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Decisione

35.2005.62

Vittima di un incidente stradale con contusione ginocchio destro. Disturbi psichici. Esclusa applicazione giurisprudenza sul "colpo di frusta" cervicale. Causalità naturale lasciata aperta. Negata l'a

25 gennaio 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In replica,

l’insorgente ha precisato quanto segue:

"

(…).

La ragione di questo contenzioso è l’appurare se

esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da parte dell’istante e i

successivi disturbi psichici.

La Convenuta non respinge il fatto che il nostro

patrocinato sia affetto da turbe psichiche, ma ne respinge le responsabilità

quale assicuratore Lainf. In effetti, l’istante è stato violentemente investito

da tergo e questo tipo di infortuni può essere causa, come nella fattispecie,

di disturbi quali il cambiamento del carattere, cefalee resistenti, labilità

affettiva, disturbi del sonno, stato depressivo, eccetera.

In questo quadro il problema familiare diviene un

effetto e non già causa dei disturbi psichici rilevati, dopo il sinistro, sia

dal medico curante e sia dal medico fiduciario.

(…)." (VII)

1.6. In duplica,

l’assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (IX).

1.7. In corso di

causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’assicurato

(XV).

Alle

parti è stata concessa la facoltà di prenderne visione e di formulare delle

osservazioni in merito (XVI).

1.8. Nel corso

del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che,

nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.

In data

29 novembre 2005, il TCA ha quindi interpellato RI 1, il quale è stato invitato

a comunicare se la sua rappresentanza sarebbe stata assunta da qualcun altro

(XX).

Il 16

dicembre 2005, il Patronato RA 1 ha informato il Tribunale di avere assunto il

patrocinio dell’insorgente (XXII).

Al nuovo

rappresentante è così stato concesso un termine di 10 giorni per prendere

visione dell’incarto AI e per formulare osservazioni scritte al riguardo

(XXIII).

Il

ricorrente è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle

assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 30

ottobre 2003, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier

1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve

essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

Considerandi

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7

L'oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF

convenuto ha, a torto o a ragione, negato la propria responsabilità a proposito

dei disturbi psichici di cui soffre RI 1. Più concretamente, occorre esaminare

se questi disturbi si trovano in una relazione di causalità, naturale ed

adeguata, con l'evento infortunistico del 30 ottobre 2003.

Considerato

quanto affermato con l’allegato di replica (VII: “La ragione di questo

contenzioso è l’appurare se esiste un nesso causale tra l’infortunio subito da

parte dell’istante e i successivi disturbi psichici” – la sottolineatura

è del redattore), non è invece oggetto di contestazione il fatto che

l'assicurato non presenti più alcun rilevante postumo infortunistico di natura organica.

Del

resto, questa conclusione si impone alla luce della documentazione medica

presente all’inserto, in particolare del rapporto 3 febbraio 2004 del dott. __________,

medico di fiducia della CO 1 (doc. 14, p. 3: “esiti di incidente della

circolazione in data 30 ottobre 2003, allorquando il paziente avrebbe subito: -

trauma cranico minore, guarito senza reliquati; - contusione al ginocchio

destro, guarita senza reliquari; - riferita contusione alla spalla destra ove

secondo le lamentele del paziente vi sono dolori immani e notevole impedimento

funzionale. Le indagini esperite, in particolare la artro-risonanza magnetica

del 22 gennaio 2004, hanno unicamente evidenziato un minimo ispessimento del

tendine del sovraspinato al terzo distale in assenza di qualsivoglia altra

componente patologica riconducibile a malattia o a infortunio”),

rispettivamente, di quello datato 16 novembre 2004 del dott. __________, medico

aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore dell’Ospedale regionale di __________, allestito su incarico

dell’UAI, dal quale si evince che l’incapacità lavorativa presentata dal

ricorrente è da ricondurre unicamente alla patologia psichiatrica, e

quindi non a problematiche di natura organica (referto presente in XV: “Diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Da quando? La diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa è di indole psichiatrica (vedi presso

la Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________). Diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa. Da quando? Sindrome del conflitto

sottoacromiale post-traumatico della spalla destra”).

In sede

di ricorso, l’assicurato ha genericamente invocato la giurisprudenza federale elaborata

in materia di trauma distorsivo del rachide cervicale secondo un meccanismo di

“colpo di frusta” (I, p. 2).

Secondo

questa Corte, non si può sostenere che, in occasione dell’incidente stradale in

discussione, RI 1 abbia lamentato un trauma d’accelerazione al rachide

cervicale oppure una lesione equivalente.

In primo

luogo, in nessuno degli atti medici presenti all’inserto figura una tale

diagnosi.

In

secondo luogo, non emerge neppure che l’assicurato abbia accusato disturbi alla

regione della nuca oppure al rachide cervicale, immediatamente dopo

l’infortunio.

Nei

referti del PS dell’Ospedale regionale di __________, non ve ne è menzione

(doc. 2 e allegati al doc. 3).

Questo

Tribunale non ignora che dal rapporto 8 marzo 2004 del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, risulta che l’insorgente, immediatamente dopo il

trauma, avrebbe lamentato, citiamo: “… fortissimi dolori alla colonna cervicale

con irradiazione verso la spalla e verso il braccio destro nonché lungo la

regione del dorso” (doc. 20).

Nondimeno,

esso rileva che la presenza di disturbi alla colonna cervicale è un dato

anamnestico fornito al dott. __________ dal ricorrente medesimo, dato che però non

trova alcun riscontro nella cartella clinica 30 ottobre 2003 dell’Ospedale

regionale di __________ (allegato al doc. 3).

In questo

contesto, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, va

attribuita un’importanza particolare alle certificazioni mediche allestite

nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della

sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere

inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid.

3.2

, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto

concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza

su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla

paziente stessa).

In una

sentenza del 12 agosto 1999 nella causa E., parzialmente pubblicata in RAMI

2000.

U 359, p. 29ss., l’Alta Corte ha negato l'esistenza di un infortunio del

tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo

traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra

l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al

rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di

latenza dopo un cosiddetto trauma di accelerazione - studi secondo i quali i

disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza

dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il

TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide

cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di

tempo dopo l'evento traumatico.

Dalle

tavole processuali risulta che l’assicurato ha, per contro, verosimilmente

riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso

centrale (allegati al doc. 3, doc. 14, p. 3 e doc. 23).

Ora, il

TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., inc. 35.2004.24,

cresciuta in giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico

semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale e, d'altra parte,

che per poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario

che l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr.,

al riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna

1985, p. 148), ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie (cfr.

certificato 30.10.2003 del PS dell’Ospedale regionale di Lugano, accluso al

doc. 3: “Neurologicamente stabile, non commotio, non nausea, vomito,

vertigini”).

In caso

di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la

giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri

e la contusio cerebri. Un trauma cerebrale leggero non è invece

sufficiente.

Infine,

in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta

Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta".

2.8

È

circostanza incontestata che RI 1 presenta dei problemi a livello psichico.

Dalla

perizia 29 aprile 2004 che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha elaborato per conto dell’CO 1, risulta in effetti che

l’assicurato soffre di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva

prolungata (ICD10: F 43.21), di una sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10: F 45.4) e di un (sospetto) disturbo di personalità dipendente, fragile

narcisisticamente, immaturo (ICD10: F 60.8).

A mente

della psichiatra di fiducia, lo scompenso depressivo, gravemente invalidante, è

stato provocato dalla separazione dalla moglie, di modo che non può essere

ammessa l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del 30

ottobre 2003 (doc. 31).

Durante

il periodo 22 marzo-8 aprile 2004, il ricorrente è stato degente presso la

Clinica psichiatrica __________ di __________, i cui sanitari hanno

diagnosticato, da parte loro, un episodio depressivo grave con sintomi

psicotici congrui al tono dell’umore (ICD10: F 32.2) e un disturbo di

personalità di tipo borderline (ICD10: F 60.31) (doc. F).

Infine,

la dott.ssa __________, psichiatra curante dell’insorgente, ha posto la

diagnosi di episodio depressivo grave e di sindrome somatoforme da dolore

persistente, disturbi insorti nel corso del mese di ottobre 2003 (rapporto

12.11.2004

presente in XV).

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, facendo proprio il

parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________, ha negato che le turbe

psichiche lamentate dall’assicurato costituiscano una conseguenza naturale

dell’evento traumatico dell’ottobre 2003.

Comunque,

sempre secondo l’CO 1, anche qualora si volesse ammettere l’esistenza della

causalità naturale, un suo obbligo a prestazioni non sarebbe dato, difettando

in ogni caso l’adeguatezza del legame causale (doc. 73, p. 7s.). –

Il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se i

disturbi psichici di RI 1 costituiscano una conseguenza

naturale del sinistro assicurato, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso,

la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,

facendo difetto – così come verrà meglio dimostrato qui di seguito –

l’adeguatezza del nesso di causalità.

2.9

Alla luce

della dinamica dell’incidente della circolazione in cui RI 1 è rimasto

coinvolto (cfr. doc. 48: “… il 30.10.2003 mentre in moto si reca al lavoro

viene investito da tergo da una vettura, riferisce di essere stato sbalzato e

di essere caduto a terra urtando la gamba, spalla e testa dal lato destro”) e

del danno alla salute da lui riportato in quell’occasione, questo Tribunale,

chiamato a classificare il sinistro in questione, ritiene che si tratti di un

infortunio di grado medio, all’interno della categoria media.

A mero titolo

di raffronto, si segnala che il TCA, in una sentenza del 17 aprile 2000 nella

causa D.G., inc. 35.1999.75 – confermata, su questo specifico aspetto, dal TFA

con pronunzia dell’11 gennaio 2001, U 208/00 -, ha classificato allo stesso

modo l’incidente della circolazione stradale in cui un assicurato, in sella ad

uno scooter, nell’intento di superare una colonna di autovetture circolanti a

passo d’uomo, è entrato in collisione con un’automobile che stava per iniziare

una manovra di svolta a sinistra, riportando una frattura del piatto tibiale

laterale del ginocchio sinistro, nonché una contusione alla spalla sinistra.

Identica

qualificazione è stata attribuita all’incidente stradale in cui un assicurato,

mentre circolava alla giuda della sua motocicletta, è entrato in collisione con

un autoveicolo che non gli concesse la precedenza e si è procurato un trauma

contusivo al piede sinistro, con vasta ferita lacero-contusa sul dorso del

piede e sezione dei tendini estensori delle dita (STCA del 29 marzo 1996 nella

causa M., inc. 35.1995.277, confermato dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U

101/96).

Da notare

ancora che, in una recente sentenza del 16 dicembre 2005 nella causa S., U

294/05, riguardante un incidente stradale in cui l’assicurato, urtato da un’autovettura,

è caduto dalla ciclicletta e ha battuto sull’asfalto la testa, riportando un

trauma cranico con sindrome cervicale, l’Alta Corte ha classificato questo

evento fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli leggeri o

insignificanti.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.2..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).

In

concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L'incidente

del 30 ottobre 2003 non si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Al

riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la

presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui

l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una

scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle

contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa

H., U 191/95).

Va

inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n.

35.2000

, concernente un incidente della circolazione stradale in cui

l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare -

all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che

sopraggiungevano sulla corsia di contromano, riportando una commotio cerebri,

una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta

frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al

braccio destro, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità

dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.

Il TFA,

nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di

questa Corte, osservando:

"

(…), pur essendo in presenza - in considerazione

dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo

come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi

giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di

spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI

1990.

no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"),

non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in

effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in

seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di

strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di

distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal

giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un

passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con

un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino,

finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi

(sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora,

successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo

allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare

precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla

del pube nonché una contusione alla coscia."

(STFA

succitata, consid. 4.3)

Quelle

riportate dal ricorrente – contusioni al ginocchio e alla spalla, trauma

cranico semplice - non costituiscono lesioni organiche gravi o particolarmente

idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a proposito del

trauma cranico, STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b:

"…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa

chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique,

n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature

particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6,

consid. 2.11.).

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga, né essa ha avuto un

decorso sfavorevole originando rilevanti complicazioni, ricordato che vanno

presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in relazione di

causalità con il sinistro assicurato.

In

effetti, già in occasione della visita di controllo del 12 gennaio 2004,

trascorsi neppure tre mesi dall’incidente, i disturbi lamentati dall’insorgente

erano limitati alla spalla destra, tanto che il dott. __________ ha indicato

che il trauma cranico e la contusione al ginocchio destro erano, nel frattempo,

guariti senza reliquati (doc. 14, p. 3).

Per quel

che riguarda la spalla destra, se la relativa cura medica si è protratta nel

tempo e se essa non ha finalmente avuto un esito favorevole, ciò è dovuto, in

larga misura, alla concomitante patologia psichiatrica, così come sottolineato

dal dott. __________ (doc. 14, p. 3: “si resta assai perplessi riguardo la

discrepanza fra riscontro clinico e radiologico e la sintomatologia soggettiva”)

e dal dott. __________ (rapporto 16.11.2004 presente in XV: “Il 03.03.2004

abbiamo proposto la continuazione del trattamento fisioterapico instaurato nella

Clinica di riabilitazione a __________. Abbiamo osservato che ulteriori

provvedimenti terapeutici dipendono dal risultato a media-lunga scadenza

dell’infiltrazione sopra citata. Prima di valutare un’eventuale cura chirurgica

del conflitto sotto-acromiale si proponeva la realizzazione di radiografie

convenzionali specifiche (spalla a.p., incidenza Morrison e incidenza assiale).

Tuttavia, il risultato di un’eventuale cura chirurgica sarà verosimilmente

condizionato dalla problematica psichiatrica del paziente. Problematica

che condiziona, attualmente, il risultato del trattamento con i provvedimenti

conservativi (infiltrazione, anti-infiammatori, fisioterapia)” – la

sottolineatura è del redattore).

D'altronde,

in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato

che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento

delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un

anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere

dal fatto che la situazione organica è stata ben presto sfavorevolmente

condizionata dalla problematica psichica.

Del

resto, a mente del dott. __________, la totale incapacità lavorativa che

presenta RI 1, è determinata dalla grave situazione psichica in cui egli versa,

e pertanto non dai disturbi ortopedici che interessano l’arto superiore destro

(cfr. rapporto 16.11.2004 presente in XV).

Infine,

si può rinunciare ad esaminare se il criterio della persistenza dei dolori

somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso),

ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere

l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11

gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui il ricorrente soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

In esito

a quanto precede, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia dichiarato

estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° maggio 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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