35.2005.58
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19 ottobre 2006Italiano44 min
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Numero d'incarto:
35.2005.58
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, TCA
Titolo:
Incidente della circolazione:frattura dei polsi.Per valutare la capacità lavorativa al fine di determinare un'eventuale perdita di guadagno,il TCA ha ordinato una perizia medica.Siccome il perito ha indicato come necessari ulteriori accertamenti medici,il caso è stato rinviato all'assicuratore LAINF
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA SENTENZA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 18 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
art. 61 let. i LPGA
art. 14segg. LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.58
rs/sc
Lugano
19 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
agosto 2000, RI 1 – all’epoca dipendente della __________ di __________ in
qualità di steward sui treni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale, riportando la frattura bilaterale del radio di tipo
Smith-Goyrand.
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Con
comunicazione del 23 aprile 2002, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera; cfr. doc.
79).
Inoltre
con decisione formale del 28 maggio 2002, l’assicuratore resistente ha posto l’assicurato
al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. doc.
81).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, allora patrocinato dall’avv. __________,
l’Istituto assicuratore ha ritirato la decisione formale del 28 maggio 2002 e
ha predisposto ulteriori accertamenti medici allo scopo di chiarire se le
condizioni di salute dell’assicurato erano o meno stabilizzate, ripristinando
nel contempo la corresponsione delle indennità giornaliere (cfr. doc. 99, 103).
1.3. Con
decisione formale del 3 febbraio 2004, poi confermata dalla decisione su
opposizione del 15 giugno 2004, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di
corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio
2004, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute del ricorrente (cfr.
doc. 135; 162).
Il TCA,
con sentenza del 13 dicembre 2004, ha respinto il ricorso inoltrato contro la
decisione su opposizione del 15 giugno 2004 dall’assicurato, patrocinato
dall’avv. __________, ritenendo che a far tempo dal 9 febbraio 2004, siccome le
sue condizioni di salute si erano stabilizzate, non aveva più diritto a
prestazioni di corta durata.
Per
quanto attiene, poi, ai disturbi di natura psichica di cui il ricorrente ha
preteso di soffrire, questa Corte ha rilevato che precedentemente al 2004 non
risultava alcun accenno circa l’esistenza di problemi anche a questo livello.
Inoltre agli atti di causa non figurava alcuna certificazione specialistica
attestante l’effettiva esistenza dei pretesi disturbi.
La
sentenza di questa Corte è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Su domanda
dell’avv. __________ (cfr. doc. 176a, 176c), l’CO 1, con decisione del 10 marzo
2005, ha assegnato a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 20% -
il cui importo è stato versato il 28 maggio 2002 (cfr. consid. 1.2.) -, mentre
gli ha negato il diritto a un rendita di invalidità, in quanto i postumi
infortunistici non pregiudicano in modo apprezzabile l’attività di steward sui
treni svolta dal medesimo al momento del sinistro. L’assicuratore LAINF ha pure
precisato che eventuali pretese per la problematica di natura psichica erano da
notificare alla competente cassa malati, difettando un nesso di causalità
adeguata tra le stesse e l’evento traumatico del 2000 (cfr. doc. 176).
L’assicurato,
tramite l’avv. __________, si è opposto a tale provvedimento, più precisamente
ha contestato il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità, poiché
sostiene di non essere in alcun modo in grado di far fronte alla propria
attività lavorativa (cfr. doc. 177a).
Con
decisione su opposizione del 3 maggio 2005 l’assicuratore LAINF ha confermato
il contenuto del proprio precedente provvedimento (cfr. doc. B).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 3 agosto 2005, RI 1, patrocinato dallo Studio legale
avv. RA 1, ha chiesto, da un lato, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
un’inabilità lavorativa del 50% e una rendita di invalidità del 50% a far tempo
dal 9 febbraio 2004, dall’altro, l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria nella sua forma più completa.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha, in particolare,
addotto:
"
(...)
18. In
virtù dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10% a seguito di
infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
L'invalidità è
definita all'art. 8 LPGA come l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'incapacità al
guadagno viene definita all'art. 7 LPGA come la perdita totale o parziale della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
19.
Nel
caso specifico non vi è dubbio che il signor RI 1 soffra a tutt'oggi di un
grave danno alla salute causato dall'incidente della circolazione subito l'11
agosto 2000, che ha comportato la diminuzione della sua capacità di guadagno.
II signor RI 1 soffre
di un dolore ai polsi. Anche soltanto un lavoro di tipo leggero, che necessita
il movimento delle mani, e di conseguenza dei polsi, gli provoca un dolore
acuto (simile a scosse elettriche) e gli fa gonfiare i polsi.
20.
Nel
proprio rapporto del 16 aprile 2002, il dott. __________ della CO 1
rileva (doc. C):
" un
raggio di mobilità normale a livello del polso destro, mentre persiste un
deficit d'estensione di 30° all'estensione nonché una piccola differenza (di
5°) alla flessione. Inoltre si assiste ad un buon ricupero della forza
bruta, soprattutto a destra (..) soggettivamente viene dichiarata
moderatamente dolente la compressione della cicatrice al polso sinistro, la
quale è leggermente ipertrofica (..)" : Evidenziature nostre.
Di conseguenza, dal
rapporto dello stesso dott. __________ della CO 1 emerge chiaramente che la
situazione del signor RI 1 non è migliorata. Infatti, è il medico stesso
che ammette l'esistenza di un deficit d'estensione del polso di ben 30°.
E' evidente che un
tale deficit provoca una forte limitazione dell'uso dei polsi. Anche
un'ipertrofia della cicatrice del polso sinistro comporta una limitazione
dell'uso dello stesso.
Ciò è riconosciuto e
confermato dal Prof. __________ e dal dott. __________.
Tuttavia, sempre nel proprio rapporto, il dott. __________ della CO 1
afferma che:
" Mancano anche degli indizi per una residuale
instabilità, reazione tendinitica o epicondilitica. In questa situazione, il
signor RI 1 non necessita più di ulteriori cure specifiche o dei controlli
medici. In qualità di steward (o altro mestiere del ramo come addetto al
bar o carrozza ristorante), il signor RI 1 può riprendere il lavoro
nuovamente nella misura del 100%, dal 18.4.2002"
21.
Vi è un'evidente contraddizione nel rapporto del dott. __________ della CO
1. Infatti, se in un primo tempo affermava che vi era un deficit
d'estensione del polso di ben 30°, solo qualche riga più sotto sostiene che il
signor RI 1 non necessita più di cure specifiche o di controlli medici e che
può riprendere la propria attività lavorativa in misura del 100%.
Delle due cose l'una:
o il signor RI 1 ha un problema fisico e allora va curato e riconosciuta
un'inabilità lavorativa, oppure non ha nessun problema fisico ed allora gli si
può chiedere di riprendere la propria attività lavorativa in misura completa.
22. Tale
contraddizione viene corroborata dal rapporto del 5 febbraio 2003 del dott. __________,
specialista in neurologia (doc. E).
Si rammenta che
quest'ultimo ha visitato il signor RI 1 quasi un anno dopo la redazione del
referto da parte del dott. __________ nel quale quest'ultimo lo riteneva
abile al 100%.
II dott. __________,
a seguito di un esame elettroneurologico ordinato dalla CO 1, evidenzia "l'evoluzione
insoddisfacente", e giudica opportuna la rivalutazione del caso da
parte di un chirurgo specialista nella mano.
23. La
CO 1, alla luce del referto medico del dott. __________, ha dovuto accantonare
il rapporto del dott. __________, ripristinare per intero con effetto
retroattivo il versamento delle indennità giornaliere sospese, e ordinare
una visita medica da parte del Prof. __________, specialista della mano presso
la __________ di __________.
II comportamento
della CO 1 mostra l'importanza e la credibilità dei referti medici del Prof. __________.
Le affermazioni del
Prof. __________ hanno grande valore poiché lo stesso ha avuto la possibilità
di visitare più volte i polsi del signor RI 1 e di accertarne la precaria
situazione.
Nel suo rapporto
del 13 maggio 2003, il Prof. __________ afferma sostanzialmente che un
intervento al polso sinistro potrebbe migliorare la sintomatologia del paziente,
senza tuttavia permettergli di riprendere l'attività lavorativa di steward sui
treni. II Prof. __________ suggerisce pertanto una riqualifica professionale
tendente allo svolgimento di un'attività lavorativa meno pesante da un punto di
vista dell'utilizzo delle mani (doc. G).
In tutti i suoi
successivi scritti (17 dicembre 2003 (doc. I); 3 marzo 2004 (doc. M); 10 marzo
2004 (doc. L); 4 agosto 2004 (doc. N) e 29 giugno 2005 (doc. O)) il Prof. __________
ha sempre confermato le conclusioni esposte nel proprio rapporto del 13 maggio
2003 (doc. G).
A tale proposito si
veda lo scritto del 4 agosto 2004, nel quale il Prof. __________ afferma che
anche procedendo ad una nuova visita del signor RI 1, non modificherebbe
affatto le conclusioni espresse nel proprio rapporto del 13 maggio 2003. Egli
suggerisce che sia la CO 1 ad organizzare una perizia medica (doc. N).
24. A
maggior ragione, nel suo ultimo scritto del 29 giugno 2005, ossia di poco
più di un mese fa, il Prof. __________ oltre a ribadire la richiesta di una
perizia medica, parla ancora di indicazione operatoria (doc. Q).
Ciò significa che i problemi ai polsi
del signor RI 1 persistono.
Determinante è che
un professore della fama del Dott. __________, per di più specialista della
mano, parla di indicazione operatoria, anche cinque anni dopo l'evento che ha
causato il danno alla salute di un suo paziente.
Lo stesso dicasi per
lo scritto del 10 marzo 2004, nel quale egli afferma che la capacità
di guadagno del signor RI 1 non può essere superiore al 50% (doc. L).
Il Prof. __________
non si è mai contraddetto come invece hanno fatto i due medici della CO 1,
dott. __________ e dott. __________.
Quest'ultimo è stato
incaricato dalla CO 1 di rendere un parere. Nel suo rapporto del 9 giugno 2004
il dott. __________, senza neppure visitare il paziente, senza ulteriori
accertamenti e senza fare nessun riferimento ai numerosi rapporti del Prof. __________,
si limita a confermare quanto sostenuto dal dott. __________ della CO 1 (doc. P).
Nonostante i
numerosi rapporti ed i successivi scritti del Prof. __________ che attestavano
il reale stato di salute del signor RI 1, il dott. __________ della CO 1 ha
deciso di distanziarsi dagli stessi, redigendo il 25 novembre 2003, un nuovo
"apprezzamento medico" (doc. H).
Il dott. __________
della CO 1, senza neppure visitare il paziente e senza considerare il contenuto
dei numerosi rapporti del Prof. __________, si limita a ribadire quanto già
affermato nel proprio referto di quasi due anni prima (quello del 16 aprile
2002, doc. C), referto che come già detto in precedenza era stato accantonato
dalla CO 1 (cfr. punto no. 23 del presente ricorso), per dare spazio
all'opinione del Prof. __________.
Lo stesso dicasi per
il rapporto del dott. __________ del 9 giugno 2004 (doc. P).
Questo rapporto non
ha nessuna valenza probatoria nella procedura che ci occupa.
Quanto precede
conferma una volta di più che le affermazioni del dott. __________ , che ha
visitato il signor RI 1 una volta soltanto e del dott. __________, che non lo
ha visitato affatto, oltre ad essere contraddittorie, sono pure superficiali e
prive di valore.
25. L'attività
svolta dal signor RI 1 in qualità di steward di treni è una chiara attività da
operaio. Questo è pure stato confermato dal Prof. __________ nel proprio
scritto del 10 marzo 2004 (doc. L).
In sostanza, ciò che
importa è che lo stesso debba utilizzare le mani per spingere e trainare il
carrello del peso di oltre 70 kg nei due sensi del treno, durante le diverse
tratte e servire i numerosi clienti.
Inoltre,
l'approvvigionamento dei carrelli vuoti durante le varie tratte sono compito
del signor RI 1. Egli deve fare capo alla scorta dei diversi prodotti che sono
depositati nella carrozza bagagli e contenuti in casse di plastica (tipo quelle
per i traslochi, per intenderci) che devono essere sollevate. Il peso di tali
casse può raggiungere i 30/40 kg ciascuna.
E' vero che questa
attività non è paragonabile a quella svolta da un manovale di cantiere, ma è
anche vero che una persona con seri problemi ai polsi, come il signor RI 1,
difficilmente può resistere 8-9 ore al giorno, sette giorni alla settimana
spingendo e tirando un carrello di quel peso senza avere dei forti dolori a
fine giornata e senza che gli stessi si gonfino a dismisura.
26.
La CO 1 ha giustificato la sua decisione affermando che la vendita di
bevande sui treni viene affidata anche al personale femminile, lasciando intendere
che si tratti di una attività leggera. A prescindere dal sapore vagamente
discriminatorio di questa osservazione, resta il fatto che non si tratta di
un'attività che possa essere svolta con i problemi ai polsi del signor RI 1.
27. E'
bene ricordare che il signor RI 1 ha lavorato ininterrottamente dall'inverno
1979 all'11 agosto 2000. Soltanto in seguito all'incidente del 11 agosto 2000 è
stato costretto a lasciare la propria attività.
A seguito
dell'incidente è stato licenziato dalla __________ (__________). Ora è al
beneficio delle indennità di disoccupazione nella misura del 50% (doc. Q). Come
confermato dalla sua collocatrice, signora __________ dell'Ufficio regionale di
collocamento di __________, al momento attuale il mercato del lavoro è molto
difficile e difficilmente il signor RI 1 troverà un nuovo impiego. Vi è infatti
necessità di persone sempre più qualificate, mentre il signor RI 1 non ha
nessuna qualifica particolare.
Inoltre, in
considerazione dei suoi problemi fisici, della sua età, delle sue esperienze
lavorative e della sua formazione difficilmente troverà un'occupazione anche
soltanto a metà tempo.
Basti pensare che la __________
(__________) lo ha licenziato. Uno dei requisiti per essere assunti da questa
società è di godere di buona salute.
28.
Si chiede quindi che la decisione su opposizione della CO 1 del 3 maggio
2005 venga annullata. In particolare si chiede che venga riconosciuta al signor
RI 1 un'indennità d'invalidità dal 9 febbraio 2004 per inabilità lavorativa
pari al 50%.
Si chiede che codesto
Tribunale disponga una perizia che chiarisca e accerti l'effettivo stato di
salute del signor RI 1. La perizia è importante viste le gravose incongruenze
tra i referti dei medici e le contraddizioni nei referti dei due medici della CO
1, dott. __________ e dott. __________.
29.
Da un lato gli specialisti consultati, il Prof. __________ ed il dott. __________,
sono entrambi convinti della gravità della patologia di natura invalidante di
cui è portatore il signor RI 1. Si tratta di due fiduciari espressamente
interpellati dalla CO 1.
Dall'altro lato vi
sono il dott. __________ ed il dott. __________, non specialisti in materia, i
quali si contraddicono, non considerano i rapporti dei due specialisti e non
fanno altro che ribadire una tesi dalla quale, il 25 marzo 2003, la CO 1 stessa
si era distanziata (doc. F).
Di conseguenza, in
considerazione dei problemi fisici persistenti e documentati dai due
specialisti interpellati e nonostante le cure ricevute, il signor RI 1
presenta un danno alla salute che perdura.
30.
A causa di tale danno, il signor RI 1 ha subito una parziale perdita della
propria possibilità di guadagno del 50%.
Quindi il signor RI 1
ha un'invalidità del 50% ai sensi dell'art. 8 LPGA che gli dà diritto ad una rendita
di invalidità a far tempo dal 9 febbraio 2004. (...)" (Doc. I)
1.6. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V).
1.7. Il 3 ottobre
2005 l’avv. __________ dello Studio legale avv. RA 1 ha inviato il certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione
(cfr. doc. X).
1.8. Pendente
causa il TCA ha posto alcuni quesiti al Prof. Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia della mano, in merito all’abilità
lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale di steward sui treni (cfr.
doc. XI).
Lo
specialista ha risposto il 28 ottobre 2005 (cfr. doc. XII).
Le parti
si sono espresse al riguardo il 21, rispettivamente il 23 novembre 2005 (cfr.
doc. XIV; XV).
1.9. Questa
Corte, il 1° dicembre 2005, ha chiesto alla __________ quale salario lordo
annuo avrebbe potuto percepire nel 2004 RI 1, se avesse continuato a lavorare
presso di loro, quale steward sui treni, senza il danno alla salute (cfr. doc.
XVI).
La
società menzionata ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, inviando uno
scritto pervenuto il 13 dicembre 2005 (cfr. doc. XVIII).
Sempre il
1° dicembre il TCA ha pure nuovamente interpellato il Prof. __________ circa la
capacità al lavoro del ricorrente in un’attività manualmente più leggera
rispetto alla precedente professione (cfr. doc. XVII).
Questi,
il 23 dicembre 2005, ha indicato di non avere gli elementi necessari per
pronunciarsi oggettivamente in merito e ha suggerito, a tal fine, di
organizzare una perizia (cfr. doc. XIX).
1.10. Con decisione
8 febbraio 2006 il Presidente del TCA ha accolto l'istanza dell'assicurato
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. XXVI).
1.11. Sempre l’8
febbraio 2006 questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone
l’allestimento alla Prof. Dr. __________, Primario della Clinica __________ del
__________ di __________ (cfr. doc. XXVII).
1.12. La perizia
della PD Dr. med. __________ è pervenuta al TCA il 18 settembre 2006 (cfr. doc.
XXXI) ed è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (cfr. doc.
XXXII).
L’CO 1 ha
presentato le proprie osservazioni il 3 ottobre 2006 (cfr. doc. XXXIII +
allegato), mentre l’assicurato, tramite l’avv. __________ dello Studio legale
avv. RA 1, ha preso posizione il 9 ottobre 2006 (cfr. doc. XXXIV).
1.13. Il doc.
XXXIII e il relativo allegato sono stati trasmessi per conoscenza al
patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. XXXV).
Il doc.
XXXIV, per contro, è stato inviato per conoscenza all’assicuratore LAINF
resistente (cfr. doc. XXXVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o meno a una
rendita di invalidità in considerazione dei postumi ai polsi dell’infortunio
dell’11 agosto 2000 e, se del caso, di che entità.
Per
quanto attiene, invece, all’indennità per menomazione all’integrità e agli
eventuali disturbi psichici, la decisione del 10 marzo 2005, con cui al
ricorrente è stata assegnata un’IMI del 20% ed è stata negata l’adeguatezza del
nesso causale fra la problematica psichica e il sinistro del 2000, è passata in
giudicato, in quanto la stessa, relativamente a questi aspetti, non è stata
contestata nella procedura di opposizione. Essa neppure è stata riesaminata
d'ufficio (cfr. doc. 176, 177; DTF 119 V 347segg.; STFA del 13 luglio 2006 nella
causa M., I 532/05, consid. 1).
Il grado
dell’IMI, come pure il diniego di una relazione di causalità adeguata tra i
disturbi psichici e l’infortunio del 2000, pertanto, non possono qui essere
rivisti.
L’assicurato,
del resto, nemmeno nel ricorso ha eccepito alcunché al riguardo (cfr. doc. I).
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF
129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.
3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto o meno a una
prestazione (rendita di invalidità), il cui diritto sarebbe sorto nel mese di
febbraio 2004, ossia posteriormente all’entrata in vigore della LPGA, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.
2.4. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,
U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18
cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi
sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata
in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. Giacché il
danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però
poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P.,
U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni,
inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata,
consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire
un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.6
Nella
concreta evenienza l’assicurato, l’11 agosto 2000, mentre si trovava in sella alla
sua motocicletta ha subito un incidente della circolazione, riportando la
frattura di entrambi i polsi (cfr. doc. 1).
Il 28
agosto 2000 l’assicurato si è sottoposto a un intervento di osteosintesi del
radio distale a destra e a sinistra (cfr. doc. 5).
Nel 2001
sono state asportate la placca volare con neurolisi del nervo mediano sia al
polso destro, che al polso sinistro (cfr. doc. 70).
Con
sentenza del 13 dicembre 2004, come già rilevato (cfr. consid. 1.3.), il TCA ha
confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 emessa
dall’assicuratore LAINF resistente relativa all’estinzione, a decorrere dal 9
febbraio 2004, del diritto alle prestazioni di corta durata, in quanto le
condizioni di salute del ricorrente si erano stabilizzate.
Questa
Corte ha, segnatamente, osservato:
"
(…) Il TCA constata in particolare che, in
occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i medici della __________ di __________
hanno proposto l’esecuzione di un’artrodesi del polso sinistro accompagnata
dalla revisione del nervo mediano e del ramo superficiale del nervo radiale.
Nondimeno, per quanto riguarda gli effetti di
tale passo terapeutico, essi hanno indicato che quest’ultimo sarebbe solo possibilmente
atto a migliorare la sintomatologia accusata dall’assicurato, senza
consentirgli, in ogni caso, una ripresa della sua attività lavorativa abituale
(cfr. doc. 124, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi sull’opzione terapeutica
suggerita dai medici __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,
ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente indicata (cfr. doc. 131).
Che ulteriori provvedimenti terapeutici non
porterebbero a sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è
pure stato sottolineato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________
di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:
Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die
Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die
__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren
Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann
keine wesentliche Besserung erwartet werden."
(doc. 161- la sottolineatura è del redattore)
Del resto, lo stesso assicurato, in data 27
gennaio 2004, si è dichiarato contrario a sottoporsi ad un nuovo intervento
chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi di un peggioramento paiono sostanziali,
i risultati non meglio definiti. Inoltre da un profilo valetudinario non vi
sarebbero miglioramenti di sorta” (cfr. doc. 134).
In queste condizioni, in ossequio a quanto
previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni convenuto era
legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 9 febbraio 2004, senza che si riveli peraltro necessario
procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Può rimanere aperta la questione riguardante la
capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità
giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue
condizioni di salute.”
L’CO 1, a
seguito della sentenza del TCA e su richiesta esplicita dell’allora
patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 176a; 176c), ha valutato il diritto
dell’assicurato a una rendita di invalidità e a un’indennità per menomazione
dell’integrità.
L’assicuratore
LAINF, come esposto sopra (cfr. consid. 1.4.), ha, da un lato, assegnato
all’insorgente un’IMI del 20%.
Dall’altro,
gli ha negato il diritto a una rendita, ritenendo sulla base delle valutazione
mediche del Dr. med. __________, medico __________, e del Dr. med. __________
della __________ dell’RA 2 a __________, entrambi spec. FMH in chirurgia, che i
postumi infortunistici non pregiudicavano in modo apprezzabile l’esercizio
dell’attività di venditore di bibite e snack sui treni svolta dal ricorrente al
momento del sinistro del 2000 (cfr. doc. 176; B).
In
particolare il Dr. med. __________, nel rapporto del 25 novembre 2003, dopo
aver evidenziato che la TAC effettuata l’11 giugno 2003 al polso sinistro ha
messo in luce un quadro morfologico regolare dopo pregressa frattura ben
guarita (cfr. doc. 115) e che non era stata prodotta documentazione medica atta
a dimostrare un intervenuto cambiamento, ha indicato che l’assicurato era da
ritenere abile al lavoro al 100% nell’attività di steward sui treni.
Il medico
di __________ ha, a quest’ultimo riguardo, sottolineato che “trattasi
unicamente di tirare il carrello del peso massimo di 70 kg, montato su delle
ruote dotate di cuscinetti a sfere, in modo da non richiedere dello sforzo
particolare per spingerlo o trainarlo, tant’è vero lavoro fattibile senza
problemi anche da personale femminile” (cfr. doc. 128).
Il 9
giugno 2004 il Dr. med. __________ ha osservato:
"
Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die
Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die
__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren
Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine
wesentliche Besserung mehr erwartet werden.
(...)
Auch bezüglich Zumutbarkeit teilen wir die
Meinung des __________, dass die bisherige Arbeit als Bahn-Steward weiterhin zu
100% möglich ist. Auch das Schieben des Getränkewagens ist keine schwere
Tätigkeit. Eine volle Zumutbarkeit gilt selbstverständlich auch für jede andere
leichte manuelle Arbeit, z.B. als Kellner.
(Doc. 164)
L'assicurato ha censurato
tale soluzione facendo capo agli apprezzamenti medici dei Dr. med. __________,
spec. FMH in neurologia e del Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
plastica e ricostruttiva della mano presso la __________ di __________ (cfr.
doc. I)
Il Dr. med. __________ -
interpellato in ogni caso dall’CO 1 -, il 5 febbraio 2002, ha affermato, considerata
l’evoluzione insoddisfacente, di giudicare opportuna la rivalutazione del caso
da parte di un chirurgo specialista della mano (cfr. doc. E).
Il 13 maggio 2003 il Prof.
Dr. __________ - il quale ha visitato l’insorgente sempre su incarico
dell’assicuratore LAINF resistente -, dal canto suo, ha escluso la ripresa del
lavoro quale operaio, rilevando come più indicata una riconversione
professionale in un‘attività meno pesante (cfr. doc. G).
Lo specialista, il 17
dicembre 2003, ha poi puntualizzato che le conclusioni del maggio 2003
restavano invariate anche a quel momento (cfr. doc. 145, I).
Inoltre egli, con scritto
del 10 marzo 2004, ha precisato che nel caso del signor RI 1 il termine di “operaio”
doveva essere inteso come lavoro manuale e che gli sembrava ragionevole, per quanto
riguardava l’assicurato, una capacità di lavoro nella sua attività di steward
non superiore al 50% (cfr. doc. 145, L).
E’ utile, in proposito,
indicare che da un rapporto del 20 novembre 2003 allestito dall’CO 1 i compiti
previsti dall’attività di steward risultano così descritti:
" (…)
Lavoro svolto sulle tratte __________ (A-R)
e __________ (A-R). Base di partenza e di arrivo: Stazione FFS __________.
Il compito di uno steward (o una hostess)
della __________ di __________ è quello di percorrere, nei due sensi e a
diverse riprese durante la “corsa”, le carrozze dei treni che percorrono le
tratte suindicate ed occuparsi della vendita di bevande (calde e fredde) e di
alimentari (panini, biscotti, ecc.).
Vendita e incasso.
Merce (bevande e
alimentari) stoccata in appositi carrelli.
Carrelli in metallo
(alluminio) muniti di ruote. Peso a pieno del carrello: ca 70 kg.
Carrello trainato.
Si occupa inoltre del
lavoro di approvvigionamento dei carrelli facendo capo sia alla scorta di
riserva depositata nella carrozza bagagli (4 casse di plastica),
rispettivamente ai punti di approvvigionamento situati nelle stazioni FFS di __________
e __________, sede centrale, rispettivamente altra succursale della __________.
Il ventaglio dei prodotto
da offrire ai viaggiatori viene stabilito direttamente dalla __________ e
questo sia al numero di carrozze che compongono il convoglio che alla
frequentazione delle varie tratte ferroviarie (su base esperienza passata).
Il carico e lo scarico sia
del carrello di vendita che delle casse di riserva – alla partenza, all’arrivo,
così come nei vari cambi di treno, non viene seguito dallo steward.
Di tutto si occupa
direttamente il magazziniere delle varie filiali della __________.
Il carrello di vendita e le
casse di riserva vengono impalettate e movimentate con appositi muletti.
Lo steward si trova tutto
l’occorrente per svolgere il suo lavoro direttamente sul convoglio.
Si deve occupare unicamente
della verifica dell’inventario e quindi può iniziare con la vendita dei
prodotti (complessivamente, per ogni tratta, merce per un valore di circa fr.
2'000.--).
Lavoro svolto 7 giorni su
7.
Turni di lavoro di 8-9 ore.
Si parte da e si arriva
sempre a __________.
Prima entrata in servizio:
ore 05.03.
Ultimo servizio:ore 23.55.
La __________ richiede, per
lo svolgimento di questa attività, una buona formazione professionale.
Conoscenze delle lingue
nazionali e di calcolo.
Aspetto curato, pulizia e
cortesia.
Buona condizione fisica.“
(Doc. 127)
Pendente causa questa
Corte ha invitato il Prof. Dr. __________ ad esprimersi in
merito alla sua valutazione di un’abilità lavorativa al 50% nell’attività
abituale di steward sui treni (cfr. doc. XI).
Il 28 ottobre 2005 lo
specialista ha affermato:
"
(...)
Les raisons d'une capacité de travail limitée à
50% me paraissent parfaitement explicitées dans mon rapport du 13 mai 2003 dont
vous avez eu l'amabilité de joindre une copie à votre lettre.
En résumé, cette incapacité est liée aux
séquelles d'une fracture des deux poignets. Ces séquelles sont détaillées dans
mon rapport.
Il est possible que depuis le 13 mai 2003 une
certaine amélioration fonctionnelle se soit produite et qu'on puisse dès lors
exiger éventuellement une capacité de travail supérieure. Néanmoins ce patient
s'était présenté à nouveau à ma consultation le 28 juin et cela ne semblait pas
être le cas. J'avais alors suggéré à la CO 1 d'organiser une expertise afin de
déterminer les conséquences assécurologiques de son accident d'août 2000."
(Doc. XII)
Nuovamente interpellato
dal TCA circa la capacità al lavoro del ricorrente in
un’attività manualmente più leggera rispetto alla precedente professione (cfr.
doc. XVII), il Prof. __________ il 23 dicembre 2005, ha indicato:
"
(...)
Nous n'avons pas les éléments nécessaires à une
réponse objective aux questions que vous nous posez dans votre lettre du 1er`
décembre.
Comme nous l'avions déjà suggéré dans notre
lettre du 29 juin 2005, il serait nécessaire à la fois pour donner une réponse
satisfaisante aux questions de votre dernière lettre, déterminer les
conséquences assécurologiques de son accident et éventuellement réévaluer les
indications opératoires, d'organiser une expertise." (Doc. XIX)
2.7
Vista
la presenza nell'incarto di referti fra loro contradditori, allo scopo di
chiarire la fattispecie dal profilo dell’esigibilità lavorativa, questo
Tribunale, l’8 febbraio 2006, ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura
della Prof. Dr. __________, Primario della __________ del __________
di __________ (cfr. doc. XXVII).
Dopo aver ricostruito, in
maniera minuziosa, l’anamnesi dell’insorgente, nonché lo stato clinico e radiologico,
anche grazie a delle radiografie effettuate il 26 giugno 2006, giorno della
visita peritale (cfr. doc. XXXI pag. 1-4), la Prof. Dr. __________ ha
diagnosticato:
"
(...)
- Unklare Schmerzen und Sensibilitätsstörungen links ausgeprägter
als rechts sowie leichte Funktionseinschränkung Handgelenk links bei Status
nach Radiusfraktur beidseits (DD: Neurom)
- Status nach Karpaltunnelspaltung beidseits sowie Reposition und
osteosynthetischer Versorgung der Radiusfraktur beidseits
- Status nach Revision Nervus medianus und Metallentfernung
beidseits
- Status nach
Glasfremdkörper-Granulomentfernung 5. Strahl rechts
- Pseudarthrose Processus styloideus ulnae
links
- Radiokarpal-Arthrose rechts, diskret links
- Arthrose distales Radio-ulnar-Gelenk
(...)" (Doc. XXXI, pag. 5)
Il perito giudiziario ha
poi ritenuto che l’assicurato non è in grado di svolgere la sua attività
abituale di steward sui treni, in quanto l’utilizzo di un carrello del peso di
70.
kg non va considerato un impiego leggero. La Prof. Dr. __________ ha pure
specificato che al momento non può indicare in che misura l’insorgente è
limitato nell’esercizio della sua attività originaria, e meglio non può
rispondere al quesito di sapere se, come sostenuto dal Prof. Dr. __________,
l’assicurato nell’occupazione di steward sui treni non può lavorare in misura
maggiore del 50%, in quanto prima si rivelano necessarie delle indagini mediche
complementari (cfr. doc. XXI, risposta alle domande n. 7, 8, 9 e 11 della parte
ricorrente).
La stessa ha altresì
precisato che nemmeno l’abilità lavorativa, tenuto conto dei soli postumi
infortunistici, in attività alternative a quella originaria può essere
determinata precedentemente all’esito degli ulteriori accertamenti da esperire
(cfr. doc. XXI, risposta alla domanda n. 3 del TCA).
Degli esami supplementari
si impongono, a mente del perito giudiziario, al fine di acclarare i dolori
accusati dal ricorrente e, in particolare, lo stato del nervo mediano (doc. XXI
pag. 5, risposta alle domande n. 4 dell’CO 1).
In particolare alla
domanda n. 6 dell’Istituto assicuratore resistente volta a sapere se:
"
Vi è un peggioramento delle affezioni
riconducibile all'infortunio:
a) a far tempo dal 15 giugno 2004?
b) a far tempo dal 3 maggio 2005?
Nell'affermativa, è ancora necessario un
trattamento medico per le affezioni riconducibili unicamente all'infortunio? Se
sì, di che tipo?”(Doc. XXVII pag. 2),
la Prof. Dr. __________ ha
risposto:
"
(...)
a+b: Laut Angaben des Patienten subjektiv ja,
eine Zunahme der Beschwerden.
Besteht ein Anspruch auf medizinische Abklärung
(siehe Punkt 4). Ja.
Auffallend ist, dass im Operationsbericht von Dr.
__________ anlässlich der Revision des Nervus medianus und Metallentfernung vom
08.08.01
(rechts) als auch 30.10.01 (links) er den Nervus medianus als sechsfach verbreitert
beschrieben hat. Diese Feststellung ist sehr wichtig, gibt der Patient doch an,
nach dem Unfall aber vor der Operation diese Sensibilitätsstörungen, die er
postoperativ bemerkt hat nicht verspürt zu haben. Eine Verbreiterung des Nervus
medianus kann herrühren von einer Kompression (unvollständige
Karpalkanalspaltung, Narbe), Narbenneurom oder (eher unwahrscheinlich, da der
Patient vor dem Unfall keine Symptome angab) Nerventumoren z.B. Hamartom.
Unterstützt wird diese Verdachtsdiagnose durch den Bericht von Dr. __________ (recte:
Dr. __________). Neurologie vom 18.02.02: "sekundäres Neurom nicht
auszuschliessen".
Sicherlich müsste der Nervus medianus beidseits
ultrasonographisch beurteilt werden und zwar Karpalkanal und Vorderarm
(idealerweise von einem Handchirurgen, wir würden dies bei entsprechendem
Auftrag gerne übernehmen), gegebenenfalls sofern nötig ergänzt durch eine
MRI-Untersuchung. (...)" (Doc. XXXI, pag. 5-6)
2.8
In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è
determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi
su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia
stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione
delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le
conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b).
In
concreto, la perizia giudiziaria non contiene contraddizioni di sorta.
Essa
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995
p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
persuasivo, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.
Questo
Tribunale non ha, quindi, ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti
conclusioni enunciate dalla specialista argoviese ed esposte al considerando
precedente.
In primo
luogo, il TCA ritiene utile sottolineare che la valutazione della Prof. Dr. __________
concorda con l’apprezzamento del Prof. Dr. __________, anch’egli specialista in
chirurgia plastica e ricostruttiva della mano, il quale, come sottolineato in
precedenza, già nel mese di maggio 2003 e nel mese di marzo 2004, ha indicato
che l’assicurato non è certamente in grado di svolgere l’originaria attività di
steward sui treni al 100%, ma al massimo al 50% (cfr. doc. XII; L, I, G).
D’altro
canto, i Dr. med. __________ e __________, sul cui parere si è fondato l’CO 1
per ritenere il ricorrente completamente capace al lavoro nella sua occupazione
abituale, pur essendo entrambi specialisti in chirurgia, non sono degli esperti
specificatamente nell’ambito che qui interessa, ovvero la chirurgia della mano.
In
secondo luogo, l’CO 1 medesimo, dopo avere preso visione del rapporto peritale
del 15 settembre 2006 e averlo sottoposto al Dr. med. __________, ha comunicato
di concordare con le proposte diagnostiche suggerite dal perito.
In proposito giova
evidenziare che il Dr. med. __________, al riguardo, il 29 settembre 2006, ha
rilevato:
"
(...)
Gegen die vom Gericht veranlasste Expertise der
Handchirurgin, Frau Prof. Dr. __________ vom 15.09.2006 (Untersuchung mit neuen
Röntgenbildern am 26.06.2006) haben wir fachlich keine Einwände.
Wir sind auch mit der vorgeschlagenen Abklärung
einverstanden, nämlich eine Sonographie des Karpalkanals beidseits, allenfalls
ergänzt durch eine MRI-Untersuchung, um den N. medianus bei unklaren
Sensibilitäts-Störungen an den Händen besser beurteilen zu können. Diese
Abklärung erfolgt kompetenzhalber am besten durch die Expertin selber, damit
sie anschliessend auch zu den gutachterlichen Fragen definitiv Stellung nehmen
kann."
(Doc. XXXIII/1)
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato
di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,
quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha
richiesto, dapprima, l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Prof.
Dr. __________, il quale ha auspicato, al fine di determinare la capacità
lavorativa dell’assicurato, segnatamente per quanto concerne impieghi leggeri,
l’esperimento di una perizia (cfr. doc. XI, XVII, XIX) e, in seguito,
l’allestimento di una perizia giudiziaria che ha in ogni caso messo in luce la
necessità di esami complementari (cfr. doc. XXXI).
In
effetti l’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura non ha
effettuato alcuna indagine medica, ma si è basato sulla documentazione medica anteriore
alla decisione su opposizione del 15 giugno 2004, confermata dal TCA con
sentenza del dicembre 2004 (cfr. consid. 2.6.).
La
decisione su opposizione impugnata va, quindi, annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché ordini immediatamente nuove indagini mediche ai
sensi della perizia giudiziaria, possibilmente ad opera della stessa Prof. __________
con lo scopo di chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità
lavorativa, in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a
cui ha eventualmente diritto quest’ultimo, e meglio il diritto o meno a una
rendita di invalidità, l’eventuale entità e, se del caso, l’adeguamento alle
mutate circostanze (art. 17 LPGA).
Se
dovesse emergere che lo stato dei polsi del ricorrente non si era stabilizzato
antecedentemente al giugno 2004, va ricordato che con sentenza del 13 dicembre
2004.
il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 con
cui l’CO 1 ha ritenuto che le condizioni di salute dell’assicurato si erano
stabilizzate a far tempo dal 9 febbraio 2004. La sentenza di questa Corte è
passata in giudicato incontestata.
Si tratta,
dunque, di un aspetto che risulta accertato mediante una sentenza giudiziaria
definitiva e che pertanto potrebbe, se del caso, essere rimesso in discussione
soltanto attraverso la via della domanda di revisione al TCA, rispettando le
condizioni previste dagli art. 61 lett. i LPGA e 14 segg. LPTCA.
2.10
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Di
conseguenza la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’8
febbraio 2006 diventa priva di oggetto (cfr. STCA del 20 febbraio 2001 nella
causa R., 32.2000.6; DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U
164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 3 maggio 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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