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Decisione

35.2005.56

Cameriera, nel sollevare una cassa di bibite, subisce rottura cuffia rotatoria. Negato obbligo a prestazioni con decisione formale cresciuta in giudicato: nessun infortunio, nessuna lesione parificata

7 ottobre 2005Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nel caso

in esame sia la domanda di riapertura della pratica da parte della CO 1

formulata dall'assicurata, che i referti medici su cui si fonda, sono

posteriori all’entrata in vigore della LPGA.

Di

conseguenza, in concreto, tornano applicabili le disposizioni di diritto

procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Giova,

comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la

revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato

formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito,

riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004

nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I

133/04, consid. 1.2.).

2.4. L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)."

Come visto al considerando

precedente, i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione

processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono

stati concretizzati all'art. 53 LPGA.

Conformemente

ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

In

proposito, occorre ricordare che, secondo

una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere

obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda

di riconsiderazione.

Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale

domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora

l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione

e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare

oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare

se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o

meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione

ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato

non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse

un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a;

DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, p. 79 e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V

141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV

322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V

353 consid. 5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

2.5. Con la

decisione formale del 18 marzo 2005, poi confermata in sede di opposizione, la CO

1 ha negato che la propria decisione del 4 febbraio 2003 fosse errata, segnatamente

ribadendo che il danno alla spalla destra non è da porre in relazione ad un

infortunio ai sensi di legge e che esso non costituisce neppure una lesione

parificata ai postumi di un infortunio (doc. 54).

Con la

propria impugnativa, l'assicurata fa invece valere che l'evento del 12 luglio 2002 presenta tutte le caratteristiche di un infortunio

giusta l'art. 4 LPGA (I, p. 5:

"II fatto di sentire "un secco dolore"

nel sollevare velocemente una cassa colma di bottiglie di vetro

contenenti liquidi, rientra pienamente nella definizione sopra riportata e

implica pertanto il riconoscimento del fattore esterno, in casu, anche

straordinario") e che il danno diagnosticato alla spalla destra ne è la conseguenza naturale (I, p. 5: "Nella

fattispecie è evidente che il sollevamento di un importante peso mediante un

movimento brusco ha provocato la lesione al labro glenoidale della spalla

destra, tale evento avendo liberato un'energia maggiore rispetto a quella che

avrebbe altrimenti sprigionato un evento insignificante, quotidiano. All'evento

del 12 luglio 2002 deve pertanto essere riconosciuta una propria rilevanza

causale, il che esclude un'origine morbosa della lesione. Infatti, fu soltanto

a seguito dell'evento del 12 luglio 2002 che la signora RI 1 non ha più potuto

svolgere la propria attività lavorativa").

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 si sia giustamente rifiutata

di riconsiderare la propria decisione formale del 4 febbraio 2003.

In

effetti, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, tale

decisione è corretta, nella misura in cui, il 12 luglio 2002, RI 1 non è rimasta

vittima di un infortunio, nè ha riportato una lesione parificata ai postumi di

un infortunio.

2.6. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR

2005 UV Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

Considerandi

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.7

Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176)

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quanto eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404, 122 V 233

consid. 1, 121 V 38 consid. 1°, 118 V 61 consid 2b, 118 V 283 consid. 2°; RAMI

1993.

p. 157ss, consid. 2°).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve

accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge invece all'interno del corpo umano, senza

l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data

essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento

scoordinato.

La

giurisprudenza esige, perchè si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento,

essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella

causa R., U 9/04).

D'altra

parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma (cfr.

RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1). Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1.a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V consid. 3° e b,

147.

consid. 2°; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

"

2.1

Nach Lehre

und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in

einer unkoordinierten Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit

Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.)

bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis

der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt

begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam

"programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten; Bewegung

ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor

- Veränderung zwischen K6rper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten

Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253, S.

204.

Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7.

Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am

Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band

V, Schaden - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)."

2.8

Nella concreta evenienza, RI

1, nel formulario denominato

"Questionario LAINF" del 25 luglio 2002, ha così descritto l'evento occorsole il 12 luglio 2002:

"

In data 12-07-2002 mi veniva ordinato dalla mia

gerente di portare la cassa delle bottiglie di vetro vuote nella cantina sita

al piano seminterrato per poi riportare la stessa cassa piena di bottiglie

sigillate per potere rifornire il piano bar del locale in cui lavoro. Nel

sollevare la cassa sentivo un secco dolore provenire dalla spalla destra,

continuai nel mio lavoro dato che mancava poco più di un'ora alla chiusura dei

locale, erano le 23.30 circa."

(doc. 6)

Un'analoga dinamica si

ritrova nel rapporto 19 dicembre 2002 del

medico fiduciario della CO 1, dott. __________:

"

Nonostante la presenza di altri 3 uomini

nell'esercizio pubblico, venne obbligata a fa sforzi che non venivano affatto

contemplati dal suo mansionario, cioè andare in cantina per portarci una cassa

di bibite vuota e riportarne un'altra con delle bottiglie piene. Così, nel

sollevare la cassa pesante, provò un vivo dolore alla spalla destra ma, tenuto

conto della vicinanza della chiusura del locale, aveva continuato a lavorare con

le dovute precauzioni."

(doc. 25, p. 4)

In

sede di opposizione 20 aprile 2005, l'insorgente ha confermato le sue

precedenti versioni dell'accaduto, con tuttavia

la precisazione che il

sollevamento della cassa avvenne “velocemente”, rispettivamente, in modo

“brusco” (doc. 55, p. 3).

Da quanto

appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale

esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato

impatto né con altre persone né con oggetti.

Scartata

a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato, nella misura in cui il gesto

naturale di sollevare una cassa non è stato turbato da circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma, si tratta di valutare se

il danno alla spalla destra sia o meno da imputare ad uno sforzo manifestamente

eccessivo.

Il peso

di una cassa di bottiglie (piene) si situa notoriamente tra i 10 e i 15 kg, di

modo che, secondo questa Corte, nel gesto compiuto da RI 1, 37 anni al momento

del sinistro, non é ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi

della giurisprudenza (cfr., per un caso analogo, la STCA del 18 ottobre 2002

nella causa B., inc. 35.2002.46, cresciuta in giudicato).

D'altronde,

il maneggiare delle casse di bibite rientra fra i compiti che si eseguono

svolgendo un’attività quale quella esercitata dall’assicurata, ovvero la cameriera

presso un esercizio pubblico di modeste dimensioni.

In esito

ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di

conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.9

Si tratta

ora di esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 poteva eventualmente essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003

nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto

2003.

nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione

sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente

controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a

quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore

esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,

secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di

originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene

Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione

accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di

posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.

4.2

).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

Nel caso di

specie, posto che il sollevamento di casse di bevande rientra nel novero dei

procedimenti motori consueti della professione appresa dall’assicurata e che

pertanto configura un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale

di pericolo accresciuto, l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al

considerando precedente deve essere negata.

Di

conseguenza, il danno alla salute di cui soffre l’assicurata non poteva essere

assunto dalla CO 1 nemmeno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.11

Alla luce di

quanto precede, così come già indicato al considerando 2.5., occorre concludere

che perlomeno uno dei presupposti per procedere alla riconsiderazione di una

decisione cresciuta formalmente in giudicato, ossia quello della sua manifesta

erroneità, non è in casu adempiuto.

Non

rimane, pertanto, che da valutare l’eventualità della revisione processuale.

2.12

Secondo la

ricorrente, il “fatto nuovo” che giustificherebbe la revisione della decisione

formale del 4 febbraio 2003, è rappresentato dall’esistenza di una lesione al

labbro glenoidale anteriore della spalla destra, diagnosticata dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, grazie alla artro-risonanza magnetica del 4

dicembre 2003 (I, p. 6: “In siffatte condizioni l’esame completo di risonanza

magnetica effettuato presso la __________ di __________, rappresenta un fatto

nuovo e un nuovo mezzo di prova che non ha potuto essere prodotto in

precedenza”).

Al

riguardo, questo Tribunale osserva che, per fondare la revisione della

decisione menzionata, è necessario che tale circostanza, qualora conosciuta, avrebbe

indotto l’assicuratore infortuni a decidere in modo diverso, concretamente a ammettere

il proprio obbligo a prestazioni.

Ciò non è

evidentemente il caso, ritenuto che, “a monte”, vi é il fatto che RI 1, in data

12.

luglio 2002, non è rimasta vittima di un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA (cfr. consid. 2.8.). Inoltre, anche ammettendo che il danno

alla salute presentato dall’assicurata rientri fra le lesioni parificate ad

infortunio enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il caso non sarebbe comunque di

pertinenza della CO 1, difettando il fattore esterno (cfr. consid. 2.10).

Al “fatto nuovo” invocato

dalla ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la rilevanza richiesta

dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.).

È peraltro

utile sottolineare come il fatto che il noto esame di artro-RMN abbia messo in

luce una lesione del labbro glenoidale della spalla destra e che il dott. __________

si sia pronunciato a favore di una sua eziologia traumatica, non è rilevante ai

fini di sapere se si è in presenza di un infortunio oppure di una lesione

parificata.

Infatti,

secondo la giurisprudenza, la

carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un

infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura

medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono

soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un

evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).

In questo ordine di idee,

l’esecuzione della perizia medica giudiziaria richiesta dalla ricorrente (cfr.

I, p. 7), si rivela superflua.

In conclusione, alla CO 1

non può essere chiesto di rivenire sulla sua decisione formale del 4 febbraio 2003 nemmeno a titolo di revisione processuale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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