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Decisione

35.2005.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U

166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Il

sinistro del 26 agosto 2002 non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Quelle

riportate dal ricorrente - una ferita lacero-contusa nella regione del

ginocchio sinistro - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o

particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga. Dagli atti di causa

emerge infatti che, dimesso dall’ospedale l’11 settembre 2002, l’insorgente è

stato sottoposto, durante il periodo settembre 2002-febbraio/marzo 2003, ad

alcuni cicli di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 17, 18, 26, 27, 28, 31 e

37 – inc. CO 1).

D'altronde,

in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato

che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento

delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un

anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Il

decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra

parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni. A questo proposito,

occorre ricordare che il ricorrente è stato in grado di riprendere rapidamente

l'esercizio della propria attività professionale, ritrovando una piena capacità

lavorativa, entro i limiti della rendita di invalidità di cui era già al

beneficio, a decorrere dal 10 marzo 2003, quindi a distanza di poco più di sei

mesi dall’infortunio (l’CO 1 ha poi assunto a titolo di ricaduta un’ulteriore

settimana d’incapacità lavorativa nel corso del mese di maggio 2003).

Visto

quanto precede, questa Corte non può ritenere soddisfatto neppure il criterio

del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici

dell'infortunio assicurato.

Del

resto, nella sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha

considerato inadempiuto questo criterio di rilievo, trattandosi di un

assicurato completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito,

posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

Infine, ci

si può esimere dall'esaminare oltre se il criterio della persistenza dei dolori

somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso),

ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere

l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11

gennaio 2005 nella causa D., succitata).

A mente

del TCA, l’infortunio del 26 agosto 2002 non ha dunque avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.

In

simili condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.

2.11. Il secondo

incidente stradale di cui è rimasto vittima l’insorgente è accaduto l’8 luglio

2003 a __________.

Una

descrizione della dinamica del sinistro è contenuta nel rapporto, datato 21

luglio 2003, della Polizia cantonale:

"

RI 1 circolava su via __________ in sella al suo

motoveicolo, proveniva da via __________ e diretto a __________, circolava a

destra della carreggiata. Giunto circa all'altezza del numero civico 22, l'RI 1

sentiva un colpo sul lato sinistro e si ritrovava così al suolo.

La __________ dal canto suo, giunta all'altezza

del numero civico 22, iniziava il sorpasso del motoveicolo condotto dall'RI 1,

durante tale manovra non si accorgeva di nulla. Una volta terminato il sorpasso

udiva un forte rumore di caduta, fermava così subito la sua vettura e notava il

centauro al suolo.

La collisione è avvenuta tra la fiancata destra

(specchietto destro) del veicolo __________ e la fiancata sinistra del

motoveicolo RI 1.

Considerandi

Precisiamo che al momento della constatazione

dell'incidente l'autoveicolo della protagonista __________ aveva lo specchietto

retrovisore destro spostato all'interno, ciò a causa dell'impatto con il

motoveicolo dell'RI 1, infatti l'autoveicolo __________ non presentava nessun

danno."

(doc. 5, p. 4 - inc. INSAI II)

A seguito del sinistro, l’assicurato ha lamentato una lussazione

esposta del pollice della mano destra (doc. 2 – inc. CO 1).

Dopo le

prime cure prestategli presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________,

l’8 settembre 2003, il ricorrente si è sottoposto, ambulatorialmente, ad un

intervento di artrolisi, riposizione e artrodesi temporanea con un chiodo di

Kirschner (doc. 14 – inc. CO 1).

Alla luce

di quanto precede, l’evento traumatico in questione va classificato fra gli

infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore.

Occorre

osservare che il TFA, in una sentenza del 14 febbraio 2002 nella causa S., U

284/00, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un

infortunio in cui un'assicurata è stata investita sulle strisce pedonali da

un'autovettura e scaraventata a lato, lamentando finalmente un ematoma al

braccio sinistro e dei dolori, alla digitopressione ed alla rotazione, a

livello del rachide cervicale.

Per

contro, la fattispecie in discussione si distingue nettamente - principalmente

per la gravità delle lesioni riportate - da quella di cui alla sentenza dell'8

febbraio 2001 nella causa B., U 40/00, classificata dal TFA fra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria di quelli gravi. Investito da

un'automobile mentre stava attraversando la strada, l'assicurato è stato

scaraventato sul cofano, ha sbattuto violentemente la testa contro il

parabrezza ed è finito a terra in prossimità della vettura. Egli ha riportato

una frattura compressiva della vertebra L2, una contusione cranica con ferita

lacero-contusa, un aggravamento di un preesistente tinnito, lesioni dentarie

nonché contusioni multiple.

l’incidente dell’8 luglio 2003 si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari, né il ricorrente ha riportato delle

lesioni particolarmente gravi.

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

In

proposito, basti ricordare che, in occasione della consultazione del 18 febbraio

2004.

- quindi a distanza di poco più di sette mesi dal sinistro - il Prof.

dott. __________, Primario del Dipartimento di chirurgia dell’__________, constatata

un’evoluzione decisamente favorevole (doc. 43 – inc. CO 1: “L’aspetto generale

fisico è però di una persona sana, in possesso della sua forza lavorativa in

maniera quasi completa, solo moderatamente limitata dalle residue dolenzie del

primo raggio della mano destra”), ha dichiarato definitivamente chiusa la cura

medica (doc. 43 – inc. CO 1: “Il paziente desidererebbe dell’ergoterapia

ancora, non vedo però il motivo di prescriverla visto il raggiungimento degli

obiettivi di mobilità e di presa di forza. La cura al pollice destro può essere

chiusa. Vi è una modica residua limitazione della presa di forza”).

A delle

analoghe conclusioni è del resto pure giunto il medico __________ dell’CO 1,

dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha visitato RI 1 il 18

maggio 2004 (doc. 55 – inc. CO 1: “La limitazione di mobilità, isolatamente

dell’articolazione interfalangea I, corrisponde alla precedente lussazione,

risp. lieve alterazione della superficie articolare, parificabile ad una lieve

artrosi post-traumatica. La buona funzione complessiva della mano viene pure

documentata dall’alzare dei mattoni fino a 8,5 kg, con la mano destra sola,

fino all’altezza di 90 cm. Questi dati combaciano con l’asserzione

dell’assicurato, il quale sostiene che i problemi principali risiedono a

livello della testa, della colonna cervicale e della schiena, motivo per cui

non riuscirebbe nemmeno a sedersi (in Agenzia si osserva una posizione seduta,

anche per 20 minuti di fila, senza note di sofferenza!). In base ai dati

clinici e strumentali oggettivi e aggiornati, il signor RI 1 non necessita di

ulteriori cure specifiche né dei controlli medici” – la

sottolineatura è del redattore).

Il TCA

non può ritenere adempiuto nemmeno il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio

assicurato.

Il

ricorrente è in effetti stato giudicato in grado di riprendere la propria

attività lavorativa, sempre nella misura della rendita di invalidità in vigore,

a contare dal 19 maggio 2004 (doc. 55, p. 4 – inc. CO 1; cfr., pure, il doc. 43

– inc. CO 1, in cui il Prof. __________, già nel mese di febbraio 2004, aveva

ritenuto l’assicurato senz’altro abile per un, citiamo: “lavoro dove può

sollevare dei pesi fino a 10-20 kg, ad esempio trasporto e riordino di

materiale di medio peso, distribuzione …”).

Per le

medesime ragioni esposte al considerando 2.10, può nuovamente restare aperta la

questione a sapere se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia o

meno soddisfatto.

Anche in

questo caso, dunque, nessuno dei criteri di rilievo appare adempiuto, motivo

per cui l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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