35.2005.57
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12 aprile 2006Italiano43 min
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Numero d'incarto:
35.2005.57
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, TCA
Titolo:
Assicurata che lavora sia in CH che nello Stato estero di residenza e subisce un infortunio.Siccome è attiva quale dipendente solo in CH (le attività all'estero,in applicazione delle normative di quel Paese,sono autonome),va assicurata contro gli infortuni in CH e ha diritto alle prestazioni LAINF.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
RESIDENZA E DOMICILIO
art. 16 cpv. 2 ALC
art. 13 CEE1408/71
art. 1314,14quate CEE1408/71
art. 1414quater CEE1408/71
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.57
DC/sc
Lugano
12 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 28 maggio
2004, tramite il proprio datore di lavoro (la __________ di __________), RI 1,
cittadina italiana domiciliata a __________, ha annunciato alla CO 1 un
infortunio, avvenuto il 27 febbraio 2004, così descritto:
"
Scendeva in garage per recarsi al lavoro - è
scivolata sulle scale - e cadendo si è rotta il braccio. Si stava recando al
lavoro." (Doc. 25)
Nel corso
dell'istruttoria l'assicuratore contro gli infortuni ha accertato che
l'assicurata avrebbe un secondo datore di lavoro in Italia, la ditta __________.
Di
conseguenza, con decisione del 6 agosto 2004, ha rifiutato di assumere il caso
ritenendo che in virtù delle norme di coordinamento previste dal diritto
internazionale della sicurezza sociale, l'assicurata è esclusivamente
assoggettata alla legislazione italiana (cfr. Doc. 14).
Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione
nella quale il suo patrocinatore ha sostenuto che quella svolta in Italia
sarebbe "un'attività da gestirsi in modo completamente autonomo e
indipendente" per la quale non esiste alcun obbligo di assicurazione. Pertanto
RI 1 deve essere assicurata in Svizzera e posta al beneficio delle prestazioni
per l'infortunio dal 27 febbraio 2004 (cfr. Doc. 15).
1.2. Il 29 aprile
2005 la CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata, rilevando in
particolare:
"
(...)
Nella fattispecie ci si trova chiaramente al
cospetto di un caso d'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 b lett. i del
regolamento CEE 1408/71. In effetti, la signora RI 1 esercita due attività
lucrative. Oltre all'attività svolta in Svizzera presso __________,
l'assicurata è parimenti impiegata presso la ditta __________ in Italia. Poiché
la signora __________ risiede indiscutibilmente in Italia e segnatamente a __________,
è soggetta alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale. Ne
consegue che la signora RI 1 non rientra nel cerchio degli assicurati in base
alla LAINF e che la «CO 1» non è tenuta a versare prestazione alcuna a margine
dell'evento infortunistico del 27 febbraio 2004.
Contrariamente a quanto asserito dall'opponente,
il fatto che in Italia non possa beneficiare di prestazioni sostitutive del
salario non modifica la situazione. L'art. 14 cpv. 2 b lett. i del regolamento
CEE 1408/71 dispone unicamente che la persona che esercita un'attività
subordinata in più stati è soggetta alla legislazione dello stato membro nel
cui territorio risiede e non prevede eccezioni a detta regola. Nel regolamento
CEE 1408/71 non vi sono altre disposizioni a sostegno della tesi
dell'opponente, secondo cui qualora lo stato membro alla cui legislazione è
soggetta la persona non dovesse prevedere una determinata prestazione,
l'erogazione della stessa spetterebbe ad un altro stato membro nel territorio
del quale essa svolge un'attività subordinata.
Anche l'altra obiezione sollevata dall'opponente,
ossia che l'attività svolta in Italia presso la ditta __________ non
costituisce un'attività subordinata nella misura in cui si tratta di
un'attività da gestirsi in modo completamente autonomo ed indipendente, non può
essere accolta. In sede d'opposizione, la signora RI 1 ha fatto valere che, in
un accordo concluso con la ditta __________, la sua attività sarebbe descritta
come di tipo occasionale ed esonerativa da una qualsiasi forma d'obbligo
contributivo.
A tale proposito, occorre innanzitutto rilevare
che l'opponente, nell'ambito della procedura d'opposizione, è stata esortata a
due riprese (scritti del 6 dicembre 2004 e del 23 febbraio 2005) a trasmettere
una copia del precitato accordo. A tali richieste non è stato dato alcun
seguito. In base agli atti versati all'incarto e segnatamente alla
dichiarazione scritta rilasciata dal titolare della ditta __________, signor __________,
risulta che l'assicurata, oltre ad una percentuale del 10% sui contratti andati
a buon fine, percepisce un salario fisso di Euro 1'000.-. Ciò significa che il
rischio economico sopportato dalla signora RI 1 nell'esercizio della sua
attività di PR/venditrice per la ditta __________ si limita al fatto che
l'entità del guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi.
Peraltro, già di per sé, il conseguimento di un salario mensile fisso lascia
concludere all'esistenza di un'attività subordinata.
Inoltre, mal si comprende come un'attività di
tipo meramente occasionale possa essere remunerata con un salario fisso
mensile. In conclusione, non vi sono elementi concreti a dimostrazione della
tesi dell'opponente, secondo la quale l'attività svolta presso __________
costituirebbe un'attività indipendente (o in ogni caso non subordinata) e
dunque non contemplata dall'art. 14 del regolamento CEE 1408/71." (Doc. B)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto il versamento delle
prestazioni a seguito dell'infortunio del 27 febbraio 2004, argomentando:
"
(...)
Dopo tutta una serie di
incontri e di audizioni , nonché di scambio di
informazioni avvenute anche a mezzo del __________ di __________ (Doc. D), la CO 1 emetteva la
decisione oggetto dell'odierno ricorso, pronunciando che alla istante non
spettavano le prestazioni assicurative in considerazione del fatto che la
stessa svolgeva attività lavorativa subordinata anche in Italia, e che, quindi,
sulla scorta del Regolamento CE 1408/71, le prestazioni de qua competevano
all'Istituto Italiano.
Preliminarmente si eccepisce che in nessuna delle
due attività svolte in Italia dalla sig.ra RI 1 si evidenziano i caratteri
della subordinazione. Infatti, sia la dichiarazione del titolare della "__________"
(Doc. E), sia la formalizzazione della collaborazione con la "__________"
(Doc. F), denotano i caratteri propri del rapporto di collaborazione che in Italia
non prevede come obbligo la copertura assicurativa contro gli infortuni.
Ma vi è di più, la Corte di Giustizia CE, con
sentenza n. 221 del 30 gennaio 1997, ha stabilito che "la qualifica di
subordinato o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo (14 bis e 14
quater del titolo II del regolamento 1408/71 NDR), è data dal regime
previdenziale al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni,
che possono differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in
considerazione".
Orbene, mentre in Italia la sig.ra RI 1 non
risulta iscritta al regime previdenziale per i lavoratori subordinati, come
risulta dall'allegata copia dell'estratto INPS del 28 luglio 2005 (Doc. G), del
quale fin d'ora si chiede codesto On.le Giudicante acquisisca l'originale
presso il competente Ufficio INPS di __________, la stessa, a dispetto di quanto statuito dalla CO 1,
risulta iscritta presso l'Ente previdenziale Svizzero; motivo per il quale le
prestazioni relative devono giocoforza essere erogate dall'istituto Svizzero,
per non incorrere nelle violazioni legate sia alla disparità di trattamento,
sia alla indebita appropriazione di contributi sociali da parte della CO 1
medesima, la quale, lo si ribadisce, ha ricevuto il pagamento di tali somme.
Infine, giusto per mero scrupolo difensivo, si
precisa che il Ministero del Lavoro Italiano ha stabilito, con la nota del 25
luglio u.s., che i lavoratori a domicilio non sono soggetti all'obbligo
assicurativo INAIL." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 23 settembre 2005 il patrocinatore dell'assicuratore convenuto
propone di respingere il ricorso, osservando in particolare:
"
(...)
L'art. 14 del regolamento CEE 1408/71 prevede
delle norme particolari applicabili alle persone che esercitano un'attività subordinata
nel territorio di più stati membri. Il capoverso 2 b lett. i del predetto
articolo dispone segnatamente che la persona che esercita parte della sua
attività nel territorio in cui risiede e che dipende da più imprese o da più
datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio
di diversi stati membri, è soggetta alla legislazione dello stato membro in cui
risiede.
Il regolamento non precisa che cosa bisogna
intendere per "persona che esercita normalmente un'attività salariale sul
territorio di due o più Stati membri".
La giurisprudenza della Corte di giustizia CE non
é di grande utilità poiché questa nozione è oggetto di interpretazioni
differenti negli Stati dell'UE (Pratique VSI 2003 pag. 229 ss.).
La Svizzera, dal canto suo, ha adottato
unilateralmente la definizione seguente:
" Sont
considérées comme personnes exerçant normalement une activité salariée sur le
territoire de deux ou plusieurs États membres, les personnes qui exercent
régulièrement ou de manière répétée une activité salariée dans plusieurs États
(ex: les voyageurs de commerce, les employée d'entreprises de voyages, le
personnel d'entreprises de placement, les chanteurs d'opéra, les musiciens, les
journalistes, etc.). Pour des activités successives dans plusieurs États, le
changement de l'État d'activité doit intervenir dans un délai de 6 mois, afin
que l'activité puisse encore être considérée comme exercée normalement sur le
territoire de plusieurs États."
(Pratique VSI 2003, p. 229 ss.; Bettina Kahil Wolff
/ Corinne Pacifico, "Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le
droit applicable en cas de situations transfrontalières", in
Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre
circulation des personnes CH-CE pag. 33)."
12.
12.1
RI 1 eccepisce che in nessuna delle due attività
da lei svolte in Italia si evidenziano i caratteri della subordinazione.
La ricorrente esercita un'attività in Svizzera
presso la __________ e lavora anche in Italia, dove risiede.
Dal verbale di audizione allestito dalla
Direzione regionale di __________ in data 14 giugno 2004 (doc. A5) si evince
che RI 1 é occupata in Italia presso la __________ di __________, ditta attiva
nel campo dell'abbigliamento (biancheria intima). A tal fine la ricorrente ha
prodotto quale doc. A4 il tesserino di riconoscimento che la abilita a vendere
porta a porta i prodotti con il marchio __________.
RI 1 ha pure esibito una dichiarazione allestita
in data 16 giugno 2004 dal signor __________, titolare della "__________"
di __________ (Provincia di __________), ditta attiva nell'organizzazione di
eventi (doc. A2), dalla quale risulta che ella lavora quale P.R..
12.2
A torto la ricorrente sostiene che in nessuna
delle attività svolte in Italia si evidenziano i caratteri della
subordinazione.
Innanzitutto è opportuno rilevare che la nozione
di subordinazione va esaminata secondo i criteri sviluppati dalle autorità
elvetiche. In effetti, come indicato in Pratique VSI 2003,
pag. 229:
" Le règlement ne contient aucune
indication concernant la durée minimale de l'activité lucrative dans les
différents Etats membres et ne précise pas ce que l'on entend par «activité
salariée exercée normalement sur le territoire de deux ou plusieurs Etat
membres». La jurisprudence de la CJCE en la matière n'est pas non plus de
grande utilité (jugements Hakenberg (12.7.1973, Rs 13/73) et Calle Grenzshop
(25.3.1995, Rs C-425/93). Cette notion fait l'objet d'interprétations
différentes dans les Etats de l'UE. Notre expérience dans le cadre de l'Accord
sur la libre circulation des personnes et de la convention AELE a démontré que
l'application de cette disposition est très difficile."
Sulla base delle suesposte considerazioni si deve
concludere che il riferimento alla sentenza no. 221 del 30 gennaio 1997 della
Corte di giustizia CEE, contenuto nell'impugnativa, non giova alla ricorrente.
Dalla dichiarazione sottoscritta il 16 giugno
2004 dal titolare della __________, signor __________ (doc. A2), si evince che RI
1 è attiva quale P.R. con un fisso di EURO 1'000.-- più una percentuale del 10%
sui contratti andati a buon fine. Il conseguimento di un salario mensile fisso
permette di concludere che si tratta di un'attività subordinata. Il fatto che
l'entità del guadagno dipenda dal successo personale degli affari portati a
termine non consente di modificare questa conclusione.
In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto una
nuova dichiarazione, datata 19 gennaio 2005, del signor __________ (doc. E),
nella quale si dichiara che nel settore dello spettacolo non è previsto alcun
rimborso per infortuni e che inoltre non è prevista da parte dell'__________ alcuna
copertura infortunistica in quanto il rapporto lavorativo è a prestazione
professionale.
Già il fatto che questa dichiarazione non sia
firmata dal titolare solleva seri dubbi circa la fedefacenza del documento. In
secondo luogo, mal si comprende come una attività "a prestazione"
possa essere remunerata con un fisso mensile.
Inoltre, il fatto che la ricorrente non
beneficerebbe di alcuna copertura
assicurativa per infortuni presso la __________
di __________ è irrilevante ai fini della presente fattispecie.
In effetti, l'art. 14 cpv. 2 b lett. i del
regolamento CEE 1408/71 dispone unicamente che la persona che esercita
un'attività subordinata in più stati è soggetta alla legislazione dello stato
membro nel cui territorio risiede, senza prevedere eccezioni a questa regola.
Nel regolamento CEE 1408/71 non vi sono altre disposizioni a sostegno della
tesi della ricorrente secondo cui, qualora lo stato membro alla cui
legislazione è soggetta la persona non dovesse assicurare una determinata
prestazione, l'erogazione della stessa spetterebbe ad un altro stato membro nel
territorio del quale essa svolge un'attività subordinata.
Per quanto attiene invece all'attività svolta
presso la ditta __________ di. __________, la ricorrente, dopo varie richieste
formulate dalla CO 1 nella fase pregiudiziale, ha finalmente prodotto
unitamente all'atto di impugnazione le condizioni contrattuali che la legano
alla ditta di __________ (doc. F).
Dalla lettura delle pattuizioni sottoscritte RI 1
non sembrerebbe esercitare un'attività subordinata; la collaborazione
risulterebbe fondata su un rapporto di mera occasionalità, senza che la
collaboratrice debba predisporre alcuna organizzazione commerciale. L'attività
non é peraltro vincolata da orari, itinerari e minimi di produzione. Viene pure
specificato che non esisterebbe alcun vincolo di subordinazione. Alla
collaboratrice non viene riconosciuto alcun diritto oltre al compenso
quantificato di volta in volta. L'attività può, da ultimo, essere interrotta
senza alcun preavviso.
Ad ogni modo non é ben chiaro se e in quale
misura la collaboratrice debba seguire delle direttive da parte di __________
in merito alle modalità di vendita.
La questione di sapere se RI 1 eserciti per l'__________
un'attività subordinata o indipendente (autonoma) può rimanere irrisolta,
poiché, come abbiamo visto, l'attività di P.R. svolta presso la __________ di __________
configura, a non averne dubbio, un'attività subordinata.
In conclusione, ci si trova al cospetto di un
caso di applicazione dell'art. 14 cpv. 2b lett. i del Regolamento CEE 1408/71.
In effetti RI 1 esercita un'attività in Svizzera
presso __________ e un'attività subordinata quale P.R. in Italia per la __________
di __________.
Dal momento che ella risiede incontestabilmente
in Italia, a __________, la ricorrente é soggetta alla legislazione italiana in
materia di sicurezza sociale.
Ne consegue che RI 1 non rientra nel novero degli
assicurati in base alla LAINF e che la CO 1" non é tenuta a versare
prestazione alcuna a margine dell'evento infortunistico del 27 febbraio 2004.
Appare per lo meno fuori luogo la censura mossa
da RI 1 circa una paventata appropriazione indebita di contributi sociali da
parte della CO 1, dal momento che l'Istituto assicurativo stesso ha comunicato
in data 6 agosto 2004 all'__________, precedente rappresentante legale della
ricorrente, che il premio per gli infortuni non professionali erroneamente detratto
dal salario conseguito presso __________ sarebbe stato rimborsato.
Da ultimo, anche se si volesse ammettere, per
puro spirito speculativo, che la ricorrente risulti assicurata alla LAINF in
Svizzera e che la CO 1 sia chiamata a coprire il caso, nessun interesse può
essere riconosciuto, ostandovi l'art. 26 cpv. 2 LPGA." (Doc. V)
1.5. Il 23
gennaio 2006 ha avuto luogo la discussione di causa davanti al Presidente del
TCA (cfr. Doc. VIII).
L'assicurata,
seppure regolarmente convocata, non si è presentata. Era invece presente il suo
patrocinatore.
Alla
conclusione dell'udienza è stato verbalizzato quanto segue:
"
Il presidente del TCA, preso atto da una parte
dell'impossibilità di decidere sulla base degli atti attualmente contenuti
nell'incarto e d'altra parte dell'assenza dell'assicurata all'udienza, assegna
al patrocinatore della ricorrente un termine di 20 giorni per:
- produrre un'attestazione dell'INPS che conferma che per il
settore nel quale opera l'assicurata non si prelevano contributi a titolo di
attività dipendente;
- una precisa descrizione dell'attività della ricorrente (tipo di
attività, orari di lavoro, frequenza di tale attività, precisazione circa la
natura dell'importo di 1000 Euro, chiarificazione dell'autocertificazione sulla
questione a sapere se l'importo di 1000 Euro viene versato comunque ogni mese
oppure no." (Doc. VIII)
1.6. Il 17
febbraio 2006 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso la documentazione
richiesta dal TCA (cfr. Doc. X, H1 e H2).
Il
patrocinatore dell'assicuratore contro gli infortuni ha preso posizione il 13
marzo 2006 (Doc. XIV).
Il
rappresentante dell'assicurata si è così ancora espresso il 21 marzo 2006:
"
(...)
In primo luogo occorre evidenziare che, a
differenza di quanto asserito da controparte, la sig.ra RI 1, a seguito di
delucidazioni richieste da codesto On.le Giudicante, ha specificato la reale
posizione assunta all'interno dell'organizzazione "__________".
A ciò si aggiunga che esiste agli atti una
dichiarazione del sig. __________, (Doc. E), dalla quale, unitamente a quanto
asserito dalla sig.ra RI 1, risulta che il loro rapporto era realmente di
collaborazione saltuaria. (...)" (Doc. XVI)
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se la CO 1 è tenuta a versare prestazioni per l'infortunio
del 27 febbraio 2004.
L'assicuratore
lo nega sostenendo che la ricorrente, sulla base delle disposizioni del
Regolamento CE 1408/71, deve essere assicurata esclusivamente in Italia.
Il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola,
in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
RI 1 è
una cittadina italiana, domiciliata in Italia, che presta la propria attività
lucrativa, a carattere dipendente, in Svizzera. Inoltre l'evento infortunistico
è avvenuto il 27 febbraio 2004.
Sono
dunque applicabili le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione dei
lavoratori (ALC) (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
In tale
contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, se un lavoratore
frontaliere deve essere assicurato contro gli infortuni in Svizzera, il diritto
alle prestazioni viene determinato secondo il diritto svizzero (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03; STFA del 15 aprile 2004 nella
causa F., U 76/03.).
2.2. Il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della
Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, prevede all'art. 13 n. 1
che "le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono
soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater
e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle
disposizioni del presente titolo" e all'art. 13 n. 2 lett. a che,
riservati gli articoli da 14 a 17, "la persona che esercita un'attività
subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se
l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di un altro Stato membro".
Al
riguardo in una sentenza del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05 il TFA
si è così espresso:
"
(...)
Le Titre II du règlement no 1408/71 (art. 13 à
17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation
applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 du règlement n°
1408/71 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en
fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis du règlement n°
1408/71, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat
membre. Sauf exceptions, le travailleur salarié est soumis à la législation de
son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre
Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son
domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (principe de la lex loci laboris;
art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71). Le travailleur frontalier est
donc soumis, en vertu de ce principe, à la législation de l'Etat où il
travaille (Prodromos Mavridis, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration
européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux,
Athènes 2003, p. 488, n° 473).
(...)
le principe de l'unicité de la législation
applicable tend à éviter un cumul ou un enchevêtrement des charges et des
responsabilités qui résulterait d'une application simultanée ou alternative de
plusieurs législations. Ce principe, déjà appliqué par la CJCE sous l'empire du
règlement n° 3/58 est exprimé par l'art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71
(arrêts de la CJCE du 23 septembre 1982, Sociale Verzekeringsbank/Kuijpers,
276/81, Rec. 3027, point 10 sv. et du 25 novembre 1975, Caisse de pension des
E. P./Massonet, 50-75, Rec. p. 1473, point 15). (...)" (consid. 4.1
e 6.5)
L'art. 14 n. 2 del
Regolamento determina "la legislazione applicabile alla
persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o
più Stati membri" e stabilisce che:
"a) la persona che fa parte del personale viaggiante o
navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio,
trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per
via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio
di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato.
Tuttavia:
i) la persona dipendente da una succursale o da una
rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato
membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o
rappresentanza permanente si trova,
ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello
Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato,
anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza
permanente in tale territorio;
b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è
soggetta:
i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende
da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di diversi Stati membri;
ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio
l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale
esercita la sua attività."
Infine,
l'art. 14quater del Regolamento definisce le "norme particolari
applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata
e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri" e prevede che:
"
La persona che esercita simultaneamente
un'attività subordinata a un'attività autonoma del territorio di vari Stati
membri è soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato
membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti
una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione
determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII: alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo
questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3,
qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati
membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita
un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente
all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta
attività nel territorio di due o più Stati membri."
A
proposito delle persone che svolgono simultaneamente delle attività lucrativa in
due o più Stati, Kahil-Wolft e Pacifico rilevano quanto segue:
"
En vertu du principe de l'unicité du droit
applicable mentionné ci-dessus, lorsqu'une personne exerce simultanément
plusieurs activités dans plusieurs États, un seul ordre juridique s'applique,
sauf dans les cas prévus aux art. 14quater et 14septies
du règlement, dans lesquels les intéressés sont soumis simultanément aux
législations de différents Etats.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter selon
le type de l'activité exercée et le lieu de résidence de l'intéresse.
Pour les personnes qui exercent normalement plusieurs
activités salariées dont au moins une partie sur le territoire de l'État membre
de leur résidence, le principe général est celui de l'application de la législation
de l'État de résidence (art. 14 § 2 lit. b i Règlement n° 1408/71). Ce
principe vaut aussi pour les personnes non salariées (art. 14bis § 2
Règlement n° 1408/71). Une personne domiciliée en Italie, qui exerce, par
exemple, une activité indépendante de part et d'autre de la frontière
autrichienne, tombe sous le coup du droit italien.
(...)
Quant aux personnes qui exercent simultanément une activité
salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats
membres, elles sont soumises à la législation de l'État où est exercée
l'activité salariée (art. 14quater lit a Règlement n° 1408/71).
Lorsque l'activité non salariée est exercée en Suisse, la personne est assurée
en Suisse et dans l'État de l'activité dépendante. Le principe de l'unicité du
droit applicable souffre en effet d'une exception à l'égard des Etats
mentionnés à l'Annexe VII du Règlement n° 1408/71 (art. 14quater
lit. b Règlement n° 1408 71. (...)" (B. Kahil Wolft - C. Pacifico,
"Sécurité sociale, droit due travail e fiscalité: le droit applicable en
cas de situations transfrontalières" in Assujettissement, cotisations et
questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH -
CE, Ed. Stämpfli SA, Berna 2004 pag. 25 seg. (32-34).
In una
Circolare dell'8 gennaio 2002 sugli effetti dell'ALC per l'assicurazione contro
gli infortuni, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha in particolare
sottolineato che:
"
3.1.2 Activité simultanée sur le territoire
de plusieurs Etats
Un ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE
qui est occupé simultanément comme travailleur salarié soit sur le territoire
de plusieurs Etats membres de l'UE, soit en Suisse et sur le territoire d'un ou
de plusieurs Etats membres de l'UE, est également soumis à la législation d'un
seul Etat. Les règles suivantes s'appliquent:
1) la
législation de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne est
déterminante si une partie de l'activité est exercée sur ce territoire [art.
14 par. 2 pt. b) i) part. 1 du Règlement 1408/71]; même une petite activité
lucrative (p. ex. 10 %) suffit à fonder la compétence de l'Etat de résidence;
Exemple:
Un
Suisse réside en Suisse et est occupé comme travailleur salarié en Suisse et en
Allemagne. II est soumis à la législation suisse et doit être assuré pour les
deux activités conformément à la LAA.
(...)
3.2.7
Exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée
sur le territoire de plusieurs Etats contractants
3.2.7.1 Principe
Une personne qui exerce simultanément une activité
salariée et une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs
Etats contractants est en principe soumise à la législation de l'Etat
contractant sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée [art.
14quater pt a) du Règlement 1408/71]. En cas d'activités salariées dans
plusieurs Etats, on appliquera les règles de l'article 14 paragraphes 2 et 3 du
Règlement 1408/71 (voir 3.1.2).
3.2.7.2 Exceptions
Chaque Etat peut désigner à l'annexe VII du
Règlement 1408/71 les cas dans lesquels une personne est soumise simultanément
à la législation de deux Etats contractants [art. 14quater pt b) du Règlement
1408/71]. Selon le complément apporté par la Suisse, une personne est, en ce
qui concerne son activité indépendante en Suisse, soumise à la législation
suisse, et, en ce qui concerne son activité-salariée dans un Etat membre de
l'UE, aux règles de cet Etat (annexe VII du Règlement 1408/71 en relation avec
l'annexe II de l'accord part. A/1 pt p). De nombreux Etats membres de l'UE ont
adopté une réglementation analogue à celle de la Suisse (p. ex. l'Autriche, la
Belgique, la France, l'Italie et le Portugal).
Exemples:
Activité indépendante en
Suisse et activité salariée en Allemagne. La législation suisse s'applique à
l'activité indépendante et la législation allemande à l'activité salariée. Donc
pas de soumission à l'assurance-accidents obligatoire en Suisse.
Activité indépendante en
Italie et activité salariée en Suisse. La législation italienne s'applique à
l'activité indépendante et la législation suisse à l'activité salariée. Donc
soumission à l'assurance-accidents obligatoire en Suisse pour l'activité
salariée.
Activité indépendante en
Italie, activité salariée en Suisse et en Autriche, domicile en Suisse. La
législation italienne s'applique à l'activité indépendante et là législation
suisse à l'ensemble de l'activité salariée. Donc soumission à
l'assurance-accidents obligatoire en Suisse pour l'activité salariée en Suisse
et en Autriche."
(cfr. UFAS, "Accords sectoriels avec l'Union
européenne". Effets de l'accord sur la libre circulation des personnes au
regard de l'assurance-accidents selon la LAA", Berna 2002, pag. 5 e 9).
Sulla
Pratique VSI 2003 pag. 229 - 230 è stata pubblicata la seguente comunicazione
dell'UFAS:
"
Interprétation suisse des notions concernant
l'application de l'art. 14 2b) du règlement 1408/71 dans le cadre de l'accord
sur la,libre circulation des personnes CH-UE et de la convention AELE
(Extrait du Bulletin n° 129 à l'intention des
caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC)
La personne, qui exerce normalement une activité
salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres (et qui ne fait
pas partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise de transport),
est soumise conformément à l'art. 14/2b) du règlement 1408/71 à la législation
- de
l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie
de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises
ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire
de différents Etats membres;
- de
l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe
a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un
des Etats membres où elle exerce son activité.
Le règlement ne contient aucune indication
concernant la durée. minimale de l'activité lucrative dans les différents Etats
membres et ne précise pas ce que l'on entend par «activité salariée exercée
normalement sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres». La
jurisprudence de la CJCE en la matière n'est pas non plus de grande utilité
(jugements Hakenberg (12.7.1973, Rs 13/73) et Calle Grenzshop (25.3..1995, Rs
C-425/93). Cette notion fait l'objet d'interprétations différentes dans les
Etats de l'UE: Notre expérience dans le cadre de l'Accord sur la libre
circulation des personnes et de la convention AELE a démontré que l'application
de cette disposition est très difficile.
A la dernière séance de la Commission
administrative de la CE, son service juridique - après intervention des
délégations belge et suisse - a reconnu que cette disposition n'était pas
claire. Il a dès lors prié les délégations d'indiquer leurs; problèmes y
relatifs dans des notes écrites, afin de. parvenir à une application uniforme
de cette disposition et à une plus grande sécurité juridique.
Pour faciliter l'application de cette
disposition aux caisses de compensation, nous avons entre-temps, du côté
suisse, adopté unilatéralement la définition suivante:
Sont considérées comme exerçant normalement une
activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, les
personnes:
- qui
exercent régulièrement ou de manière répétée une activité salariée dans
plusieurs Etats (p. ex. les voyageurs de commerce, les employés d'entreprises
de voyage, le personnel d'entreprises de placement,les chanteurs d'opéra, les
musiciens, les journalistes etc). Pour des activités successives dans
plusieurs Etats, le changement de l'Etat d'activité doit intervenir dans un
délai de 6 mois, afin que l'activité puisse encore être considérée comme
exercée normalement sur le territoire de plusieurs Etats.
- qui
travaillent pour plusieurs employeurs ayant leur siège sur le territoire
d'Etats différents.
Si une personne n'exerce une activité salariée
sur le territoire de plusieurs Etats ou ne travaille pour plusieurs employeurs
ayant leur siège dans différents Etats que de manière temporaire, il est
également possible d'appliquer l'art. 14 1 (détachement) à la place de l'art
14 2b). En revanche, si une personne exerce de façon répétée une activité
salariée sur le territoire de plusieurs Etats membres pour une courte période,
la délivrance répétée d'un certificat de détachement n'est pas indiquée et
l'art. 14 2 b) doit être appliquée.
Il ne faut tenir compte de cette interprétation
de l'art. 14 2 b) que dans les cas où la législation suisse est applicable et
où les caisses de compensation AVS suisses sont compétentes pour délivrer ou
non un formulaire E 101. Pour les frontaliers en Suisse, qui exercent dans leur
Etat de domicile une activité accessoire, ce sont les organismes étrangers
compétents qui procèdent à l'interprétation.
Nous ne manquerons pas de vous informer et
d'adapter la procédure dès qu'une solution européenne aura été adoptée."
Riassumendo,
dunque, i lavoratori o le lavoratrici che esercitano esclusivamente un'attività
lucrativa dipendente in Svizzera e che risiedono in Italia, sono assicurati
contro gli infortuni in Svizzera (cfr. art. 13 n. 2 lett. a del Regolamento e
STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D. U 271/03; STFA del 15 aprile 2004
nella causa F., U 76/03).
Se essi esercitano
un'attività subordinata non solo in Svizzera ma anche in Italia sono assicurati
contro gli infortuni esclusivamente in Italia.
Se invece essi svolgono
un'attività salariata in Svizzera e un'attività autonoma in Italia essi sono
assicurati contro gli infortuni in Svizzera.
2.3. L'art. 16 cpv. 2 ALC prevede
che:
"
nella misura in cui l'applicazione del presente
Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della
giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee
precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva
alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire
il corretto funzionamento dell'Accordo, il comitato misto determina, su
richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale
giurisprudenza."
In una
sentenza del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, il TFA ha al riguardo
ricordato che:
"
Aux termes de l'art. 16 al. 2
ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions
de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de
la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de
sa signature (le 21 juin 1999). Les arrêts rendus postérieurement à cette date
peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout
s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 130 II 119 consid. 5.2)."
In una sentenza del 30
gennaio 1997 nella causa Inasti contro Hervein e H. SA (causa C 221/95) la
Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che:
"
Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e
14 quater del titolo II del regolamento n. 1408/71, relativo alla
determinazione della normativa applicabile, nella versione modificata e aggiornata
con regolamento n. 2001/83, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si
devono intendere le attività lavorative considerate tali ai sensi della
normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività
vengono svolte.
In effetti, dal momento che dalla formulazione
dell'art 13, n. 1, del regolamento emerge che il suo titolo II contempla, in particolare,
Fatti
i lavoratori subordinati e í lavoratori autonomi quali definiti ne/ suo art. 1,
lett. a), un interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione
personale del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito
impone
di interpretare le nozioni di attività
subordinata e di attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento alla
luce delle definizioni del suo art. 1, lett. a). Orbene, la qualifica di subordinato
o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo è data dal regime previdenziale
al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono
differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in considerazione."
L'Istituto
delle assicurazioni sociali (IAS) ha ricordato in un suo studio ALC che"
la legislazione nazionale pertinente determina il tipo di attività subordinata (in
Svizzera il concetto è quello di lavoratore salariato o dipendente in virtù
della LAVS), o autonoma (in Svizzera il concetto è quello di lavoratore
indipendente in virtù della LAVS) ed ha inoltre sottolineato che "se un lavoratore salariato esercita la sua attività in più Stati
(Svizzera e Stato UE) e risiede nello Stato UE ove svolge quella parte della
sua attività salariata, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo egli
dovrà sottostare per la sua attività salariata complessiva alla legislazione
dello Stato di residenza" (cfr. IAS "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e Sicurezza sociale con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera ed Italia" in RDAT I-2002 pag. 2 seg. (41 e
66-67)).
2.4. Nella
presente fattispecie la CO 1 ha stabilito che RI 1 non è assicurata contro gli
infortuni in Svizzera in quanto svolgerebbe pure due attività subordinate in
Italia presso la __________ di __________ e presso la ditta __________ di __________.
Il
patrocinatore dell'assicurata ha in particolare prodotto la seguente
dichiarazione della ricorrente, datata 1° luglio 2005:
"
La sottoscritta RI 1 precisa che svolgeva prima
dell'infortunio la sua attività principale in Svizzera presso la ditta __________,
per circa 4 ore al giorno con regolare permesso di lavoro relativo versamento
di contributi.
Svolgeva altresì delle collaborazioni in Italia
non a carattere continuativo, per conto di due diverse Ditte con la mansione di
marketing telefonico.
La prima ditta era __________ di __________, con
percentuale solo sulle vendite senza un fisso mensile.
Con la seconda ditta __________ di __________,
aveva una collaborazione saltuaria, con un compenso mensile di 1000 Euro più la
provvigione sulle vendite solo nel caso in cui prestasse effettiva attività
lavorativa.
Avendo avuto l'infortunio, non ha percepito
nessun compenso essendo impossibilitata fisicamente ad effettuare l'attività
lavorativa.
Si precisa che sono due ditte distinte, come da
documentazione già in vostro possesso e che la sottoscritta svolgeva attività
lavorativa in modo saltuario, non soggetta ad alcun obbligo di Assicurazione
Infortuni." (Doc. VIII2)
Nel corso
dell'udienza del 23 gennaio 2006 è stato in particolare verbalizzato quanto
segue:
"
(...)
Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 2 di
confermare se effettivamente, secondo quanto emerge anche dalla risposta di
causa, l'attività presso __________ è di carattere indipendente, anche volendo
per ipotesi qualificarla applicando il diritto svizzero.
L'avv. RA 2 risponde di sì, ragion per cui per
questa attività l'assicurata è da qualificare quale indipendente. (...)"
(Doc. VIII)
Alla luce
di quanto appena esposto, essendo l'attività per __________, manifestamente di
carattere indipendente (cfr. Doc. F) essa non fa ostacolo all'obbligo
assicurativo contro gli infortuni di RI 1 in Svizzera (cfr. consid. 2.2).
Si tratta
ora di stabilire se la seconda attività della ricorrente in Italia è di
carattere subordinato oppure autonomo. Contrariamente all'opinione
dell'Istituto assicurativo convenuto questa questione, secondo la
giurisprudenza della Corte, va risolta in applicazione delle normative italiane
(Stato nel quale è esercitata l'attività) e non di quello svizzero (cfr.
consid. 2.3).
A
proposito della seconda attività, fra gli atti dell'incarto figura una
dichiarazione di __________ del 16 giugno 2004 del seguente tenore:
"
Contro la presente dichiaro che la Signora RI 1
collabora con me in qualità di P.R. con un fisso di euro 1'000.-- più una
percentuale sui contratti - andati a buon fine - del 10%." (Doc. 2)
In sede
ricorsuale è stata prodotta un'altra dichiarazione di __________ del 19 gennaio
2005 del seguente tenore:
" Con
la presente dichiaro che la Sig.ra RI 1, non ha da parte mia nessuna copertura
infortunistica in quanto il nostro rapporto è a prestazione professionale.
Inoltre per il settore spettacolo non è previsto nessun rimborso
per infortuni.
La Sig.ra RI 1, purtroppo dal 27-02-2004 giorno del suo
infortunio, non ha più potuto collaborare con me e di conseguenza non ha più
percepito nessun compenso da parte mia." (Doc. E)
Nel corso dell'udienza del
23 gennaio 2006 sono stati compiuti al riguardo alcuni approfondimenti così
verbalizzati:
" (...)
Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 1 di
precisare perché a suo modo di vedere l'attività presso la ditta "__________"
non deve essere qualificata quale attività subordinata. L'avv. RA 1 risponde
che non basta per qualificare un'attività quale subordinata il fatto di
ricevere un rimborso spese.
L'avv. RA 1 rinvia all'estratto INPS dalla quale
non figura nulla da questa attività.
Il presidente del TCA sottolinea che dai
documenti allegati al ricorso emerge che si tratta soprattutto di dichiarazioni
del sig. __________. In particolare quella secondo cui per il settore
spettacolo non è previsto nessun rimborso per infortunio. Quanto al termine PR,
il patrocinatore dell'assicurata precisa che si tratta di un'attività con la
quale l'assicurata aveva il compito di fare conoscere e propagandare presso
amici, mostre o altre attività culturali. La ditta svolge queste attività per
conto terzi e viene remunerata sulla base degli incassi.
Riguardo all'importo fisso di 1'000 euro, si
tratta di un semplice rimborso spese.
L'avv. RA 1 riconosce che si tratta di un importo
abbastanza cospicuo, ma sapendo in che settore si opera può essere in linea con
quanto viene abitualmente attribuito.
L'avv. RA 2 dichiara la sua perplessità su questo
aspetto anche perché nell'autocertificazione la sig.ra ha parlato di compenso
mensile. (...)" (Doc. VIII)
Facendo
seguito a quanto ordinato dal Presidente del TCA, il patrocinatore
dell'assicurata ha fatto pervenire una dichiarazione dell'assicurata del
seguente tenore:
"
Io sottoscritta RI 1, sotto la mia personale responsabilità
dichiaro quanto segue:
Ho iniziato la collaborazione con il sig. __________
nell'anno 2000. La collaborazione è andata avanti sino all'inizio dell'anno
2004.
La predetta attività consisteva nel pubblicizzare
le mostre di pittura organizzate a fini di beneficenza da __________,
contattando, tramite le mie amicizie, quante più persone possibile da invitare
alle suddette mostre.
La cadenza con cui venivano organizzate queste
mostre era di c/a 2/3 ogni anno.
Preciso che l'attività di pubblicizzazione era
Considerandi
totalmente a mie spese, e, proprio per questa ragione, ogni volta che si
organizzava una di queste manifestazioni, percepivo un compenso, a titolo di
rimborso spese, di euro 1.000.00. Qualche volta è anche successo che le spese
sostenute hanno superato l'importo del rimborso, perchè, ad esempio, con tale
rimborso dovevo pagare le spese di vitto e alloggio in albergo di alcune delle
persone che invitavo a seguire la mostra.
Complessivamente a titolo di rimborso spese, ho
percepito nei quattro anni della mia attività di collaborazione la cifra di euro
10.
,00.
Per tutte le suddette ragioni, ed in virtù della
sporadicità degli eventi, non esisteva e non poteva esistere un orario di
lavoro, dato che l'attività veniva svolta a tempo perso e molto
occasionalmente.
Oltre a ciò, si precisa che avevo diritto a
provvigioni variabili a seconda della riuscita della serata, ma che lasciavo
tali provvigioni in beneficenza, visto che consideravo il tutto come un
divertimento e come un modo di fare del bene." (Doc. H1)
Questa
dichiarazione è stata valutata criticamente dal rappresentante dell'istituto
assicurativo che si è così espresso:
"
(...)
Nel merito della dichiarazione della signora RI 1
rilevo che in maniera un po' sorprendente la stessa ha mutato la propria
versione dei fatti:
I° versione
Dalla dichiarazione sottoscritta il 16 giugno
2004.
dal titolare della __________, signor __________ doc. A2), emerge che la
ricorrente è attiva quale PR con un fisso di Euro 1'000.-- più una percentuale
del 10% sui contratti andati a buon fine.
II° versione
La collaborazione con __________, interrotta nel
2004, consisteva nel pubblicizzare mostre di pittura a fini di beneficenza da
due a tre volte all'anno.
Ogni volta che si organizzavano queste
manifestazioni la ricorrente percepiva un compenso a titolo di rimborso spese
di Euro 1'000.--.
Complessivamente a titolo di rimborso spese,RI 1
ha percepito nei 4 anni di attività (dal 2000 al 2004) la cifra di Euro
10'000.--.
Ciò che inizialmente era una retribuzione ora è
diventato un rimborso spese. Inoltre, non si fa più accenno alla percentuale
del 10% sui contratti andati a buon fine e il fisso di Euro 1'000.-- non é più
tale ma veniva corrisposto unicamente solo quando venivano organizzate le
mostre di beneficenza.
Ma allora, se erano delle mostre di beneficenza
sporadiche (2/3 volte all'anno) che ragione aveva il titolare __________ di
parlare "di un fisso di Euro 1'000.-- e di una percentuale del 10% sui
contratti andati a buon fine"?
E' ovvio che questa ultima versione non é
credibile e, in applicazione del principio della "dichiarazione della
prima ora", non va tenuta in considerazione ai fini del giudizio.
(...)" (Doc. XIV)
Al
riguardo il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:
"
(...)
In primo luogo occorre evidenziare che, a
differenza di quanto asserito da controparte, la sig.ra RI 1, a seguito di
delucidazioni richieste da codesto On.le Giudicante, ha specificato la reale
posizione assunta all'interno della organizzazione "__________".
A ciò si aggiunga che esiste agli atti una
dichiarazione del sig. __________ (Doc. E), dalla quale, unitamente a quanto
asserito dalla sig.ra Colombo, risulta che il loro rapporto era realmente di collaborazione
saltuaria. (...)" (Doc. XVI)
Questo Tribunale può esimersi
dall'approfondire ulteriormente la reale portata delle dichiarazioni di __________,
peraltro non prive di contraddizioni.
Decisivo per l'esito della
presente vertenza è infatti il contenuto del secondo documento trasmesso dal
patrocinatore dell'assicurata al TCA.
Si tratta di uno scritto
di __________, direttore della sede di __________ dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del seguente tenore:
"
Con riferimento alla nota sopra distinta, si
comunica che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in
Italia scaturisce dal combinato disposto degli arti. 1 e 4 del D.P.R n. 1124
del 30/06/1965:
Art. 1 "E' obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a
pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone
comunque occupate in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori,
opere o servizi, i quali comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo ricorre altresì per le persone addette
a lavori considerati di per sé pericolosi, a prescindere dall'uso di macchine,
apparecchi ed impianti ..." (segue un elenco di n. 28 attività
pericolose).
Art. 4 "Persone assicurate sono coloro
che in modo permanente o avventizio presentano alle dipendenze e sotto la
direzione altrui opera manuale retribuita ovvero coloro che senza partecipare
materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro altrui".
Ciò premesso, nella fattispecie
rappresentata dalla Sig.ra RI 1, si rileva in via principale l'assenza del
rapporto di lavoro permanente o avventizio; per contro si evidenzia un rapporto
di collaborazione occasionale, che secondo la normativa italiana non ha
riconoscimento di attività obbligatoriamente tutelabile.
In conclusione si può affermare che la
Sig.ra RI 1 per l'attività svolta nell'interesse del Sig. __________, secondo
la legislazione italiana non ha diritto alla copertura assicurativa per
infortuni sul lavoro." (Doc. H2)
Al riguardo il patrocinatore
della CO 1 si è limitato ad osservare che "la portata di questa
dichiarazione dipende da qual è il diritto applicabile per definire la nozione
di attività subordinata" (cfr. Doc. XIV).
In tale contesto, a
proposito dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
in Italia, L. Ricciardi - M. Conclave - E. Corrente - M. Lai, in "Guida
alla tutela del lavoratore 2003". Ed. Lavoro, Roma 2002 pag. 227-228,
rilevano che:
"
L'Inail è l'ente chiamato a gestire l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui
contributi sono posti totalmente a carico del datore di lavoro. Tale
assicurazione ha come effetto principale l'esonero del datore di lavoro della
responsabilità civile derivante dall'infortunio accaduto e, pertanto, nel risarcimento
del danno l'Inail si sostituisce al datore di lavoro.
Qualora quest'ultimo sia stato condannato in sede
penale quale responsabile dell'infortunio, risorge la sua responsabilità
civile e deve risarcire il lavoratore per la parte del danno effettivamente
subìto che eccede le prestazioni corrisposte dall'Inail.
Il diritto del lavoratore alle prestazioni
assicurative sorge automaticamente dal fatto che l'evento (infortunio o
malattia professionale) si sia verificato in «occasione di lavoro», indipendentemente
dal fatto che il datore di lavoro sia in regola con il pagamento dei suoi
contributi, che per l'Inail si chiamano «premio», proprio come per le
assicurazioni private. In questa ipotesi sarà l'Inail a rivalersi, con le
penalità previste dalla legge, sul datore di lavoro inadempiente.
La materia è stata completamente riformata dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 38, sul nuovo assetto dell'Inail, che
ha operato, tra l'altro, un'estensione dell'obbligo assicurativo anche per i
lavoratori parasubordinati (per l'assicurazione contro gli infortuni domestici
si veda la legge 3 dicembre 1999, n. 493), l'esplicito riconoscimento del
danno biologico e dell'infortunio in itinere, la revisione delle tabelle delle
malattie professionali e la formazione di liste di malattie di probabile o
possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione, nonché l'istituzione,
presso la banca dati dell'Inail, del registro nazionale delle malattie causate
dal lavoro ovvero a esso correlate.
L'aspetto tuttavia più rilevante è che per la
prima volta nel nostro paese viene previsto uno stanziamento, nei limiti di
complessivi 600 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, per finanziare
programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza da parte di piccole e
medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, nonché progetti per
favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto 626/94 (informazione
e formazione dei lavoratori)."
Alla luce della dichiarazione
del direttore della sede di __________ dell'INAIL, il TCA constata che RI 1 non
è obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni in Italia in quanto non
svolge un'attività subordinata nè in modo permanente nè avventizio.
Di conseguenza, trattandosi
di una semplice collaboratrice occasionale (vedi pure la dettagliata
descrizione fornita dall'assicurata), occorre concludere che si tratta di
un'attività autonoma non assicurata obbligatoriamente in Italia contro gli
infortuni.
Non è dunque possibile
procedere come stabilito dalla CO 1 il 6 agosto 2004:
" (...)
Il premio per gli infortuni professionali dev'essere versato alla
spettabile Inail mentre il premio per gli infortuni non professionali dovrà
essere rimborsato alla signora RI 1." (Doc. 13)
In simili condizioni
poiché RI 1 svolge un'attività dipendente soltanto in Svizzera mentre invece
effettua in Italia due attività indipendenti essa deve venire assicurata contro
gli infortuni in Svizzera.
Pertanto la ricorrente che
lavorava presso la __________ di __________ durante 4 ore al giorno, ha diritto
alle prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 è annullata.
§ La CO 1 verserà
all'assicurata le prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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