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Decisione

35.2005.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con

decisione formale del 2 marzo 2005, ha negato la propria responsabilità al

proposito (doc. 23).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 24 e

30), l’assicuratore LAINF, in data 6 maggio 2005, ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (doc. 33).

1.3. Con

tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 5 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, argomentando:

"

La decisione del CO 1 è censurabile e molto

discutibile allorché non si comprende cosa si voglia intendere per

"probabilità preponderante" dato che i documenti medici allegati dal

sig. RI 1 attestano chiaramente che vi è un nesso eziologico CERTO e PRECISO

fra le lesioni indiscutibilmente patìte dal ricorrente ed il quadro patologico

attuale.

Il Dr. __________, medico personale da anni, nel

suo certificato 22.03.05 dichiara il sig. RI 1 "portatore di esiti di

frattura coccigea postcontusiva, riportata con infortunio il 28.10.03, presenta

rachialgie persistenti lombo - sacro-coccigee con impossibilità alla posizione

seduta prolungata ed alla deambulazione corretta".

Così anche il Dr. __________ nella sua relazione

medico-legale allegata al primo ricorso, conferma il nesso eziologico fra causa

(giorno dell'infortunio - 28.10.2003) ed effetto (stato patologico attuale) in

capo al sig. RI 1.

E' abbastanza logico comprendere che la posizione

seduta prolungata è INCOMPATIBILE con la mansione di autista che il Mirra

svolgeva proficuamente ormai da vari anni fino al giorno dell'infortunio di che

trattasi.

Poiché in sede di ricorso non è stata disposta

alcuna ulteriore visita medica e neppure un contraddittorio - consulto tra

medici delle parti e, secondo la motivazione del CO 1 la causalità adeguata

è valutata dall'Amministrazione, riteniamo la decisione appellata troppo personale,

arbitraria e penalizzante per il sig. RI 1 che, purtroppo, come lavoratore

frontaliero subisce, probabilmente, una sorta di discriminazione ingiustificata

che va ad aggiungersi al trauma, non meno grave sotto il profilo psicologico,

del licenziamento patìto, sostanzialmente, per la perdita degli specifici

requisiti di idoneità fisica al lavoro di autista.

Nulla di più di quanto esposto e documentato

riteniamo di aggiungere ma, anzi, come già esposto nel primo ricorso di opposizione,

il sig. RI 1 è disponibile a sottoporsi a visita medica sia con l'assistenza

del Dr. __________ e sia presentandosi personalmente."

(I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto

nel mese di ottobre 2003 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12

marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto a prestazioni

assicurative a seguito dell’infortunio del mese di ottobre 2003, si determinano

in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.

1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 28

ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p. 1093).

In

una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha

ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier

1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird."

(STFA

succitata)

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V

361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO

1 era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai

disturbi dorsali annunciati dall’assicurato nel corso del mese di febbraio

2005.

2.8. Dalle tavole

processuali emerge che, in data 28 ottobre 2003, RI 1 è caduto sulla scala di

un esercizio pubblico di __________ e ha battuto il fondoschiena contro lo

spigolo di uno scalino.

I medici

del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ lo hanno dichiarato

inabile al lavoro sino al 12 novembre 2003 (doc. 2).

Con

certificato del 22 novembre 2003, il dott. __________, specialista in urologia

a __________, ha indicato che l’assicurato presentava una infrazione ossea

sacrococcigea e che necessitava di riposo e di cure per 15 giorni (doc. 5).

In

occasione della visita fiduciaria di controllo del 9 dicembre 2003, il dott. __________

ha constatato la persistenza di una frattura moderatamente ingranata sul

profilo anteriore della quinta vertebra sacrale.

Da un

profilo dell’esigibilità lavorativa, il medico di circondario supplente ha

dichiarato RI 1 abile al lavoro a contare dall’8 gennaio 2004, prevedendo un

completo consolidamento della frattura coccigea (doc. 12).

In data

10 aprile 2004, il dott. __________ ha certificato uno stato in via di

miglioramento e la chiusura della cura medica (doc. 15).

Nel

febbraio 2005, in occasione di un colloquio allo sportello dell’__________ CO 1

di __________, l’insorgente ha invitato l’Istituto a prendere formalmente

posizione in merito ai disturbi alla schiena da lui ancora lamentati (doc. 21).

Il 23

febbraio 2005, l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha sostenuto che la

sintomatologia presentata dall’assicurato è determinata da patologie morbose

preesistenti al sinistro del 28 ottobre 2003. In effetti, una TAC eseguita nel

mese di maggio 2003, aveva evidenziato la presenza di evidenti segni

degenerativi da L2 a S1 (doc. 22).

In sede

di opposizione, il ricorrente ha prodotto un parere medico-legale, datato 12

aprile 2005, del dott. __________, spec. in medicina del lavoro a __________.

Da questo

documento si evince che l’esame TAC del rachide lombo-sacrale dell’8 maggio

2003 aveva fornito il quadro seguente:

"

(…).

Disco intersomatico L3-L4: presenza di

alterazioni degenerative margino somatiche ed interapofisarie. Disco ridotto in

altezza per discopatia per protusione centrale del disco intersomatico ma senza

iconografie compatibili con ernie.

Disco intersomatico L4-L5: presenza di

alterazioni degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco

ridotto in altezza per iniziale discopatia ma senza focalità erniarie.

Disco intersomatico L5-S1: modeste alterazioni

degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco

complessivamente regolare.

Presenza di alterazione ipodensa in sede

intradurale compatibile con fibrolipoma del filum terminale. Assenza di lesioni

ossee focali. Estese calcificazioni vascolari."

(allegato

doc. 30)

Dalla

medesima certificazione emerge inoltre che, in data 12 ottobre 2004, RI 1 si è

sottoposto ad una RMN della regione sacro-coccigea, che non ha posto in luce

alcunché di patologico (allegato al doc. 30, p. 2).

Queste

sono invece state le considerazioni finali espresse dal dott. __________:

"

(…).

Tenuto conto che il quadro clinico del Sig. RI 1

negli ultimi anni è gradualmente peggiorato, comportando un progressivo

incremento della sintomatologia dolorosa e un progressivo deficit funzionale al

rachide cervico-dorso-lombare, possiamo concludere che la sintomatologia e

l’obiettività descritte nella opportuna dese difficilmente subiranno modifiche

sostanziali a breve termine, ma al limite una stabilizzazione del quadro, a

meno che non progredisca in eventuale aggravamento come da naturale processo

evolutivo della malattia.

Pertanto il Sig. RI 1 non lo si può ritenere

idoneo (inabile al 100%) a nessun tipo di attività lavorativa."

(allegato

al doc. 30, p. 4s.)

Con

certificato del 22 marzo 2005, il medico curante dell’assicurato ha attestato

che quest’ultimo soffre di persistenti rachialgie a livello lombo-sacrale, su

“esiti di frattura coccigea post-contusiva”, le quali gli impediscono di

mantenere la posizione seduta prolungata e una deambulazione corretta (allegato

al doc. 30).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha ancora raccolto l’opinione del dott. __________, il quale si è

riconfermato nel proprio parere riguardante l’eziologia dei disturbi dorsali:

"

Orbene, risulta che il paziente già ben prima

dell'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 era affetto da patologie degenerative

del rachide cervico-toraco-lombare e per tali motivi era già stato in cura.

L'avvenimento in questione ha causato una fessura dell'osso sacro, nel

frattempo completamente consolidata, senza alcun interessamento della ulteriore

colonna vertebrale.

Del resto, anche la visita peritale del dott. __________

nell'esame obiettivo non cita minimamente problemi a livello sacrale, ma parla

chiaramente di patologia di carattere evolutivo-degenerativo della colonna, ma

anche degli arti superiori, nel senso di un naturale processo evolutivo della

malattia.

Si può quindi sostenere con sicurezza che

l'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 non ha nessuna relazione causale

con gli attuali disturbi.

Confermo quindi che la ricaduta debba essere

rifiutata."

(doc. 32)

2.9. Con il

ricorso, RI 1 sostiene che i disturbi vertebrali di cui soffre e che gli

impediscono di svolgere la professione di autista, costituiscono una naturale

conseguenza dell’infortunio del 28 ottobre 2003 e, come tali, sono di

competenza dell’Istituto assicuratore convenuto.

Sempre

secondo l’assicurato, questa conclusione risulterebbe supportata dalle certificazioni

dei dott. __________ e __________ (cfr. I).

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del

dott. __________ (cfr. doc. 22 e 32), specialista proprio nella materia che qui

interessa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici

dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Il TCA ritiene che rivesta

un’importanza particolare la circostanza che l’esame di risonanza magnetica del

12.

ottobre 2004 abbia consentito di confermare l’avvenuto

consolidamento della nota frattura e, più in generale, l’assenza di patologie di

rilievo nella regione sacro-coccigea, ossia quella direttamente interessata

dall’evento traumatico del 28 ottobre 2003 (cfr. relazione medico-legale del

dott. __________, p. 2, acclusa al doc. 30).

In questo

contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in

considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia

di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi

cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002

nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28

luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.

Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

Dalla

relazione medico-legale del dott. __________ risulta che RI 1 accusa dolori,

non solo in sede sacrale, ma pure al rachide lombare (allegato al doc. 30 p. 3).

La

documentazione all’inserto dimostra però che il sinistro assicurato ha

riguardato specificatamente la regione sacrale, dove è intervenuta una frattura

della V vertebra, e non la colonna lombare.

Tuttavia,

anche volendo ammettere che quest’ultima regione sia stata in qualche modo

interessata dal sinistro del mese di ottobre 2003, non potrebbe comunque venir

ammesso un obbligo a prestazioni a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

Infatti,

secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico

(di regola sei o nove), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr.

Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 31 agosto 2005 nella causa C., M 10/04, consid. 3.2.3, del

28.

maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997

nella causa L., U 125/97, consid. 4c, e del 4 settembre 1995 nella causa M.

consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella

causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma

riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del

rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al

passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, va inoltre segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella

causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono

essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen

des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus

medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden

Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46

Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten,

bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig

nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten

Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer

Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nella concreta evenienza,

nessuno dei sanitari che si sono occupati del ricorrente ha preteso che il

trauma in esame avrebbe causato un aggravamento delle alterazioni degenerative

discali messe in luce grazie alla TAC effettuata precedentemente

all’infortunio, l’8 maggio 2003 (cfr. consid. 2.8.).

Anzi, il

dott. __________, nel suo rapporto del 12 aprile 2005, ha esplicitamente

sottolineato la natura evolutiva-degenerativa della patologia che interessa la

colonna vertebrale di RI 1, nel senso che se vi è stato (o vi sarà)

peggioramento, questo è da imputare al, citiamo: “naturale processo

evolutivo della malattia” (cfr. allegato al doc. 30 – la sottolineatura è del

redattore).

Occorre

dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 2003 ha,

tutt’al più, giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati

dall’assicurato al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi

sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era

legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi alcuni

mesi dallo stesso sinistro.

Al

proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal

dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia dell’Ospedale

cantonale di __________, in una sua perizia giudiziaria del giugno 1999,

ordinata dal TCA nella vertenza sfociata nella sentenza del 24 agosto 1999

nella causa L., inc. 35.1998.78, concernente un assicurato che aveva riportato una

contusione lombo-sacrale, cadendo dalle scale:

"

Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus

biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der

LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften,

die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend

entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei

Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit

Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch

ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom

führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel

im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab."

È vero che il dott. __________ pare sostenere che le algie

lombo-sacro-coccigee sono imputabili ancora al trauma subito il 28 ottobre 2003

(allegato al doc. 30).

Tuttavia,

alla sua certificazione del 22 marzo 2005 non può essere riconosciuto un valore

probante sufficiente.

In primo

luogo, egli è specialista in urologia e, in quanto tale, non è da ritenere

particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui

interessa.

In

secondo luogo, la sua opinione, peraltro “dissidente”, riguardo all’eziologia

dei disturbi lamentati dall’assicurato, è completamente priva di motivazione.

Vi è

infine da considerare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del

7.

dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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