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Decisione

35.2005.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2006Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I Fatti sono raccolti nel classeur. Solo

perché ho consumato in tutti questi anni le mie riserve finanziarie non ho

potuto dare mandato ad un avvocato perché desse giusta risposta alla spettabile

CO 1.

Al vostro Lodevole Tribunale chiedo che

l'opposizione fatta in data 11 gennaio 2005 alla CO 1 dalla compagnia

d'assicurazione di protezione giuridica __________ venga accolta.

Che la CO 1 riconosca e faccia fronte dal

05.04.2004 all'infortunio da me denunciato all'ufficio regionale del lavoro e

al mio medico dr. __________ di __________ alle spese d'indennità lavorativa

(100%) e alle spese mediche sino a tempo indeterminato.

L'infortunio di aprile 2001 non è stato mai

chiuso a causa dei ripetuti dolori ed è per questo che in buona fede si è

sempre parlato di ricaduta e non di caduta avvenuta in data aprile 2004."

(Doc. XIV)

L’assicuratore

infortuni ha dettagliatamente preso posizione sulla documentazione medica il 29

novembre 2005 (XVI).

1.8. Il 14

dicembre 2005, RI 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni e

ha allegato un rapporto, datato 28 ottobre 2005, del Centro per la terapia del

dolore presso l’Ospedale regionale di __________ (XVIII + allegato).

L’CO 1 si

è espresso al riguardo il 5 gennaio 2006 (XX).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto a prestazioni a

decorrere dal mese di aprile 2004, tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

È comunque

utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna modifica

in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale presupposto

per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA del 30

settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi

menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la

sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.

2.2. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare la

propria responsabilità in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del

mese di aprile 2004.

Per la

prima volta in data 20 agosto 2005 (in precedenza, in particolare in sede di

opposizione 11 gennaio 2005 [cfr. doc. 50 – inc. CO 1], si era sempre parlato

di una riacutizzazione spontanea dei disturbi alla schiena, peraltro mai

completamente scomparsi dopo il sinistro del 2 aprile 2001), il ricorrente fa

valere che, il 5 aprile 2004, egli sarebbe in realtà rimasto vittima di un ulteriore,

nuovo infortunio.

RI 1 ha

così descritto l’evento in questione:

"

in data 5 aprile 2004 ore 0500, mi sono alzato

di notte per andare in bagno, scendendo le scale e saltando uno scalino sono

atterrato con il piede destro e da lì mi si è totalmente bloccato il bacino,

con forti dolori alle spalle." (doc. B 9)

In una

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa P., inc. 35.2004.64, cresciuta in

giudicato, riguardante il caso di un assicurato che, nel saltare da un muretto

alto circa m. 1,20 e atterrando normalmente sul prato sottostante, aveva

riportato un danno a livello del tallone destro, questa Corte ha negato

l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, facendo difetto il

carattere straordinario del fattore esterno (e cioè: il contatto del corpo con

il suolo).

Nella

presente fattispecie, alla luce della descrizione fornita dall’assicurato

medesimo (cfr. doc. B 9), occorre ritenere che in data 5 aprile 2004 non è

accaduto alcunché di straordinario, di modo che deve essere negata l’esistenza

di un infortunio.

Il TCA

deve quindi valutare se i disturbi riacutizzatisi nel corso dell’aprile 2004,

costituiscono o meno una conseguenza naturale dei pregressi infortuni

assicurati.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.

3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La giurisprudenza

ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994,

p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Dalle tavole

processuali emerge che, durante il periodo giugno 1989-luglio 2001, RI 1 è

rimasto vittima di diversi infortuni.

In data 6

giugno 1989, nel corso di un incontro di calcio, mentre si apprestava a parare

un pallone, l’assicurato ha perso l’equilibrio, è caduto a terra e ha picchiato

il fondoschiena.

Egli è

entrato in cura presso la dott.ssa __________, per dei dolori a livello lombare

irradianti alla colonna vertebrale e all’arto inferiore sinistro (doc. C 14).

L’inabilità

lavorativa è durata sino al 3 luglio 1989, mentre la cura medica è stata

dichiarata chiusa a contare dal 3 luglio 1989 (doc. B 3).

Il caso

d’infortunio si è quindi risolto con una completa guarigione (cfr. doc. C 14).

Il

secondo sinistro assicurato si è verificato il 18 aprile 1995.

In quell’occasione,

RI 1 è caduto dalle scale di casa, riportando una contusione a livello del

gluteo destro e della colonna lombare centrale.

Il reumatologo

dott. __________, consultato dall’assicurato nel luglio 1995, ha diagnosticato

una sindrome lombovertebrale cronica con episodi recidivanti di tipo spodilogeno

su un osteocondrosi a livello di L2-L3, esacerbata dalla menzionata caduta

dalle scale.

Il citato

sanitario ha peraltro sottolineato la presenza di una problematica di tipo

ansioso-depressivo, “in paziente attualmente disoccupato con problemi

famigliari” (doc. 12 – inc. CO 1).

Dal 26

luglio al 17 agosto 1995, l’insorgente é rimasto degente presso la Clinica di

riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a misure fisioterapiche

attive e passive.

L’assicurato

è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a far tempo dal 25 settembre

1995.

La cura

medica è invece stata chiusa il 2 settembre 1996 (doc. B 4).

Il terzo

evento traumatico è avvenuto il 23 ottobre 1995.

Esso non

risulta documentato.

Comunque,

secondo quanto dichiarato dal ricorrente, l’infortunio in questione, una caduta

nel bosco, ha riguardato la caviglia destra, la quale, grazie alle cure

conservative prestate, è completamente guarita (cfr. rapporto 12.9.2005 del

dott. __________, prodotta sub doc. C 3).

Il 15

febbraio 1999, RI 1 ha compiuto un “passo falso”, riportando un trauma al

ginocchio destro.

Accertamenti

successivamente predisposti hanno consentito di mettere in luce una lesione del

menisco mediale del ginocchio destro, trattata mediante resezione artroscopica

(rapporto 7.4.1999 del Reparto di ortopedia-traumatologia dell’Ospedale

regionale di __________, presente in doc. B 6).

L’assicurato

è stato dichiarato abile al lavoro dal 13 maggio 1999.

La cura

medica è stata chiusa il 20 ottobre 1999.

In data 2

aprile 2001, RI 1 è scivolato o rotolato, per una trentina di metri, lungo una scarpata,

lamentando contusioni multiple alla schiena e alla spalla destra, senza riportare

fratture.

Una radiografia

della colonna cervicale e dorsale AP e laterale, effettuata il 24 aprile 2001,

ha messo in luce una leggera ipercifosi dorsale su modica deformazione a cuneo

di alcuni metameri, probabilmente nell’ambito di un Morbo di Scheuermann,

nonché, a livello cervicale, un raddrizzamento della lordosi fisiologica C5/C6,

un’ipercifosi C4/C5 su discopatia osteocondrotica C4/C5 e C5/C6, presentanti

delle reazioni spondilotiche anche dorsali, delle reazioni uncartrotiche e delle

minime alterazioni spondilartrosiche (referto accluso al doc. 4 – inc. CO 1).

Egli ha

ripreso il lavoro al 50% dal 3 maggio 2001, al 75% dal 7 maggio 2001 e in

misura completa dal 28 maggio 2001 (doc. 2 – inc. CO 1).

Con

certificazione del 27 luglio 2001, il dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, ha fatto stato di un decorso prolungato dei disturbi a livello del

rachide, da ricondurre a uno sbilanciamento muscolare, non escludendo però una

certa sovravalutazione soggettiva dei sintomi (doc. 6 – inc. CO 1; cfr., pure,

il doc. 10).

Infine,

il 31 luglio 2001, l’assicurato è rimasto coinvolto in un incidente della

circolazione stradale avvenuto sulla strada del passo del __________.

Le prime

cure gli sono state prodigate presso l’Ospedale cantonale di __________, i cui sanitari

hanno diagnosticato una lesione legamentare alla caviglia destra, contusioni alla

spalla destra e al torace, la rottura di un dente (primo premolare superiore

sinistro), nonché una sospetta frattura della costola ventrale a destra (doc. 3

– inc. CO 1).

Rientrato

in Ticino, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

Gli

accertamenti ordinati da quest’ultimo, eseguiti nell’ambito di una degenza

presso la Clinica __________ di __________, hanno mostrato una frattura

complessa della caviglia sinistra, curata conservativamente con

immobilizzazione in stivale gessato e scarico (doc. 5 e 7 - inc. CO 1).

Con

referto del 7 gennaio 2002, il dott. __________ ha riferito di una situazione

pressoché normale a livello della caviglia sinistra, con una capacità

lavorativa ritrovata a contare dal 10 dicembre 2001 (doc. 24 a - inc. CO 1 e

doc. 19 – inc. CO 1).

Per

completezza, va ancora ricordato che, in data 30 agosto 1985, allorquando non

era ancora assicurato presso l’CO 1, RI 1 aveva già subito un infortunio alla

regione lombare.

Questo

sinistro aveva comportato un’inabilità totale sino al 19 gennaio 1986 e al 50%

sino al 31 gennaio 1986.

In questo

contesto, l’assicurato era stato sottoposto ad accertamenti presso il Dipartimento

di chirurgia dell’Ospedale cantonale di __________, in ragione dell’insorgenza

di una lomboischialgia.

Una TAC,

eseguita il 19 settembre 1985, aveva mostrato la presenza di un’ernia discale

L5/S1 a destra (cfr. doc. B 2).

Nel corso

del mese di aprile 2004, all’Istituto assicuratore convenuto è stata notificata

una ricaduta dell’infortunio del 2 aprile 2001 (doc. 17 – inc. CO 1).

In

proposito, il dott. __________, spec. in medicina generale, ha fatto stato di

una riacutizzazione della dorsalgia, in particolare a livello lombare, e ha

attestato una totale incapacità lavorativa a far tempo dal 5 aprile 2004 (doc.

22 – inc. CO 1).

In data

16 marzo e 13 aprile 2004 hanno avuto luogo dei consulti specialistici presso

il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale ha diagnosticato una

sindrome lombovertebrale per sospetta discopatia plurisegmentale in stato dopo

diversi infortuni, diagnosi confermata dai successivi provvedimenti diagnostici

(RMN e RX del rachide lombare; cfr. doc. 25 - inc. __________).

Il 29

ottobre 2004, l’assicurato è stato sottoposto a una visita fiduciaria di

controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

ortopedia.

Il citato

medico __________ supplente ha qualificato come semplicemente possibile

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’evento traumatico

dell’aprile 2001 e i noti disturbi lombari:

"

Si tratta di un paziente che già nel 1982 aveva

problemi alla colonna vertebrale. Come si può vedere dal rapporto del dr. __________,

questa colonna vertebrale era già stata indagata al Kantonspital di __________

dove erano già state scoperte delle ernie discali nel 1985. In seguito il

paziente ha subito degli infortuni in parte anche leggeri che si sono sempre

risolti con una completa ripresa della capacità lavorativa. L'ultimo infortunio

risale al 2001, durante il quale il paziente è scivolato da una scarpata da

un'altezza di circa 10 metri con contusioni multiple.

In seguito a questo infortunio non si sono potute

documentare delle lesioni di carattere fresco.

Causalità

Ritengo che gli attuali disturbi siano in

rapporto causale soltanto possibile con l'infortunio avvenuto il 2.4.2001. I

disturbi sono dati clinicamente prevalentemente da un problema spondilogeno di

carattere in parte muscolare, in parte artrosico con presenza di ernie discali

mobili, peraltro già ben documentate in occasione della visita reumatologica

del dr. __________ del 13.7.1995 e già conosciute ormai dal 1982,

rispettivamente 1985.

Ritengo quindi che la ricaduta debba essere

rifiutata.

L'attuale cura e inabilità lavorativa vanno

quindi a carico della rispettiva Cassa Malati."

(doc. 22)

Nell’ambito della

procedura di opposizione, l’CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, il

quale ha ribadito il parere secondo cui i pregressi infortuni occorsi

all’insorgente, segnatamente quelli dell’aprile 1995 e del

luglio 2001, sono stati responsabili di un peggioramento transitorio del

preesistente stato degenerativo della colonna lombare:

"

Purtroppo l'incarto __________ concernente

l'infortunio del 1989 non è più reperibile.

Non mi posso quindi esprimere più

dettagliatamente in merito.

Per quanto riguarda il certificato medico della

dr.ssa __________, peraltro specialista in psichiatria e psicoterapia, lo

stesso riferisce solo sull'anamnesi e sui dati soggettivi del paziente senza

riportare nulla di oggettivo.

Al punto 4 dove si legge:

"Lo stesso dott. __________, medico di

fiducia della CO 1…si contraddice…afferma che i disturbi accusati attualmente

dal signor RI 1 siano in rapporto causale con l'infortunio del 2.4.2001."

Ciò non corrisponde a verità, in quanto nel mio

rapporto si legge chiaramente: "ritengo che gli attuali disturbi siano in

rapporto causale soltanto possibile con l'infortunio avvenuto il

2.4.2001."

Come si può ben vedere nel mio rapporto del

9.11.2004, le ernie discali e la spondilartrosi erano già perfettamente ben

documentate prima degli avvenimenti infortunistici in causa.

Avvenimenti infortunistici peraltro mancanti di

un'adeguanza per lo sviluppo di ernie discali e spondilartrosi.

Rimango quindi del mio parere che gli infortuni

rispettivamente del 95 e del 2001 hanno causato un peggioramento soltanto

transitorio dello stato degenerativo preesistente della colonna lombare e si

può quindi affermare che con la ripresa dell'attività lavorativa al 100%,

rispettivamente il 25.9.1995 concernente l'infortunio del 18.4.1995, ripresa

lavorativa al 100% dal 9.12.2001 concernente l'infortunio 31.7.2001 e ripresa

lavorativa al 100% dal 28.5.2001, rispettivamente per l'infortunio del

2.4.2001, la causalità tra gli attuali disturbi e gli infortuni accusati, possa

essere dichiarata estinta.

Confermo quindi che gli attuali disturbi accusati

dal paziente sono in relazione causale solo possibile con gli infortuni

avvenuti e che quindi la ricaduta fatta valere tramite la Cassa di

disoccupazione del 19.4.2004 debba essere rifiutata."

(doc. 58)

In corso di causa, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica.

In data

12 aprile 2005, lo stato di salute dell’assicurato è stato indagato, per conto

della Cassa malati __________, dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

Dal

relativo referto, datato 19 aprile 2005, emerge innanzitutto che, durante il

periodo 2-21 marzo 2005, il ricorrente ha soggiornato presso la Clinica __________

di __________.

In quell’occasione,

i medici hanno sottolineato la presenza di uno stato ansioso-depressivo

reattivo con importante componente somatoforme da dolore persistente.

Le

terapie poste in atto non hanno peraltro comportato nessun miglioramento della

sintomatologia algica (doc. C 6, p. 2; il relativo referto di uscita, datato

25.3.2005, è presente in doc. B 9).

Da parte

sua, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome algica pan-vertebrale in

presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali lombari e cervicali, una

sindrome da attrito sotto-acromiale alla spalla destra, una sindrome da dolore

cronico somatoforme in un contesto ansioso-depressivo e stato dopo diversi infortuni.

Egli ha

riscontrato una discrepanza fra lo stato ortopedico oggettivabile e l’intensità

dei disturbi soggettivi, da inquadrare, citiamo: “… in un contesto

psicologico/psichiatrico complesso influenzato dalle vicissitudini legate alla

malattia della moglie”:

"

Con riferimento al quadro clinico riscontrabile

dal punto di vista ortopedico, traspare chiaramente la presenza di una

discrepanza tra i reperti effettivamente oggettivabili e l’intensità dei

disturbi risentiti, così come l’entità delle limitazioni ivi connesse asserite

dal signor RI 1. Vedi per esempio in questo contesto una mobilità praticamente

nulla del rachide toraco-lombare nel suo insieme, con distanza dita-suolo

appena fino al III prossimale della coscia, in assenza di contratture della

muscolatura paravertebrale lungo tutta l’estensione del rachide toracale e

lombare, senza difficoltà evidenti al mantenimento anche prolungato di una

posizione seduta ad angolo retto durante la discussione.

La dolenzia palpatoria diffusa lungo il rachide all’altezza

del cinto scapolare, nella regione sternale, agli arti superiori, così come

nella regione delle cosce da ambo i lati, la mancata risposta terapeutica alle

misure messe in atto sia in sede ambulatoriale che stazionaria, i disturbi del

sonno, la situazione professionale venutasi a creare con diversi licenziamenti,

si inquadrano in un contesto psicologico/psichiatrico complesso influenzato

dalle vicissitudini legate alla malattia della moglie."

(doc. C 6,

p. 3s.)

Per

quanto riguarda l’aspetto somatico, il fiduciario della __________ ha negato

che vi fosse la necessità di procedere ad ulteriori provvedimenti diagnostici,

con riferimento alla colonna vertebrale nel suo insieme.

D’altra

parte, tenuto conto dei soli disturbi organici oggettivabili, RI 1 è stato

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno delle attività leggere “… senza

posizioni o movimenti inergonomici per il rachide, senza necessità di ingaggio

frequente degli arti superiori al di sopra dell’orizzontale, con possibilità di

alternanza regolare oppure libera scelta della posizione di lavoro” (doc. C 6,

p. 4).

Nell’agosto

2005, il ricorrente si è sottoposto ad una RMN della colonna toracica, esame

che ha evidenziato la presenza a più livelli, le maggiori localizzate all’altezza

di T2-3 e T9, di cisti radicolari, in relazioni alle quali il radiologo ha

consigliato una valutazione neurologica.

A livello

del rachide cervicale, nelle porzioni visualizzate, la risonanza magnetica ha

mostrato inoltre delle note di discopatia (C5-C7; doc. C 9).

Il 5

ottobre 2005 RI 1 ha interpellato il Prof. dott. __________, Primario del

Servizio cantonale di __________, secondo il quale egli soffre di una, citiamo:

“… sindrome algica panvertebrale diffusa, in assenza di lesioni focali accessibili

da un trattamento diretto, in un contesto post-traumatico. La situazione è

aggravata notevolmente da uno stato depressivo in un contesto familiare

particolarmente difficile”.

Il dott. __________

ha quindi suggerito che la problematica vada affrontata nell’ambito di un

trattamento della sindrome da dolore cronico (doc. C 4).

Un

consulto neurologico ha avuto luogo il 12 ottobre 2005 presso il dott. __________,

spec. FMH in neurologia.

Ricordato

che l’insorgente soffre da molti anni di una, citiamo: “… sindrome panvertebrale

in relazione a leggere alterazioni degenerative e possibili postumi

infortunistici, con una sintomatologia dolorosa cronica che evolve in un

contesto sfavorevole a causa dello stato depressivo”, il dott. __________ ha

sottolineato la difficoltà a valutare quale possa essere la rilevanza delle

note cisti radicolari, in presenza di uno stato neurologico normale (fatta

eccezione per una iporeflessia tricipitale e rotulea a sinistra; cfr. doc. C

10).

In data

17 ottobre 2005, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, coordinatore

del Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale regionale di __________ (cfr.

doc. C 8).

Infine,

il 24 ottobre 2005, vi è stato un consulto presso il neurochirurgo dott. __________.

Questo il

tenore del rapporto stilato in quell’occasione:

"

Come lei sa, il paziente accusa ormai da molti

anni dolori lombari recidivanti e dolori diffusi in tutto il rachide ma

accentuati in sede cervicale e lombare. Persiste inoltre uno stato dopo diversi

infortuni dal 1985 al 2001. In seguito a questi infortuni il paziente ha sempre

avvertito un aumento dei dolori fino al punto che da diverso tempo risulta

inabile al lavoro. Egli svolgeva un'attività come elettroingegnere.

Gli accertamenti neuroradiologici hanno potuto

confermare discopatie C4/5 e C5/6, mentre il rachide dorsale non presenta un apatologia

di rilievo. La RM lombare a sua volta conferma una discopatia L5/S1 con delle

cisti radicolari plurisegmentali fra l'altro anche in sede dorsale.

Al momento attuale sono dell'opinione che un

procedere chirurgico non entra in considerazione. Infatti la sintomatologia

soggettiva è molto diffusa ed è predominata da uno stato depressivo importante

per problemi di ordine sociale ma anche familiari. Inoltre il paziente accusa

Considerandi

dolori muscolari più o meno diffusi che non permettono di focalizzare in

maniera chiara la situazione al punto da poter stabilire l'indicazione per un

intervento chirurgico. A questo punto concordo pienamente con il Dr. __________

per quel che riguarda la possibile terapia che potrà essere unicamente quella

di una terapia del dolore cronico. Questa dovrà comprendere una terapia

antidepressiva associata ad analgesici, eventualmente Transtec 35ug.

In considerazione dello stato attuale sono dell'opinione

che il paziente al momento effettivamente risulti inabile al lavoro.

L'incapacità lavorativa per quel che riguarda il problema somatico è

d'importanza relativa e la valuterei in misura del 40-50%. Resta da valutare

dal punto di vista psicologico quale sia l'ulteriore incapacità lavorativa in

quanto il paziente ha problemi gnostici a causa della depressione.

Personalmente sono convinto che ne risulti un'incapacità lavorativa sicuramente

superiore al 60%."

(doc. C 11)

2.7

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

chirurgo ortopedico e ortopedico, quindi specialista proprio nella materia che

qui interessa, secondo il quale i disturbi dorsali lamentati da RI 1 sono solo possibilmente

da ricondurre ai pregressi infortuni assicurati (cfr. doc. 41 e 58 – inc. CO 1),

ciò che esclude la responsabilità dell’Istituto assicuratore (cfr. consid. 2.4.

e 2.6.), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori (perizia medica giudiziaria).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Da parte

sua, il TCA osserva che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di fiducia

dell’CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo

traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide

può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare

dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr.

Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre

1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti,

la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des

Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nella

concreta evenienza, va constatato, innanzitutto, che fra i tanti infortuni

occorsi a RI 1 durante il periodo giugno 1989-luglio 2001, soltanto tre hanno

riguardato la colonna vertebrale, in particolare la regione lombo-sacrale,

ossia quello del 6 giugno 1989, quello del 18 aprile 1995, nonché quello del 2

aprile 2001 (cfr. consid. 2.7.).

In secondo luogo, occorre rilevare che i problemi dorsali di cui soffre il ricorrente,

risalgono a molti anni orsono, ad un’epoca antecedente al primo evento

infortunistico assicurato.

In

effetti, già prima dell'infortunio del mese di giugno 1989, peraltro risoltosi con

una guarigione completa (cfr. doc. C 14), RI 1 aveva sofferto di seri disturbi alla

regione lombo-sacrale, disturbi che lo avevano costretto ad interrompere il

lavoro per ben cinque mesi circa e che avevano indotto i sanitari a sottoporlo

a provvedimenti diagnostici (l’esame TAC del settembre 1985 aveva evidenziato

la presenza di un’ernia discale L5/S1) e terapeutici (durante il periodo 19

dicembre-9 gennaio 1986, l’assicurato è rimasto degente presso la Rheumaklinik __________;

cfr. doc. B 2).

Successivamente,

in occasione dell’evento traumatico del 18 aprile 1995, il reumatologo dott. __________

aveva sottolineato la preesistenza di alterazioni degenerative

vertebrali (osteocondrosi), responsabili di una sindrome lombovertebrale cronica,

esacerbata dal sinistro in questione (doc. 12 – inc. CO 1).

Gli

infortuni in discussione - così come ha sottolineato il dott. __________ nel

suo rapporto del 24 marzo 2005 (doc. 58 – inc. CO 1: “Avvenimenti

infortunistici peraltro mancanti di un’adeguanza per lo sviluppo di ernie discali

e spondilartrosi”) – non appaiono neppure idonei ad avere causato delle lesioni

strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce delle indicazioni fornite

dal dott. Bruno Zumstein, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il

Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia

da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa L., inc. n. 35.1998.78,

concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due

cadute dalle scale con contusione, in particolare, del rachide lombo-sacrale.

In

sintesi, a mente del perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali

quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici,

provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a

causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento

direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:

"

Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus

biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der

LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen

Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken.

Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie

das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen

mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch

ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom

führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel

im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab.

(…).

Beim zweiten Unfall vom

06.03.1997

muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst

Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar,

dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder

verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um

eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der

Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen

anfänglich sogar eher im Hintergrund.

Ein solches Wirbelsäulentrauma,

das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet, eine definitive

Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht geeignet, eine vorbestehende,

degenerativ veränderte Bandscheibe in richtunggebender Weise zu verschlechtern."

Del

resto, non si può neppure ignorare che lo stato clinico - caratterizzato da

un’estensione dei disturbi (inizialmente circoscritti alla regione

lombo-sacrale, i dolori, senza sufficiente correlazione sul piano organico, si

sono infatti progressivamente estesi a tutta la colonna vertebrale e agli arti

superiori e inferiori) - è stata condizionata negativamente, e continua a

esserlo, dalla presenza di un’importante problematica psichica.

Ciò è stato sottolineato

da tutti i sanitari che si sono interessati dell’assicurato, per primo dal

dott. __________, il quale, nel suo referto datato 13 luglio 1995, aveva riferito

di una problematica di tipo ansioso-depressivo, che si sovrapponeva alla

sintomatologia algica (doc. 12 – inc. CO 1).

Più di recente, gli

specialisti della Clinica di riabilitazione __________ di __________,

in occasione della degenza del marzo 2005, hanno sottolineato che, citiamo: “…

lo stato ansioso-depressivo di origine verosimilmente reattivo influisce in

modo significativo sullo stato clinico attuale, rendendo chiaramente

difficoltosa la riabilitazione e il recupero funzionale della colonna” (rapporto di uscita 25.3.2005, presente in doc. B 9, p. 2 – la

sottolineatura è del redattore).

Da parte sua, il dott. __________,

che ha visitato il ricorrente nel corso del mese di aprile 2005, ha fatto stato

della presenza di una, citiamo: “… discrepanza tra i reperti effettivamente

oggettivabili e l’intensità dei disturbi risentiti, così come l’entità delle

limitazioni ivi connesse asserite dal signor RI 1” (doc. C 6).

In questo stesso senso si

è pure pronunciato il Prof. dott. __________, in occasione della consultazione

del 5 ottobre 2005 (doc. C 4: “La situazione è aggravata notevolmente da

uno stato depressivo in un contesto familiare particolarmente difficile” - la sottolineatura è del redattore).

Tutto ben considerato,

quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi dorsali, oggetto dell’annuncio di ricaduta

del 19 aprile 2004, non costituivano più una naturale conseguenza dei pregressi

sinistri assicurati.

2.8

Dagli atti

di causa si evince che RI 1 presenta da anni dei

gravi disturbi psichici.

In proposito, dal rapporto

22.

dicembre 2004 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, si evince che l’assicurato soffre di una

sindrome depressiva ricorrente, che ha avuto inizio nel 1999 (“Per quanto

riguarda l’anamnesi psichiatrica, il paziente da 5 anni presenta stati

depressivi ricorrenti gravi …” – la sottolineatura è del redattore), quale

reazione alla sintomatologia dolorosa e alla grave situazione psichiatrica

della moglie.

Se

inizialmente il disturbo tendeva ad apparire nel corso dell’autunno e della

primavera, in coincidenza con gli scompensi gravi della consorte, con una

durata di qualche mese, a far tempo dall’estate del 2001, si è assistito a un

progressivo peggioramento della sintomatologia depressiva, accompagnata da apatia,

astenia, abulia, anedonia, facile irritabilità, nervosismo, difficoltà di

concentrazione e attenzione.

Dal mese

di gennaio 2003, lo stato psichico è contrassegnato da grave angoscia e da

rallentamento psicomotorio.

Per

quanto riguarda la patogenesi dei disturbi psichici

presentati dall’insorgente, la psichiatra curante ha espresso le

considerazioni seguenti:

" Tutta

la situazione fisica, estremamente grave ed importane, ha determinato delle

gravi ripercussioni a livello psicologico.

Il paziente infatti da anni rappresenta la colonna portante della

famiglia, importante figura di riferimento per la moglie, di cui si è sempre

occupato in maniera egregia, permettendo che i diversi periodi di

ospedalizzazione della stessa siano stati ridotti nel tempo.

Le conseguenti limitate funzioni fisiche dovute alle sequele degli

infortuni subiti, hanno di molto diminuito la sua possibilità di intervento nei

confronti sia degli altri sia dei propri famigliari.

Sulla base di tale sintomatologia dolorosa presentata, per il

paziente inaccettabile e fortemente invalidante, e a causa di una grave

insonnia, il paziente ha presentato nel corso degli ultimi mesi un aggravamento

ulteriore del suo stato."

(allegato al doc. 50)

Le considerazioni

contenute nel menzionato referto della dott.ssa __________ meritano alcune osservazioni.

In merito alla data di esordio

della problematica psichica, questo Tribunale precisa che

se ne fa già accenno nel rapporto 13 luglio 1995 del dott. __________ (doc. 12 – inc. CO 1), rispettivamente, in quello 22 agosto 1995 del

Centro di riabilitazione di __________ (rapporto di uscita presente in doc. B

4).

Del

resto, dallo scritto 31 agosto 1995, inviato dall’assicurato al dott. __________,

risulta che già a quell’epoca egli si trovava in cura psichiatrica presso il

Servizio psico-sociale di __________, in ragione di uno stato

ansioso-depressivo (doc. C 13).

D’altra

parte, fra la documentazione versata agli atti dal ricorrente figurano delle

certificazioni della stessa dott.ssa __________, secondo cui i disturbi

depressivi di RI 1 erano reattivi alla malattia psichiatrica della

moglie (cfr. doc. B 14).

In sede

di decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra la problematica

psichica e gli infortuni subiti dall’assicurato, precisando che, quand’anche

esso fosse presente, farebbe comunque difetto l’adeguatezza (cfr. doc. 59, p. 5

– inc. CO 1).

Il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se i disturbi psichici di cui soffre RI 1 costituiscano una conseguenza

naturale degli eventi infortunistici assicurati, poiché, anche se ciò dovesse

essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere

considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr.

consid. 2.11.).

2.9

Per

accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e

infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V

104.

consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in

particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella

categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e

in quella di grado medio.

2.9.1

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.9.2

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi

psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a

provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.9.3

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.9.4

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza

particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.10

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione degli infortuni occorsi al ricorrente.

Va

precisato che se, a seguito di due o più infortuni, si presenta una

elaborazione psichica abnorme, il nesso causale adeguato deve essere di regola

valutato separatamente per ognuno degli infortuni, conformemente alla

giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche di infortuni (cfr. RAMI 1996

U 248, p. 176ss.; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang

beim sog. Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS):

Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 425).

Secondo

questa Corte, tre degli eventi infortunistici in discussione, ossia quello del

6.

giugno 1989 (perdita dell’equilibrio, caduta a terra e contusione

lombo-sacrale durante una partita di calcio), quello del 18 aprile 1995 (caduta

dalle scale di casa con contusione del gluteo destro e della colonna lombare

centrale), nonché quello del 15 febbraio 1999 (compimento di un “passo falso”

nel salire una scala con interessamento del ginocchio destro), possono senza dubbio essere classificati nella categoria degli

infortuni leggeri: conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, in

questo caso, l'adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr.

RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

Da parte sua, l’evento del

23.

ottobre 1995 - così descritto dal ricorrente, citiamo: “Non essendo ancora

pratico del posto, ho perso di vista gli altri, perdendomi in mezzo al bosco.

Preso dal panico, poiché non vedevo più nessuno e poiché poteva diventare buio,

all’improvviso, d’intuito, sono disceso, fino a precipitare più volte a terra

per ca. 150-200m, ritrovandomi poi vicino ad una centrale elettrica

dell’azienda” (doc. B 5) – ha provocato uno stiramento a livello della caviglia

destra, guarito grazie alle terapie conservative poste in atto (cfr. doc. C 3).

Esso non ha peraltro comportato alcuna interruzione dell’attività lavorativa.

A mente

di questo Tribunale, tenuto conto della sua dinamica e del danno alla salute

riportato dall’assicurato, il sinistro in questione va classificato, tutt’al

più, fra quelli di media gravità all'interno della categoria media.

Del

resto, il TFA ha proceduto ad una classificazione identica in una sentenza del

30.

aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo

perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era

scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva

riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.

In questo

stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella

causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un

assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di

lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per

alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura

stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio

sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione

cerebrale.

Nessuno

dei criteri di rilievo enumerati al considerando 2.10.3. appare adempiuto,

motivo per cui l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va senz’altro negata.

Nel mese

di aprile 2001, RI 1 è scivolato o rotolato per una trentina di metri lungo il

pendio di una montagna, riportando, a causa del terreno sassoso, contusioni ed

escoriazioni in più parti del corpo, in assenza di fratture.

L’assicurato

ha necessitato di misure terapeutiche conservative, tutte eseguite ambulatorialmente.

Egli è

stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 3 maggio 2001, al 75%

dal 7 maggio 2001 e in misura completa dal 28 maggio 2001 (cfr. incarto CO 1).

Alla luce

dei precedenti giurisprudenziali appena citati, l’infortunio del 2 aprile 2001

deve essere classificato fra quelli di media gravità all'interno della

categoria media.

Anche in

questo caso, i criteri elaborati dal TFA si rivelano inadempiuti.

In

particolare, l’evento in discussione non si é svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. la suevocata STFA

del 30 aprile 2001, consid. 5c).

D’altro

canto, secondo quanto affermato dal dott. __________, i disturbi accusati

dall’assicurato hanno cessato di trovarsi in una relazione di causalità

naturale con il sinistro del 2 aprile 2001, dalla fine del mese di maggio 2001

(cfr. doc. 58 – inc. CO 1) e, pertanto, a decorrere da tale data, essi non

possono più essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione

dell’adeguatezza.

Del

resto, lo stesso dott. __________, in data 27 luglio 2001, aveva segnalato che

lo stato oggettivabile a livello della colonna vertebrale contrastava con la

sintomatologia soggettivamente risentita dall’insorgente, auspicando perciò l’esecuzione

di una visita fiduciaria di controllo (doc. 6 – inc. CO

1: “Subjektiv bestehen starke Beschwerden, eine gewisse Ueberlagerung durch

Stresssymptomatik kann nicht ausgeschlossen werden. Objektiv bestehen geringe

Beschwerden in Form von Muskelhartspann und einer leichten Einschränkung der

Beweglichkeit der BWS und LWS, neurologische Ausfälle sind keine vorhanden“).

A

questo punto, é utile ricordare che nella discussione

riguardante l'adeguatezza, vanno considerati esclusivamente quei disturbi di

natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale

(ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e 1993 U

166.

p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’ultimo degli infortuni

assicurati occorsi a RI 1 é accaduto in data 31 luglio 2001.

In quell’occasione,

l’assicurato, al volante della propria autovettura, nel compiere una manovra di

sorpasso, è entrato in collisione frontale con un’automobile che circolava

regolarmente in senso opposto (cfr. rapporto di polizia 10.9.2001, prodotto sub

doc. 9 – inc. CO 1).

Egli è stato trasportato

presso l’Ospedale cantonale di __________, dove è rimasto degente una notte in

osservazione.

Ivi è stata posta la

diagnosi di lesione legamentare alla caviglia destra, di

contusioni alla spalla destra e al torace, di rottura di un dente (primo

premolare superiore sinistro), nonché di sospetta frattura della costola

ventrale a destra (doc. 3 – inc. CO 1).

Rientrato in Ticino, RI 1,

nel corso del periodo 2-11 agosto 2001, ha soggiornato presso la Clinica __________

di __________, con, citiamo: “… riposo a letto, AINS, ghiaccio, FT respiratorio-profilattica

e ripresa della deambulazione secondo dolori, …” (doc. 5 – inc. CO 1).

Un esame TAC eseguito

durante questa stessa degenza ha evidenziato una frattura complessa della

caviglia sinistra, curata conservativamente con immobilizzazione in stivale

gessato e scarico (doc. 7 – inc. CO 1).

In data 7 gennaio 2002,

quindi a distanza di poco più di cinque mesi dall’evento traumatico, il dott. __________

ha certificato che l’assicurato, citiamo: “… cammina senza disturbi a livello

della caviglia e del piede dx” e, d’altra parte, che lo stesso aveva ripreso a

tempo pieno il proprio lavoro già a far tempo dal 10 dicembre 2001 (certificato

accluso al doc. 18 – inc. CO 1).

Dal rapporto 20 giugno

2002.

della dott.ssa __________, spec. FMH in malattie degli occhi, emerge che

l’incidente ha inoltre comportato una frattura del setto nasale con

micro-frattura orbitale bilaterale (doc. 29 – inc. CO 1).

Un peggioramento della

visione da vicino, avvertito soggettivamente dal ricorrente posteriormente all’infortunio

in questione, è stato giudicato estraneo a quest’ultimo sia dalla dott.ssa __________

(cfr. doc. 29 e 36 – inc. CO 1), sia dal medico fiduciario dell’CO 1 (cfr. doc.

37.

– inc. CO 1).

Infine, la lesione

dentaria è stata sanata dal dentista __________ secondo le modalità che

risultano dalla documentazione prodotta sub doc. B 14.

Alla luce

della dinamica dell'incidente e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI

1.

può essere classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della

categoria media.

Del

resto, confrontati a fattispeci analoghe a quella ora sub judice, tanto

questa Corte quanto il TFA hanno, nel passato, proceduto ad identiche

classificazioni. Vedi ad esempio:

-

STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un

incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di

un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é

girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

- STFA

del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui

l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita

su di una scarpata e si é rovesciata sul tetto;

- STCA

del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n. 35.1996.139 - confermata

dal TFA con sentenza del 18 giugno 1999, U 45/99 - concernente un incidente

della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é

frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato

d’ebrietà;

- STFA

del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente

della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava

l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato

la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato

diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola, nonché la frattura aperta della mascella inferiore e

la frattura della testa della mascella a sinistra;

- STCA

del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un

incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso,

in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso

ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per

essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di

sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso

sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il

conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha

attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di

destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di

sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale

completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e

della spalla destra;

- STCA

del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un

incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di

Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata,

all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si

è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a

sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria,

veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete

della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e

cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra

volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte

della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria

distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale

destro con aprassia da compressione;

- STCA

del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal

TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente

un incidente della circolazione stradale in cui

l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato

ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che

sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio

cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene

destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché

escoriazioni al braccio destro;

- STCA

del 30 maggio 2005 nella causa M., inc. n. 35.2004.95, relativa

ad un incidente stradale in cui l'assicurato, nel tentativo di superare

una vettura in autostrada, ha iniziato a sbandare

ed è stato tamponato da un’auto che lo seguiva, riportando

un trauma facciale con frattura pluriframmentaria con

lieve dislocazione della parete latero inferiore del seno mascellare

destro con solo minime dislocazioni ma con decorso fino al margine

orbitale inferiore ed interessamento del forame

infraorbitale, una deviazione del setto nasale verso destra e fratture non

dislocate dell’osso nasale, nonché un trauma al rachide cervicale.

In

concreto, secondo il TCA,non é possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

Tutt’al

più, all’incidente della circolazione che ha visto coinvolto l’insorgente

potrebbe essere riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non una

particolare spettacolarità.

Al

riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la

presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui

l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una

scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni

cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 già citata).

Va

inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S.,

anch’essa già menzionata, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità

dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.

Il TFA,

nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di

questa Corte, osservando:

"

(…), pur essendo in presenza - in considerazione

dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo

come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi

giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di

spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI

1990.

no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo

stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un

incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo

essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se

stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19

febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come

aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che,

in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato

sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba

schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del

29.

ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso

pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion,

che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che

provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione

alla coscia."

(STFA

succitata, consid. 4.3)

Comunque,

anche volendo ritenere particolarmente spettacolare l'evento occorso

all’assicurato, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in

concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio

non sarebbe comunque adempiuto con una particolare intensità.

In

conclusione, se ne deduce che gli infortuni assicurati non hanno avuto, secondo

il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre RI 1:

l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

In queste

condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere

ritenuta impegnata al riguardo.

2.11

A titolo abbondanziale,

il TCA rileva che, con lo scritto del 2 novembre 2005, il ricorrente ha

affermato quanto segue, citiamo: “Solo perché ho consumato in tutti questi anni

le mie riserve finanziarie non ho potuto dare mandato ad un avvocato perché

desse giusta risposta alla spettabile CO 1” (XIV e consid. 1.7.).

Ora,

giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare.

Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un

patrocinatore idoneo.

Nel caso

di specie, la qualità degli allegati prodotti da RI 1, ingegnere elettrotecnico

di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i

propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di

assegnargli un patrocinatore d’ufficio.

Infine va

sottolineato che, nel caso concreto, l’estinzione del diritto alle prestazioni

non è stata determinata dalla negazione dei disturbi fatti valere

dall’assicurato, la cui esistenza è stata anzi accertata grazie a un’abbondante

e affidabile documentazione medica, ma poiché questi disturbi sono stati

giudicati non più trovarsi in una relazione di causalità con i pregressi

infortuni assicurati.

In

effetti, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità,

che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni sono di

principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere

ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini,

op. cit., p. 213 e, in questo contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa

F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste

solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla

salute e l’evento assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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