35.2005.47
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23 novembre 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2005.47
Data decisione, Autorità:
23.11.2005, TCA
Titolo:
Vittima di incidente stradale viene posta al beneficio di una rendita d'invalidità del 100% sia dalla LAINF che dall'AI. Calcolo del guadagno assicurato LAINF. Calcolo del sovraindennizzo causa concorso indennità giornaliere LAINF/rendita AI.
GUADAGNO ASSICURATO
RENDITA D'INVALIDITÀ
SOVRAINDENNIZZO
art. 15 cpv. 2 LAINF
art. 20 cpv. 1+2 LAINF
art. 34 LAINF
art. 68 LPGA
art. 69 LPGA
art. 31 cpv. 2 OAINF
art. 51 cpv. 3 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.47
mm
Lugano
23 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
giugno 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di direttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
– è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in
territorio del Comune di __________, riportando un grave politrauma.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 23 febbraio 2005, l’assicurato è
stato posto la beneficio di una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal
1° settembre 2004, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 82'700.—
(concretamente, fr. 5’514.--/mese sino al 31.12.2004 e fr. 5’591.—/mese
dall’1.1.2005, vista l’indennità di rincaro), nonché di un’indennità per
menomazione all’integrità del 92% (doc. 138).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Con
decisione del 13 aprile 2005, l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto
a RI 1 una rendita intera, fondata su un grado di invalidità del 100%, a
contare dal 1° giugno 2003 (doc. 146).
1.4. In data 6
aprile 2005, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato, da una parte, che
avrebbe proceduto a compensare l’importo di fr. 3'280.--, corrispondente al
sovraindennizzo per il periodo 22 giugno 2002-31 agosto 2004, con gli arretrati
di rendita dell’assicurazione per l’invalidità e, d’altra parte, che, in
ragione del concorso con la rendita AI, la rendita di invalidità LAINF sarebbe
stata calcolata quale rendita complementare ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAINF
(concretamente, fr. 3'460.--/mese sino al 31.12.2004 e fr. 3’491.— dall’1.1.2005,
vista l’indennità di rincaro) (doc. 148).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 150),
l’Istituto assicuratore, in data 14 giugno 2005, ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (doc. 156).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 24 giugno 2004, RI 1 ha chiesto che, citiamo: “venga
calcolato esattamente il mio sovraindennizzo nel 2005 in deduzione della
rendita CO 1 e di conseguenza sia adeguato il calcolo di quanto a me spetta”,
argomentando:
"
(…).
Con la presente inoltro ricorso contro la
decisione di riduzione della rendita del 14 giugno 2005 a me spettante per il
grave incidente avvenuto il 22.6.2002 che ha avuto conseguenze molto gravi con
ricoveri e continuazione delle cure al punto che, ancora oggi, faccio molta
fatica ad affrontare il tema.
Mi è stata assegnata una rendita, poi ridotta per
motivi di sovraassicurazione secondo me in maniera non conforme al nuovo
diritto (LPGA) citato anche dalla CO 1, settore opposizioni, nel respingere il
ricorso.
Esaminando punto per punto:
Punto 1
Il signor __________ è intervenuto in veste di
amico e non a titolo professionale, non contesto perciò il recapito della
decisione su opposizione al mio indirizzo.
Punto 2
Contestato
La decisione della riduzione per sovraindennizzo
deve avvenire sulla base del guadagno considerato dall’AI (decisione del
13.4.2005) e non sulla base del guadagno assicurato LAINF (art. 15) quindi non
in deroga all’art. 69 LPGA, come penso, erroneamente indicato dalla CO 1 nella
decisione del 14.4.2005 ma proprio in base a tale articolo.
Punto 3
Contesto il fatto che sia da considerare il
guadagno Lainf (art. 15) e non il guadagno perso secondo LPGA.
Punto 4
Contestato
Il calcolo del sovraindennizzo avviene nel 2005
quindi deve essere aggiornato alla data della decisione 6 aprile 2005 e non può
essere riportato retroattivamente al 2002 (momento dell’incidente) e riferirsi
solo alla Lainf come “presente legge” ma deve considerare tutta la LPGA.
Punto 5
Contestato
Il motivo per mettere in discussione il conteggio
del sovraindennizzo esiste e, visto il tipo di procedura, ho forse erroneamente
pensato che nell’esaminare l’opposizione si accertino d’ufficio i fatti e non
Fatti
ci si limiti (come organo a cui rivolgere l’opposizione), alla difesa d’ufficio
dell’agire della CO 1.
Ecco perché ho chiesto la restituzione di quanto
dalla CO 1 trattenuto nel versamento a conguaglio retroattivo lasciando
all’organo il compito del calcolo corretto.”
(I)
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In replica, __________
ha precisato quanto segue:
"
(…).
la documentazione completa è già in vostro
possesso, quindi si tratta di effettuare i calcoli sulla base della LPGA e non
solo degli articolo citati dalla CO 1 n. 20 e n. 40.
Secondo me, il salario assicurato cui fare
riferimento è quello stabilito dalla AI nella sua decisione del 13.04.05 (che
allego in copia alla presente).
In via subordinata, è comunque necessario anche
considerare il ricaro nel frattempo accumulato. Per questo motivo vi preghiamo
di accettare il mio ricorso e effettuare un nuovo calcolo della sovrassicurazione.”
(V)
1.8. In duplica, l’assicuratore
LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VI).
1.9. In corso di
causa, il TCA ha interpellato __________, funzionario dell’CO 1, autore della
decisione formale del 6 aprile 2005, il quale è stato invitato a precisare come
si è tenuto conto del disposto dell’art. 31 cpv. 2 OAINF, nel calcolo per la
rendita complementare (IX).
La
risposta data del 7 ottobre 2005 (X + allegato) ed è stata trasmessa alle parti
per osservazioni.
L’assicurato
ha preso posizione il 30 ottobre 2005 (XII), mentre l’Istituto assicuratore, da
parte sua, lo ha fatto in data 3 novembre 2005 (XIII).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che contestato è il calcolo della rendita
di invalidità complementare, così come quello del sovraindennizzo e che tali
problematiche si sono presentate a seguito dell’assegnazione, a far tempo dal
1° giugno 2003, di una rendita da parte dell’assicurazione per l’invalidità,
tornano applicabili, secondo questa Corte, le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr., in questo stesso senso, U.
Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 82, n. 9, secondo
il quale le norme di coordinamento di cui agli articoli 63 a 71 LPGA si
applicano nella misura in cui una delle prestazioni da coordinare è stata stabilita
dopo l’entrata in vigore della LPGA stessa).
Il TCA
non può condividere la tesi dell’CO 1, a mente del quale, siccome il diritto
alle indennità giornaliere è sorto prima del 1° gennaio 2003, la LPGA non
potrebbe trovare applicazione nella concreta evenienza (cfr. III, p. 2).
2.2. Con la
propria impugnativa, __________ contesta, in primo luogo, il calcolo della
rendita complementare LAINF, facendo valere che, in base alla LPGA, l’Istituto
assicuratore convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione il reddito
annuo medio determinante ritenuto dall’AI (quindi, fr. 92'880.--), anziché il
guadagno annuo assicurato di cui all’art. 15 cpv. 2 LAINF (fr. 82'700.--).
In ultima
analisi, egli pretende una rendita complementare LAINF di un’entità maggiore
rispetto a quella assegnatagli dall’CO 1
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art. 20
cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della
rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso
di invalidità parziale.
Dal canto
suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato
che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa
corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per
cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo
previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata
quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale
modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
L'assicurato
invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF
ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli
risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse
ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è
tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a
complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si
impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente
d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).
Visto il
tenore dell’art. 20 cpv. 2 LAINF - applicabile in deroga all’art. 69 LPGA
(cfr., a questo proposito, le considerazioni espresse da U. Kieser, op. cit.,
ad art. 69, n. 37) - la pretesa dell’insorgente di considerare quale base di
calcolo per la rendita complementare LAINF l’importo di fr. 92'880.--,
corrispondente al reddito annuo medio ritenuto dall’AI, si rivela come manifestamente
infondata.
In
effetti, la citata disposizione prevede esplicitamente che la rendita
complementare corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno
assicurato e la rendita AI o AVS.
D’altronde,
in una sentenza del 24 dicembre 2002 nella causa S., U 185/01, resa quando
ancora era in vigore l’art. 40 vLAINF, la nostra Corte federale aveva
sottolineato il ruolo sussidiario di quest’ultima disposizione per rapporto a
altre norme di coordinamento delle prestazioni di assicurazioni sociali, di
modo che, in caso di concorso fra le rendite delle assicurazioni invalidità e
infortuni, il coordinamento è retto esclusivamente dall’art. 20 LAINF, il quale
non fissa il limite del sovraindennizzo riferendosi al reddito di cui
l’assicurato è presumibilmente privato, ma in funzione del guadagno
assicurato.
Il
guadagno assicurato è definito all’art. 15 cpv. 2 LAINF, giusta il quale, per
il calcolo delle rendite, è considerato guadagno assicurato, quello riscosso
durante l’anno precedente l’infortunio.
Il
reddito annuo medio di cui alla decisione 13 aprile 2005 dell’AI, è una nozione
completamente diversa da quella di guadagno assicurato prevista dall’art. 15
LAINF.
Infatti,
secondo l’art. 30 cpv. 2 LAVS (applicabile al calcolo delle rendite ordinarie
AI, grazie al rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione.
L’assicuratore
infortuni convenuto ha quantificato il guadagno assicurato di RI 1, ovvero
quanto da lui percepito nel corso del periodo 22 giugno 2001-21 giugno 2002, in
fr. 82'700.— (doc. 148).
Il TCA
non ha motivo di dubitare della sua correttezza, poiché, da una parte, l’CO 1
non ha fatto altro che utilizzare i dati fornitigli direttamente dalla ditta __________
(cfr. doc. 103) e, d’altra parte, questo stesso guadagno assicurato era già
stato considerato nella decisione formale del 23 febbraio 2005 (doc. 138), decisione
che RI 1 ha lasciato crescere in giudicato incontestata.
Quindi,
il 90% del guadagno annuo assicurato (fr. 82'700.—) corrisponde all’importo di
fr. 74'430.— oppure fr. 6'202.50/mese, così come giustamente indicato
dall’Istituto assicuratore convenuto.
L’art. 31
cpv. 2 OAINF prevede che all’atto della determinazione della base di calcolo
secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, il guadagno assicurato,
conformemente all’articolo 34 della legge, è maggiorato di un ammontare uguale
alla percentuale dell’indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite
concorrono per la prima volta.
Il
conteggio dell’indennità di rincaro avviene solo quando le rendite concorrono
per la prima volta e non ogni volta che la rendita complementare deve essere
ricalcolata in seguito a mutazione (RAMI 1997, p. 69).
In
proposito, l’assicuratore LAINF, in sede di decisione formale, ha indicato,
citiamo: “quale base di calcolo per la rendita complementare (CHF 82700) è
stato considerato quanto previsto dall’art. 31.2 dell’Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)” (doc. 148).
In corso
di causa, questa Corte ha chiesto a __________, autore della menzionata
decisione formale, di precisare in che modo si è tenuto conto del disposto di
cui all’art. 31 cpv. 2 OAINF (IX).
Questa la
risposta fornita il 7 ottobre 2005 dal funzionario dell’CO 1:
Considerandi
"
(…).
Secondo l’art. 31, capoverso 2 OAINF, il guadagno
annuale (CHF 82700) che la CO 1 ha preso come base per il calcolo della rendita
deve essere maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell’indennità
di rincaro, valida al momento in cui le rendite dell’AI e della CO 1 concorrono
per la prima volta.
Secondo l’Ordinanza 03 sulle indennità di rincaro
ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria (vedi
allegato), il guadagno non ha potuto essere aumentato per il fatto che non
esisteva un diritto a un aumento (anno dell’infortunio secondo l’art. 2 b della
citata ordinanza = 2003; dal 2002/03 al 2004 nessun aumento di rincaro).
In conclusione, il guadagno annuale per il
calcolo della rendita complementare (CHF 82700) corrisponde a quello
considerato quale base per il primo calcolo della rendita CO 1.”
(X)
Con le
proprie osservazioni del 30 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto che venga applicata
l’Ordinanza 05, anziché la 03 (XII).
Da parte
sua, l’assicuratore infortuni ha precisato quanto segue, citiamo:
"
Nel caso in rassegna, per il calcolo
dell’eventuale rincaro in ambito di rendita complementare fa stato l’ordinanza
03.
menzionata dal signor __________, considerato che era quella in
vigore al momento in cui le rendite concorrevano per la prima volta (art.
31.
cpv. 2 OAINF, che rinvia all’art. 34 LAINF che rinvia per l’appunto
all’ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite
dell’assicurazione infortuni obbligatoria allegata dal signor __________), più
precisamente in virtù dell’art. 2 lett. b dell’Ordinanza stessa, fa stato
l’anno precedente l’inizio della rendita complementare, in casu l’1.9.2003.
A titolo di mera osservazione, si evidenzia che la successiva ordinanza 05 è in
vigore unicamente a far tempo dal 1 gennaio 2005.”
(XIII)
Il TCA giudica
convincenti gli argomenti che l’Istituto assicuratore ha sviluppato a sostegno
della tesi secondo cui, nel caso concreto, non vi è spazio per una
maggiorazione della base di calcolo per la rendita complementare giusta l’art.
31.
cpv. 2 OAINF e, pertanto, ritiene di poterli far propri.
2.3
Per quanto
riguarda il calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le
indennità giornaliere LAINF e la rendita AI, il TCA osserva quanto segue.
Giusta
l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di
altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La
riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce
all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n.
17).
A norma
dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le
prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in
base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie
sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le
rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e
per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto
del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69
LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di
impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF
121.
V 132).
Si é in
presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte
all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una
situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non
fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).
In questo
ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui
l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile
se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,
ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti
ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
157).
Per
stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario
partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da
ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati
mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.
Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare
valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore
dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il
reddito effettivamente realizzato”).
In
particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di
sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una
rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid.
2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op.
cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio
18.
agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente
alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.
DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA
(cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem Zusammenfallen
von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.] an
der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz eine Globalrechnung
vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione del sovraindennizzo,
si deve operare un calcolo globale.
Al
sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio
della congruenza temporale.
Sapere se
le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase
LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in
restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta
la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo
la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente
dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il
periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita
del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U
367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
2.4
In concreto,
essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la
rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a
dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione
dell’incidente della circolazione del 22 giugno 2002, tornano applicabili gli
articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al
consid. 2.3.).
Come già
indicato al considerando precedente, il periodo di computo determinante per il
calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.
Giusta
l'art. 16 cpv. 2 prima frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera
nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.
Se ne
deduce che, in casu, il periodo determinante va dal 25 giugno
2002.
al 31 agosto 2004, data dopo la quale è cessato il diritto alle indennità
giornaliere (cfr. doc. 99).
Dal
conteggio prodotto dall’CO 1 si evince che, negli anni 2002, 2003 e 2004, RI 1
avrebbe conseguito, senza l'infortunio, un salario giornaliero lordo pari a fr.
226.65
(cfr. conteggio accluso al doc. 148).
Questo
dato non è stato contestato dal ricorrente e può quindi essere fatto proprio da
questa Corte.
Il
guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il periodo
determinante giusta l’art. 51 cpv. 3 OAINF, ammonta a fr. 181'773.30, ossia
fr. 226.65 x 802 giorni.
In
realtà, esso ammonterebbe a fr. 181'093.35, importo corrispondente a fr. 226.65
x 799 giorni, siccome, per determinare il guadagno presumibile, occorre
partire dal 25 giugno, e non dal 22 giugno 2002 (cfr., in proposito, la già
menzionata STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., consid. 7.2.3).
Pertanto,
vi sarebbero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus della
decisione su opposizione impugnata.
Il TCA può
infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv.1 lett. d
LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia ad effettuare una reformatio
in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 21
settembre 2005 nella causa C., U 16/05; STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,
U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno
2003.
nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17
giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).
Durante lo
stesso periodo, l'insorgente ha percepito le seguenti prestazioni:
- indennità
giornaliere LAINF fr. 143'908.70
- rendita
di invalidità AI fr.
41'145.--
T
o t a l e fr.
185'053.70
===========
donde un
sovraindennizzo pari a fr. 3'280.40, come deciso
dall’assicuratore infortuni convenuto.
Il
capoverso 2 dell’art. 69 LPGA prevede che vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti.
Nel
commentare quest'ultima disposizione legale, U. Kieser - ricordato che una
corrispondente norma era già presente nel vecchio diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. art. 72 cpv. 3 vLAM e art. 122 vcpv. 2 OAMal) - afferma
che il legislatore ha scelto per le spese supplementari un criterio "di
apertura". Di principio, esclusi sono soltanto quei costi altrimenti
coperti, relativamente ai quali entrano in considerazione unicamente le
prestazioni assicurative sociali. Le spese di cura e di assistenza
rappresentano certo una grande fetta di queste spese supplementari, senza che
ciò impedisca la presa a carico di ulteriori costi (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 69, n. 13).
Sempre in
relazione all'art. 69 cpv. 2 LPGA, la Giudice federale S. Leuzinger-Naef ha
precisato che il legislatore ha lasciato ai tribunali il compito di definire
cosa, nei casi di specie, può essere ritenuta spesa supplementare (cfr. S. Leuzinger-Naef,
Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in R. Schaffhauser/U. Kieser
(Hrsg.), Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG), Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität
St. Gallen, Band 15, p. 187).
Nell’evenienza
concreta, RI 1 non ha fatto valere che l’evento infortunistico di cui è rimasto
vittima, gli avrebbe cagionato delle spese non altrimenti coperte, né,
tantomeno, che i suoi congiunti avrebbero subito delle diminuzioni di reddito a
causa dello stesso infortunio.
In queste
condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha quantificato l’importo
del sovraindennizzo in
fr. 3'280.40.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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