35.2005.59
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10 ottobre 2005Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2005.59
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TCA
Titolo:
Assicurato nel 2003 cade dalle scale e riporta un danno al coccige. Nel 2005 egli annuncia una ricaduta determinata da dolori a livello lombo-sacrale. Negato diritto a prestazioni poiché i disturbi dorsali non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio.
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.59
mm/td
Lugano
10 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
ottobre 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –
mentre scendeva una scala, è inciampato ed è caduto picchiando il fondoschiena
sul bordo di uno scalino.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato un’infrazione ossea coccigea (doc. 5).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato in grado di riprendere il suo lavoro in misura completa a far tempo
dall’8 gennaio 2004 (doc. 13 e 15).
1.2. Nel corso
del mese di febbraio 2005, RI 1 ha chiesto all’Istituto assicuratore di
prendere formalmente posizione relativamente ai disturbi alla schiena di cui egli
soffre (doc. 21).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 2 marzo 2005, ha negato la propria responsabilità al
proposito (doc. 23).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 24 e
30), l’assicuratore LAINF, in data 6 maggio 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 33).
1.3. Con
tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 5 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando:
"
La decisione del CO 1 è censurabile e molto
discutibile allorché non si comprende cosa si voglia intendere per
"probabilità preponderante" dato che i documenti medici allegati dal
sig. RI 1 attestano chiaramente che vi è un nesso eziologico CERTO e PRECISO
fra le lesioni indiscutibilmente patìte dal ricorrente ed il quadro patologico
attuale.
Il Dr. __________, medico personale da anni, nel
suo certificato 22.03.05 dichiara il sig. RI 1 "portatore di esiti di
frattura coccigea postcontusiva, riportata con infortunio il 28.10.03, presenta
rachialgie persistenti lombo - sacro-coccigee con impossibilità alla posizione
seduta prolungata ed alla deambulazione corretta".
Così anche il Dr. __________ nella sua relazione
medico-legale allegata al primo ricorso, conferma il nesso eziologico fra causa
(giorno dell'infortunio - 28.10.2003) ed effetto (stato patologico attuale) in
capo al sig. RI 1.
E' abbastanza logico comprendere che la posizione
seduta prolungata è INCOMPATIBILE con la mansione di autista che il Mirra
svolgeva proficuamente ormai da vari anni fino al giorno dell'infortunio di che
trattasi.
Poiché in sede di ricorso non è stata disposta
alcuna ulteriore visita medica e neppure un contraddittorio - consulto tra
medici delle parti e, secondo la motivazione del CO 1 la causalità adeguata
è valutata dall'Amministrazione, riteniamo la decisione appellata troppo personale,
arbitraria e penalizzante per il sig. RI 1 che, purtroppo, come lavoratore
frontaliero subisce, probabilmente, una sorta di discriminazione ingiustificata
che va ad aggiungersi al trauma, non meno grave sotto il profilo psicologico,
del licenziamento patìto, sostanzialmente, per la perdita degli specifici
requisiti di idoneità fisica al lavoro di autista.
Nulla di più di quanto esposto e documentato
riteniamo di aggiungere ma, anzi, come già esposto nel primo ricorso di opposizione,
il sig. RI 1 è disponibile a sottoporsi a visita medica sia con l'assistenza
del Dr. __________ e sia presentandosi personalmente."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto
nel mese di ottobre 2003 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12
marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I
presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto a prestazioni
assicurative a seguito dell’infortunio del mese di ottobre 2003, si determinano
in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.
1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 28
ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p. 1093).
In
una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha
ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier
1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird."
(STFA
succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V
361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO
1 era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai
disturbi dorsali annunciati dall’assicurato nel corso del mese di febbraio
2005.
2.8. Dalle tavole
processuali emerge che, in data 28 ottobre 2003, RI 1 è caduto sulla scala di
un esercizio pubblico di __________ e ha battuto il fondoschiena contro lo
spigolo di uno scalino.
I medici
del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ lo hanno dichiarato
inabile al lavoro sino al 12 novembre 2003 (doc. 2).
Con
certificato del 22 novembre 2003, il dott. __________, specialista in urologia
a __________, ha indicato che l’assicurato presentava una infrazione ossea
sacrococcigea e che necessitava di riposo e di cure per 15 giorni (doc. 5).
In
occasione della visita fiduciaria di controllo del 9 dicembre 2003, il dott. __________
ha constatato la persistenza di una frattura moderatamente ingranata sul
profilo anteriore della quinta vertebra sacrale.
Da un
profilo dell’esigibilità lavorativa, il medico di circondario supplente ha
dichiarato RI 1 abile al lavoro a contare dall’8 gennaio 2004, prevedendo un
completo consolidamento della frattura coccigea (doc. 12).
In data
10 aprile 2004, il dott. __________ ha certificato uno stato in via di
miglioramento e la chiusura della cura medica (doc. 15).
Nel
febbraio 2005, in occasione di un colloquio allo sportello dell’__________ CO 1
di __________, l’insorgente ha invitato l’Istituto a prendere formalmente
posizione in merito ai disturbi alla schiena da lui ancora lamentati (doc. 21).
Il 23
febbraio 2005, l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha sostenuto che la
sintomatologia presentata dall’assicurato è determinata da patologie morbose
preesistenti al sinistro del 28 ottobre 2003. In effetti, una TAC eseguita nel
mese di maggio 2003, aveva evidenziato la presenza di evidenti segni
degenerativi da L2 a S1 (doc. 22).
In sede
di opposizione, il ricorrente ha prodotto un parere medico-legale, datato 12
aprile 2005, del dott. __________, spec. in medicina del lavoro a __________.
Da questo
documento si evince che l’esame TAC del rachide lombo-sacrale dell’8 maggio
2003 aveva fornito il quadro seguente:
"
(…).
Disco intersomatico L3-L4: presenza di
alterazioni degenerative margino somatiche ed interapofisarie. Disco ridotto in
altezza per discopatia per protusione centrale del disco intersomatico ma senza
iconografie compatibili con ernie.
Disco intersomatico L4-L5: presenza di
alterazioni degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco
ridotto in altezza per iniziale discopatia ma senza focalità erniarie.
Disco intersomatico L5-S1: modeste alterazioni
degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco
complessivamente regolare.
Presenza di alterazione ipodensa in sede
intradurale compatibile con fibrolipoma del filum terminale. Assenza di lesioni
ossee focali. Estese calcificazioni vascolari."
(allegato
doc. 30)
Dalla
medesima certificazione emerge inoltre che, in data 12 ottobre 2004, RI 1 si è
sottoposto ad una RMN della regione sacro-coccigea, che non ha posto in luce
alcunché di patologico (allegato al doc. 30, p. 2).
Queste
sono invece state le considerazioni finali espresse dal dott. __________:
"
(…).
Tenuto conto che il quadro clinico del Sig. RI 1
negli ultimi anni è gradualmente peggiorato, comportando un progressivo
incremento della sintomatologia dolorosa e un progressivo deficit funzionale al
rachide cervico-dorso-lombare, possiamo concludere che la sintomatologia e
l’obiettività descritte nella opportuna dese difficilmente subiranno modifiche
sostanziali a breve termine, ma al limite una stabilizzazione del quadro, a
meno che non progredisca in eventuale aggravamento come da naturale processo
evolutivo della malattia.
Pertanto il Sig. RI 1 non lo si può ritenere
idoneo (inabile al 100%) a nessun tipo di attività lavorativa."
(allegato
al doc. 30, p. 4s.)
Con
certificato del 22 marzo 2005, il medico curante dell’assicurato ha attestato
che quest’ultimo soffre di persistenti rachialgie a livello lombo-sacrale, su
“esiti di frattura coccigea post-contusiva”, le quali gli impediscono di
mantenere la posizione seduta prolungata e una deambulazione corretta (allegato
al doc. 30).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha ancora raccolto l’opinione del dott. __________, il quale si è
riconfermato nel proprio parere riguardante l’eziologia dei disturbi dorsali:
"
Orbene, risulta che il paziente già ben prima
dell'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 era affetto da patologie degenerative
del rachide cervico-toraco-lombare e per tali motivi era già stato in cura.
L'avvenimento in questione ha causato una fessura dell'osso sacro, nel
frattempo completamente consolidata, senza alcun interessamento della ulteriore
colonna vertebrale.
Del resto, anche la visita peritale del dott. __________
nell'esame obiettivo non cita minimamente problemi a livello sacrale, ma parla
chiaramente di patologia di carattere evolutivo-degenerativo della colonna, ma
anche degli arti superiori, nel senso di un naturale processo evolutivo della
malattia.
Si può quindi sostenere con sicurezza che
l'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 non ha nessuna relazione causale
con gli attuali disturbi.
Confermo quindi che la ricaduta debba essere
rifiutata."
(doc. 32)
2.9. Con il
ricorso, RI 1 sostiene che i disturbi vertebrali di cui soffre e che gli
impediscono di svolgere la professione di autista, costituiscono una naturale
conseguenza dell’infortunio del 28 ottobre 2003 e, come tali, sono di
competenza dell’Istituto assicuratore convenuto.
Sempre
secondo l’assicurato, questa conclusione risulterebbe supportata dalle certificazioni
dei dott. __________ e __________ (cfr. I).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del
dott. __________ (cfr. doc. 22 e 32), specialista proprio nella materia che qui
interessa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
Considerandi
2.
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
D'altra
parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici
dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Il TCA ritiene che rivesta
un’importanza particolare la circostanza che l’esame di risonanza magnetica del
12.
ottobre 2004 abbia consentito di confermare l’avvenuto
consolidamento della nota frattura e, più in generale, l’assenza di patologie di
rilievo nella regione sacro-coccigea, ossia quella direttamente interessata
dall’evento traumatico del 28 ottobre 2003 (cfr. relazione medico-legale del
dott. __________, p. 2, acclusa al doc. 30).
In questo
contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in
considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia
di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi
cranio-cerebrali).
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;
del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002
nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28
luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U.
Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la
sottolineatura è del redattore).
Dalla
relazione medico-legale del dott. __________ risulta che RI 1 accusa dolori,
non solo in sede sacrale, ma pure al rachide lombare (allegato al doc. 30 p. 3).
La
documentazione all’inserto dimostra però che il sinistro assicurato ha
riguardato specificatamente la regione sacrale, dove è intervenuta una frattura
della V vertebra, e non la colonna lombare.
Tuttavia,
anche volendo ammettere che quest’ultima regione sia stata in qualche modo
interessata dal sinistro del mese di ottobre 2003, non potrebbe comunque venir
ammesso un obbligo a prestazioni a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.
Infatti,
secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico
(di regola sei o nove), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr.
Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 31 agosto 2005 nella causa C., M 10/04, consid. 3.2.3, del
28.
maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997
nella causa L., U 125/97, consid. 4c, e del 4 settembre 1995 nella causa M.
consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in
cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella
causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma
riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del
rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al
passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al
riguardo, va inoltre segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella
causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono
essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione
del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen
des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus
medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden
Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46
Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten,
bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig
nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten
Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer
Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella concreta evenienza,
nessuno dei sanitari che si sono occupati del ricorrente ha preteso che il
trauma in esame avrebbe causato un aggravamento delle alterazioni degenerative
discali messe in luce grazie alla TAC effettuata precedentemente
all’infortunio, l’8 maggio 2003 (cfr. consid. 2.8.).
Anzi, il
dott. __________, nel suo rapporto del 12 aprile 2005, ha esplicitamente
sottolineato la natura evolutiva-degenerativa della patologia che interessa la
colonna vertebrale di RI 1, nel senso che se vi è stato (o vi sarà)
peggioramento, questo è da imputare al, citiamo: “naturale processo
evolutivo della malattia” (cfr. allegato al doc. 30 – la sottolineatura è del
redattore).
Occorre
dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 2003 ha,
tutt’al più, giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati
dall’assicurato al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi
sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era
legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi alcuni
mesi dallo stesso sinistro.
Al
proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal
dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia dell’Ospedale
cantonale di __________, in una sua perizia giudiziaria del giugno 1999,
ordinata dal TCA nella vertenza sfociata nella sentenza del 24 agosto 1999
nella causa L., inc. 35.1998.78, concernente un assicurato che aveva riportato una
contusione lombo-sacrale, cadendo dalle scale:
"
Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus
biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der
LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften,
die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend
entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei
Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit
Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch
ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom
führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel
im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab."
È vero che il dott. __________ pare sostenere che le algie
lombo-sacro-coccigee sono imputabili ancora al trauma subito il 28 ottobre 2003
(allegato al doc. 30).
Tuttavia,
alla sua certificazione del 22 marzo 2005 non può essere riconosciuto un valore
probante sufficiente.
In primo
luogo, egli è specialista in urologia e, in quanto tale, non è da ritenere
particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui
interessa.
In
secondo luogo, la sua opinione, peraltro “dissidente”, riguardo all’eziologia
dei disturbi lamentati dall’assicurato, è completamente priva di motivazione.
Vi è
infine da considerare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito
che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del
7.
dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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