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Decisione

35.2005.48

Ass. che sollevando e spostando cartoni in uno spazio ristretto accusa un fortissimo dolore alla schiena. Prestazioni negate. Infortunio e lesione parificata a infortunio esclusi: non dato il fattore

21 settembre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.9. Nella

presente fattispecie, nel formulario "Questionario d’infortunio

LAINF" del 10 gennaio 2005, l’assicurato ha così descritto l’evento

occorsogli il 20 dicembre 2004:

"

Nel sollevare una decina di cartoni ho dovuto

fare uno sforzo eccessivo in quanto lo spazio era molto ridotto ed a un certo

punto ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena. La sera era

insopportabile e dovevo rimanere fermo e sdraiato." (cfr. doc. 3)

Analoga

dinamica si ritrova nella "Notifica d’infortunio LAINF" del 23

dicembre 2004 compilata dal datore di lavoro dell’assicurato:

"

Durante lo spostamento di diversi cartoni di

merce da uno scaffale a una paletta ho avvertito un dolore alla parte bassa

della schiena." (cfr. doc. 2)

Nel suo

primo "Certificato medico LAINF", quello del 19 gennaio 2005, il Dr.

med. __________ ha così descritto l’infortunio occorso all’assicurato:

"distorsione della colonna lombare al lavoro" (cfr. doc. 4, punto 2).

In un

secondo "Certificato medico LAINF", quello del 2 febbraio 2005, lo

stesso curante ha invece attestato che: "facendo i suoi lavori è scivolato

e per equilibrarsi ha fatto un movimento brusco sentendo poi un dolore alla

colonna lombare" (cfr. doc. 5, punto 2).

Nella sua

opposizione del 19 marzo 2005 l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che:

"

(…)

- ritengo inoltre che movimentare oggetti pesanti in uno

"spazio molto ridotto" (Form. LAINF del 25.2.05 ndr. recte: 10.01.02)

creatosi a causa del rifiuto del datore di lavoro di rispettare le norme di

sicurezza sul lavoro sia da considerare un fattore esterno molto straordinario

e non quotidiano

(…)." (cfr. doc. 7)

Solo con

il proprio ricorso del 27 giugno 2005 l’assicurato, riferendosi al secondo

"Certificato medico LAINF" del proprio medico curante (quello del 2

febbraio 2005; cfr. doc. 5) - e ciò per la prima volta - ha affermato che

"(…) mentre stavo spostando della merce pesante in magazzino, sono scivolato;

per non cadere con tutto quel peso addosso, ho compiuto un movimento molto

brusco ed innaturale. (…)." (cfr. doc. I, la sottolineatura è del

redattore).

Secondo la dottrina (cfr.

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143

consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02, consid. 4.2.; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella

causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 26 novembre

2003 nella causa X. Assicurazioni c/ D., U 13/03; STFA del 18 dicembre 2002

nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

Tale principio non è

inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi

elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del

18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi

a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e

corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a

dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

(cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; STFA del 30 marzo 2004 nella

causa D., U 252/02, consid. 4.2.).

Nel caso

concreto, come visto sopra, nella sua prima descrizione dettagliata

dell’accaduto, che conferma la dinamica riprodotta nella "Notifica

d’infortunio LAINF" compilata dal proprio datore di lavoro e da lui

controfirmata, l’assicurato non ha parlato di "scivolata" e di

"movimento molto brusco ed innaturale".

Dal canto

suo il medico curante, nella sua prima descrizione dell’infortunio, ha riferito

solo di una distorsione della colonna lombare al lavoro e non ha menzionato né

scivolate né movimenti bruschi.

Anche in

sede di opposizione, e ciò nonostante a quel momento non gli poteva sfuggire

l’importanza di una precisa descrizione, il ricorrente ha parlato solo di

"(…) movimentare oggetti pesanti in uno spazio molto ridotto (…)" e

non ha dichiarato né di essere scivolato né di aver compiuto un movimento

brusco.

Il TCA

deve pertanto concludere che quanto dichiarato nel ricorso configura una nuova

versione che contraddice il contenuto di quella precedente.

La

priorità deve, di conseguenza, essere accordata alla prima esposizione, secondo

cui l’assicurato avrebbe avvertito un forte dolore alla schiena allorquando era

intento a spostare dei cartoni pesanti in uno spazio ridotto.

Da quanto

appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale

esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato

impatto né con altre persone né con oggetti.

2.10. Va, dunque,

esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento

scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

Infatti,

quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza

l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data

essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento

scoordinato (cfr. consid. 2.7 e la giurisprudenza ivi citata).

Scartata

a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato (come visto al considerando

precedente va qui data la priorità alla prima esposizione dettagliata, ribadita

in sede di opposizione, stante la quale l’assicurato avrebbe spostato cartoni

pesanti in uno spazio ridotto) si tratta di valutare se il danno alla schiena

subito da RI 1 sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.

La

giurisprudenza ammette l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando

o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo

straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del

caso concreto (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04; DTFA 1943,

p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

Un esame

della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o

spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati

esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.

STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op.

cit., p. 241).

Per

quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una

sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc. 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi

in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle

lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia

acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti,

da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché

il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con

altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento

scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo

manifestamente eccessivo.

A

quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:

"

(…)

La giurisprudenza ammette, d’altro canto,

l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso,

si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente

eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini

professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI

Considerandi

1994.

U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

Un esame

della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o

spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati

esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr.

STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op.

cit., p. 241).

In casu, A. ha

costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra

di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.

In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il

29.

aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il

peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si

aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. 30).

Al riguardo, questa Corte osserva che, anche

qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato

dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente

eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso

effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero

che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. 30).

D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli

che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da

A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile

2003.

nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)

In

un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha

stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e

graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in

granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando

il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non

era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle

situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In

secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non

è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.

Per

completezza e a titolo di raffronto è utile segnalare che la nostra Massima

Istanza, nella decisione del 18 aprile 2005 nella causa S.C. (U 166/04), si è

pronunciata sul caso di un’assicurata di 35 anni con alle spalle una formazione

riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera che, in qualità di stagista

fisioterapista da circa quattro mesi presso una casa anziani, ha dovuto

sostenere un paziente per evitarne l’improvvisa caduta, riportando dei dolori

alla zona cervicale. Il TFA ha considerato questa fattispecie un caso limite e

ha riconosciuto che lo sforzo profuso dall’assicurata che pesava 57 Kg per

sopportare il peso del paziente di 87 Kg ha ecceduto il quadro abituale della

sua attività, in quanto, in primo luogo, l’assicurata non ha avuto altra scelta

se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino per sostenere

il paziente.

In

secondo luogo, che il peso del degente in questione eccedeva di gran lunga

quello dell’assicurata. Infine un tale peso associato alla componente di

accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio del paziente,

che si è lasciato completamente andare, ha richiesto uno sforzo superiore rispetto

a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento.

In casu

questa Corte osserva che il peso dei cartoni spostati dall’assicurato (nato nel

1969) è stato indicato in approssimativi 25 Kg (cfr. doc. 3).

Compiti

simili a quello di spostare cartoni di un certo peso in spazi ridotti

rientrano, d’altronde, fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo

un’attività quale quella esercitata dall’assicurato, ovvero l’operaio

semiqualificato nel settore di produzione.

In esito

ai considerandi che precedono, il TCA deve concludere che non siano, in

concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale

per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore

esterno.

Di

conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.11

Si tratta ora

di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art.

9.

cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni

corporali.

L’art. 9 cpv.

2.

OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71

consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni

corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se

non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003

nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto

2003.

nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione

sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti

di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470,

consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità

(cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88

e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.12

Nel caso di

specie l’assicurato ha dato atto che l’evento del 20 dicembre 2004 si è

verificato nell’ambito della propria attività abituale di operaio

semiqualificato nel settore di produzione.

In

particolare, l’assicurato ha dichiarato che:

"

(…)

Nel sollevare e spostare una decina di cartoni ho

dovuto fare uno sforzo eccessivo in quanto lo spazio era molto ridotto ed a un

certo punto ho avvertito un dolore fortissimo alla schiena. La sera il dolore

era insopportabile e dovevo rimanere fermo e sdraiato. (…)." (cfr. doc. 3)

Ritenuto

che il sollevare e spostare cartoni in uno spazio ristretto e di un peso

approssimativo di 25 Kg. rientra nel novero dei procedimenti motori consueti

della professione esercitata dall’assicurato e che pertanto configura un atto

ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto,

l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente

deve essere negata.

Di

conseguenza il danno alla salute dell’assicurato non può essere assunto dall’CO

1.

neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Il TCA

rileva inoltre che nei primi certificati medici il medico curante ha posto la

diagnosi di "sindrome lombovertebrale acuta" e di "lombaggine

acuta"; cfr. doc. 4 e 5). Soltanto in un ulteriore certificato del 7

giugno 2005 (cfr. doc. A3), il medico ha indicato che l’assicurato ha riportato

alla colonna vertebrale una distorsione con stiramento muscolare.

Ora

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che secondo la giurisprudenza

federale il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di

"lombalgia" (o "lombaggine") non può essere qualificato

quale lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. STCA del 18 ottobre

2002.

nella causa B., 35.2002.46).

Anche per

questo motivo il caso non può essere assunto dall'CO 1 sulla base dell'art. 9

cpv. 2 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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