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35.2005.58

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19 ottobre 2006Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.

3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto o meno a una

prestazione (rendita di invalidità), il cui diritto sarebbe sorto nel mese di

febbraio 2004, ossia posteriormente all’entrata in vigore della LPGA, tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.

2.4. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,

U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18

cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi

sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata

in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la

valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

2.5. Giacché il

danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

seconda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però

poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P.,

U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni,

inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata,

consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono

determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire

un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.6

Nella

concreta evenienza l’assicurato, l’11 agosto 2000, mentre si trovava in sella alla

sua motocicletta ha subito un incidente della circolazione, riportando la

frattura di entrambi i polsi (cfr. doc. 1).

Il 28

agosto 2000 l’assicurato si è sottoposto a un intervento di osteosintesi del

radio distale a destra e a sinistra (cfr. doc. 5).

Nel 2001

sono state asportate la placca volare con neurolisi del nervo mediano sia al

polso destro, che al polso sinistro (cfr. doc. 70).

Con

sentenza del 13 dicembre 2004, come già rilevato (cfr. consid. 1.3.), il TCA ha

confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 emessa

dall’assicuratore LAINF resistente relativa all’estinzione, a decorrere dal 9

febbraio 2004, del diritto alle prestazioni di corta durata, in quanto le

condizioni di salute del ricorrente si erano stabilizzate.

Questa

Corte ha, segnatamente, osservato:

"

(…) Il TCA constata in particolare che, in

occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i medici della __________ di __________

hanno proposto l’esecuzione di un’artrodesi del polso sinistro accompagnata

dalla revisione del nervo mediano e del ramo superficiale del nervo radiale.

Nondimeno, per quanto riguarda gli effetti di

tale passo terapeutico, essi hanno indicato che quest’ultimo sarebbe solo possibilmente

atto a migliorare la sintomatologia accusata dall’assicurato, senza

consentirgli, in ogni caso, una ripresa della sua attività lavorativa abituale

(cfr. doc. 124, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi sull’opzione terapeutica

suggerita dai medici __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente indicata (cfr. doc. 131).

Che ulteriori provvedimenti terapeutici non

porterebbero a sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è

pure stato sottolineato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________

di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die

Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die

__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren

Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann

keine wesentliche Besserung erwartet werden."

(doc. 161- la sottolineatura è del redattore)

Del resto, lo stesso assicurato, in data 27

gennaio 2004, si è dichiarato contrario a sottoporsi ad un nuovo intervento

chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi di un peggioramento paiono sostanziali,

i risultati non meglio definiti. Inoltre da un profilo valetudinario non vi

sarebbero miglioramenti di sorta” (cfr. doc. 134).

In queste condizioni, in ossequio a quanto

previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni convenuto era

legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a

decorrere dal 9 febbraio 2004, senza che si riveli peraltro necessario

procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Può rimanere aperta la questione riguardante la

capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità

giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue

condizioni di salute.”

L’CO 1, a

seguito della sentenza del TCA e su richiesta esplicita dell’allora

patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 176a; 176c), ha valutato il diritto

dell’assicurato a una rendita di invalidità e a un’indennità per menomazione

dell’integrità.

L’assicuratore

LAINF, come esposto sopra (cfr. consid. 1.4.), ha, da un lato, assegnato

all’insorgente un’IMI del 20%.

Dall’altro,

gli ha negato il diritto a una rendita, ritenendo sulla base delle valutazione

mediche del Dr. med. __________, medico __________, e del Dr. med. __________

della __________ dell’RA 2 a __________, entrambi spec. FMH in chirurgia, che i

postumi infortunistici non pregiudicavano in modo apprezzabile l’esercizio

dell’attività di venditore di bibite e snack sui treni svolta dal ricorrente al

momento del sinistro del 2000 (cfr. doc. 176; B).

In

particolare il Dr. med. __________, nel rapporto del 25 novembre 2003, dopo

aver evidenziato che la TAC effettuata l’11 giugno 2003 al polso sinistro ha

messo in luce un quadro morfologico regolare dopo pregressa frattura ben

guarita (cfr. doc. 115) e che non era stata prodotta documentazione medica atta

a dimostrare un intervenuto cambiamento, ha indicato che l’assicurato era da

ritenere abile al lavoro al 100% nell’attività di steward sui treni.

Il medico

di __________ ha, a quest’ultimo riguardo, sottolineato che “trattasi

unicamente di tirare il carrello del peso massimo di 70 kg, montato su delle

ruote dotate di cuscinetti a sfere, in modo da non richiedere dello sforzo

particolare per spingerlo o trainarlo, tant’è vero lavoro fattibile senza

problemi anche da personale femminile” (cfr. doc. 128).

Il 9

giugno 2004 il Dr. med. __________ ha osservato:

"

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die

Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die

__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren

Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine

wesentliche Besserung mehr erwartet werden.

(...)

Auch bezüglich Zumutbarkeit teilen wir die

Meinung des __________, dass die bisherige Arbeit als Bahn-Steward weiterhin zu

100% möglich ist. Auch das Schieben des Getränkewagens ist keine schwere

Tätigkeit. Eine volle Zumutbarkeit gilt selbstverständlich auch für jede andere

leichte manuelle Arbeit, z.B. als Kellner.

(Doc. 164)

L'assicurato ha censurato

tale soluzione facendo capo agli apprezzamenti medici dei Dr. med. __________,

spec. FMH in neurologia e del Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

plastica e ricostruttiva della mano presso la __________ di __________ (cfr.

doc. I)

Il Dr. med. __________ -

interpellato in ogni caso dall’CO 1 -, il 5 febbraio 2002, ha affermato, considerata

l’evoluzione insoddisfacente, di giudicare opportuna la rivalutazione del caso

da parte di un chirurgo specialista della mano (cfr. doc. E).

Il 13 maggio 2003 il Prof.

Dr. __________ - il quale ha visitato l’insorgente sempre su incarico

dell’assicuratore LAINF resistente -, dal canto suo, ha escluso la ripresa del

lavoro quale operaio, rilevando come più indicata una riconversione

professionale in un‘attività meno pesante (cfr. doc. G).

Lo specialista, il 17

dicembre 2003, ha poi puntualizzato che le conclusioni del maggio 2003

restavano invariate anche a quel momento (cfr. doc. 145, I).

Inoltre egli, con scritto

del 10 marzo 2004, ha precisato che nel caso del signor RI 1 il termine di “operaio”

doveva essere inteso come lavoro manuale e che gli sembrava ragionevole, per quanto

riguardava l’assicurato, una capacità di lavoro nella sua attività di steward

non superiore al 50% (cfr. doc. 145, L).

E’ utile, in proposito,

indicare che da un rapporto del 20 novembre 2003 allestito dall’CO 1 i compiti

previsti dall’attività di steward risultano così descritti:

" (…)

Lavoro svolto sulle tratte __________ (A-R)

e __________ (A-R). Base di partenza e di arrivo: Stazione FFS __________.

Il compito di uno steward (o una hostess)

della __________ di __________ è quello di percorrere, nei due sensi e a

diverse riprese durante la “corsa”, le carrozze dei treni che percorrono le

tratte suindicate ed occuparsi della vendita di bevande (calde e fredde) e di

alimentari (panini, biscotti, ecc.).

Vendita e incasso.

Merce (bevande e

alimentari) stoccata in appositi carrelli.

Carrelli in metallo

(alluminio) muniti di ruote. Peso a pieno del carrello: ca 70 kg.

Carrello trainato.

Si occupa inoltre del

lavoro di approvvigionamento dei carrelli facendo capo sia alla scorta di

riserva depositata nella carrozza bagagli (4 casse di plastica),

rispettivamente ai punti di approvvigionamento situati nelle stazioni FFS di __________

e __________, sede centrale, rispettivamente altra succursale della __________.

Il ventaglio dei prodotto

da offrire ai viaggiatori viene stabilito direttamente dalla __________ e

questo sia al numero di carrozze che compongono il convoglio che alla

frequentazione delle varie tratte ferroviarie (su base esperienza passata).

Il carico e lo scarico sia

del carrello di vendita che delle casse di riserva – alla partenza, all’arrivo,

così come nei vari cambi di treno, non viene seguito dallo steward.

Di tutto si occupa

direttamente il magazziniere delle varie filiali della __________.

Il carrello di vendita e le

casse di riserva vengono impalettate e movimentate con appositi muletti.

Lo steward si trova tutto

l’occorrente per svolgere il suo lavoro direttamente sul convoglio.

Si deve occupare unicamente

della verifica dell’inventario e quindi può iniziare con la vendita dei

prodotti (complessivamente, per ogni tratta, merce per un valore di circa fr.

2'000.--).

Lavoro svolto 7 giorni su

7.

Turni di lavoro di 8-9 ore.

Si parte da e si arriva

sempre a __________.

Prima entrata in servizio:

ore 05.03.

Ultimo servizio:ore 23.55.

La __________ richiede, per

lo svolgimento di questa attività, una buona formazione professionale.

Conoscenze delle lingue

nazionali e di calcolo.

Aspetto curato, pulizia e

cortesia.

Buona condizione fisica.“

(Doc. 127)

Pendente causa questa

Corte ha invitato il Prof. Dr. __________ ad esprimersi in

merito alla sua valutazione di un’abilità lavorativa al 50% nell’attività

abituale di steward sui treni (cfr. doc. XI).

Il 28 ottobre 2005 lo

specialista ha affermato:

"

(...)

Les raisons d'une capacité de travail limitée à

50% me paraissent parfaitement explicitées dans mon rapport du 13 mai 2003 dont

vous avez eu l'amabilité de joindre une copie à votre lettre.

En résumé, cette incapacité est liée aux

séquelles d'une fracture des deux poignets. Ces séquelles sont détaillées dans

mon rapport.

Il est possible que depuis le 13 mai 2003 une

certaine amélioration fonctionnelle se soit produite et qu'on puisse dès lors

exiger éventuellement une capacité de travail supérieure. Néanmoins ce patient

s'était présenté à nouveau à ma consultation le 28 juin et cela ne semblait pas

être le cas. J'avais alors suggéré à la CO 1 d'organiser une expertise afin de

déterminer les conséquences assécurologiques de son accident d'août 2000."

(Doc. XII)

Nuovamente interpellato

dal TCA circa la capacità al lavoro del ricorrente in

un’attività manualmente più leggera rispetto alla precedente professione (cfr.

doc. XVII), il Prof. __________ il 23 dicembre 2005, ha indicato:

"

(...)

Nous n'avons pas les éléments nécessaires à une

réponse objective aux questions que vous nous posez dans votre lettre du 1er`

décembre.

Comme nous l'avions déjà suggéré dans notre

lettre du 29 juin 2005, il serait nécessaire à la fois pour donner une réponse

satisfaisante aux questions de votre dernière lettre, déterminer les

conséquences assécurologiques de son accident et éventuellement réévaluer les

indications opératoires, d'organiser une expertise." (Doc. XIX)

2.7

Vista

la presenza nell'incarto di referti fra loro contradditori, allo scopo di

chiarire la fattispecie dal profilo dell’esigibilità lavorativa, questo

Tribunale, l’8 febbraio 2006, ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura

della Prof. Dr. __________, Primario della __________ del __________

di __________ (cfr. doc. XXVII).

Dopo aver ricostruito, in

maniera minuziosa, l’anamnesi dell’insorgente, nonché lo stato clinico e radiologico,

anche grazie a delle radiografie effettuate il 26 giugno 2006, giorno della

visita peritale (cfr. doc. XXXI pag. 1-4), la Prof. Dr. __________ ha

diagnosticato:

"

(...)

- Unklare Schmerzen und Sensibilitätsstörungen links ausgeprägter

als rechts sowie leichte Funktionseinschränkung Handgelenk links bei Status

nach Radiusfraktur beidseits (DD: Neurom)

- Status nach Karpaltunnelspaltung beidseits sowie Reposition und

osteosynthetischer Versorgung der Radiusfraktur beidseits

- Status nach Revision Nervus medianus und Metallentfernung

beidseits

- Status nach

Glasfremdkörper-Granulomentfernung 5. Strahl rechts

- Pseudarthrose Processus styloideus ulnae

links

- Radiokarpal-Arthrose rechts, diskret links

- Arthrose distales Radio-ulnar-Gelenk

(...)" (Doc. XXXI, pag. 5)

Il perito giudiziario ha

poi ritenuto che l’assicurato non è in grado di svolgere la sua attività

abituale di steward sui treni, in quanto l’utilizzo di un carrello del peso di

70.

kg non va considerato un impiego leggero. La Prof. Dr. __________ ha pure

specificato che al momento non può indicare in che misura l’insorgente è

limitato nell’esercizio della sua attività originaria, e meglio non può

rispondere al quesito di sapere se, come sostenuto dal Prof. Dr. __________,

l’assicurato nell’occupazione di steward sui treni non può lavorare in misura

maggiore del 50%, in quanto prima si rivelano necessarie delle indagini mediche

complementari (cfr. doc. XXI, risposta alle domande n. 7, 8, 9 e 11 della parte

ricorrente).

La stessa ha altresì

precisato che nemmeno l’abilità lavorativa, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici, in attività alternative a quella originaria può essere

determinata precedentemente all’esito degli ulteriori accertamenti da esperire

(cfr. doc. XXI, risposta alla domanda n. 3 del TCA).

Degli esami supplementari

si impongono, a mente del perito giudiziario, al fine di acclarare i dolori

accusati dal ricorrente e, in particolare, lo stato del nervo mediano (doc. XXI

pag. 5, risposta alle domande n. 4 dell’CO 1).

In particolare alla

domanda n. 6 dell’Istituto assicuratore resistente volta a sapere se:

"

Vi è un peggioramento delle affezioni

riconducibile all'infortunio:

a) a far tempo dal 15 giugno 2004?

b) a far tempo dal 3 maggio 2005?

Nell'affermativa, è ancora necessario un

trattamento medico per le affezioni riconducibili unicamente all'infortunio? Se

sì, di che tipo?”(Doc. XXVII pag. 2),

la Prof. Dr. __________ ha

risposto:

"

(...)

a+b: Laut Angaben des Patienten subjektiv ja,

eine Zunahme der Beschwerden.

Besteht ein Anspruch auf medizinische Abklärung

(siehe Punkt 4). Ja.

Auffallend ist, dass im Operationsbericht von Dr.

__________ anlässlich der Revision des Nervus medianus und Metallentfernung vom

08.08.01

(rechts) als auch 30.10.01 (links) er den Nervus medianus als sechsfach verbreitert

beschrieben hat. Diese Feststellung ist sehr wichtig, gibt der Patient doch an,

nach dem Unfall aber vor der Operation diese Sensibilitätsstörungen, die er

postoperativ bemerkt hat nicht verspürt zu haben. Eine Verbreiterung des Nervus

medianus kann herrühren von einer Kompression (unvollständige

Karpalkanalspaltung, Narbe), Narbenneurom oder (eher unwahrscheinlich, da der

Patient vor dem Unfall keine Symptome angab) Nerventumoren z.B. Hamartom.

Unterstützt wird diese Verdachtsdiagnose durch den Bericht von Dr. __________ (recte:

Dr. __________). Neurologie vom 18.02.02: "sekundäres Neurom nicht

auszuschliessen".

Sicherlich müsste der Nervus medianus beidseits

ultrasonographisch beurteilt werden und zwar Karpalkanal und Vorderarm

(idealerweise von einem Handchirurgen, wir würden dies bei entsprechendem

Auftrag gerne übernehmen), gegebenenfalls sofern nötig ergänzt durch eine

MRI-Untersuchung. (...)" (Doc. XXXI, pag. 5-6)

2.8

In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni

non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è

determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi

su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia

stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione

delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le

conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b).

In

concreto, la perizia giudiziaria non contiene contraddizioni di sorta.

Essa

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995

p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

persuasivo, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.

Questo

Tribunale non ha, quindi, ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti

conclusioni enunciate dalla specialista argoviese ed esposte al considerando

precedente.

In primo

luogo, il TCA ritiene utile sottolineare che la valutazione della Prof. Dr. __________

concorda con l’apprezzamento del Prof. Dr. __________, anch’egli specialista in

chirurgia plastica e ricostruttiva della mano, il quale, come sottolineato in

precedenza, già nel mese di maggio 2003 e nel mese di marzo 2004, ha indicato

che l’assicurato non è certamente in grado di svolgere l’originaria attività di

steward sui treni al 100%, ma al massimo al 50% (cfr. doc. XII; L, I, G).

D’altro

canto, i Dr. med. __________ e __________, sul cui parere si è fondato l’CO 1

per ritenere il ricorrente completamente capace al lavoro nella sua occupazione

abituale, pur essendo entrambi specialisti in chirurgia, non sono degli esperti

specificatamente nell’ambito che qui interessa, ovvero la chirurgia della mano.

In

secondo luogo, l’CO 1 medesimo, dopo avere preso visione del rapporto peritale

del 15 settembre 2006 e averlo sottoposto al Dr. med. __________, ha comunicato

di concordare con le proposte diagnostiche suggerite dal perito.

In proposito giova

evidenziare che il Dr. med. __________, al riguardo, il 29 settembre 2006, ha

rilevato:

"

(...)

Gegen die vom Gericht veranlasste Expertise der

Handchirurgin, Frau Prof. Dr. __________ vom 15.09.2006 (Untersuchung mit neuen

Röntgenbildern am 26.06.2006) haben wir fachlich keine Einwände.

Wir sind auch mit der vorgeschlagenen Abklärung

einverstanden, nämlich eine Sonographie des Karpalkanals beidseits, allenfalls

ergänzt durch eine MRI-Untersuchung, um den N. medianus bei unklaren

Sensibilitäts-Störungen an den Händen besser beurteilen zu können. Diese

Abklärung erfolgt kompetenzhalber am besten durch die Expertin selber, damit

sie anschliessend auch zu den gutachterlichen Fragen definitiv Stellung nehmen

kann."

(Doc. XXXIII/1)

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato

di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha

richiesto, dapprima, l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Prof.

Dr. __________, il quale ha auspicato, al fine di determinare la capacità

lavorativa dell’assicurato, segnatamente per quanto concerne impieghi leggeri,

l’esperimento di una perizia (cfr. doc. XI, XVII, XIX) e, in seguito,

l’allestimento di una perizia giudiziaria che ha in ogni caso messo in luce la

necessità di esami complementari (cfr. doc. XXXI).

In

effetti l’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura non ha

effettuato alcuna indagine medica, ma si è basato sulla documentazione medica anteriore

alla decisione su opposizione del 15 giugno 2004, confermata dal TCA con

sentenza del dicembre 2004 (cfr. consid. 2.6.).

La

decisione su opposizione impugnata va, quindi, annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché ordini immediatamente nuove indagini mediche ai

sensi della perizia giudiziaria, possibilmente ad opera della stessa Prof. __________

con lo scopo di chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità

lavorativa, in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a

cui ha eventualmente diritto quest’ultimo, e meglio il diritto o meno a una

rendita di invalidità, l’eventuale entità e, se del caso, l’adeguamento alle

mutate circostanze (art. 17 LPGA).

Se

dovesse emergere che lo stato dei polsi del ricorrente non si era stabilizzato

antecedentemente al giugno 2004, va ricordato che con sentenza del 13 dicembre

2004.

il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 con

cui l’CO 1 ha ritenuto che le condizioni di salute dell’assicurato si erano

stabilizzate a far tempo dal 9 febbraio 2004. La sentenza di questa Corte è

passata in giudicato incontestata.

Si tratta,

dunque, di un aspetto che risulta accertato mediante una sentenza giudiziaria

definitiva e che pertanto potrebbe, se del caso, essere rimesso in discussione

soltanto attraverso la via della domanda di revisione al TCA, rispettando le

condizioni previste dagli art. 61 lett. i LPGA e 14 segg. LPTCA.

2.10

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Di

conseguenza la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’8

febbraio 2006 diventa priva di oggetto (cfr. STCA del 20 febbraio 2001 nella

causa R., 32.2000.6; DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U

164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 3 maggio 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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