35.2005.62
Vittima di un incidente stradale con contusione ginocchio destro. Disturbi psichici. Esclusa applicazione giurisprudenza sul "colpo di frusta" cervicale. Causalità naturale lasciata aperta. Negata l'a
25 gennaio 2006Italiano31 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2005.62
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, TCA
Titolo:
Vittima di un incidente stradale con contusione ginocchio destro. Disturbi psichici. Esclusa applicazione giurisprudenza sul "colpo di frusta" cervicale. Causalità naturale lasciata aperta. Negata l'adeguatezza del nesso causale.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.62
mm/td
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
ottobre 2003, RI 1, dipendente della Casa per anziani “__________” di __________
in qualità di ausiliario di cucina e, perciò, assicurato d’obbligo presso la CO
1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in sella al
proprio ciclomotore.
A causa
di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo il certificato 13
novembre 2003 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un
trauma contusivo al ginocchio destro (doc. 2).
L’CO 1 ha
assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 22 dicembre 2004, ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° maggio 2004 (doc. 63).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 64), l’CO
1, in data 6 luglio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
73).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 settembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1,
ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore LAINF venga condannato a
rivalutare le proprie responsabilità e, in via subordinata, che il TCA abbia a
ordinare una perizia medica giudiziaria, argomentando:
"
(…)
Dobbiamo prendere atto del fatto che la Convenuta
non ha negato lo stato di malattia psichica, perché non avrebbe potuto tenuto
conto dell'evidenza, ma ne ha addossato la responsabilità a cause esterne al
fatto puramente infortunistico.
Quanto espresso dalla dottoressa __________ circa
una presunta inadeguatezza di non coesione sociale è da respingere in toto.
Infatti, l'assicurato è da molti anni in Svizzera dove, scorgendo il suo
curricolo, sembra ben integrato nel profilo professionale. Non ha mai
conosciuto disoccupazione, né circuiti di presa a carico dei servizi sociali.
La situazione familiare intesa quale separazione coniugale non può certamente
inficiare la consolidata giurisprudenza che ha tratto il proprio sentenziare da
ricerche mediche approfondite e certe. Giurisprudenza che recita che il
"colpo di frusta" possono insorgere disturbi che vanno dalla labilità
affettiva al cambiamento della personalità, dalla irritabilità a dolori alla nuca
eccetera."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
Fatti
1.5. In replica,
l’insorgente ha precisato quanto segue:
"
(…).
La ragione di questo contenzioso è l’appurare se
esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da parte dell’istante e i
successivi disturbi psichici.
La Convenuta non respinge il fatto che il nostro
patrocinato sia affetto da turbe psichiche, ma ne respinge le responsabilità
quale assicuratore Lainf. In effetti, l’istante è stato violentemente investito
da tergo e questo tipo di infortuni può essere causa, come nella fattispecie,
di disturbi quali il cambiamento del carattere, cefalee resistenti, labilità
affettiva, disturbi del sonno, stato depressivo, eccetera.
In questo quadro il problema familiare diviene un
effetto e non già causa dei disturbi psichici rilevati, dopo il sinistro, sia
dal medico curante e sia dal medico fiduciario.
(…)." (VII)
1.6. In duplica,
l’assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (IX).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’assicurato
(XV).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di prenderne visione e di formulare delle
osservazioni in merito (XVI).
1.8. Nel corso
del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che,
nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.
In data
29 novembre 2005, il TCA ha quindi interpellato RI 1, il quale è stato invitato
a comunicare se la sua rappresentanza sarebbe stata assunta da qualcun altro
(XX).
Il 16
dicembre 2005, il Patronato RA 1 ha informato il Tribunale di avere assunto il
patrocinio dell’insorgente (XXII).
Al nuovo
rappresentante è così stato concesso un termine di 10 giorni per prendere
visione dell’incarto AI e per formulare osservazioni scritte al riguardo
(XXIII).
Il
ricorrente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 30
ottobre 2003, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto
materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
In una sentenza del 7
luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier
1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve
essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
Considerandi
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7
L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF
convenuto ha, a torto o a ragione, negato la propria responsabilità a proposito
dei disturbi psichici di cui soffre RI 1. Più concretamente, occorre esaminare
se questi disturbi si trovano in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l'evento infortunistico del 30 ottobre 2003.
Considerato
quanto affermato con l’allegato di replica (VII: “La ragione di questo
contenzioso è l’appurare se esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da
parte dell’istante e i successivi disturbi psichici” – la sottolineatura
è del redattore), non è invece oggetto di contestazione il fatto che
l'assicurato non presenti più alcun rilevante postumo infortunistico di natura organica.
Del
resto, questa conclusione si impone alla luce della documentazione medica
presente all’inserto, in particolare del rapporto 3 febbraio 2004 del dott. __________,
medico di fiducia della CO 1 (doc. 14, p. 3: “esiti di incidente della
circolazione in data 30 ottobre 2003, allorquando il paziente avrebbe subito: -
trauma cranico minore, guarito senza reliquati; - contusione al ginocchio
destro, guarita senza reliquari; - riferita contusione alla spalla destra ove
secondo le lamentele del paziente vi sono dolori immani e notevole impedimento
funzionale. Le indagini esperite, in particolare la artro-risonanza magnetica
del 22 gennaio 2004, hanno unicamente evidenziato un minimo ispessimento del
tendine del sovraspinato al terzo distale in assenza di qualsivoglia altra
componente patologica riconducibile a malattia o a infortunio”),
rispettivamente, di quello datato 16 novembre 2004 del dott. __________, medico
aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore dell’Ospedale regionale di __________, allestito su incarico
dell’UAI, dal quale si evince che l’incapacità lavorativa presentata dal
ricorrente è da ricondurre unicamente alla patologia psichiatrica, e
quindi non a problematiche di natura organica (referto presente in XV: “Diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Da quando? La diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa è di indole psichiatrica (vedi presso
la Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________). Diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa. Da quando? Sindrome del conflitto
sottoacromiale post-traumatico della spalla destra”).
In sede
di ricorso, l’assicurato ha genericamente invocato la giurisprudenza federale elaborata
in materia di trauma distorsivo del rachide cervicale secondo un meccanismo di
“colpo di frusta” (I, p. 2).
Secondo
questa Corte, non si può sostenere che, in occasione dell’incidente stradale in
discussione, RI 1 abbia lamentato un trauma d’accelerazione al rachide
cervicale oppure una lesione equivalente.
In primo
luogo, in nessuno degli atti medici presenti all’inserto figura una tale
diagnosi.
In
secondo luogo, non emerge neppure che l’assicurato abbia accusato disturbi alla
regione della nuca oppure al rachide cervicale, immediatamente dopo
l’infortunio.
Nei
referti del PS dell’Ospedale regionale di __________, non ve ne è menzione
(doc. 2 e allegati al doc. 3).
Questo
Tribunale non ignora che dal rapporto 8 marzo 2004 del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, risulta che l’insorgente, immediatamente dopo il
trauma, avrebbe lamentato, citiamo: “… fortissimi dolori alla colonna cervicale
con irradiazione verso la spalla e verso il braccio destro nonché lungo la
regione del dorso” (doc. 20).
Nondimeno,
esso rileva che la presenza di disturbi alla colonna cervicale è un dato
anamnestico fornito al dott. __________ dal ricorrente medesimo, dato che però non
trova alcun riscontro nella cartella clinica 30 ottobre 2003 dell’Ospedale
regionale di __________ (allegato al doc. 3).
In questo
contesto, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, va
attribuita un’importanza particolare alle certificazioni mediche allestite
nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della
sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere
inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid.
3.2
, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto
concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza
su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla
paziente stessa).
In una
sentenza del 12 agosto 1999 nella causa E., parzialmente pubblicata in RAMI
2000.
U 359, p. 29ss., l’Alta Corte ha negato l'esistenza di un infortunio del
tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo
traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra
l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al
rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di
latenza dopo un cosiddetto trauma di accelerazione - studi secondo i quali i
disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza
dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il
TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide
cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di
tempo dopo l'evento traumatico.
Dalle
tavole processuali risulta che l’assicurato ha, per contro, verosimilmente
riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso
centrale (allegati al doc. 3, doc. 14, p. 3 e doc. 23).
Ora, il
TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24,
cresciuta in giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico
semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale e, d'altra parte,
che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario
che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr.,
al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna
1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr.
certificato 30.10.2003 del PS dell’Ospedale regionale di Lugano, accluso al
doc. 3: “Neurologicamente stabile, non commotio, non nausea, vomito,
vertigini”).
In caso
di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la
giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi
elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.
Il TFA ha
deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U
416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente,
in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la
nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile
soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri
e la contusio cerebri. Un trauma cerebrale leggero non è invece
sufficiente.
Infine,
in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta
Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha
stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,
l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere
l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo
di frusta".
2.8
È
circostanza incontestata che RI 1 presenta dei problemi a livello psichico.
Dalla
perizia 29 aprile 2004 che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha elaborato per conto dell’CO 1, risulta in effetti che
l’assicurato soffre di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva
prolungata (ICD10: F 43.21), di una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10: F 45.4) e di un (sospetto) disturbo di personalità dipendente, fragile
narcisisticamente, immaturo (ICD10: F 60.8).
A mente
della psichiatra di fiducia, lo scompenso depressivo, gravemente invalidante, è
stato provocato dalla separazione dalla moglie, di modo che non può essere
ammessa l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 30
ottobre 2003 (doc. 31).
Durante
il periodo 22 marzo-8 aprile 2004, il ricorrente è stato degente presso la
Clinica psichiatrica __________ di __________, i cui sanitari hanno
diagnosticato, da parte loro, un episodio depressivo grave con sintomi
psicotici congrui al tono dell’umore (ICD10: F 32.2) e un disturbo di
personalità di tipo borderline (ICD10: F 60.31) (doc. F).
Infine,
la dott.ssa __________, psichiatra curante dell’insorgente, ha posto la
diagnosi di episodio depressivo grave e di sindrome somatoforme da dolore
persistente, disturbi insorti nel corso del mese di ottobre 2003 (rapporto
12.11.2004
presente in XV).
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, facendo proprio il
parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________, ha negato che le turbe
psichiche lamentate dall’assicurato costituiscano una conseguenza naturale
dell’evento traumatico dell’ottobre 2003.
Comunque,
sempre secondo l’CO 1, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza della
causalità naturale, un suo obbligo a prestazioni non sarebbe dato, difettando
in ogni caso l’adeguatezza del legame causale (doc. 73, p. 7s.). –
Il
TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se i
disturbi psichici di RI 1 costituiscano una conseguenza
naturale del sinistro assicurato, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso,
la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,
facendo difetto – così come verrà meglio dimostrato qui di seguito –
l’adeguatezza del nesso di causalità.
2.9
Alla luce
della dinamica dell’incidente della circolazione in cui RI 1 è rimasto
coinvolto (cfr. doc. 48: “… il 30.10.2003 mentre in moto si reca al lavoro
viene investito da tergo da una vettura, riferisce di essere stato sbalzato e
di essere caduto a terra urtando la gamba, spalla e testa dal lato destro”) e
del danno alla salute da lui riportato in quell’occasione, questo Tribunale,
chiamato a classificare il sinistro in questione, ritiene che si tratti di un
infortunio di grado medio, all’interno della categoria media.
A mero titolo
di raffronto, si segnala che il TCA, in una sentenza del 17 aprile 2000 nella
causa D.G., inc. 35.1999.75 – confermata, su questo specifico aspetto, dal TFA
con pronunzia dell’11 gennaio 2001, U 208/00 -, ha classificato allo stesso
modo l’incidente della circolazione stradale in cui un assicurato, in sella ad
uno scooter, nell’intento di superare una colonna di autovetture circolanti a
passo d’uomo, è entrato in collisione con un’automobile che stava per iniziare
una manovra di svolta a sinistra, riportando una frattura del piatto tibiale
laterale del ginocchio sinistro, nonché una contusione alla spalla sinistra.
Identica
qualificazione è stata attribuita all’incidente stradale in cui un assicurato,
mentre circolava alla giuda della sua motocicletta, è entrato in collisione con
un autoveicolo che non gli concesse la precedenza e si è procurato un trauma
contusivo al piede sinistro, con vasta ferita lacero-contusa sul dorso del
piede e sezione dei tendini estensori delle dita (STCA del 29 marzo 1996 nella
causa M., inc. 35.1995.277, confermato dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U
101/96).
Da notare
ancora che, in una recente sentenza del 16 dicembre 2005 nella causa S., U
294/05, riguardante un incidente stradale in cui l’assicurato, urtato da un’autovettura,
è caduto dalla ciclicletta e ha battuto sull’asfalto la testa, riportando un
trauma cranico con sindrome cervicale, l’Alta Corte ha classificato questo
evento fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli leggeri o
insignificanti.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.2..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).
In
concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati
unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L'incidente
del 30 ottobre 2003 non si é svolto secondo circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o spettacolari.
Al
riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la
presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui
l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una
scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle
contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa
H., U 191/95).
Va
inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n.
35.2000
, concernente un incidente della circolazione stradale in cui
l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare -
all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che
sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri,
una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta
frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al
braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità
dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.
Il TFA,
nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di
questa Corte, osservando:
"
(…), pur essendo in presenza - in considerazione
dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo
come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi
giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di
spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI
1990.
no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),
non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in
effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in
seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di
strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di
distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal
giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un
passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con
un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino,
finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi
(sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora,
successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo
allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare
precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla
del pube nonché una contusione alla coscia."
(STFA
succitata, consid. 4.3)
Quelle
riportate dal ricorrente – contusioni al ginocchio e alla spalla, trauma
cranico semplice - non costituiscono lesioni organiche gravi o particolarmente
idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a proposito del
trauma cranico, STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b:
"…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa
chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique,
n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature
particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6,
consid. 2.11.).
Dagli
atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di
errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico.
La durata
della cura medica non appare come anormalmente lunga, né essa ha avuto un
decorso sfavorevole originando rilevanti complicazioni, ricordato che vanno
presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in relazione di
causalità con il sinistro assicurato.
In
effetti, già in occasione della visita di controllo del 12 gennaio 2004,
trascorsi neppure tre mesi dall’incidente, i disturbi lamentati dall’insorgente
erano limitati alla spalla destra, tanto che il dott. __________ ha indicato
che il trauma cranico e la contusione al ginocchio destro erano, nel frattempo,
guariti senza reliquati (doc. 14, p. 3).
Per quel
che riguarda la spalla destra, se la relativa cura medica si è protratta nel
tempo e se essa non ha finalmente avuto un esito favorevole, ciò è dovuto, in
larga misura, alla concomitante patologia psichiatrica, così come sottolineato
dal dott. __________ (doc. 14, p. 3: “si resta assai perplessi riguardo la
discrepanza fra riscontro clinico e radiologico e la sintomatologia soggettiva”)
e dal dott. __________ (rapporto 16.11.2004 presente in XV: “Il 03.03.2004
abbiamo proposto la continuazione del trattamento fisioterapico instaurato nella
Clinica di riabilitazione a __________. Abbiamo osservato che ulteriori
provvedimenti terapeutici dipendono dal risultato a media-lunga scadenza
dell’infiltrazione sopra citata. Prima di valutare un’eventuale cura chirurgica
del conflitto sotto-acromiale si proponeva la realizzazione di radiografie
convenzionali specifiche (spalla a.p., incidenza Morrison e incidenza assiale).
Tuttavia, il risultato di un’eventuale cura chirurgica sarà verosimilmente
condizionato dalla problematica psichiatrica del paziente. Problematica
che condiziona, attualmente, il risultato del trattamento con i provvedimenti
conservativi (infiltrazione, anti-infiammatori, fisioterapia)” – la
sottolineatura è del redattore).
D'altronde,
in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato
che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento
delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un
anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere
dal fatto che la situazione organica è stata ben presto sfavorevolmente
condizionata dalla problematica psichica.
Del
resto, a mente del dott. __________, la totale incapacità lavorativa che
presenta RI 1, è determinata dalla grave situazione psichica in cui egli versa,
e pertanto non dai disturbi ortopedici che interessano l’arto superiore destro
(cfr. rapporto 16.11.2004 presente in XV).
Infine,
si può rinunciare ad esaminare se il criterio della persistenza dei dolori
somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso),
ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere
l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11
gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).
In simili
condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui il ricorrente soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
In esito
a quanto precede, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° maggio 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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