

condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha quantificato l’importo

del sovraindennizzo in

fr. 3'280.40.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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