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35.2005.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1 ha comunicato a RI 1

che, a decorrere dal 1° novembre 2004, avrebbe assunto una ricaduta dei due

infortuni assicurati, con riconoscimento di indennità giornaliere

corrispondenti ad un’incapacità lavorativa del 50% (doc. 42 – inc. CO 1 1).

Per

quanto riguarda l’aspetto terapeutico, dalle tavole processuali emerge che

l'assicuratore infortuni ha provveduto a diffidare per iscritto l’assicurato

conformemente a quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4 LPGA.

L’CO 1 ha,

quindi, assegnato a RI 1 un termine di riflessione per determinarsi riguardo al

prospettato intervento chirurgico di artrodesi della tibio-tarsica a destra e

lo ha debitamente avvertito circa le conseguenze giuridiche in caso di rifiuto

(cfr. doc. 60 – inc. CO 1 1).

1.3. Con

decisione formale del 14 marzo 2005, l’Istituto assicuratore, in applicazione

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, ha stabilito in

fr.

37'212.-- il salario determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera (doc.

47 – inc. CO 1 1).

A seguito

dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 52 –

inc. CO 1 1), l’CO 1, in data 4 maggio 2005, ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (doc. 54 – inc. CO 1 1).

1.4. Con

tempestivo ricorso dell’8 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha

chiesto che l’assicuratore infortuni convenuto venga condannato a calcolare

l’indennità giornaliera su un salario di fr. 74'424.--, argomentando:

"

(...).

Con l'art. 23 cpv. 1 OAINF il Consiglio federale

ha voluto regolare il caso in cui un assicurato, prima dell'insorgere

dell'evento assicurato, non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto

a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile,

infortunio, malattia, maternità o lavoro ridotto. In tal caso viene preso in

considerazione il guadagno che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste

circostanze. Va sottolineato che dal testo non risulta che tale articolo non

possa venir applicato in caso di ricaduta o postumi tardivi. Regolato è

semplicemente il caso in cui il salario percepito prima dell'insorgere

dell'evento assicurato non corrisponde, per i motivi elencati, al salario che

l'assicurato percepisce di regola.

Va ricordato a tale proposito che giusta l'art.

11 OAINF le prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di ricaduta o

conseguenze tardive, i beneficiari di rendite di invalidità dovendo tuttavia

soddisfare le condizioni previste dall'art. 21 LAINF. Questo rimando da una

disposizione nel secondo titolo dell'ordinanza ad una disposizione nella terza

parte della legge mostra che il costrutto assicurativo si basa sul principio

della parificazioni di infortunio e ricaduta. Inoltre dai materiali risulta che

la SUVA ha proposto a suo tempo alla Commissione LAINF di introdurre l'art. 11

OAINF perché la legge parlava sì di ricadute e conseguenze tardive, ma solo in

relazione a casi in cui veniva erogata una rendita. Occorreva specificare che

le ricadute e le conseguenze tardive davano diritto alle prestazioni

assicurative indipendentemente dal fatto che venisse erogata una rendita o meno

(DTF 117 V 170).

Nell'art. 23 cpv. 8 OAINF il Consiglio federale

ha regolato il caso in cui l'assicurato subisce una ricaduta. In tal caso è

determinante non l'ultimo salario percepito dall'assicurato prima

dell'infortunio (come stabilito dall'art. 15 LAINF), ma il salario percepito

dall'assicurato prima della ricaduta. Il motivo di questa disposizione risiede

nel fatto che normalmente le conseguenze finanziarie derivanti dall'infortunio

sono già compensate con prestazioni assicurative e non devono pertanto più

essere tenute in considerazione in caso di ricaduta.

Fermo restando che per il calcolo dell'indennità

giornaliera in caso di ricaduta fa stato l'ultimo salario che l'assicurato ha

percepito prima della ricaduta, non si trovano né nella legge né nell'ordinanza

né in dottrina e giurisprudenza elementi indicanti che, nei casi in cui il

salario percepito dall'assicurato prima della ricaduta era ridotto a causa di

malattia o infortunio, non si possa applicare la regola generale stabilita dal

Consiglio federale nell'art. 23 cpv. I OAINF. Una tale restrizione, oltre a non

trasparire in nessun modo dalla legge, si scontrerebbe pure sia con lo scopo

delle indennità giornaliere sia con il principio generale scaturante dall'art.

11 OAINF, secondo il quale l'infortunio e la ricaduta devono essere trattati in

ugual modo.

Occorre ricordare a tale proposito che il Tribunale

federale ha già avuto modo di concludere che è contrario al principio

dell'uguaglianza il fissare differentemente l'indennità giornaliera a cui ha

diritto un lavoratore stagionale in modo diverso a seconda se esso, durante la

stagione morta, è vittima di un infortunio o di una ricaduta (DTF 117 V 170).

Con tale decisione il Tribunale federale ha confermato che in linea di massima

l'infortunio e la ricaduta devono essere trattati in modo uguale, a meno che

motivi ben precisi non impongano una differenziazione. Il fatto che per il

calcolo dell'indennità giornaliera ci si debba basare sul salario percepito

prima della ricaduta e non prima dell'infortunio, è dovuto ad esempio ad un

motivo ben preciso, ossia (come esposto poc'anzi) al fatto che le ripercussioni

finanziarie di un infortunio sono di regola già compensate da prestazioni

assicurative e non possono pertanto più essere tenute in considerazione in caso

di ricaduta. Non si intravedono invece ragioni oggettive e fondate per cui il

salario di un assicurato, che prima della ricaduta era ridotto a causa di

malattia o infortunio, non possa venir adeguato come previsto dal Consiglio

federale nell'art. 23 cpv. 1 OAINF. Fissare in modo diverso il salario

assicurato a seconda che l'assicurato, che prima dell'evento assicurativo

percepiva un salario ridotto a causa di malattia o infortunio, sia stato

vittima di un infortunio o di una ricaduta, violerebbe il principio del

uguaglianza di trattamento, principio valido anche nell'ambito delle

assicurazioni sociali, come ha già avuto modo di stabilire il Consiglio

federale nel caso analogo citato.

Vi è però un'ulteriore considerazione: l'art. 23

cpv. 8 OAINF si riferisce a casi in cui è possibile stabilire con precisione il

momento in cui è subentrata una ricaduta. In questi casi il salario che

l'assicurato percepiva prima di essa corrisponde a quanto egli è in grado di

guadagnare senza le conseguenze di questa ricaduta. Nella fattispecie però

l'assicurato non ha subito una repentina ricaduta. Il suo problema di salute è

andato via via peggiorando e la stessa sorte è toccata al salario da lui

percepito (ricordo attivo come lattoniere indipendente). È solo quando la sua

capacità lavorativa si è ridotta al 50% che egli ha annunciato la ricaduta.

Dalla documentazione medica risulta però che l'aggravato stato di salute è

presente almeno già dal 2001 (valutazione del Dr. __________ del 3 settembre

2004). Se l'assicurato avesse annunciato prima il peggioramento dello stato di

salute (quindi ad esempio quando la sua capacità lavorativa ammontava al 70%),

questo si sarebbe tradotto in un aumento della rendita. L'indennità giornaliera

calcolata dalla CO 1, associata a questa rendita, rispecchierebbe meglio la

situazione finanziaria dell'assicurato prima dell'insorgere della ricaduta.

Basandosi unicamente sull'art. 23 cpv. 8 OAINF la CO 1 penalizza quindi in modo

ingiustificato gli assicurati che vedono peggiorare lo stato di salute

gradatamente (nel caso dell'assicurato sull'arco di diversi anni) e che, quando

annunciano la ricaduta all'assicuratore, percepiscono un salario ridotto a

causa proprio di questo peggioramento. Che una tale penalizzazione non può

essere ciò che il Consiglio federale voleva raggiungere emanando l'art. 23 cpv.

8 OAINF va da sé.

Nella decisione su opposizione la CO 1 sostiene

che il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF ha la precedenza sul cpv. 1 analogamente a

quanto stabilito dal Tribunale federale con l'allora ancora vigente cpv. 2.

Nella decisione citata (STFA 51/93 del 30.7.1993) il Tribunale federale doveva giudicare

il diritto all'indennità giornaliera di un assicurato che al momento della

ricaduta era totalmente disoccupato. Il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che l'allora vigente art. 23 cpv. 2 OAINF poteva venire applicato

solo nella misura in cui il caso era ancora pendente, mentre il cpv. 8 della

stessa norma aveva la precedenza quando il caso era stato chiuso. Che i cpv. 2

ed il cpv. 8 OAINF non possano venir applicati contemporaneamente va da sé, dal

momento che l'art. 23 cpv. 8 OAINF stabilisce chiaramente che in caso di

ricaduta l'indennità giornaliera va calcolata sul salario percepito

immediatamente prima della ricaduta. Se in caso di ricaduta durante

disoccupazione totale ci si fosse basati sul salario conseguito prima della

disoccupazione, si sarebbe svuotato di qualsiasi significato l'art. 23 cpv. 8

OAINF. Entrambi il cpv. 2 e il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF

determinano/determinavano quale salario dal punto di vista temporale fa

stato in determinate circostanze e regolano/regolavano quindi la stessa

questione di fondo. In tal senso non potevano essere applicati parallelamente.

Il cpv. 8 ed il cpv. 1 dell'art. 23 OAINF non regolano invece la stessa

circostanza, ma due circostanze ben diverse: il cpv. 8 determina quale

salario dal punto di vista temporale fa stato, il cpv. 1 determina

invece come il salario che fa stato va calcolato dal punto di vista quantitativo.

Non regolando la stessa questione di fondo, le due disposizioni possono quindi

venir applicati contemporaneamente. La decisione del Tribunale federale citata

dalla CO 1 non può quindi essere applicata analogamente al caso in questione."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.6. In replica,

l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (V).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che in discussione vi è l’entità dell’indennità

giornaliera spettante all’assicurato a contare dal mese di novembre 2004,

tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore

dal 1° gennaio 2003.

2.2. A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2

stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità

giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale

(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario

consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in

modo irregolare (lett. d).

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

Considerandi

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22

cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in

base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi

gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF,

l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera

in alcuni casi speciali.

Per

quanto qui d'interesse, il cpv. 1 dell'art. 23 OAINF recita che se l’assicurato

non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa di servizio

militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia,

maternità o lavoro ridotto, viene preso in considerazione il guadagno che

avrebbe conseguito senza queste circostanze.

D’altra

parte, l’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il

salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per

cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i

beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

2.3

Nell’evenienza

concreta, le parti sono discordi a proposito della questione a sapere se

l’indennità giornaliera spettante a RI 1, deve essere calcolata sul salario

effettivo conseguito immediatamente prima della ricaduta (in applicazione

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, come sostiene l’Istituto assicuratore convenuto)

oppure sul salario che l’assicurato avrebbe percepito immediatamente prima

della ricaduta, senza gli impedimenti dovuti ai problemi di salute (in

applicazione del combinato disposto dei cpv. 1 e 8 dell’art. 23 OAINF, come

pretende invece il ricorrente).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che, in una sentenza del 30

luglio 1993 nella causa V., U 51/93, il TFA, pronunciandosi sull’applicabilità

dell’art. 23 cpv. 2 OAINF, disposizione nel frattempo abrogata, secondo la

quale se l’assicurato è totalmente disoccupato il salario determinante alla

fissazione dell’indennità giornaliera è quello conseguito prima della disoccupazione,

ha stabilito che, citiamo:

"

Il ricorrente si prevale dell’art. 23 cpv. 2

OAINF, argomentando di essere totalmente disoccupato. Ora, detta norma deve

valere solo nella misura in cui il caso non venga chiuso: quando come in

concreto esistono le premesse per la chiusura del caso, può valere solo l’art.

23.

cpv. 8 OAINF, riferito al salario immediatamente percepito prima della

ricaduta, conformemente all’art. 21 cpv. 3 LAINF.”

(STFA

succitata, consid. 3)

Questo

Tribunale ha già avuto occasione di applicare questa stessa giurisprudenza in

una sentenza del 22 novembre 1993 nella causa C., inc. LAINF 47/93, precisando

quanto segue:

"

… il cpv. 2 dell’art. 23 OAINF è applicabile

soltanto a chi cessa nel caso del primo infortunio di base il rapporto di

lavoro prima che il caso infortunistico iniziale sia chiuso (ad esempio, perché

nonostante gli esiti infortunistici l’assicurato si sforza di lavorare ancora

qualche giorno fino alla fine del contratto).

Se invece il caso infortunistico iniziale è stato

chiuso e poi è annunciata una ricaduta allora si applica il cpv. 8 dell’art. 23

OAINF. Di conseguenza, se al momento della ricaduta l’assicurato è disoccupato

o svolge un’attività di poco conto, l’indennità giornaliera sarà calcolata sul

10.

per cento dell’importo minimo del guadagno giornaliero stabilito dall’art.

22.

OAINF.”

(STCA

succitata, consid. 2.4.)

A mente

del ricorrente, i principi elaborati dalla nostra Corte federale nella

pronunzia del 30 luglio 1993 nella causa V., non potrebbero trovare applicazione

analogica nella fattispecie sub judice, posto che, nella misura in cui i

cpv. 1 e 8 dell’art. 23 OAINF regolano due ben distinti aspetti, essi possono

essere applicati contemporaneamente (I, p. 5: “Entrambi il cpv. 2 e il cpv. 8

dell’art. 23 OAINF determinano/determinavano quale salario dal punto di

vista temporale fa stato in determinate circostanze e

regolano/regolavano quindi la stessa questione di fondo. In tal senso non

potevano essere applicati parallelamente. Il cpv. 8 e il cpv. 1 dell’art. 23

OAINF non regolano invece la stessa circostanza, ma due circostanze ben

diverse: il cpv. 8 determina quale salario dal punto di vista temporale

fa stato, il cpv. 1 determina invece come il salario che fa stato va

valutato dal punto di vista quantitativo . Non regolando la stessa

questione di fondo, le due disposizioni possono quindi venir applicate contemporaneamente”).

Contrariamente

a quanto preteso dal ricorrente, secondo questo Tribunale, la giurisprudenza di

cui alla menzionata STFA del 30 luglio 1993 deve trovare applicazione anche nel

caso di specie, ritenuto che l’art. 23 cpv. 8 OAINF regola in maniera esclusiva

la determinazione del salario su cui calcolare l’indennità giornaliera, qualora,

dopo un infortunio, il caso sia stato chiuso o (perlomeno) esistano i

presupposti per poterlo chiudere.

Da alcune

più recenti sentenze federali emergono, d’altronde, elementi di rilievo atti ad

avvalorare questa tesi.

In una

sentenza del 22 settembre 2005 nella causa I., U 357/04, la Prima Camera del

TFA si è pronunciata sulla questione a sapere se, per determinare l’indennità

giornaliera in caso di ricadute senza precedente riconoscimento di una rendita

di invalidità, ci si debba o meno fondare sul salario percepito prima della

ricaduta.

Al considerando

1.5

, dopo aver osservato che, secondo il tenore letterale dell’art. 23 cpv. 8

OAINF, per la determinazione dell’indennità giornaliera ci si fonda,

contrariamente alla regola di base di cui all’art. 15 cpv. 2 LAINF, sul salario

conseguito prima della ricaduta e, quindi, non su quello realizzato prima

dell’infortunio, l’Alta Corte - riferendosi proprio alla suevocata pronunzia

del 30 luglio 1993 nella causa V. – ha ricordato che qualora il caso possa

essere chiuso dopo un infortunio, il salario determinante si calcola giusta

l’art. 23 cpv. 8 OAINF:

"

Gemäss dem Wortlaut des Art. 23 Abs. 8 UVV ist

bei Rückfällen der unmittelbar zuvor bezogene Lohn, "reçu juste avant celle-ci",

"ottenuto immediatemente prima di questa" massgebend. Damit kommt zum

Ausdruck, dass im Gegensatz zur Grundregel (letzter vor dem Unfall bezogener

Lohn) bei der Taggeldberechnung nicht auf den vor dem allenfalls weit

zurückliegenden Unfall, sondern auf den vor dem Rückfall bezogenen Lohn

abzustellen ist (BGE 117 V 173 Erw. 5b). Bei Rückfällen handelt es sich um das

Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, sodass es zu

ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit

kommt (BGE 118 V 296 Erw. 2c). Konnte nach einem Unfall der Fall abgeschlossen

werden, berechnet sich der versicherte Verdienst nach Art. 23 Abs. 8 UVV (nicht

veröffentlichtes Urteil V. vom 30. Juli 1993, U 51/93).“

(STFA succitata,

consid. 1.5.2)

In

questa medesima sentenza, il TFA, procedendo ad un’interpretazione sistematica

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, ha precisato che questa disposizione è destinata a

coprire il salario effettivamente perso:

"

In systematischer Hinsicht finden sich Art. 23

Abs. 8 UVV wie auch Art. 15 UVG jeweils im Kapitel "Geldleistungen"

unter dem Abschnitt "Versicherter Verdienst". Art. 21 Abs. 3 UVG

steht dagegen im Abschnitt "Invalidenrente" unter dem Titel

"Heilbehandlung nach Festsetzung der Rente". Dies spricht dafür, dass

Art. 23 Abs. 8 UVV eine Ausführungsbestimmung zu Art. 15 UVG ist und somit

grundsätzlich auf sämtliche Rückfälle Anwendung findet. Davon geht implizit

auch die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts aus. In der

nicht publizierten Erw. 3 des Urteils BGE 127 V 456 hat das Gericht ausgeführt,

bezüglich des massgebenden Lohnes für das Taggeld in Sonderfällen enthalte Art.

23.

UVV in Ausführung von Art. 15 Abs. 3 lit. a UVG Bestimmungen, wobei Abs. 8

ausdrücklich den Rückfall normiere. Die in dieser Verordnungsbestimmung

getroffene Regelung folge der konkreten Berechnungsmethode und sei - wie Art.

23.

Abs. 7 UVV hinsichtlich der Abänderungsfrist - auf die Deckung des

tatsächlich entgangenen Verdienstes ausgerichtet. Dies im Unterschied zum

versicherten Verdienst für die Bemessung der Invalidenrente, wo bei Rückfällen

in Anwendung von Art. 24 Abs. 2 UVV an das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des

versicherten Unfalles anzuknüpfen ist und Änderungen in den erwerblichen

Verhältnissen ausser Acht bleiben (abstrakte Bemessungsmethode). Wenn in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, gemäss Maurer (a.a.O., S.

276) seien bei einem Rückfall ohne vorgängige Zusprechung einer Rente die

gleichen Leistungen zuzusprechen wie im Grundfall, bezieht sich diese Aussage

auf die Heilbehandlung und nicht auf den versicherten Verdienst.“

(STFA succitata,

consid. 1.5.4)

In

una precedente sentenza del 26 giugno 2001 nella causa H., U 42/01, consid. 3a,

peraltro menzionata dall’Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione

su opposizione (doc. 54, p. 3), il TFA, riferendosi all’art. 23 cpv. 1 OAINF, aveva

stabilito che questa disposizione, nel caso di un assicurato già al beneficio

di una rendita di invalidità che rimane vittima di un nuovo infortunio, non

consente di calcolare il guadagno assicurato partendo da un’attività senza

impedimenti (ossia esattamente ciò che RI 1 pretende che si

faccia):

"

Nach Art. 23 Abs. 1 UVV wird der versicherte Verdienst

für das Taggeld u.a. dann abweichend von der Grundregel bestimmt, wenn der

Versicherte zufolge Unfalls keinen oder einen verminderten Lohn erzielt.

Abgestellt wird in solchen Fällen auf den Lohn, welchen der Versicherte ohne den

Unfall erzielt hätte. Diese Bestimmung ist auch dann anwendbar, wenn der

Versicherte wegen eines früheren Unfalls eine Rente und als Teilinvalider einen

reduzierten Lohn bezieht. Massgebend ist jener Verdienst, welchen der Versicherte

ohne den neuen Unfall erzielen würde, in der Regel somit jener Lohn, den er vor

dem neuen Unfall als Teilinvalider verdiente (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

2.

Aufl., Bern 1989, S. 327). Dies hat auch dann zu gelten, wenn der

Versicherte nicht Bezüger einer Rente der obligatorischen Unfallversicherung,

sondern einer solchen der Invalidenversicherung ist. Art. 23 Abs. 1 UVV

bietet im vorliegenden Fall daher keine Grundlage für eine Umrechnung des

effektiven Verdienstes auf einen hypothetischen

Vollerwerb.“

(STFA

succitata, consid. 3a – la sottolineatura é del redattore)

Del

resto, il TCA rileva che l’opinione difesa dal ricorrente non si concilia nemmeno

con il disposto dell’art. 21 cpv. 3 LAINF, giusta il quale, in caso di ricadute

o di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura

medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni

sanitarie e al rimborso delle spese. Il beneficiario della rendita, se subisce

durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennità

giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della

nuova cura medica.

A

proposito di quest’ultima disposizione, Alfred Maurer ha precisato che

l’indennità giornaliera va fissata secondo il cosiddetto “metodo astratto”, ciò

che esclude che si tenga conto di quanto l’interessato avrebbe guadagnato senza

gli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico (cfr. A. Maurer, Schw.

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 341s.: “… UVG

21.

III und 22 II bestimmen das Taggeld bei einer bereits laufenden

Invalidenrente. Da sie die Verdiensteinbusse und nicht die Arbeitsunfähigkeit als

Anspruchsvoraussetzungen nennen, fragt sich, ob das Taggeld nur gerade für jene

Tage entrichtet werden Müsse, an welchen der Versicherte eine Verdiensteinbusse

erleidet, d.h. ob es nach der konkreten Methode zu bemessen sei. Dies

trifft für den Fall der Rentenrevision zu, da hier oft nur eine

Verdiensteinbusse an einzelnen Tagen oder sogar Stunden besteht, z.B. wenn der

Versicherte einen Tag oder einige Stunden für die Untersuchung in einer Klinik

verbringt. Hingegen besteht kein Grund, das Taggeld in besonderer Weise,

nämlich nach der konkreten Methode, zu bemessen, wenn der Versicherte sich

während des Rentenlaufs einer Heilbehandlung unterzieht, wie dies bei

Rückfällen und Spätfolgen sowie bei der vom Versicherer angeordneten

Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung nach UVG 21 III zutrifft. Hier

ist das Taggeld in gleicher Weise nach der abstrakten Methode festzusetzen,

wie wenn die Heilbehandlung unmittelbar nach dem Unfall erfolgen würde“).

In

esito alle considerazioni che precedono, l’assicuratore LAINF

convenuto ha correttamente calcolato l’indennità giornaliera spettante a RI 1 in

base esclusivamente all’art. 23 cpv. 8 OAINF.

2.4

Posto il

principio secondo il quale, in caso di ricaduta, il salario su cui calcolare

l’indennità giornaliera va stabilito in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF,

questa Corte ritiene tuttavia che la questione relativa alla data d’inizio

della ricaduta meriti un approfondimento.

Al

riguardo il TCA constata che, tale questione era stata sollevata già in sede di

opposizione 4 aprile 2005, quando l’assicurato aveva sottolineato il fatto che

l’inabilità lavorativa del 50%, riconosciuta dall’assicuratore LAINF soltanto a

far tempo dal 1° novembre 2004, era in realtà presente già dal mese di dicembre

2001.

(doc. 52 – inc. CO 1 1).

Dal

verbale d’audizione del 21 ottobre 2004 risulta peraltro che, a detta

dell’insorgente, l’incapacità lavorativa durante il periodo 8 novembre 2001-8

novembre 2003, determinata dai disturbi localizzati alla caviglia destra e al

ginocchio sinistro (gli stessi per i quali l’CO 1 ha ammesso la ricaduta), sarebbe

stata indennizzata dalla Cassa malati __________ (doc. 30 – inc. CO 1 1).

In queste

condizioni, l’Istituto assicuratore convenuto è invitato a verificare se

l’inizio della ricaduta in questione non debba essere fissato a una data

antecedente il 1° novembre 2004 e, se del caso, a determinare nuovamente, in

applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, il salario su cui calcolare l’indennità

giornaliera spettante a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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