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Decisione

35.2005.49

Ricorso dichiarato irricevibile vista l'assenza di decisione formale/su opposizione emanata dall'assicuratore. Negato che si sia trattato di un caso di denegata/ritardata giustizia.

19 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I qui prodotti DOC F, G e H testimoniano la responsabilità della Convenuta

quale assicuratore Lainf. In modo unilaterale e inspiegabile la C invia l'I il

DOC I attraverso il quale respinge ogni pretesa concernente le spese mediche e

farmaceutiche. Nel successivo DOC L, la C, attraverso un concetto nebuloso

respinge definitivamente le richieste dell'assicurato. Il 10 di maggio del 2004

lo stesso assicurato chiede alla C la formale riapertura del suo caso; DOC M.

In via del tutto amministrativa, mettendo accanimento nelle sue considerazioni,

la C respinge nuovamente ogni responsabilità; DOC N. Quanto precede accade

nonostante che l'assicurato possa produrre certificati medici qui prodotti

quali DOC O, DOC P e Q. Imperturbabile la C risponde con il qui prodotto DOC R,

ostinandosi a non cambiare la propria posizione. Questa penosa vicenda,

perlomeno a livello cartaceo, si conclude con gli allegati DOC S, T, U.

Considerandi

Non c'è dubbio che la giurisprudenza consolidata

è favorevole alla parte istante, in quanto, a memoria l'assicuratore Lainf deve

sempre farsi carico delle spese mediche, farmaceutiche e, se del caso, delle

indennità giornaliere. Nonostante ampia documentazione medica ciò non è

avvenuta in questo caso; dove l'abbondanziale documentazione medica dava

ragione al nostro assistito senza ombra di dubbio.

Chiediamo piaccia giudicare l'istanza è accolta,

la Convenuta sarà astretta a farsi carico di quanto pagato, franchigia e

partecipazioni, dal nostro assistito, oltre a quante spese future il sinistro

provocherà. In subordine si chiede rispettosamente la nomina di un perito

medico, onde valutare il danno fisico del nostro assistito."

(I)

1.8

La CO 1, in

risposta, ha postulato, in via principale, che l’atto presentato

dall’assicurato venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che il

medesimo venga respinto nel merito (V).

1.9

Nel corso

del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che,

nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.

In data 7

dicembre 2005, RI 1, accompagnato dalla moglie, è stato sentito dal

vicecancelliere, il quale lo ha reso edotto circa il prosieguo della procedura

ricorsuale (cfr. XIII).

In

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Al

riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117

V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b).

Tali

disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°

gennaio 2003.

2.3

Giusta

l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti (cpv. 3).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, se l’assicuratore, nonostante la domanda

dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, può

essere interposto un ricorso, per denegata o ritardata giustizia, presso il

TCA.

2.4

Per costante

giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V

36.

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in

SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata

in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale

necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura

amministrativa o giudiziaria.

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in più di

un’occasione, l’ultima volta in data 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 34), __________

si è rifiutata di ritornare, in via di riconsiderazione o di revisione

processuale, sulla propria decisione formale del 2 febbraio 2004, nel frattempo

cresciuta in giudicato.

L’assicuratore

LAINF non ha tuttavia ancora formalizzato questa posizione mediante il rilascio

di una decisione ex art. 49 cpv. 1 LPGA.

D’altra

parte, risulta pure che RI 1 non ha mai preteso che l’assicuratore LAINF

convenuto emanasse al riguardo una decisione formale, ciò che esclude che ci si

trovi in presenza in un caso di applicazione dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.

In data

13.

marzo 2005, per il tramite del proprio patrocinatore, egli si è limitato a

chiedere in visione l’incarto che lo concerne (doc. 35).

L’“istanza”

presentata dall’assicurato è dunque irricevibile.

Gli atti

vanno trasmessi alla CO 1 affinché proceda – senza indugio - all’emanazione di

una decisione formale giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, contro la quale

l’assicurato avrà diritto di formulare opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1

LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’“istanza”

del 9 luglio 2005 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi

alla CO 1 affinché esamini il tenore dell’atto presentato dall’assicurato e

renda – senza indugio - una decisione formale.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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