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35.2005.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori subordinati e í lavoratori autonomi quali definiti ne/ suo art. 1,

lett. a), un interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione

personale del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito

impone

di interpretare le nozioni di attività

subordinata e di attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento alla

luce delle definizioni del suo art. 1, lett. a). Orbene, la qualifica di subordinato

o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo è data dal regime previdenziale

al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono

differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in considerazione."

L'Istituto

delle assicurazioni sociali (IAS) ha ricordato in un suo studio ALC che"

la legislazione nazionale pertinente determina il tipo di attività subordinata (in

Svizzera il concetto è quello di lavoratore salariato o dipendente in virtù

della LAVS), o autonoma (in Svizzera il concetto è quello di lavoratore

indipendente in virtù della LAVS) ed ha inoltre sottolineato che "se un lavoratore salariato esercita la sua attività in più Stati

(Svizzera e Stato UE) e ri­siede nello Stato UE ove svolge quella parte della

sua attività salariata, a seguito del­l'entrata in vigore dell'Accordo egli

dovrà sottostare per la sua attività salariata com­plessiva alla legislazione

dello Stato di residenza" (cfr. IAS "Accordo sulla libera

circolazione delle persone e Sicurezza sociale con particolare riferimento ai

rapporti fra Svizzera ed Italia" in RDAT I-2002 pag. 2 seg. (41 e

66-67)).

2.4. Nella

presente fattispecie la CO 1 ha stabilito che RI 1 non è assicurata contro gli

infortuni in Svizzera in quanto svolgerebbe pure due attività subordinate in

Italia presso la __________ di __________ e presso la ditta __________ di __________.

Il

patrocinatore dell'assicurata ha in particolare prodotto la seguente

dichiarazione della ricorrente, datata 1° luglio 2005:

"

La sottoscritta RI 1 precisa che svolgeva prima

dell'infortunio la sua attività principale in Svizzera presso la ditta __________,

per circa 4 ore al giorno con regolare permesso di lavoro relativo versamento

di contributi.

Svolgeva altresì delle collaborazioni in Italia

non a carattere continuativo, per conto di due diverse Ditte con la mansione di

marketing telefonico.

La prima ditta era __________ di __________, con

percentuale solo sulle vendite senza un fisso mensile.

Con la seconda ditta __________ di __________,

aveva una collaborazione saltuaria, con un compenso mensile di 1000 Euro più la

provvigione sulle vendite solo nel caso in cui prestasse effettiva attività

lavorativa.

Avendo avuto l'infortunio, non ha percepito

nessun compenso essendo impossibilitata fisicamente ad effettuare l'attività

lavorativa.

Si precisa che sono due ditte distinte, come da

documentazione già in vostro possesso e che la sottoscritta svolgeva attività

lavorativa in modo saltuario, non soggetta ad alcun obbligo di Assicurazione

Infortuni." (Doc. VIII2)

Nel corso

dell'udienza del 23 gennaio 2006 è stato in particolare verbalizzato quanto

segue:

"

(...)

Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 2 di

confermare se effettivamente, secondo quanto emerge anche dalla risposta di

causa, l'attività presso __________ è di carattere indipendente, anche volendo

per ipotesi qualificarla applicando il diritto svizzero.

L'avv. RA 2 risponde di sì, ragion per cui per

questa attività l'assicurata è da qualificare quale indipendente. (...)"

(Doc. VIII)

Alla luce

di quanto appena esposto, essendo l'attività per __________, manifestamente di

carattere indipendente (cfr. Doc. F) essa non fa ostacolo all'obbligo

assicurativo contro gli infortuni di RI 1 in Svizzera (cfr. consid. 2.2).

Si tratta

ora di stabilire se la seconda attività della ricorrente in Italia è di

carattere subordinato oppure autonomo. Contrariamente all'opinione

dell'Istituto assicurativo convenuto questa questione, secondo la

giurisprudenza della Corte, va risolta in applicazione delle normative italiane

(Stato nel quale è esercitata l'attività) e non di quello svizzero (cfr.

consid. 2.3).

A

proposito della seconda attività, fra gli atti dell'incarto figura una

dichiarazione di __________ del 16 giugno 2004 del seguente tenore:

"

Contro la presente dichiaro che la Signora RI 1

collabora con me in qualità di P.R. con un fisso di euro 1'000.-- più una

percentuale sui contratti - andati a buon fine - del 10%." (Doc. 2)

In sede

ricorsuale è stata prodotta un'altra dichiarazione di __________ del 19 gennaio

2005 del seguente tenore:

" Con

la presente dichiaro che la Sig.ra RI 1, non ha da parte mia nessuna copertura

infortunistica in quanto il nostro rapporto è a prestazione professionale.

Inoltre per il settore spettacolo non è previsto nessun rimborso

per infortuni.

La Sig.ra RI 1, purtroppo dal 27-02-2004 giorno del suo

infortunio, non ha più potuto collaborare con me e di conseguenza non ha più

percepito nessun compenso da parte mia." (Doc. E)

Nel corso dell'udienza del

23 gennaio 2006 sono stati compiuti al riguardo alcuni approfondimenti così

verbalizzati:

" (...)

Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 1 di

precisare perché a suo modo di vedere l'attività presso la ditta "__________"

non deve essere qualificata quale attività subordinata. L'avv. RA 1 risponde

che non basta per qualificare un'attività quale subordinata il fatto di

ricevere un rimborso spese.

L'avv. RA 1 rinvia all'estratto INPS dalla quale

non figura nulla da questa attività.

Il presidente del TCA sottolinea che dai

documenti allegati al ricorso emerge che si tratta soprattutto di dichiarazioni

del sig. __________. In particolare quella secondo cui per il settore

spettacolo non è previsto nessun rimborso per infortunio. Quanto al termine PR,

il patrocinatore dell'assicurata precisa che si tratta di un'attività con la

quale l'assicurata aveva il compito di fare conoscere e propagandare presso

amici, mostre o altre attività culturali. La ditta svolge queste attività per

conto terzi e viene remunerata sulla base degli incassi.

Riguardo all'importo fisso di 1'000 euro, si

tratta di un semplice rimborso spese.

L'avv. RA 1 riconosce che si tratta di un importo

abbastanza cospicuo, ma sapendo in che settore si opera può essere in linea con

quanto viene abitualmente attribuito.

L'avv. RA 2 dichiara la sua perplessità su questo

aspetto anche perché nell'autocertificazione la sig.ra ha parlato di compenso

mensile. (...)" (Doc. VIII)

Facendo

seguito a quanto ordinato dal Presidente del TCA, il patrocinatore

dell'assicurata ha fatto pervenire una dichiarazione dell'assicurata del

seguente tenore:

"

Io sottoscritta RI 1, sotto la mia personale responsabilità

dichiaro quanto segue:

Ho iniziato la collaborazione con il sig. __________

nell'anno 2000. La collaborazione è andata avanti sino all'inizio dell'anno

2004.

La predetta attività consisteva nel pubblicizzare

le mostre di pittura organizzate a fini di beneficenza da __________,

contattando, tramite le mie amicizie, quante più persone possibile da invitare

alle suddette mostre.

La cadenza con cui venivano organizzate queste

mostre era di c/a 2/3 ogni anno.

Preciso che l'attività di pubblicizzazione era

Considerandi

totalmente a mie spese, e, proprio per questa ragione, ogni volta che si

organizzava una di queste manifestazioni, percepivo un compenso, a titolo di

rimborso spese, di euro 1.000.00. Qualche volta è anche successo che le spese

sostenute hanno superato l'importo del rimborso, perchè, ad esempio, con tale

rimborso dovevo pagare le spese di vitto e alloggio in albergo di alcune delle

persone che invitavo a seguire la mostra.

Complessivamente a titolo di rimborso spese, ho

percepito nei quattro anni della mia attività di collaborazione la cifra di euro

10.

,00.

Per tutte le suddette ragioni, ed in virtù della

sporadicità degli eventi, non esisteva e non poteva esistere un orario di

lavoro, dato che l'attività veniva svolta a tempo perso e molto

occasionalmente.

Oltre a ciò, si precisa che avevo diritto a

provvigioni variabili a seconda della riuscita della serata, ma che lasciavo

tali provvigioni in beneficenza, visto che consideravo il tutto come un

divertimento e come un modo di fare del bene." (Doc. H1)

Questa

dichiarazione è stata valutata criticamente dal rappresentante dell'istituto

assicurativo che si è così espresso:

"

(...)

Nel merito della dichiarazione della signora RI 1

rilevo che in maniera un po' sorprendente la stessa ha mutato la propria

versione dei fatti:

I° versione

Dalla dichiarazione sottoscritta il 16 giugno

2004.

dal titolare della __________, signor __________ doc. A2), emerge che la

ricorrente è attiva quale PR con un fisso di Euro 1'000.-- più una percentuale

del 10% sui contratti andati a buon fine.

II° versione

La collaborazione con __________, interrotta nel

2004, consisteva nel pubblicizzare mostre di pittura a fini di beneficenza da

due a tre volte all'anno.

Ogni volta che si organizzavano queste

manifestazioni la ricorrente percepiva un compenso a titolo di rimborso spese

di Euro 1'000.--.

Complessivamente a titolo di rimborso spese,RI 1

ha percepito nei 4 anni di attività (dal 2000 al 2004) la cifra di Euro

10'000.--.

Ciò che inizialmente era una retribuzione ora è

diventato un rimborso spese. Inoltre, non si fa più accenno alla percentuale

del 10% sui contratti andati a buon fine e il fisso di Euro 1'000.-- non é più

tale ma veniva corrisposto unicamente solo quando venivano organizzate le

mostre di beneficenza.

Ma allora, se erano delle mostre di beneficenza

sporadiche (2/3 volte all'anno) che ragione aveva il titolare __________ di

parlare "di un fisso di Euro 1'000.-­- e di una percentuale del 10% sui

contratti andati a buon fine"?

E' ovvio che questa ultima versione non é

credibile e, in applicazione del principio della "dichiarazione della

prima ora", non va tenuta in considerazione ai fini del giudizio.

(...)" (Doc. XIV)

Al

riguardo il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:

"

(...)

In primo luogo occorre evidenziare che, a

differenza di quanto asserito da controparte, la sig.ra RI 1, a seguito di

delucidazioni richieste da codesto On.le Giudicante, ha specificato la reale

posizione assunta all'interno della organizzazione "__________".

A ciò si aggiunga che esiste agli atti una

dichiarazione del sig. __________ (Doc. E), dalla quale, unitamente a quanto

asserito dalla sig.ra Colombo, risulta che il loro rapporto era realmente di collaborazione

saltuaria. (...)" (Doc. XVI)

Questo Tribunale può esimersi

dall'approfondire ulteriormente la reale portata delle dichiarazioni di __________,

peraltro non prive di contraddizioni.

Decisivo per l'esito della

presente vertenza è infatti il contenuto del secondo documento trasmesso dal

patrocinatore dell'assicurata al TCA.

Si tratta di uno scritto

di __________, direttore della sede di __________ dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del seguente tenore:

"

Con riferimento alla nota sopra distinta, si

comunica che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in

Italia scaturisce dal combinato disposto degli arti. 1 e 4 del D.P.R n. 1124

del 30/06/1965:

Art. 1 "E' obbligatoria

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette a

macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a

pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone

comunque occupate in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori,

opere o servizi, i quali comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo ricorre altresì per le persone addette

a lavori considerati di per sé pericolosi, a prescindere dall'uso di macchine,

apparecchi ed impianti ..." (segue un elenco di n. 28 attività

pericolose).

Art. 4 "Persone assicurate sono coloro

che in modo permanente o avventizio presentano alle dipendenze e sotto la

direzione altrui opera manuale retribuita ovvero coloro che senza partecipare

materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro altrui".

Ciò premesso, nella fattispecie

rappresentata dalla Sig.ra RI 1, si rileva in via principale l'assenza del

rapporto di lavoro permanente o avventizio; per contro si evidenzia un rapporto

di collaborazione occasionale, che secondo la normativa italiana non ha

riconoscimento di attività obbligatoriamente tutelabile.

In conclusione si può affermare che la

Sig.ra RI 1 per l'attività svolta nell'interesse del Sig. __________, secondo

la legislazione italiana non ha diritto alla copertura assicurativa per

infortuni sul lavoro." (Doc. H2)

Al riguardo il patrocinatore

della CO 1 si è limitato ad osservare che "la portata di questa

dichiarazione dipende da qual è il diritto applicabile per definire la nozione

di attività subordinata" (cfr. Doc. XIV).

In tale contesto, a

proposito dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

in Italia, L. Ricciardi - M. Conclave - E. Corrente - M. Lai, in "Guida

alla tutela del lavoratore 2003". Ed. Lavoro, Roma 2002 pag. 227-228,

rilevano che:

"

L'Inail è l'ente chiamato a gestire l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui

contributi sono posti totalmente a carico del datore di lavoro. Tale

assicurazione ha come effetto principale l'esonero del datore di lavoro della

responsabilità civile derivante dall'infortunio accaduto e, pertanto, nel risarcimento

del danno l'Inail si sostituisce al datore di lavoro.

Qualora quest'ultimo sia stato condannato in sede

penale quale re­sponsabile dell'infortunio, risorge la sua responsabilità

civile e deve risar­cire il lavoratore per la parte del danno effettivamente

subìto che eccede le prestazioni corrisposte dall'Inail.

Il diritto del lavoratore alle prestazioni

assicurative sorge automatica­mente dal fatto che l'evento (infortunio o

malattia professionale) si sia verificato in «occasione di lavoro», indipendentemente

dal fatto che il datore di lavoro sia in regola con il pagamento dei suoi

contributi, che per l'Inail si chiamano «premio», proprio come per le

assicurazioni pri­vate. In questa ipotesi sarà l'Inail a rivalersi, con le

penalità previste dal­la legge, sul datore di lavoro inadempiente.

La materia è stata completamente riformata dal

decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 38, sul nuovo assetto dell'Inail, che

ha operato, tra l'altro, un'estensione dell'obbligo assicurativo anche per i

lavoratori parasubordinati (per l'assicurazione contro gli infortuni domestici

si ve­da la legge 3 dicembre 1999, n. 493), l'esplicito riconoscimento del

danno biologico e dell'infortunio in itinere, la revisione delle tabelle del­le

malattie professionali e la formazione di liste di malattie di probabile o

possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione, nonché l'isti­tuzione,

presso la banca dati dell'Inail, del registro nazionale delle ma­lattie causate

dal lavoro ovvero a esso correlate.

L'aspetto tuttavia più rilevante è che per la

prima volta nel nostro paese viene previsto uno stanziamento, nei limiti di

complessivi 600 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, per finanziare

programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza da parte di piccole e

medie im­prese e dei settori agricolo e artigianale, nonché progetti per

favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto 626/94 (informazione

e formazione dei lavoratori)."

Alla luce della dichiarazione

del direttore della sede di __________ dell'INAIL, il TCA constata che RI 1 non

è obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni in Italia in quanto non

svolge un'attività subordinata nè in modo permanente nè avventizio.

Di conseguenza, trattandosi

di una semplice collaboratrice occasionale (vedi pure la dettagliata

descrizione fornita dall'assicurata), occorre concludere che si tratta di

un'attività autonoma non assicurata obbligatoriamente in Italia contro gli

infortuni.

Non è dunque possibile

procedere come stabilito dalla CO 1 il 6 agosto 2004:

" (...)

Il premio per gli infortuni professionali dev'essere versato alla

spettabile Inail mentre il premio per gli infortuni non professionali dovrà

essere rimborsato alla signora RI 1." (Doc. 13)

In simili condizioni

poiché RI 1 svolge un'attività dipendente soltanto in Svizzera mentre invece

effettua in Italia due attività indipendenti essa deve venire assicurata contro

gli infortuni in Svizzera.

Pertanto la ricorrente che

lavorava presso la __________ di __________ durante 4 ore al giorno, ha diritto

alle prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 è annullata.

§ La CO 1 verserà

all'assicurata le prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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