35.2005.56
Cameriera, nel sollevare una cassa di bibite, subisce rottura cuffia rotatoria. Negato obbligo a prestazioni con decisione formale cresciuta in giudicato: nessun infortunio, nessuna lesione parificata
7 ottobre 2005Italiano38 min
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Numero d'incarto:
35.2005.56
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, TCA
Titolo:
Cameriera, nel sollevare una cassa di bibite, subisce rottura cuffia rotatoria. Negato obbligo a prestazioni con decisione formale cresciuta in giudicato: nessun infortunio, nessuna lesione parificata. Domanda di riapertura del caso. Negata riconsiderazione/revisione decisione formale.
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 4 LPGA
art. 53 cpv. 1+2 LPGA
art. 9 cpv. 2 let. f OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.56
mm/td
Lugano
7 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
luglio 2002, la __________, società di gestione dell’esercizio pubblico “__________”
di __________, ha comunicato alla CO 1 che, il 12 luglio 2002, la propria
dipendente, RI 1, nel portare una cassa di bibite, aveva lamentato uno strappo
muscolare al braccio destro (doc. 1).
Da parte
del medico curante dell’assicurata è stata posta la diagnosi di lesione della
cuffia dei rotatori della spalla destra da trauma distrattivo (doc. 10).
Il 16
luglio 2002, RI 1 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di
acromionplastica alla spalla destra.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4
febbraio 2003, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni,
ritenendo che l’assicurata non ha subito un infortunio ai sensi di legge e che
nemmeno si è in presenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio
giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 27: “Dai referti medici acquisiti emerge
chiaramente l’estraneità del pregiudizio alla salute ad un evento
infortunistico o ad una lesione corporale parificabile ad infortunio”) (doc.
27).
La citata
decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Nel corso
del mese di febbraio 2004, RI 1 ha chiesto alla CO 1 di riconsiderare la
propria decisione formale del 4 febbraio 2003, alla luce delle risultanze
dell’esame di RMN a cui essa era stata nel frattempo sottoposta (doc. 28).
Nel
prosieguo, essa ha prodotto una certificazione del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, da cui risultano le
diagnosi, entrambe riferite alla spalla destra, di tendinite calcarea,
“problematica strettamente morbosa”, e di lesione del labbro glenoidale,
“fattore strettamente post-infortunistico” (doc. 31).
1.4. L’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 18 marzo 2005, ha comunicato all’assicurata di non poter
ritornare sulla propria decisione del 4 febbraio 2003, né a
titolo di riconsiderazione, né a titolo di revisione processuale, visto che
l’evento del 12 luglio 2002 “non presenta i requisiti dell’”infortunio” e/o
della “lesione parificabile ai postumi d’infortunio”, come da nozione legale” e,
d’altra parte, che la diagnosticata lesione del labbro glenoidale non ne costituisce
una naturale conseguenza (doc. 54).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 55),
l’amministrazione, in data 27 aprile 2005, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 57).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 27 luglio 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che “la decisione 4 febbraio 2003 venga revisionata e riconsiderata”
e che le vengano quindi riconosciute le prestazioni assicurative derivanti
dall’infortunio del 12 luglio 2002, argomentando:
"
In primo luogo si osserva che contrariamente a
quanto sostenuto dalla CO 1, nella fattispecie, siamo in presenza di un fattore
esterno straordinario.
Ai sensi della giurisprudenza il concetto di
fattore esterno è definibile "quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente accertabile e percettibile, prendente origine esternamente al
corpo" (Cfr. Sentenza del 26 novembre 2003 in re U13/03 cons. 5.1).
Il fattore esterno non è dato in tutti quei casi
in cui una persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la
(prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si
accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita.
Nella DTF 123 V 44 il Tribunale federale delle
assicurazioni ha subordinato il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in materia pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di uno specifico atto ordinario della vita implicante una
sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente
normale.
L'intervento di un fattore esterno è altresì
ammesso in caso di cambiamenti di posizioni, che, secondo l'esperienza medico -
infortunistica sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppatasi
all'interno del corpo ("körpereigene Trauma"", come ad esempio
il rialzarsi improvvisamente da una posizione accovacciata, il movimento brusco
e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni
incontrollabili).
Il fatto di sentire "un secco dolore"
nel sollevare velocemente una cassa colma di bottiglie di vetro contenenti
liquidi, rientra pienamente nella definizione sopra riportata e implica
pertanto il riconoscimento del fattore esterno, in casu, anche
straordinario.
Tale interpretazione si impone tanto più se si
considera che il trasporto di bibite non rientrava assolutamente nelle mansioni
della signora RI 1 e che un simile gesto non poteva rappresentare per essa in
alcun modo un atto di ordinaria quotidianità.
(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che per essere repentina un'azione
lesiva deve essere unica. Sono infatti esclusi da tale nozione quei danni alla
salute ascrivibili a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita
quotidiana e che finiscono per dare luogo a fenomeni di usura necessitanti la
messa in atto di una cura.
Nella fattispecie è
evidente che il sollevamento di un importante peso mediante un movimento brusco
ha provocato la lesione al labbro glenoidale alla spalla destra, tale evento avendo
liberato un'energia maggiore rispetto a quella che avrebbe altrimenti
sprigionato un evento insignificante, quotidiano.
All'evento del 12
luglio 2002 deve pertanto essere riconosciuta una propria rilevanza causale, il
che esclude un'origine morbosa della lesione.
Infatti, fu soltanto a
seguito dell'evento del 12 luglio 2002 che la Signora RI 1 non ha più potuto
svolgere la propria attività lavorativa.
(…)
Per quanto precede
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio (art. 4 LPGA) e delle lesioni
parificabili ai postumi d'infortunio (art. 9 OAINF) sono adempiuti. Grazie
all'esame di risonanza magnetica con contrasto effettuata presso la __________
di __________ è stato possibile rilevare per la prima volta l'esistenza della
lesione al labbro glenoidale, elemento questo rimasto nell'ombra in occasione
della decisione del 4 febbraio 2003 a causa del rifiuto della CO 1 stessa di
eseguire a tempo debito tale fondamentale accertamento medico.
Il dr. __________ ha
accertato la natura post-infortunistica di tale lesione, ponendola in chiaro
nesso di legame causale naturale e adeguato con l'evento del 12 luglio 2002.
In siffatte condizioni
l'esame completo di risonanza magnetica effettuato presso la __________ di __________,
rappresenta un fatto nuovo e un nuovo mezzo di prova che ha potuto essere
prodotto in precedenza. La decisione di cui si è chiesta la revisione appare
pertanto essere manifestamente errata e la sua rettifica risulta essere di
notevole importanza.
(…)
Ai sensi dell'art. 53
LPGA, la decisione del 18 marzo 2005 deve pertanto essere annullata nel senso
che venga accolta la richiesta di revisione della decisione del 4 febbraio 2003
e vengano così riconosciute alla Signora RI 1 le prestazioni assicurative
derivanti dall'infortunio occorsole in data 12 luglio 2002."
(I)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che l'evento è avvenuto nel mese di
luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004
nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Al
riguardo va osservato che il TFA in una sentenza del 9 agosto 2002 nella causa
S. (C 357/01), pubblicata in DTF 128 V 318, ha deciso che, riservate le
specifiche disposizioni contenute nell'ALC oppure negli atti normativi, ai
quali fa riferimento l'ALC, da un lato, e i principi dell'equivalenza e
dell'effettività, dall'altro, l'organizzazione della procedura si determina
secondo il diritto svizzero.
In
particolare l'Alta Corte ha rilevato:
"
(…)
c) Mangels einer einschlägigen
gemeinschaftsrechtlichen bzw. für die Schweiz abkommensrechtlichen Regelung ist
die Ausgestaltung des Verfahrens grundsätzlich Sache der innerstaatlichen
Rechtsordnung. Dies erhellt zum einen daraus, dass Art. 11 APF, der sich auch
auf die Anwendung der Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. diesen
gleichwertiger Vorschriften bezieht (Silvia Bucher, Die Rechtsmittel der
Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Rechtsschutz
der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen
2002, S. 87 ff., Rz 3), abgesehen von Mindestgarantien (innert angemessener
Frist zu behandelnde "Beschwerde" bei der zuständigen Behörde;
"Berufung" beim zuständigen nationalen Gericht; vgl. dazu z.B.
Raymond Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes
par le juge des assurances sociales, in: Bilaterale Abkommen Schweiz-EU [Erste
Analysen], Basel 2001, S. 369 ff., S. 374 ff.) die Regelung des Verfahrens der
innerstaatlichen Rechtsordnung überlässt (Klaus-Dieter Borchardt, Grundsätze
des Rechtsschutzes gemäss APF, in: Rechtsschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im
Bereich der Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 49 ff., S. 55; Stephan
Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem
Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der Sozialen
Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, St. Gallen
2001, S. 197 ff., S. 210; Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht geregelte Fragen
des Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer
gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der
Sozialen Sicherheit, St. Gallen 2002, S. 67 ff. [nachfolgend: Kahil-Wolff,
Fragen], S. 74).
Zum andern entspricht dieser Grundsatz der
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend:
EuGH), wonach die Bestimmung der zuständigen Gerichte und die Ausgestaltung
gerichtlicher Verfahren, die den Schutz der den Bürgern aus dem
Gemeinschaftsrecht erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, mangels einer
einschlägigen gemeinschaftlichen Regelung Sache der innerstaatlichen
Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten ist (z.B. Urteil des EuGH vom 22.
Februar 2001 in den verbundenen Rechtssachen C-52/99 und C-53/99, Office
national des pensions [ONP] gegen Gioconda Camarotto und Giuseppina Vignone,
Slg. 2001 S. I-1395 ff. [nachfolgend: EuGH-Urteil Camarotto und Vignone],
Randnr. 21; Urteil des EuGH vom 21. Januar 1999 in der
Rechtssache C-120/97, Upjohn Ltd gegen The Licensing Authority established by
the Medicines Act 1968 u.a., Slg. 1999 S. I-223 ff. [nachfolgend:
EuGH- Urteil Upjohn], Randnr. 32). Die Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten
ist allerdings nach der Praxis des EuGH dahin eingeschränkt, dass die
Modalitäten nicht weniger günstig sein dürfen als bei gleichartigen Verfahren,
die das innerstaatliche Recht betreffen (Grundsatz der Gleichwertigkeit), und
nicht so ausgestaltet sein dürfen, dass sie die Ausübung der durch die
Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte praktisch unmöglich machen oder
übermässig erschweren (Grundsatz der Effektivität) (z.B. EuGH- Urteil Camarotto
und Vignone, Randnrn. 21 und 40; EuGH- Urteil Upjohn, Randnr. 32).
Der Grundsatz der Gleichwertigkeit gilt aufgrund
von Art. 2 APF (Nichtdiskriminierung) ohne weiteres auch für die Schweiz (vgl.
auch Borchardt, a.a.O., S. 55). Auch der vom EuGH entwickelte Grundsatz der
Effektivität lässt sich auf das APF übertragen; denn mit der
Rechtsschutzgarantie des Art. 11 APF kann nur ein effektiver Rechtsschutz
gemeint sein (vgl. Bucher, a.a.O., Rz 88 am Ende; Kahil- Wolff, Fragen, S. 75).
Eine andere Lösung wäre auch unter dem Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit
fragwürdig, weil die EU-Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihres Verfahrens
nicht nur im Anwendungsbereich z.B. der Verordnung Nr. 1408/71, sondern der
gesamten Gemeinschaftsrechtsordnung, zu der auch Assoziierungsabkommen mit
Drittstaaten wie das APF (siehe zur Qualifikation des APF als
Assoziierungsabkommen Breitenmoser/Isler, a.a.O., S. 200; Bettina Kahil-Wolff,
L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des
assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 81 ff., S. 83; Bettina
Kahil-Wolff/Robert Mosters, Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens
Schweiz/EG, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, St. Gallen
2001, S. 9 ff., S. 19) gehören (z.B. Urteil des EuGH vom 15. Juni 1999 in der
Rechtssache C-321/97, Ulla-Brith Andersson und Susanne Wåkerås-Anders- son
gegen Svenska staten [Schwedischer Staat], Slg. 1999 S. I-3551 ff., Randnr.
26), die Rechtsprechung des EuGH zur Effektivität zu beachten haben. Dabei kann
dahingestellt bleiben, ob der Grundsatz der Effektivität zu den für die
Anwendung des Abkommens herangezogenen Begriffen des Ge- meinschaftsrechts
gehört, für deren Auslegung nach Art. 16 Abs. 2 APF die einschlägige
Rechtsprechung des EuGH zu be- rücksichtigen ist, ist es doch den
schweizerischen Behörden jedenfalls nicht verwehrt, diese Rechtsprechung
autonom nachzuvollziehen.
d) Nach dem Gesagten beurteilt sich unter dem
Vorbehalt der Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität nach
schweizerischem Recht, ob die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 bzw. das
Abkommensrecht - erforderlichenfalls bei Vorliegen eines entsprechenden Antrags
- in einem gerichtlichen Beschwerdeverfahren, das eine vor Inkrafttreten des
neuen Rechts ergangene Verwaltungsverfügung betrifft, für den Zeitraum ab
Inkrafttreten des APF anzuwenden sind.
Dass sich gerade die hier interessierende Frage
des im gerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbaren Rechts im angeführten
Sinne grundsätzlich nach innerstaatlichem Recht beurteilt, wird bestätigt durch
das nach der am 21. Juni 1999 erfolgten Unterzeichnung des APF ergangene (vgl.
Art. 16 Abs. 2 APF) EuGH-Urteil Camarotto und Vignone. Dieses betrifft den für
die Schweiz zwar nicht relevanten (vgl. Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 Anpassung
a APF), aber mit Art. 94 Abs. 5 bis 7 und Art. 95 Abs. 5 bis 7 der Verordnung
vergleichbaren (vgl. für Art. 94 Urteil des EuGH vom 28. Juni 2001 in der
Rechtssache C-118/00, Gervais Larsy gegen Institut national d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants [Inasti], Slg. 2001 S. I-5063 ff.,
Randnr. 48 in Verbindung mit Randnr. 29) Art. 95a Abs. 4 bis 6 der Verordnung
Nr. 1408/71, in welchem ebenso wie in den Abs. 4 bis 7 der Art. 94 und 95 von
einem Antrag die Rede ist. Nach diesem Urteil bestimmt unter Vorbehalt der
Grundsätze der Gleichwertigkeit und der Effektivität das innerstaatliche Recht,
ob ein Antrag im gerichtlichen Beschwerdeverfahren gestellt werden kann oder ob
ein solcher trotz hängigen Beschwerdeverfahrens bei der Verwaltung eingereicht
werden muss. Damit ist es auch dem nationalen Recht anheim gestellt, ob das
neue Recht für die Zeit ab seinem Inkrafttreten im Beschwerdeverfahren vom
Gericht anzuwenden ist oder ob diesbezüglich eine neue Verwaltungsverfügung
ergehen muss. (…)."
(DTF 128
V 315 consid. 1)
Tale
principio è stato ribadito nella sentenza del 27 gennaio 2004 nella causa P., I
474/03, pubblicata in DTF 130 V 132, in cui la nostra Massima Istanza ha,
segnatamente, stabilito che per quanto concerne il calcolo dei termini, visto
che l'ALC non prevede nulla in merito, si applicano le norme del diritto
svizzero e non quelle di procedura spagnole, anche se l'assicurato al quale era
stata rifiutata la revisione di una rendita di invalidità si trovava in Spagna.
Per
quanto concerne la riconsiderazione e la revisione processuale delle decisioni
amministrative, l'ALC non contempla delle disposizioni in merito, per cui
tornano applicabili le norme di diritto svizzero.
Inoltre,
per inciso, è utile precisare che per quanto attiene all'assicurazione contro
gli infortuni, i presupposti materiali per stabilire se l’insorgente ha diritto
a prestazioni assicurative a seguito dell’evento in questione, si determinano
in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.).
Così, in
virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore
frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel
territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui
territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) -
sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della
legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurata al momento della domanda di prestazioni, è
la CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,
consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Di
conseguenza, in concreto, torna applicabile unicamente l'ordinamento svizzero
in relazione sia alla riconsiderazione e alla revisione della decisione, sia
alle norme di diritto materiale relative all'assicurazione infortuni
applicabili.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nel caso
in esame sia la domanda di riapertura della pratica da parte della CO 1
formulata dall'assicurata, che i referti medici su cui si fonda, sono
posteriori all’entrata in vigore della LPGA.
Di
conseguenza, in concreto, tornano applicabili le disposizioni di diritto
procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Giova,
comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la
revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato
formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito,
riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004
nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I
133/04, consid. 1.2.).
2.4. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)."
Come visto al considerando
precedente, i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione
processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono
stati concretizzati all'art. 53 LPGA.
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In
proposito, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere
obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda
di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale
domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora
l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione
e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare
oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare
se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o
meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione
ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato
non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse
un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a;
DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, consid. 3b, p. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.
1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si
spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali
spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è
difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…)
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V
141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV
322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V
353 consid. 5b)
Al
riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.
2.5. Con la
decisione formale del 18 marzo 2005, poi confermata in sede di opposizione, la CO
1 ha negato che la propria decisione del 4 febbraio 2003 fosse errata, segnatamente
ribadendo che il danno alla spalla destra non è da porre in relazione ad un
infortunio ai sensi di legge e che esso non costituisce neppure una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (doc. 54).
Con la
propria impugnativa, l'assicurata fa invece valere che l'evento del 12 luglio 2002 presenta tutte le caratteristiche di un infortunio
giusta l'art. 4 LPGA (I, p. 5:
"II fatto di sentire "un secco dolore"
nel sollevare velocemente una cassa colma di bottiglie di vetro
contenenti liquidi, rientra pienamente nella definizione sopra riportata e
implica pertanto il riconoscimento del fattore esterno, in casu, anche
straordinario") e che il danno diagnosticato alla spalla destra ne è la conseguenza naturale (I, p. 5: "Nella
fattispecie è evidente che il sollevamento di un importante peso mediante un
movimento brusco ha provocato la lesione al labro glenoidale della spalla
destra, tale evento avendo liberato un'energia maggiore rispetto a quella che
avrebbe altrimenti sprigionato un evento insignificante, quotidiano. All'evento
del 12 luglio 2002 deve pertanto essere riconosciuta una propria rilevanza
causale, il che esclude un'origine morbosa della lesione. Infatti, fu soltanto
a seguito dell'evento del 12 luglio 2002 che la signora RI 1 non ha più potuto
svolgere la propria attività lavorativa").
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 si sia giustamente rifiutata
di riconsiderare la propria decisione formale del 4 febbraio 2003.
In
effetti, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, tale
decisione è corretta, nella misura in cui, il 12 luglio 2002, RI 1 non è rimasta
vittima di un infortunio, nè ha riportato una lesione parificata ai postumi di
un infortunio.
2.6. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
Considerandi
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.7
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176)
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quanto eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404, 122 V 233
consid. 1, 121 V 38 consid. 1°, 118 V 61 consid 2b, 118 V 283 consid. 2°; RAMI
1993.
p. 157ss, consid. 2°).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge invece all'interno del corpo umano, senza
l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data
essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento
scoordinato.
La
giurisprudenza esige, perchè si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento,
essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella
causa R., U 9/04).
D'altra
parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma (cfr.
RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1). Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121.
V 38 consid. 1.a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V consid. 3° e b,
147.
consid. 2°; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
"
2.1
Nach Lehre
und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in
einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit
Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.)
bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis
der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt
begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam
"programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten; Bewegung
ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor
- Veränderung zwischen K6rper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten
Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253, S.
204.
Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7.
Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am
Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band
V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)."
2.8
Nella concreta evenienza, RI
1, nel formulario denominato
"Questionario LAINF" del 25 luglio 2002, ha così descritto l'evento occorsole il 12 luglio 2002:
"
In data 12-07-2002 mi veniva ordinato dalla mia
gerente di portare la cassa delle bottiglie di vetro vuote nella cantina sita
al piano seminterrato per poi riportare la stessa cassa piena di bottiglie
sigillate per potere rifornire il piano bar del locale in cui lavoro. Nel
sollevare la cassa sentivo un secco dolore provenire dalla spalla destra,
continuai nel mio lavoro dato che mancava poco più di un'ora alla chiusura dei
locale, erano le 23.30 circa."
(doc. 6)
Un'analoga dinamica si
ritrova nel rapporto 19 dicembre 2002 del
medico fiduciario della CO 1, dott. __________:
"
Nonostante la presenza di altri 3 uomini
nell'esercizio pubblico, venne obbligata a fa sforzi che non venivano affatto
contemplati dal suo mansionario, cioè andare in cantina per portarci una cassa
di bibite vuota e riportarne un'altra con delle bottiglie piene. Così, nel
sollevare la cassa pesante, provò un vivo dolore alla spalla destra ma, tenuto
conto della vicinanza della chiusura del locale, aveva continuato a lavorare con
le dovute precauzioni."
(doc. 25, p. 4)
In
sede di opposizione 20 aprile 2005, l'insorgente ha confermato le sue
precedenti versioni dell'accaduto, con tuttavia
la precisazione che il
sollevamento della cassa avvenne “velocemente”, rispettivamente, in modo
“brusco” (doc. 55, p. 3).
Da quanto
appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone né con oggetti.
Scartata
a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato, nella misura in cui il gesto
naturale di sollevare una cassa non è stato turbato da circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma, si tratta di valutare se
il danno alla spalla destra sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente
eccessivo.
Il peso
di una cassa di bottiglie (piene) si situa notoriamente tra i 10 e i 15 kg, di
modo che, secondo questa Corte, nel gesto compiuto da RI 1, 37 anni al momento
del sinistro, non é ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi
della giurisprudenza (cfr., per un caso analogo, la STCA del 18 ottobre 2002
nella causa B., inc. 35.2002.46, cresciuta in giudicato).
D'altronde,
il maneggiare delle casse di bibite rientra fra i compiti che si eseguono
svolgendo un’attività quale quella esercitata dall’assicurata, ovvero la cameriera
presso un esercizio pubblico di modeste dimensioni.
In esito
ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di
conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.9
Si tratta
ora di esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 poteva eventualmente essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003
nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto
2003.
nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione
sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a
quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore
esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,
secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2
).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.10
Nel caso di
specie, posto che il sollevamento di casse di bevande rientra nel novero dei
procedimenti motori consueti della professione appresa dall’assicurata e che
pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale
di pericolo accresciuto, l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al
considerando precedente deve essere negata.
Di
conseguenza, il danno alla salute di cui soffre l’assicurata non poteva essere
assunto dalla CO 1 nemmeno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.11
Alla luce di
quanto precede, così come già indicato al considerando 2.5., occorre concludere
che perlomeno uno dei presupposti per procedere alla riconsiderazione di una
decisione cresciuta formalmente in giudicato, ossia quello della sua manifesta
erroneità, non è in casu adempiuto.
Non
rimane, pertanto, che da valutare l’eventualità della revisione processuale.
2.12
Secondo la
ricorrente, il “fatto nuovo” che giustificherebbe la revisione della decisione
formale del 4 febbraio 2003, è rappresentato dall’esistenza di una lesione al
labbro glenoidale anteriore della spalla destra, diagnosticata dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, grazie alla artro-risonanza magnetica del 4
dicembre 2003 (I, p. 6: “In siffatte condizioni l’esame completo di risonanza
magnetica effettuato presso la __________ di __________, rappresenta un fatto
nuovo e un nuovo mezzo di prova che non ha potuto essere prodotto in
precedenza”).
Al
riguardo, questo Tribunale osserva che, per fondare la revisione della
decisione menzionata, è necessario che tale circostanza, qualora conosciuta, avrebbe
indotto l’assicuratore infortuni a decidere in modo diverso, concretamente a ammettere
il proprio obbligo a prestazioni.
Ciò non è
evidentemente il caso, ritenuto che, “a monte”, vi é il fatto che RI 1, in data
12.
luglio 2002, non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA (cfr. consid. 2.8.). Inoltre, anche ammettendo che il danno
alla salute presentato dall’assicurata rientri fra le lesioni parificate ad
infortunio enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il caso non sarebbe comunque di
pertinenza della CO 1, difettando il fattore esterno (cfr. consid. 2.10).
Al “fatto nuovo” invocato
dalla ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la rilevanza richiesta
dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.).
È peraltro
utile sottolineare come il fatto che il noto esame di artro-RMN abbia messo in
luce una lesione del labbro glenoidale della spalla destra e che il dott. __________
si sia pronunciato a favore di una sua eziologia traumatica, non è rilevante ai
fini di sapere se si è in presenza di un infortunio oppure di una lesione
parificata.
Infatti,
secondo la giurisprudenza, la
carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un
infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono
soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un
evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).
In questo ordine di idee,
l’esecuzione della perizia medica giudiziaria richiesta dalla ricorrente (cfr.
I, p. 7), si rivela superflua.
In conclusione, alla CO 1
non può essere chiesto di rivenire sulla sua decisione formale del 4 febbraio 2003 nemmeno a titolo di revisione processuale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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