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35.2005.60

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8 febbraio 2006Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.18. L’assicurato

sostiene che il grado dell’IMI a cui ha diritto debba essere più elevato anche

in considerazione dei disturbi psichici da lui accusati (cfr. consid. 1.3.;

doc. I).

L’11

novembre 2003 la Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha in effetti certificato che l’assicurato era in cura presso la stessa dal

10 novembre 2003 (cfr. doc. 55).

L’allora

rappresentante del ricorrente, la __________, in uno scritto al datore di

lavoro del 20 novembre 2003, ha indicato che l’insorgente soffriva di una grave

sindrome psichiatrica (cfr. doc. 57).

L’assicurato,

però, non ha mai dato seguito alla reiterata richiesta di trasmettere un

rapporto medico dettagliato riguardante il suo stato psichico (cfr. doc. 61,

74, 121).

Da un’annotazione

del 14 settembre 2004 di un colloquio telefonico intercorso tra l’assicurato e

l’CO 1 si evince solamente che nel mese di settembre 2004 il ricorrente era

ancora in cura presso la Dr. med. __________ (cfr. doc. 104).

Dalla

documentazione agli atti non risulta, dunque, di quali specifici problemi

psichici sia affetto l’assicurato, né se è tuttora in cura presso la Dr. med. __________.

Comunque

in caso di disturbi psichici, in relazione di causalità con l'infortunio in

questione, un assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione

all'integrità, qualora sia possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione,

praticamente per tutta la vita, della possibilità di un cambiamento della

situazione per guarigione o miglioramento (cfr. STFA del 21 gennaio 2004 nella

causa K. (U 274/02) e consid. 2.13.).

Nell'evenienza

concreta, si può prescindere dall'approfondire se il ricorrente a far tempo dal

novembre 2003 ha sempre sofferto di disturbi psichici e dall’esame della

causalità naturale tra l'evento traumatico del 2002 e tali disturbi psichici.

Il

carattere durevole dell'affezione psichica deve, infatti, essere escluso.

Come esposto

sopra (cfr. consid. 2.15.), per stabilire l'aspetto duraturo della menomazione

all'integrità psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari

ulteriori accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine

di accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di

disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico.

In

concreto occorre, dunque, preliminarmente procedere alla qualifica

dell'infortunio subita dal ricorrente.

Dall'"Annuncio

d'infortunio LAINF" del 15 ottobre 2002, dal certificato medico LAINF

relativo alla degenza avvenuta immediatamente dopo l’evento traumatico presso

l’Ospedale regionale di __________ e dal rapporto di un colloquio intercorso il

9 aprile 2003 tra un ispettore dell’CO 1 e il ricorrente, risulta che

l'assicurato è caduto da un muro alto circa un metro e ottanta, riportando una

frattura multiframmentaria al calcagno sinistro che ha reso necessario un

intervento di osteotomia (cfr. doc. 1, 4, 6, 7, 33).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio di cui è

stato vittima l'assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri,

ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di

media gravità al limite della categoria inferiore.

Confrontato

a fattispecie analoghe a quella ora sub judice, il TFA ha proceduto ad

identica classificazione.

Ad

esempio nella STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01, in cui un

assicurato, a seguito della perdita dell’equilibrio, è caduto indietro da un

camion che stava scaricando dall’altezza di due metri e ha riportato la

frattura del radio distale sinistro e alcune contusioni.

Il TFA,

nella sentenza del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03, relativa a un

assicurato in piedi su un camion che, quando il veicolo è partito, è caduto,

subendo una contusione alla spalla sinistra, ha esaminato la causalità adeguata

classificando l’infortunio nel modo più favorevole all’assicurato, ossia

ritenendolo di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti. La Corte cantonale aveva, invece, considerato la caduta quale

infortunio leggero, negando conseguentemente a priori il rapporto di casualità

adeguata. Essa aveva comunque indicato che anche qualificando l’evento

traumatico di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri,

nessuno dei criteri posti dalla giurisprudenza per ammettere l’adeguatezza del

nesso casuale tra i disturbi psichici e un infortunio era adempiuto.

Nella

sentenza del 30 giugno 2004 nella causa K., U 121/03, attinente a un assicurato

che cadendo, con ripetute capovolte, da una scala in un centro commerciale si è

ferito al ginocchio destro, al braccio sinistro e alla schiena, la nostra

Massima Istanza ha precisato che di regola le semplici cadute non comportanti

lesioni gravi sono da classificare tra gli infortuni lievi. Il TFA ha,

tuttavia, considerato che nella fattispecie a ragione la Corte cantonale aveva

qualificato il sinistro di grado medio, vista una certa spettacolarità dello

stesso.

E’ utile

menzionare anche fattispecie più gravi, vuoi per la dinamica stessa del sinistro,

vuoi per la natura delle lesioni subite dall'assicurato.

Nel caso,

per esempio, di un sinistro in cui un assicurato è caduto da una caldaia

dall’altezza di circa sei metri, il TFA, nella STFA del 6 maggio 2004 nella

causa A., U 153/03, ha indicato che non si era in presenza di un infortunio

grave, bensì di grado medio, soprattutto perché la conseguente lesione del

legamento crociato anteriore di un ginocchio è stata riscontrata solo tre mesi

più tardi.

In una

sentenza dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, il TFA ha

classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno

della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi

dell’alcool, è caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e

mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al

mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha, infine, ritenuto

che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve

essere considerata un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

In questa

pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

" a) Die

bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen

Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,

in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer

Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden

Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom

25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden

ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels

montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L.

vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des

rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den

schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).

Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen

Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein

mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR

1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).

Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer

Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine

Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale

Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine

traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem

rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als

Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über

eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur

sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet

(unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als

mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus

einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen

zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es

den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m

hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber

an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T.

vom 20 November 1991)."

(RAMI 1998 cit., consid 3a)

Relativamente

alla giurisprudenza cantonale giove segnalare che, in una sentenza del 4

gennaio 2000 nella causa L., 35.1999.9, questa Corte ha considerato di grado

Considerandi

medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato

che si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, è stato

colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli ha fatto perdere

l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e

riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla

caviglia destra, una contusione al piede sinistro, nonché una commozione

cerebrale.

Nella

sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., 35.2003.1, il TCA ha classificato

tra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento

traumatico in cui un assicurato è caduto da un ponteggio alto 1.50 metri e ha

battuto a terra la schiena e la gamba sinistra, riportando una contusione

lombosacrale e dell’arto inferiore sinistro.

Inoltre

questo Tribunale, in una sentenza del 19 gennaio 2005 nella causa B.,

35.2004

, ha ritenuto di grado medio al limite della categoria inferiore il

sinistro in cui un assicurato, mentre stava scaricando un camion, è caduto da

una ribalta dall’altezza di circa ottanta centimetri, fratturandosi quattro

costole e subendo la contusione di un polso.

Come

visto precedentemente (cfr. consid. 2.15.), nel caso di infortuni di grado

medio l'aspetto duraturo della menomazione deve, di regola, essere negato.

Nel caso

di specie il carattere durevole della lesione deve dunque essere escluso.

Un'IMI per l'affezione psichica va di conseguenza rifiutata senza procedere ad

ulteriori accertamenti volti a determinare se il disturbo psichico perdurerà

nell'intensità richiesta per tutta la vita.

2.19

Va

abbondanzialmente osservato che l'esito della vertenza non sarebbe diverso anche

se l'evento traumatico occorso all'assicurato il 14 ottobre 2002 fosse

classificato, per pura ipotesi di lavoro, nella categoria intermedia al limite

dei casi gravi.

In questa

ipotesi, in effetti, il carattere durevole della menomazione è dato se dagli

atti emergono elementi rilevanti che permettono di concludere che si tratta di

una lesione particolarmente grave. Come già esposto (cfr. consid. 2.15.), tali

indizi corrispondono ai criteri per accertare l'esistenza o meno del nesso di

causalità adeguata in caso di affezioni psichiche.

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

Per

ammettere l'adeguatezza - e in forza delle sentenze pubblicate in DTF 124 V 209

e in DTF 124 V 29=RAMI 1998 pag. 354 il carattere duraturo dell'affezione

psichica - sarebbe, pertanto, necessaria, trattandosi di un infortunio di media

gravità al limite di quelli più gravi, la presenza di uno dei fattori

menzionati, purché rivesta un’importanza e un’intensità particolari (cfr.

consid. 2.15.).

Va

peraltro sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi

di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid.

2c e riferimenti).

Per quel

che riguarda il criterio della particolare drammaticità delle circostanze

concomitanti all'infortunio, attentamente esaminata la dinamica del sinistro

che ha visto coinvolto l'assicurato il 14 ottobre 2002, va ritenuto che esso

non può essere considerato particolarmente drammatico.

A titolo

esemplificativo giova osservare che la nostra Corte federale non ha ammesso la

presenza di tale fattore, trattandosi di una caduta indietro da un camion

dall’altezza di due metri, da cui l’assicurato ha riportato la frattura del

radio distale sinistro e alcune contusioni (STFA del 16 ottobre 2001 nella

causa A., U 53/01).

Tale

criterio è stato negato dal TFA anche nel caso di un assicurato in piedi su un

camion che, quando il veicolo è partito, è caduto, subendo una contusione alla

spalla sinistra (STFA del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03).

La nostra

Massima Istanza nemmeno ha considerato particolarmente drammatico o

impressionante l’infortunio in cui un assicurato è caduto da una caldaia

dall’altezza di circa sei metri, lesionandosi il legamento crociato anteriore

di un ginocchio (STFA del 6 maggio 2004 nella causa A., U 153/03).

Per quel

che concerne gli altri criteri di rilievo, la lesione patita dal ricorrente - frattura

multiframmentaria del calcagno sinistro -, non è da ritenere particolarmente

grave, né potrebbe essa sola essere ritenuta idonea a provocare un'errata

elaborazione psichica.

Le cure

mediche applicate all'assicurato non sono state errate, né hanno, tanto meno,

aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Limitatamente

alle sole sequele organiche dell'infortunio del 14 ottobre 2002, la cura medica

non ha avuto un decorso sfavorevole né sono intervenute delle rilevanti

complicazioni.

Al

contrario le cure mediche messe in atto, in particolare l’osteotomia e in

seguito l’asportazione del materiale di osteosintesi, hanno permesso la consolidazione

della frattura calcaneare. Dal rapporto della visita medica __________ del 20

gennaio 2005 risulta che la mobilità dell’articolazione sotto-astragalica è

solo leggermente diminuita e la configurazione del corpo calcaneare senza

allargamento. Inoltre la deambulazione è armoniosa, senza zoppia,

rispettivamente sono assenti difficoltà sia all’andatura sulla punta dei piedi,

sui talloni e sulle scale (cfr. doc. 115).

Per

quanto attiene alla durata delle cure mediche delle sequele somatiche dell’evento

traumatico dell’ottobre 2002, va rilevato che l’assicurato, dopo essersi sottoposto

a un intervento di osteosintesi del calcagno nel mese di ottobre 2002 (cfr.

doc. 7), ha effettuato diversi cicli di fisioterapia nei mesi di dicembre 2002,

gennaio e febbraio 2003 (cfr. doc. 21, 22, 34). In seguito egli ha iniziato una

cura di Miacalcic (cfr. doc. 38, 47) e ha ripreso la fisioterapia nel mese di

agosto 2003; un ciclo successivo di fisioterapia è stato eseguito nel mese di

ottobre 2003 (cfr. doc. 41, 47).

Nel mese

di dicembre 2003, quale terapia, gli è stato prescritto semplicemente di

indossare calze di compressione, oltre che di usare una crema o spray

antiflogistico (cfr. doc. 71).

In aprile

2004.

al ricorrente è stato asportato il materiale di osteosintesi (cfr. doc.

84). Tale operazione è stata comunque annunciata all’CO 1 quale ricaduta del

sinistro del 2002 (cfr. doc. 79).

Nei mesi

di agosto e novembre 2004 all’assicurato sono state nuovamente prescritte delle

sedute di fisioterapia. Inoltre gli è stato consigliato di portare una scarpa

speciale e di assumere degli analgesici (cfr. doc. 94, 100, 103, 107).

Alla luce di tutte le

circostanze del caso concreto, non può essere sostenuto che in casu la cura

medica delle sequele organiche dell'infortunio sia stata eccezionalmente lunga.

Per

completezza, in merito, è utile segnalare che la nostra Massima Istanza non ha

considerato sufficiente, per ritenere adempiuto tale criterio, una cura durata poco

meno di due anni nel caso di un assicurato attivo presso le ferrovie che era

stato colpito dal predellino di un vagone e scagliato via, riportando una

frattura della 12° vertebra dorsale e una ferita temporo-frontale destra (cfr.

STFA del 21 marzo 2000 nella causa N., U 233/99)

Infine

non appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa. Infatti l'insorgente, per quanto riguarda i postumi

organici dell’infortunio, ha ritrovato la piena capacità lavorativa a decorrere

dal mese di novembre 2003 (cfr. doc. 54; consid. 2.16.). In seguito,

successivamente all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi,

l’insorgente è stato inabile per alcune settimane nel mese di aprile 2004. Il

medico __________, in occasione della visita medica __________ del 20 gennaio

2005, ha nuovamente dichiarato l’assicurato abile nella misura massima

possibile dal 1° febbraio 2005, benché con delle limitazioni per quanto

concerne la sua precedente attività di manovale (cfr. doc. 77; 82; 115; 116).

Inoltre il sanitario ha precisato:

" (…)

Siamo

confrontati con un assicurato 46enne, di età biologica alquanto avanzata, già

affetto da importante adiposità, il quale da oltre 2 anni non ha più ripreso

alcuna attività lavorativa, benché dichiarato abile al lavoro il 17.11.2003, a

cure ultimate di una frattura calcaneare sinistra, trattata cruentemente.

Il

fatto è che il signor RI 1 da novembre 2003 è stato dichiarato ammalato per dei

disturbi di natura psichica, risp. per il fatto di non poter più lavorare.

A

questo si aggiungono (estate 2004) dei disturbi ingravescenti alla schiena,

ultimamente anche dei problemi alla spalla destra, mentre in Agenzia si notano

dei segni di meniscopatia mediale, del ginocchio destro." (Doc. 115)

Le ultime

problematiche menzionate dal Dr. med. __________ sono, tuttavia, estranee all’evento

traumatico al calcagno del 2002.

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -

confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva

considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato

la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa

due anni.

Relativamente

al criterio dei dolori somatici persistenti, va osservato che il ricorrente ha

sempre dichiarato di accusare dolori al piede sinistro (cfr. doc. 6, 14, 30,

38, 54, 94, 115). Tuttavia essi non hanno impedito all’assicurato di ritrovare

la propria capacità lavorativa. Inoltre, da un lato, già nel mese di ottobre

2003.

il Dr. med. __________ ha affermato che la cicatrice era bella, il piede

presentava un’atrofia normale e che il paziente riusciva a caricare il calcagno

subendo solo pochi dolori, egli riusciva a camminare fino a un km senza fermarsi

e infine che i nuovi disturbi lamentati in zona dei muscoli peronei non erano

spiegabili (cfr. doc. 48). Dall’altro, i medici __________ hanno riscontrato a partire

dal mese di novembre 2003 una caviglia priva di gonfiore senza aumento del

termotatto, una miatrofia solo modesta del piede sinistro e una deambulazione

senza zoppia o minima (cfr. doc. 54, 94, 115).

Pertanto,

anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia

realizzato, esso non lo è comunque certamente in un modo particolarmente

importante e intenso, come invece richiesto dalla giurisprudenza per poter

ammettere l’esistenza di una menomazione dell’integrità psichica

particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire (cfr. consid. 2.15.).

Di

conseguenza sulla base delle circostanze concrete occorre concludere che nella

fattispecie in ogni caso non può essere ammesso il carattere persistente

dell'affezione psichica.

2.20

Per quanto

concerne il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità per disturbi

psichici, occorre indicare che esso risulta corretto, difettando a prescindere

dalla causalità naturale fra quest’ultima e l’infortunio del 2002,

l’adeguatezza del nesso causale.

Nel caso

del sinistro occorso all’assicurato nel mese di ottobre 2002, che va

classificato quale infortunio di media gravità al limite della categoria

inferiore (cfr. consid. 2.18.), non è infatti possibile individuare né un

fattore concomitante particolarmente incisivo, né l’esistenza di più fattori

(cfr. consid. 2.8.4.; 2.19.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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