35.2005.49
Ricorso dichiarato irricevibile vista l'assenza di decisione formale/su opposizione emanata dall'assicuratore. Negato che si sia trattato di un caso di denegata/ritardata giustizia.
19 dicembre 2005Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2005.49
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, TCA
Titolo:
Ricorso dichiarato irricevibile vista l'assenza di decisione formale/su opposizione emanata dall'assicuratore. Negato che si sia trattato di un caso di denegata/ritardata giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
IRRICEVIBILITÀ
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 49 cpv. 1 + 3 LPGA
art. 52 cpv. 1+2 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.49
mm/td
Lugano
19 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’”istanza” del 9 luglio 2005
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
giugno 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di impiegato di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso __________ (il cui portafoglio svizzero di assicurazioni contro gli
infortuni è stato ceduto, nel frattempo, alla CO 1) – giocando a calcio ha
riportato una distorsione al ginocchio destro (doc. 1 e 3).
L’assicuratore
infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha versato regolarmente
le prestazioni di legge.
L’assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere dal 24 giugno 2002 (doc.
3 e 5).
1.2. Nel corso
del mese di ottobre 2003, il nuovo datore di lavoro di RI 1, la ditta __________
di __________, ha annunciato una ricaduta del sinistro del giugno 2002, determinata
da un’acutizzazione dei dolori a livello del ginocchio destro (doc. 2).
Accertamenti
successivamente predisposti hanno evidenziato la presenza di una rottura del
corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro e di un’incipente
artrosi a carico del compartimento mediale (doc. 8 e 9).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 2
febbraio 2004, __________ ha negato l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra l’infortunio assicurato e i disturbi al ginocchio destro, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 14 ottobre 2003 (doc. 14).
La citata
decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. In data 10
maggio 2004, l’assicurato ha chiesto all’assicuratore LAINF di procedere alla,
citiamo: “riapertura del caso ed il pagamento delle fatture sottomesse alla CO
1 dai dottori __________ e __________, prendendo contatti diretti con
quest’ultima assicurazione” (doc. 22).
In
risposta, il 1° giugno 2004, __________ ha comunicato a RI 1 che, in difetto di
nuovi elementi di giudizio, essa non poteva fare altro che confermare il
contenuto della decisione formale del 2 febbraio 2004.
L’assicurato
è stato peraltro avvertito che la riapertura del caso sarebbe stata subordinata
alla presentazione di fatti nuovi o di mezzi di prova nuovi (doc. 24).
1.5. Nel mese di
agosto 2004, il dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di
chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, ha trasmesso
all’assicuratore infortuni documentazione medica riguardante l’assicurato, in
particolare il referto relativo alla consultazione del 27 luglio 2004 (doc.
25-27).
Dopo
avere interpellato il proprio fiduciario, __________, in data 6 settembre 2004,
ha informato il medico curante, con copia all’assicurato, di non ritenere
soddisfatti i presupposti per procedere a una revisione della decisione formale
del 2 febbraio 2004 (doc. 28), posizione che è stata ribadita il 23 dicembre
2004 (doc. 34).
1.6. Il 13 marzo
2005, RI 1, patrocinato dalla __________, ha chiesto di poter prendere visione
del suo incarto (doc. 35), richiesta alla quale __________ ha dato seguito in
data 31 marzo 2005 (doc. 38).
1.7. Con atto,
denominato “istanza”, del 9 luglio 2005, RI 1, sempre rappresentato dalla __________,
ha chiesto, in via principale, che __________ venga condannata ad assumere,
citiamo: “quanto pagato, franchigia e partecipazioni, dal nostro assistito,
oltre a quante spese future il sinistro provocherà” e, in via subordinata,
l’allestimento di una perizia medica giudiziaria, argomentando:
"
L'istante, in data 15/7/2002, è vittima di un
grave infortunio. Detto infortunio viene preso a carico della Convenuta quale
sinistro Lainf, prodotto DOC B. Il 24 di giugno del 2002 il medico curante
ritiene che detto infortunio possa, allo stato, considerarsi non più bisognoso
di cure mediche; DOC C nel mese di ottobre del 2003 l'istante denuncia alla
Convenuta un riacutizzarsi dei postumi infortunistici; DOC D. Detto
riacutizzarsi viene testimoniato dal medico curante, dottor __________; DOC E.
Fatti
I qui prodotti DOC F, G e H testimoniano la responsabilità della Convenuta
quale assicuratore Lainf. In modo unilaterale e inspiegabile la C invia l'I il
DOC I attraverso il quale respinge ogni pretesa concernente le spese mediche e
farmaceutiche. Nel successivo DOC L, la C, attraverso un concetto nebuloso
respinge definitivamente le richieste dell'assicurato. Il 10 di maggio del 2004
lo stesso assicurato chiede alla C la formale riapertura del suo caso; DOC M.
In via del tutto amministrativa, mettendo accanimento nelle sue considerazioni,
la C respinge nuovamente ogni responsabilità; DOC N. Quanto precede accade
nonostante che l'assicurato possa produrre certificati medici qui prodotti
quali DOC O, DOC P e Q. Imperturbabile la C risponde con il qui prodotto DOC R,
ostinandosi a non cambiare la propria posizione. Questa penosa vicenda,
perlomeno a livello cartaceo, si conclude con gli allegati DOC S, T, U.
Considerandi
Non c'è dubbio che la giurisprudenza consolidata
è favorevole alla parte istante, in quanto, a memoria l'assicuratore Lainf deve
sempre farsi carico delle spese mediche, farmaceutiche e, se del caso, delle
indennità giornaliere. Nonostante ampia documentazione medica ciò non è
avvenuta in questo caso; dove l'abbondanziale documentazione medica dava
ragione al nostro assistito senza ombra di dubbio.
Chiediamo piaccia giudicare l'istanza è accolta,
la Convenuta sarà astretta a farsi carico di quanto pagato, franchigia e
partecipazioni, dal nostro assistito, oltre a quante spese future il sinistro
provocherà. In subordine si chiede rispettosamente la nomina di un perito
medico, onde valutare il danno fisico del nostro assistito."
(I)
1.8
La CO 1, in
risposta, ha postulato, in via principale, che l’atto presentato
dall’assicurato venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che il
medesimo venga respinto nel merito (V).
1.9
Nel corso
del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che,
nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.
In data 7
dicembre 2005, RI 1, accompagnato dalla moglie, è stato sentito dal
vicecancelliere, il quale lo ha reso edotto circa il prosieguo della procedura
ricorsuale (cfr. XIII).
In
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117
V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b).
Tali
disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°
gennaio 2003.
2.3
Giusta
l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti (cpv. 3).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, se l’assicuratore, nonostante la domanda
dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, può
essere interposto un ricorso, per denegata o ritardata giustizia, presso il
TCA.
2.4
Per costante
giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V
36.
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in
SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata
in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in più di
un’occasione, l’ultima volta in data 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 34), __________
si è rifiutata di ritornare, in via di riconsiderazione o di revisione
processuale, sulla propria decisione formale del 2 febbraio 2004, nel frattempo
cresciuta in giudicato.
L’assicuratore
LAINF non ha tuttavia ancora formalizzato questa posizione mediante il rilascio
di una decisione ex art. 49 cpv. 1 LPGA.
D’altra
parte, risulta pure che RI 1 non ha mai preteso che l’assicuratore LAINF
convenuto emanasse al riguardo una decisione formale, ciò che esclude che ci si
trovi in presenza in un caso di applicazione dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.
In data
13.
marzo 2005, per il tramite del proprio patrocinatore, egli si è limitato a
chiedere in visione l’incarto che lo concerne (doc. 35).
L’“istanza”
presentata dall’assicurato è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla CO 1 affinché proceda – senza indugio - all’emanazione di
una decisione formale giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, contro la quale
l’assicurato avrà diritto di formulare opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1
LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’“istanza”
del 9 luglio 2005 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi
alla CO 1 affinché esamini il tenore dell’atto presentato dall’assicurato e
renda – senza indugio - una decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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