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Decisione

35.2005.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

35.2005.55

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, TCA

Titolo:

Le pretese fatte valere da un assicurato risultano da un contratto di assicurazione"responsabilità civile" per autoveicoli e quindi sono estranee alle assicurazioni sociali.Competente per il contenzioso è allora la giurisdîzione civile ordinaria.Pertanto l'istanza introdotta al TCA è irricevibile.

GIURISDIZIONE CIVILE

INCOMPETENZA DELLA CORTE

IRRICEVIBILITÀ

TRASMISSIONE ATTI

art. 126 cpv. 1 CPC-TI

art. 26c cpv. 1 let. a LOG

art. 1 LPTCA

art. 23 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

35.2005.55

DC/sc

Lugano

14 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sull' "istanza" del 23

luglio 2005 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

ritenuto, - che, con

un'istanza del 23 luglio 2005, RI 1, rappresentato dalla RA 1 ha chiesto che la

__________ venga condannata a versargli ulteriori prestazioni per le

conseguenze di un incidente della circolazione avvenuto il 14 febbraio 2004

Considerandi

(cfr. Doc. I);

- che in

data 29 luglio 2005 la CO 1 ha precisato di essere l'assicuratore di

responsabilità civile del conducente con il quale RI 1 ha avuto l'incidente

della circolazione, per cui è proponibile l'azione civile ed è per contro

esclusa la competenza del TCA (Doc. III);

- che al

riguardo il patrocinatore di RI 1 non ha formulato nessuna osservazione (cfr.

Doc. IV);

- che,

secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e

penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima

istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali

per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità

cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre

contestazioni attribuitele dalla legge;

- che

l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo

è attribuita la competenza del giudizio;

- che, nella

presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da

un contratto d'assicurazione "responsabilità civile" per autoveicoli

- retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. A13 CGA -

cfr. VI) - quindi delle pretese estranee alle assicurazioni sociali;

- che

l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae;

- che

competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione

civile ordinaria;

- che, a

norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA -

quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,

d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

- che,

secondo l'art. A12 delle CGA, per ogni litigio risultante dal contratto, la CO

1.

riconosce all'avente diritto la scelta fra il Canton __________ (sede della

Società) e quello del suo domicilio svizzero;

- che dalle

tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________;

- che, di

conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del

Distretto di __________;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

"ricorso" è irricevibile.

Gli atti

sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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